Incarto n. 52.2021.295

Lugano 14 gennaio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 7 luglio 2021 di

RI 1 patrocinata da: PA 1

contro

la decisione del 2 giugno 2021 (n. 2765) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 3 febbraio 2021 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, le ha vietato, a tempo indeterminato e con effetto immediato, di fare uso sul territorio svizzero della licenza di guida colombiana di cui è titolare;

ritenuto, in fatto

A. a. RI 1, cittadina colombiana, è nata il __________ 1984 ed è titolare di una licenza di condurre colombiana. Il 31 gennaio 2019/1° febbraio 2020 è giunta in Svizzera con l'intenzione di conseguire un dottorato in comunicazione e sanità pubblica presso l'Università della Svizzera italiana.

b. A inizio ottobre 2020 RI 1 ha chiesto alla Sezione della circolazione la conversione della sua patente estera in una licenza di condurre svizzera. Il rilascio della stessa è stato subordinato al superamento di una corsa di controllo, che è stata fissata dapprima per il 1° dicembre 2020 e poi posticipata, in parziale accoglimento di una richiesta dell'interessata, al 28 gennaio 2021. Due ulteriori richieste di annullamento della corsa di controllo rispettivamente della procedura di conversione sono state respinte dalla Sezione della circolazione.

c. Preso atto del fatto che l'interessata non si era presentata all'appuntamento per il suddetto esame, l'autorità dipartimentale ne ha dedotto che la stessa avesse rinunciato a ottenere la conversione, rilevando che avrebbe potuto essere messa al beneficio di una licenza di condurre svizzera soltanto dopo aver seguito l'iter di allievo conducente. Di conseguenza, con decisione del 3 febbraio 2021 le ha vietato, a tempo indeterminato e con effetto immediato, di fare uso su territorio svizzero della patente di guida colombiana di cui è titolare. La decisione è stata resa sulla base degli art. 25 cpv. 2 lett. b della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 29 cpv. 2 lett. a, 42, 44 cpv. 1 e 45 cpv. 1 e 4 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

B. Con giudizio del 2 giugno 2021, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Illustrato il quadro normativo applicabile e ripercorso il precedente iter procedurale, l'Esecutivo cantonale, sebbene per motivi diversi, ha avallato il modo di procedere dell'autorità dipartimentale. Dopo aver rilevato che dagli atti non risulta, né ella lo sostiene, di essersi assentata dal nostro Paese, durante i successivi dodici mesi, per almeno tre mesi, il Governo ha considerato come l’insorgente non fosse più abilitata a circolare in Svizzera in base all’art. 42 cpv. 3bis lett. a OAC. Ha essenzialmente ritenuto come tale norma non comportasse un obbligo di conversione per il conducente straniero ma una facoltà, che, se non viene sfruttata, permette all’autorità di pronunciare un divieto d’uso della patente estera su suolo svizzero. Ha quindi stabilito che, in concreto, al più tardi al 31 gennaio 2021, l’insorgente avesse perso il diritto di far uso della sua licenza colombiana e non potesse più affrontare la corsa di controllo per la quale la patente straniera deve essere valida.

C. Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento insieme alla decisione della Sezione della circolazione (cui chiede siano rinviati gli atti affinché le sia consentito di effettuare una corsa di controllo per il rilascio della licenza di condurre svizzera). Ripercorsi i fatti, la ricorrente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentita, commessa dall'autorità dipartimentale e perpetuata dal Governo. Rimprovera alla Sezione della circolazione arbitrio, abuso/eccesso del potere di apprezzamento e violazione della libertà di movimento per avere concluso che avesse rinunciato alla procedura di conversione, ritenuto come abbia sempre fornito valide giustificazioni per chiedere il rinvio degli appuntamenti. Arbitraria sarebbe la decisione impugnata anche per non avere considerato il decisivo suo comprovato soggiorno all'estero per più di tre mesi consecutivi (con conseguente partenza di un nuovo termine di 12 mesi per chiedere la conversione). La Sezione della circolazione avrebbe poi agito in violazione del principio della buona fede, avanzando l'argomento dedotto dall'art. 42 cpv. 3bis lett. a OAC solo in sede di risposta al Governo.

D. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento, precisando che l'interessata, in Svizzera dal 1° febbraio 2020, era tenuta a convertire la sua patente estera in quella svizzera entro 12 mesi, termine ampiamente scaduto già al momento della decisione del 3 febbraio 2021.

E. In sede di replica, l'insorgente si riconferma nelle sue tesi e conclusioni (provvisionali e di merito), ribadendo di avere soggiornato per oltre tre mesi all'estero, di modo che, al momento dell'emanazione della decisione dell'autorità amministrativa, il termine di 12 mesi per convertire la licenza di condurre non era ancora trascorso.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui è destinataria, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

  2. La ricorrente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentita, per il fatto che il Governo avrebbe confermato il qui controverso provvedimento per un motivo diverso, non indicato nella decisione dipartimentale e sul quale non avrebbe avuto occasione di esprimersi (e fornire prove). Rimprovera la medesima violazione anche all'autorità dipartimentale, che non l'avrebbe adeguatamente preavvisata delle sue intenzioni, senza quindi darle modo di pronunciarsi in merito, facendo valere le proprie ragioni e fornendo prove a sostegno delle stesse.

2.1. Secondo costante giurisprudenza, la natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1). Tra queste, il diritto di offrire prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione (DTF 135 I 279 consid. 2.3 e rimandi; STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1). Dalla normativa costituzionale deriva anche il diritto a ottenere una decisione sufficientemente motivata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2; cfr. anche art. 46 LPAmm, che si limita a stabilire il principio della motivazione scritta, senza precisare altrimenti il contenuto e l'estensione della stessa). Per costante giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò non ne ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2).

2.2. In concreto, è chiara la violazione del diritto di essere sentito in cui è incorso il Governo, non tanto per avere fondato il provvedimento su motivi diversi rispetto a quelli indicati dall'autorità dipartimentale (ciò che è di principio possibile, cfr. STF 2C_853/ 2013 del 17 giugno 2014 consid. 4.2.2; STA 52.2017.314 del 17 luglio 2019 consid. 2.2 e rif.), ma per non avere preso in considerazione, nella sua motivazione, l'argomentazione - rilevante - secondo cui l'insorgente si sarebbe assentata dalla Svizzera per oltre tre mesi consecutivi, ciò che avrebbe comportato la decorrenza di un nuovo termine di 12 mesi dal suo rientro per chiedere la conversione della sua patente estera (cfr. infra, consid. 3). La violazione - così come qualsivoglia eventuale inosservanza commessa dall'autorità dipartimentale - deve comunque essere considerata sanata, atteso che l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente dinnanzi a questo Tribunale; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 138 II 77 consid. 4, 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii, 135 I 279 consid. 2.6.1). E ciò a maggior ragione, ritenuto che, come si vedrà in seguito, il ricorso va in ogni caso accolto nel merito. Già soltanto per questo motivo non occorre ulteriormente dilungarsi sul tema.

  1. 3.1. Secondo l'art. 10 cpv. 2 LCStr, chi conduce un veicolo a motore deve essere titolare della licenza di condurre. Gli art. 15a segg. LCStr disciplinano le condizioni alle quali è rilasciata una licenza di condurre in Svizzera (cfr. pure STF 6B_339/2019 del 27 settembre 2019 consid. 1.1). Il riconoscimento delle licenze di condurre di conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero è invece regolato agli art. 42 segg. OAC (cfr. art. 25 cpv. 2 lett. b LCStr). In particolare, secondo l'art. 42 cpv. 3bis lett. a OAC i conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero, residenti in Svizzera da 12 mesi e che durante questo periodo non hanno soggiornato per più di tre mesi consecutivi all'estero, hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera. L'art. 44 cpv. 1 prima frase OAC precisa che al titolare di una licenza di condurre nazionale estera valevole è rilasciata la licenza di condurre svizzera della rispettiva categoria se, durante una corsa di controllo, dimostra di conoscere le norme della circolazione ed è in grado di condurre in modo sicuro veicoli delle categorie per le quali la licenza dovrebbe essere valevole. Tale misura consente all'autorità competente di accertare in maniera efficace, tramite l'intervento di esperti, l'idoneità pratica alla guida di determinati conducenti, segnatamente di quelli che provengono dall'estero (cfr. STA 52.2017.131 del 31 luglio 2017 confermata da STF 1C_486/2017 del 13 giugno 2018; STF 2A.735/2004 del 1° aprile 2004 consid. 3.1; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berna 1995, vol. III, n. 2665). La corsa di controllo avviene conformemente all'art. 29 OAC. Se l'interessato non supera la prova, che non può essere ripetuta, l'uso della licenza di condurre straniera è vietato e lo stesso può chiedere una licenza per allievo conducente (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 OAC). Se la persona interessata non si presenta, senza giustificarsi, alla corsa di controllo, questa è considerata non superata (cfr. art. 29 cpv. 4 OAC). L'art. 150 cpv. 5 lett. e OAC prescrive che l'Ufficio federale delle strade (USTRA) può rinunciare alla corsa di controllo giusta l'art. 44 cpv. 1 OAC nei confronti di conducenti di Stati che, in materia di formazione ed esame, pongono esigenze analoghe a quelle che vigono in Svizzera. Per quanto qui interessa, la Colombia non figura nel relativo elenco (cfr. allegato 2 alla circolare del 1° ottobre 2013 dell'USTRA).

3.2. Secondo l'art. 16 cpv. 1 LCStr, le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempite. L'uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù delle stesse disposizioni applicabili alla revoca della licenza di condurre svizzera (art. 45 cpv. 1 OAC). Una licenza di condurre straniera non scaduta - vale a dire valevole nel Paese in cui è stata emessa -, ma che non è stata convertita nel termine di un anno previsto dal predetto art. 42 cpv. 3bis lett. a OAC, non è formalmente sprovvista di validità in Svizzera. Il fatto di non aver cambiato il proprio permesso di guida straniero con quello elvetico configura semmai un'infrazione punibile con la multa (cfr. art. 147 cpv. 1 OAC). La sola disattenzione dell'obbligo di conversione non giustifica quindi - di per sé - l'inflizione di una misura amministrativa (cfr. sentenza CR.2015.0032 della Corte di diritto amministrativo e pubblico del Tribunale cantonale di Vaud del 31 luglio 2015 consid. 3a; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 516, n. 71.9.2; cfr. pure STF 1C_49/2014 del 25 giugno 2014 consid. 3.3). In un simile caso, al conducente renitente occorre piuttosto ingiungere di convertire rapidamente il suo permesso estero conformemente a quanto impone l'art. 42 cpv. 3bis lett. a OAC, effettuando una corsa di controllo ex art. 44 cpv. 1 OAC. Solo se l'interessato non dà seguito a tale ingiunzione - se del caso ripetuta -, o se non si presenta all'esame, sono allora date le condizioni per vietargli formalmente di far uso della licenza di condurre estera ai sensi degli art. 16 cpv. 1 LCStr e 29 cpv. 4 OAC (cfr. citata sentenza del Tribunale cantonale vodese consid. 3a; Mizel, op. cit., pag. 516, n. 71.9.2; cfr. inoltre, STF 2A.46/1992 del 4 dicembre 1992 consid. 8 in: AJP 1993, pag. 997 segg.).

3.3. In concreto, a inizio ottobre 2020, la ricorrente - giunta in Svizzera il 31 gennaio 2019/1° febbraio 2020 - ha chiesto la conversione della sua patente colombiana. Il Servizio conducenti le ha quindi fissato l'appuntamento per la corsa di controllo, concedendo un primo rinvio causa malattia dell'interessata (cfr. domanda e relativa risposta scritta del 26 novembre 2020). La stessa autorità ha invece respinto una sua successiva richiesta di annullare l'esame (previsto per il 28 gennaio 2021) e la procedura di conversione, che l'insorgente aveva motivato con il perdurare della situazione pandemica (cui si sentiva particolarmente esposta a causa dell'asma di cui soffre; cfr. scambio di corrispondenza elettronica del 4 e 17 dicembre 2020). Medesima sorte ha avuto un'ulteriore analoga domanda con cui la ricorrente informava l'autorità di trovarsi all'estero e di non essere in grado di spostarsi (cfr. email del 26 e 27 gennaio 2021). Dopo essersi limitata a prendere atto che l'interessata non si era presentata all'esame, e ritenendo che avesse così rinunciato a ottenere la conversione, il 3 febbraio 2021 la Sezione della circolazione le ha quindi vietato, per un periodo indeterminato e con effetto immediato, di far uso nel territorio svizzero della sua patente colombiana in base all'art. 29 cpv. 4 OAC. Tale provvedimento è stato tutelato dal Governo, ma per altri motivi. La precedente istanza ha in particolare considerato che l'art. 42 cpv. 3bis OAC non comportasse alcun obbligo di conversione per il titolare di una licenza estera residente in Svizzera da più di 12 mesi. Ha però considerato che colui che non usufruiva della facoltà data da tale norma, decorso il termine di un anno, poteva incorrere in un divieto d'uso del permesso di guida straniero. In concreto ha quindi considerato che, al più tardi al 31 gennaio 2021 (un anno dopo il suo arrivo in Svizzera), la ricorrente avesse perso il diritto di fare uso della sua licenza colombiana e che non potesse più affrontare una corsa di controllo, per la quale la licenza di condurre estera deve essere valida. Tale motivazione non può tuttavia essere condivisa. Come visto poc'anzi, infatti, una licenza di condurre straniera valida nello Stato d'origine che non è stata convertita nel termine di un anno prescritto dall'art. 42 cpv. 3bis lett. a OAC non è formalmente sprovvista di efficacia nel nostro Paese. Qualora un conducente resti passivo - ovvero non commuti la sua patente straniera entro 12 mesi - spetta infatti all'autorità ingiungere al suo titolare di convertirla rapidamente, conformemente all'obbligo imposto dalla predetta norma (cfr. supra, consid. 3.2). Ferma questa premessa, forza è constatare come, nelle circostanze concrete, a fronte delle reiterate richieste dell'insorgente di annullare l'appuntamento e l'intera pratica, la Sezione della circolazione - anziché rifiutare laconicamente le sue domande mediante semplici email - avrebbe piuttosto dovuto valutare se vi erano effettivamente gli estremi per ingiungere all'interessata

  • tramite decisione formale - di commutare la sua patente colombiana, sottoponendosi a una corsa di controllo. È del resto in un tale contesto che l'autorità dipartimentale avrebbe anche potuto e dovuto verificare se, nella fattispecie, incombeva la scadenza del termine di 12 mesi fissato dall'art. 42 cpv. 3bis lett. a OAC o se, come afferma la ricorrente, non poteva ancora esserle imposta alcuna conversione poiché avrebbe interrotto la sua residenza in Svizzera mediante un soggiorno di almeno tre mesi consecutivi all'estero. Circostanza, questa, su cui neppure il Governo si è invero chinato.

3.4. In conclusione, il giudizio che ha confermato il divieto d'uso imposto all'insorgente per il solo fatto ch'ella non aveva commutato la sua patente nel termine di 12 mesi non può quindi essere confermato, siccome lesivo del diritto. Tanto meno può esserlo per i motivi addotti dall'autorità dipartimentale, la quale, anziché fare astrazione dalle richieste di annullamento dell'insorgente e trarre delle dirette conseguenze dalla (preannunciata) mancata presentazione all'esame, avrebbe come detto dovuto valutare se vi erano le condizioni per imporre alla ricorrente una conversione della sua patente colombiana, effettuando una corsa di controllo. Solo in caso di disattenzione di un simile ordine può infatti entrare in questione l'inflizione di un divieto d'uso della patente estera (cfr. supra, consid. 3.2).

  1. 4.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata e di quella dipartimentale da essa tutelata. Gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione affinché, esperiti i necessari accertamenti sulla residenza in Svizzera della ricorrente, garantendole il diritto di essere sentita (inclusa la facoltà di offrire eventuali mezzi di prova per dimostrare un soggiorno ininterrotto all'estero di almeno tre mesi, cfr. sentenza SB.2015.93 della Corte d'appello di Basilea-Città del 22 aprile 2016 consid. 2.3.1), valuti se vi siano gli estremi per ordinarle di convertire la sua patente colombiana, effettuando una corsa di controllo giusta l'art. 44 cpv. 1 OAC. L'insorgente viene nondimeno resa attenta del fatto che, qualora il termine di 12 mesi di cui all'art. 42 cpv. 3bis lett. a OAC fosse nel frattempo spirato, la guida senza licenza di condurre svizzera è passibile di sanzione (cfr. art. 147 cpv. 1 OAC).

4.2. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.

4.3. Visto l'esito, non si preleva una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, in quanto assistita in questa sede da un consulente giuridico, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza:

1.1. le decisioni del 2 giugno 2021 (n. 2765) del Consiglio di Stato e del 3 febbraio 2021 della Sezione della circolazione sono annullate;

1.2. gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

  2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il giudice presidente La vicecancelliera

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