Incarto n. 52.2021.430
Lugano 19 giugno 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2021 di
RI 1 patrocinato da:
contro
la decisione del 15 settembre 2021 (n. 4444) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione con la quale il 15 settembre 2020 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha negato il rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 28 aprile 1986 il cittadino italiano RI 1 (1964) si è sposato a __________ (Italia) con la cittadina elvetica C__________ (1965). La coppia, unitamente alla figlia R__________ (nata a __________ il 23 marzo 1987), è giunta in Svizzera il 1° settembre 1987.
b. Inizialmente in possesso di un permesso di dimora di breve durata, il 1° settembre 1989 RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora B in seguito regolarmente rinnovato, con ultima scadenza al 1° settembre 2017, per lavorare nel nostro Paese e vivere con la moglie e le figlie R__________ e K__________ (quest'ultima nata a Sorengo il 12 dicembre 1990).
Il 6 maggio 2019 i coniugi __________ hanno notificato la loro partenza per l'Italia con effetto dal 30 marzo 2019.
B. Durante il suo soggiorno nel nostro Paese RI 1 ha interessato a più riprese sia le Autorità giudiziarie penali italiane (nel 1995 per il reato di ricettazione), sia elvetiche (nel 1984, 1999, 2005, 2015 e 2018) con dei reati contro il patrimonio (furto, furto d'uso) e delle infrazioni in materia di circolazione stradale (segnatamente guida in stato di inattitudine, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, guida senza autorizzazione), di cui si dirà nell'ambito dei considerandi in diritto. Per questo motivo, egli è già stato ammonito in due occasioni (1999 e 2015) ed è stato oggetto di un avviso (1° aprile 2019).
C. Il 23 maggio 2019 RI 1 ha postulato il rilascio di un'autorizzazione per frontalieri UE/AELS al fine di potere esercitare l'attività di manovale alle dipendenze della __________ di __________. Nella richiesta ha indicato di non avere mai subito condanne in Svizzera e/o all'estero e di non avere pendente alcun procedimento penale.
D. Preso atto che sugli estratti del casellario giudiziale italiano e svizzero dell'interessato figuravano complessivamente 6 condanne, e dopo avergli dato la facoltà di determinarsi al riguardo, il 15 settembre 2020 l'Autorità dipartimentale ha respinto la suddetta domanda per motivi di ordine pubblico, fissandogli un termine con scadenza il 14 novembre successivo per cessare la propria attività lavorativa in territorio elvetico. La decisione è stata resa sulla base dell'art. 5 dell'allegato I all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), come pure sull'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203) e sulla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI; RS 142.20).
E. Con giudizio del 15 settembre 2021 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1. Dopo avere escluso una violazione del diritto di essere sentito dell'interessato, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rilasciargli un permesso per frontalieri UE/AELS in virtù dei motivi addotti dalla Sezione della popolazione, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
F. Contro la predetta pronuncia governativa il soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento insieme alla decisione dipartimentale e postulando il rilascio di un permesso per confinanti UE/AELS.
RI 1 lamenta in primo luogo una violazione del suo diritto di essere sentito, poiché il Dipartimento non avrebbe rispettato il suo dovere di motivazione, limitandosi a citare le condanne penali, omettendo però di spiegare in che modo il suo comportamento adempirebbe i criteri di gravità, concretezza e attualità della minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici giustificanti il mancato rilascio dell'autorizzazione per confinanti UE/AELS. Nel merito, l'interessato nega l'esistenza di un siffatto pericolo, rilevando che il reato per il quale era stato condannato in Italia risale ad un periodo ormai remoto. In merito ai decreti d'accusa pronunciati in Svizzera il ricorrente ritiene che gli stessi non siano sufficientemente gravi per giustificare una misura come quella oggetto del procedimento. Precisa di essere privo della licenza di condurre e di collaborare con le autorità amministrative, in particolare astenendosi dal consumo di sostanze alcoliche o simili, così da poter essere riammesso alla guida; allo stato attuale egli non potrebbe giocoforza rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico. Il provvedimento pronunciato nei suoi confronti non sarebbe quindi conforme all'art. 5 allegato I ALC; risulterebbe inoltre sproporzionato.
G. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, sia il Dipartimento, con argomentazioni di cui si dirà, ove occorra, nel seguito.
H. In sede di replica RI 1 ribadisce sostanzialmente le argomentazioni sviluppate nel ricorso.
I. Con la duplica la Sezione della popolazione ripropone il rigetto del gravame, mentre il Governo è rimasto silente.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione dell'8 giugno 1998 (LALSI; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. Data la sua natura dirimente (DTF 141 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2) deve essere preliminarmente esaminata la censura relativa al diritto di essere sentito, che il ricorrente ritiene sia stato violato poiché il Dipartimento non avrebbe chiarito per quale motivo egli rappresenterebbe una minaccia grave, concreta e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici. Il generico richiamo ai suoi precedenti penali in Italia e in Svizzera non sarebbe a mente sua sufficiente.
2.2. La natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Tale norma, applicabile anche ai procedimenti in materia di diritto degli stranieri, assicura alla parte interessata il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e le garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1, 120 Ib 379, 118 Ia 17; Benjamin Schindler, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [curatori], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berna 2010, n. 17 ad art. 96 e nota a piè di pagina n. 64).
Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 Cost. comprende anche il dovere per le autorità amministrative e giudiziarie di motivare le proprie decisioni (art. 46 cpv. 1 LPAmm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per prassi una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona brevemente le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2, 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2).
2.3. Nel caso in esame la suddetta doglianza deve essere respinta. Occorre in effetti convenire con il Consiglio di Stato che - seppure succintamente - la Sezione della popolazione ha esposto in modo tutto sommato sufficiente le ragioni poste a fondamento della sua risoluzione del 15 settembre 2020. Il ricorrente, dal canto suo, ha dimostrato di averle perfettamente comprese, contestandole in maniera dettagliata con la dovuta cognizione di causa sia dinanzi al Consiglio di Stato, sia in questa sede.
3.2. Come tutti i diritti conferiti dalle disposizioni dell'ALC, il diritto per i lavoratori frontalieri dipendenti, cittadini di una parte contraente, di esercitare un'attività economica nel territorio dell'altra parte contraente (art. 4 ALC, art. 2 cpv. 1 e art. 7 allegato I ALC) può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità, conformemente all'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC, nell'ambito e secondo le modalità definite in particolare dalla direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 (GU 1964, n. 56, pag. 850) e dalla prassi della Corte di giustizia delle Comunità europee, diventata la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), a essa relativa, emanata prima della firma dell'accordo il 21 giugno 1999 (cfr. art. 5 cpv. 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 cpv. 2 ALC; per la presa in considerazione delle sentenze della CGUE pronunciate dopo tale data, vedasi STF 2C_201/2012 del 20 agosto 2012 consid. 2.1 con numerosi rinvii giurisprudenziali).
Secondo la giurisprudenza della CGUE le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. In questo senso il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società (DTF 136 II 5 consid. 4.2). La sola esistenza di condanne penali non può tuttavia legittimare automaticamente l'adozione di provvedimenti che limitano la libera circolazione (art. 3 cpv. 2 direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.4 con rinvii alla giurisprudenza della CGUE). Anche i delitti patrimoniali possono giustificare una simile limitazione (DTF 134 II 25 consid. 4.3.1; STF 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.1, 2C_680/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.3). A dipendenza delle circostanze già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero l'esame deve essere effettuato tenuto conto delle garanzie derivanti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), nel caso in cui fosse applicabile alla fattispecie, e del rispetto del principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3, 130 II 493 consid. 3.3, 176 consid. 3.4.2, 129 II 215 consid. 6.2).
3.3. A livello legislativo interno, l'art. 35 cpv. 1 LStrI sancisce che il permesso per frontalieri è rilasciato per un'attività lucrativa entro la zona di frontiera. Dopo un'attività lucrativa ininterrotta di cinque anni, soggiunge il capoverso 4 della medesima norma, il titolare ha diritto alla proroga del permesso se non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1.
Giusta l'art. 62 cpv. 1 LStrI l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, tra l'altro se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi degli art. 59-61 o 64 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) (lett. b); ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c). Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 137 II 297 consid. 3, 135 II 377 consid. 4.2).
Una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici è invece data quando gli atti compiuti dallo straniero in discussione ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica, psichica o sessuale. Gravemente lesive dell'ordine e della sicurezza pubblici possono però essere anche più violazioni di minore entità, prese nel loro insieme. Sotto quest'ultimo profilo il criterio della gravità qualificata della violazione dell'ordine pubblico può essere realizzato anche con quegli atti contrari alle prescrizioni di legge e alle decisioni delle autorità che per la loro ripetitività, nonostante gli ammonimenti e le successive condanne, dimostrano che lo straniero non si lascia impressionare dalle sanzioni inflittegli in sede penale e non intende o non è in grado di rispettare l'ordine giuridico in futuro (DTF 137 II 297 consid. 3). Per valutare l'attualità della minaccia non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2, 136 II 5 consid. 4.2; STF 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1).
3.4. La legge federale sugli stranieri e la loro integrazione si applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI). Ritenuto che l'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC), occorre di principio verificare che il provvedimento impugnato si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva dell'ordine e della sicurezza pubblici di cui all'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi. Ritenuto che la legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo, la presente vertenza va quindi esaminata sotto il profilo dell'ALC.
In Italia il ricorrente ha dunque a proprio carico una condanna penale che si riferisce a un'infrazione punibile anche in Svizzera (cfr. art. 160 CP). Ritenuto che eventuali atti delittuosi commessi all'estero possono di per sé giustificare misure di ordine pubblico, non solo secondo il diritto interno, ma anche dal profilo dell'ALC (DTF 134 II 25 consid. 4.3.1; STF 2C_447/2008 del 17 marzo 2009 consid. 5.3), è a giusta ragione che l'Autorità dipartimentale e il Governo ne hanno tenuto conto per valutare se rilasciare l'autorizzazione per confinanti UE/AELS all'insorgente.
4.2. Come accennato in narrativa, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha avuto modo di interessare anche le nostre autorità giudiziarie penali e amministrative nei seguenti termini:
17.10.1984 sentenza della Corte di assise correzionali di Bellinzona prevedente una pena detentiva di 1 anno (sospesa) e l'espulsione dalla Svizzera per la durata di 5 anni per i reati di ripetuto furto (commesso nel mese di luglio 1984) e violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (compiuta tra gennaio 1983 e agosto 1984);
30.08.1999 DAC 777/1999 del Ministero pubblico del Cantone Ticino prevedente 90 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni sospesi condizionalmente per un periodo di 2 anni, per il reato di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (commesso nel corso del 1994);
03.12.1999 ammonito dal Dipartimento con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto, sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative nei suoi confronti;
04.07.2005 DA 2435/2005 del Ministero pubblico del Cantone Ticino prevedente una multa di fr. 900.- per il reato di grave infrazione alle norme della circolazione (commesso il 14.06.2005);
12.02.2015 decisione della Sezione della circolazione di revoca della licenza di condurre per la durata di 3 mesi;
07.04.2015 DA 1338/2015 del Ministero pubblico del Cantone Ticino prevedente una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, e una multa di fr. 500.-, per il reato di guida in stato di inattitudine (commesso il 07.01.2015);
26.06.2015 ammonito dal Dipartimento con l'avvertenza che ulteriori infrazioni all'ordine pubblico avrebbero potuto comportare l'adozione di provvedimenti più incisivi nei suoi confronti, quale la revoca del suo permesso di dimora B;
04.05.2018 decisione della Sezione della circolazione di revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato;
18.07.2018 DA 2771/2018 del Ministero pubblico del Cantone Ticino prevedente una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, e una multa di fr. 1'200.-, per i reati di guida in stato di inattitudine ed elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida (commessi il 10.04.2018);
12.12.2018 DA 330/2018 del Ministero pubblico del Cantone Ticino prevedente una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna per i reati di guida in stato di inattitudine, furto d'uso di un veicolo e guida senza autorizzazione (commessi il 18.08.2018);
10.01.2019 decisione con cui la Sezione della circolazione ha confermato la revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di agosto 2019 e che la riammissione alla guida sarebbe stata subordinata alla presentazione di un rapporto peritale steso dal Centro medico del traffico (CMT);
01.04.2019 avviso del Dipartimento sulle conseguenze in caso di nuovo interessamento delle autorità di polizia e giudiziarie;
18.03.2021 decisione con cui la Sezione della circolazione ha respinto l'istanza di riesame del provvedimento dipartimentale del 10.01.2019, confermando il divieto di guidare a tempo indeterminato e subordinando la riammissione alla guida alle condizioni di: 1) presentare un rapporto di iQ-Center SA attestante (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico di tipo alcologico e strutturato in una presa a carico di almeno 6 mesi atta ad approfondire le proprie condotte ed il suo rapporto con la guida, la strada ed il rispetto delle norme e (b) l'astinenza dal consumo di alcol - durante il periodo di presa a carico psicoeducazionale - monitorata sulla base di controlli e analisi eseguite presso l'Istituto Alpino di chimica e di tossicologia (IACT); 2) presentare un certificato del medico curante d'idoneità alla guida; 3) presentare un rapporto di verifica conclusiva steso da un medico del traffico SSML attestante l'idoneità alla guida di veicoli a motore.
Dalle tavole processuali emerge anche che pendente la sua domanda di rilascio del permesso per confinanti, e più precisamente il 28 luglio 2020, il ricorrente era nuovamente stato condannato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino alla multa di fr. 300.- per il reato di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, commesso tra il 1° e il 27 maggio 2020.
Il ricorrente è stato quindi condannato tra il 1984 e il 2020 nel nostro Paese per ben sette volte, soprattutto per reati in materia di circolazione stradale (guida in stato di inattitudine, elusione dei provvedimenti per accertare l'idoneità alla guida, guida senza autorizzazione), contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.
4.3. Esaminando nel dettaglio i precedenti penali dell'insorgente, ben riassunti dal Consiglio di Stato, risulta quanto segue.
Dopo essere stato condannato nel 1984 (per ripetuto furto e violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri) e nel 1999 (per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti) e nonostante fosse stato già ammonito dall'Autorità dipartimentale, il ricorrente ha ripreso a delinquere a partire dal 2005. In particolare:
il 14.06.2005 ha circolato in territorio di __________ alla velocità di 89 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h (DA 04.07.2005);
il 07.01.2015 ha condotto un'autovettura in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.12 - 1.52 g‰; DA 07.04.2015).
Dopo essere stato nuovamente ammonito dal Dipartimento, RI 1 ha continuato ad infrangere il nostro ordinamento giuridico:
il 10.04.2018 ha condotto un'autovettura in stato di ebrietà (esame dell'alito tramite etilometro precursore: prima prova 0.36 mg/l, seconda prova 0.37 mg/l) opponendosi intenzionalmente alla prova del sangue e ad un esame medico completivo per la determinazione dell'alcolemia e dello stupefacente ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto (DA 18.07.2018);
il 18.08.2018 ha sottratto e condotto il veicolo della moglie C__________ per farne uso in stato di ebrietà (esame dell'alito tramite etilometro probatorio: 0.68 mg/l) sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 04.05.2018 per un tempo indeterminato (DA 12.12.2018).
tra il 01.05.2020 e il 27.05.2020 ha consumato un quantitativo imprecisato di cocaina così come accertato dalle analisi tossicologiche del sangue prelevatogli il 27.05.2020 (DA 28.07.2020).
4.4. Nel suddetto periodo il ricorrente ha dato prova di una certa propensione ad infrangere le norme della circolazione stradale. Egli si è infatti reso protagonista di un importante superamento di velocità e si è macchiato del reato di guida in stato di inattitudine a seguito del consumo di alcol in ben tre occasioni. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, RI 1 si è dunque reso colpevole di azioni delittuose che toccano un settore del nostro ordine pubblico - quale è quello relativo alla sicurezza in materia di circolazione stradale - che ha assunto negli ultimi anni maggiore importanza, prova ne sia che con l'entrata in vigore avvenuta il 1° gennaio 2013 delle modifiche del 15 giugno 2012 alla legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) (RU 2012 6291), le disposizioni penali in questo ambito sono state sensibilmente inasprite. Il suo modo d'agire è ancor più riprovevole per essersi messo più volte alla guida in stato di ebbrezza, che è una delle principali cause di incidenti mortali sulle strade, ritenuto che il rischio (astratto) per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia. In effetti, secondo l'art. 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limiti di alcolemia nella circolazione stradale del 15 giugno 2012 (RS 741.13), sono considerate qualificate: una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0.8 per mille (lett. a); una concentrazione di alcol nell'alito pari o superiore a 0.4 milligrammi per litro di aria espirata (lett. b). Non va neppure sottovalutato il fatto che egli si era opposto alla prova del sangue in un'occasione. Oltre a ciò, ha dato prova di non essere in grado di rispettare la misura di revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato pronunciata nei suoi confronti. Con il suo modo di comportarsi egli ha quindi messo in pericolo non solo la propria vita, ma anche quella degli altri utenti della strada. Occorre peraltro osservare che anche i reati in materia di circolazione stradale - a determinate condizioni - possono avere delle conseguenze sulle autorizzazioni relative al diritto degli stranieri, trattandosi di comportamenti delittuosi suscettibili di denotare l'esistenza di una minaccia grave e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici (cfr. ad esempio la STF 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 5.4 con rinvii e 2A.39/2006 del 31 maggio 2006).
Al fine del presente giudizio va anche preso in considerazione il fatto che l'insorgente ha pure commesso dei reati che toccano un bene giuridico importante del nostro ordinamento giuridico come il patrimonio (furto, furto d'uso). Nemmeno i comportamenti delittuosi che hanno portato alle condanne del 30 agosto 1999 e 20 luglio 2020 possono essere sminuiti, dal momento che toccano un settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico: rappresentano infatti un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di sostanze stupefacenti e al diffondersi del loro consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce quindi un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004, consid. 5.1). Occorre inoltre considerare che la contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti oggetto del decreto di accusa del 2020 è stata commessa pendente la procedura di rilascio del suo permesso per confinanti UE/AELS.
4.5. Con la regolarità delle condanne subìte e la mancanza di un cambiamento di atteggiamento nonostante i due ammonimenti inflittigli (non impugnati) e l'avviso del 2019, agli atti, il ricorrente dimostra pertanto di non essere capace o di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento vigente in Svizzera, Paese che lo ha ospitato per oltre trent'anni, e di essere un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Il fatto di mettersi al volante in stato di grave alterazione dovuta all'eccessivo consumo di bevande alcoliche non costituisce un comportamento isolato, compiuto magari in giovane età, bensì insistentemente ripetuto da una persona adulta (coniugata e padre di famiglia) e senza mai ravvedersi (STF 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 5.3, concernente un caso ticinese).
È emblematico infatti che né la condanna penale subìta nel 2005 né l'ammonimento del 26 giugno 2015 dell'Autorità dipartimentale con l'avvertenza delle conseguenze sul permesso (di dimora B) di cui era titolare a quel momento, avessero avuto alcun effetto dissuasivo su di lui. In effetti, il 10 aprile 2018 RI 1 ha nuovamente condotto un'autovettura in stato di ebrietà, opponendosi alla prova del sangue e ad un esame medico completivo per la determinazione dell'alcolemia e dello stupefacente ordinata dall'autorità (DA 18.07.2018). La nuova condanna subìta, il fatto di essere sotto un periodo di prova di 4 anni e la revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato decisa dalla Sezione della circolazione il 4 maggio 2018 non gli hanno però permesso di mutare il suo modus operandi. Il 18 agosto 2018 egli è stato nuovamente sorpreso alla guida di un veicolo (peraltro sottratto alla moglie per farne uso) con una concentrazione di alcol qualificata (esame dell'alito tramite etilometro probatorio: 0.68 mg/l). Questi eventi denotano una volta di più come il rischio di recidiva sia sempre presente. Non porta a diversa conclusione il fatto che il ricorrente, al momento dell'emanazione della decisione qui dedotta in giudizio, non fosse autorizzato alla guida a seguito della decisione dell'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione di revocargli la licenza di condurre a tempo indeterminato. Tale provvedimento non è certo una garanzia contro il rischio di recidiva, visti i suoi precedenti. La gravità della situazione è pure attestata dalle condizioni impostegli per il riesame di questo provvedimento, che la Sezione della circolazione ha già respinto con decisione del 18 marzo 2021.
4.6. Alla luce di quanto precede, si deve sostanzialmente convenire con il Consiglio di Stato che l'insorgente rappresenta ad oggi una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 allegato I ALC, tale da legittimare il provvedimento di mancato rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS. Ora, è ben vero che le condanne pronunciate a carico dell'insorgente sono inferiori a un anno di pena detentiva, di modo che dal profilo del diritto interno non sono date le condizioni di revoca di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI. D'altra parte, però, le medesime dimostrano come l'insorgente non voglia o non sia in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel nostro Paese. Come ha già sancito il Tribunale federale, se, da una parte, una persona viola in maniera grave l'ordine e la sicurezza pubblici quando i suoi atti ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica nonché psichica e sessuale, dall'altra, anche le violazioni di minore gravità, considerate nel loro insieme, possono essere definite "gravemente" lesive (DTF 139 I 16 consid. 2.1, 137 II 297 consid. 3; STF 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 5.2, 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 2.1 e 3.1). Ciò che è il caso nella presente fattispecie. In effetti, le precedenti condanne come pure il fatto di essere già stato più volte ammonito con l'avvertenza delle conseguenze in caso di ulteriori condanne o di comportamento scorretto, non lo hanno dissuaso dal cadere nuovamente nell'illecito. Certo, il ricorrente sembra essersi comportato in maniera corretta dopo la condanna del 28 luglio 2020 ed asserisce di collaborare attualmente con le autorità per risolvere le sue dipendenze da sostanze alcoliche o simili proprio per poter essere ammesso nuovamente alla guida, d'altra parte, però, una condotta ineccepibile rappresenta quanto è lecito attendersi da ogni cittadino.
4.7. Riprovevole è pure la circostanza secondo la quale egli non abbia informato l'Autorità dipartimentale in merito ai suoi precedenti penali quando il 23 maggio 2019 ha inoltrato la domanda di rilasciargli un permesso per confinanti UE/AELS. Il relativo formulario gli richiedeva espressamente di rispondere alla domanda se avesse procedimenti pendenti e se avesse già subìto condanne penali in Svizzera o all'estero. Benché fornire indicazioni false o tacere fatti essenziali non costituisca, alla luce dell'ALC, una causa di revoca o di rifiuto del rinnovo di un'autorizzazione di soggiorno (STF 2C_310/2012 del 12 novembre 2012, consid. 3.2.3), tenuto conto del contesto nel quale s'inserisce, questo modo di fare può essere preso in considerazione per valutare il comportamento del richiedente e può quindi costituire un indizio di una minaccia attuale ed effettiva per l'ordine pubblico, a seconda delle circostanze (STF 2C_908/2010 del 7 aprile 2011, consid. 4.3). Ciò che è il caso nella presente fattispecie.
RI 1 è domiciliato in Provincia di __________ e il mancato rilascio di un permesso per confinanti UE/AELS comporterà ripercussioni unicamente sul piano professionale, non imponendogli uno spostamento dei suoi interessi all'estero. Da questo profilo gli effetti del provvedimento querelato sulla sua persona appaiono tutto sommato contenuti e non gli pongono alcun problema di riadattamento, ritenuto pure che la sua famiglia si trova nella regione in cui risiede. Certo, dal punto di vista lavorativo la misura in questione gli impedirà di esercitare un'attività lucrativa in Svizzera, nazione in cui ha lavorato per oltre trent'anni. Tale conseguenza è però ascrivibile esclusivamente al suo comportamento. Non è peraltro dato di vedere come egli non possa trovare un impiego in Italia, dato che l'esperienza acquisita nel nostro Paese lo faciliterà senz'altro nella ricerca di un lavoro.
Ne consegue che il mancato rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS non viola il principio della proporzionalità.
6.2. La tassa di giudizio è quindi posta a carico del ricorrente in quanto soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'200.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera