Incarto n. 52.2021.174

Lugano 8 aprile 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 28 aprile 2021 di

RI 1 RI 2 patrocinati da: PA 1

contro

la decisione del 24 marzo 2021 (n. 1465) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione del 10 marzo 2020 con cui il Municipio di Chiasso ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per trasformare un edificio (part. __________) in locale erotico;

ritenuto, in fatto

A. a. CO 1, qui resistente, è proprietario di un edificio abitabile (part. __________), strutturato su due livelli, situato in via __________ a Chiasso, in zona amministrativa e commerciale (AC7).

Nel 2014 il pian terreno dello stabile è stato ristrutturato e trasformato in un centro massaggi (tantra).

b. Con domanda di costruzione del 26 agosto 2019 il proprietario ha chiesto al Municipio il permesso di trasformare l'intero edificio in un locale erotico (cambio di destinazione) con parziali modifiche interne. Il piano terreno - che presenta tre locali d'appuntamento, una sala ricevimento, un locale d'attesa, un servizio igienico, una struttura sanitaria per le persone con disabilità e uno spogliatoio - non sarà oggetto di alcuna modifica strutturale. Al primo piano il progetto prevede invece la creazione di due nuovi locali d'appuntamento (per un totale di 4 camere), un locale cucina/pausa comune per i dipendenti e un servizio igienico supplementare (oltre ai due bagni già esistenti sul piano, che comprende anche un locale lavanderia). È inoltre prevista la formazione di tre ulteriori posteggi, oltre ai tre già esistenti.

c. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato diverse opposizioni, tra cui quella di RI 1 e RI 2, qui ricorrenti, proprietari di un fondo edificato (part. __________), situato in via __________, al confine con l'Italia.

d. Preso atto dell'ulteriore documentazione versata agli atti e raccolto l'avviso dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 110968), con decisione del 10 marzo 2020 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia richiesta, sottoponendola a svariate condizioni. Nel contempo ha negato la legittimazione attiva a tutti gli opponenti, ivi compresi i qui ricorrenti (poiché nessuno (…) risulta legato per situazione all'oggetto da un rapporto stretto ed intenso, né adduce motivazioni intese a giustificare la legittimazione a presentare opposizione), ritenendo in ogni caso le loro obiezioni infondate e il progetto conforme al diritto.

B. Con giudizio del 24 marzo 2021, per quanto qui interessa, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata dagli opponenti RI 1 e RI 2. Ha in particolare osservato come il loro fondo (part. __________) - distante circa 178 m - non avesse un sufficiente legame spaziale con la proprietà del resistente e come qualsiasi tipo di eventuale immissione fosse per loro impercettibile. Ha quindi ritenuto che i predetti non avessero in alcun modo reso verosimile che la loro situazione giuridica o fattuale potesse essere influenzata dall'esito della procedura e di essere toccati così dal progetto in misura maggiore rispetto a qualunque altro membro della comunità. Non avendo specificato l'effettivo pregiudizio che ne deriverebbe per loro, ha in particolare respinto l'argomentazione fondata sulle immissioni immateriali derivanti dall'attività prevista sulla proprietà del resistente, tanto più considerato che anche sul loro fondo è gestito un locale erotico.

C. Avverso il predetto giudizio, RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento insieme alla licenza edilizia. I ricorrenti eccepiscono il mancato riconoscimento da parte delle precedenti istanze della loro legittimazione attiva a opporsi al progetto e a ricorrere contro il rilascio della qui controversa licenza edilizia. Pur ammettendo che il loro terreno dista oltre 100 metri dal fondo del resistente, deducono la loro potestà ricorsuale dalla giurisprudenza federale secondo cui l'apertura di un postribolo comporterebbe delle immissioni immateriali moleste. Biasimano inoltre il Governo per non avere approfondito il tema del grave incremento delle immissioni foniche notturne dovute all'insediamento del locale erotico, attivo prevalentemente di notte.

D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione si riconferma nell'avviso cantonale e nelle sue precedenti prese di posizione. Il Municipio e il resistente postulano che il gravame sia dichiarato irricevibile per carente legittimazione attiva dei ricorrenti; a titolo abbondanziale, chiedono la conferma nel merito della licenza edilizia. Delle rispettive osservazioni si dirà, per quanto occorre, in appresso.

E. In replica e in duplica, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle loro conclusioni e domande di giudizio. Il Municipio e il Consiglio di Stato non hanno invece presentato una duplica.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva degli insorgenti a contestare il giudizio governativo, che ha negato loro la potestà ricorsuale (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Se esso sia corretto è invece questione di merito. Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nessuno sollecita del resto l'assunzione di particolari prove.

  1. 2.1. L'art. 8 cpv. 1 LE prevede, tra l'altro, che contro il rilascio della licenza edilizia può fare opposizione ogni persona che dimostri un interesse legittimo. Coloro che in base al precitato articolo hanno fatto opposizione sono inoltre legittimati a ricorrere davanti al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 cpv. 2 LE). La legittimazione a fare opposizione in materia edilizia si giudica secondo gli stessi criteri della legittimazione a ricorrere. L'interesse legittimo dell'art. 8 cpv. 1 LE coincide con quello del vecchio art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), che questo Tribunale ha sempre interpretato rifacendosi alla prassi dell'Alta Corte federale inerente alla legittimazione sviluppata nel quadro del previgente ricorso di diritto amministrativo (art. 103 lett. a della vecchia legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943; OG; cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 e rimandi ad art. 43 LPamm). Per costante giurisprudenza, l'opponente non è dunque legittimato a ricorrere soltanto perché nel termine di pubblicazione ha manifestato la sua avversione alla domanda di costruzione; il riconoscimento della sua legittimazione attiva presuppone anche ch'egli appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, che permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della collettività; esige inoltre che sia portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento gli arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere. Oltre ad essersi tempestivamente opposto alla domanda, l'opponente che ricorre deve quindi cumulativamente dimostrare: (a) di versare in una situazione per cui risulta toccato dalla decisione impugnata in modo particolare, ossia in misura superiore a quella degli altri membri della comunità e (b) di essere portatore di un interesse degno di protezione a contestare gli inconvenienti che gli derivano dalla decisione, ritenuto che un interesse di mero fatto è sufficiente. È esclusa l'actio popularis (cfr., fra le tante, STA 52.2012.482 del 26 aprile 2013 con rinvii; 52.2002.52/54/55/56/75 del 4 febbraio 2003 consid. 2.1; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 43): non basta pertanto che il ricorso venga inoltrato unicamente a favore di un interesse generale della comunità. Tale giurisprudenza conserva tuttora la sua valenza in applicazione dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm; norma che, analogamente al diritto processuale federale cui è ispirata (cfr., in particolare, art. 89 cpv. 1 lett. b e c della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), prevede espressamente che ha diritto di ricorrere chi, segnatamente, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Nell'interesse di una congruente interpretazione di questi concetti del diritto processuale federale e cantonale, e considerato che la legittimazione attiva presso le istanze cantonali non può essere più restrittiva che dinanzi all'Alta Corte (cfr. art. 111 cpv. 1 LTF), il Tribunale tiene conto della giurisprudenza federale in tema di legittimazione ricorsuale dei vicini e delle persone toccate da immissioni (cfr. STA 52.2015.61 del 15 novembre 2016 in RtiD II-2017 n. 12 consid. 2.1 e 2.2, 52.2019.116 del 26 agosto 2019 consid. 2.1 e rimandi; cfr. pure STF 1C_22/2017 del 29 agosto 2017 consid. 3).

2.2. Nella prassi, la vicinanza spaziale dalla progettata costruzione (edificio o impianto) costituisce un criterio importante per determinare se un ricorrente è particolarmente toccato da una decisione (cfr. DTF 140 II 214 consid. 2.3; cfr. René Widerkehr, Die materielle Beschwer von Nachbarinnen und Nachbarn sowie von lmmissionsbetroffenen, in ZBI 116/2015, pag. 351 segg.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la legittimazione di un vicino è di regola ammessa quando il suo fondo si trova in un raggio di circa 100 m dall'opera contestata. Oltre questa distanza - ovvero quando non esiste uno stretto legame spaziale con l'oggetto del litigio - se un vicino vuole contestare una licenza edilizia deve rendere verosimile l'esistenza di un pregiudizio sulla base delle circostanze concrete (cfr. DTF 140 II 214 consid. 2.3; STF 1C_22/2017 citata consid. 3.4, 1C_247/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.1.1). In particolare, se la legittimazione viene ricondotta alle immissioni prodotte da un impianto o dal relativo traffico indotto, le stesse devono risultare chiaramente percettibili per l'insorgente (cfr. DTF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1). Per giurisprudenza, le circostanze del caso concreto vanno comunque sempre apprezzate globalmente e non secondo singoli criteri schematici (cfr. DTF 140 II 214 consid. 2.3; STF 1C_247/2016 citata, consid. 3.1.1; 1C_623/2015 del 2 maggio 2016 consid. 2.3; cfr. pure STA 52.2016.601 del 6 febbraio 2018 consid. 2.2).

2.3. 2.3.1. In concreto, è pacifico che il fondo dei ricorrenti (part. __________) dista dall'edificio oggetto del cambiamento di destinazione ben oltre 100 m. Anche gli insorgenti lo ammettono espressamente (cfr. ricorsi davanti al Governo e al Tribunale, pag. 5). Questi ultimi sostengono tuttavia di essere comunque legittimati a ricorrere sulla base delle immissioni moleste generate dall'attività che verrà avviata sulla part. __________. Davanti al Governo si sono in particolare prevalsi delle immissioni immateriali derivanti dall'apertura del previsto locale erotico. Al proposito, va anzitutto precisato che sono considerate immissioni immateriali le ripercussioni che scaturiscono da attività sconvenienti, in quanto atte a turbare la sensibilità morale degli abitanti del luogo, a suscitare sensazioni sgradevoli e a impoverire la qualità di vita (cfr. DTF 136 I 395 consid. 4.3.2 e 4.3.3, 108 Ia 140 consid. 5c; STF 1P.137/2003 del 20 giugno 2003 consid. 2.2 e rif.). Ora, in concreto, i ricorrenti non hanno tuttavia speso parola per rendere verosimile che dalle eventuali immissioni immateriali prodotte dall'insediamento della nuova attività sul fondo del resistente deriverà loro un pregiudizio, venendo così meno al principio secondo cui spetta all'insorgente sostanziare la sua legittimazione (a meno che non sia manifesta; cfr., al proposito, STA 52.2016.601 citata consid. 2.4 e rimandi). Pregiudizio che appare tanto meno plausibile se solo si pon mente al fatto che essi stessi gestiscono sul loro fondo (part. ) un locale a luci rosse (cfr. pure decisione impugnata, consid. 1.8 e risposta del Municipio, pag. 3) e che uno di loro avrebbe in passato chiesto e ottenuto un permesso per l'edificazione proprio sulla part . di uno stabile di diversi piani da destinare a postribolo (cfr. risposta del resistente, pag. 5). In ogni caso, non si può trascurare come la loro proprietà si inserisca in un comparto non residenziale, in cui già da tempo viene esercitata la prostituzione (cfr. risposta del Municipio, pag. 4) - e che è peraltro oggetto di una variante di piano regolatore adottata il 17 dicembre 2019 dal Legislativo comunale che determina le aree in cui è ammesso produrre immissioni moleste anche a carattere immateriale, oggi al vaglio del Consiglio di Stato (cfr. messaggio municipale n. 8 del 31 luglio 2019, sub doc. 6 allegato alla risposta del resistente al Governo; risposta del Municipio, pag. 4; replica, pag. 3) -, di modo che l'insediamento di una nuova attività di tal genere non appare suscettibile di procurare loro alcun pregiudizio. Tanto più se si considera la notevole distanza che intercorre tra il loro fondo e l'edificio del resistente (circa 180 m in linea d'aria).

2.3.2. Non portano ad altra conclusione le asserite conseguenze del qui controverso cambiamento di destinazione dal profilo delle immissioni materiali, di cui gli insorgenti si prevalgono essenzialmente soltanto in questa sede (cfr. ricorso, pag. 6). Essi sostengono infatti che l'apertura della nuova attività sul fondo del resistente porterebbe a un netto incremento delle immissioni foniche notturne dovuto al via vai dei clienti del locale erotico, che sarà attivo prevalentemente di notte. Omettono tuttavia nuovamente di rendere verosimile la loro tesi, che, ancora una volta, appare poco plausibile. Avuto riguardo all'ubicazione della part. __________ e alle varie possibilità di accesso alla stessa, non è in particolare dato di vedere come il traffico indotto dalla nuova attività - che, stando alla stima contenuta nella perizia fonica agli atti (pag. 4), attirerà 8 clienti diurni e 17 clienti notturni - possa essere di disturbo per i ricorrenti, il cui fondo si trova lungo un'altra via più discosta, al confine con l'Italia, a circa 180 m (in linea d'aria) di distanza dall'edificio del resistente. E ciò tanto più se si considera che al pian terreno dello stabile era già gestito un centro massaggi (tantra), che senz'altro già provocava un certo via vai di clienti. Inoltre, come già osservato dalle precedenti istanze, non può essere ignorato che il fondo del resistente si inserisce in un contesto urbano a carattere commerciale, caratterizzato da strade molto trafficate, che costituiscono l'asse di transito da e verso il valico di Chiasso - Strada. Si trova dirimpetto a un supermercato e ha alle spalle l'area doganale commerciale e l'autostrada A2 rispettivamente A9/E35 (via __________, via dei __________ e via __________ collegano in particolare la dogana con l'asse autostradale nord-sud). Ne discende che le eventuali immissioni generate dal traffico indotto dalla nuova attività non si distingueranno da quelle derivanti dal normale flusso di automobili che transitano quotidianamente (giorno e notte) in quella zona e non potranno essere affatto chiaramente percettibili per gli insorgenti. Neppure sono del resto prevedibili particolari immissioni di altro tipo, ritenuto che il progetto (che si inserisce in una zona con grado di sensibilità III) non prevede la creazione di bar, discoteche o simili (cfr. citata perizia fonica del 29 ottobre 2019, pag. 3) e che la licenza edilizia è stata rilasciata alla condizione di non riprodurre musica negli spazi interni dello stabile e di non permettere lo stazionamento dell'utenza all'esterno dell'edificio (dove peraltro non sono previsti punti di sosta, cfr. citata perizia, pag. 3), soprattutto nel periodo notturno (cfr. licenza edilizia del 10 marzo 2020, punto n. 3a, con rimando all'avviso cantonale del 23 gennaio 2020, in particolare pag. 1 in fine).

2.3.3. In esito a una valutazione globale delle circostanze concrete, occorre pertanto concludere che gli insorgenti non dispongono di un interesse (giuridico o fattuale) legittimo, personale, diretto, concreto e attuale a ricorrere contro la licenza edilizia rilasciata a CO 1. A giusta ragione quindi il Governo ha negato ai ricorrenti la legittimazione attiva, ritenendo che la loro situazione giuridica o fattuale non fosse influenzata dall'esito della procedura e ch'essi non fossero dunque senz'altro toccati dall'oggetto della lite in misura superiore a quella degli altri membri della collettività.

  1. 3.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

3.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dei ricorrenti, secondo soccombenza. Gli insorgenti sono inoltre tenuti a rifondere al resistente CO 1 un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (cfr. art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata, resta interamente a carico dei ricorrente, i quali sono inoltre tenuti a rifondere il medesimo importo a CO 1 a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La vicecancelliera

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