Incarto n. 52.2020.472
Lugano 2 dicembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2020 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 9 settembre 2020 (n. 4643) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 27 aprile 2020 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di otto mesi;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il __________ 1970 e ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) nel 1989.
Impiegato postale addetto alla distribuzione, in passato ha subito una revoca della patente di guida della durata di un mese (scontata dal 22 giugno al 21 luglio 2019 inclusi) a seguito di un'infrazione medio grave alle norme della circolazione (eccesso di velocità di 32 km/h in autostrada laddove vigeva un limite di 80 km/h) commessa il 17 marzo 2019 (decisione del 7 giugno 2019).
B. a. Il 1° gennaio 2020, verso le ore 04.00, RI 1 stava circolando in territorio di Rivera alla guida del veicolo Suzuki targato TI __________ quando ha perso la padronanza del mezzo, fuoriuscendo a destra del campo stradale e andando a collidere contro il muretto di proprietà di una sua vicina di casa. Con l'aiuto di un passante, ha quindi provveduto a spostare al di fuori della carreggiata la vettura, che, avendo subito un danno totale, l'indomani è stata rimossa da un carroattrezzi. È poi rincasato a piedi, senza avvisare né la polizia né la vicina, cui ha comunicato l'accaduto solo la mattina seguente.
Interrogato dalla polizia cantonale (che è risalita al veicolo coinvolto nell'incidente, e dunque al conducente, grazie ai detriti abbandonati in loco), l'interessato ha immediatamente ammesso i fatti, addebitandoli a un momentaneo colpo di sonno, dando atto di avere bevuto un paio di birre durante i festeggiamenti di San Silvestro. Ha inoltre segnalato la sua necessità professionale di disporre della patente.
Al termine del verbale, la licenza di condurre veicoli a motore gli è stata sequestrata dalle forze dell'ordine, per poi essergli restituita il 17 gennaio 2020 in attesa della decisione dipartimentale.
b. Preso atto del rapporto di polizia, il 17 gennaio 2020 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo, invitandolo a determinarsi in relazione a una probabile revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 27 aprile successivo l'autorità amministrativa ha risolto di revocargli la patente per la durata di otto mesi (dal 1° luglio 2020 all'11 febbraio 2021 inclusi, tenuto conto del periodo già effettuato dal 1° al 17 gennaio 2020 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. b della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
C. Con giudizio del 9 settembre 2020 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento amministrativo, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1. Rilevato come i fatti fossero incontestati, il Governo ha dapprima constatato la sussistenza, tra l'altro, di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. d e 91a cpv. 1 LCStr per avere eluso i provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida. Posto come la stessa imponesse
D. Avverso quest'ultimo giudizio, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone in via principale l'annullamento (con retrocessione degli atti al Governo per nuova decisione). Subordinatamente ne postula la riforma nel senso che sia annullata la decisione della Sezione della circolazione, rispettivamente che la durata della revoca sia ridotta a quattro mesi in applicazione dell'art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr oppure a sei mesi giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. b LCStr. In sostanza, il ricorrente contesta di avere commesso l'infrazione grave addebitatagli. Sostenendo di non essere stato consapevole dell'obbligo di avvertire la polizia, ritiene che, nelle concrete circostanze, non possa essergli rimproverato di non avere osservato i suoi doveri in caso di incidente. Reputa quindi che venga a cadere uno dei presupposti oggettivi del reato di elusione dei provvedimenti per l'accertamento dell'inattitudine alla guida. In ogni caso non ne sarebbe dato l'elemento soggettivo, atteso ch'egli non era cosciente dell'elevata possibilità di essere sottoposto a un esame dell'alcolemia. Contesta inoltre la commisurazione della misura, ritenendo che giustificare la durata superiore al minimo legale della revoca unicamente con la vicinanza temporale della nuova infrazione rispetto alla scadenza della precedente misura corrisponda a considerare due volte la sua recidiva. Confutando puntualmente le argomentazioni della precedente istanza, che biasima per non avere esperito un'istruttoria in merito, ribadisce infine la sua necessità professionale di condurre veicoli a motore, pena il concreto rischio di perdere il lavoro.
E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento. Delle sue argomentazioni si dirà, per quanto occorre, nei considerandi in diritto.
F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.
G. Pendente causa, a seguito degli stessi accadimenti, con decreto di accusa del 27 maggio 2020, passato in giudicato, il competente procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di:
guida in stato di inattitudine
per aver condotto la sua vettura essendo in stato di spossatezza;
infrazione alle norme della circolazione
per avere negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro un muro sito sulla sua destra;
elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida
per essersi intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o a un altro esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo dell'incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (dinamica dei fatti, ora dell'incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell'alito o del sangue;
inosservanza dei doveri in caso d'incidente
per aver abbandonato il luogo dell'incidente senza osservare i doveri impostigli per legge, in specie senza avvisare immediatamente la danneggiata o avvertire senza indugio la polizia.
Fondandosi sugli art. 90 cpv. 1 LCStr (in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr e 2 cpv. 1, 3 cpv. 1 e 7 cpv. 2 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 [ONC; RS 741.11]), 91 cpv. 2 lett. b, 91a cpv. 1 e 92 cpv. 1 LCStr (in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr), ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni - di 40 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna (corrispondenti a fr. 3'600.-), oltre che al pagamento di una multa di fr. 700.-. Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, l'interessato ha rinunciato a impugnare la predetta decisione, che è quindi passata in giudicato incontestata.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). L'audizione testimoniale della vicina danneggiata, sollecitata dall'insorgente, non appare infatti idonea ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della vertenza.
2.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 1° gennaio 2020 RI 1 è stato condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 3'600.-, corrispondente a 40 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna, oltre che al pagamento di una multa di fr. 700.-, per guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr), infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr), elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) e inosservanza dei doveri in caso d'incidente (art. 92 cpv. 1 LCStr), così come meglio descritto in narrativa (consid. G). Il decreto di accusa del 27 maggio 2020 è rimasto incontestato ed è quindi regolarmente passato in giudicato. Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale è infatti vincolato agli accertamenti che hanno portato alla condanna del 27 maggio 2020. Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla scorta di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati in calce al decreto di accusa e contestare l'infrazione che gli veniva addebitata agendo in via d'opposizione, adducendo in quel contesto tutte le censure e i mezzi di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. Tanto più che egli si è sin da subito giustificato sostenendo di non essere stato al corrente dell'obbligo di avvertire la polizia e dell'elevata possibilità che quest'ultima lo sottoponesse a un esame alcolemico (cfr. verbale d'interrogatorio del 1° gennaio 2020, pag. 3; ricorso al Governo, pag. 6 e relativa replica, pag. 2). La sua linea difensiva - che ha ribadito ancora in questa sede (cfr. ricorso, pag. 4 e 5) - avrebbe perciò dovuto coerentemente indurlo a insistere onde tutelarsi al meglio, segnatamente contestando l'elemento soggettivo delle infrazioni imputategli. Nulla di tutto ciò è tuttavia avvenuto. L'insorgente - che in sede penale non ha ritenuto di avvalersi dell'assistenza di un legale - è invece rimasto passivo. Nonostante la gravità dei reati rimproveratigli e l'importanza della sanzione inflittagli, si è adagiato sul decreto con il quale il procuratore pubblico l'ha per finire condannato a una pena pecuniaria e una multa segnatamente per avere omesso di osservare i suoi doveri in caso d'incidente ed eluso i provvedimenti per accertare la sua eventuale inattitudine alla guida, senza contestarlo. Per ragioni sue, di cui non può che rammaricarsi, ha dunque lasciato passare in giudicato la decisione penale, pur sapendo o dovendo presumere - vista peraltro la sua passata esperienza (revoca della licenza di condurre nel 2019 per un reato meno grave) - che i fatti accertati in sede penale avrebbero a questo punto vincolato l'autorità amministrativa. Tanto più che la (legittima) coesistenza della doppia procedura, penale e amministrativa, prevista dalla LCStr, è ormai fatto notorio (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2; STA 52.2018.335 del 5 dicembre 2018 consid. 2.2 e rif. confermata da STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 3.2). In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).
3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che intenzionalmente si oppone o si sottrae alla prova del sangue, all'analisi dell'alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente, o a un esame sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti (art. 16c cpv. 1 lett. d LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno sei mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione medio grave (art. 16c cpv. 2 lett. b LCStr). In caso di concorso di infrazioni vige il principio dedotto dall'art. 49 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), secondo il quale la revoca è pronunciata in funzione dell'infrazione più grave, la quale può essere aumentata in misura adeguata (cfr. STA 52.2016.559 del 28 marzo 2017 consid. 3.1 e rif.).
3.3. Dagli atti risulta che nel marzo 2019 RI 1 ha commesso un'infrazione medio grave per la quale è stato oggetto di una revoca della licenza di condurre di un mese, che ha finito di scontare il 21 luglio 2019. Il 1° gennaio 2020 l'insorgente, messosi al volante della sua vettura in stato di spossatezza, dopo avere negligentemente perso la padronanza di guida cozzando contro il muro della sua vicina, ha abbandonato il luogo dell'incidente senza osservare i doveri impostigli per legge (in specie senza avvisare immediatamente la danneggiata o avvertire senza indugio la polizia) e si è reso irreperibile, sottraendosi così intenzionalmente alla prova del sangue o a un altro esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (dinamica dei fatti, ora dell'indicente ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell'alito o del sangue, così come stabilito in sede penale.
3.4. Ora, il fatto di avere eluso i provvedimenti che la polizia, date le circostanze, avrebbe ordinato per accertare una sua eventuale inattitudine alla guida costituisce un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. d LCStr. Il Tribunale non ha ragione di scostarsi dalle valutazioni giuridiche del procuratore pubblico, che su questo punto ha ritenuto data l'esistenza del corrispondente reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr (cfr. anche Mizel, op. cit., pag. 501 seg.). Tale infrazione - perpetrata a distanza di meno di cinque anni dalla scadenza della precedente revoca per l'infrazione medio grave commessa il 17 marzo 2019 (cfr. supra, consid. A e 3.3) - comporta già di per sé una revoca di ammonimento della durata minima di sei mesi in base all'art. 16c cpv. 2 lett. b LCStr. Nella quantificazione puntuale della sanzione amministrativa che va irrogata occorre tenere in debito conto che l'infrazione è stata commessa in concorso con altri reati (guida in stato d'inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso d'incidente). Neppure può essere trascurato che l'insorgente si è reso colpevole dell'illecito stradale a distanza di meno di sei mesi dalla scadenza della precedente revoca pronunciata nei suoi confronti in forza dell'art. 16b LCStr. Nel commisurare esattamente il periodo di revoca secondo i criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, anche il tempo trascorso dalla scadenza di una precedente revoca gioca infatti un ruolo decisivo, nel senso che una recidiva a breve termine va punita con maggiore severità di una nuova infrazione commessa al limite del periodo di prova (cfr. STF 1C_366/2011 del 20 luglio 2012 consid. 3.5 che conferma la STA 52.2011.202 del 1° luglio 2011 consid. 3.4; cfr. Mizel, op. cit., pag. 543). Invano il ricorrente si prevale infine di un'asserita sua assoluta necessità professionale di condurre un veicolo a motore, ritenuto come la giurisprudenza riconosca tale esigenza con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (autisti di professione, conducenti di taxi ecc.) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (cfr. DTF 128 II 285 consid. 2.4, 123 II 572 consid. 2c; STA 52.2017.594 del 28 marzo 2018 consid. 3.2 e rif.). Ora, in concreto è evidente che l'insorgente, impiegato postale addetto alla distribuzione, non ha un'assoluta necessità di condurre un veicolo. Anzitutto, perché non è escluso che egli possa svolgere la sua attività di recapito - se non a bordo dei veicoli a tre ruote in uso a La Posta, che apparentemente hanno una velocità massima superiore a 50 km/h (cfr. dichiarazione del 5 ottobre 2020 del suo superiore __________, sub doc. D) - mediante un ciclomotore in suo uso della categoria M (velocità massima per loro costruzione di 30 km/h e cilindrata massima di 50 cm³), la cui guida è legittimata dal provvedimento di revoca della Sezione della circolazione (cfr. disp. 1.4). V'è inoltre da ritenere che tra le molteplici possibilità d'impiego offerte dalla grande azienda alle cui dipendenze lavora, egli possa temporaneamente trovare un'occupazione alternativa che non richieda la patente di guida (lavorando ad esempio in qualità di impiegato in logistica in un centro di spartizione anziché quale addetto al recapito), come del resto dovrebbe fare quand'anche il provvedimento fosse ridotto al minimo legale di sei mesi (sotto il quale non si potrebbe in ogni caso scendere; cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr). Se ne deve concludere che, tenuto conto della gravità complessiva delle infrazioni commesse, del grado di colpa che gli è imputabile, della sua reputazione quale conducente, segnatamente della recidiva di cui si è macchiato giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. b LCStr e del fatto che non ha una necessità professionale di guidare veicoli a motore, il provvedimento di revoca di otto mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Ancorché superiore al minimo legale di sei mesi, una misura di tale ampiezza risulta senz'altro giustificata siccome conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, fermo restando che previa frequentazione di un corso di aggiornamento riconosciuto dall'autorità essa potrà essere ridotta in applicazione dell'art. 17 cpv. 1 LCStr (cfr. dispositivo n. 1.5 della risoluzione dipartimentale).
Va da sé che, una volta passata in giudicato la presente decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al gennaio 2020 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.
4.2. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera