Incarto n. 52.2022.123
Lugano 14 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 29 maggio 2022 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 27 aprile 2022 dell'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è stata revocata all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è a beneficio da circa vent'anni dell'autorizzazione cantonale per l'esercizio della professione di fiduciario commercialista.
Con decreto d'accusa del 30 settembre 2021 il Procuratore pubblico lo ha condannato a una pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere sospesa condizionalmente per il periodo di due anni poiché ritenuto colpevole di falsità in documenti ripetuta, tentata truffa processuale e di contravvenzione alla legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (legge sui lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20), condanna cresciuta in giudicato. Fondandosi su tali riscontri, il 23 febbraio 2022 l'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario (Autorità di vigilanza) gli ha notificato l'apertura di un procedimento amministrativo nei suoi confronti, fissandogli al contempo un termine per prendere posizione in merito.
B. Preso atto delle osservazioni inoltrate dall'interessato, il 27 aprile 2022 l'autorità di prime cure ha revocato a RI 1 l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista, ordinandogli al contempo di cessare immediatamente ogni attività di questo genere. Vista l'entità della pena inflitta e considerando i reati in questione contrari alla dignità professionale, l'autorità ha ritenuto che egli non adempisse più i requisiti dell'ottima reputazione e della garanzia di un'attività irreprensibile previsti dall'art. 8 cpv. 2 lett. b della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 953.100).
C. Contro detta pronuncia RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando la riforma della decisione impugnata nel senso che gli sia inflitta unicamente una misura ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 LFid, segnatamente una multa di non meglio specificato importo. Egli lamenta anzitutto la violazione dei suoi diritti di parte; contesta poi, in sintesi, che la condanna da lui subita debba e possa comportare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario; a fronte delle particolarità del caso si giustificherebbe a suo avviso di imporgli una misura meno incisiva e gravosa della revoca. Con istanza del 29 aprile 2022, egli domanda altresì la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
D. In sede di risposta l'Autorità di vigilanza chiede che il ricorso sia respinto, adducendo una serie di argomentazioni di cui si dirà in seguito.
E. Con replica e duplica le parti si sono confermate nelle loro rispettive argomentazioni e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1.2. Preliminarmente va osservato che parte della domanda di giudizio, ovvero di infliggere - in luogo della revoca - una misura di cui all'art. 21 LFid - risulta inammissibile. La revoca disposta dall'autorità di vigilanza dell'autorizzazione in oggetto - che ha carattere di permesso di polizia - non è di natura disciplinare e neppure dipende dalla parallela pronuncia di una sanzione da parte dell'autorità di vigilanza giusta l'art. 21 LFid, ma unicamente dal venir meno dei requisiti richiesti per il suo rilascio. Ne consegue dunque che le misure previste dall'art. 21 LFid, tra cui la multa come proposto dal ricorrente, non sono delle alternative alla revoca dell'autorizzazione quale fiduciario e pertanto non entrano in linea di conto.
2.2. Secondo costante giurisprudenza, la natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 140 I 99 consid. 3.4, 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1). Dalla normativa costituzionale deriva anche il diritto a ottenere una decisione sufficientemente motivata (cfr. anche art. 46 LPAmm, che si limita a stabilire il principio della motivazione scritta, senza precisare altrimenti il contenuto e l'estensione della stessa). Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_583/2017 citata consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).
2.3. In concreto, premesso che il ricorrente nemmeno precisa quali censure da lui sollevate non sarebbero state trattate nel giudizio impugnato, disattendendo così al suo obbligo di motivazione (art. 70 cpv. 1 LPAmm), la censura risulta ad ogni modo infondata. Seppur sinteticamente, nella decisione contestata l'autorità resistente ha infatti espressamente indicato che nel caso, come in specie, di condanna penale per reati intenzionali contrari alla dignità professionale, venendo meno una delle condizioni per poter beneficiare dell'autorizzazione cantonale, la revoca si impone, escludendo così implicitamente la pertinenza degli argomenti sollevati dall'insorgente (in sostanza i medesimi ripresentati in questa sede). Ora, se tale argomentazione sia valida è questione che attiene al merito e verrà analizzata in seguito. Va però considerato che l'Autorità di vigilanza ha preso posizione sulle argomentazioni del ricorrente esponendo, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. D'altro canto, va rilevato che l'insorgente, rappresentato da uno sperimentato legale già per la preparazione delle proprie osservazioni all'autorità, è stato in grado di contestare il giudizio impugnato in maniera precisa e circostanziata, dimostrando in questo modo di averne perfettamente compreso la portata. Ne discende dunque che, tutto sommato, non vi è stata alcuna violazione dei suoi diritti di parte.
Nel Canton Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi a titolo professionale, sono soggette ad autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid). L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità di vigilanza a chi soddisfa i requisiti posti dall'art. 8 LFid. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid, l'autorizzazione alla professione di fiduciario è rilasciata all'istante che - tra l'altro - gode di ottima reputazione e garantisce un'attività irreprensibile. L'art. 8 cpv. 2 LFid stabilisce che non gode di ottima reputazione, rispettivamente non garantisce un'attività irreprensibile, in particolare chi è stato condannato in Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale ad una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva superiore a sei mesi negli ultimi dieci anni (lett. a) o chi negli ultimi 5 anni è stato condannato al massimo ad una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva fino a sei mesi (lett. b). Giusta l'art. 20 cpv. 1 LFid l'autorità di vigilanza revoca l'autorizzazione all'esercizio della professione se il fiduciario non adempie più le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Le norme concernenti il procedimento disciplinare si applicano per analogia (cpv. 2). La revoca è pubblicata sul Foglio ufficiale (cpv. 3).
4.1. Come accennato in narrativa, il ricorrente sostiene che, a fronte delle circostanze concrete che hanno determinato la sua condanna in sede penale, l'Autorità di vigilanza, facendo uso del margine di apprezzamento di cui dispone, avrebbe dovuto rinunciare alla revoca dell'autorizzazione in parola. Egli sarebbe infatti stato ritenuto responsabile in quanto amministratore unico della __________ SA (ora in liquidazione), società per la quale tuttavia avrebbe svolto unicamente la gestione contabile e amministrativa, mentre di quella del personale era incaricato uno specifico ufficio che si occupava altresì delle assunzioni. Prima nell'ambito di un procedimento amministrativo avviato dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) per la verifica dei minimi salariali e poi di una causa civile promossa da un dipendente per pretese salariali, egli si sarebbe limitato a trasmettere alle autorità, secondo le istruzioni ricevute, un contratto rilevatosi poi essere un falso materiale poiché la firma del dipendente era stata falsificata da ignoto autore (verosimilmente qualcuno dell'ufficio del personale) ed attestante, contrariamente al vero, una remunerazione conforme alle normative sul minimo salariale per il settore. L'insorgente contesta però di essere stato a conoscenza della falsità del documento; sostiene che - vista l'organizzazione della società e le sue mansioni limitate
4.2. Anzitutto occorre rilevare che il ricorrente non mette direttamente in discussione la facoltà del Cantone Ticino di sottoporre l'esercizio dell'attività di fiduciario ad autorizzazione e nemmeno il principio di porre, ai fini del rilascio o del mantenimento di un simile permesso, delle condizioni personali, quali in particolare l'ottima reputazione: si tratta infatti di limitazioni alla libertà economica che sono state riconosciute anche dal Tribunale federale come compatibili con i diritti costituzionali del cittadino e che come tali appaiono del tutto legittime (cfr. ad esempio: STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 5, 2P.345/1990 del 7 ottobre 1991 consid. 2; Mauro Bianchetti, Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in RDAT I-2000, pag. 33 e segg.; Mauro Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, pag. 37 e segg.). L'insorgente ridiscute, in sostanza, la questione del grado di intenzionalità, e di riflesso della sua colpa, nella commissione dei reati, aspetti che, come si evince dal suo verbale di interrogatorio esperito dinanzi al Ministero pubblico (doc. E allegato al ricorso del 29 aprile 2022), aveva già sollevato in sede penale ma che non hanno portato ad escludere la sua responsabilità. Egli dimentica tuttavia che, così come avviene in materia di revoca della licenza di condurre, in virtù del principio di sicurezza del diritto, l'autorità amministrativa non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria, a meno che non ricorrano determinate condizioni (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa) manifestamente non date in specie, tant'è che nemmeno l'insorgente le fa debitamente valere. Pertanto, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, l'Autorità di vigilanza non disponeva in specie di alcun margine di apprezzamento per quanto concerne la condanna subita, né sui fatti che ne costituiscono il fondamento - tra cui l'elemento soggettivo del reato - né sull'entità della pena comminata. Ammessi gli estremi per l'applicazione dell'art. 8 cpv. 2 lett. b e dell'art. 20 cpv. 1 LFid, non vi è spazio per valutare diversamente i fatti alla base del giudizio penale, né per considerare aspetti specifici ritenuti rilevanti dalla persona toccata da tale provvedimento (STF 2C_955/2010 del 6 aprile 2011 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati), come ad esempio il fatto di aver esercitato correttamente la professione per molti anni (ciò che ad ogni modo dovrebbe essere la regola e non certo un merito particolare). L'autorità di prime cure è unicamente chiamata a stabilire se i reati commessi siano o non siano contrari alla dignità professionale. In concreto, al di là del fatto che l'autorità amministrativa è legata alle costatazioni fattuali contenute in un giudizio penale, si evince dal suo verbale di interrogatorio dinanzi al Ministero pubblico (Doc. E allegato al ricorso del 29 aprile 2022) che da settembre 2015 l'UIL aveva avviato un procedimento amministrativo nei confronti della società gestita dall'insorgente con riferimento al rispetto dei minimi salariali previsti dal contratto collettivo di lavoro nel settore dell'informatica. A ottobre 2015, al fine di trasmettere all'UIL la documentazione richiesta, il ricorrente aveva firmato il contratto di lavoro (falso) datato 29 dicembre 2014, retrodatandolo dunque di circa un anno, documento che poi egli ha prodotto - a suo dire senza la minima verifica - all'autorità amministrativa, unitamente alle buste paga per il periodo da gennaio a agosto da lui preparate e attestanti - contrariamente alla realtà - che il dipendente era impiegato solo al 60%, per cui la remunerazione risultava così conforme alle normative in materia salariale. In questo senso, è già difficile sostenere che un fiduciario esperto e attivo da molti anni come il ricorrente, non si renda conto dei rischi legati al fatto di retrodatare un documento destinato ad un'autorità, a maggior ragione atteso che tutto ciò è avvenuto quando il dipendente in parola aveva già dato le dimissioni da luglio 2015 e con un accertamento amministrativo in corso teso a verificare proprio le condizioni di impiego (cfr. verbale di interrogatorio del 7 settembre 2021, pag. 10 e 11). Ma vi è di più. Nonostante l'UIL abbia poi sanzionato la società il 15 settembre 2016 ritenendo che i contratti di lavoro esaminati, tra cui quello falso, non riportassero le ore effettive di lavoro, decisione intimata al ricorrente in quanto amministratore unico, ancora a febbraio 2018 quest'ultimo ha di nuovo prodotto lo stesso contratto di lavoro falso nell'ambito di una procedura civile per pretese salariali del dipendente la cui firma era stata falsificata. Sempre nel 2018 inoltre, nell'ambito di un ulteriore procedimento amministrativo avviato dall'UIL per la verifica dei minimi salariali, egli ha nuovamente trasmesso dei contratti che non riportavano le percentuali di impiego corrette, al chiaro scopo di eludere le norme sui minimi salariali, ciò che ha comportato una nuova sanzione amministrativa a carico della società e la condanna del ricorrente anche per la contravvenzione di cui all'art. 12 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (legge sui lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20). Ora, in siffatte circostanze e premesso che i reati per cui il ricorrente è stato condannato non sono punibili se commessi per negligenza (cfr. art. 12 CP, il dolo eventuale è sufficiente), a nulla valgono le considerazioni da questi addotte in merito alla sua responsabilità, a suo dire limitata; il Procuratore pubblico, a fronte degli accertamenti esperiti, ha per contro ritenuto che al ricorrente non poteva non sorgere il dubbio che il contratto in parola attestasse condizioni di impiego false, ciò che ha di conseguenza determinato la sua condanna in sede penale appunto per falsità in documenti (e meglio per aver fatto uso di un documento falso) e per truffa. Non giova poi all'insorgente pretendere di non essere stato condannato per reati patrimoniali. Anzitutto, benché non si tratti di un reato contro il patrimonio, la falsità in documenti è un'infrazione che protegge la fiducia che, nelle relazioni giuridiche, è riconosciuta a un documento quale mezzo di prova; il Tribunale federale ha già avuto modo in più occasioni di rilevare che tale reato commesso, come in specie, nell'ambito professionale non è di lieve portata e lede di conseguenza la fiducia riposta nell'interessato sia dal cliente sia, più in generale, dal pubblico (cfr. Mini, op. cit., pag. 75). La truffa processuale poi è un reato contro il patrimonio, tant'è che la base legale indicata nel decreto d'accusa è appunto l'art. 146 CP, per cui l'argomento ricorsuale, piuttosto pretestuoso, è su questo punto privo di qualunque pregio. Non permettono di giungere a diversa conclusione le pretese conseguenze gravose che il ricorrente sostiene di subire a causa della revoca. D'altronde è praticamente inevitabile che nei casi in cui un fiduciario non adempie (più) i requisiti di legge per essere stato condannato penalmente in un ambito strettamente connesso a quello professionale nel quale opera, egli debba di principio essere privato della relativa autorizzazione (STA 52.2015.312 del 1° dicembre 2015 consid. 4.5). Vista l'importanza degli interessi pubblici perseguiti dalla LFid (RtiD I-2012 n. 22 consid. 5.2 e 5.3; STF 2P.106/2002 del 20 dicembre 2002 consid. 5.2.2, 2P.142/1990 del 21 dicembre 1990 consid. 3b), si giustifica di ritenere che questi siano preponderanti rispetto a quello privato del ricorrente ad esercitare la professione di fiduciario, tenuto conto inoltre che ciò non costituirà di principio un impedimento assoluto: egli potrà eventualmente continuare a svolgere la sua attività in collaborazione con un fiduciario regolarmente autorizzato, nei limiti di quanto consentito dalla LFid (STF 2C_955/2010 del 6 aprile 2011 consid. 6.2, 2P.290/2005 del 3 luglio 2006 consid. 5.4 e 2P.137/2001 del 17 luglio 2001 consid. 4e).
5.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
5.3. Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'autorità, che non ne ha fatto richiesta, non è patrocinata da un legale e non essendone ad ogni modo dati i presupposti (art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera