Incarto n. 52.2022.143

Lugano 1 dicembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 9 maggio 2022 di

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione del 30 marzo 2022 (n. 1490) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 23 dicembre 2021 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 4 mesi;

ritenuto, in fatto

A. RI 1, nato il __________ 1983, è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore (cat. A1) dal 2017.

Cuoco di professione, in passato è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC):

19 agosto 2004 revoca della licenza di condurre per 4 mesi a seguito di un'infrazione grave (guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue di 1.11 g/kg commessa il 25 luglio 2004); la misura è stata scontata il 24 novembre 2004;

19 settembre 2005 revoca della licenza di condurre di 24 mesi per un'infrazione grave (guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue di 1.18 g/kg commessa il 26 giugno 2005); il provvedimento è stato scontato il 25 giugno 2007;

29 gennaio 2008/

6 agosto 2008 revoca della licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato e con effetto immediato per sospetta dedizione al bere a seguito di un'infrazione grave (guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue di 1.67 g/kg, commessa il 17 novembre 2007), poi sostituita da una revoca di sicurezza a tempo indeterminato con effetto immediato; la misura è stata scontata il 22 aprile 2011;

6 novembre 2018 revoca della licenza di condurre di 4 mesi per un'infrazione grave (eccesso di velocità, + 29 km/h in località, commessa il 18 luglio 2018); il provvedimento è stato scontato il 30 settembre 2019.

B. a. Il 5 giugno 2021, verso le ore 2.45, RI 1 stava circolando alla guida del motoveicolo immatricolato TI __________ in territorio di __________ in direzione di __________ quando, nell'effettuare una curva per lui leggermente piegante a sinistra, ha perso il controllo del mezzo, che è scivolato dapprima contro il marciapiede di destra e poi ha cozzato contro un albero fuori dalla carreggiata. Il conducente è rimasto illeso. Siccome doveva tornare a casa a prepararsi per un imminente viaggio all'estero, l'interessato ha abbandonato il mezzo sullo sterrato al bordo della strada e si è incamminato verso il suo domicilio. La polizia comunale, intervenuta a seguito di una segnalazione, ha identificato in RI 1 il detentore del motoveicolo oggetto dell'incidente (in cui nessun altro è rimasto coinvolto), con il quale si è subito messa in contatto.

Interrogato dalla polizia cantonale il 16 giugno 2021, l'interessato ha spiegato che la notte dell'incidente stava rincasando al termine del servizio presso il ristorante in cui lavora. A metà strada tra __________ e __________, avrebbe iniziato a piovere. Mentre circolava su via __________ a __________, ad una velocità di 55 km/h (laddove vige un limite di 80 km/h), giunto a una leggera curva a sinistra, avrebbe frenato ma, a causa dell'asfalto bagnato e molto scivoloso, si sarebbe inserito l'ABS e lo scooter avrebbe iniziato a scivolare in senso rettilineo, andando a sbattere prima contro il marciapiede sul lato destro della strada e collidendo poi contro un albero fuori dalla carreggiata. Ha precisato di non avere mai invaso la carreggiata opposta. Ha poi spiegato che, siccome doveva partire per __________ per presenziare a un matrimonio, ha raggiunto il suo domicilio a piedi.

b. Preso atto del relativo rapporto di polizia, il 2 settembre 2021 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Successivamente, in accoglimento di una sua richiesta in tal senso, con scritto del 13 settembre 2021 l'autorità dipartimentale gli ha comunicato che, dal profilo amministrativo, il suo caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta penale in corso, in modo da poter esattamente stabilire eventuali sue responsabilità.

c. A seguito dei predetti accadimenti, con decreto d'accusa del 14 ottobre 2021 il competente procuratore pubblico ha ritenuto il conducente colpevole di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per avere, nell'effettuare una curva per lui leggermente piegante a sinistra, a causa del manto stradale bagnato, negligentemente perso la padronanza di guida, con la conseguenza che il motoveicolo è dapprima scivolato contro il marciapiede ivi esistente sul lato destro per poi cozzare contro un albero presente al di fuori della carreggiata. Ne ha quindi proposto la condanna al pagamento di una multa di fr. 200.-. Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e la sanzione inflittagli, l'interessato ha rinunciato a impugnare la predetta decisione, che è quindi passata in giudicato incontestata. d. Alla luce del già citato rapporto di polizia e della predetta condanna penale, il 7 dicembre 2021 la Sezione della circolazione ha riattivato il procedimento amministrativo di revoca. Raccolte le osservazioni dell'interessato, il 23 dicembre 2021 ha risolto di revocargli la licenza di condurre per la durata di 4 mesi (dal 30 aprile al 18 agosto 2022 inclusi, tenuto conto del periodo già effettuato dal 23 agosto al 2 settembre 2021), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 2 lett. b LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

C. Con giudizio del 30 marzo 2022, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1. Disattesa una censura riferita alla motivazione della decisione impugnata, l'Esecutivo cantonale, ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti operato in sede penale, ha ritenuto che il conducente non potesse più contestare le condizioni della strada sostenendo che il manto stradale fosse solo umido (e non bagnato). Reputando che l'interessato avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla strada e ridurre ulteriormente la sua velocità, ha constatato la sussistenza di un'infrazione medio grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr, per la quale la Sezione della circolazione, a fronte del precedente del 2018, non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della licenza di condurre della durata minima di quattro mesi.

D. Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone (implicitamente) l'annullamento insieme alla decisione dipartimentale e postulando che la durata della revoca sia ridotta a un mese. Ribadendo le censure rimaste inascoltate davanti al Governo, il ricorrente - che anche in questa sede sostiene che il manto stradale fosse soltanto umido - contesta l'addebito (che non gli è stato mosso nemmeno in sede penale) di non avere ridotto sufficientemente la sua velocità e la qualifica giuridica dell'infrazione, che ritiene soltanto lieve. Arbitraria sarebbe in particolare l'affermazione secondo cui avrebbe potuto invadere la corsia di contromano.

E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm).

  2. 2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). A determinate condizioni, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria (qual è quella del decreto di accusa), segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nel contesto del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali argomenti difensivi e mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

2.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 5 giugno 2021, RI 1 è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 200.- per avere, a causa del manto stradale bagnato, negligentemente perso la padronanza di guida, con la conseguenza che il suo motoveicolo è dapprima scivolato contro il marciapiede sul lato destro della strada per poi cozzare contro un albero fuori dalla carreggiata, contravvenendo così all'art. 90 cpv. 1 LCStr. Il decreto d'accusa del 14 ottobre 2021 è rimasto incontestato ed è quindi regolarmente passato in giudicato.

Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti (segnatamente le condizioni del manto stradale) così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato, anche se emanata in una procedura sommaria, fondata essenzialmente su un rapporto di polizia. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla descrizione degli avvenimenti che hanno portato alla condanna pronunciata nei confronti di RI 1. Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla scorta di un presupposto fattuale inesatto (benché lui stesso abbia in un primo tempo chiaramente indicato che l'asfalto era bagnato e molto scivoloso, cfr. verbale d'interrogatorio, pag. 3 e 4), avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati in calce al decreto d'accusa e contestare l'infrazione che gli veniva addebitata agendo in via d'opposizione, adducendo in quel contesto tutte le censure e i mezzi di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. Nulla di tutto ciò è tuttavia avvenuto. L'insorgente, nonostante la condanna penale, è invece rimasto passivo. Per ragioni sue, di cui non può che rammaricarsi, ha preferito accettare la multa per avere perso la padronanza di guida, pur sapendo - in quanto costantemente assistito da un legale - che i fatti accertati in sede penale avrebbero vincolato l'autorità amministrativa. Tanto più che, su richiesta del suo patrocinatore, la procedura amministrativa era stata sospesa proprio in attesa della conclusione del procedimento penale (cfr. scritto del 13 settembre 2021 della Sezione della circolazione) e che il decreto d'accusa indicava espressamente che, una volta passato in giudicato, sarebbe stato trasmesso a Camorino (cfr. pag. 2 in fine). Del resto, al di là della personale esperienza maturata dall'insorgente a seguito delle infrazioni commesse in passato, è ormai fatto notorio che le infrazioni alla legge sulla circolazione stradale possono sfociare in una procedura amministrativa (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2; STA 52.2022.33 dell'11 agosto 2022 consid. 2.2 e rif.). In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).

  1. 3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA 52.2018.335 del 5 dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti descritti nel decreto di accusa del 14 ottobre 2021 adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di infrazione alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 1 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 389).

3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave colui che, violando le norme della circolazione, cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre deve essere revocata per almeno quattro mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o medio grave (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr).

3.3. Il Tribunale federale ha ripetutamente avuto modo di spiegare (cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.2, 135 II 138 consid. 2.2.2) che l'infrazione medio grave così come definita dall'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr è data in pratica per esclusione, qualora in essa non siano racchiusi tutti gli elementi costitutivi per considerarla lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr (colpa leggera + pericolo minimo per la sicurezza altrui) o grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr (colpa grave + grave messa in pericolo della sicurezza altrui).

3.4. Giusta l'art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. L'art. 3 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11) precisa che il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione (cpv. 1 prima frase). Il grado di attenzione richiesta va valutato tenendo conto di tutte le circostanze, tra le quali la densità del traffico, la configurazione del luogo, l'ora, la visibilità e le fonti di pericolo prevedibili (DTF 137 IV 290 consid. 3.6, 127 II 302 consid. 3c; STF 1C_144/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 2.2, 6B_221/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 2.2). Tale attenzione implica che egli sia in grado di ovviare rapidamente ai pericoli che minacciano la vita, l'integrità personale o i beni materiali altrui, mentre la padronanza del veicolo esige che, in presenza di un pericolo, azioni immediatamente i comandi in modo appropriato alle circostanze (STF 6B_221/2018 citata consid. 2.2, 6B_786/2011 del 5 luglio 2012 consid. 2.1).

3.5. In concreto, come visto, dagli atti risulta che il 5 giugno 2021, verso le ore 2.45, RI 1 stava circolando in territorio di __________ a una velocità dichiarata di 55 km/h alla guida del suo motoveicolo quando, nell'effettuare una curva per lui leggermente piegante a sinistra, ha perso il controllo del mezzo, che è scivolato dapprima contro il marciapiede sul lato destro della strada per poi cozzare contro un albero al di fuori della carreggiata.

Dal profilo oggettivo, perdendo il controllo del veicolo, scivolando contro il marciapiede e uscendo poi di strada, l'insorgente ha violato fondamentali norme a tutela della sicurezza stradale (quali sono quelle che impongono al conducente di prestare tutta l'attenzione possibile alla strada e di padroneggiare costantemente la sua vettura, in modo da potersi conformare ai suoi doveri si prudenza; cfr. supra, consid. 3.4). La perdita di padronanza del veicolo, avvenuta alla velocità dichiarata di 55 km/h, ha creato una messa in pericolo astratta accresciuta della sicurezza del traffico (almeno) medio grave. Se, anziché uscire di strada sul lato destro della carreggiata, il veicolo del ricorrente (ormai fuori controllo) avesse invaso la corsia di contromano, avrebbe infatti potuto provocare una grave collisione con eventuali veicoli provenienti in senso inverso e mettere così concretamente in pericolo o addirittura ledere gravemente l'incolumità di eventuali altri utenti della strada (cfr. STF 1C_592/2018 del 27 giugno 2019 consid. 3.3). È quindi escluso che ci si trovi in presenza di un'infrazione lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr, caratterizzata da un pericolo minimo per la sicurezza del prossimo. E ciò a prescindere dalla probabilità, invero piuttosto scarsa, della presenza di altri utenti della strada a quell'ora della notte (cfr. STF 6B_666/2009 del 24 settembre 2009 consid. 1.4; cfr. pure STF 1C_361/2014 del 26 gennaio 2015 consid. 3.3). Nulla muta che l'insorgente stesse rispettando il vigente limite di velocità (cfr. STF 1C_361/2014 citata consid. 3.3). Visto anche il mancato coinvolgimento di terze persone e i danni soltanto materiali causati, la messa in pericolo astratta accresciuta della sicurezza del traffico creata può in concreto ancora essere considerata oggettivamente medio grave (cfr. DTF 136 I 345 consid. 6.4; cfr. pure Mizel, op. cit., pag. 284 e 287 seg.). In queste condizioni, poco importa quindi che l'incidente sia stato causato solo da un insufficiente grado di attenzione o anche da una velocità inadeguata alle circostanze (come ipotizzato dal Governo).

Dal profilo soggettivo, non v'è dubbio che per l'accaduto all'insorgente - che ha assunto una condotta di guida che lo ha portato a perdere il controllo del mezzo - sia imputabile una colpa medio grave (a quest'ultimo proposito, cfr. Mizel, op. cit., pag. 348). Pur volendo dare per assodato che circolasse alla velocità di 55 km/h dichiarata alla polizia (cfr. verbale d'interrogatorio del 16 giugno 2021, pag. 4) e che non avesse fretta (nonostante le sue ambigue affermazioni, cfr. verbale citato, pag. 4 in fine), egli avrebbe comunque dovuto dare prova di maggiore prudenza. Ciò a maggior ragione visto che le circostanze in cui si è verificato l'incidente (di notte, su una strada bagnata, in prossimità di una leggera curva), gli imponevano un'attenzione accresciuta.

Ad ogni modo, quand'anche gli si volesse benevolmente attribuire una colpa solo leggera, nulla muterebbe dal profilo della gravità complessiva dell'infrazione commessa, che con ogni certezza integra gli estremi del caso (almeno) medio grave previsto dall'art. 16b LCStr (cfr. supra, consid. 3.3).

Non portano ad altra conclusione le sentenze citate dall'insorgente (cfr. ricorso, pag. 3), che non soltanto sono attinenti a fattispecie diverse, ma in buona parte anche emanate in applicazione del vecchio diritto - maggiormente focalizzato sulla colpa del conducente (tanto che, se la sua colpa era leggera e la sua reputazione buona, una messa in pericolo grave della sicurezza stradale non escludeva di per sé un'infrazione lieve) - e dunque superate dalla giurisprudenza resa in base al diritto in vigore dal 1° gennaio 2005 (cfr. DTF 135 II 138 consid. 2.2.3; STF 1C_592/2018 citata consid. 3.2, 1C_266/2014 del 17 febbraio 2015 consid. 3.6), secondo cui un'infrazione lieve è invece data soltanto in presenza di un pericolo minimo per la sicurezza altrui e, cumulativamente, di una colpa leggera (cfr. supra, consid. 3.3).

3.6. Il ricorrente è stato oggetto nel 2018 di una revoca della licenza di condurre di quattro mesi per un'infrazione grave, che ha finito di scontare il 30 settembre 2019. Il 5 giugno 2021 - ovvero prima dello scadere dei due anni dalla restituzione della patente (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr) - l'insorgente, come appena visto, si è reso autore di un'infrazione medio grave. Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16b LCStr, il provvedimento amministrativo della durata di quattro mesi tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione di cui si macchiato il ricorrente (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore) - qui invero neppure invocate -, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii). Va da sé che, una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere

troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al giugno 2021 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

  1. 4.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il giudice presidente La vicecancelliera

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