Incarto n. 52.2021.114
Lugano 7 maggio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti
vicecancelliere:
Mariano Morgani
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2019 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 28 agosto 2019 (n. 4150) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la decisione dell'11 gennaio 2019 con cui la Polizia cantonale, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi gli ha negato l'autorizzazione alla gerenza del Ristorante __________ di Paradiso;
richiamata la sentenza del 9 marzo 2021 (inc. 2C_381/2020) del Tribunale federale;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 17 dicembre 2018, RI 1 ha chiesto alla Polizia cantonale, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito: il Servizio autorizzazioni), il rilascio dell'autorizzazione alla gerenza del Ristorante __________ di Paradiso.
b. Dopo vicissitudini che non occorre evocare, con decisione dell'11 gennaio 2019 il Servizio autorizzazioni ha respinto la suddetta richiesta in virtù degli art. 9 cpv. 1 lett. a della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear; RL 942.100) e 74 lett. e del relativo regolamento del 16 marzo 2011 (RLear; RL 942.110), avendo rilevato sul casellario giudiziale l'iscrizione a carico dell'istante della condanna del 27 settembre 2018 per guida in stato di inattitudine (veicolo a motore, concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue), reato prevedibilmente riportato nell'estratto del casellario giudiziale destinato a privati sino al 26 settembre 2021.
B. Adito da RI 1, con decisione del 28 agosto 2019 il Consiglio di Stato ne ha respinto il ricorso, confermando il citato provvedimento.
Evidenziato come l'interessato fosse stato condannato ad una pena pecuniaria (sospesa) di 45 aliquote giornaliere di fr. 60.- cadauna e ad una multa di fr. 500.- per violazione dell'art. 91 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), il Governo ha considerato che, dovendosi qualificare la violazione come infrazione grave siccome concernente una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 16 cpv. 1 lett. b LCStr in combinazione con art. 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale del 15 giugno 2012; RS 741.13), non fosse in concreto applicabile l'art. 9 cpv. 2 Lear, che, nei casi di pene detentive o pene pecuniarie per reati di minore gravità, di regola nei limiti di pena del decreto d'accusa, attribuisce al Servizio autorizzazioni la facoltà di consentire eccezioni al principio secondo cui l'autorizzazione a condurre un esercizio pubblico non è concessa o è revocata a colui che è stato condannato per reati intenzionali alla pena detentiva o alla pena pecuniaria fintanto che l'iscrizione non è stata cancellata dal casellario giudiziale (cfr. art. 9 cpv. 1 Lear).
L'Esecutivo cantonale ha inoltre ritenuto che il diniego dell'autorizzazione fosse rispettoso del principio della proporzionalità, posto ch'esso non avrebbe pregiudicato la possibilità di ottenerla non appena cancellata l'iscrizione dal casellario e non avrebbe impedito all'interessato di lavorare nel settore della ristorazione, seppur non come gerente; per finire, l'Esecutivo cantonale ha negato la concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, essendo il gravame, a suo parere, fin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.
C. a. Avverso il predetto giudizio governativo, RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, censurando la violazione della sua libertà economica e contestando l'applicazione del diritto nonché l'uso erroneo del potere di apprezzamento che le norme in questione conferiscono all'autorità decidente. Ha inoltre criticato la decisione del Governo di negargli l'assistenza giudiziaria.
b. Con sentenza del 6 marzo 2020 (STA 52.2019.484), questa Corte ha accolto il gravame, annullando la decisione dell'11 gennaio 2019 del Servizio autorizzazioni ed il giudizio governativo che la confermava, rinviando gli atti all'autorità dipartimentale affinché rilasciasse l'autorizzazione richiesta.
Anzitutto, illustrato il diritto applicabile e la ratio legis anche alla luce dei materiali legislativi, il Tribunale ha rilevato, da un lato, che i reati intenzionali suscettibili di comportare il rifiuto dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. a Lear sono soltanto quelli che - a prescindere se commessi durante il lavoro o nel tempo libero - sono incompatibili con la professione di gerente, tali cioè da far ritenere che quest'ultimo non è in grado di garantire un corretto e diligente esercizio dell'attività, senza il quale possono essere pregiudicati gli interessi, in particolare la salute pubblica, tutelati dalla Lear, e, dall'altro, che per l'applicazione dell'art. 9 cpv. 2 Lear - norma che è espressione del principio della proporzionalità - fosse determinante una valutazione caso per caso, che tenga conto di tutte le circostanze concrete e, in particolare, della natura dell'infrazione commessa, della gravità del comportamento all'origine della condanna (posto in relazione con le qualità personali che richiede l'esercizio della professione di gerente), dell'entità della pena (che, come si deduce dalla precisazione dell'art. 9 cpv. 2 Lear, permette di ritenere di regola di minore gravità i reati sanzionati mediante decreto d'accusa), dei precedenti, ecc.
Ferme queste premesse, questa Corte ha dapprima negato che il reato ascritto al ricorrente, correlato a un consumo eccessivo di alcol, fosse da considerare del tutto estraneo all'esercizio della professione di gerente, ammettendo pertanto che rientrasse
tra i reati contemplati dall'art. 9 cpv. 1 lett. a Lear. Di seguito, ha valutato se, in concreto, l'infrazione commessa giustificasse il diniego dell'autorizzazione professionale richiesta, giungendo alla conclusione - in considerazione della pena pecuniaria irrogata, rientrante nei limiti del decreto d'accusa (45 < 180 aliquote giornaliere), del fatto che si trattava di un'unica condanna e della circostanza che l'accertata concentrazione di alcol nell'alito (0.59 mg/l > 0.4 mg/l) non lasciava trasparire un problema di dipendenza dall'alcol - che ciò non fosse il caso.
Dato l'esito, il Tribunale non ha prelevato alcuna tassa di giustizia, mentre ha condannato lo Stato a rifondere all'insorgente, patrocinato da un legale, un importo di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le istanze. Di conseguenza, ha considerato (divenuta) priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
D. Limitatamente al dispositivo n. 2 concernente l'indennità per ripetibili, il 15 maggio 2020 l'insorgente si è aggravato davanti al Tribunale federale, il quale, con sentenza del 9 marzo 2021 (STF 2C_381/2020), ha accolto parzialmente la sua impugnativa.
L'Alta Corte ha anzitutto negato che questo Tribunale avesse violato il diritto di essere sentito del ricorrente omettendo di indicare quali elementi aveva preso in considerazione per fissare l'importo delle ripetibili. Richiamato l'art. 49 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa (LPAmm; RL 165.100) ed evidenziato come il patrocinatore del ricorrente non aveva presentato una nota professionale, limitandosi a protestare genericamen-te tasse, spese e ripetibili, il Tribunale federale ha ritenuto che la Corte cantonale avesse stabilito un importo complessivo, conformemente alla sua prassi, e che, in assenza di una nota professionale, non fosse tenuta a spiegare le ragioni per cui si scostava dalla stessa o non prendeva in considerazione determinate prestazioni. Trattandosi in sostanza dell'assegnazione di un'indennità forfettaria, poteva limitarsi a stabilirne l'ammontare.
Di seguito, l'Alta Corte ha esaminato la censura concerne la violazione dell'art. 29 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Da questo profilo, esposta la relativa giurisprudenza e le norme applicabili alla fattispecie del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (di seguito: il Regolamento; RL 178.310), il Tribunale federale ha rimproverato a questa Corte di non essersi espressa sulla portata di queste disposizioni, in particolare di non essersi confrontata con le prestazioni concretamente eseguite dal patrocinatore e di non aver esaminato le contestazioni del ricorrente, che aveva impugnato la decisione del Consiglio di Stato anche per quanto concerne il diniego dell'assistenza giudiziaria. Secondo l'Alta Corte, in mancanza di accertamenti specifici e vincolanti sul dispendio del patrocinatore nelle procedure dinanzi alle istanze ricorsuali cantonali, non può essere stabilito in questa sede se, come sostiene il ricorrente, l'importo assegnatogli a titolo di ripetibili è in concreto inferiore a quanto gli sarebbe spettato a titolo di gratuito patrocinio. Spetterà quindi alla Corte cantonale pronunciarsi sulla domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentata dal ricorrente e, se ne sono realizzate le condizioni, stabilire se esiste un'eventuale differenza tra l'importo che spetterebbe al patrocinatore a tale titolo e quello riconosciuto a titolo di ripetibili. Dandosene il caso, la rimanenza non coperta dalle ripetibili dovrà essere assunta dallo Stato. A questo stadio della procedura, ha concluso il Tribunale federale, la decisione dei giudici cantonali di considerare priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria è pertanto prematura e viola l'art. 29 cpv. 3 Cost. Da qui il parziale accoglimento del gravame, l'annullamento del dispositivo n. 2 della sentenza cantonale (relativo all'assegnazione dell'indennità di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze) ed il rinvio della causa al Tribunale cantonale amministrativo per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
Per concludere, l'Alta Corte ha dispensato lo Stato del Cantone Ticino, soccombente, dal pagamento di spese giudiziarie, condannandolo tuttavia a corrispondere al ricorrente, patrocinato, un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale. Da questo profilo, posto che il ricorrente non aveva presentato una nota spese relativa alla procedura ricorsuale federale, ha determinato l'indennità con un ammontare complessivo conforme alla prassi usuale (fr. 2'000.-), aggiungendo che tale importo corrisponde in concreto a quanto gli sarebbe spettato quale indennità in caso di concessione del gratuito patrocinio secondo l'art. 64 cpv. 2 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Ciò considerato, ha stabilito che la domanda, formulata dal ricorrente anche per la procedura federale, di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, fosse divenuta priva di oggetto.
E. Con scritto del 21 aprile 2021 il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso la distinta delle prestazioni e delle spese, prodotta (per la prima volta) davanti al Tribunale federale, relativa alle procedure davanti al Consiglio di Stato ed al Tribunale cantonale amministrativo, segnalando di aver applicato la tariffa oraria di fr. 280.- l'ora, come previsto dall'art. 12 del Regolamento, e chiedendo il riconoscimento integrale dell'onorario complessivo di ca. fr. 10'000.- per le spese legali sostenute davanti ad entrambe le istanze cantonali (di cui ca. fr. 4'000.- dinanzi al Governo e fr. 6'000.- davanti a questa Corte).
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Oggetto di giudizio è infatti unicamente l'indennità per ripetibili dovuta al ricorrente, vittorioso nella sede cantonale, rispettivamente la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
2.1. Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPAmm, le autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia; le parti possono presentare una nota delle loro spese.
La norma è concretizzata dall'art. 10 cpv. 1 del Regolamento, che sancisce che le ripetibili consistono nella partecipazione all'onorario e alle spese sopportate nell'interesse del cliente. Il termine "partecipazione" evidenzia il concetto secondo cui da rifondere sono le spese necessarie causate dalla controversia. In tale ottica, la parte soccombente deve versare alla parte vincente soltanto le spese oggettivamente indispensabili alla conveniente tutela degli interessi che quest'ultima ha fatto valere in giudizio (cfr. Messaggio n. 6645 del Consiglio di Stato del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 26), ciò che avviene "tassando" la nota professionale inoltrata dal legale della parte vincente, allorquando questa è (stata) prodotta, oppure, in assenza di quest'ultima, stabilendo in conformità alla prassi un'indennità complessiva (forfettaria), orientata ad una stima grossolana del dispendio lavorativo necessario per la tutela degli interessi fatti valere.
In base all'art. 12 in relazione con l'art. 11 cpv. 5 del Regolamento, nelle pratiche il cui valore non è determinato o determinabile, ovvero laddove fa stato il tempo di lavoro necessario, le ripetibili sono stabilite applicando la tariffa di fr. 280.- l'ora per l'avvocato e di fr. 120.- l'ora per il praticante, tenuto conto dell'importanza della lite, delle sue difficoltà, dell'ampiezza del lavoro e del tempo impiegato ed avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio. L'art. 13 cpv. 1 del Regolamento prevede dal canto suo che nel caso di manifesta sproporzione tra le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla tariffa e qualora le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle precedenti disposizioni.
2.2. Secondo l'art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Anche in questo caso, dunque, il diritto all'indennizzo e al rimborso delle spese non comprende tutte le prestazioni che possono essere svolte per tutelare gli interessi del mandante. Un diritto costituzionale al patrocinio gratuito sussiste infatti solo qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i diritti dell'interessato. Secondo questo criterio, la pretesa si determina sia sotto il profilo qualitativo sia sotto quello quantitativo, vale a dire con riferimento all'entità del dispendio indispensabile ai fini della causa (DTF 141 I 124 consid. 3.1; 109 Ia 107 consid. 3b).
La norma costituzionale è concretizzata a livello cantonale dalla legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011 (LAG), il cui art. 2 sancisce che l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative. In base all'art. 3 cpv. 1 LAG, l'assistenza giudiziaria si estende, tra l'altro, anche all'ammissione al gratuito patrocinio. Essa è tuttavia esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante (cpv. 3). L'art. 4 LAG precisa dal canto suo che al patrocinatore sono riconosciuti l'onorario e le spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato e che sono escluse, in particolare, le prestazioni inutili e quelle non connesse con la procedura principale. In sostanza, pure in questo caso fa quindi stato quanto oggettivamente necessario per la tutela degli interessi toccati dalla controversia.
Dal canto suo, l'art. 4 cpv. 1 del Regolamento stabilisce che l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l'ora. Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, prosegue la norma (cpv. 2), per esempio allorquando ha richiesto studio e conoscenze speciali o ha comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l'onorario può essere aumentato fino a fr. 250.- l'ora. Anche in questo contesto, l'art. 7 del Regolamento concede all'autorità competente la facoltà di derogare alle predette disposizioni in caso di manifesta sproporzione tra le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla tariffa, tra le spese effettivamente sopportate e quelle da riconoscere sulla base della tariffa, o qualora le particolarità del caso lo giustifichino.
2.3. In concreto, è pacifico che al ricorrente vada riconosciuta un'indennità per ripetibili, essendo risultato vittorioso davanti a questa Corte (cfr. sentenza del 6 marzo 2020). Come da prassi, allorquando il Tribunale cantonale amministrativo annulla la decisione del Governo (oltre a quella della prima istanza amministrativa), il Tribunale assegna delle ripetibili per entrambe le sedi ricorsuali. Ciò detto, posto che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la pretesa d'indennità del patrocinatore che beneficia del gratuito patrocinio riveste carattere sussidiario (perlomeno laddove, come in concreto, debitore delle ripetibili è l'ente pubblico), nella fattispecie si tratta in primo luogo di fissare l'indennità dovuta al ricorrente a titolo di ripetibili in base ai criteri di legge. In una seconda fase dovrà poi essere esaminato se l'importo assegnato a quest'ultimo titolo corrisponde almeno a quanto spetterebbe al patrocinatore dell'insorgente a titolo di gratuito patrocinio/assistenza giudiziaria. Ciò che in Ticino costituisce peraltro la norma, dato che, a parità di prestazioni necessarie per la tutela degli interessi del cliente, la remunerazione oraria fissata dall'art. 12 del Regolamento (fr. 280.-) per le ripetibili è maggiore a quella riconosciuta dall'art. 4 del medesimo Regolamento in caso di gratuito patrocinio/assistenza giudiziaria (forchetta tra fr. 180.- e fr. 250.-).
Ferme queste premesse, considerata la distinta delle prestazioni e delle spese prodotta davanti al Tribunale federale relativa alla procedura cantonale di complessivi fr. 11'595.40, di cui fr. 9'898.35 per onorario, ai fini del presente giudizio conviene dipartire dalla stessa. Preliminarmente occorre tuttavia osservare che, contrariamente a quanto indicato dal patrocinatore del ricorrente, la tariffa oraria applicata nella distinta per le prestazioni legali di complessive 30 ore e 39 minuti non è di fr. 280.-/h, bensì, a dipendenza dell'autore della prestazione, di fr. 300.-/h (avv. N__________; NR) o di fr. 350.-/h (PA 1; GP; cfr., ad esempio, le prestazioni del 14 e 15 febbraio 2019 effettuate da GP e quelle del 24, 25 e 27 settembre 2019 eseguite da NR). Alle prestazioni (25 minuti) della collaboratrice (amministrativa) __________ (RQ) è stata invece applicata la tariffa di fr. 100.-/h. Di modo che, già per questo motivo, l'importo assegnabile al ricorrente a titolo di ripetibili non può che essere inferiore rispetto all'onorario rivendicato con la citata distinta. Lo stesso varrebbe del resto, a maggior ragione, per l'indennità in regime di assistenza giudiziaria, tenuto conto di una tariffa di fr. 180.-/h, applicabile in virtù del fatto che la vertenza in discussione non richiedeva manifestamente studio e conoscenze speciali né comportava la trattazione di nuove e complesse questioni giuridiche (cfr. art. 4 cpv. 2 del Regolamento). Ciò detto, neppure il dispendio orario indicato nella distinta in discussione può essere riconosciuto integralmente, già solo per il fatto che il medesimo tiene conto anche del lavoro (1 h e 10 min.: prestazioni dal 27.12.2018 all'11.01.2019) effettuato prima della ricezione della decisione dell'11 gennaio 2019 del Servizio autorizzazioni, poi oggetto d'impugnazione dapprima davanti al Governo e in seguito dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, rispettivamente di parte di quello eseguito in vista del ricorso al Tribunale federale (35 minuti: prestazioni dal 16.03.2020 al 10.04.2020). Dispendio, questo, che, come tale, esula dall'onere di patrocinio direttamente riconducibile alle procedure di ricorso avviate davanti al Governo e al Tribunale cantonale amministrativo. In concreto, va inoltre considerato che, dato che determinante ai fini della valutazione dell'onere lavorativo necessario per la tutela degli interessi del proprio cliente non è il tempo che il patrocinatore ha soggettivamente ritenuto di dedicare alla vertenza, né il numero di pagine scritte, quanto piuttosto l'onere lavorativo che un avvocato solerte, conciso e speditivo avrebbe dedicato a una causa analoga, nemmeno il restante onere lavorativo deducibile dalla distinta menzionata può essere integralmente ammesso, risultando chiaramente eccessivo per rapporto alla natura della vertenza, che non richiedeva l'esame di un incarto voluminoso e non presentava neppure particolari difficoltà giuridiche. Intanto, esagerato appare il tempo indicato (1 h e 50 min.) per i numerosi contatti con il cliente di varia natura (email, telefonate, incontri), che si giustifica quindi di ridurre a una (1) ora nel complesso. Ingiustificata appare altresì la messa in conto come tale della semplice presa di visione delle ordinanze con cui le istanze ricorsuali cantonali si sono limitate ad informare il patrocinatore del ricorrente della proroga di termini o dell'intimazione alla controparte del ricorso o della replica per la presentazione della risposta o della duplica (40 min.). Per quanto concerne poi l'allestimento degli atti ricorsuali veri e propri, si deve ritenere che, messo (in prima sede) di fronte ad una decisione dipartimentale che constava di due sole pagine, la quale rifiutava l'autorizzazione alla gerenza di un ristorante a seguito di un'unica condanna per il reato di guida in stato di inettitudine (concentrazione qualificata di alcol nell'alito, comunque inferiore al limite a partire dal quale può essere ammesso un problema di dipendenza dall'alcol), il patrocinatore del ricorrente era confrontato ad una questione giuridica ben determinata, a lui peraltro già nota (cfr. domanda di riesame del 2 gennaio 2019, antecedente al formale diniego dell'autorizzazione) e priva di particolari complicazioni dal profilo giuridico (trattandosi essenzialmente di esaminare l'applicazione di un'unica norma - art. 9 Lear - alla luce del principio di proporzionalità), la quale, ai fini dell'allestimento del ricorso, non richiedeva molto di più di una mezza giornata lavorativa (5 ore). A ciò si possono aggiungere un paio d'ore per la replica, tenuto conto della risposta (osservazioni del 25 marzo 2019) con cui i Servizi generali della Polizia cantonale hanno motivato più diffusamente le ragioni della loro decisione/posizione negativa. Non più di altre 7 ore, tenuto conto anche della lettura della decisione governativa di complessive 7 pagine (di cui 2½ soltanto dedicate alla motivazione giuridica vera e propria), vanno aggiunte per la procedura davanti a questo Tribunale, considerato che in questo frangente gli argomenti giuridici della controparte erano (ormai) perfettamente noti e che il patrocinatore del ricorrente ha (o comunque avrebbe) potuto attingere abbondantemente agli argomenti già sviluppati davanti al Governo. Complessivamente, occorre dunque riconoscere un dispendio orario di ca. 15 ore, commisurato al tempo che un avvocato solerte e speditivo avrebbe impiegato per giungere, senza inutili prolissità o ridondanze, allo stesso risultato. Sicché, a fronte di 15 ore, remunerate in base alla tariffa oraria applicabile di fr. 280.-/h (= fr. 4'200.-), appare tutto sommato equo e ragionevole riconoscere all'insorgente un importo arrotondato, omnicomprensivo di spese (10% dell'onorario = fr. 420.-; cfr. art. 6 cpv. 1 del Regolamento) e IVA (7.70% = fr. 355.-), di fr. 5'000.- a titolo di ripetibili della sede cantonale.
2.4. Con l'assegnazione del predetto importo a titolo di ripetibili di entrambe le istanze diviene priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria, ritenuto che la somma riconosciuta supera, tenuto conto della tariffa oraria inferiore prevista dall'art. 4 cpv. 1 del Regolamento, quanto spetterebbe al patrocinatore dell'insorgente quale indennità in caso di concessione dell'assistenza giudiziaria ([15 x 180] + 10%
Per questi motivi,
decide:
Il dispositivo n. 2 della sentenza del 6 marzo 2020 del Tribunale cantonale amministrativo (inc. 52.2019.484) è riformulato come segue:
2.1. Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente fr. 5'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze cantonali.
2.2. L'istanza di assistenza giudiziaria è priva di oggetto.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere