Incarto n. 52.2020.443

Lugano 9 novembre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 21 settembre 2020 di

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione del 19 agosto 2020 (n. 4226) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 15 gennaio 2019 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 è nato il __________ 1987 ed è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore. Dirigente tecnico di professione, non risulta avere precedenti in materia di circolazione stradale.

B. a. Il 15 settembre 2018, verso le ore 10.00, mentre stava circolando alla guida del veicolo __________ immatricolato __________ in territorio di __________ (autostrada A2 in direzione sud), RI 1 è stato oggetto di un controllo di polizia effettuato con un'auto civetta. Gli agenti intervenuti hanno accertato che, mentre procedeva a una velocità di 120 km/h, si era avvicinato fino a 6 m (o 0.18 secondi) al veicolo che lo precedeva, concludendo che avesse dunque omesso di mantenere una sufficiente distanza di sicurezza dallo stesso. Interrogato dalla polizia cantonale nell'immediatezza dei fatti, il conducente ha ammesso di avere, per un tratto di 800 m, mantenuto dal veicolo che circolava davanti a lui sulla corsia di sorpasso a una velocità di circa 120 km/h una distanza inadeguata, che ha stimato in circa 5 o 6 m.

b. Con decreto di accusa dell'8 gennaio 2019, il competente procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per avere omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza dall'antistante veicolo (circa 5/6 metri per un tratto di circa 800 metri). Ne ha quindi proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni

  • di 45 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna (per un totale di fr. 4'950.-), oltre che al pagamento di una multa di fr. 700.-. Avverso il suddetto decreto d'accusa RI 1 ha interposto opposizione.

c. Nel frattempo, venuta a conoscenza della predetta infrazione e preso atto del relativo rapporto di polizia, il 21 novembre 2018 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Dopo avergli offerto la possibilità di esprimersi al riguardo, il 15 gennaio 2019 l'autorità amministrativa gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi (dal 18 marzo 2019 al 17 giugno 2019 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

C. a. Avverso tale provvedimento il conducente è insorto davanti al Consiglio di Stato con ricorso del 15 febbraio 2019, mediante il quale ha chiesto, in via preliminare, la sospensione della procedura amministrativa in attesa dell'esito di quella penale. Richiesta, questa, che l'Esecutivo cantonale ha accolto con decreto del 10 aprile successivo.

b. Chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessato, con sentenza del 5 marzo 2020 il giudice della Pretura penale, esperito il dibattimento, ha derubricato a infrazione semplice alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr il reato rimproverato a RI 1 (stralciando l'accertamento relativo alla distanza imputatagli), che ha dunque condannato al pagamento di una multa di fr. 300.-. La sentenza, priva di motivazione, non è stata ulteriormente contestata ed è quindi nel frattempo passata in giudicato.

c. Riattivata la procedura a seguito dell'emanazione del giudizio penale, con decisione del 19 agosto 2020 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento amministrativo pronunciato dalla Sezione della circolazione, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1. Ricordato come l'autorità amministrativa, di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, rimanga autonoma nella valutazione giuridica degli stessi, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che, non avendo chiesto la motivazione della sentenza penale, il conducente non potesse prevalersi dei fatti accertati in sede penale e della conseguente derubricazione ottenuta in quella sede. A fronte anche della chiara ammissione di responsabilità contenuta nel verbale d'interrogatorio e mai ritrattata, ha quindi considerato, alla luce della giurisprudenza, che il conducente si fosse macchiato di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, per la quale la Sezione della circolazione non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della patente della durata minima di tre mesi.

D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della risoluzione dipartimentale e che nei suoi confronti venga pronunciato un ammonimento.

L'insorgente critica il Governo per essersi scostato dal giudizio della Pretura penale - che ha derubricato il reato da infrazione grave a infrazione semplice alla LCStr - soltanto perché non motivato. Ritiene in ogni caso che l'assenza di motivazione non dispensasse l'Esecutivo cantonale da una completa e corretta valutazione delle prove agli atti, segnatamente dall'analisi critica del filmato dell'autocivetta che, da sola, avrebbe permesso di relativizzare le ammissioni da lui fatte a verbale. Non sarebbe dunque dimostrata in concreto una distanza di sicurezza inferiore ai limiti dell'infrazione grave (0.6 secondi), ma soltanto una distanza insufficiente (inferiore a 1.8 secondi), ciò che configurerebbe dal profilo amministrativo un'infrazione lieve giusta l'art. 16a LCStr, passibile di ammonimento. Non essendo entrato nel merito delle considerazioni da lui espresse in replica, che ricalcherebbero le motivazioni del giudice penale, il Governo avrebbe peraltro commesso un chiaro diniego di giustizia.

E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento, non senza rilevare come non sia la prima volta che si scosta da una decisione penale.

F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dall'incarto richiamato dalla Pretura penale, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le ulteriori prove sollecitate dall'insorgente non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia. Non occorre in particolare procedere all'audizione testimoniale della giudice che ha emanato il giudizio penale, né trasmettere il gravame alla Pretura penale per osservazioni. Da questo profilo, il ricorrente avrebbe infatti piuttosto dovuto pretendere una motivazione scritta della decisione penale in quella sede (cfr. infra, consid. 2.1.2). Come si avrà modo di spiegare in appresso, il dispositivo della sentenza penale, unitamente all'incarto richiamato, risultano nondimeno sufficientemente concludenti ai fini del presente giudizio.

  1. 2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_67/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 3.1-3.2, in: RtiD I-2011 n. 41).

2.2. Di principio, il conducente condannato con sentenza penale, della quale non ha chiesto la motivazione, non può pretendere che l'autorità amministrativa legga come fa comodo a lui una sentenza di condanna definitiva priva di motivazione rispettivamente ch'essa in un secondo tempo completi l'istruttoria. L'automobilista che intende prevalersi di un giudizio penale "vincolante" deve infatti addurre i propri argomenti difensivi in quella procedura ed esibire poi una decisione penale motivata, dalla quale risultino le ragioni d'ordine oggettivo e soggettivo, che hanno comportato un giudizio favorevole all'accusato. In virtù del dovere di collaborazione delle parti, applicabile anche nella procedura amministrativa, l'interessato deve richiedere la motivazione scritta del giudizio penale emanato solo sotto la forma di dispositivo qualora egli intenda addurre fatti e prove che non risultano dall'incarto (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2c; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 3.3 che conferma la STA 52.2015.597 del 9 agosto 2016, 1C_358/2015 del 6 aprile 2016 consid. 3.3 che conferma la STA 52.2015.22 del 25 maggio 2015 consid. 3.2, 1C_146/2015 del 7 settembre 2015 consid. 2.2, 1C_67/2010 citata, in: RtiD I-2011 n. 41, consid. 2 che conferma la STA 52.2009.345 del 23 dicembre 2009 consid. 2.2).

2.3. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 15 settembre 2018, il procuratore pubblico - sulla scorta del relativo rapporto di polizia - ha emanato nei confronti di RI 1 un decreto d'accusa per titolo di grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr per avere omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza dall'antistante veicolo (circa 5/6 metri per un tratto di circa 800 metri). RI 1 ha impugnato il suddetto decreto d'accusa davanti al giudice della Pretura penale, il quale - indetto un pubblico dibattimento e interrogato l'insorgente (cfr. verbale d'interrogatorio del 5 marzo 2020) - non ha tuttavia confermato l'accertamento relativo alla distanza (5/6 metri) mantenuta e al tratto di strada (circa 800 metri) su cui si è protratta l'infrazione, come si evince dal dispositivo della sentenza da lui emessa, da cui sono state espressamente cancellate le relative precisazioni (cfr. sentenza del 5 marzo 2020, disp. n. 1). Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dalla derubricazione del reato a infrazione semplice alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 1 LCStr, cui ha proceduto il giudice della Pretura penale. Benché il ricorrente non abbia richiesto la motivazione scritta della sentenza, si può dunque tenere conto a suo favore del fatto che la Pretura penale abbia accertato ch'egli abbia sempre tenuto una distanza superiore a quella costitutiva di un'infrazione grave alla LCStr (corrispondente a meno di 0.6 secondi, cfr. infra, consid. 3.3). Ferme queste premesse, va rilevato che il filmato dell'auto civetta, che il Tribunale ha acquisito agli atti del procedimento insieme all'incarto penale - che le precedenti istanze non hanno a torto richiamato e sul quale non hanno poi neppure ritenuto di prendere posizione (passando sotto silenzio le censure del ricorrente in violazione del diritto di essere sentito, cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2 e rif.) -, non permette di stabilire l'effettiva distanza (non indicata nel dispositivo della sentenza penale) tenuta dall'insorgente, considerato oltretutto che per buona parte del rilievo il suo veicolo non è nemmeno visibile ma risulta coperto da un'altra vettura. In queste circostanze, non resta che fondarsi su quanto accertato in ambito penale unitamente a quanto da lui sostenuto già davanti al Governo e così dare per acquisito che, viaggiando a una velocità superiore a 100 km/h, egli abbia sempre tenuto dal veicolo antistante una distanza superiore al corrispettivo di 0.6 secondi (ma inferiore al corrispettivo di 1.8 secondi, limite dell'infrazione semplice alla LCStr, cfr. infra, consid. 3.3), ciò che, alla luce di quanto è possibile intravedere dal filmato, non appare affatto insostenibile.

  1. 3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 citata consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). In altre parole, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, non si può automaticamente escludere la pronuncia di una misura amministrativa per infrazione grave ai sensi dell'art 16c LCStr per il semplice fatto che il giudice penale ha condannato il conducente per infrazione semplice ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr (cfr. STF 1C_146/2015 citata consid. 2.2; cfr. pure STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 689 seg. e rif.).

3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr). Commette invece un'infrazione medio grave colui che, violando le norme della circolazione, cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tale evenienza, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).

3.3. Giusta l'art. 34 cpv. 4 LCStr, il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro. L'art. 12 cpv. 1 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11) prevede che, quando i veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa. Non esistono regole assolute che definiscano cosa si debba intendere per "distanza sufficiente" ai sensi dell'art. 34 cpv. 4 LCStr: la stessa dipende dalle circostanze concrete, segnatamente dalle condizioni stradali, della circolazione e della visibilità, così come dai veicoli implicati. Il senso di tale norma - di fondamentale importanza per la sicurezza della circolazione - è in primo luogo quello di permettere al conducente, anche in caso di frenata inopinata del veicolo che lo precede, di fermarsi dietro di lui. La giurisprudenza non ha fissato delle distanze minime da rispettare per non incorrere in un'infrazione semplice, medio grave o grave alla LCStr. Ha tuttavia ammesso che la regola dei due secondi o del "mezzo tachimetro" (corrispondente a un intervallo di 1.8 secondi) sono degli standard minimi abitualmente riconosciuti (DTF 131 IV 133 consid. 3.1, 3.2.1 e 3.2.2; STF 1C_474/2020 del 19 aprile 2021 consid. 3.1 e 3.2, 6B_894/2020 del 26 novembre 2020 consid. 2.1, 6B_1139/2019 del 3 aprile 2020 consid. 2.2). Un caso può essere grave quando, su un'autostrada, l'intervallo tra i veicoli è inferiore a 0.6 secondi.

3.4. In concreto, come visto, dagli atti e dalle sue stesse ammissioni risulta che il 15 settembre 2018, verso le ore 10.00, RI 1 ha circolato sull'autostrada A2 in territorio di __________ alla guida della sua vettura a una velocità superiore a 100 km/h senza rispettare, per alcune centinaia di metri, la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva. Dal profilo oggettivo, l'insorgente ha violato una fondamentale norma della circolazione (qual è quella che impone al conducente di osservare sempre una sufficiente distanza dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa), assumendosi così il rischio di creare un pericolo per la sicurezza altrui. Benché sia stato accertato che fosse superiore (cfr. supra, consid. 2.3), la distanza mantenuta dal ricorrente dal veicolo che circolava davanti a lui non supera di molto il limite (0.6 secondi) del caso grave. Ricordato come la giurisprudenza non abbia fissato distanze minime da rispettare al di là delle quali la violazione delle norme della circolazione debba essere qualificata di leggera, medio grave o grave rispettivamente come tali qualifiche non dipendano unicamente dalla distanza ma dall'insieme delle circostanze (cfr. STF 6B_281/2013 del 16 luglio 2013 consid. 2.3), occorre in concreto considerare che il ricorrente ha tenuto la citata distanza (largamente insufficiente), allorquando stava circolando a velocità elevata (senz'altro superiore a 100 km/h), in autostrada, sulla corsia e in fase di sorpasso, in una situazione di traffico piuttosto intenso (cfr. filmato). La messa in pericolo astratta accresciuta della sicurezza del traffico creata deve quindi essere ritenuta medio grave. Già soltanto per questa ragione, pur volendo attribuire al ricorrente una colpa soltanto leggera (cfr. STF 1C_424/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 4.3 e 4.4), si deve ritenere che l'infrazione commessa integri gli estremi del caso medio grave previsto all'art. 16b LCStr (che è dato in pratica per esclusione, qualora nell'infrazione non siano racchiusi tutti gli elementi costitutivi per considerarla lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr [colpa leggera

  • pericolo minimo per la sicurezza altrui] o grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr [colpa grave + grave messa in pericolo della sicurezza altrui]; cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.2, 135 II 138 consid. 2.2.2). Nulla può del resto derivare a suo favore il ricorrente dal fatto di essere stato condannato in sede penale sulla base dell'art. 90 cpv. 1 LCStr. Premesso che l'autorità amministrativa non è vincolata al giudizio penale per quanto concerne l'applicazione del diritto (cfr. supra, consid. 3.1), ivi compresa la valutazione della colpa (cfr. Mizel, op. cit., pag. 689), va ricordato che una condanna penale fondata sull'art. 90 cpv. 1 LCStr non implica necessariamente che il caso debba essere considerato come lieve dal profilo amministrativo: infatti, se l'infrazione grave ex art. 16c LCStr corrisponde a una violazione grave delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, una violazione semplice delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr corrisponde sia al caso medio grave giusta l'art. 16b LCStr che al caso lieve ex art. 16a LCStr (DTF 135 II 138 consid. 2.4; STF 1C_253/2012 del 29 agosto 2012 consid. 2.1; 6A.90/2002 del 7 febbraio 2003 consid. 3.2 e rif.).

3.5. Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16b LCStr e in assenza di precedenti in materia di circolazione stradale di cui occorra tener conto, il provvedimento amministrativo della durata di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato appare eccessivo e la sua durata dev'essere ridotta a un mese. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e maggiormente rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui il ricorrente si è reso protagonista (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore) - qui peraltro nemmeno invocate -, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).

3.6. Il ricorrente avrebbe dovuto scontare la misura dal 18 marzo al 17 giugno 2019, ma le procedure ricorsuali che ha preferito intraprendere hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al settembre 2018 e le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

  1. 4.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto. La decisione del Consiglio di Stato è di conseguenza annullata, mentre la risoluzione della Sezione della circolazione va riformata così come indicato al considerando n. 3.5.

4.2. Dato l'esito, avuto anche riguardo alla violazione del diritto di essere sentito commessa dal Governo (cfr. supra, consid. 2.3), la tassa di giustizia, ridotta, è posta a carico del ricorrente, secondo il suo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). All'insorgente, assistito da un avvocato iscritto nell'apposito registro, vanno riconosciute congrue ripetibili commisurate in funzione dell'esito solo in parte favorevole dell'impugnativa (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione del 19 agosto 2020 (n. 4226) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. la risoluzione del 15 gennaio 22019 della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è riformata nel senso che a RI 1 è revocata la licenza di condurre per la durata di un mese (disp. 1 e 1.1), così come indicato al consid. 3.5. Per il resto è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 700.- è posta a carico dell'insorgente, al quale va restituito l'importo di fr. 800.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

  2. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente l'importo di complessivi fr. 1'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il giudice presidente La vicecancelliera

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