Incarto n. 52.2021.490
Lugano 30 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2021 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 27 ottobre 2021 (n. 5262) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 6 aprile 2021 dell'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) con la quale gli è stata negata l'autorizzazione a detenere un cane di razza soggetta a restrizioni ed è stato ordinato l'allontanamento del cane "A__________";
ritenuto, in fatto
A. a. Il 17 ottobre 2019 RI 1 ha inoltrato all'UVC una richiesta di autorizzazione per la detenzione di un cane di razza soggetta a restrizioni, e meglio un Pitbull Terrier, allegando l'estratto del casellario giudiziale. La domanda è stata dunque trasmessa al Municipio di __________ per suo preavviso in merito, espresso poi negativamente il 12 dicembre 2019 per il tramite della Polizia . Nel preavviso è stato indicato che il richiedente è persona conosciuta ai servizi di Polizia e che, ad ogni modo, l'attuale detentore del cane A e padre del richiedente aveva dichiarato di voler annullare il passaggio di detenzione del cane al figlio. Il 20 dicembre 2019 l'UVC ha preso atto della suddetta rinuncia e dichiarato la procedura priva d'oggetto.
b. Il 30 novembre 2020 RI 1 ha inoltrato all'UVC una nuova domanda di autorizzazione per la detenzione del cane A__________, allegando l'estratto del casellario giudiziale; richiesta preavvisata favorevolmente dal Municipio di __________. Il comandante della Polizia __________ ha tuttavia trasmesso all'UVC un rapporto di informazione del 28 dicembre 2020 con il quale veniva segnalato che il richiedente è persona conosciuta ai servizi di Polizia per questioni di un certo rilievo, che lo stesso detiene già - illegalmente - il cane in oggetto e che l'estratto del casellario giudiziale risultava "pulito" in quanto il richiedente era da poco diventato maggiorenne.
Su richiesta dell'UVC, con rapporto informativo del 1° febbraio 2021 la Polizia cantonale ha fornito una serie di informazioni su RI 1.
B. Dopo aver avvisato RI 1 dell'intenzione di non rilasciare l'autorizzazione, al fine di permettergli di esprimersi, e aver preso atto delle osservazioni inoltrate dall'interessato, l'UVC con decisione del 6 aprile 2021 ha respinto la domanda ritenendo, in sintesi, che RI 1 non fosse idoneo alla detenzione di un cane di tale razza a causa dei suoi precedenti penali. Atteso come risultasse dai rapporti di Polizia che il richiedente detenesse già il cane in parola senza disporre dell'autorizzazione, l'UVC ha altresì ordinato l'allontanamento dell'animale nella misura in cui fosse in possesso dell'istante.
C. Con giudizio del 27 ottobre 2021, il Consiglio di Stato ha confermato su ricorso la suddetta decisione dell'UVC. L'Esecutivo cantonale, dopo aver evocato il quadro normativo applicabile ed esclusa una violazione del diritto di essere sentito, ha ritenuto che nonostante dall'estratto del casellario giudiziale prodotto dal richiedente non risultassero condanne, quanto segnalato dalla Polizia cantonale in merito ai reati commessi da RI 1 prima del raggiungimento della maggiore età non permettesse di ritenerlo idoneo alla detenzione di un cane di una delle razze sottoposte a restrizioni. L'autorità precedente ha inoltre ritenuto che il cane in questione presenta particolari difficoltà di gestione. In merito all'ordine di allontanamento del cane, il Governo ha infine considerato che tale misura fosse la logica conseguenza del diniego di autorizzazione alla detenzione dell'animale.
D. Avverso quest'ultima pronuncia RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento, unitamente a quello della decisione dipartimentale da essa tutelata, e postula il rilascio dell'autorizzazione per la detenzione del cane A__________. Contestato il fatto di aver detenuto il cane già dal 2019, egli sostiene, in sintesi, che a fronte dell'assenza di condanne iscritte a casellario giudiziale l'UVC non potesse ritenerlo inidoneo alla tenuta del cane in parola, tanto meno sulla base dei due rapporti di Polizia del 28 dicembre 2020 e 1° febbraio 2021, che egli reputa incompleti e redatti in modo parziale e che pertanto vanno a suo dire estromessi dall'incarto o chiariti mediante audizione dei due agenti autori degli stessi.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. A identica conclusione perviene l'UVC con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
F. In sede di replica e di duplica, le parti hanno ulteriormente sviluppato i propri argomenti riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è in particolare necessario procedere all'assunzione delle prove richieste dal ricorrente, e meglio l'audizione degli agenti di Polizia che hanno redatto i due rapporti di Polizia del 28 dicembre 2020 e del 1° febbraio 2021, siccome insuscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio. Detti rapporti costituiscono in ogni caso dei validi mezzi di prova ai sensi dell'art. 28 LPAmm assunti legalmente (art. 25 cpv. 3 LPAmm), che possono senza dubbio essere presi in considerazione, atteso che la loro forza probante sarà oggetto di analisi nel merito della vertenza. Come si vedrà nel seguito, ad eventuali carenze istruttorie potrà comunque essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore per nuovi accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).
L'art. 14 LCani stabilisce che il Consiglio di Stato può allestire una lista di razze e di loro incroci la cui detenzione è vietata nel Cantone Ticino; in ogni caso esso stabilisce particolari condizioni od oneri per il rilascio dell'autorizzazione di detenzione di determinate razze e dei loro incroci, aventi in particolare per oggetto le qualità e le conoscenze canine del detentore, l'origine del cane e le sue condizioni di detenzione e l'obbligo di seguire regolarmente corsi di educazione canina a partire dall'acquisto del cane. Sulla base di questa delega legislativa, il Governo ha adottato il regolamento sui cani dell'11 febbraio 2009 (RCani; RL 482.310) al cui art. 11 ha elencato una serie di razze e di loro incroci, i cui esemplari nati dopo il 1° aprile 2009 soggiacciono alle restrizioni previste dagli artt. 13-16 RCani. Per quanto qui interessa, fra di esse vi è il Pit Bull Terrier. Giusta l'art. 13 cpv. 1 RCani, le razze sottoposte a restrizioni e i relativi incroci sono soggetti all'obbligo di ottenere dall'UVC l'autorizzazione di detenzione prima dell'acquisto del cane. La richiesta di autorizzazione, precisa l'art. 14 cpv. 1 RCani, va indirizzata al Municipio con l'estratto del casellario giudiziale. Il medesimo capoverso prevede pure la presentazione dell'attestato di competenza relativo alla detenzione e al trattamento dei cani secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 68 cpv. 1 dell'ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn; RS 455.1), norma tuttavia abrogata dal 1° gennaio 2017, con il che va rilevato che ai fini della richiesta di autorizzazione, l'unico documento da allegare è l'estratto del casellario giudiziale. L'esecutivo comunale, giusta l'art. 14 cpv. 2 RCani, verifica il rispetto delle condizioni di detenzione stabilite dall'OPAn (prima frase); esso preavvisa l'istanza e la invia con tutta la documentazione all'UVC (seconda frase). Secondo il cpv. 3 della stessa norma, infine, l'UVC decide circa il rilascio dell'autorizzazione.
3.1. Come accennato in narrativa, l'insorgente contesta anzitutto di aver detenuto il cane, il quale sostiene essere custodito da suo padre; tale assunto sarebbe pertanto palesemente errato, in quanto non risulta dagli atti né vi sarebbero stati accertamenti di qualsivoglia genere in merito. L'insorgente critica poi l'istruttoria condotta dall'UVC che reputa superficiale, approssimativa e parziale, nonché svolta in violazione di norme costituzionali. Segnatamente lamenta che l'UVC abbia basato la propria decisione unicamente sui due rapporti di Polizia i quali tuttavia risultano redatti in modo parziale ed esprimono commenti personali non richiesti e pertanto vanno estromessi dall'incarto o, in alternativa, devono essere chiariti mediante audizione degli agenti di polizia che li hanno redatti. Sostiene che il suo casellario giudiziale, unico documento che la legge impone di produrre, non presenta alcuna condanna penale iscritta e che con decreto del 25 settembre 2020 il Magistrato dei minorenni lo ha prosciolto dalla maggior parte dei reati elencati nei due rapporti di Polizia, a conferma che tali eventi - ormai lontani nel tempo - configurano degli "errori di gioventù". Dal compimento della maggiore età egli non avrebbe più interessato le autorità penali e avrebbe per contro tenuto un comportamento corretto. Sostiene che le problematiche specifiche del cane, che non presenta segni di aggressività, si limitino a piccole lacune gestionali sanabili con l'obbligo di guinzaglio, come già ordinato dall'UVC.
3.2. 3.2.1. L'art. 14 cpv. 1 RCani prevede che, al fine di ottenere l'autorizzazione alla detenzione di un cane di razza soggetta a restrizioni, il richiedente produca l'estratto del casellario giudiziale. Ne consegue dunque che il giudizio dell'autorità di prime cure dovrà basarsi su comportamenti tenuti dal richiedente che, a seguito di una completa istruttoria da parte di un'autorità inquirente, vengono attestati mediante decisione penale. La normativa in vigore non prevede di tener conto di altri elementi, segnatamente dell'indole del cane: appartenendo a una delle razze soggette a restrizione la sua attitudine non permette di prescindere dal regime autorizzativo o dall'adempimento delle condizioni di idoneità riferite al detentore (per le possibilità dei Cantoni di prevedere divieti e restrizioni secondo la razza dei cani cfr. DTF 133 I 249 consid. 4.2 e 4.3, 132 I 7 consid. 4.2). Pertanto, il fatto che vi siano delle lacune nelle capacità gestionali, attestate invero mediante verifica con l'attuale detentore e non con il ricorrente (doc. 23 allegato alla duplica del 17 settembre 2021 dell'UVC al Consiglio di Stato), non è dirimente ai fini del presente giudizio. Tali problematiche, che non vanno certo sottovalutate, se non sanate, saranno oggetto di procedura giusta l'art. 16 RCani e di eventuali misure ex art. 18 LCani (come in parte già avvenuto). Stesso discorso vale per la detenzione del cane prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, circostanza che invero risulta unicamente e genericamente dai rapporti di Polizia, senza alcuna indicazione precisa quanto agli accertamenti esperiti o alle circostanze in cui ciò è stato accertato. Comportamento palesemente contrario all'art. 13 RCani, la detenzione illegale di cani di razza soggetta a restrizione può (e deve) comportare, se confermata, l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 21 LCani.
3.2.2. Ciò premesso, si deve poi considerare che, come rileva il ricorrente, l'estratto del suo casellario giudiziale del 18 novembre 2020 prodotto con la richiesta di autorizzazione alla detenzione del cane A__________ del 30 novembre 2020 (doc. 7 allegato alla risposta dell'8 luglio 2021 dell'UVC al Consiglio di Stato), così come pure quello del 5 novembre 2019 allegato alla prima richiesta poi ritirata (doc. 2 allegato alla risposta dell'8 luglio 2021 dell'UVC al Consiglio di Stato), non riportano l'iscrizione di nessuna condanna penale. Come emerge tuttavia dal rapporto informativo del 28 dicembre 2020 della Polizia __________ e dal rapporto informativo del 1° febbraio 2021 della Polizia Cantonale, così come pure ammesso dal ricorrente stesso (ricorso del 2 dicembre 2021, pag. 8 in fondo), vi sono delle condanne penali che risalgono a prima del raggiungimento della maggiore età, avvenuta in specie il 18 novembre 2019. Il casellario giudiziale, tuttavia, ed in particolare l'estratto per i privati (cfr. art. 371 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP; RS 311.0], norma abrogata a far tempo dal 23 gennaio 2023 [RU 2022 600; FF 2014 4929] dalla legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA del 17 giugno 2016 [LCaGi; RS 330], cfr. art. 40 e 41 LCaGi), non contengono tutte le condanne penali subìte da una persona poiché non tutte le sanzioni vengono iscritte e ad ogni modo le iscrizioni vengono eliminate allo scadere di determinati termini temporali (cfr. art. 365 e segg. CP abrogati [RU 2022 600; FF 2014 4929] e art. 18, 30 e 40 cpv. 3 LCaGi). Ora, tenuto conto dello scopo perseguito dalla normativa in questione, consistente innanzitutto nel garantire la sicurezza pubblica e la protezione della popolazione, appare ragionevole vietare la detenzione di cani potenzialmente pericolosi specialmente a quelle persone che con il loro comportamento violento hanno già messo a rischio la vita e l'integrità fisica di altre persone, così come pure a coloro che, senza avere mai commesso dei reati di questo genere, denotano comunque una propensione generale a delinquere tale da far sorgere seri dubbi circa la loro capacità di attenersi alle regole per la gestione di simili animali. In questo senso possono entrare in linea di conto anche le sanzioni subite da una persona ma che non sono iscritte a casellario giudiziale, qualora queste denotino un'attitudine tale da non fornire sufficienti garanzie quanto all'idoneità del detentore. Basti pensare alla commissione reiterata di contravvenzioni alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121), infrazioni che spesso hanno conseguenze sui regimi autorizzativi (primo fra tutti quello riferito alle licenze di condurre) e che, in relazione alla materia qui in oggetto, permettono di (quantomeno) dubitare che un detentore, sotto l'influsso di sostanze alteranti (in particolare se ciò avviene spesso), disponga della necessaria lucidità per gestire un cane che, per sua natura, è potenzialmente molto pericoloso. Per quanto attiene ai minorenni inoltre, si impongono alcune ulteriori considerazioni. Il diritto penale minorile, infatti, pone quale principio cardine la protezione e l'educazione del minore (art. 2 della legge federale sul diritto penale minorile del 20 giugno 2003; DPMin; RS 311.1), ciò che comporta, tra le altre cose, che il sistema sanzionatorio differisca sostanzialmente da quello applicabile agli adulti. La legge istituisce infatti un sistema incentrato sulle misure protettrici (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. a e b DPMin) e prevede un regime di pene specifiche da applicare ai minori (alcune sconosciute al diritto penale degli adulti, come l'ammonizione e la prestazione personale; cfr. art. 22 e segg. DPMin), i quali inoltre possono subire una pena privativa della libertà solo a condizioni particolari e ad ogni modo restrittive (cfr. art. 10 e 11 DPMin, nonché art. 12 e segg. e art. 21 e segg. DPMin; cfr. François Bohnet/ Yvan Jeanneret, Le nouveau droit pénal des mineurs, Neuchâtel 2007, n. 9 e n. 20 e 21). Solo le pene detentive e alcune misure protettrici vengono iscritte a casellario giudiziale (art. 366 cpv. 3 CP abrogato [RU 2022 600; FF 2014 4929] e art. 18 cpv. 2 LCaGi) e beneficiano ad ogni modo di termini più corti per la loro cancellazione (art. 369 CP abrogato [RU 2022 600; FF 2014 4929] e art. 40 cpv. 3 LCaGi). Appare dunque del tutto condivisibile, che l'autorità di prime cure non si limiti alla visione del solo estratto del casellario giudiziale prodotto dal richiedente con la richiesta di autorizzazione, ma che acquisisca ulteriori informazioni sui precedenti penali dell'istante qualora vi siano indizi in questo senso. Tornando al caso in esame, l'insorgente stesso riferisce di aver subito delle condanne penali per infrazioni commesse da minorenne che egli definisce "errori di gioventù". I due rapporti di Polizia agli atti, per contro, accennano a fattispecie ben più preoccupanti e riferite anche a reati particolarmente gravi (rapina, aggressione e finanche un non meglio specificato coinvolgimento in un caso di violenza carnale), oltre che ad una serie di infrazioni minori ma ripetute (contravvenzioni alla LStup). Ciononostante, dagli atti ad incarto non è minimamente possibile sapere quali condanne il ricorrente abbia subìto, per quali reati e per quali episodi, ciò che, a non averne dubbio, non permette di eseguire la valutazione sulla sua idoneità atteso che, come visto sopra, l'UVC deve stabilire se i comportamenti tenuti dall'insorgente siano connessi a un'indole del condannato suscettibile di compromettere la sua corretta gestione di alcuni tipi di cani. I rapporti di Polizia sono sicuramente rilevanti per l'UVC ma non decisivi. Questi non permettono di prescindere dall'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condanne del ricorrente di modo da sostanziare debitamente la decisione dell'UVC. Prima di emanare la propria decisione l'UVC avrebbe dunque dovuto ottenere le sentenze penali riferite all'interessato, rivolgendosi direttamente all'autorità competente (in specie il Magistrato dei minorenni: cfr. art. 13a della legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili del 24 giugno 2010 [RL 314.100] e art. 14b della legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010[LEPM; RL 341.100]) o pretendendo dall'insorgente - in virtù del suo obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti (art. 26 LPAmm) - la trasmissione delle decisioni in parola. Ciò, tuttavia, non è avvenuto di modo che la valutazione operata dall'UVC risulta al momento non supportata da sufficienti elemento di prova. Ne consegue dunque che la decisione di diniego dell'autorizzazione contestata deve essere annullata, così come la risoluzione governativa che la tutela. Non spettando a questo Tribunale di porre rimedio alle carenze istruttorie delle istanze inferiori, l'incarto deve essere retrocesso all'UVC per nuova decisione, previo completamento dell'istruttoria.
3.3. Per quel che riguarda l'ordine di allontanamento, si osserva che l'UVC l'ha ordinato nella misura in cui il cane fosse in possesso dell'istante. Se come afferma il ricorrente, il cane è e continua a essere detenuto dall'attuale proprietario, la misura non ha alcun effetto. Considerato che i rapporti di Polizia forniscono un indizio che vi sia una detenzione illegale, l'UVC è tenuto a eseguire accertamenti in merito e, se del caso, ad adottare appropriate misure.
4.2. Secondo giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre sia considerato come vincente (STF 2C_1185/2016 del 7 giugno 2018 consid. 6.2 con riferimenti). Non si prelevano pertanto né spese, né tasse (art. 47 cpv. 6 LPAmm), ritenuto come lo Stato del Cantone Ticino dovrà rifondere all'insorgente, patrocinato da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 27 settembre 2021 (n. 5262) del Consiglio di Stato e la decisione del 6 aprile 2021 dell'UVC sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati all'UVC per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.
Non si prelevano né tasse né spese. Al ricorrente è restituito l'anticipo versato. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per questa sede.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera