Incarto n. 52.2021.257
Lugano 6 settembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso dell'11 giugno 2021 della
RI 1 patrocinata da:
contro
la decisione del 31 maggio 2021 dell'Istituto delle assicurazioni sociali, che ha aggiudicato alla CO 1 le opere da pulizia giornaliera e manutentiva presso gli stabili amministrativi __________ e __________ siti sui mapp. __________ e __________ di __________ per il periodo 1° agosto 2021 - 31 luglio 2023;
ritenuto, in fatto
A. Il 5 marzo 2021 l'Istituto delle assicurazioni sociali ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da pulizia giornaliera e manutentiva degli stabili amministrativi __________ e __________ siti sui mapp. __________ e __________ di __________ per il periodo 1° agosto 2021 - 31 luglio 2023 (FU n. / pag. ____________________
Relativamente alla compilazione dell'offerta, il capitolato di appalto (pos. 980.100) disponeva quanto segue.
980.100 Allestimento dell'offerta
L'inserimento del tempo di lavoro per la prestazione in ore uomo (esempio: N. lavoro 100, Vano fosse, pagina 1, Tempo per prestazione settimanale in ore, tempo prestazione annua in ore) va formulata con il sistema centesimale.
Esempi: 15 minuti = 1/4 ora = 0.25 ore
30 minuti = 1/2 ora = 0.50 ore
45 minuti = 3/4 ora = 0.75 ore
Il tempo di lavoro dichiarato nelle caselle Tempo per singola prestazione in ore uomo, nella casella Tempo per prestazione settimanale in ore e nella casella Tempo prestazione annua in ore sono ore uomo dovute e impiegate per svolgere la specifica attività richiesta.
B. Nel termine prestabilito sono giunte al committente otto offerte. Fra queste, v'erano quella della RI 1, di fr. 325'089.14, e quella della CO 1, di fr. 345'368.95. Escluse due offerte e valutate quelle restanti in base ai criteri d'aggiudicazione e ai fattori di ponderazione preannunciati, il 31 maggio 2021 il committente ha deliberato la commessa alla CO 1, classificatasi al primo posto con 92.51 punti, per l'importo corretto di fr. 287'465.52.
C. La RI 1, seconda in graduatoria con 87.66 punti, è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione di delibera, di cui chiede l'annullamento e, in via principale, la conseguente aggiudicazione in proprio favore. In via subordinata domanda il rinvio degli atti al committente per nuova decisione, mentre in via ancor più subordinata l'accertamento dell'illiceità del contratto eventualmente concluso tra il committente e l'aggiudicataria. Il tutto previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Critica l'ente banditore per avere operato importanti correzioni aritmetiche sull'offerta della deliberataria e sostiene che la differenza di prezzo che ne è derivata (fr. 57'903.43 pari al 16,77% in meno rispetto al prezzo da essa proposto) non parrebbe riconducibile ad una rettifica di semplici errori aritmetici (art. 42 cpv. 3 RLCPubb/CIAP), unico caso ammesso di modifica a posteriori di un'offerta. Si è quindi riservata di ritirare il ricorso qualora dalla visione degli atti non fossero emersi indizi a sostegno della sua tesi.
D. a. All'accoglimento del ricorso si è opposto il committente, difendendo la bontà delle correzioni operate sull'offerta dell'aggiudicataria. All'evidenza, sostiene, essa ha commesso degli errori aritmetici (di moltiplicazione).
b. La deliberataria e l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche sono invece rimasti silenti.
E. a. Dopo aver consultato l'incarto, in sede di replica la ricorrente si è riconfermata nelle sue conclusioni e domande di giudizio. Sostiene in particolare che la committenza non avrebbe dovuto correggere i valori indicati dalla deliberataria nelle caselle Tempo prestazione annua in ore uomo. Dalle schede che compongono il modulo d'offerta emergerebbe chiaramente che l'aggiudicataria non ha commesso alcun involontario errore aritmetico, bensì ha piuttosto scientemente inserito nelle singole caselle denominate Tempo prestazioni annua in ore uomo i tempi che essa effettivamente prevedeva/prevede di dedicare alla pulizia dei singoli spazi. A mente della ricorrente, sarebbe semmai la casella Tempo per prestazione settimanale in ore uomo a contenere l'errore aritmetico, che andava corretto d'ufficio, e non la casella del risultato.
b. Con la duplica l'ente banditore si è riconfermato nella propria posizione. La CO 1 si è rimessa al giudizio del Tribunale, limitandosi a sottolineare di essere incorsa in meri ed involontari errori.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad eventuali lacune negli accertamenti posti in essere dal committente si potrà se del caso porre rimedio rinviandogli la causa per nuovo giudizio previo annullamento della decisione impugnata (art. 65 cpv. 2 LPAmm).
2.2. In materia di commesse pubbliche il ricorso al Tribunale can-tonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere di apprezzamento, e l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 38 cpv. 1 LCPubb). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o alla proporzionalità (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34; STA 52.2019.585 del 13 febbraio 2020 consid. 3.1, 52.2017.105 del 26 settembre 2017 consid. 3; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2. ed., Bellinzona 2002, n. 407 seg.).
3.2. L'aggiudicataria ha compilato le 132 schede predisposte dalla committenza esponendo, per ciascuna delle attività di pulizia richieste, il tempo di lavoro per prestazione (settimanale, semestrale rispettivamente annuale) in ore uomo stimato. In 92 occasioni essa ha (però poi) omesso di moltiplicare in modo corretto i valori indicati per il numero di interventi annui stabiliti preventivamente dall'ente banditore. A torto la stazione appaltante ha rettificato d'ufficio gli importi riportati nelle caselle tempo per prestazione annua in ore uomo sostenendo trattarsi a non averne dubbio di errori aritmetici. A fronte dei dati insolitamente anomali forniti dalla deliberataria e dei grossolani errori riscontrati in ben 92 occasioni nella semplice moltiplicazione del tempo per il numero di interventi totali, prima di dare per acquisito il fatto che si trattasse di sbagli per i quali poteva far capo alla correzione d'ufficio l'ente banditore avrebbe dovuto quantomeno sollecitare alla deliberataria spiegazioni in merito. Non poteva infatti non sorgere più di un legittimo sospetto in merito alla fattibilità di alcune prestazioni nel minimo tempo indicato in talune posizioni dalla deliberataria, soprattutto nello stabile __________. Inoltre, ulteriori dubbi sull'attendibilità dell'offerta nascevano anche da un semplice confronto di alcune indicazioni dei tempi previsti dalla deliberataria nei due differenti stabili. Si prendano a titolo di esempio le seguenti prestazioni:
strofinare lavandini, rubinetteria, specchi e pareti
lavaggio gabinetti e orinatoi,
asportazione impronte porte, pareti, armadi ed interruttori
vuotare e pulire cestini
controllo e rifornimento carta WC, asciugamani di carta monouso e
sapone liquido 6. scopatura ad umido e lavaggio manuale dei pavimenti
Per tutte queste prestazioni la deliberataria ha indicato sole 0.38/0.42 ore uomo settimanali pari a 4 min 33 sec/5 min 24 sec al giorno (cfr. pag. 47, 57, 69, 74 e 79 del modulo d'offerta), senza contare l'applicazione del prodotto anticalcare WC (il venerdì) e la prestazione mensile del controllo e dell'eventuale asportazione delle ragnatele. Senza disporre di ulteriori spiegazioni in merito, il tempo previsto parrebbe essere sottostimato. Appare inoltre incomprensibile se paragonato con quello dichiarato per eseguire le stesse prestazioni nei servizi igienici di dimensioni maggiori di poco più del doppio (35/47 m2) del __________ (cfr. pag. 121,128, 139, 150, 161 e 172 del modulo d'offerta), ossia 3.37/4.52 ore uomo settimanali pari a 40 min 26 sec/54 min 14 sec al giorno;
dei comandi (cabina interna) 3. Lavaggio del pavimento della cabina e aspirazione dei binari cabina
per la quale la deliberataria ha indicato sole 0.10 ore uomo per due interventi settimanali pari a 3 min al giorno (cfr. pag. 40 modulo d'offerta). Per lo stesso lavoro su 16 m2 e 20.50 m2 nel __________, invece, essa ha previsto 0.53 e 0.68 ore uomo pari a complessivamente 1 h 12 min (pag. 103/104 modulo d'offerta; cfr. anche pag. 110, 123,134, 145, 156, 167 e 177).
Altre incongruenze o punti dell'offerta che avrebbero meritato spiegazioni prima di procedere semplicemente alla correzione di errori aritmetici si possono facilmente rilevare per la prestazione di scopatura ad umido, lavaggio gradini e pianerottolo dello stabile __________ (9 m2) per la quale è stato indicato un tempo ore uomo unitario al P-2 di 0.10 (6 min), al P-1 0.035 (2 min 6 sec), al PT 0.014 (50 sec), al 1P-4P 0.035 (2 min 6 sec) e al 5P 0.17 (10 min 12 sec). Si vedano al proposito le pag. 39, 49, 58, 65, 70, 75, 80 e 82 del modulo d'offerta. Alcuni dei tempi indicati appaiono oggettivamente difficili da rispettare, anche agli occhi di un profano. Tantomeno si capisce per quale motivo si discostano l'uno dall'altro per eseguire il medesimo lavoro.
Nemmeno in questa sede la deliberataria ha del resto fornito giustificazione alcuna a sostegno della bontà dei tempi da essa indicati e ciò malgrado le precise e puntuali critiche sulla plausibilità dei dati contenuti nella sua offerta. Solo con la duplica essa ha laconicamente ammesso di essere incorsa in meri ed involontari errori, senza aggiungere nulla in più in favore della sua attendibilità. A ragione la ricorrente ha quindi contestato la correzione da parte del committente degli errori ritenuti di natura aritmetica.
Il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti vanno pertanto retrocessi al committente affinché, facendo uso della facoltà d'indagine riservatagli dall'art. 43 RLCPubb/CIAP, chieda alla deliberataria spiegazioni e giustificazioni sui tempi di esecuzione della sua offerta (in particolar modo di quelle posizioni che sembrano contenere dati incongruenti o per i quali vi sarebbe stato un errore di moltiplicazione) ed emetta una nuova decisione. Nel caso in cui dovesse maturare la convinzione che la concorrente è in grado di eseguire correttamente la commessa, ciò che allo stadio attuale delle cose lascia parecchio perplessi, secondo le tempistiche che gli ha proposto, confermerà la propria decisione. Viceversa, qualora dovesse risultare che le prestazioni richieste non sono eseguibili nei tempi indicati, ciò equivale ad aver fornito indicazioni false (art. 25 lett. b LCPubb) e la deliberataria dovrà essere esclusa dalla gara. In tal caso il committente aggiudicherà nuovamente la commessa considerando le concorrenti rimaste.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame.
Secondo giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre sia considerato come vincente (STF 2C_1185/2016 del 7 giugno 2018 consid. 6.2 con riferimenti). La tassa di giustizia è quindi posta a carico del committente secondo soccombenza, ritenuto che la deliberataria ne va esente non avendo resistito all'impugnativa (art. 47 cpv. 1 LPAmm). L'Istituto delle assicurazioni sociali rifonderà inoltre alla ricorrente, patrocinata da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1.1. La decisione del 31 maggio 2021 con cui l'Istituto delle assicurazioni sociali ha aggiudicato alla CO 1 le opere da pulizia giornaliera e manutentiva presso gli stabili amministrativi __________ e __________ siti sui mapp. __________ e __________ di __________ per il periodo 1° agosto 2021 - 31 luglio 2023 è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico dell'Istituto delle assicurazioni sociali. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato.
L'Istituto delle assicurazioni sociali rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera