Incarto n. 52.2022.118
Lugano 24 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Sabina Ghidossi
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2022 di
RI 1
contro
la decisione del 9 marzo 2022 (n. 1064) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dal ricorrente contro la risoluzione del 7 luglio 2021 con cui il Municipio di Mendrisio gli ha negato la licenza edilizia per la costruzione di un manufatto adibito a ripostiglio-garage e altre opere annesse (mapp. PART 1, sezione Arzo);
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 è proprietario di un terreno (part. PART 1) situato nel comune di Mendrisio, ad Arzo, in località Pregiana. Il fondo è ubicato fuori della zona edificabile: il previgente piano regolatore (PR 1982) lo attribuiva a una zona senza destinazione specifica, quello attuale (PR 2005) all'area agricola. In passato, nella parte sud del terreno, vi era un fabbricato in stato precario, adibito a pollaio/ripostiglio.
b. Con licenza edilizia del 25 ottobre 2001 - rilasciata previa semplice notifica, senza raccogliere l'avviso dell'autorità cantonale - l'allora Municipio di Arzo ha autorizzato lo spostamento del predetto ripostiglio sul lato nord del fondo. Il permesso, corredato da una planimetria e uno schizzo del nuovo manufatto (piani e progetti), era subordinato alle condizioni di rispettare determinate dimensioni massime [m 6 (L) x 7 (l) x 3 (H)] e di non utilizzare il ripostiglio quale ricovero per animali di ogni genere, pollaio o canile o per essere adibito per scopi abitativi o ricreativi. Precisava poi che il manufatto esistente avrebbe dovuto essere demolito.
B. a. A seguito di una segnalazione anonima, il 7 agosto 2020 l'Ufficio tecnico di Mendrisio ha constatato che sul lato nord del fondo era stato eretto un prefabbricato in legno con annessa una tettoia adibita a ricovero per mezzi meccanici e agricoli e materiali vari, oltre a un tavolo di cemento.
Estratto mappa
b. Il 28 agosto 2020, il Municipio di Mendrisio ha quinti ingiunto a RI 1, unitamente a __________ e __________ (allora proprietari in comunione ereditaria), di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per le suddette opere, in quanto sprovviste di una valida licenza edilizia.
C. a. Il 29 gennaio 2021, RI 1 (divenuto unico proprietario) ha presentato una domanda di costruzione a posteriori per (a) il ripostiglio-garage esistente, (b) l'aggiunta delle tettoie e (c) il tavolo di cemento. Stando ai piani e alla relazione tecnica, il ripostiglio-garage (a), a pianta rettangolare (6 x 7 m) e alto fino a 3 m, è formato da un basamento in calcestruzzo, pareti (con aperture) e travi in legno e una copertura in pannelli coibentati; è allacciato alla rete elettrica e all'acqua di tipo agricolo e delimitato da una pavimentazione in cemento. Secondo la stessa relazione, l'istante (che svolge un'attività agricola per hobby) avrebbe costruito il manufatto conformemente ai piani approvati nel 2001, al posto del vecchio pollaio-deposito. I lavori privi di autorizzazione, aggiunge, si limiterebbero quindi (b) all'aggiunta delle due tettoie e al (c) tavolo di cemento (cm 70 x 210) con annessa panca. Le tettoie addossate al manufatto, una a nord-ovest (21 m2), l'altra a sud-ovest (36 m2), sono costituite da una struttura portante in legno e una copertura in lastre trasparenti (tipo plexiglas).
b. Con avviso del 26 aprile 2021 (n. 116969), i Servizi generali del Dipartimento del territorio si sono opposti al rilascio del permesso per i diversi manufatti. Posto che il permesso rilasciato nel 2001 senza il suo avallo era da considerare nullo, l'autorità dipartimentale ha vagliato la conformità di tutti gli interventi. Anzitutto ha escluso che le opere potessero beneficiare di un'autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 22 della legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 LPT (LPT; RS 700), difettando in particolare il requisito della conformità di zona (attività agricola esercitata a titolo ricreativo). Ha poi ritenuto che nemmeno i presupposti per la concessione di un'autorizzazione eccezionale ex art 24 LPT fossero soddisfatti, data l'assenza del requisito dell'ubicazione vincolata; nell'ambito degli interessi preponderanti contrari, ha inoltre rilevato che la tettoia a nord-ovest non rispettava nemmeno la distanza minima (6 m) dal limite (indicativo) del bosco (art. 6 cpv. 2 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998; LCFo; RL 921.100). Infine, ha pure escluso che il vecchio ripostiglio potesse essere ricostruito in base agli art. 24c LPT e 42 cpv. 4 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; nelle versioni vigenti nel 2001), vista la sua ubicazione sostanzialmente diversa da quella iniziale. Di riflesso, ha aggiunto, nemmeno le tettoie annesse potrebbero essere autorizzate.
c. Fatto proprio tale avviso, il 7 luglio 2021 il Municipio ha negato il permesso richiesto.
D. Con giudizio del 9 marzo 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1 avverso la suddetta risoluzione, che ha confermato.
Preliminarmente, l'Esecutivo cantonale ha respinto l'offerta di assumere ulteriori prove (sopralluogo). Nel merito, allineandosi alle motivazioni dell'autorità dipartimentale, ha a sua volta negato che i manufatti potessero essere approvati in base agli art. 22, 24 o 24c LPT. Ha inoltre confermato la nullità dell'autorizzazione del 2001, escludendo che il ricorrente potesse appellarsi al principio della buona fede. Infine, il Consiglio di Stato ha ritenuto immune da critiche l'agire del Municipio, che era intervenuto nell'ambito dei suoi compiti (art. 48 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991; LE; RL 705.100), indipendentemente dalla segnalazione anonima.
E. Contro il predetto giudizio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e, in via principale, che sia rilasciato il permesso a posteriori richiesto. In via subordinata, postula che la costruzione (vecchio pollaio/ripostiglio) preesistente (..) è autorizzata nella situazione attuale (prefabbricato in legno) e non sarà oggetto di diniego. In via ulteriormente subordinata, che il procedimento sia abbandonato e stralciato dai ruoli senza ulteriore seguito e, in via ancora più subordinata, che venga concessa una sanatoria edilizia a fronte di una sanzione amministrativa pecuniaria o che venga sottoscritta una convenzione di precariato riguardante il deposito.
L'insorgente ribadisce in particolare che sul fondo vi era un fabbricato adibito a pollaio/ripostiglio in cattivo stato al beneficio della tutela delle situazioni acquisite, che sarebbe stato legittimamente realizzato prima del 1970; quando è stato demolito nel 2001, aggiunge, sarebbe ancora stato utilizzato secondo la sua destinazione e vi sarebbe stato un interesse in tal senso. Le controverse opere dovrebbero quindi essere autorizzate in base all'art. 24c LPT. Afferma pure che la destinazione del vecchio pollaio/ripostiglio non potrebbe essere ubicata altrove se non fuori della zona edificabile (ordine tecnico e natura; scelta del luogo da sempre utilizzato non di comodo) e che al rilascio di un'autorizzazione eccezionale non osterebbero interessi preponderanti contrari. Invoca inoltre la sua buona fede, ribadendo di aver agito conformemente alla licenza edilizia rilasciata dal Municipio nel 2001, di cui non avrebbe potuto oggettivamente riconoscere la nullità. Censura infine l'agire del Municipio, che non avrebbe dovuto considerare e dar seguito a una segnalazione anonima, ma avrebbe dovuto dichiararla irricevibile; il procedimento dovrebbe essere di riflesso abbandonato e stralciato dai ruoli.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione pervengono l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) ed il Municipio, riconfermandosi essenzialmente nelle loro posizioni, con motivazione di cui si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di giudizio.
G. Con la replica e le dupliche, le parti, ad eccezione del Consiglio di Stato rimasto silente, hanno essenzialmente ribadito le loro tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie agli atti.
2.2. In concreto, come visto in narrativa, il Municipio ha accertato la presenza dei controversi manufatti sul fondo del ricorrente, a seguito di una segnalazione anonima. Ritenendo le opere sprovviste di una valida licenza edilizia, ha quindi sollecitato l'avvio di una procedura edilizia a posteriori. Richiesta a cui il ricorrente ha dato seguito, inoltrando la domanda di costruzione in sanatoria, sfociata nel diniego del permesso qui contestato. Ora, contrariamente a quanto eccepisce il ricorrente, l'agire del Municipio non presta il fianco a critiche: come visto, la sola circostanza che esso si sia attivato a seguito della segnalazione di un terzo ignoto, è del tutto irrilevante. È infatti evidente che a fronte di uno scritto che denuncia l'esistenza di opere abusive fuori della zona edificabile, l'Esecutivo locale non può rimanere passivo, ma è tenuto ad assolvere i compiti che la legge gli affida. In particolare, nella misura in cui, come in concreto, sussistono costruzioni che non sono mai state autorizzate dall'autorità competente (cfr. infra consid. 3), è manifesto che il Municipio non poteva prescindere da una procedura edilizia in sanatoria, volta ad accertare la loro conformità con il diritto materiale applicabile. La generica censura del ricorrente cade quindi nel vuoto, unitamente alla sua richiesta di abbandonare o stralciare dai ruoli il presente procedimento.
Come rettamente evidenziato dalle precedenti istanze, certo è anzitutto che le diverse costruzioni sul fondo - e in particolare il controverso ripostiglio-garage (in cui il ricorrente ha ricavato un'officina per la riparazione di veicoli, cfr. foto annesse al rapporto di constatazione del 7 agosto 2020) - non risultano sorrette da alcun permesso. L'autorizzazione rilasciata dal solo Municipio nel 2001 (consid. Ab) è infatti nulla, poiché emessa senza il concorso dell'autorità cantonale, in spregio all'art. 25 cpv. 2 LPT (cfr. DTF 111 Ib 213 E. 5b; STF 1C_709/2020 del 24 agosto 2021 consid. 4.2.2 con rimandi; cfr. pure art. 5 cpv. 3 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 [RLE; RL 705.110]). In simili circostanze, contrariamente a quanto pretende, il ricorrente non può nemmeno prevalersi del principio di tutela dell'affidamento. Per costante giurisprudenza, il cittadino - anche se non assistito da un legale - deve essere a conoscenza del fatto che l'autorizzazione comunale a costruire fuori della zona edificabile è subordinata all'approvazione della competente autorità cantonale secondo l'art. 25 cpv. 2 LPT, norma che costituisce una regola procedurale fondamentale ai fini del rispetto del principio della separazione del territorio edificabile da quello non edificabile (cfr. STF 1C_709/2020 citata consid. 4.2.2 e riferimenti).
4.1. Di principio, il permesso di costruire o trasformare edifici o impianti può essere rilasciato soltanto se essi sono conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio di conformità di zona, cfr. art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).
4.2. Per principio, l'autorità statuisce sulle domande di costruzione in base al diritto vigente al momento della decisione. A questa regola fanno eccezione le domande di costruzione in sanatoria, alle quali è di principio applicabile il diritto vigente al momento in cui l'abuso è stato commesso, a meno che il diritto entrato successivamente in vigore risulti più favorevole al costruttore (cfr. DTF 123 II 248 consid. 3a/bb; STF 1C_480/2019 del 16 luglio 2020 consid. 3.2; Scolari, op. cit., n. 1282 ad art. 43 LE; Magdalena Ruoss Fierz, Massnahmen gegen illegales Bauen unter besonderer Berücksichtigung des zürcherischen Rechts, Zurigo 1999, pag. 118 seg.).
4.3. In concreto, sia che si consideri la situazione pianificatoria (PR 1982) vigente al momento in cui sono stati realizzati (a partire dal 2001), sia che si consideri l'attuale PR approvato il 14 giugno 2005, è pacifico che i controversi interventi non possono essere autorizzati in base all'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT. Il PR 1982 assegnava infatti il mapp. PART 1 a una zona senza destinazione specifica, ovvero a un'area non specificatamente utilizzabile e in cui non erano previsti obbiettivi pianificatori particolari (cfr. art. 16 NAPR '82). Nella stessa non poteva quindi essere rilasciato alcun permesso ordinario, ma tutt'al più ammessi degli interventi nei limiti dell'art. 24 LPT (cfr. UFPT, Commentario alla LPT, n. 15 e 16 ad art. 18; RDAT I-1996 n. 24; STA 52.1996.252 del 3 marzo 1997 consid. 5.1; cfr. pure Rudolf Muggli, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo 2016, n. 35 ad art. 18 LPT). Pacifico è pure che il ripostiglio-garage, unitamente alle due tettoie e al tavolo di cemento, non sono costruzioni necessarie alla coltivazione agricola o all'agricoltura, conformi alla zona agricola secondo il piano regolatore valido dal 2005 (cfr. art. 16a LPT e 34 OPT, in vigore dal 1° settembre 2000). Non lo sono neppure nella misura in cui dovessero porsi al servizio dell'attività agricola hobbistica esercitata dall'insorgente (cfr. art. 34 cpv. 5 OPT; cfr. relazione tecnica e complemento di informazione del 24/26 marzo 2021). Nessuno del resto lo pretende.
5.2. In concreto, è manifesto che i fabbricati non adempiono il requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT). Nessuna necessità imperativa, in particolare nessun motivo di ordine tecnico, inerente all'esercizio e alla natura del terreno, impone di realizzare il ripostiglio-garage, insieme alle tettoie e al tavolo di cemento fuori della zona edificabile. Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, il solo fatto che sul fondo vi fosse già un vecchio pollaio/ripostiglio non è sicuramente atto a fondare l'ubicazione vincolata delle controverse opere (ordine tecnico e natura, scelta del luogo da sempre utilizzato). Le sue ragioni restano di natura soggettiva. In che misura l'insorgente possa semmai invocare per il precedente manufatto la tutela delle situazioni acquisite e l'art. 24c LPT è invece questione che verrà esaminata qui di seguito. Dal profilo dell'art. 24 LPT, posto che nulla impedisce al ricorrente di costruire in zona edificabile le controverse opere, in particolare un'officina o un deposito per veicoli o materiali legati a un'attività hobbistica, è invece escluso che possa essere rilasciata un'autorizzazione eccezionale in base a tale norma.
6.2. Secondo l'art. 24c LPT (nella versione in vigore dal 1° settembre 2000), fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona sono per principio protetti nella propria situazione di fatto (cpv. 1). Con l'autorizzazione dell'autorità competente, soggiunge il cpv. 2, tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. L'articolo 24c LPT è applicabile a edifici e impianti, costruiti o trasformati a suo tempo in conformità al diritto materiale, ma che per effetto di modifiche posteriori di atti legislativi o piani sono divenuti non conformi alla destinazione della zona (art. 41 OPT).
6.3. In base al cpv. 1 dell'art. 42 OPT (nel testo valido dal 1° settembre 2000), trasformazioni di edifici e impianti a cui è applicabile l'articolo 24c LPT sono ammesse nella misura in cui l'identità dell'edificio o dell'impianto unitamente ai dintorni rimanga conservata nei tratti essenziali. Sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l'aspetto esterno. In base al cpv. 2, stato di riferimento determinante per la valutazione dell'identità è lo stato in cui si trovava l'edificio o l'impianto al momento della modifica legislativa o dei piani. Il quesito se l'identità dell'edificio o dell'impianto rimanga sostanzialmente immutata, soggiunge il cpv. 3, va valutato tenendo conto di tutte le circostanze. In ogni caso non è più garantita qualora siano superati determinati limiti quantitativi prescritti per gli ampliamenti all'esterno e all'interno del volume esistente dell'edificio (cfr. lett. a e b).
6.4. Secondo l'art. 42 cpv. 4 OPT (nel testo in vigore dal 1° settembre 2000), un edificio o un impianto può essere ricostruito soltanto se al momento della distruzione o della demolizione era ancora utilizzabile secondo la destinazione ed era dato un interesse ininterrotto alla sua utilizzazione. Ove risulti indicato dal profilo oggettivo, l'ubicazione dell'edificio o dell'impianto sostitutivo può divergere in misura minima da quella dell'edificio o dell'impianto preesistente. In base a tale norma un fabbricato può quindi essere ricostruito solo se era ancora utilizzabile e sussisteva un interesse ininterrotto alla sua utilizzazione (cfr. DTF 127 II 209 consid. 3a). La tutela delle situazioni acquisite non si estende infatti a edifici abbandonati da tempo, in rovina, inutilizzabili o pronti alla demolizione; le rovine non possono essere trasformate in nuove costruzioni (cfr. STF 1C_125/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1, 1A.250/2002 du 16 mai 2003 consid. 3.1; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, n. 44 ad art. 24). Anche in caso di ricostruzione deve inoltre essere preservata l'identità dell'edificio esistente nei tratti essenziali (cfr. DTF 127 II 209 consid. 3, STF 1C_554/2011 del 2 aprile 2012 consid. 3.2; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 23 ad art. 24c e rimandi). L'identità dev'essere conservata anche dal profilo dell'ubicazione. Ove risulti indicato dal profilo oggettivo (ad esempio per motivi di polizia o estetici; non sono sufficienti motivi finanziari, personali o di comodità), l'ubicazione dell'edificio o dell'impianto sostitutivo può divergere da quella preesistente. Il nuovo manufatto non può tuttavia trovarsi ad una distanza considerevole dall'opera antecedente (cfr. anche art. 42 cpv. 4 seconda frase OPT; Waldmann/ Hänni, op. cit., n. 23 ad art. 24c; Muggli, op. cit., Zurigo 2017, n. 41 segg. ad art. 24c). Il Tribunale federale si è sempre rifiutato di definire una distanza massima, ritenendo che per determinare la tutela dell'identità dell'opera sia decisiva la fattispecie concreta (cfr. DTF 127 II 209 consid. 3a; Waldmann/ Hänni, op. cit., n. 23 ad art. 24c). Ad esempio, l'Alta Corte ha autorizzato la ricostruzione di una banchina d'approdo per navi da trasporto a 40 m dalla vecchia posizione perché, tra le altre ragioni, la ricostruzione nella precedente ubicazione sarebbe stata impraticabile a causa del rischio di caduta massi (cfr. STF 1A.74/1992 del 7 marzo 1994 pubbl. in ZBl 96/1995 pag. 186 segg., criticata in Waldmann/ Hänni, op. cit., n. 23 ad art. 24c). In un altro caso, il Tribunale federale ha negato uno spostamento di 80 m (cfr. STF 1C_61/2014 del 30 giugno 2015 consid. 5.5) rispettivamente di 260 m (cfr. DTF 127 II 209 consid. 3d).
6.5. Il quadro normativo vigente ricalca essenzialmente la predetta regolamentazione per quanto riguarda la ricostruzione degli edifici che ricadono nel campo di applicazione dell'art. 24c LPT (in cui sono ora inclusi anche gli edifici abitativi agricoli, cfr. cpv. 3, in vigore dal 1° novembre 2012). L'art. 24c cpv. 4 LPT pone nondimeno alcuni limiti per le modifiche dell'aspetto esterno degli edifici, mentre i cpv. 3 e 4 dell'art. 42 OPT sono stati adattati a seguito degli allentamenti concessi per gli ampliamenti interni (cfr. per un riepilogo delle revisioni del 2007 e 2012: Muggli, op. cit., Zurigo 2017, n. 1 segg. ad art. 24c). Non occorre tuttavia soffermarsi su questi aspetti, che non sono determinanti nella fattispecie rispettivamente non hanno portato a un assetto giuridico più favorevole al ricorrente.
6.6. In concreto, le autorità inferiori hanno escluso che potesse essere rilasciata un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24c LPT per il ripostiglio-garage (e le ulteriori costruzioni annesse), divergendo la sua ubicazione sostanzialmente da quella dell'originario pollaio-ripostiglio (art. 42 cpv. 4 OPT). Ora, va anzitutto rilevato che - al di là di una fotografia aerea del 1970 (cfr. doc. B) - dagli atti non emerge invero alcun riscontro oggettivo su quest'ultimo fabbricato che era collocato nell'estremità sud del fondo. Nemmeno dai documenti annessi alla licenza del 2001 - consistenti in una planimetria e uno schizzo a mano della nuova costruzione - è possibile dedurre le dimensioni, l'aspetto esterno e le caratteristiche del manufatto preesistente, che per stessa ammissione del ricorrente era in uno stato precario rispettivamente in cattivo stato di conservazione. In queste circostanze non è quindi realmente possibile affermare che sul fondo vi era un fabbricato al beneficio della tutela delle situazioni acquisite - con una struttura portante e un tetto per lo più intatti (cfr. STF 1C_617/2019 del 27 maggio 2020 consid. 5.1) - ancora utilizzabile secondo la sua destinazione e alla cui utilizzazione sussisteva un interesse ininterrotto come esige l'art. 42 cpv. 4 OPT. Nemmeno è possibile ritenere che il ripostiglio-garage che è stato (ri)costruito sul lato opposto del fondo
Da respingere sono infine le domande del ricorrente con cui chiede che nei suoi confronti venga semmai prospettata una sanzione pecuniaria o che possa essere sottoscritta una convenzione di precariato. Tali aspetti esulano infatti dalla presente procedura. Spetterà comunque all'autorità di prime cure chinarsi sulle misure di ripristino, ritenuto comunque che per rimediare ad abusi edilizi commessi fuori della zona edificabile non possono trovare applicazione né l'ingiunzione di una sanzione pecuniaria, né tantomeno la stipula di un accordo tra l'istante in licenza e le autorità. Tali rimedi non si conciliano infatti con il principio della forza derogatoria del diritto federale, che regola in maniera esaustiva gli interventi edilizi fuori del perimetro edificabile (cfr. RDAT I-1996 n. 30; STA 52.2014.368 del 15 giugno 2015 consid. 2.2, confermata da: STF 1C_400/2015 del 2 ottobre 2015; STA 52.2002.454/461 del 15 febbraio 2005 consid. 4.2).
8.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è di conseguenza respinto.
8.2. Con l'emanazione della presente decisione la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa, invero dato per legge (cfr. art. 71 LPAmm), diviene priva d'oggetto.
8.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) segue la soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera