RI 1
Incarto n. 52.2020.602
Lugano 21 settembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Sabina Ghidossi
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2020 di
RI 1 e RI 2 patrocinate da: PA 1
contro
la decisione dell'11 novembre 2020 (n. 5957) del Consiglio di Stato che (a) accoglie le impugnative di CO 4, CO 2 e CO 1 e (b) respinge quella inoltrata da RI 1 e RI 2 avverso la risoluzione del 30 ottobre 2019 del Municipio di Lugano con cui ha rilasciato a queste ultime la licenza edilizia per il rifacimento del tetto del loro stabile rispettivamente l'ha negata per la formazione di nuove aperture (part. __________ di Lugano, sezione Cadro);
ritenuto, in fatto
A. RI 1 e RI 2 sono comproprietarie di un fondo (part. __________) situato nel comune di Lugano, all'interno del nucleo di Cadro. A sud del terreno, vi è un vecchio edificio di due piani (sub A), coperto da un tetto a falde, un tempo adibito a stalla e fienile. Il piano della zona del nucleo vigente definisce il fabbricato quale edificio esistente all'interno dell'area qualificata come spazio libero privato (revisione del piano regolatore, approvata dal Governo con risoluzione n. 813 del 13 febbraio 2007).
ESTRATTO MAPPA
B. a. Il 15 novembre 2018, tramite un rapporto del suo ingegnere, RI 2 ha chiesto all'Ufficio tecnico comunale (Divisione edilizia privata, DEP) di poter effettuare degli interventi di messa in sicurezza dell'edificio, riguardanti in particolare la copertura, alcune parti delle facciate e l'intonacatura.
b. Il 21 novembre 2018, la DEP ha dato il nullaosta all'esecuzione dei lavori di manutenzione, con particolare riferimento alle seguenti opere (che ha ritenuto non soggette a licenza):
l'eliminazione delle parti deteriorate e/o particolarmente instabili;
la posa delle misure di sicurezza anticaduta (parapetti);
l'attuazione dei sistemi finalizzati a evitare le infiltrazioni d'acqua;
la sostituzione della copertura (tegole e listonature) e degli elementi strutturali del tetto in stato precario;
la formazione delle gronde di protezione della sporgenza massima di 40 cm;
la sostituzione di alcuni architravi sopra le aperture e
il risanamento dell'intonaco delle facciate.
Lo scritto precisava che non poteva essere intrapreso nessun altro intervento senza la necessaria autorizzazione.
C. a. A seguito di vicissitudini che non occorre riprendere, così sollecitata dalla DEP, il 12 giugno 2019 RI 2 ha inoltrato una notifica di costruzione a posteriori per gli interventi di messa in sicurezza già eseguiti (conformemente alla predetta autorizzazione) e quelli da completare (sistemazione vuoti in facciata). Secondo i piani e la relazione tecnica, è in particolare stato interamente rifatto il tetto (carpenteria e copertura), che ha nuove sporgenze di gronda e un orientamento leggermente diverso (rotazione). Sui lati est, sud e ovest è stata demolita e/o ricostruita una parte dei muri, formando 5 aperture, che il progetto prevede di schermare con dei telai di legno a lamelle (grate, di dimensioni variabile tra m 1.70 x 1.30 e m 2.40 x 2.30 ca.), da cui filtra aria e luce. L'edificio è stato inoltre parzialmente intonacato (ma non sul fronte ovest).
b. Nel termine di pubblicazione, al rilascio del permesso si sono opposti CO 2 e CO 1 (part. __________), CO 4 (part. __________, __________ e ) e CO 3 ( e __________).
c. Raccolto il preavviso favorevole dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), il 30 ottobre 2019 il Municipio ha (1) rilasciato la licenza edilizia per le opere di rifacimento del tetto, mentre (2) l'ha negata per la formazione delle nuove aperture con posa delle grate di legno, (3) che ha quindi ordinato di chiudere integralmente con muratura solida e stabile (entro 60 giorni), con le comminatorie di rito. Premesso che il fabbricato sarebbe un edificio esistente venuto a trovarsi in contrasto con il vincolo di spazio libero definito dal PR 2007, l'Esecutivo comunale ha ritenuto che gli interventi relativi alle aperture travalicassero i limiti dell'art. 66 cpv. 1 e 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), poiché modificherebbero l'aspetto esteriore dell'edificio, pregiudicando inoltre l'interesse dei vicini, senza essere giustificati da esigenze tecniche o funzionali. Ha per contro considerato conformi quelli relativi al tetto, finalizzati alla conservazione dell'edificio.
D. Con unico giudizio dell'11 novembre 2020, il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi presentati da CO 4 e CO 1 contro (1) il rilascio del permesso per il tetto, che ha annullato, mentre ha respinto il gravame di RI 1 e RI 2 avverso (2) il diniego della licenza edilizia per le aperture, annullando anche (3) l'ordine di ripristino con le relative comminatorie. Disattesa una censura relativa alla firma della domanda di costruzione, il Governo ha a sua volta stabilito che il fabbricato è una costruzione esistente in contrasto con il vincolo di spazio libero definito dal piano del nucleo del PR 2007; piano che, ha aggiunto, non potrebbe essere rimesso in discussione. Premesso che l'insieme dei lavori eseguiti allo stabile in disuso e fatiscente richiedeva l'avvio di una procedura edilizia, la precedente istanza ha quindi considerato che gli stessi non potevano essere valutati isolatamente e che, nella loro globalità, travalicassero la semplice manutenzione e i limiti posti dall'art. 66 LST. Ha in particolare ritenuto che le diverse opere non si ponessero in un rapporto di subordinazione con le preesistenze, ma facessero apparire l'edificio come una costruzione diversa, atta a permetterne un uso più intensivo e incisivo di quello attuale. Dopo aver concluso che nessun intervento (nemmeno quello del tetto) poteva essere autorizzato, il Governo ha indicato che spetterà al Municipio ridefinire le misure di ripristino, annullando il provvedimento di chiusura delle aperture, in quanto prematuro.
E. Contro tale giudizio, RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla decisione municipale, la quale andrebbe riformata nel senso che è loro rilasciata la licenza edilizia per tutte le opere oggetto della notifica di costruzione (ovvero anche per la posa in facciata delle griglie di legno). Postulano inoltre una modifica del giudizio sulle spese processuali.
Le ricorrenti rimettono anzitutto in discussione il vincolo di spazio libero definito dal piano del nucleo, che sarebbe errato. Premesso di aver il diritto, in base alla garanzia costituzionale della proprietà, di conservare e mantenere il loro edificio (che si era molto degradato col tempo), ripercorrono i fatti accaduti e i lavori intrapresi. In particolare, negano di aver creato delle nuove aperture. Sulle facciate est e ovest avrebbero demolito le tamponature (pareti in mattoni) pericolanti, chiedendo di chiudere diversamente i vuoti originari dell'edificio agricolo (con griglie in legno). Anche sulla facciata sud sarebbero sempre esistite delle aperture: questa parete non sarebbe mai stata chiusa (ma è stato demolito il timpano pericolante). Affermano quindi di essersi attenute agli interventi avallati dalla DEP il 15 novembre 2018, e ciò anche per quanto riguarda l'intervento di manutenzione al tetto (per cui non sarebbe stata nemmeno necessaria un'ulteriore notifica). Negano in ogni caso che vi sia stata una trasformazione dello stabile. Contestano infine la ripartizione delle spese e ripetibili, considerato che il loro gravame avrebbe dovuto essere accolto quantomeno per l'ordine di ripristino, che il Governo ha annullato.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si rimette al giudizio del Tribunale. Il Municipio e i vicini CO 1, CO 3 e CO 4 chiedono invece la reiezione del gravame, contestando puntualmente le tesi delle insorgenti con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
G. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, ritenuto che le insorgenti hanno rinunciato a presentare una replica, limitandosi a chiedere l'esperimento di un sopralluogo.
H. Del sopralluogo svolto da una delegazione del Tribunale e della documentazione acquisita agli atti, unitamente a quella ulteriormente prodotta dal Municipio e dalle ricorrenti, al pari delle relative osservazioni formulate dalle parti si riferirà, per quanto occorre, più avanti.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze del sopralluogo e dalla documentazione assunta agli atti, come indicato in narrativa (supra consid. H).
2.1. La zona del nucleo, che comprende l'insediamento originario di Cadro, è soggetto a una pianificazione di tipo particolareggiata, che ha istituito una serie differenziata di tipologie di tutela, di risanamento e di ristrutturazione degli edifici, degli spazi pubblici e degli spazi liberi. Il piano distingue anzitutto gli spazi liberi privati, disciplinati dall'art. 33 NAPR; in particolare, secondo il cpv. 1: Gli spazi liberi privati delle corti, degli orti e dei giardini indicati nel piano devono di principio rimanere libere da costruzioni. Sono ammesse costruzioni sotterranee quando non costituiscono un ingombro visibile degli spazi liberi. È pure ammessa la realizzazione di piccole costruzioni di servizio come legnaie, depositi per attrezzi da giardino, ecc., purché di dimensioni ridotte e proporzionate allo spazio libero disponibile.
La pianificazione di tipo particolareggiata identifica inoltre le seguenti componenti:
gli edifici e le facciate qualificanti il tessuto tradizionale (art. 34 NAPR), che possono essere ristrutturati nel rispetto delle caratteristiche premoderne rispettivamente devono essere conservate (fatte salve eventuali deroghe per piccole sopraelevazioni e modifiche delle facciate che costituiscono un miglioramento delle qualità formali);
i manufatti minori (art. 35 NAPR), che possono essere mantenuti e riparati, a esclusione di lavori di trasformazione o cambiamento di destinazione; in caso di demolizione di questi manufatti, il sedime viene considerato come spazio libero;
gli ampliamenti di completazione in altezza (art. 36 NAPR) per alcuni edifici indicati specificatamente nel piano, al fine di garantire una migliore utilizzazione dei volumi esistenti (fermo il rispetto dell'altezza di determinati edifici contigui e delle caratteristiche originarie dell'edificio);
i nuovi ingombri volumetrici ammessi (art. 37 NAPR): con lo scopo di valorizzare gli spazi pubblici del tessuto tradizionale e per garantire spazi liberi organicamente connessi tra di loro sono autorizzati ampliamenti, riedificazioni e nuove costruzioni nel rispetto degli ingombri massimi indicati dal piano.
2.2. Il piano della zona del nucleo di Cadro, come già rilevato da questo Tribunale (STA 90.2007.30 del 25 febbraio 2008 consid. 6.1.3), attribuisce particolare importanza alle relazioni spaziali che intercorrono tra le singole costruzioni e l'ambiente circostante, in particolar modo all'alternarsi di edifici e di spazi vuoti come piazze, vie, ma anche corti, giardini e orti, che sono parti integranti del disegno urbanistico dell'abitato. Esso procede da una volontà di una definizione marcata dell'assetto del nucleo, tramite un ordinamento rigoroso che non lascia eccessivo margine ai proprietari su questioni quali le ubicazioni dei nuovi edifici, le volumetrie e di riflesso gli spazi aperti pubblici e privati. Il piano individua in particolare le aree che devono di principio rimanere inedificate (spazi liberi, art. 33 NAPR) e quelle che, eventualmente, possono essere costruite in estensione (nuovo ingombro volumetrico ammesso, art. 37 NAPR) o sviluppate in altezza (cfr. art. 36 NAPR: ampliamenti di completazione in altezza), onde ampliare, completare e ricucire il tessuto urbanistico del nucleo in modo organico e coerente (cfr. STA 90.2007.30 citata consid. 6.1.3). È inoltre essenzialmente improntato alla conservazione della sostanza edilizia del tessuto tradizionale, nel rispetto delle caratteristiche originarie (edifici qualificanti il nucleo, cfr. art. 34 NAPR). Eventuali fabbricati di scarsa importanza (manufatti minori e/o edifici di recente edificazione) possono tutt'al più essere mantenuti e riparati (a meno che non vadano rimossi in caso di nuova edificazione, cfr. piano della zona del nucleo con legenda); è per contro escluso qualsiasi intervento di trasformazione (cfr. art. 35 NAPR).
2.3. Secondo il piano della zona del nucleo, il fabbricato delle ricorrenti (sub A) è un edificio esistente situato all'interno di uno spazio libero privato, ovvero di un'area che deve per principio rimanere libera da costruzioni (art. 33 NAPR). Il vincolo tocca l'intero fondo. Come rettamente rilevato dalle precedenti istanze, lo stabile è una costruzione esistente in contrasto con il nuovo diritto, segnatamente con il vincolo di spazio libero che è stato introdotto con il piano regolatore del 2007.
ESTRATTO PIANO DELLA ZONA DEL NUCLEO
A torto le insorgenti tentano di rimettere in discussione il vincolo, eccependo che le NAPR non sarebbero state interamente approvate e che la questione degli spazi liberi sarebbe ancora aperta. Non vi è alcun dubbio che il piano della zona del nucleo, unitamente alle relative disposizioni, e in particolare l'art. 33 NAPR, è stato approvato dal Consiglio di Stato con la citata risoluzione del 13 febbraio 2007 (cfr. dispositivo n. 1). Irrilevante è il semplice fatto che, in quella sede, il Governo abbia chiesto al Comune di provvedere a una verifica della cartografia e all'allestimento di una variante atta al suo aggiornamento, poiché il piano non avrebbe considerato dei manufatti minori esistenti su altri fondi, a causa di un problema catastale (cfr. decisione citata pag. 68 e 83; cfr. pure STA 90.2007.30 citata consid. 7); problema che non concerne comunque il fondo delle ricorrenti. Nulla osta quindi all'applicazione del piano, ritenuto che non sussiste, né è fatta valere, alcuna delle ipotesi che ne permetterebbero a titolo eccezionale un controllo incidentale in sede di applicazione concreta (cfr. DTF 131 II 103 consid. 2.4.1; STF 1C_20/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 3.4 e rinvii).
3.1. Nelle zone edificabili, le eccezioni concernenti le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto sono regolate dagli art. 66 LST e 86 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110). Secondo l'art. 66 cpv. 1 LST - riconducibile segnatamente alla garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite - è permessa la conservazione e la manutenzione di costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto. Per lavori di manutenzione ai sensi di questa norma si intendono quelli che prevengono il deperimento di una costruzione, senza comportare interventi sulla sua struttura o sulla sua sostanza (art. 86 cpv. 1 RLST). Il messaggio indica che si tratta di quelli per i quali non è necessaria la licenza edilizia (art. 1 cpv. 3 lett. b LE; cfr. messaggio n. 6309 sul disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009, ad art. 65). Conformemente alle prerogative costituzionalmente garantite (art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101), vi è da ritenere che possono essere assimilati alla manutenzione non solo i lavori intesi a conservare un fabbricato (inclusi lavori di riparazione, con sostituzione di parti difettose), ma anche, entro certi limiti, quelli di rinnovamento, che non trascendono l'usuale ammodernamento di un'opera agli standard attuali, lasciandone intatta struttura e volume, aspetto esteriore e funzione (ad esempio, in materia di impianti sanitari o di isolamento). Decisivo è che si tratti d'interventi intesi a mantenere lo status quo (cfr. STA 52.2018.412 del 16 aprile 2020 consid. 3.1 e rimandi in: RtiD II-2020 n. 7).
3.2. L'art. 66 cpv. 2 LST disciplina dal canto suo le possibilità d'intervento sulle costruzioni esistenti che vanno al di là del diritto alla manutenzione (cd. Erweiterungsgarantie). Prevede segnatamente che possono essere autorizzate trasformazioni a condizione che il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico e quello dei vicini (lett. a). Secondo l'art. 86 cpv. 3 RLST, nel caso di costruzioni non conformi ad altre norme edilizie (ossia per le quali il contrasto col nuovo diritto non è da ricondurre alla conformità di zona, cfr. art. 66 cpv. 2 lett. b LST e 86 cpv. 2 RLST), il municipio può autorizzare la trasformazione se: (a) non incide sull'aspetto esterno o sui contenuti della costruzione, alterandone l'identità in misura significativa o comunque tale da consolidare i momenti di contrasto con il nuovo diritto; (b) il contrasto col nuovo diritto non pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei vicini (cfr. STA 52.2018.412 citata consid. 3.2 e rimandi).
3.3. L'art. 66 cpv. 3 LST precisa nondimeno che il piano regolatore può stabilire una regolamentazione più restrittiva. La norma riserva quindi l'applicazione dei regimi di PR più limitativi, da cui può scaturire anche un divieto di ogni trasformazione (ma non condizioni più favorevoli rispetto a quelle delle norme cantonali, cfr. STF 1C_133/2019 del 9 giugno 2020 in: RtiD II-2020 n. 8; STA 52.2013.370 del 19 gennaio 2015 in: RtiD II-2015 n. 11).
3.4. Nella fattispecie, avuto riguardo al rigoroso ordinamento del piano del nucleo di Cadro - che come visto definisce gli interventi di tipo conservativo sugli edifici esistenti qualificanti il tessuto (art. 34 NAPR), individuando puntualmente gli oggetti per cui sono invece ammesse determinate trasformazioni (ampliamenti in altezza, art. 36 NAPR) e i nuovi ingombri (art. 37 NAPR; supra consid. 2) - forza è constatare che le costruzioni esistenti in contrasto con i suoi vincoli, segnatamente di spazio libero privato (art. 33 NAPR), come in concreto, possono solo essere mantenute ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LST. Non anche trasformate con lavori di una certa importanza ex art. 66 cpv. 2 LST e 86 cpv. 3 RLST (dal profilo del volume, dell'aspetto, ecc.), fintanto che non ne sia alterata l'identità (cfr. STA 52.2018.412 citata consid. 3.2 e rimandi). Il regime del PR è infatti più restrittivo (art. 66 cpv. 3 LST). Lo conferma chiaramente anche la disciplina degli edifici di recente realizzazione e/o manufatti minori - ai quali era peraltro stato attribuito in un primo tempo anche lo stabile in questione (cfr. progetto di piano della zona del nucleo sottoposto all'esame preliminare del 22 gennaio 1998). Edifici, questi, che nella migliore delle ipotesi possono infatti essere solo mantenuti e riparati (cfr. art. 35 NAPR e piano della zona del nucleo con legenda; supra consid. 2.1 e 2.2).
3.5. Tornando al caso concreto, va anzitutto rilevato che già nel 2006 l'edificio delle ricorrenti era fatiscente e in stato d'abbandono. Le sue condizioni strutturali non erano ottimali: nelle facciate vi erano diverse fessure; le pareti di mattoni (tamponature) che erano state erette - verosimilmente in un lontano passato (cfr. dichiarazione doc. 1 prodotta da CO 3 al Governo) - sulle aperture del fienile (facciate est e ovest) erano in condizioni precarie. Il tetto non era integro (cfr. "Prova a futura memoria al mappale __________" (PFM) della __________, allestita prima della demolizione dello stabile contiguo sulla part. __________, pag. 3 e foto allegate). Negli anni successivi lo stato dell'edificio (rimasto in disuso o tutt'al più usato solo per accatastare vecchi materiali o oggetti rotti, cfr. foto citate) si è ulteriormente deteriorato: secondo lo stesso rapporto del 15 novembre 2018 dell'ingegnere delle ricorrenti (studio __________), diversi elementi erano in pessimo stato di conservazione o pericolanti (tamponamenti [di cui uno crollato], listonature e gronde), sebbene altri fossero a suo dire discreti (muratura, soletta intermedia, architravi, travi longitudinali e tegole; cfr. nondimeno le foto allegate al rapporto, riprodotte dalle insorgenti con scritto del 28 febbraio 2023, da cui emerge un generale stato d'incuria, con anche dei serramenti rotti). Ora, anche ammettendo che a fine 2018 lo stabile non avesse ancora raggiunto un grado di decadimento tale da non poter più parlare di manutenzione della sua struttura rispettivamente di una perdita della garanzia del valore acquisito (cfr. RDAT II-1998 n. 19; STA 52.2016.62 consid. 4.2; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 508 ad art. 70/71 LALPT), è comunque evidente che gli interventi intrapresi all'edificio non si sono limitati a delle opere di manutenzione (o messa in sicurezza). Contrariamente a quanto affermano le insorgenti, altrettanto manifesto è pure che non si sono attenute ai lavori avallati dalla DEP il 21 novembre 2018. Da un semplice raffronto delle fotografie agli atti (cfr. in particolare, foto allegate alla PFM, al citato rapporto del 15 novembre 2018 e al verbale di sopralluogo del 12 ottobre 2022), unitamente alla documentazione annessa alla notifica di costruzione, ben emerge in primo luogo che è stato interamente rifatto il tetto, e meglio sia la copertura (tegole e listellature) che l'armatura (carpenteria); lavoro, questo, che già da solo esorbita da quelli di ordinaria manutenzione (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. b del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110). Il tetto, che ha ora nuove sporgenze di gronda, è stato inoltre riorientato (leggera rotazione a nord, cfr. pure pianta piano tetto). Sono inoltre state rimaneggiate ampie porzioni delle facciate: sul lato sud - un tempo contiguo allo stabile demolito sulla part. __________ - ad eccezione del pilastro centrale, sono stati rifatti i muri del livello inferiore (cfr. in particolare foto lato interno, PT) e demoliti quelli del piano superiore (incluso il timpano), ricavando due nuove grandi aperture (m 2.40 x 2.30). Sulle facciate est e ovest sono state demolite e ricostruite parzialmente le pareti in mattoni (tamponature), ritagliando tre nuove aperture (1.70 x 1.30 ca.), che secondo il progetto - insieme a quelle sul lato sud - saranno schermate con delle grate (da cui filtra aria e luce). Intervento che, contrariamente a quanto pretendono le ricorrenti, non solo non riflette lo stato precedente del fabbricato, ma nemmeno è dato di vedere come potrebbe ripristinare o identificarsi con i vuoti originari del fienile (cfr. pure foto agli atti prodotte dai vicini opponenti davanti al Governo). Dalle fotografie agli atti ben emerge inoltre che è stata ricostruita anche la fascia superiore della facciata ovest, anche se non è stata intonacata come gli altri tre prospetti; sul fronte nord, sono infine stati sostituiti anche i serramenti rotti. Nel complesso, si tratta dunque di lavori rilevanti, che hanno innegabilmente modificato la struttura e l'aspetto esteriore dell'edificio. Lavori che, in base alle sommarie indicazioni fornite dalle ricorrenti, hanno finora comportato una spesa di almeno fr. 57'227.54, ovvero pari a più di quattro volte il valore di stima dell'edificio (fr. 12'936.-, cfr. estratto del registro fondiario e estratti pagamenti prodotti dalle ricorrenti con scritto del 28 febbraio 2023).
3.6. In queste circostanze, è manifesto che i controversi lavori - che come rettamente indicato dal Governo vanno valutati nel loro complesso (cfr. pure Scolari, op. cit., n. 659 ad art. 1 LE)
4.1. Giusta l'art. 47 cpv. 1 LPAmm, l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, la quale, di regola, va posta a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di copertura dei costi e di equivalenza (cfr. tra tante, STA 52.2016.402 del 10 dicembre 2018 consid. 5.2 e rinvii; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 28). Per l'art. 49 cpv. 1 LPAmm, le autorità di ricorso hanno inoltre l'obbligo di condannare la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia. Soccombente, ai sensi delle citate disposizioni, è la parte che propone un ricorso infondato o che resiste senza successo a un ricorso fondato (cfr. RDAT 1986 n. 23; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 31). Ininfluente al riguardo è che i motivi alla base della decisione siano di natura formale o materiale, rispettivamente quanto siano pertinenti le singole censure. L'indennità di parte dev'essere riconosciuta in funzione delle conclusioni formulate dal ricorrente, messe in relazione con l'esito della procedura ricorsuale avverso il giudizio impugnato. Se la parte risulta solo parzialmente vincente, l'indennità verrà ridotta in proporzione (cfr. STA 90.2020.7 del 31 agosto 2020 consid. 3.2 con rimandi alla dottrina e giurisprudenza).
4.2. In concreto, il Governo ha considerato RI 1 soccombenti in relazione a tutti e tre i ricorsi evasi, ponendo a loro carico la tassa di giustizia complessiva (fr. 1'000.-, disp. n. 2) e le ripetibili (disp. n. 3). In particolare, per l'esito dell'impugnativa (b) da esse interposta contro il rifiuto del permesso per le aperture e il relativo ordine di ripristino, ha imposto loro di rifondere un'indennità a CO 3 (fr. 500.-) e a CO 2 e CO 1 (fr. 800.-; disp. n. 3.1).
Sennonché, come rettamente eccepiscono le ricorrenti, il loro gravame non è stato integralmente respinto (come erroneamente indicato nel disp. n. 1.2): il Governo ha infatti annullato il predetto ordine di ripristino, con le relative comminatorie (disp. n. 1.4, con riferimento ai punti n. 4, 5, 6 e 7 della decisione municipale). Su questo punto, a prescindere dalle motivazioni addotte nel giudizio impugnato
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), commisurata al dispendio occasionato dall'impugnativa, è suddivisa tra le ricorrenti e i vicini resistenti, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Nella misura in cui non sono compensate, le ricorrenti rifonderanno inoltre adeguate ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm) ai vicini CO 3 e CO 1, assistiti da un legale. Può inoltre essere riconosciuta un'indennità al resistente CO 4, dal momento in cui si è formalmente avvalso di un rappresentante cognito della materia e attivo a livello professionale (cfr. STA 52.2021.248 del 21 dicembre 2021 consid. 5.2, con rimando a messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, in: RVGC anno parlamentare 2013/2014, vol. 3, pag. 1947 segg., n. 17.1 e nota 177 e Marcel Maillard, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 64).
Per questi motivi,
decide:
"(…)
1.2. Il ricorso b) è parzialmente accolto. (…)
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-, per i tre gravami, è posta a carico di RI 1 e RI 2 in ragione di fr. 850.-; per la rimanenza è suddivisa in parti uguali tra CO 3 (fr. 50.-), CO 1 e CO 2 (fr. 50.-) e CO 4 (fr. 50.-).
RI 1e RI 2 rifonderanno inoltre a titolo di ripetibili:
3.1 in relazione al ricorso b):
fr. 100.- a CO 3;
fr. 200.- a CO 1e CO 2.
(...)"
La tassa di giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico delle ricorrenti in ragione di fr. 2'200.- (da cui va dedotto l'anticipo già versato) e per il resto è suddivisa tra CO 1e CO 2 (fr. 100.-), CO 3 (fr. 100.-) e CO 4 (fr. 100.-). Le ricorrenti rifonderanno inoltre a titolo di ripetibili per questa sede: fr. 2'000.- ad CO 1e CO 2, fr. 2'000.- a CO 3 e fr. 1'000.- a CO 4.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera