Incarto n. 52.2022.114
Lugano 15 giugno 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2022 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 30 marzo 2022 (n. 1491) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 23 dicembre 2021 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha ordinato di sottoporsi a una valutazione medica specialistica della sua idoneità alla guida di veicoli a motore;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1, nato il __________ 1974, è titolare di una licenza di condurre.
b. Il 26 novembre 2021 è stato interrogato dalla polizia cantonale in relazione al rinvenimento nella sua vettura di 56 g lordi di marijuana nell'ambito di un controllo avvenuto il giorno precedente. In quell'occasione ha ammesso di fumare regolarmente, ormai da 5 anni, circa mezzo grammo di marijuana al giorno (suddiviso in 2/3 spinelli), per un totale di circa 180 g all'anno, la sera (a casa o durante una passeggiata serale attorno a casa), con l'unico scopo di rilassarsi prima di andare a dormire, negando invece di avere mai fatto uso di altre droghe (cfr. verbale d'interrogatorio annesso al rapporto di segnalazione del 27 novembre 2021).
c. A seguito di tali fatti, il 10 gennaio 2022 il competente procuratore pubblico ha emanato nei confronti di RI 1 un decreto di accusa - frattanto passato in giudicato - per ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121), e meglio per avere, nel periodo compreso tra febbraio 2019 e il 25 novembre 2021, consumato almeno 495 g di marijuana e avere, il 25 novembre 2021, detenuto all'interno della propria vettura 56 g lordi della medesima sostanza destinati al consumo personale, proponendo una condanna a una multa di fr. 400.- (oltre alla confisca e distruzione dello stupefacente).
B. Nel frattempo, preso atto del menzionato rapporto di segnalazione, il 23 dicembre 2021 la Sezione della circolazione ha ordinato all'interessato di sottoporsi a una valutazione medica specialistica (a sue spese) della sua idoneità alla guida, a cura di un medico del traffico SSML (di sua scelta). Gli ha inoltre impartito un termine di 60 giorni per produrre il relativo certificato, preavvisandolo che, in caso di mancato rispetto, avrebbe ordinato una revoca preventiva della licenza di condurre a tempo indeterminato. La decisione è stata resa sulla base degli art. 15d della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 5b cpv. 4, 11b cpv. 1 lett. a e 28a cpv. 1 lett. a e cpv. 2 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
C. Con giudizio del 30 marzo 2022 - dichiarato immediatamente esecutivo - il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1 avverso quest'ultimo provvedimento, che ha confermato. Il Governo, pur considerando che si trattasse di un caso limite, ha essenzialmente ritenuto che la misura fosse giustificata alla luce degli atti di polizia, da cui emergerebbe un consumo regolare e quotidiano di cannabis, che non può più essere ritenuto moderato e controllato e che è suscettibile in futuro di influire sull'attitudine alla guida dell'interessato.
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione della Sezione della circolazione, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. In via subordinata postula il rinvio degli atti alla precedente istanza per nuova decisione. In sintesi, il ricorrente contesta che vi siano i presupposti per disporre un accertamento della sua idoneità alla guida, ritenuto che dagli atti non risulta che egli abbia mai guidato un veicolo sotto l'influsso di stupefacenti e che nella sua vettura è stata rinvenuta soltanto della marijuana. Ritiene che il suo leggero consumo di cannabis e le modalità dello stesso non siano atti a fondare un dubbio legittimo, concreto e rilevante circa la sua idoneità alla guida. Il provvedimento si rivelerebbe pertanto del tutto sproporzionato e lesivo della parità di trattamento.
E. Con l'intimazione del ricorso, il 20 aprile 2022, il giudice delegato di questo Tribunale ha ordinato in via superprovvisionale la sospensione della decisione impugnata.
F. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Governo, senza formulare particolari osservazioni né sull'effetto sospensivo, né di merito. A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione con argomenti di cui si dirà, se del caso, in appresso.
G. Con la replica l'insorgente si è riconfermato nelle sue domande e conclusioni. Delle sue ulteriori motivazioni si dirà, per quanto necessario, più avanti.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal provvedimento impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2 LPAmm; cfr. STA 52.2021.202 del 10 novembre 2021 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati) e rivolto contro una decisione incidentale atta a provocare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm (considerato che l'insorgente è tenuto ad avanzare le spese per l'accertamento e che, in caso di mancato rispetto dell'ordine, gli verrà revocata a titolo preventivo la licenza di condurre, cfr. STF 1C_569/2018 del 19 marzo 2019 consid. 1.1, 1C_13/2017 del 19 maggio 2017 consid. 1.1 e rinvii; STA 52.2020.314 del 14 gennaio 2021 consid. 1.1), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono mai state o non sono più adempite (art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr).
II Tribunale federale reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato - durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato. L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando l'interessato non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore o se vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'influsso di queste sostanze (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c, 124 II 559 consid. 3d). Secondo la giurisprudenza, un regolare, ma controllato e moderato consumo di canapa non porta in sé alla conclusione di inidoneità alla guida. A questo riguardo, sono pure determinanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il suo comportamento nell'ambito della circolazione stradale e la sua personalità (cfr. DTF 128 II 335 consid. 4b; STF 1C_458/2019 del 25 marzo 2020 consid. 2.1, 1C_41/2019 del 4 aprile 2019 consid. 2.1, 1C_487/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1).
2.2. Secondo l'art. 15d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La norma elenca, in modo non esaustivo, una serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi (cfr. lett. a-e). Due fra questi sono la guida sotto l'influsso di stupefacenti o la presenza a bordo di stupefacenti che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza (lett. b). Secondo la giurisprudenza, qualora vi siano sospetti di una dipendenza dall'alcol o da stupefacenti, l'autorità competente deve ordinare un chiarimento medico, in particolare laddove esistano concreti elementi suscettibili di fare ritenere seriamente dubbia l'idoneità alla guida del conducente interessato (cfr. STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2 e rimandi, 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1, 1C_248/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 4, 1C_256/2011 del 22 settembre 2011 consid. 2.2). L'ordine di sottoporsi a un accertamento dal profilo della medicina del traffico non presuppone invece che il conducente abbia circolato sotto l'influsso di stupefacenti o che simili sostanze siano state rinvenute a bordo del veicolo (cfr. STF 1C_458/2019 citata consid. 2.1, 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.6). Ciò in particolare ove si consideri che, come visto, l'elenco dell'art. 15d cpv. 1 lett. a-e LCStr non è esaustivo (STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2 e rimandi). La giurisprudenza ammette inoltre la possibilità di trarre dal rifiuto del conducente di collaborare alla verifica della sua idoneità conclusioni per lui negative (cfr. DTF 124 II 559 consid. 5a; STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2).
3.2. Come accennato, dagli atti emerge che, in occasione del suo interrogatorio del 26 novembre 2021, che ha fatto seguito al rinvenimento nella sua vettura di 56 g lordi di marijuana, il ricorrente ha ammesso di fumare regolarmente, ormai da 5 anni, circa mezzo grammo di tale sostanza al giorno (suddiviso in 2/3 spinelli), per un totale di circa 180 g all'anno. Ha precisato di consumare esclusivamente la sera, a casa o durante una passeggiata serale attorno a casa, con l'unico scopo di rilassarsi prima di andare a dormire. Ha invece negato di avere mai fatto uso di altre droghe.
Sta di fatto che, a fronte di queste risultanze, con decisione del 10 gennaio 2022, passata in giudicato, il procuratore pubblico ha condannato RI 1 a una multa di fr. 400.- per ripetuta contravvenzione alla LStup (art. 19a cifra 1), e meglio per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel periodo da febbraio 2019 al 25 novembre 2021, intenzionalmente consumato un quantitativo complessivo di almeno 495 grammi di marijuana nonché per avere, a __________, il 25 novembre 2021, detenuto all'interno della propria autovettura 56 grammi lordi di marijuana, destinati al consumo personale, ma sequestrati dalla Polizia.
3.3. Ora, gli elementi scaturiti dalla procedura penale costituiscono sufficienti indizi concreti, atti a sollevare più di un dubbio sull'esistenza di un uso significativo di stupefacenti da parte del ricorrente e di una sua possibile problematica di droga, rilevante dal profilo del traffico. Egli ha infatti pacificamente ammesso un consumo quotidiano, che si protrae da tempo (5 anni), di un quantitativo non trascurabile di cannabis (2/3 spinelli, per un totale di circa 0.5 g di sostanza, ogni sera). Affermazioni, queste, essenzialmente fatte proprie dal magistrato penale, che lo ha condannato a una multa per contravvenzione alla LStup. Un tale consumo, regolare in quanto addirittura giornaliero e duraturo, non può più essere ritenuto moderato e basta di regola a fondare dubbi sull'idoneità alla guida (cfr., in questo senso, STA 52.2015.476 del 2 settembre 2016 consid. 4, confermata dalla STF 1C_487/2016 citata consid. 4.2, relativa al consumo quotidiano da 40 anni di 1 g di cannabis, pari a 2 spinelli; sentenza del Tribunale cantonale di Friburgo n. 603 2016 15 del 17 febbraio 2016, in cui l'interessato aveva ammesso un consumo da 3 anni di 0.5 g di cannabis al giorno, corrispondenti ad almeno uno spinello; cfr. pure STA 52.2018.378 del 14 gennaio 2019 consid. 5.3 e 5.4, in cui l'interessato, con un precedente per guida in stato d'inattitudine, aveva dato atto di consumare quotidianamente una sigaretta di un prodotto surrogato del tabacco contenente cannabidiolo [CBD] con un tasso di THC inferiore all'1%). Ancorché la canapa rientri tra le "droghe leggere", va ricordato che il suo consumo in relazione al traffico stradale, soprattutto quando non risulta occasionale, non va affatto sottovalutato (cfr. anche Kai Knöpfli, Die heutige Bedeutung und Praxis von Fahreignungsuntersuchungen, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung 21.-22. Juni 2016, Berna 2016, pag. 229 seg.), poiché comporta delle limitazioni sulla percezione, la psicomotricità e sulle funzioni cognitive e affettive e, di conseguenza, limita la capacità di condurre con sicurezza un veicolo (cfr. DTF 130 IV 32 consid. 5.2, 124 II 559 consid. 4a; cfr. pure STA 52.2018.378 citata consid. 5.4).
L'entità del consumo accertato in concreto va peraltro oltre a quello oggetto delle sentenze federali e cantonali invocate dal ricorrente. Nella STF 1C_556/2012 del 23 aprile 2013, si trattava infatti di un consumo dichiarato di 4 spinelli a settimana (e non di uno spinello, pari a 0.5 g di sostanza, al giorno, contrariamente a quanto preteso dall'insorgente), che è stato ritenuto regolare, ma ancora moderato e controllato (cfr. consid. 2.3). Anche il caso esaminato nella STF 1C_513/2015 del 18 febbraio 2016 non aveva per oggetto un consumo dichiarato con frequenza quotidiana, ma solo di natura sporadica, senza ulteriori indizi che suscitassero dubbi riguardo all'idoneità alla guida (cfr. consid. 3.3). Nulla il ricorrente può dedurre a suo favore nemmeno dalla STF 1C_618/2015 del 7 marzo 2016, concernente una fattispecie diversa (consumatore solo occasionale di canapa e, in un singolo episodio, di cocaina, al quale, alla luce dei bassi valori riscontrati in un test, non poteva neppure essere rimproverato di avere guidato in stato d'inattitudine; cfr. consid. 3.2). Neppure l'insorgente può prevalersi della sentenza di questo Tribunale n. 52.2017.26 del 22 maggio 2017, ritenuto come l'interessato consumasse canapa solo saltuariamente, sotto forma di tisane contenenti dosi da 2-3 g, per un totale di circa 15 g in un anno (cfr. consid. 3.2). A torto il ricorrente invoca infine la STA 52.2017.47 del 22 maggio 2017: in quel caso l'interessato aveva infatti dichiarato di fumare un paio di volte alla settimana, per un quantitativo complessivo di circa 10 g al mese (ovvero circa 4 spinelli a settimana), ciò che non è stato considerato sufficiente a fondare dubbi sulla sua idoneità alla guida. Tale fattispecie è anzi stata ritenuta, di fatto, un caso limite, tant'è che il Tribunale ha espressamente reso attento l'insorgente sul fatto che, qualora le sue abitudini di consumo fossero aumentate (per frequenza e/o quantitativi), la sua situazione avrebbe potuto essere rivalutata (cfr. consid. 3.2). In concreto, le stesse dichiarazioni dell'insorgente, che fanno stato di un consumo di canapa non occasionale, bensì durevole, per un lasso di tempo significativo e con una frequenza quotidiana, costituiscono per contro un indizio concreto per dubitare di una sua eventuale dipendenza dallo stupefacente (peraltro rinvenuto anche all'interno della sua vettura) e pertanto della sua idoneità alla guida. In queste circostanze, si giustifica quindi approfondire la situazione sotto il profilo della medicina del traffico, sottoponendo il ricorrente a un esame in tal senso. E questo a prescindere dal fatto ch'egli goda di una buona reputazione di conducente e in particolare che non sia stato sanzionato per un'eventuale guida in stato d'inattitudine (cfr. STF 1C_487/2016 citata consid. 4.2).
3.5. Ferme queste premesse occorre concludere che la misura adottata dalla Sezione della circolazione in applicazione dell'art. 15d cpv. 1 LCStr e tutelata dal Governo non può che essere confermata da questo Tribunale. Essa si avvera mezzo appropriato e non particolarmente incisivo per raccogliere dati utili nel contesto di un processo inteso a determinare se sussistono ancora le condizioni legali per il rilascio della licenza di condurre dell'insorgente. Il provvedimento risulta senz'altro proporzionato e giustificato; tanto più che l'autorità di prime cure ha (per il momento) rinunciato a revocare all'insorgente la patente a titolo preventivo e cautelativo in applicazione dell'art. 30 OAC.
4.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda provvisionale volta a concedere effetto sospensivo al gravame.
4.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera