Incarto n. 52.2021.252

Lugano 22 maggio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso dell'8 giugno 2021 di

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione del 5 maggio 2021 (n. 2254) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 25 novembre 2020 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di due anni;

ritenuto, in fatto

A. RI 1, nato __________ 1969, è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) dal 1988.

Macchinista di professione, in passato ha subito una revoca della patente di guida di tre mesi (scontata dal 31 marzo al 30 giugno 2014 inclusi) a seguito di un'infrazione grave alle norme della circolazione (eccesso di velocità in autostrada, + 35 km/h ove il limite era di 80 km/h) commessa il 6 gennaio 2014 (decisione del 2 aprile 2014).

B. a. Il 19 aprile 2020, alle ore 14.55, RI 1 ha circolato in territorio di __________ (fuori località) alla guida del veicolo immatricolato __________ a una velocità punibile - accertata tramite rilevamento radar - di 152 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove vigeva un limite di 80 km/h.

Interrogato dalla Polizia cantonale il giorno stesso, il conducente - che ha dato atto di conoscere la strada in questione e il limite di velocità vigente - ha sostenuto di aver fatto una bravata, accelerando per un breve tratto al fine di mostrare al figlio della sua compagna le prestazioni del veicolo. Ha ammesso di essersi reso conto di avere superato il limite di velocità, precisando però di essere rimasto allibito quando gli è stata comunicata la velocità effettivamente raggiunta. Ha comunque espressamente accettato le risultanze del rilevamento tecnico della velocità. Al termine dell'interrogatorio, la licenza di condurre veicoli a motore gli è stata sequestrata dalle forze dell'ordine.

b. Preso atto del relativo rapporto di polizia, il 25 maggio 2020 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 24 giugno successivo l'autorità dipartimentale, sospettando seriamente una sua inidoneità caratteriale alla guida, gli ha revocato la patente a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una perizia specialistica a cura di uno psicologo del traffico. Tale decisione, resa in base agli art. 15d cpv. 1 lett. c della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è passata in giudicato incontestata.

c. Con referto del 12 novembre 2020, gli specialisti dell'Unità di psicologia applicata della SUPSI hanno ritenuto il conducente idoneo alla guida. Hanno tuttavia reputato opportuno subordinare il mantenimento della licenza alla condizione di seguire - al termine della misura di revoca che sarà decisa dall'Autorità prima della riabilitazione alla guida - un corso R3 di prevenzione con l'obiettivo di consolidare la consapevolezza dei rischi nel superare i limiti di velocità e rinforzare le strategie apprese.

d. Preso atto delle conclusioni della perizia specialistica, con decisione del 25 novembre 2020 la Sezione della circolazione ha risolto di revocare a RI 1 la licenza di condurre per la durata di due anni (dal 19 aprile 2020 al 18 aprile 2022 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida delle categorie speciali G e M. Il successivo mantenimento della licenza è inoltre stato subordinato alla presentazione, entro tre mesi dalla restituzione della patente, dell'attestato di avvenuta partecipazione al corso di educazione stradale della durata di tre giorni. La risoluzione è stata adottata sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. abis LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC. A un eventuale ricorso è stato levato l'effetto sospensivo.

C. a. Contro tale provvedimento il conducente è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone in via principale l'annullamento e la pronuncia di una revoca della durata di sei mesi. In via cautelare, ha postulato la restituzione dell'effetto sospensivo al gravame e chiesto che la decisione di merito fosse adottata dopo l'entrata in vigore della revisione della LCStr in discussione.

b. Con risoluzione dell'8 febbraio 2021 il Presidente del Governo ha accolto l'istanza di restituzione dell'effetto sospensivo all'impugnativa, tant'è che il 12 febbraio successivo la patente è stata restituita all'interessato.

c. Con giudizio del 5 maggio 2021, l'Esecutivo cantonale ha confermato il provvedimento amministrativo, respingendo l'impugnativa presentata da RI 1. Rilevato come i fatti fossero incontestati, ha anzitutto ritenuto superfluo attendere l'esito del procedimento penale verosimilmente avviato nei confronti del conducente. Anche alla luce della recente giurisprudenza federale, ha poi ritenuto adempiute le condizioni oggettive e soggettive del reato di "pirateria della strada" ai sensi dell'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, per il quale la Sezione della circolazione non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della licenza di condurre della durata minima di due anni. Ha inoltre categoricamente escluso una sospensione del procedimento in attesa dell'entrata in vigore dell'ipotetica modifica di legge che ridurrebbe a sei mesi la durata minima della revoca in caso di "pirateria della strada" rispettivamente un'applicazione anticipata di tale lex mitior, e ciò non soltanto a fronte dell'incertezza dell'esito del processo di revisione in corso e della relativa tempistica, ma anche per motivi legati alla sicurezza del diritto e alla parità di trattamento.

D. Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento insieme alla risoluzione dipartimentale e la riduzione a sei mesi della durata della revoca. In ogni caso postula che la procedura amministrativa sia sospesa fino alla conclusione di quella penale. Il ricorrente rileva di essere nel frattempo stato condannato in sede penale ma di avere interposto appello, con l'intenzione di contestare l'affidabilità dell'apparecchio radar con cui è stato effettuato il rilevamento tecnico della velocità come pure la sua volontà a delinquere. Aspetti, questi, che solleva anche in questa sede. Per tali ragioni - continua - il suo ricorso non dovrebbe essere evaso prima di conoscere l'esito del procedimento penale. Allo stesso modo la procedura amministrativa andrebbe sospesa in attesa della modifica di legge in discussione, che prevedrebbe conseguenze meno severe per i pirati della strada. A sostegno della sua tesi, cita un precedente friburghese, in cui un conducente non sarebbe stato sanzionato come previsto de lege lata bensì de lege ferenda.

E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.

F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.

G. Nel frattempo, per gli stessi fatti, con sentenza del 4 maggio 2021 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha ritenuto RI 1 colpevole di infrazione grave qualificata alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, condannandolo a una pena detentiva di 14 mesi (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni). Accogliendo l'appello presentato dall'imputato, con sentenza del 14 dicembre 2021 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha derubricato il reato in grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr e condannato l'interessato a una pena pecuniaria (sospesa condizionalmente) nonché a una multa. Adito dal Ministero pubblico, il Tribunale federale ha annullato il giudizio della CARP, cui ha rinviato la causa per nuova decisione sulla colpevolezza e sulla pena. I giudici federali hanno ritenuto, in sintesi, che, negando la realizzazione dell'aspetto soggettivo della grave infrazione qualificata alle norme della circolazione ex art. 90 cpv. 3 LCStr, l'autorità inferiore avesse ecceduto il proprio margine di manovra (STF 6B_83/2022 dell'8 agosto 2023). Ripreso possesso dell'incarto, il 29 settembre 2023 (cioè prima ancora dell'entrata in vigore della revisione di legge il 1° ottobre 2023), la CARP ha quindi riconosciuto RI 1 colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione ex art. 90 cpv. 3 LCStr e gli ha inflitto una pena detentiva di 12 mesi (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni). Considerate le concrete circostanze della fattispecie (durata contenuta del comportamento punibile, tratta rettilinea, assenza di traffico, buona visibilità e decelerazione spontanea), ha infatti ritenuto che non vi fossero motivi per scostarsi dalla pena detentiva minima comminata dalla norma. Tale decisione è passata in giudicato, dopo che l'Alta Corte federale ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso presentato dal conducente (cfr. STF 6B_1236/2023 del 22 aprile 2024).

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle decisioni penali di cui si è detto in narrativa (consid. G; cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm).

  2. 2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_305/2020 del 24 agosto 2020 consid. 3.2, 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

2.2. Nel caso di specie, come visto in narrativa, a seguito degli eventi occorsi il 19 aprile 2020, la CARP ha per finire condannato RI 1 alla pena detentiva di 12 mesi (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) per avere circolato, in territorio di __________, a 72 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) oltre il limite di 80 km/h, riconoscendolo colpevole di infrazione grave qualificata alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr). Adito su ricorso del conducente, il Tribunale federale ha confermato la predetta condanna, che è quindi regolarmente passata in giudicato.

Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente

  • che ha chiesto che il procedimento amministrativo fosse sospeso in attesa dell'esito di quello penale (cfr. ricorso, petitum n. 3) - non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale è infatti vincolato agli accertamenti che hanno portato alla condanna di RI 1. Ne discende che non mette conto di soffermarsi sulle censure ricorsuali riferite a questioni che sono nel frattempo state definitivamente confermate in sede penale, segnatamente alla bontà del rilevamento tecnico della velocità e all'intenzionalità dell'eccesso commesso (quanto l'autore sa, vuole o accetta è infatti una questione di fatto, cfr. DTF 141 IV 369 consid. 6.3, 135 IV 152 consid. 2.3.2, STF 6B_83/2022 citata consid. 3.4, 6B_590/2017 citata consid. 5.5; cfr. pure STA 52.2019.589 del 21 aprile 2020 consid. 6.2).
  1. 3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA 52.2018.335 del 5 dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti per cui è stato condannato in ultima istanza dal Tribunale federale il 22 aprile 2024 adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di grave infrazione qualificata alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 408 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi degli art. 16c cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. abis LCStr (Mizel, op. cit., pag. 408).

3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). La LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). Giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. abis LCStr, nella sua versione entrata in vigore il 1° ottobre 2023 (sull'applicazione per analogia del principio della lex mitior, cfr. Pierre Moor/Alexandre Flücki-ger/Vincent Martenet, Droit administratif, Vol. I, III ed., Berna 2012, pag. 185 seg. e 201 seg. e rif.), dopo un'infrazione grave la licenza di condurre è revocata per almeno due anni se, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, la persona interessata ha rischiato fortemente di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità ai sensi dell'art. 90 cpv. 4, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore; la durata minima della revoca può essere ridotta di al massimo 12 mesi se è pronunciata una pena inferiore a un anno (art. 90 cpv. 3bis o 3ter). L'art. 90 cpv. 4 LCStr fissa le soglie di superamento di velocità oltre le quali si realizza il reato di "pirateria della strada" e si giustifica, dunque, di principio una revoca ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 lett. abis LCStr. Ciò si avvera quando la velocità massima consentita è superata:

a. di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 30 km/h

b. di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 50 km/h

c. di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è pari o inferiore a 80 km/h

d. di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è superiore a 80 km/h.

3.2.1. L'art. 16c cpv. 2 lett. abis LCStr è dunque il corrispettivo amministrativo dell'art. 90 cpv. 3 LCStr (cfr. STA 52.2020.369 del 24 marzo 2022 consid. 3.2 confermata da STF 1C_233/2022 del 25 aprile 2023). Sotto il profilo oggettivo, quest'ultimo reato presuppone la violazione di una norma elementare della circolazione (di cui dà una lista non esaustiva) e la creazione di un forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti. Il superamento delle soglie di velocità fissate dall'art. 90 cpv. 4 LCStr costituisce sistematicamente una violazione di una norma elementare della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 3 LCStr (cfr. DTF 143 IV 508 consid. 1.1). Di principio, inoltre, un simile eccesso di velocità è sufficiente a creare un forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. Trattasi, tuttavia, di una presunzione che può essere rovesciata in presenza di circostanze eccezionali, in particolare nel caso in cui il limite di velocità superato non aveva quale scopo la sicurezza della circolazione (cfr. DTF 143 IV 508 consid. 1.6; cfr. pure STF 6B_271/2020 del 3 settembre 2020 consid. 3.1 e 1C_233/2022 citata consid. 2.4 e 2.5).

La grave infrazione qualificata alle norme della circolazione stradale è un reato intenzionale. L'intenzione deve riferirsi alla violazione di una norma elementare della circolazione nonché al forte rischio di causare un'incidente con feriti gravi o morti. Il dolo eventuale è sufficiente (cfr. DTF 142 IV 137 consid. 3.3). Chi supera la velocità massima consentita nella misura prevista dall'art. 90 cpv. 4 LCStr adempie di regola anche le condizioni soggettive di detta infrazione. In tal caso, di regola il conducente ha infatti, da un lato, l'intenzione di violare una norma elementare della circolazione e, dall'altro, accetta di correre il forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. Il Tribunale federale ha tuttavia negato l'esistenza di una presunzione legale irrefragabile in favore della realizzazione delle condizioni soggettive di cui al cpv. 3 in caso di eccessi di velocità contemplati dal cpv. 4 lett. a-d. Ha pertanto ritenuto che il giudice debba conservare un margine di manovra, seppur limitato, che gli consenta di escludere la realizzazione delle condizioni soggettive dell'infrazione in presenza di circostanze particolari, quali un guasto tecnico al veicolo (disfunzionamento dei freni o del regolatore di velocità), una pressione esterna (minaccia, presa d'ostaggio), improvvisi malori (crisi epilettica) o una corsa d'emergenza all'ospedale (cfr. DTF 142 IV 137 consid.10.1, 11.1 e 11.2; cfr. pure STF 6B_83/2022 citata consid. 3.3, 6B_271/2020 citata consid. 3.1 e rif., 6B_931/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 1.3.3).

3.2.2. Dalla citata giurisprudenza del Tribunale federale l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non ha motivo di scostarsi, neppure a fronte della recente revisione di legge, che non modifica del resto i presupposti dell'infrazione, ma si limita a concedere maggiore margine di apprezzamento all'autorità penale riguardo all'entità della sanzione (cfr. pure STA 52.2021.262 del 18 aprile 2023 consid. 4.2; cfr. anche Sylvia Meyer, in: Strassenverkehr 3/2023, pag. 39). Giusta il nuovo art. 90 cpv. 3bis LCStr, in caso di infrazione secondo il cpv. 3, la pena detentiva minima di un anno può infatti essere ridotta in presenza di una circostanza attenuante secondo l'art. 48 del codice civile svizzero del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), in particolare se l'autore ha agito per motivi onorevoli. Sempre in caso di infrazione secondo il cpv. 3, il nuovo art. 90 cpv. 3ter dispone invece che la pena può essere una pena detentiva sino a quattro anni o una pena pecuniaria, se nei dieci anni precedenti l'atto l'autore non ha subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale e che hanno cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi. Se sul piano penale è pronunciata una pena inferiore a un anno in applicazione delle predette disposizioni, il nuovo art. 16c cpv. 2 lett. abis LCStr consente, come visto, all'autorità amministrativa di ridurre la durata minima della revoca di al massimo 12 mesi. Il Parlamento, al fine di scongiurare il paventato referendum della fondazione Road-Cross, ha infatti rinunciato all'iniziale proposta del Consiglio federale (tesa a migliorare la proporzionalità delle misure adottate per combattere la pirateria della strada, considerate troppo severe) di eliminare l'automatismo secondo cui il reato di pirateria della strada sussiste sempre in presenza di uno degli eccessi di velocità menzionati all'art. 90 cpv. 4 LCStr come pure di abrogare la pena detentiva minima e ridurre a sei mesi la durata minima della revoca amministrativa. Ha quindi deciso di mantenere la pena detentiva minima di un anno (lasciando tuttavia un maggiore margine di manovra al giudice penale per tenere conto della colpa del conducente e semmai scendere sotto tale soglia) così come di mantenere la revoca della licenza di condurre minima di 24 mesi (riducibile di 12 mesi al massimo, ma soltanto nel caso in cui la pena detentiva sia anch'essa stata ridotta; cfr. pure STA 52.2021.262 citata consid. 2).

3.3. Nel caso in esame, RI 1 ha circolato, il 19 aprile 2020, in territorio di __________ (fuori località), a una velocità di 152 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) su un tratto in cui vigeva il limite di 80 km/h, superando così di ben 72 km/h la velocità massima consentita. Come appena visto, un eccesso di velocità che oltrepassa la soglia fissata dall'art. 90 cpv. 4 lett. c LCStr è sufficiente a creare un forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, a meno che sussistano circostanze eccezionali atte a rovesciare tale presunzione. Circostanze che, in concreto, non si avverano, come peraltro già considerato dall'autorità penale (cfr. in particolare STF 6B_83/2022 citata consid. 4). Sono pertanto dati i presupposti oggettivi dell'infrazione (cfr. pure, nello stesso senso, DTF 143 IV 508 consid. 1.7.2).

3.4. Tale eccesso è, di principio, già sufficiente anche per l'aspetto soggettivo, ritenuto che, secondo la giurisprudenza federale appena citata, di regola, colui che commette un eccesso di velocità ai sensi dell'art. 90 cpv. 4 LCStr ha l'intenzione di violare una norma elementare della circolazione e accetta di correre il forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. Se è ben vero che non si tratta di una presunzione irrefragabile, è altresì vero che in concreto non sono date le circostanze eccezionali evocate dalla giurisprudenza per rovesciarla, come chiaramente stabilito dall'Alta Corte. I giudici federali - le cui considerazioni sono perfettamente condivisibili -, alla luce del movente inconsistente e altamente diseducativo (fornire una dimostrazione di potenza dell'autovettura a un ragazzino), della durata della fase di accelerazione (1,5 km prima della postazione del rilevamento radar) e dell'omissione di prestare la dovuta attenzione al tachimetro (atteso che si è dichiarato allibito dalla velocità raggiunta), hanno infatti ritenuto dato il dolo, reputando che nulla mutassero a tale conclusione la strada rettilinea, l'assenza di traffico, la buona visibilità su tutta la carreggiata o l'autonoma decelerazione effettuata dall'interessato (cfr. STF 6B_83/2022 citata consid. 4).

3.5. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, va mantenuto lo schematismo propugnato dalla giurisprudenza federale secondo il quale il solo eccesso di 72 km/h laddove il limite vigente è 80 km/h è sufficiente a considerare adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi di un'infrazione grave qualificata alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 lett. abis LCStr.

Ciò posto, già soltanto a fronte dell'entità della condanna pronunciata in sede penale (pena detentiva di 12 mesi; cfr. consid. G), il ricorrente non può prevalersi della possibilità introdotta dalla revisione di legge recentemente entrata in vigore di ridurre la durata minima della revoca (due anni), circoscritta ai casi in cui il giudice penale abbia pronunciato una pena inferiore a un anno ai sensi degli art. 90 cpv. 3bis e 3ter LCStr. Del resto, come ben rilevato dal Tribunale federale (cfr. STF 6B_1236/2023 citata consid. 3.3), gli estremi per ridurre la pena minima di cui all'art. 90 cpv. 3 LCStr non erano in concreto dati: il ricorrente non ha infatti agito né per motivi onorevoli né con altre attenuanti di cui all'art. 48 CP (cfr. art. 90 cpv. 3bis LCStr); d'altro canto, con decreto d'accusa del 17 marzo 2014, ovvero meno di dieci anni prima della violazione qui in esame (risalente al 2020), è stato condannato per infrazione grave alle norme della circolazione giusta

l'art. 90 cpv. 2 LCStr, ossia per un delitto (cfr. art. 10 cpv. 3 CP) commesso nella circolazione stradale che ha cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui (cfr. art. 90 cpv. 3ter LCStr). Se ne deve quindi concludere che il provvedimento amministrativo della durata di due anni tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui si è macchiato il ricorrente (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. abis LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore) - qui invero neppure invocate -, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).

Va da sé che, una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo (che tenga conto di quello già scontato) di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale all'aprile 2020 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

  1. 4.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La cancelliera

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2021.252
Entscheidungsdatum
22.05.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026