Incarto n. 52.2021.262

Lugano 18 aprile 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 15 giugno 2021 di

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione del 12 maggio 2021 (n. 2440) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 22 gennaio 2021 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre in prova per la durata di due anni;

ritenuto, in fatto

A. RI 1, nato il __________ 1999, è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore in prova (cat. B) dal 2017.

Studente, non risulta avere precedenti in materia di circolazione stradale.

B. a. L'8 maggio 2020, verso le ore 22.35, RI 1 ha circolato in territorio di __________ (località) alla guida del veicolo __________ immatricolato __________, intestato al padre, a una velocità punibile - accertata tramite rilevamento radar - di 147 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove vigeva un limite di 50 km/h. Interrogato dalla Polizia cantonale il 18 maggio 2020 alla presenza del suo patrocinatore, il conducente - che ha dato atto di conoscere la strada in questione - ha sostenuto di essersi reso conto di “andare forte” ma di avere creduto di avere raggiunto al massimo i 100 km/h. Ha comunque espressamente accettato le risultanze del rilevamento tecnico della velocità.

b. Preso atto del relativo rapporto di polizia, il 3 luglio 2020 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni (con le quali si è sostanzialmente limitato a chiedere la sospensione della procedura in attesa dell'esito del procedimento penale), il 30 luglio 2020 l'autorità dipartimentale, sospettando seriamente una sua inidoneità caratteriale alla guida, gli ha revocato la patente in prova a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una perizia specialistica a cura di uno psicologo del traffico. Tale decisione, resa in base agli art. 15d cpv. 1 lett. c della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è passata in giudicato incontestata.

c. Con referto del 10 dicembre 2020, lo psicologo del traffico Lorenzo Pezzoli, responsabile dell'Unità di psicologia applicata della SUPSI, ha formulato per il conducente una prognosi favorevole a breve/medio termine, ritenendo comunque che il tempo che dovrà giocoforza trascorrere in attesa della licenza sarebbe stato molto importante e utile al consolidamento degli aspetti positivi emersi durante il colloquio. Ha pertanto ritenuto il conducente idoneo alla guida, fatta salva l'utilità educativa per lui della misura che dovrà scontare che andrà a rinforzo dei buoni proposito e del positivo riorientamento.

d. Preso atto delle conclusioni della perizia specialistica, con decisione del 22 gennaio 2021 la Sezione della circolazione ha risolto di revocare a RI 1 la licenza di condurre in prova per la durata di due anni (dal 30 luglio 2020 al 29 luglio 2022 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida delle categorie speciali G e M. Il periodo di prova è inoltre stato prorogato di un anno. La risoluzione è stata adottata sulla base degli art. 15a cpv. 3, 16c cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. abis LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC. A un eventuale ricorso è stato levato l'effetto sospensivo.

C. a. Contro tale provvedimento il conducente è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone in via principale l'annullamento e la pronuncia di una revoca della durata di sei mesi. In via cautelare, ha postulato la restituzione dell'effetto sospensivo al gravame e chiesto che la decisione di merito fosse adottata dopo l'entrata in vigore della revisione della LCStr attualmente in discussione.

b. Con risoluzione del 3 marzo 2021 il Presidente del Governo ha parzialmente accolto l'istanza, restituendo l'effetto sospensivo all'impugnativa. Ha invece respinto la richiesta di sospensione dell'emanazione della decisione di merito.

c. Con giudizio del 12 maggio 2021, l'Esecutivo cantonale ha confermato il provvedimento amministrativo, respingendo l'impugnativa presentata da RI 1. Rilevato come i fatti fossero incontestati, ha anzitutto appurato la sussistenza di un'infrazione grave ex art 16c cpv. 1 lett. a LCStr. Ha quindi ritenuto adempiute le condizioni oggettive e soggettive del reato di “pirateria della strada” ai sensi dell'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, per il quale la Sezione della circolazione non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della licenza di condurre della durata minima di due anni. Ha inoltre categoricamente escluso una sospensione del procedimento in attesa dell'entrata in vigore dell'ipotetica modifica di legge che ridurrebbe a sei mesi la durata minima della revoca in caso di “pirateria della strada”, e ciò non soltanto per motivi legati alla sicurezza del diritto e alla parità di trattamento, ma anche a fronte dell'incertezza dell'esito del processo di revisione in corso e della relativa tempistica.

D. Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento insieme alla risoluzione dipartimentale e la riduzione a sei mesi della durata della revoca. In ogni caso postula che la procedura amministrativa sia sospesa fino alla conclusione di quella penale. Il ricorrente contesta in questa sede l'affidabilità dell'apparecchio radar con cui è stato effettuato il rilevamento tecnico della velocità. Nega inoltre la sua volontà a delinquere. Per tali ragioni il suo ricorso non dovrebbe essere evaso prima di conoscere l'esito del procedimento penale. Allo stesso modo la procedura amministrativa andrebbe sospesa in attesa della modifica di legge attualmente in discussione, che prevedrebbe conseguenze meno severe per i pirati della strada.

E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.

F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.

G. Con sentenza del 16 febbraio 2023 la Corte delle assise correzionali ha ritenuto RI 1 colpevole di infrazione grave qualificata alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr per avere, ad __________, superato di 97 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) il vigente limite di 50 km/h, condannandolo a una pena detentiva di 12 mesi (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni). Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, l'interessato ha rinunciato a impugnare la predetta decisione, che è quindi passata in giudicato incontestata.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm).

  2. Il ricorrente chiede di sospendere il procedimento amministrativo in attesa della modifica della LCStr attualmente in discussione, ritenuto che le nuove norme saranno a lui più favorevoli. Ora, è ben vero che il 12 agosto 2020 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione per una revisione parziale della LCStr avente per oggetto, tra l'altro, l'adeguamento delle misure “Via sicura”. Allo scopo di migliorare la proporzionalità delle misure adottate per combattere la pirateria della strada, considerate troppo severe dal Parlamento, il Consiglio federale ha proposto di lasciare maggiore potere discrezionale alle autorità esecutive e ai tribunali per valutare le concrete circostanze del singolo caso. A tal fine, ha proposto di eliminare l'automatismo secondo cui il reato di pirateria della strada sussiste sempre in presenza di uno degli eccessi di velocità menzionati nella legge (cfr. art. 90 cpv. 4 LCStr). Ha inoltre proposto di abrogare la pena detentiva minima di un anno e di ridurre la durata minima del ritiro della licenza di condurre da 24 a sei mesi. La consultazione si è conclusa il 12 dicembre 2020 e i risultati della stessa sono stati raccolti in un rapporto del 20 maggio 2021. Allo scopo di evitare che la fondazione RoadCross presentasse il preannunciato referendum contro la revisione di legge inizialmente approvata dalle Camere, il Parlamento ha tuttavia cambiato rotta. Nella seduta del 1° marzo 2023 il Consiglio nazionale, aderendo alla posizione adottata dal Consiglio degli Stati nella seduta del 28 novembre 2022, ha quindi deciso, oltre che di mantenere la pena detentiva minima di un anno (lasciando tuttavia un maggiore margine di manovra al giudice penale per tenere conto della colpa del conducente e semmai scendere sotto tale soglia), di mantenere la revoca della licenza di condurre minima di 24 mesi (riducibile di 12 mesi al massimo, nel caso in cui la pena detentiva sia anch'essa stata ridotta; cfr. Bollettino ufficiale, Consiglio nazionale, Sessione primaverile 2023, 3° seduta, 1° marzo 2023, ore 8.00, oggetto 21.080). Il 17 marzo 2023 hanno avuto luogo le votazioni finali, in esito alle quali le Camere hanno approvato il progetto di revisione (cfr. Bollettino ufficiale, Consiglio nazionale, Sessione primaverile 2023, 17° seduta, 17 marzo 2023, ore 8.00, oggetto 21.080 e Bollettino ufficiale, Consiglio degli Stati, Sessione primaverile 2023, 13° seduta, 17 marzo 2023, ore 8.15, oggetto 21.080). In queste circostanze, già soltanto a fronte dello sviluppo avuto dalla procedura di revisione, considerata l'entità della condanna pronunciata in sede penale (cfr. consid. H e 3), la richiesta formulata dal ricorrente di sospendere l'evasione dell'impugnativa in attesa della modifica di legge volta a ridurre a sei mesi la durata minima della revoca della patente appare quindi del tutto priva di fondamento.

  3. 3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

3.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi l'8 maggio 2020, la Corte delle assise correzionali ha condannato RI 1 alla pena detentiva di 12 mesi (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) per avere circolato, ad __________, a 97 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) oltre il limite di 50 km/h, riconoscendolo colpevole di infrazione grave qualificata alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1 e 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 [ONC; RS 741.11] e 22 cpv. 1 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 [OSStr; RS 741.21]). La predetta decisione non è stata contestata ed è quindi regolarmente passata in giudicato. Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale è infatti vincolato agli accertamenti che hanno portato alla condanna pronunciata il 16 febbraio 2023. Ne discende che non mette conto di soffermarsi sulle censure ricorsuali riferite alla bontà del rilevamento tecnico della velocità e all'entità del relativo eccesso, che sono nel frattempo state definitivamente confermate in sede penale.

  1. 4.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA 52.2018.335 del 5 dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti descritti nella sentenza del 16 febbraio 2023 del Tribunale penale cantonale adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di grave infrazione qualificata alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 408 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi degli art. 16c cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. abis LCStr (Mizel, op. cit., pag. 408).

4.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). La LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). Giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. abis LCStr, dopo un'infrazione grave la licenza di condurre è revocata per almeno due anni se, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, la persona interessata ha rischiato fortemente di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore; l'articolo 90 cpv. 4 è applicabile. Quest'ultimo disposto, in effetti, fissa le soglie di superamento di velocità oltre le quali si realizza il reato di “pirateria della strada” e si giustifica, dunque, una revoca ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 lett. abis. Ciò si avvera quando la velocità massima consentita è superata:

a. di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è di 30 km/h

b. di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di 50 km/h

c. di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h

d. di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è più di 80 km/h.

L'art. 16c cpv. 2 lett. abis LCStr è dunque il corrispettivo amministrativo dell'art. 90 cpv. 3 LCStr (cfr. sentenza CR.2020.40 del Tribunale cantonale vodese del 16 novembre 2021 consid. 3a). Sotto il profilo oggettivo, quest'ultimo reato presuppone la violazione di una norma elementare della circolazione (di cui dà una lista non esaustiva) e la creazione di un forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti. Il superamento delle soglie di velocità fissate dall'art. 90 cpv. 4 LCStr costituisce sistematicamente una violazione di una norma elementare della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 3 LCStr (cfr. DTF 143 IV 508 consid. 1.1). Di principio, inoltre, un simile eccesso di velocità è sufficiente a creare un forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. Trattasi, tuttavia, di una presunzione che può essere rovesciata in presenza di circostanze eccezionali, in particolare nel caso in cui il limite di velocità superato non aveva quale scopo la sicurezza della circolazione (cfr. DTF 143 IV 508 consid. 1.6; cfr. pure STF 6B_271/2020 del 3 settembre 2020 consid. 3.1). La grave infrazione qualificata alle norme della circolazione stradale è un reato intenzionale. L'intenzione deve riferirsi alla violazione di una norma elementare della circolazione nonché al forte rischio di causare un'incidente con feriti gravi o morti. Il dolo eventuale è sufficiente (cfr. DTF 142 IV 137 consid. 3.3). Chi supera la velocità massima consentita nella misura prevista dall'art. 90 cpv. 4 LCStr adempie di regola anche le condizioni soggettive di detta infrazione. In tal caso, di regola il conducente ha infatti, da un lato, l'intenzione di violare una norma elementare della circolazione e, dall'altro, accetta di correre il forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. Il Tribunale federale ha tuttavia negato l'esistenza di una presunzione legale irrefragabile in favore della realizzazione delle condizioni soggettive di cui al cpv. 3 in caso di eccessi di velocità contemplati dal cpv. 4 lett. a-d. Ha pertanto ritenuto che il giudice debba conservare un margine di manovra, seppur limitato, che gli consenta di escludere la realizzazione delle condizioni soggettive dell'infrazione in presenza di circostanze particolari, quali un guasto tecnico al veicolo (disfunzionamento dei freni o del regolatore di velocità), una pressione esterna (minaccia, presa d'ostaggio), improvvisi malori (crisi epilettica) o una corsa d'emergenza all'ospedale (cfr. DTF 142 IV 137 consid.10.1, 11.1 e 11.2; cfr. pure STF 6B_271/2020 citata consid. 3.1 e rif., 6B_931/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 1.3.3). Dalla citata giurisprudenza del Tribunale federale l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non ha motivo di scostarsi, neppure a fronte della modifica legislativa in discussione (che non modifica del resto i presupposti dell'infrazione, ma concede maggiore margine di apprezzamento all'autorità penale riguardo all'entità della sanzione).

4.3. Nel caso in esame, RI 1 ha circolato, l'8 maggio 2020, all'interno della località di __________, a una velocità di 147 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) su un tratto in cui vigeva il limite di 50 km/h, superando così di ben 97 km/h la velocità massima consentita. Come appena visto, un eccesso di velocità che oltrepassa la soglia fissata dall'art. 90 cpv. 4 lett. b LCStr è sufficiente a creare un forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, a meno che sussistano circostanze eccezionali atte a rovesciare tale presunzione. Circostanze che, in concreto, non si avverano. Sono pertanto dati i presupposti oggettivi dell'infrazione (cfr. pure, nello stesso senso, DTF 143 IV 508 consid. 1.7.2).

4.4. Tale eccesso è, di principio, già sufficiente anche per l'aspetto soggettivo, ritenuto che, secondo la giurisprudenza federale appena citata, di regola, colui che commette un eccesso di velocità ai sensi dell'art. 90 cpv. 4 LCStr ha l'intenzione di violare una norma elementare della circolazione e accetta di correre il forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. Se è ben vero che non si tratta di una presunzione irrefragabile, è altresì vero che in concreto non sono date le circostanze eccezionali evocate dalla giurisprudenza per rovesciarla (che nemmeno le autorità penali hanno del resto ravvisato). 4.5. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, va mantenuto lo schematismo propugnato dalla giurisprudenza federale secondo il quale il solo eccesso di 97 km/h laddove il limite vigente è 50 km/h è sufficiente a considerare adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi di un'infrazione grave qualificata alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 lett. abis LCStr. Se ne deve concludere che il provvedimento amministrativo della durata di due anni tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui si è macchiato il ricorrente (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. abis LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore) - qui invero neppure invocate -, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).

Va da sé che, una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo (che tenga conto di quello già scontato) di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al maggio 2020 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

  1. 5.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La vicecancelliera

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