Incarto n. 52.2020.571

Lugano 10 settembre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 30 novembre 2020 dell'

RI 1

contro

la decisione del 22 ottobre 2020 (n. 340) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 1'500.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in fatto

A. a. A seguito dell'apparizione per diversi giorni sulla versione online del quotidiano __________ di banner con la pubblicità del suo studio, l'8 aprile 2020 la Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) ha comunicato all'avv. RI 1 l'apertura d'ufficio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti per possibile violazione degli art. 12 lett. d della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), 16 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100) e 16 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD; divieto di accaparramento di clienti mediante pubblicità e pubblicità eccessiva o inappropriata), chiedendogli di produrre il contratto stipulato con la citata testata giornalistica e/o con un eventuale agente pubblicitario, indicante la durata della pubblicità la sua estensione e la sua frequenza.

b. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'avv. RI 1 ha contestato ogni addebito mosso nei suoi confronti. Ha in particolare spiegato di non avere mai stipulato un simile contratto, ma di avere intrapreso, durante il "Lockdown" dovuto alla pandemia di Covid-19, una campagna pubblicitaria (per un periodo estremamente breve e con un budget molto contenuto) su Google AdWords (dal 2018 invero denominato Google Ads) che prevedeva che il suo annuncio sarebbe comparso soltanto qualora l'internauta avesse fatto delle ricerche attive con delle specifiche parole chiave legate alla sua attività. Con una pubblicità del genere non si sarebbe conformato soltanto alle norme applicabili, ma anche a una precedente decisione resa dalla Commissione nei suoi confronti.

B. Con decisione del 22 ottobre 2020 la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa di fr. 1'500.-. Illustrato il quadro giuridico, la Commissione ha anzitutto smentito la tesi del ricorrente secondo cui la sua pubblicità sarebbe stata conforme alla LLCA perché l'internauta avrebbe prima dovuto ricercare attivamente le informazioni: ha infatti segnalato come il banner pubblicitario fosse associato a un trafiletto pubblicato sul sito del quotidiano e dedicato alle difese penali d'ufficio in Ticino, per cui le informazioni erano visibili senza che l'internauta dovesse procedere a una ricerca attiva di avvocati divorzisti. Ha quindi concluso che la pubblicità in questione - eccessiva poiché rivolta a un largo pubblico - non rispondesse ai bisogni d'informazione del pubblico e trascendesse pertanto i limiti tracciati dall'art. 12 lett. d LLCA, cui sostanzialmente rinvia (senza aggiungere nulla) anche l'art. 16 LAvv. La sanzione è stata commisurata tenendo conto del precedente disciplinare specifico dell'interessato e della sua colpa, ritenuta conseguentemente di entità medio-grave.

C. Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone, in via principale, l'annullamento e, subordinatamente, la riforma nel senso che la multa inflittagli sia sostituita con un ammonimento. Il ricorrente lamenta anzitutto la nullità della decisione impugnata, asseritamente resa da membri della Commissione che avrebbero invece dovuto ricusarsi, in quanto portatori di un interesse personale (anche solo potenziale) nella causa. In ogni caso, postula l'annullamento del dispositivo n. 2 relativo alla tassa di giustizia. Contesta poi la violazione rimproveratagli: richiamata la fattispecie risalente al 2016, ribadisce di non avere più attivato una campagna standard (come in quel caso) bensì una campagna di tipo ricerca e ciò proprio per conformarsi a suo dire alla precedente decisione della Commissione. Pur ritenendo lecita anche una campagna standard, considera in ogni caso legittima la campagna di tipo ricerca, tanto più nella situazione eccezionale del "Lockdown", in cui la comunicazione relativa alla possibilità di garantire l'assistenza legale necessaria anche in videoconferenza rispondeva senz'altro ai bisogni di informazione del pubblico. In ogni caso, contesta la valutazione dell'entità della sua colpa, che ritiene lievissima.

D. In sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.

E. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno l'insorgente sollecita del resto l'assunzione di particolari mezzi di prova.

  1. Il ricorrente lamenta anzitutto la nullità della decisione impugnata poiché resa da un'autorità i cui membri avrebbero dovuto ricusarsi, avendo, in quanto liberi professionisti attivi quali avvocati, almeno potenzialmente un interesse personale nella causa. La doglianza non merita di essere approfondita già soltanto perché l'insorgente, giusta l'art. 52 cpv. 1 LPAmm, avrebbe dovuto chiedere la loro ricusa non appena venuto a conoscenza del motivo di ricusazione. Ritenuto che, in base alla tesi ricorsuale, l'asserito motivo di ricusa era noto sin da subito, egli avrebbe dovuto presentare e motivare un'istanza di ricusa non appena ricevuta comunicazione da parte della Commissione dell'apertura d'ufficio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti (con contestuale indicazione della composizione dell'autorità decidente, cfr. scritto dell'8 aprile 2020). Non avendolo fatto, l'insorgente è malvenuto a far valere a questo stadio del procedimento la mancata ricusa dei membri della Commissione. In ogni caso, non è ben dato di vedere come i membri della Commissione possano avere in concreto un interesse personale nella causa (cfr. art. 50 lett. a LPAmm), così come preteso dal ricorrente (cfr. in generale sulla ricusa dell'autorità di sorveglianza: STA 52.2018.432 del 19 dicembre 2018 consid. 2 e rimandi). La semplice possibilità che gli avvocati membri della Commissione stiano in un rapporto di concorrenza con gli avvocati nei confronti dei quali viene aperto un procedimento per violazione delle regole professionali in materia di pubblicità non basta in generale a fondare un motivo di prevenzione (cfr., per analogia, DTF 113 Ia 286 consid. 3a). La censura, così come quella tendente all'annullamento della tassa di giustizia applicata dalla Commissione (cfr. ricorso, punto n. 2, pag. 5), va pertanto respinta.

  2. 3.1. Giusta l'art. 12 lett. d LLCA, l'avvocato può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni di informazione del pubblico. Tale norma sancisce il principio dell'ammissibilità della pubblicità degli avvocati, quale parte integrante della libertà economica garantita dall'art. 27 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) rispettivamente della libertà d'espressione sancita dagli art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) e 19 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU-II; RS 0.103.2; cfr. DTF 139 II 173 consid. 5.1). Non è dunque la pubblicità, bensì le sue restrizioni che necessitano di giustificazione (cfr. DTF 139 II 173 consid. 6.1; STF 2C_259/2014 del 10 novembre 2014 consid. 2.2). Va da sé che, nel fare pubblicità, l'avvocato deve rispettare tutte le regole professionali fissate dalla LLCA e segnatamente il segreto professionale (cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, in: FF 1999 pag. 4983 segg., in particolare pag. 5023, ad n. 233.24; cfr. pure STA 52.2019.188 del 3 agosto 2020 consid. 2.1).

3.2. Secondo giurisprudenza e dottrina, per pubblicità s'intende ogni comunicazione intenzionalmente pianificata per attirare terzi a ricorrere alle prestazioni offerte da un avvocato rispettivamente da uno studio d'avvocatura. Se tali caratteristiche siano date dipende dalla percezione del pubblico (Verkehrsauffassung), secondo criteri oggettivi (cfr. DTF 139 II 173 consid. 3.1 e riferimenti dottrinali ivi citati; STA 52.2016.323 del 22 novembre 2016 consid. 4). Per evitare che la norma venga elusa, la nozione di pubblicità non deve essere compresa in maniera troppo restrittiva (cfr. DTF 139 II 173 consid. 3.2; cfr. pure François Bohnet/ Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1485; cfr. pure STA 52.2019.188 citata consid. 2.2).

3.3. La pubblicità persegue gli interessi dell'avvocato, che non deve, ad esempio, essere svantaggiato nell'ambito della consulenza giuridica rispetto a fiduciari e banche, ma risponde anche ai bisogni dei clienti, che devono poter disporre di informazioni che consentano loro di scegliere il mandatario con cognizione di causa (cfr. Messaggio LLCA citato, pag. 5022 seg., ad n. 233.24; cfr. pure Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 417; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1473). In tal senso, essa contribuisce al buon funzionamento della giustizia (cfr. DTF 139 II 173 consid. 5.1).

Come ricordato dal Tribunale federale, l'originario divieto assoluto per gli avvocati di fare pubblicità, conosciuto dalla maggior parte dei codici deontologici e anche da molte normative cantonali, si è considerabilmente allentato già negli anni '80 e '90 del secolo scorso, per poi essere rimesso completamente in discussione con l'entrata in vigore della legge sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza del 6 ottobre 1995 (LCart; RS 251; cfr. DTF 139 II 173 consid. 4.1 e 4.2; Fellmann, op. cit., n. 417 e 418 e riferimenti dottrinali ivi citati; per una panoramica della predetta evoluzione, cfr. in particolare Walter Fellmann, Recht der Anwaltswerbung im Wandel, in: AJP 1998 pag. 175 segg.; Bohnet/ Martenet, op. cit., n. 1472 segg.). Già prima dell'entrata in vigore della LLCA, il Tribunale federale si era ripetutamente pronunciato contro un divieto assoluto della pubblicità degli avvocati, assoggettando però la loro attività pubblicitaria a restrizioni particolari (cfr. DTF 139 II 173 consid. 4.3 e rif.; STF 2C_259/2014 consid. 2.2). Come accennato, la LLCA ha adottato il principio dell'ammissibilità della pubblicità degli avvocati, esprimendo nondimeno che la libertà pubblicitaria dell'avvocato è soggetta, per ragioni di interesse pubblico, a restrizioni più severe rispetto ai limiti ordinari posti dall'ordine giuridico alla libertà pubblicitaria (cfr. DTF 139 II 173 consid. 4.4 e rif.). Spesso infatti l'ottenimento di un diritto da parte di un cittadino passa attraverso il concorso di un avvocato, che fa valere efficacemente i diritti del suo cliente. Esiste dunque un interesse pubblico particolare a che la professione dell'avvocato venga esercitata con cura e diligenza (art. 12 lett. a LLCA). A tutela del pubblico e per garantire la buona fede negli affari, lo Stato può dunque porre delle regole che tendono ad assicurare l'esercizio della professione forense secondo standard di alta qualità (art. 95 cpv. 1 Cost.; cfr. DTF 139 II 173 consid. 5.1 e 6.2.1 e rif.; STF 2C_259/2014 citata consid. 2.2). In tal senso, la pubblicità non è ammessa senza restrizioni: l'art. 12 lett. d LLCA esige infatti che si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico (cfr. al riguardo: DTF 139 II 173 consid. 2.2; STF 2C_259/2014 del 10 novembre 2014 consid. 2.3). Per stabilire se ciò sia il caso, occorre procedere a una valutazione globale della pubblicità (cfr. DTF 139 II 173 consid. 7.2; STF 2C_259/2014 citata consid. 3.2.1; cfr. pure STA 52.2019.188 citata consid. 2.3).

3.4. I criteri dell'oggettività e dei bisogni di informazione del pubblico si riallacciano alla giurisprudenza federale emanata prima dell'entrata in vigore della LLCA, che rimane dunque pertinente (cfr. DTF 139 II 173 consid. 6.2.1; cfr. pure STA 52.2019.188 citata consid. 2.4).

3.4.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il criterio dell'oggettività comprende restrizioni più severe rispetto al precetto di lealtà contenuto nella legge contro la concorrenza sleale del 19 dicembre 1986 (LCSl; RS 241). Il principio di oggettività impone infatti una certa discrezione (Zurückhaltung) nel senso che la pubblicità dell'avvocato deve presentare principalmente un carattere informativo e rinunciare a metodi adescatori, importuni e sfacciati. Va altresì evitata ogni pubblicità sensazionalistica o esagerata. Queste restrizioni si impongono tanto ai contenuti, quanto alle forme e ai metodi della pubblicità dell'avvocato (DTF 139 II 173 consid. 6.2.2 e rif.; STF 2C_259/2014 citata consid. 2.3.1; STA 52.2019.188 citata consid. 2.4.1).

3.4.2. I bisogni d'informazione del pubblico concernono sostanzialmente l'esistenza dello studio legale, i suoi campi d'attività, le informazioni di contatto, come pure indicazioni complementari quali, ad esempio, se si occupa di consulenza e rappresentanza in giudizio. Non si tratta di un qualunque, astratto (e quindi possibilmente grande) bisogno d'informazione, bensì del bisogno d'informazione del pubblico presente in una determinata situazione. A dipendenza del luogo in cui la pubblicità deve esplicare il suo effetto, i bisogni d'informazione del pubblico ivi presente possono infatti essere maggiori o minori. Secondo la dottrina, la pubblicità deve creare trasparenza sul mercato e un'adeguata domanda di prestazioni legali, ritenuto che una domanda eccessiva, abusiva o inopportuna deve essere evitata affinché sia garantita un'appropriata sollecitazione dello Stato di diritto (cfr. STF 2C_259/2014 citata consid. 2.3 e 2.3.2; Christof Bernhart, Werbung und publizistische Kommunikation im Anwaltsgesetz des Bundes und ihre Grundrechtskonformität, in: AJP 2005, pag. 1181; STA 52.2019.188 citata consid. 2.4.2). La pubblicità deve insomma permettere a potenziali interessati di trovare le relative informazioni sugli studi legali, quando necessitano della consulenza di un avvocato o di un rappresentante legale (cfr. sentenza del tribunale amministrativo del Cantone di Basilea Città VD.2019.122 del 19 dicembre 2019 consid. 3.1).

3.5. L'indeterminatezza dei criteri legali può certo rendere difficile tracciare il limite tra pubblicità lecita e illecita in un caso di specie, ma corrisponde alla volontà del legislatore di tenere debitamente conto della varietà delle possibili misure pubblicitarie e permette, attraverso la ponderazione di beni giuridici di grande importanza (la libertà economica degli avvocati, da un lato, e la fiducia di cui essi devono godere, dall'altro), di trovare una soluzione che si adatti alle particolarità locali e concrete della situazione nonché all'evoluzione delle concezioni (cfr. DTF 139 II 173 consid. 6.3.1 e 6.3.2; STF 2C_259/2014 citata consid. 2.2 e 2.3). Ne discende che le autorità cantonali dispongono di un margine di apprezzamento nell'interpretazione e nell'applicazione delle nozioni giuridiche indeterminate contenute nell'art. 12 lett. d LLCA (pubblicità, fatti oggettivi e bisogni d'informazione del pubblico), nella misura in cui gli elementi essenziali per la decisione sono stati debitamente esaminati e i necessari accertamenti sono stati effettuati in modo accurato e completo (cfr. DTF 139 II 173 consid. 2.2 e 6.3.2 e rif.; cfr. pure STA 52.2019.188 citata consid. 2.5).

3.6. I precetti dell'art. 12 lett. d LLCA sono sostanzialmente ripresi anche a livello di norme deontologiche (le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato; cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; STF 4P.36/2004 del 7 maggio 2004 consid. 3.2 e rinvii ivi citati; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296; cfr. pure STA 52.2019.188 citata consid. 2.6). L'art. 16 cpv. 2 CSD dispone infatti che la pubblicità dell'avvocato deve essere veritiera, rapportarsi in maniera corretta con l'attività professionale e salvaguardare il segreto professionale.

  1. 4.1. In concreto, la Commissione ha aperto d'ufficio un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente dopo che un suo annuncio pubblicitario era apparso per diversi giorni sulla versione online del quotidiano __________. Ritenuto che l'annuncio non era visibile soltanto per l'internauta che aveva cercato attivamente informazioni in merito ad avvocati divorzisti ma per chiunque avesse avuto accesso al sito internet de __________ e avesse cliccato su un determinato articolo in cui si parlava di avvocati, la Commissione ha concluso che lo stesso violasse le norme deontologiche in materia di pubblicità, così come indicato in narrativa. Conclusione, questa, che il ricorrente contesta, come visto, fermamente.

4.2. La qui controversa pubblicità consiste in banner pubblicitari dello studio legale del ricorrente apparsi tra l'altro sulla pagina web de __________, a margine di un articolo sul tema delle difese penali d'ufficio nel Canton Ticino. I banner erano in particolare contraddistinti da diverse immagini d'effetto, che supportavano l'inserzione in grassetto "studio legale", seguita dall'elenco delle materie preferenziali ("divorzio e separazione, diritto civile, consulenza alle PMI"), nonché dall'indirizzo e dal link ("visita sito") del sito internet dello studio. Le immagini raffiguravano (1) due fedi nuziali appoggiate su di un cuore rosso spezzato o (2) una famiglia stilizzata o (3) una fotografia, strappata in centro, di un uomo e una donna che si volgono le spalle. Il ricorrente - che ha sottolineato l'oggettività dell'annuncio, indicando che le immagini non erano state da lui previste - ha precisato che si è trattato di una campagna pubblicitaria intrapresa durante il "Lockdown" su Google Ads (pay per click, con budget limitato a fr. 5.- al giorno) che avrebbe mirato a informare il pubblico della possibilità, in quella particolare fase, di organizzare incontri virtuali, in videoconferenza. A caratterizzare la campagna - di tipo ricerca - sarebbe stata la comparsa dell'annuncio soltanto nel caso in cui un internauta avesse fatto una ricerca attiva in un motore di ricerca di Google o di un sito partner di Google inserendo una di determinate parole chiave ("avvocato", "divorzio", "separazione" e "divorzista", cfr. doc. A e B). Secondo l'insorgente, una pubblicità del genere sarebbe senz'altro conforme a quanto sancito nella precedente sentenza con cui la Commissione lo aveva sanzionato per una campagna pubblicitaria che prevedeva invece l'apparizione di banner pubblicitari non richiesti da un internauta che aveva eseguito delle ricerche precedenti con un motore di ricerca su un determinato argomento.

4.2.1. Pacifico è che i controversi banner costituiscano una pubblicità ai sensi dell'art. 12 lett. d LLCA: rivolto a una cerchia indeterminata di persone (ovvero a chiunque avesse fatto una ricerca con una delle parole chiave "avvocato", "divorzio", "separazione" e "divorzista", così come spiegato dall'insorgente) e dotato perciò di un ampio impatto, l'annuncio in questione era chiaramente volto ad attirare l'attenzione del pubblico circa l'offerta di prestazioni di consulenza da parte del ricorrente (cfr. DTF 139 II 173 consid. 3.3; decisione dell'Anwaltskommission del Canton Argovia del 24 aprile 2017 in AGVE 2017 pag. 344 consid. 3.3.1). Procedendo ora alla valutazione di tale pubblicità, per quanto il suo contenuto letterale possa apparire lecito (indicazione "studio legale", con l'aggiunta delle materie preferenziali e dell'indirizzo del sito internet), dal profilo dell'oggettività non si possono tuttavia ignorare la modalità e il mezzo mediatico utilizzati per la sua diffusione. In particolare non si può trascurare che, in seguito a una semplice ricerca su un motore di Google o di un sito partner con una parola chiave quale "avvocato", gli accattivanti banner potevano per finire addirittura comparire due volte a fianco di uno stesso articolo di giornale (cfr. print screen agli atti). Pur considerando il budget limitato a fr. 5.- al giorno destinato dal ricorrente alla pubblicità (secondo il metodo pay per click), vi è da chiedersi se una pubblicità del genere possa ancora essere ritenuta zurückhaltend nel senso inteso dal Tribunale federale, cioè contraddistinta dalla necessaria discrezione che s'impone alla pubblicità dell'avvocato. Ciò che, ritenuta anche la prudenza di cui occorre dar prova alla luce della fiducia che il pubblico deve poter riporre nella professione dell'avvocato, in concreto appare più che dubbio. Ad ogni modo, la qui controversa pubblicità, visibile come detto a tutti gli internauti che avessero fatto una ricerca attiva con una delle parole chiave ("avvocato", "divorzio", "separazione", "divorzista") indicate dal ricorrente, non può senz'altro dirsi destinata soltanto a coloro che hanno bisogno di prestazioni legali. Essa non risponde quindi ai bisogni di informazione del pubblico e disattende perciò l'ulteriore condizione da cui dipende l'ammissibilità della pubblicità effettuata dagli avvocati. Come precisato dall'Alta Corte federale, i bisogni di informazione del pubblico, e quindi la pubblicità che ne può derivare, possono infatti variare in funzione del luogo in cui la stessa produce i suoi effetti. In concreto, la pubblicità in questione trascende chiaramente i bisogni di informazione degli internauti che si limitavano a ricercare in Google le parole chiave scelte dal ricorrente (tra cui anche la generica "avvocato"), ritenuto che il loro interesse per quei temi ancora non equivale alla necessità dell'assistenza di un avvocato, tanto meno divorzista, come dimostra il fatto che l'annuncio in questione è apparso nel sito internet di un quotidiano, consultato da chi desiderava semplicemente leggere (online) un articolo di giornale (e non doveva attendersi di ricevere della pubblicità non sollecitata da parte di avvocati). Una pubblicità del genere, rivolta a un largo pubblico, è illecita poiché è suscettibile di indurre certe persone a far richiesta dei servizi resi da un avvocato (anche al di fuori del monopolio di rappresentanza cantonale) anche quando non ve ne sarebbe alcun bisogno (cfr. STA 52.2019.188 citata consid. 3.3.2 e rif.; cfr. Attilio Rampini, Siti internet, newsletter e mailings di uno studio legale, contributo in occasione della maratona del diritto del 22 novembre 2019 presso l'Università della Svizzera italiana, pag. 8, ad III.p; Mercedes Novier, Quelle publicité pour l'avocat?, in: Plaidoyer 2/2015 pag. 23; cfr. inoltre in generale sul tema: Sylvie Fischer, Nouvelles trompettes de la renommée, in: Plaidoyer 4/2012 pag. 59). Non porta evidentemente ad altra conclusione la particolare situazione di "Lockdown", durante la quale è avvenuta la pubblicazione. Nulla può poi dedurre a suo favore il ricorrente dalla documentazione, prodotta con le osservazioni (cfr. doc. D), concernente un seminario organizzato nel 2016 dall'Ordine degli avvocati del Canton Zurigo. Anzitutto perché, in assenza di riferimenti giurisprudenziali o dottrinali, non si può che ritenere che il relatore abbia illustrato una sua personale opinione. Dall'altro, perché la fattispecie si distingue comunque da quella qui oggetto d'esame: infatti, mentre nel caso esaminato in quell'occasione l'internauta risultava aver proceduto a un'attiva ricerca di un avvocato divorzista (cfr., in particolare, diapositiva n. 9), nella fattispecie la pubblicità appariva anche all'utente internet che si limitava a leggere online un articolo di giornale sul tema delle difese penali d'ufficio nel nostro Cantone. Invano l'insorgente sostiene di avere scelto la campagna di tipo ricerca proprio per conformarsi alla precedente decisione resa dalla Commissione nei suoi confronti (decisione n. 129 dell'8 settembre 2016). Se è ben vero che in quella sede la Commissione aveva effettivamente indicato che la ricerca attiva su un motore di ricerca (…) è lecita (consid. 6), non può seriamente essere sostenuto che basti una ricerca con la parola chiave "avvocato" perché nei siti trovati compaiano lecitamente (accattivanti) annunci pubblicitari di professionisti del campo. Del resto, qualche riga più sopra, con riferimento alla giurisprudenza federale (cfr. STF 2C_259/2014 citata consid. 3.2.4), la Commissione aveva chiaramente spiegato che colui che ha bisogno di informazioni sull'esercizio della pratica forense, li deve ricercare attivamente, precisando che l'avvocato non può, spontaneamente, rivolgersi ad un largo pubblico (…) facendo capo a dei banner pubblicitari offerti da un motore di ricerca come Google AdWords (cfr. citata decisione, ibidem). Da tutto quanto sopra discende che la campagna pubblicitaria intrapresa dal ricorrente non rispondeva a un bisogno di informazione del pubblico (segnatamente dei lettori della versione online del quotidiano __________). Con la precedente istanza occorre quindi concludere che il ricorrente è incorso in una violazione dell'art. 12 lett. d LLCA.

  1. Ferme queste premesse, resta ora da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

5.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti e del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2018.371 del 6 novembre 2019 consid. 4.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 23 segg. ad art. 17).

5.2. È ben vero che l'indeterminatezza dei criteri legali può talora rendere difficile tracciare il limite tra pubblicità lecita e illecita. Bisogna tuttavia considerare che il Tribunale federale ha comunque fissato i paletti entro cui l'avvocato diligente può muoversi per evitare di disattendere le regole professionali in materia di pubblicità. Ciò è tanto più vero in concreto, a fronte del fatto che il ricorrente ha già fatto oggetto di una sanzione disciplinare (ammonimento) per una fattispecie simile risalente al maggio 2016 (cfr. citata decisione dell'8 settembre 2016). Ne discende che, in concreto, la violazione commessa dal ricorrente non può più essere considerata di lieve entità, come è stato il caso in passato (cfr. decisione citata) ma va ritenuta di media gravità. Se non giovano all'insorgente il citato precedente disciplinare e il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento, continuando ancora in questa sede a contestare la sua colpevolezza, a suo favore depone la circostanza che la campagna pubblicitaria, dal budget relativamente limitato, si è protratta sull'arco di pochi giorni soltanto. Alla luce di tutto quanto precede, si giustifica pertanto confermare la multa inflitta dalla Commissione. La sanzione così commisurata, situata nella fascia inferiore di quanto previsto dalla norma, risulta tutto sommato opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto del precedente specifico del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

  1. 6.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2020.571
Entscheidungsdatum
10.09.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026