Incarto n. 52.2020.78

Lugano 24 marzo 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2020 di

RI 1 patrocinata da: PA 1

contro

  • la decisione del Consiglio di Stato del 22 gennaio 2020 (n. 378) che respinge il suo ricorso contro la risoluzione dell'11 giugno 2018 con cui il Municipio di Porza ha deciso di procedere con l'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato relativamente alla demolizione del muro di sostegno sul suo fondo (part. _____);

  • la decisione dell'Esecutivo cantonale del 22 gennaio 2020 (n. 377) che respinge: (a) la sua impugnativa avverso la risoluzione del 15 giugno 2018 con cui il medesimo Municipio ha respinto un'istanza cautelare e supercautelare per ottenere la sospensione del termine dell'ordine di demolizione del predetto muro e (b) la sua istanza di revisione contro la decisione governativa del 27 settembre 2017 (n. 4303);

ritenuto, in fatto

A. RI 1 è proprietaria dei fondi part. __________ e __________ di Porza, situati nella zona residenziale estensiva (R2). Il 12 novembre 2007 il Municipio di Porza le ha rilasciato il permesso per costruire su questi fondi due case bifamiliari. Sulla part. __________ era in particolare prevista, sotto il terrapieno contiguo all'abitazione, la realizzazione di una scarpata, consolidata con vasche prefabbricate (verduro), posate in file parallele sovrapposte a incastro, su una lunghezza di circa 19 m e con un'inclinazione superiore a 45° sull'orizzontale. Esse avrebbero dovuto seguire l'andamento del terreno fino al confine con la sottostante part. __________ (allora di proprietà di __________).

B. a. Senza chiedere la necessaria autorizzazione, al posto della scarpata e degli elementi prefabbricati in verduro, l'istante in licenza ha realizzato a confine con la part. __________ un ulteriore muro in calcestruzzo, lungo circa 50 m, di altezza variante da 1.50 m a 2.30 m su almeno la metà della sua lunghezza. Sulla sommità del muro è inoltre stata posata una rete metallica plastificata alta 1 m. L'opera così eseguita ha permesso la formazione di un secondo terrazzamento, sottostante al muro di sostegno del terrapieno.

b. Così richiesta, il 27 luglio 2010 RI 1, ha inoltrato al Municipio, sotto forma di notifica, una domanda di costruzione in sanatoria per la sostituzione degli elementi prefabbricati "verduro" con muro di cinta e di sostegno in conglomerato cementizio armato. Con risoluzione del 4 ottobre 2010 il Municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo nel contempo l'opposizione interposta dal vicino.

c. Con giudizio del 21 dicembre 2010, il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa inoltrata dalla comunione ereditaria (CE) fu __________, annullando il provvedimento municipale. Rilevato che il muro di sostegno del terrapieno non poteva più essere messo in discussione essendo stato realizzato conformemente al permesso rilasciato, il Governo ha considerato che per l'altezza del muro di cinta a confine non faceva stato l'art. 134 cpv. 3 della legge di applicazione e complemento del codice civile svizzero, del 18 aprile 1911 (LAC; RL 211.100), ma l'art. 13 cpv. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), secondo cui le recinzioni possono avere un'altezza massima di m 2, misurata dal fondo più alto, inclusa la loro parte muraria o di materiale similare, che può avere un'altezza massima di m 0.50. Visto che l'opera realizzata era più alta di 0.50 m, l'Esecutivo cantonale ha concluso che non poteva essere autorizzata.

d. Il predetto giudizio, contro il quale si sono aggravati RI 1 e il Comune di Porza, è stato confermato dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 19 settembre 2011 (n. 52.2011.12/18). Questo Tribunale ha in particolare tutelato, siccome conforme al diritto, la predetta conclusione a cui era approdato il Governo in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 NAPR. Ha inoltre precisato che nell'altezza complessiva del muro doveva essere conteggiata anche la rete metallica plastificata (alta 1 m), di modo che il limite massimo risultava superato anche volendo applicare l'art. 134 cpv. 2 LAC invocato dai ricorrenti. Il ricorso al Tribunale federale interposto dal Comune di Porza è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 12 aprile 2012 (STF 1C_462/2011).

C. a. Preso atto di tali pronunce, con decisione del 26 novembre 2012 il Municipio ha rinunciato a imporre un provvedimento di ripristino, infliggendo a RI 1 una sanzione pecuniaria di fr. 30'000.- per il vantaggio di natura economica derivante dal mantenimento dell'opera.

b. Adito sia da RI 1 che da CO 1 (frattanto divenuta proprietaria unica della part. __________), il 18 marzo 2014 il Governo ha annullato la predetta decisione limitatamente alla sanzione pecuniaria, rinviando gli atti al Municipio per nuova decisione (previo ricalcolo della medesima).

c. Con giudizio del 25 ottobre 2016 (n. 52.2014.109) questo Tribunale, accogliendo il ricorso della vicina, ha tuttavia annullato la predetta decisione insieme a quella del Municipio, al quale ha rinviato gli atti affinché ordinasse la demolizione del muro a confine, in particolare nella misura in cui la sua parte muraria eccede l'altezza massima (0.50 m) consentita dall'art. 13 cpv. 1 NAPR, precisando che alla proprietaria restava riservata la facoltà (come richiesto dalla vicina) di ripristinare una sistemazione del terreno conforme alla licenza edilizia del 2007. In sostanza il Tribunale, ritenuta assodata la violazione materiale e dato un interesse pubblico al ripristino di una situazione conforme al diritto, ha considerato che un ordine di ripristino non fosse sproporzionato, né impossibile. Ha parimenti negato che a un provvedimento di ripristino ostasse un'imminente modifica del diritto (in particolare una revisione dell'art. 13 NAPR), disattendo infine anche una censura relativa alla parità di trattamento nell'illegalità.

D. a. Dando seguito a tale giudizio, il 13 marzo 2017 il Municipio ha assegnato a RI 1 - con le comminatorie di rito - un termine di 90 giorni (dalla crescita in giudicato della decisione) per eseguire la demolizione del predetto muro di sostegno, in quanto eccedente l'altezza massima di m 0.50, lasciandole la facoltà di ripristinare una sistemazione del terreno conforme alla licenza edilizia del 2007.

b. Con giudizio del 27 settembre 2017 - cresciuto in giudicato incontestato - il Governo ha a sua volta confermato tale provvedimento, respingendo l'ulteriore impugnativa della proprietaria (con cui chiedeva di precisare la misura, nel senso di poter ripristinare la situazione come da piani allegati in quella sede rispettivamente di prorogare il termine impartitole).

E. a. Accertato che l'ordine era rimasto senza seguito, il 9 febbraio 2018 il Municipio ha diffidato una prima volta la proprietaria a iniziare i lavori di demolizione e di ripristino entro il 15 marzo 2018, portandoli a termine sollecitamente.

b. Allineandosi a un richiamo del 12 aprile 2018 della Sezione degli enti locali (cui si era rivolta la vicina), il 16 aprile 2018 il Municipio l'ha poi diffidata per una seconda e ultima volta a iniziare - entro la fine di quel mese - i lavori di demolizione della parte di muro eccedente l'altezza di m 0.50 e l'eventuale ripristino di una sistemazione del terreno conforme alla licenza edilizia del 2007.

c. Il 24 aprile 2018 il Municipio ha confermato tale diffida, comunicando alla proprietaria - in risposta a un suo scritto - che i lavori imposti non erano influenzati da una notifica di costruzione del 24 ottobre 2017 (con cui aveva richiesto la licenza edilizia per la demolizione del muro e la ricostruzione con elementi di verduro). Tale domanda è in seguito sfociata in un diniego del permesso del 30 aprile 2018, cresciuto in giudicato incontestato.

F. a. L'11 giugno 2018, dopo aver constatato che anche l'ultima diffida era rimasta lettera morta, l'Esecutivo locale ha risolto di procedere mediante l'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato, precisando che - ad avvenuta crescita in giudicato - procederà alla delibera delle opere per la fase esecutiva (incarico a uno studio d'ingegneria per l'allestimento dei necessari preventivi, piani esecutivi e relativi atti d'appalto per determinare l'impresa esecutrice).

b. Contro tale decisione, il 7 agosto 2018 la proprietaria si è aggravata dinnanzi al Governo (cfr. infra, consid. H).

G. a. Nel frattempo, con istanza cautelare e supercautelare del 12 giugno 2018 RI 1 ha invitato il Municipio a sospendere il termine di demolizione fino all'evasione di un'ulteriore domanda di costruzione inoltrata quello stesso giorno per la sistemazione del terreno a valle. La richiesta è stata giustificata con delle asserite discrepanze riscontrate nei piani approvati nel 2007 (relativamente alla quota della corona del muro in verduro), la pretesa necessità di raccogliere un'autorizzazione per i muri laterali alti 0.50 m (non previsti nei piani del 2007) e di disporre di un progetto approvato che non dia più luogo a contestazioni.

b. Il 15 giugno 2018 l'Autorità comunale ha respinto la predetta istanza. Ha in particolare ritenuto che la stessa fosse tardiva visto che tali argomenti avrebbero semmai dovuto essere addotti nella procedura sfociata nell'ordine di demolizione del 13 marzo 2017 (chiaro nel suo contenuto). Ha inoltre rilevato come il termine dell'ultima diffida fosse già ampiamente scaduto e la procedura per l'esecuzione d'ufficio già avviata.

c. Il 3 luglio 2018 RI 1 si è quindi rivolta al Governo impugnando tale risoluzione e presentando un'istanza di revisione contro il citato giudizio governativo del 27 settembre 2017 (cfr. supra, consid. D.b), cresciuto in giudicato.

H. a. Con risoluzione del 22 gennaio 2020 (n. 378), l'Esecutivo cantonale ha respinto il ricorso inoltrato dalla proprietaria contro la decisione d'esecuzione d'ufficio (cfr. supra, consid. F.b). Ripercorsi i fatti, ha in sintesi ritenuto che le argomentazioni fatte valere dalla proprietaria fossero già state evase nel suo precedente giudizio del 27 settembre 2017, che non poteva essere rimesso in discussione. Ha inoltre escluso che la nuova domanda di costruzione ostasse all'esecuzione del provvedimento.

b. Mediante decisione separata di quello stesso giorno (n. 377), il Governo ha inoltre respinto, con motivazioni analoghe, il ricorso di RI 1 avverso la predetta risoluzione del 15 giugno 2018 relativa all'istanza di sospensione del termine di demolizione (cfr. supra, consid. G.b e c). Contestualmente, ha pure rigettato la domanda di revisione (cfr. supra, consid. G.c): a prescindere dalla sua tempestività, ha in particolare escluso che i motivi addotti (riferiti alla parità di trattamento nell'illegalità) giustificassero un tale rimedio.

I. Con un unico ricorso, RI 1 impugna ora le predette risoluzioni governative davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. In via subordinata, chiede una riduzione delle spese di giudizio e delle ripetibili addossatele.

Riepilogati i fatti, l'insorgente rimprovera anzitutto il Governo di aver passato sotto silenzio la variante adottata dal Consiglio comunale il 18 dicembre 2018 (di cui gli aveva dato comunicazione), che ha abrogato l'art. 13 NAPR sostituendolo con due nuovi articoli (art. 13 e 13bis) che ammetterebbero muri a confine alti fino a m 2.50. Ritiene quindi insensato abbattere un manufatto che potrebbe essere ricostruito sulla base di norme di prossima entrata in vigore. Per il resto ribadisce che non sarebbe possibile tagliare il muro fino a m 0.50, senza stabilizzare il pendio a monte; ricorda inoltre l'errore di cui sarebbero affetti i piani del 2007 (discrepanza tra la quota sommitale del muro di verduro riportata nelle facciate e nelle sezioni). In sostanza, afferma, l'ordine non sarebbe eseguibile e occorrerebbe un'ulteriore decisione cresciuta in giudicata, che accerti sia le quote del muro, sia la sistemazione finale del pendio (richiamando in tal senso anche la domanda di costruzione inoltrata il 12 giugno 2018). Si appella infine alla sua buona fede, sottolineando come l'entrata in vigore delle nuove disposizioni permetterà di sanare una "situazione di ingiustizia", poiché, afferma, il Municipio avrebbe continuato a rilasciare permessi per muri alti più di m 0.50 anche dopo l'ultima sentenza di questo Tribunale.

J. a. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, puntualizzando che le norme della variante di PR evocata dall'insorgente non sono ancora state approvate dal Governo e, pertanto, non sono ancora in vigore. Anche CO 1 sollecita la reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

b. Con scritto dell'11 maggio 2020 il Municipio ha chiesto al Tribunale di sospendere la causa, in attesa che il Governo si pronunci sulla citata variante (che la vicina ha contestato impugnando la relativa risoluzione del Legislativo comunale, con un ricorso fondato sulla legge organica comunale del 10 marzo 1987 [LOC; RL 181.100]). Alla domanda di sospensione, condivisa dalla ricorrente, si è invece opposta CO 1.

c. Con la replica e la duplica, la ricorrente e la vicina resistente si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando ulteriormente le loro tesi opposte.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e 45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Pacifica è la legittimazione attiva dell'insorgente, proprietaria del fondo, personalmente e direttamente toccata dai giudizi impugnati di cui è destinataria (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è inoltre ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti salienti e la situazione del muro, già oggetto delle pregresse procedure sfociate nei giudizi di questo Tribunale di cui si è detto, sono noti. Non è necessario richiamare ulteriori incarti. Non occorre in particolare richiamare l'incarto della procedura di ricorso con cui CO 1 ha contestato la decisione del Consiglio comunale che ha adottato la variante di PR relativa all'art. 13 NAPR. Come si vedrà più avanti, l'adozione di questa variante è comunque irrilevante ai fini del presente giudizio (cfr. infra, consid. 2.7).

  1. Decisione d'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato

2.1. Secondo l'art. 56 cpv. 1 LPAmm, che ha ripreso sostanzialmente i contenuti del previgente art. 34 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), l'autorità amministrativa esegue le proprie decisioni; ove non si tratti del pagamento di una somma di denaro, l'esecuzione forzata avviene mediante esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato o mediante coercizione diretta nei confronti di quest'ultimo (cfr. art. 56 cpv. 3 lett. b e c LPAmm; cfr. anche art. 43 cpv. 3 LE), che deve essere preceduta, salvo casi urgenti, da una diffida inappellabile ad adempiere entro breve termine (cfr. art. 56 cpv. 5 LPAmm).

2.2. Riservati i casi d'urgenza, l'esecuzione d'ufficio presuppone anzitutto l'esistenza di una prima decisione, detta di base, debitamente cresciuta in giudicato, che accerti o imponga un obbligo a carico dell'amministrato. L'intervento sostitutivo dell'autorità, confrontata alla renitenza dell'obbligato, implica inoltre una seconda decisione, detta di esecuzione che, constatato l'inadempimento nonostante la diffida inappellabile, disponga l'esecuzione d'ufficio da parte dell'ente pubblico. Con un terzo e ultimo provvedimento, che può essere considerato alla stregua di un atto complementare, volto a integrare la decisione d'esecuzione, l'autorità accerta e pone infine a carico dell'amministrato renitente le spese sostenute (cfr. STA 52.2016.577/2017.233 del 29 dicembre 2017 consid. 3.2, 52.2011.434 del 25 giugno 2012, 52.2010.59 del 28 maggio 2010 consid. 2.2 e rimandi, 52.2005.376 del 20 novembre 2006; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 5b ad art. 34 LPamm).

2.3. La legittimità dell'obbligo posto a carico dell'amministrato va di principio contestata mediante ricorso contro la decisione di base, che lo accerta e lo impone. Un provvedimento successivo, che si limita a confermare o a eseguire questa decisione, non può di principio essere impugnato eccependo che la prima risoluzione non era conforme al diritto (cfr. DTF 118 Ia 209 consid. 2b e rif. ivi citati; STA 52.2010.59 citata consid. 2.3 e rimandi). Censurabile è soltanto la legittimità del provvedimento esecutivo come tale (cfr. STA 52.2016.577/2017.233 citata consid. 3.2, 52.2011.434 citata e rimandi). All'obbligato resta semmai riservata la possibilità di avviare una procedura di riesame dell'ordine di demolizione qualora ne siano dati i presupposti, in particolare in caso di cambiamento notevole delle circostanze di fatto o di diritto (cfr. STF 1C_462/2015 del 22 febbraio 2016 consid. 3.2).

2.4. In concreto, dando seguito al giudizio del 25 ottobre 2016 di questo Tribunale, il 13 marzo 2017 il Municipio ha impartito a RI 1 un termine di 90 giorni per eseguire la demolizione del citato muro di sostegno (in quanto eccedente l'altezza massima di m 0.50), lasciandole comunque la facoltà di ripristinare una sistemazione del terreno conforme alla licenza edilizia del 2007. Tale decisione è pacificamente cresciuta in giudicato, dopo che il Governo - con giudizio del 27 settembre 2017 - ha pure respinto l'ulteriore ricorso interposto dalla proprietaria (tutelando la tempistica e negando tra l'altro che l'esecuzione dell'ordine richiedesse l'elaborazione di altri piani, oltre a quelli già approvati nel 2007). Come visto in narrativa, la proprietaria non si è tuttavia attenuta a tale ordine. Dopo aver constatato che anche la seconda e ultima diffida era rimasta inascoltata, l'11 giugno 2018 il Municipio ha quindi risolto di procedere con l'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. A giusta ragione il Governo ha tutelato tale misura, ritenendo per lo più inammissibili le diverse obiezioni contro di essa addotte dalla sua destinataria.

2.5. Improponibili sono anzitutto le reiterate argomentazioni (riguardanti la stabilità del pendio, la necessità di elaborare altri piani e gli asseriti errori nei piani del 2007) con cui l'insorgente tenta di rimettere in discussione l'ordine di demolizione del 13 marzo 2017 e la risoluzione governativa che l'ha tutelato, ma a ben vedere anche il giudizio di questo Tribunale del 25 ottobre 2016 da cui è scaturito. Quest'ultimo aveva invero già respinto simili argomenti (consid. 4.1), confermando l'attuabilità del provvedimento:

[...] La demolizione del muro non risulta inoltre impossibile. Una diversa conclusione non è in particolare deducibile dai rapporti dell'ing. D__________ e dell'ing. A__________ che RI 1 ha prodotto per giustificare la scelta di realizzare un muro in cemento armato, anziché sistemare il pendio con delle vasche di verduro, così come previsto dal progetto approvato nel 2007. Nella misura in cui una tale sistemazione non assicurava un sufficiente grado di stabilità, non è del resto dato di vedere per quale motivo la resistente non vi abbia semplicemente rinunciato. I citati rapporti non lo spiegano. Né del resto indicano per quale motivo occorreva necessariamente realizzare - su un fronte di oltre 50 m - un muro alto fino a m 2.30, sormontato da una recinzione, con un ulteriore terrapieno pianeggiante.

Invano l'insorgente tenta quindi di ridiscutere tali aspetti. A titolo abbondanziale si osserva che nemmeno dai documenti prodotti dalla ricorrente in questa procedura (cfr. in particolare i rapporti dell'ing. C__________, doc. 13 e 14) emergono nuovi elementi che ostano a una demolizione del muro fino all'altezza fuori terra di 0.50 m (evidentemente, previa rimozione del terrazzamento piano che sorregge). Non fa che confermare tale deduzione il rapporto dell'ing. P__________ (doc. 2 prodotto dalla resistente), il quale ritiene che tagliare il muro esistente all'altezza di 50 cm non è solo possibile, ma è addirittura la soluzione più semplice e sicura. L'alternativa di sistemare il pendio con degli elementi di tipo "verduro" come da progetto del 2007 è invece solo una facoltà riservata alla proprietaria, non un obbligo (cfr. sentenza citata, consid. 4.4; cfr. pure decisione di diniego della licenza del 20 aprile 2018). Nella misura in cui tale sistemazione non fosse più attuabile (ad es. per motivi di sicurezza o discrepanze nei piani approvati), la proprietaria non ha quindi che da rinunciarvi. Per il resto, come già ricordato nel precedente giudizio (consid. 4.4), va da sé che le modalità di esecuzione dell'ordine di ripristino potranno sempre essere definite nel quadro dell'attuazione delle misure volte a concretizzarlo (cfr. STF 1C_220/2015 del 4 maggio 2015 consid. 1.6.1 e rimandi), in modo da garantire un'esecuzione a regola d'arte. Non richiedono quindi ulteriori progetti da approvare, come pure indicato dal Governo.

2.6. Parimenti improponibile è la censura con cui l'insorgente invoca ancora un diritto alla parità di trattamento nell'illegalità, che questo Tribunale aveva già negato rilevando che:

Non porta ad altra conclusione il generico richiamo della resistente e del municipio al principio di uguaglianza. La circostanza che in altri casi la legge non sia stata applicata correttamente, non conferisce all'amministrato un diritto al medesimo trattamento illecito (cfr. DTF 132 II 485 consid. 8.6). Fermo restando che il principio di legalità prevale di regola su quello della parità di trattamento, non vi è d'altra parte seriamente motivo di dubitare che il municipio - che non ha peraltro mai documentato l'asserita vecchia prassi contraria all'art. 13 NAPR - non si atterrà (anche) in futuro a questa norma, nel senso chiarito della giurisprudenza (STA 52.2011.12/18 citata), e fintanto che la stessa non verrà semmai modificata (STA 52.2014.109 citata, consid. 4.3).

Per il resto i casi addotti dall'insorgente - che peraltro non sembrano riguardare muri di sostegno a confine uguali a quello in oggetto - non dimostrano in ogni caso che il Municipio ha continuato a rilasciare licenze edilizie contrarie all'art. 13 NAPR dopo l'ultima pronuncia di questo Tribunale. La procedura di variante di PR in corso avvalora semmai la tesi opposta. Davanti al Governo l'Esecutivo comunale ha del resto respinto il rimprovero, osservando pure che le situazioni indicate dall'insorgente (foto doc. 17-21) sono antecedenti al 2017 (cfr. risposta del 3 settembre 2018 e duplica del 23 ottobre 2018, inc. EDI.2018.219).

2.7. Irrilevante ai fini del giudizio è infine la circostanza che il Legislativo comunale abbia nel frattempo adottato la predetta variante di PR, che abroga l'art. 13 NAPR sostituendola con due nuovi articoli (art. 13 e 13bis). Non è in particolare dato di vedere come questa circostanza potrebbe ancora rimettere in discussione l'ordine di demolizione cresciuto in giudicato, giustificando semmai un suo eventuale riesame da parte del Municipio (cfr. STF 1C_462/2015 citata consid. 3.2) e di riflesso, se del caso, un'eventuale sospensione della procedura. A prescindere dal fatto che l'insorgente non ha inoltrato al Municipio alcuna richiesta di riesame del provvedimento, va anzitutto osservato che l'entrata in vigore dei nuovi articoli non sembra imminente (invero anche a causa delle procedure ricorsuali avviate dalla vicina CO 1). Sia come sia, tali disposizioni non appaiono comunque suscettibili di "sanare" il controverso muro. Per quanto qui interessa, il nuovo art. 13 NAPR (sistemazione del terreno, muri di sostegno e di controriva) - applicabile anche ai muri di sostegno a confine (cfr. nuovo art. 13bis NAPR) - prevede infatti che (cfr. Messaggio municipale n. 08/2018 del 15 ottobre 2018 e verbale del Consiglio comunale del 17 dicembre 2018):

  1. Di principio, l'andamento naturale del terreno non può essere sostanzialmente modificato mediante opere di sistemazione esterna.

  2. Qualora si giustificasse per valorizzare la collocazione nello spazio dell'edificio o dell'impianto, segnatamente per assicurare altimetrie coordinate sul medesimo fondo o verso fondi contigui, il terreno può essere sistemato con la formazione di un terrapieno di altezza fino a 2.50 m dal terreno naturale. [...]

  3. La formazione dei terrapieni giusta il precedente cpv. 2 può essere ottenuta mediante muri di sostegno di altezza fino a 2.50 m dal terreno naturale e mediante muri di controriva di altezza fino a 2.50 m dal terreno sistemato.

Nel caso dei muri di sostegno la misura eccedente 1.50 m viene computata nell'altezza dell'edificio. L'altezza dei muri di sostegno viene interamente computata nell'altezza di edifici, o di altri muri di sostegno, se distano fra loro meno di 3.00 m; la distanza è misurata dal filo esterno del muro di sostegno.

[...]

Considerato che in concreto il muro in oggetto dista meno di 3 m dal muro di sostegno situato più a monte (che sorregge il terrapieno contiguo all'abitazione; cfr. pure sezione A-A allegata alla domanda di costruzione del 12 giugno 2018), appare piuttosto chiaro che l'altezza di quest'ultimo (ca. 2 m) andrebbe conteggiata sul manufatto (cfr. art. 13 cpv. 3 terzo periodo NAPR). Ne discende che anche in base alla normativa in divenire, il muro a confine non risulta autorizzabile (in quanto alto ben più di m 2.50; h > 4 m). E ciò indipendentemente dal quesito a sapere se il terrazzamento che sostiene si giustifichi o meno per valorizzare la collocazione nello spazio dell'edificio segnatamente per assicurare altimetrie coordinate sul medesimo fondo o verso fondi contigui (cfr. cpv. 2).

Cadono quindi nel vuoto tutte le tesi sviluppate al riguardo dall'insorgente, al pari delle diverse richieste di sospensione della procedura (inclusa quella formulata dal Municipio).

  1. Sospensione cautelare del termine di demolizione

Per i medesimi motivi di cui si è appena detto, immune da violazioni del diritto è anche il giudizio del Governo che ha tutelato il rifiuto del Municipio di sospendere in via cautelare il termine di demolizione del muro (fino all'evasione dell'ulteriore domanda di costruzione inoltrata il 12 giugno 2018). Tanto più che, al momento in cui la proprietaria ha inoltrato la relativa istanza, questo termine era peraltro ampiamente scaduto (come già rilevato dal Municipio). Anche su questo punto il ricorso, scarsamente motivato, risulta pertanto infondato.

  1. Revisione del giudizio governativo del 27 settembre 2017

L'insorgente non si confronta minimamente con la decisione del Consiglio di Stato che ha negato che i motivi da essa addotti - a prescindere dalla tempestività o meno della sua domanda - potessero giustificare una revisione del suo giudizio del 27 settembre 2017 cresciuto in giudicato, in base all'art. 57 LPAmm. Nella misura in cui ha invocato il diritto alla parità di trattamento nell'illegalità, lamentando che il Municipio avrebbe rilasciato delle licenze edilizie per muri alti più di m 0.50, la proprietaria non ha in effetti apportato alcun fatto o mezzo di prova nuovo e rilevante che non avrebbe potuto allegare senza sua colpa, nella precedente procedura (cfr. art. 57 lett. b LPAmm). Questa obiezione, come visto, era del resto già stata respinta da questo Tribunale. Una prassi contraria al diritto - posteriore a tale procedura - non potrebbe invece fondare una domanda di revisione (cfr. Borghi/ Corti, op. cit., n. 2b ad art. 35 LPamm); oltretutto, come detto, una tale prassi neppure risulta (cfr. supra, consid. 2.6).

  1. Tasse di giustizia e ripetibili

Da respingere sono infine le critiche con cui l'insorgente contesta sommariamente gli oneri processuali accollati, chiedendo che le tasse e le ripetibili delle decisioni n. 377 e 378 sono ridotte a complessivi fr. 500.- per TG e spese e pari importo per ripetibili.

5.1. Secondo l'art. 47 cpv. 1 LPAmm l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. L'importo di questa tassa oscilla tra fr. 100.- e fr. 5'000.- (procedimenti di carattere non pecuniario) o fr. 30'000.- (procedimenti a carattere pecuniario). La tassa di giustizia va posta di regola a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di copertura dei costi e di equivalenza (cfr. Messaggio concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, n. 6645, in: RVGC anno parlamentare 2013/2014 pag. 1947 segg., pag. 1971; STA 52.2018.439 del 20 novembre 2018; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 28 LPamm). L'art. 49 cpv. 1 LPAmm dispone a sua volta che le autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia. Soccombente ai sensi delle citate disposizioni è la parte che propone un ricorso infondato o che resiste senza successo a un ricorso fondato (RDAT 1986 n. 23; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 31 LPamm); ininfluente al riguardo è che i motivi alla base della decisione siano di natura formale o materiale (cfr. STA 52.2018.439 citata e rinvii). Per quanto riguarda la fissazione degli importi riferiti a queste spese, l'autorità amministrativa gode di un certo potere di apprezzamento, censurabile davanti al Tribunale soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; cfr. STA 52.2018.439 citata, 52.2016.402 del 10 dicembre 2018 consid. 5.2 e rinvii).

5.2. In concreto, con il giudizio del 22 gennaio 2020 (n. 378) che ha respinto il ricorso contro la decisione d'esecuzione d'ufficio dell'11 giugno 2018, il Governo ha addossato all'insorgente soccombente la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le ripetibili di fr. 600.- a favore della vicina. Identici oneri processuali le sono stati posti a carico con la pronuncia (n. 377) che ha rigettato il suo gravame avverso la decisione municipale del 12 giugno 2018 (relativa all'istanza cautelare di sospensione del termine di demolizione). Con tale giudizio il Governo le ha inoltre accollato la tassa di giustizia di fr. 500.- e le ripetibili di fr. 300.- (da rifondere alla resistente CO 1), a seguito della reiezione della sua istanza di revisione. Ora, contrariamente a quanto lamenta genericamente la ricorrente, nell'ammontare di questi importi - che si situano peraltro ampiamente nei limiti di quanto sancito dall'art. 47 LPAmm e appaiono tutto sommato ancora commisurati all'onere lavorativo occasionato dalle impugnative (che hanno generato un doppio scambio di allegati, cfr. EDI 2018.219 e EDI 2018.252) - non è ravvisabile alcun esercizio scorretto, segnatamente abusivo, dell'ampio potere di apprezzamento che deve esser riconosciuto al Governo in questo specifico ambito. A torto l'insorgente rimprovera all'istanza inferiore di non aver evaso congiuntamente le sue impugnative (risparmiandole così degli oneri). Tanto più che la sussistenza di due procedure separate è da ricondurre a una scelta della ricorrente, che anziché avviare le cause con due allegati separati (ricorso ed istanza di revisione del 3 luglio 2018; ricorso del 7 agosto 2018) avrebbe semmai potuto presentare un unico atto contro le due decisioni municipali avversate e il giudizio di cui ha chiesto la revisione.

  1. 6.1. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico della ricorrente soccombente, che è inoltre tenuta a rifondere alla vicina resistente, assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico. L'insorgente rifonderà inoltre a CO 1 un identico importo a titolo di ripetibili per questa sede.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera

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