Incarto n. 52.2021.322
Lugano 24 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 6 giugno 2019 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la risoluzione del 30 aprile 2019 (n. 2157) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la multa di fr. 200.- inflittagli il 4 settembre 2018 dal CO 1 per avere affisso senza autorizzazione alcuni volantini alle pareti del sottopasso pedonale di __________;
ritenuto, in fatto
che il 21 giugno 2018, tra le ore 1:32 e 1:42, per il tramite del sistema di videosorveglianza, la Polizia comunale di CO 1 ha costatato che due persone stavano affiggendo alcuni volantini alle pareti del sottopasso pedonale di __________; siccome al suo
giungere sul posto gli autori si erano ormai dileguati, la Polizia li ha identificati in base all'analisi dei fotogrammi estrapolati dal filmato registrato, giungendo a conclusione che si trattava di __________ e di RI 1, persone conosciute da precedenti interventi;
che il 26 giugno 2018 la Polizia comunale di CO 1 ha intimato a RI 1 un rapporto di contravvenzione, contestandogli la violazione dell'art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza municipale sulla salvaguardia dell'area pubblica (littering e vandalismi) del 4 settembre 2014 (OSAP; n. 3.6.4) e assegnandogli un termine per formulare eventuali osservazioni;
che con scritto del 5 luglio 2018 RI 1 ha dichiarato di essere estraneo ai fatti contestati, poiché a quel momento stava dormendo nel suo letto;
che, non ritenendo sufficienti le spiegazioni fornite dall'interessato e alla luce delle contro osservazioni del 27 luglio 2018 della Polizia comunale con cui si confermava l'identità degli autori in quanto conosciuti per casi analoghi, il 4 settembre 2018 il CO 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-;
che il provvedimento è stato confermato, su ricorso, dal Consiglio di Stato il 30 aprile 2019 e dal Tribunale cantonale amministrativo il 10 giugno 2020;
che la decisione governativa impugnata ha ritenuto che il comportamento del ricorrente fosse punibile secondo l'art. 2 lett. d della legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP; RL 550.100) nonché giusta gli art. 4 e 7 OSAP, ha inoltre considerato che l'identificazione tramite videosorveglianza potesse essere utilizzata ai fini di individuare gli autori dell'infrazione, in quanto sorretta da una valida base legale (le relative norme di carattere comunale sono state ritenute conformi alla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 [LPDP; RL 163.100], al regolamento di applicazione alla LPDP del 6 dicembre 2000 [RLPDP; RL 163.110], alla legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale e dalle Polizie comunali del 13 dicembre 1999 [LPDPpol; RL 163.150]) e proporzionata;
che con la decisione del 10 giugno 2020 questa Corte ha sostanzialmente sposato le motivazioni contenute nella risoluzione del Consiglio di Stato, con una precisazione in merito alla maggiore credibilità dell'agente di polizia che dalle immagini della videosorveglianza aveva riconosciuto l'insorgente come autore della contravvenzione e ritenendo che le istanze precedenti potessero validamente rinunciare a un confronto tra di essi;
che con sentenza 6B_899/2020 del 3 agosto 2021 il Tribunale federale ha tuttavia accolto il ricorso in materia penale di RI 1 contro il giudizio del Tribunale Cantonale amministrativo, a cui ha retrocesso la causa per un nuovo apprezzamento dell'assetto probatorio;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 148 cpv. 3 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) e la legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 209 lett. b LOC); inoltre il gravame risulta tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e dunque ricevibile in ordine;
che, come esposto in narrativa, il Tribunale federale ha accolto in ultima istanza il ricorso presentato da RI 1 avverso la decisione di questa Corte del 10 giugno 2020;
che nella sua sentenza l'Alta Corte federale ha ravvisato una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente proprio in merito alla mancanza, nel corso del procedimento penale, di un contraddittorio con l'agente di polizia che lo aveva riconosciuto, con la possibilità di porgli domande e di metterne in dubbio le dichiarazioni, trattandosi di una prova determinante per il giudizio di colpevolezza di RI 1, a cui non spettava l'onere di provare la propria estraneità ai fatti;
che, giusta l'art. 86 cpv. 2 LPAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa per nuovo giudizio all'istanza inferiore, segnatamente nei casi in cui si è di fronte a un accertamento incompleto della fattispecie o a violazioni di norme essenziali di procedura;
che, verificandosi in concreto tale ipotesi, la risoluzione governativa impugnata deve essere annullata, al pari della decisione municipale da essa tutelata e gli atti devono essere retrocessi direttamente al CO 1 affinché completi l'accertamento della fattispecie, procedendo ad assumere la prova decisiva, ovvero il confronto tra l'insorgente e l'agente di polizia che lo aveva identificato come autore del gesto sanzionato tramite la multa del 4 settembre 2018;
che, per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (STF 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1, 1C_63/2016 del 25 agosto 2016 consid. 5.5; STA 52.2016.438 del 5 aprile 2018);
che, dato l'esito, si prescinde quindi dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;
che il Comune di __________, il cui Municipio ha emanato la decisione che ha dato avvio al procedimento, rifonderà al ricorrente, patrocinato da un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili per entrambe le sedi ricorsuali cantonali (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza sono annullate:
1.1. la risoluzione del 30 aprile 2019 (n. 2157) del Consiglio di Stato;
1.2. il decreto di multa del 4 settembre 2018 (n. __________) del CO 1.
Gli atti sono trasmessi al CO 1 per una nuova decisione, previo completamento dell'accertamento dei fatti, come indicato nei considerandi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Al ricorrente va retrocessa la somma di fr. 800.- anticipata. Il Comune di __________ rifonderà all'insorgente complessivamente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 78 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
CO 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere