Incarto n. 52.2020.419

Lugano 21 giugno 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso dell'8 settembre 2020 di

RI 1 e RI 2, 6830 Chiasso,

contro

la decisione dell'8 luglio 2020 (n. 3824) del Consiglio di Stato che respinge il loro ricorso contro la decisione del 22 maggio 2019 con cui il Municipio di Mendrisio ha rilasciato a CO 1 e CO 2 la licenza edilizia per il mantenimento dei balconi sulla facciata sud dello stabile ai mapp. __________2-__________4 di quel Comune (sezione Ligornetto);

la decisione del 19 agosto 2020 (n. 4245) del Consiglio di Stato che respinge la loro istanza di rettifica della risoluzione governativa dell'8 luglio 2020;

ritenuto, in fatto

A. a. Nel corso del 2000, CO 1 e CO 2, hanno acquistato una vecchia casa d'abitazione (mapp. __________2, __________3 e __________4), situata nel nucleo dell'allora comune di Ligornetto. La facciata dell'immobile rivolta verso il giardino (facciata sud) si compone di un elemento centrale, caratterizzato da tre ordini di loggiati sovrapposti a cinque archi, affiancato da due corpi simmetrici, dotati di una sola finestra per piano.

La facciata sud del corpo laterale est, al livello del primo e del secondo piano, era inoltre dotata di due piccoli ballatoi, muniti di ringhiera, larghi circa un metro e lunghi tre, che partendo dal loggiato raggiungevano delle cabine in muratura ad uso WC collocate alla loro estremità.

In base al piano particolareggiato del nucleo (PPNV) allora in vigore, la parte est della facciata era assoggettata ad un vincolo di conservazione integrale con ordinamento compositivo che necessita di essere riequilibrato, che ammetteva unicamente gli interventi di ripristino degli elementi morfologici originari.

b. Il 26 dicembre 2000, CO 1 e CO 2 hanno notificato al Municipio di Ligornetto l'intenzione di eseguire alcuni lavori di riattamento dell'edificio. Si trattava di in primo luogo aggiustare il tetto e rifare la facciata. Quindi far sostituire l'attuale impianto ad olio con uno a gas (...) e provvedere alla parziale sostituzione degli attuali impianti sanitari.

Alla domanda si sono opposti E__________, RI 1 e RI 2, proprietari del fondo contermine verso est (mapp. __________1), rilevando, fra l'altro, che i vincoli imposti sulle facciate obbligano i proprietari all'abbattimento dei vecchi cessi in facciata, comprese le mensole che formano una specie di terrazzino.

L'8 febbraio 2001, il Municipio ha rilasciato la licenza richiesta, stabilendo, a titolo di condizione accessoria, che l'ordinamento della facciata verso il giardino, ai sensi del PPNV (piano particolareggiato della zona nucleo villaggio) dovrà essere riequilibrato (demolizione corpi aggiunti).

B. a. Il 18 aprile 2001, i vicini opponenti hanno segnalato al Municipio che i beneficiari della licenza avevano demolito le cabine ad uso WC, ma stavano completando il parapetto dei ballatoi d'accesso allo scopo di trasformarli in balconcini. Hanno quindi chiesto all'autorità comunale di esigere anche la demolizione dei ballatoi.

b. Dopo aver interpellato il pianificatore comunale, con risoluzione 19 giugno 2001 il Municipio ha stabilito che con la demolizione dei gabinetti era stato raggiunto lo scopo di riordinare e di riequilibrare la composizione delle facciate e che non vi era, di conseguenza, motivo per esigere anche la demolizione dei balconcini.

C. Con giudizio del 5 giugno 2002 (n. 2635), il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dai vicini opponenti.

Posto in evidenza il tenore impreciso della condizione alla quale la licenza edilizia era stata assoggettata, il Governo ha in sostanza ritenuto che la decisione impugnata rientrasse nei limiti del potere d'apprezzamento che deve essere riconosciuto al Municipio nell'applicazione del diritto autonomo comunale. Non essendo dati i presupposti per una revoca, la decisione è quindi stata confermata.

D. a. Adito dai soccombenti, con sentenza del 28 agosto 2003 (n. 52.2002.267) il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione municipale impugnata e quella governativa che la confermava.

Illustrate le finalità perseguite dall'art. 12 delle norme di attuazione del piano regolatore particolareggiato del nucleo (NAPPNV), questo Tribunale ha fra l'altro ritenuto che la condizione alla quale il Municipio aveva subordinato la licenza permetteva ai vicini opponenti di ritenere accolta la richiesta di rimuovere tanto i WC, quanto i ballatoi di accesso. Soltanto questo era invero il significato che nelle particolari circostanze del caso concreto poteva in buona fede essere attribuito alla condizione in esame. Considerate le chiare finalità dell'art. 12 cpv. 3 lett. c NAPPNV e l'altrettanto inequivocabile richiesta formulata con l'opposizione, i vicini potevano legittimamente ritenere che il termine corpi aggiunti comprendesse anche i controversi ballatoi.

Proseguendo, il Tribunale cantonale amministrativo ha poi reputato che nell'evenienza concreta, la mancata rimozione dei ballatoi d'accesso alle cabine WC e la trasformazione di quest'ultimi in balconcini, mediante completamento del parapetto, integrasse gli estremi di una violazione materiale dell'art. 12 cpv. 3 lett. c NAPPNV e costituisse nel contempo un'inosservanza della condizione alla quale la licenza rilasciata ai resistenti era stata subordinata. Il Tribunale ha quindi rinviato gli atti al Municipio affinché definisse i dettagli del ripristino che avrebbe dovuto essere attuato.

b. Con sentenza dell'8 luglio 2005 (n. 1P.593/2003), il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso di diritto pubblico interposto da CO 1 e CO 2 contro il predetto giudizio di questo Tribunale, che ha considerato di natura incidentale. L'Alta Corte ha nondimeno osservato che per stabilire quelli che i giudici cantonali hanno definito “i dettagli del ripristino” l'esecutivo comunale dovrà tenere conto delle norme del piano particolareggiato appena citate. Esse toccano componenti estetiche e storiche dell'edificio che per loro natura sono soggette all'apprezzamento da parte dell'autorità chiamata ad applicarle. Il Municipio di Ligornetto, nonostante le istruzioni dategli dal Tribunale cantonale amministrativo, conserverà pertanto una certa latitudine di giudizio. Non sono quindi da escludere divergenze di vedute e nuove procedure di ricorso.

E. a. Dando seguito alla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, il 10 dicembre 2007 il Municipio di Ligornetto ha ordinato la demolizione dei due balconcini.

Contro questa decisione, CO 1 e CO 2 si sono aggravati davanti al Consiglio di Stato, chiedendo segnatamente che fosse annullata. A sostegno della loro richiesta, hanno fra l'altro prodotto una perizia del 19 dicembre 2007 del dr. A__________, già presidente della Commissione svizzera per la cura dei monumenti, ed un parere dell'11 gennaio 2008 dell'Ufficio dei beni culturali (UBC).

b. Con risoluzione del 23 aprile 2008 (n. 2147), il Governo ha accolto il ricorso, annullando l'ordine impugnato e rinviando gli atti al Municipio per nuova decisione.

Essenzialmente, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il Municipio avesse omesso di precisare in dettaglio le modalità dell'intervento.

F. a. In data 24 giugno 2008 il Municipio di Ligornetto ha nuovamente ordinato a CO 1 e CO 2 di demolire integralmente i controversi balconcini entro il 12 settembre 2008. Alla decisione è stato allegato un piano raffigurante i dettagli esecutivi dell'intervento di ripristino.

Gli astretti hanno impugnato anche questa risoluzione, chiedendone in via principale l'annullamento. In via subordinata, hanno invece postulato che le spese di demolizione fossero poste a carico del comune e che venisse accordata loro un'indennità per espropriazione materiale. Inoltre, hanno chiesto che la STA 52.2002.267 del 28 agosto 2003 venisse dichiarata nulla.

Al ricorso, CO 1 e CO 2 hanno di nuovo allegato la perizia del 19 dicembre 2007 del dr. A__________ ed il parere 11 gennaio 2008 dell'UBC, nonché un ulteriore parere 1° luglio 2008 della dr. arch. S__________, direttrice dell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS). Tutti documenti, questi, che, con diverse motivazioni, sostenevano la tesi di mantenere i balconcini, in quanto componenti originarie dell'edificio.

b. Con decisione del 1° aprile 2009 (n. 1445), il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di accertamento di nullità della sentenza del 28 agosto 2003 ed accolto il ricorso nella misura in cui era rivolto contro la decisione municipale del 24 giugno 2008, che ha annullato, rinviando gli atti all'autorità comunale affinché procedesse come impostogli da questo Tribunale con la sentenza del 28 agosto 2003. Inoltre, ha trasmesso il gravame per competenza al Tribunale cantonale amministrativo, ritenendo che, producendo la perizia ed i pareri citati, CO 1 e CO 2 avessero implicitamente chiesto anche la revisione/il riesame della sentenza del 28 agosto 2003.

c. Con ulteriore allegato del 20 maggio 2009, denominato replica e domanda di riesame, indirizzato direttamente al Tribunale cantonale amministrativo, CO 1 e CO 2 hanno fatto presente di aver chiesto il riesame della sentenza del 28 agosto 2003 già con il ricorso inoltrato contro l'ordine di ripristino del 10 dicembre 2007, impartito loro dal Municipio ed in seguito annullato dal Consiglio di Stato, di modo che la domanda di revisione, impropriamente denominata ricorso, sarebbe (stata) tempestiva.

G. Con sentenza del 19 settembre 2011 (n. 52.2009.118/191) questo Tribunale ha respinto, in quanto ricevibili le domande di revisione (riesame) della sentenza del 28 agosto 2003.

Lasciata indecisa la questione se effettivamente nella semplice allegazione al ricorso di pareri di esperti in merito alla pregevolezza dei controversi balconcini fossero ravvisabili gli estremi di una domanda di revisione (riesame), questa Corte ha ritenuto che, anche se si fosse voluto considerare che già con il gravame interposto contro l'ordine di rettifica del 10 giugno 2007 vi era l'intenzione di chiedere la revisione della sentenza del 28 agosto 2003, la domanda doveva essere dichiarata irricevibile rispettivamente respinta nel merito, in quanto non sorretta da fatti nuovi rilevanti, rispettivamente da prove decisive, che i ricorrenti non avevano potuto addurre, senza loro colpa, nel procedimento di ricorso sfociato nella sentenza del 28 agosto 2003. I pareri degli esperti, ha rilevato il Tribunale, non costituiscono nuove prove. Ma anche se fossero da considerare tali, nulla aveva impedito agli interessati di sollecitare gli accertamenti peritali, che hanno fatto esperire dal dr. M__________ soltanto quattro anni più tardi. Insoddisfatto è quindi stato reputato il requisito dell'assenza di colpa, posto dall'art. 35 lett. d della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181). Resta comunque riservata al Municipio, ha infine precisato il Tribunale, la facoltà di valutare le perizie prodotte dai ricorrenti nell'ambito della decisione che è chiamato a rendere.

H. Frattanto, il 30 giugno 2010, con risoluzione n. 3369 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore (PR) e delle varianti di piano particolareggiato del nucleo di villaggio (PPNV), adottata il 19 maggio 2008 dal Consiglio comunale, rilevando come rispetto all'ordinamento precedente le modifiche apportate consistono in puntuali aggiornamenti e completamenti degli elaborati grafici e dell'apparato normativo (cfr. risoluzione citata, pag. 50). Per quanto qui interessa, l'assetto dei mapp. __________2, __________3 e __________4 non ha subito modifiche, essendo rimasto il vincolo di mantenimento delle volumetrie e con facciate soggette a vincolo di conservazione totale o parziale (cfr. risoluzione citata, pag. 76). Rispetto alla precedente formulazione, l'art. 12 n. 3 lett. c NAPPNV, che prescrive che per le parti di facciate soggette a vincolo di conservazione integrale con ordinamento compositivo che necessita di essere riequilibrato sono ammessi unicamente gli interventi di ripristino degli elementi morfologici originari, è stato completato nel senso di riservare la competenza del Municipio di determinare quali siano gli elementi morfologici da ripristinare.

I. Sollecitati dal Municipio di Ligornetto, il 6 ottobre 2011 CO 1 e CO 2 hanno inoltrato una notifica a posteriori, corredata dalla perizia e dai pareri sopra citati, per il mantenimento dei balconcini così come realizzati. L'intervento eseguito prevede, oltre al completamento del parapetto laddove vi erano le cabine WC, la formazione di una ringhiera interna, a m 1.50 dal confine verso il mapp. __________1, volta ad impedire l'accesso alla parte di balconcino che si affaccia su quest'ultimo fondo.

La domanda, pubblicata dal 24 ottobre al 7 novembre 2011, ha suscitato, tra l'altro, l'opposizione di RI 1 e RI 2, i quali l'hanno contestata siccome in contrasto con quanto precedentemente deciso da questo Tribunale e lesiva delle norme sulle distanze da confine.

Raccolto l'avviso favorevole del 21 ottobre/28 novembre 2011 dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), in data 2 febbraio 2012 il Municipio di Ligornetto ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni sollevate.

Richiamata l'intervenuta approvazione da parte del Consiglio di Stato della revisione del piano regolatore e delle varianti del PPNV, l'esecutivo comunale ha in sostanza ritenuto che l'intervento fosse ammissibile giusta l'art. 12 n. 3 lett. c NAPPNV, tenuto altresì conto dei pareri favorevoli espressi dal pianificatore comunale, di cui agli atti non vi è tuttavia traccia scritta, nonché delle perizie prodotte dagli istanti e dell'avviso rilasciato dall'UNP in base al decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; BU 1940, 82) ed al relativo regolamento di applicazione.

J. Con giudizio del 22 maggio 2013, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto da RI 1 e RI 2 avverso il suddetto provvedimento municipale, annullandolo e ritornando gli atti al Municipio di Mendrisio, Comune nel quale è nel frattempo confluito per aggregazione quello di Ligornetto, affinché proceda come impostogli dal Tribunale cantonale amministrativo con STA 52.2002.267 del 28 agosto 2003, segnatamente definendo i dettagli del ripristino, con l'assegnazione di un termine adeguato per provvedervi con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio.

Richiamate le due precedenti sentenze di questa Corte, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'Esecutivo comunale avesse violato l'obbligo di attenersi ai motivi contenuti nel giudizio di rinvio, escludendo che in concreto sussistano modifiche di fatto o di diritto rilevanti, suscettibili di legalizzare l'opera mediante l'inoltro di un'istanza di riesame, rispettivamente l'avvio di una nuova procedura volta al rilascio del permesso. A mente dell'Esecutivo cantonale, la modifica dell'art. 12 n. 3 lett. c NAPPNV non avrebbe in effetti prodotto alcun sostanziale cambiamento del diritto applicabile, dato che già in precedenza l'autorità comunale godeva di autonomia nell'interpretazione delle norme di applicazione e l'aggiunta apportata si limiterebbe ad esplicitare tale concetto. Evidenziato come, stante la situazione, il Municipio sarebbe tenuto ad ordinare la rimozione dei balconi, definendo i dettagli del ripristino, per finire il Governo ha escluso che l'affermazione contenuta nel consid. 4 della STA 52.2009.118/191 del 19 settembre 2001, che riservava al Municipio la facoltà di valutare le perizie prodotte dai ricorrenti nell'ambito della decisione che era chiamato a rendere, potesse portare ad altro risultato, essendo chiaramente riferita alla decisione di ripristino (cfr. per quanto precede: STA 52.2013.273/52.2014.5 del 12 agosto 2015 consid. A-L).

K. Adito da CO 1 e CO 2, con giudizio del 12 agosto 2015 (STA 52.2013.273/52.2014.5 citata) il Tribunale cantonale amministrativo ha tuttavia (1) accolto il loro ricorso, annullando la predetta risoluzione governativa, insieme alla licenza edilizia, rinviando gli atti al Municipio di Mendrisio ai sensi dei considerandi e (2) stralciato dai ruoli una petizione chiedente la non applicazione della più volte citata sentenza del 2003. Scostandosi dalle tesi del Governo, la Corte cantonale ha in particolare rilevato che:

“2.2. (..) con risoluzione 30 giugno 2010 n. 3369 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore (PR) e delle varianti di piano particolareggiato del nucleo di villaggio (PPNV), precedentemente adottata dal consiglio comunale. Tale evento costituisce un fatto nuovo rilevante, di per sé suscettibile di giustificare la presentazione di una domanda di riesame (cfr. DTF 109 Ib 246 consid. 4b e c; Ulrich Häfelin/Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VI ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1833), che consente pure di presentare una nuova domanda di costruzione (in sanatoria). Non avrebbe infatti alcun senso demolire un manufatto che il diritto entrato in vigore posteriormente permette di mantenere o ricostruire. Irrilevante è, da questo profilo, la circostanza - evocata a torto dal Governo - che la modifica dell'art. 12 n. 3 lett. c NAPPNV non avrebbe prodotto alcun sostanziale cambiamento del diritto applicabile. Decisivo a questo stadio non è infatti se il diritto materiale concretamente applicabile sia cambiato sostanzialmente, quanto piuttosto se dal profilo formale l'autorità fosse confrontata ad una normativa giuridica nuova, che, a prescindere dall'esito, le permetteva/imponeva di esaminare nel merito la domanda (notifica a posteriori) di costruzione presentata dai ricorrenti. Evenienza, questa, che a ragione l'esecutivo comunale ha considerato realizzata, sia perché il piano regolatore ed il PPNV sono stati revisionati, sia perché la formulazione della norma applicabile in concreto (art. 12 n. 2 lett. c NAPPNV) è stata completata nei modi sopra indicati. Il caso di specie non è dunque paragonabile a quello in cui, poco tempo dopo il rifiuto di una domanda, viene sottoposta all'autorità un'identica istanza (cfr. DTF 120 Ib 47 consid. 2b e c).

Ferme queste premesse, la decisione del Municipio di rilasciare la licenza a posteriori soggiaceva per principio al sindacato di legittimità sostanziale da parte dell'autorità di ricorso. L'Esecutivo cantonale non poteva dunque limitarsi a constatare la violazione del giudizio di rinvio di cui alla STA 52.2002.267 del 28 agosto 2003, annullando di conseguenza il permesso. Quale autorità di ricorso chiamata a pronunciarsi sul merito del nuovo provvedimento municipale, avrebbe bensì dovuto verificare concretamente se, tenuto conto della latitudine di giudizio che la norma riserva all'autorità comunale, la decisione cui quest'ultima è pervenuta fosse conforme al (nuovo) diritto, soppesando anche i pareri nel frattempo raccolti.

2.3. Ne consegue che il giudizio impugnato va annullato. Posto che il Municipio ha omesso di statuire sulla censura con cui gli opponenti qui resistenti lamentavano la lesione delle norme sulle distanze da confine, si giustifica, anche per salvaguardare il doppio grado giurisdizionale, di annullare pure la licenza e di retrocedere gli atti direttamente al Municipio, affinché statuisca nuovamente, in modo esaustivo, sulla domanda. Tenuto conto del fatto che il decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; BU 1940, 82) ed il relativo regolamento d'applicazione del 22 gennaio 1974 (RBN; BU 1974, 83), sui quali si fonda l'avviso favorevole 21 ottobre/28 novembre 2011 dell'UNP, sono stati nel frattempo abrogati dalla legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1), in vigore dal 1° gennaio 2012, l'esecutivo comunale si premurerà di raccogliere previamente un nuovo avviso dettagliato dall'UNP, a norma degli art. 99 cpv. 1 lett. b Lst e 109 cpv. 1 lett. b del regolamento della Lst del 20 dicembre 2014 (RLst; RL 7.1.1.1.1), oltre che di acquisire agli atti il parere mancante del pianificatore comunale.”

L. a. Ripreso possesso dell'incarto e assunto un nuovo preavviso favorevole dell'UNP, il 22 maggio 2019 il Municipio ha rilasciato ai proprietari la licenza edilizia postulata, respingendo l'opposizione dei vicini, inclusa la loro obiezione sulla distanza.

b. Con giudizio dell'8 luglio 2020, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1 e RI 2 avverso quest'ultima decisione, che ha confermato. Il Governo ha anzitutto disatteso le contestazioni di natura formale (riguardanti data e numerazione della risoluzione municipale e l'obbligo di motivazione). Nel merito, riepilogati gli estremi dell'intervento e il quadro normativo applicabile, ha poi tutelato la valutazione espressa dal Municipio, il quale ha segnatamente ritenuto che la parte terminale della facciata possa essere modificata come previsto nella notifica di costruzione, condividendo le risultanze della perizia del 19 dicembre 2007 del dr. A__________ e del parere del 1° luglio 2008 della dr. arch. S__________, militanti a favore del mantenimento dei balconi in quanto componenti originarie dell'edificio. Rilevato come la completazione del parapetto, laddove vi erano le cabine dei WC, apparisse effettivamente atta a riequilibrare l'andamento compositivo della facciata originaria, che è soggetta per la quasi integralità a vincolo di conservazione integrale e quindi anche per una parte interessata dai balconcini, che a norma dell'art. 12 cpv. 3 lett. a NAPPNV neppure potrebbero essere demoliti, il Governo ha considerato che la decisione di rilascio del permesso non fosse insostenibile. Da ultimo, ha respinto anche la censura relativa alle distanze.

c. Con risoluzione del 19 agosto 2020, il Consiglio di Stato ha poi respinto un'istanza di rettifica di RI 1 e RI 2, con cui chiedevano di rettificare due errori di scrittura contenuti nel predetto giudizio, relativi alla lunghezza dei balconi (consid. 4, pag. 9) e al ruolo professionale effettivamente ricoperto da A__________ e S__________ al momento della redazione dei loro scritti (consid. 5, pag. 10). Il Governo ha ritenuto che il dispositivo della decisione non contenesse alcuna ambiguità, fosse completo e non si ponesse in contraddizione con i considerandi.

M. Con unico ricorso, RI 1 e RI 2 deducono ora questi due giudizi davanti al Tribunale, postulandone l'annullamento. Con riferimento al primo, chiedono anche che sia annullata la licenza edilizia e che gli atti siano retrocessi al Municipio, affinché decida di far mettere a m 1.50 dal confine su ogni balcone uno schermo alto metri 2, largo come il balcone (..). In sunto, i ricorrenti rieccepiscono anzitutto una violazione della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100), poiché la licenza edilizia non recherebbe data e numero della relativa risoluzione municipale. Rimproverano inoltre al Governo di aver calpestato il citato giudizio del Tribunale del 12 agosto 2015, per aver trascurato il contenuto del parere del pianificatore comunale, non assunto agli atti. Documento - non rimpiazzabile dai pareri di parte degli istanti in licenza - che sarebbe indispensabile per comprendere come il balcone in cemento al secondo piano dell'edificio (risalente al 1870) possa essere considerato un elemento morfologico originario da ripristinare. Gli insorgenti censurano in seguito il mancato rispetto della distanza per la vista a prospetto che i due balconi hanno sul nostro fondo, in contrasto con una sentenza del Tribunale federale del 26 ottobre 1994 (1P.598/1992); da cui la loro richiesta di far posare uno schermo, così come sopraindicato. Ribadiscono inoltre gli errori in cui sarebbe incorso il Governo nel giudizio dell'8 luglio 2020, a torto non corretti. Infine, rimproverano al Municipio di aver indebitamente procrastinato la sua decisione, chiedendo che ne sia tenuto conto nel calcolo di tasse e spese.

N. All'accoglimento del ricorso, si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si rimette al giudizio di questo Tribunale. Il Municipio, come pure CO 1 e CO 2, chiedono la reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, nei considerandi di diritto.

O. In sede di replica e dupliche, seguite da triplica e quadrudupliche e da un ulteriore spontaneo scambio di scritti (dei ricorrenti e dei resistenti CO 2), le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte le proprie tesi con argomentazioni e puntualizzazioni che, nella misura del necessario, verranno discusse in appresso.

P. A richiesta del Tribunale di completare gli atti con il parere mancante del pianificatore comunale, con scritto del 19 agosto 2022 il Municipio ha comunicato di non aver reperito nei propri archivi alcun parere scritto del pianificatore che, verosimilmente, era stato a suo tempo interpellato solo oralmente. Delle diverse ulteriori osservazioni formulate al riguardo dalle parti si dirà, se del caso, più avanti.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Pacifica è la legittimazione attiva dei ricorrenti, vicini già opponenti (art. 21 cpv. 1 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). L'impugnativa, tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dai precedenti giudizi resi dal Tribunale noti alle parti, dai documenti da loro versati in questa sede unitamente al carteggio prodotto dal Governo e dalle informazioni relative al rapporto del pianificatore comunale di cui si è detto in narrativa (consid. P). I documenti pianificatori sono notori. A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii), le altre prove genericamente offerte dai ricorrenti (perizia, richiamo di tutti gli incarti relativi alle pregresse procedure davanti al Tribunale, rapporto dettagliato dell'UNP sull'art. 12 lett. a, c, n NAPPNV, incarto OA.2003.00001 della Pretura di Mendrisio Nord), come si dirà ancora in seguito, non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. In particolare, dalle diverse fotografie agli atti emerge in modo sufficiente chiaro la situazione dei luoghi e dei controversi manufatti. La conformità o meno con il quadro legale del piano normativo degli interventi edilizi (PNIE) è invece una questione eminentemente giuridica.

  1. Formalità della licenza edilizia

2.1. In base all'art. 10 LE, il Municipio decide sulla domanda e sulle opposizioni (cpv. 1) con una risoluzione motivata per iscritto (cpv. 2), che contenga i mezzi ed i termini di ricorso (cpv. 3). Tale disposizione, non diversamente dall'art. 46 cpv. 1 LPAmm, si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), in base al quale è in generale sufficiente che una parte sia messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). Né l'art. 10 LE, né tanto meno la LOC o il relativo regolamento, esigono che un'autorizzazione a costruire contenga anche informazioni su data, numero o risultato della votazione della delibera con cui il Municipio ha risolto di concederla. Nessuna norma impone segnatamente che la licenza edilizia, formalizzata come tale, riporti anche queste indicazioni, risultanti semmai dal verbale della relativa seduta municipale (cfr. art. 103 LOC).

2.2. In concreto, alla luce di quanto precede, poco conta che la licenza edilizia a posteriori, formalizzata e notificata alle parti il 22 maggio 2019, non riporti anche la data e il numero della relativa risoluzione adottata dal Municipio. Le generiche illazioni dei ricorrenti non permettono d'altra parte seriamente di dubitare che il permesso di costruzione sia una iniziativa di sindaco e segretario, e non il frutto di una delibera dell'intero gremio dell'Esecutivo comunale, avvenuta nell'ambito di una regolare seduta (cfr. pure risposta del Municipio pag. 5). L'obiezione va quindi respinta.

  1. Conformità con il PPNV

3.1. L'attività edificatoria nella zona del nucleo di villaggio è definita da un PPNV. L'art. 11 NAPPNV scinde gli interventi ammissibili in due categorie, operando una distinzione fra gli edifici, i manufatti e gli spazi ambientali soggetti a vincolo d'intervento conservativo (art. 12 NAPPNV) e le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le ricostruzioni (art. 13 NAPPNV). Gli edifici soggetti a vincolo d'intervento conservativo possono essere riattati o trasformati a condizione che gli interventi tendano a valorizzare o comunque salvaguardare le componenti morfologiche originarie (art. 12 cpv. 2 NAPPNV). I criteri d'intervento particolari sono definiti in dettaglio dal capoverso seguente (cpv. 3). Per le facciate soggette a vincolo di conservazione integrale sono ammessi unicamente interventi di manutenzione, ripristino o restauro (lett. a). In base alla lett. c, per le parti di facciate soggette a vincolo di conservazione integrale con ordinamento compositivo che necessita di essere riequilibrato sono ammessi unicamente gli interventi di ripristino degli elementi morfologici originari. Questo Tribunale ha già avuto modo di indicare che quest'ultima disposizione mira essenzialmente a promuovere il recupero dell'aspetto originario delle facciate degli edifici, che sono state alterate in epoca successiva da interventi lesivi del loro equilibrio compositivo. La norma non conferisce all'autorità la facoltà di ordinare il ripristino dell'aspetto originario dell'immobile. In concorso con il capoverso precedente, abilita tuttavia il Municipio a subordinare i permessi di riattare tali edifici alla condizione che siano valorizzate le componenti morfologiche originarie, rispettivamente che ne sia ristabilito l'equilibrio. L'obbligo di ripristino scaturisce quindi indirettamente dal divieto di attuare interventi che non siano volti a rimuovere i momenti di disturbo dell'aspetto compositivo, introdotti con il trascorrere del tempo nella morfologia delle facciate (cfr. STA 52.2002.267 citata consid. 2.1).

3.2. La predetta norma è stata ripresa nell'ambito della revisione del PPNV approvata dal Consiglio di Stato il 30 giugno 2010 (ris. n. 3369; supra consid. H). L'art. 12 cpv. 3 NAPPNV è stato tuttavia completato, nel senso che: è riservata la competenza del Municipio di determinare quali siano gli elementi morfologici da ripristinare. Tale riserva rafforza quindi l'accento sulla latitudine di giudizio conferita al Municipio nell'individuazione del contenuto precettivo del concetto giuridico di natura indeterminata “elementi morfologici da ripristinare”. Latitudine che le istanze di ricorso sono per principio tenute a rispettare imponendosi un certo riserbo, allo scopo di rispettare l'autonomia comunale (cfr. DTF 145 I 52 consid. 3.6, 96 I 369 consid. 4; STF 1C_616/2020 del 2 agosto 2021 consid. 4.1, 1C_650/2019 del 10 marzo 2019 consid. 2; RtiD I-2013 n. 44 consid. 2.3 e rimandi). In particolare, va osservato che quando, nell'ambito di una domanda di licenza edilizia, l'autorità comunale interpreta le proprie norme d'attuazione e valuta le circostanze locali, essa fruisce di una particolare libertà di apprezzamento, che l'autorità di ricorso esamina con ritegno. Se la decisione comunale si fonda su un apprezzamento adeguato delle circostanze rilevanti, l'autorità di ricorso deve quindi rispettarlo. Il riserbo, a tutela dell'autonomia comunale, nell'esaminare le decisioni di apprezzamento non comporta tuttavia che l'autorità di ricorso debba limitarsi a un esame dell'arbitrio. Essa può al contrario intervenire e, se necessario, sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità comunale, se quest'ultima eccede il suo potere discrezionale, in particolare fondandosi su considerazioni estranee alla legislazione pertinente, o in spregio ai principi dell'uguaglianza giuridica o di proporzionalità o al diritto superiore (cfr. DTF 145 I 52 consid. 3.6 e rimandi; STF 1C_650/2019 citata consid. 2.2).

3.3. In concreto, il PPNV assoggetta la parte est della facciata dello stabile dei resistenti al vincolo di conservazione integrale con ordinamento compositivo che necessita di essere riequilibrato. Il vincolo - raffigurato sul PNIE con una linea blu - mira all'evidenza a inglobare non solo il tratto di facciata da cui sporgevano le cabine ad uso WC ormai rimosse (che occupavano ca. 1 m, cfr. pure pianta allegata alla notifica), ma anche quello con i ballatoi di accesso lungo ca. 3 m. Non vi è da ragione di rimettere in discussione questa circostanza, già ritenuta dal Tribunale e data per assodata anche dal Municipio. Il vincolo in quanto tale, introdotto dal PNIE approvato nel 1997, non è del resto stato modificato con la variante del 2010 (cfr. pure citata risoluzione d'approvazione, ad ricorso di E__________, RI 1 e RI 2, lett. b2, pag. 76). In queste circostanze, poco conta sapere se l'estensione del vincolo riprodotto sul PNIE coincida perfettamente con la lunghezza effettiva dei manufatti. Ininfluenti appaiono segnatamente le disquisizioni sulle differenze tra la linea (di ca. 7 mm) tracciata nel piano del 1997 (in scala 1:500; cfr. pure doc. A prodotto con la replica) e quella (di ca. 3 mm) nel piano aggiornato del 2010 (in scala 1:1000) o la misura evocata dal Governo (circa 2.5 metri). Né occorre soffermarsi sulle inopinate deduzioni tratte da quest'ultimo, secondo cui un'imprecisata frazione di facciata con gli ex ballatoi non sarebbe soggetta a tale vincolo, ma a quello di conservazione integrale della facciata ex art. 12 lett. a NAPPNV (che impedirebbe finanche la loro demolizione). A maggior ragione vale tale conclusione se si considera che, anche valutando le opere alla luce della norma (meno favorevole ai resistenti) che permette solo interventi di ripristino degli elementi morfologici originari (art. 12 lett. c NAPPNV), il permesso - come si vedrà qui di seguito - va in ogni caso tutelato (cfr. pure risposta del Municipio pag. 4).

3.4. Come accennato in narrativa, a seguito dell'ultimo giudizio di questo Tribunale (STA 52.2013.273/52.2014.5 citata), il Municipio, dopo aver raccolto un nuovo preavviso favorevole dell'UNP e rivalutato la domanda, il 22 maggio 2019 ha nuovamente rilasciato ai resistenti la licenza edilizia a posteriori. L'Esecutivo, riallacciandosi a quanto considerato dal vecchio Municipio di Ligornetto nel 2012 (dopo aver interpellato anche il pianificatore comunale), alla luce dei pareri del dr. A__________ e della dr. arch. S__________ e delle autorità cantonali coinvolte (UNP e UBC), ha essenzialmente ritenuto che nulla ostasse al mantenimento dei balconcini così come realizzati, in quanto elementi morfologici originari. Tale valutazione è stata tutelata dal Governo il quale, ricordata la libertà di decisione di cui fruisce il Municipio, l'ha in sostanza giudicata sostenibile. Il completamento del parapetto, ha aggiunto, appariva atto a riequilibrare l'andamento compositivo della facciata originaria, soggetta per la quasi integralità a vincolo di conservazione integrale e, quindi, anche per una parte interessata dai balconcini, che in base all'art. 12 cpv. 3 lett. a NAPPNV neppure potrebbero essere demoliti. Ora, a prescindere da quest'ultima considerazione (che non trova invero riscontro negli atti del PNIE, supra consid. 3.3), nell'esito, tale giudizio merita conferma.

3.5. Dagli atti risulta che, nella sua perizia del 19 dicembre 2007, il dr. A__________ (già presidente della Commissione federale dei monumenti storici; cfr. ad esempio Ufficio federale della cultura, 100 anni CFMS, pag. 5, pubblicato su https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/baukultur/ekd/geschichte-ekd.html)

  • dopo aver proceduto a un'analisi stilistica, storica e di studio dell'edilizia (ad 3.1) - ha in particolare concluso che senza un approfondito esame archeologico dell'opera stessa non è possibile affermare con assoluta certezza se i balconi laterali sul lato giardino siano stati realizzati contemporaneamente all'edificio. La documentazione fotografica antica e le osservazioni condotte non lasciano invece praticamente dubbi di sorta circa il fatto che i balconi appartengano effettivamente al patrimonio originario e pertanto siano degni di tutela, analogamente all'edificio stesso (ad 4, punto 1). Ricordati i criteri che guidano la cura del patrimonio monumentale, il dr. M__________ ha quindi affermato che i balconi non devono essere rimossi in quanto la finalità e l'obbiettivo della tutela monumentale non sono quelli di ripristinare una condizione edilizia antecedente non documentata né dimostrabile. Inoltre devono essere rispettate anche le componenti edilizie di epoche più recenti (Carta di Venezia, Art. 11). Quand'anche si dovesse dimostrare che i balconi sono stati aggiunti successivamente, dal punto di vista della tutela monumentale non sorge alcuna necessità di eliminarli (ad 3.2 e ad 4 punto 2), esponendo infine le proprie considerazioni sull'interpretazione dell'art. 12 lett. c NAPPNV (ad. 3.3 e 4 punto 3). Tale perizia è stata poi condivisa dall'UBC, spontaneamente interpellato dai resistenti (cfr. scritto dell'11 gennaio 2008). Anche la dr. arch. S__________ (allora responsabile dell'ISOS; cfr. ad esempio comunicato stampa del 20 giugno 2008 relativo al volume ISOS di Vallemaggia, sub https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-19460.html)
  • confrontandosi con il valore storico-architettonico e posizionale dell'edificio (censito dall'ISOS quale elemento eminente) e il concetto di sostanza originaria (da intendere come sovrapporsi di diverse fase edificatorie)
  • ha dichiarato nel suo parere del 1° luglio 2008 che i controversi balconi (..) debbono avere il diritto di esistere (ipotizzando peraltro che la casa risalga a inizio del XIX secolo e sia stata oggetto, nei primi decenni del XX secolo, di un riattamento generale [pavimenti, balconi, ringhiere, ecc.] che avrebbe portato a una convincente “nuova integrità”). Anche l'UNP, esprimendosi sul principio d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio di cui si dirà ancora in seguito, ha a sua volta considerato che i ballatoi fanno parte dell'edificio da più di un secolo e costituiscono parte integrante della sua identità e che, nonostante avessero perso parte del loro senso e la simmetria dell'edificio fosse lievemente “sbilanciata”, tali elementi sono diventati ormai propri dell'edificio, della sua storia e del paesaggio in cui sono inseriti. Ora da tutti questi diversi referti o pareri, richiamati e fatti propri dal Municipio, emerge essenzialmente che ai piccoli balconi che sporgono dalla facciata sud, realizzati completando il parapetto dei ballatoi, non possa essere negato qualsiasi significato o valore storico-architettonico, sia che si tratti di elementi riconducibili alla prima costruzione dell'edificio o di un'aggiunta (funzionale agli impianti sanitari) posteriore, di fine XIX-inizio XX secolo (come invero indica anche la notifica di costruzione per il balconcino in cemento al secondo piano). E questo a prescindere dalla loro esclusiva presenza sull'ala est dell'immobile, che determina un'asimmetria. Nell'ambito della protezione dei monumenti è in effetti comunemente riconosciuto che un bene debba essere conservato in modo da mantenere le tracce del suo invecchiamento e che anche gli strati più recenti devono essere conservati (cfr. CFMS, Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera, cifra 4.6; Carta internazionale sulla conservazione ed il restauro di monumenti e insiemi architettonici, Venezia 1964, ad art. 11). Anche elementi che sono parte integrante di interventi successivi di qualità possono insomma essere di valore, segnatamente quale testimonianza di un'epoca più recente (cfr. in tal senso, ad es. per le finestre: Commissione federale dei monumenti storici, Le finestre degli edifici storici - Aspetti fondamentali, pag. 2). In queste circostanze, ancorché lo stabile non sia annoverato tra i beni culturali protetti (cfr. risposta dei resistenti pag. 7, che fanno però riferimento a una possibile proposta di tutela), tenuto conto del particolare riserbo di cui devono dar prova le autorità di ricorso nell'interpretazione e applicazione dei concetti giuridici di natura indeterminata di diritto comunale autonomo - rafforzato dalla riserva introdotta all'art. 12 lett. c NAPPNV con la modifica del 2010 - non appare irragionevole la decisione del Municipio di ravvisare ancora nel mantenimento dei piccoli balconi, così come realizzati, un intervento di ripristino di due elementi morfologici originari. E meglio, di ripristino di due elementi strutturali preesistenti non sprovvisti di ogni pregio, propri dell'edificio, anche solo quale traccia di un'epoca più recente. Non quindi di un intervento finalizzato alla costruzione ex novo di due balconi (cfr. art. 12 cpv. 3 lett. n NAPPNV), su una facciata precedentemente priva di ogni sporgenza.

Un'opposta conclusione, che si limitasse a riprendere apoditticamente le deduzioni del giudizio del 28 agosto 2003, reso in applicazione del precedente quadro normativo e focalizzato per lo più su considerazioni stilistiche (simmetria), non si giustifica poiché condurrebbe questa Corte a sostituirsi al Municipio, in spregio all'attuale art. 12 lett. c NAPPNV e all'autonomia comunale, oltre che al successivo giudizio di questo Tribunale del 12 agosto 2015 (cfr. consid. 2.2 in fine). Per finire, poco conta invece che non sia stato acquisito agli atti il parere cartaceo del pianificatore, che era stato interpellato dall'ex Municipio di Ligornetto, così come già indicato dal Tribunale cantonale amministrativo. Parere che, in base a quanto emerso in questa sede, era stato verosimilmente reso solo in forma orale (cfr. scritto del Municipio del 19 agosto 2022). Qui basta rilevare che i suoi argomenti a favore dell'intervento, alla luce di quanto sopra considerato, non potrebbero che confermare il rilascio del permesso. Non essendo imposto da alcuna norma del PPNV, il suo parere non sarebbe peraltro stato vincolante neppure se fosse stato negativo. Tutte le relative obiezioni sollevate dai ricorrenti cadono quindi nel vuoto.

  1. Distanze

4.1. Secondo l'art. 7 NAPPNV, nella zona del nucleo devono essere rispettate le seguenti distanze:

  1. Riservati i diritti di terzi le costruzioni possono sorgere a confine verso un lotto privato o verso l'area pubblica, inteso che esse siano situate all'interno delle aree destinate all'edificazione specificatamente indicate nel piano normativo degli interventi edilizi in scala 1:500.

  2. Sono vincolanti gli allineamenti obbligatori e le conseguenti contiguità graficamente indicati nel piano normativo sopra citato. Qualora una costruzione preesistente rendesse impossibile l'edificazione in contiguità devono essere rispettale le seguenti distanze:

  • ml. 3.00 da prospetti di edifici senza aperture;

  • ml. 4.00 da prospetti di edifici con aperture.

La predetta norma disciplina gli allineamenti delle costruzioni e la contiguità rispettivamente la distanza minima tra edifici (3 o 4 m, se senza o con aperture). L'art. 7 NAPPNV non impone per contro il rispetto di alcuna distanza minima da confine. Il primo capoverso dell'art. 7 NAPPNV stabilisce anzi che, riservati i diritti di terzi, le costruzioni possono sorgere a confine verso un lotto privato (cfr. pure STA 52.2006.135/145 del 7 luglio 2006 consid. 3.2.6).

4.2. In concreto, lo stabile dei resistenti è per lo più contiguo verso est alla casa dei ricorrenti (part. __________1 sub A). I balconi che sporgono oltre la facciata sud, sul lato corto, sono invece rivolti su una porzione della part. __________1, che è libera da costruzioni (cfr. pure planimetria allegata alla notifica). Se si trovino esattamente a filo di termine, come affermano i ricorrenti, o a una distanza di una ventina di centimetri dal confine è invece questione che può rimanere aperta. Nell'una o nell'altra ipotesi, i balconi non si pongono infatti in contrasto con alcuna norma del PPNV. Anzitutto va osservato che, nella misura in cui sono larghi meno di m 1.10 e occupano meno di un terzo della lunghezza della facciata da cui sporgono, i balconi non vanno di per sé considerati ai fini delle distanze prescritte dal PR (cfr. art. 41 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 [RLE; RL 705.110]; STA 52.1999.333 del 26 settembre 2000 consid. 2). Gli stessi non disattenderebbero comunque alcuna distanza tra edifici, in particolare rispetto alla perpendicolare facciata arretrata dello stabile dei ricorrenti (cfr. STA 52.1996.185 del 21 gennaio 1997, parz. pubbl. in RDAT II-1997 n. 29 consid. 2, 52.2010.208 del 19 ottobre 2010 consid. 5.2); ciò che invero nessuno pretende. A torto gli insorgenti lamentano per contro il mancato rispetto della distanza per la vista a prospetto che i due balconi hanno sul nostro fondo e di una sentenza del 26 ottobre 1994 del Tribunale federale riguardante la norma di un altro Comune, che disciplinava la distanza da fondi aperti. Come visto, l'art. 7 NAPPNV non prescrive alcuna distanza minima da confine, da fondi aperti o meno. Poco conta quindi se il cortile o giardino annesso alla loro casa debba essere considerato tale. Se e in che misura i controversi balconi siano invece conformi all'ordinamento della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 211.100) sulle aperture (art. 125 segg. LAC) - che le NAPPNV non hanno ripreso - è invece questione di competenza del giudice civile, che esula dalla presente procedura (cfr. ICCA 11.2018.98 del 2 dicembre 2019 consid. 8). Ecco quindi perché non occorre richiamare alcun incarto riferito a procedimenti di natura civile (supra consid. 1.2). La licenza edilizia non pregiudica del resto eventuali diritti dei ricorrenti fondati sulle predette disposizioni. Le obiezioni dei ricorrenti, al pari della loro richiesta riguardante la posa di uno schermo, sono quindi infondate.

  1. Parapetti

Da respingere è pure la generica obiezione dei ricorrenti con cui lamentano ora una disattenzione dell'altezza dei parapetti dei balconi con la norma SIA 358. Il progetto autorizzato non prevede infatti il rifacimento integrale delle ringhiere dei balconi esistenti, ma unicamente il completamento nella parte finale dove vi erano le cabine dei servizi igienici; area che, vista la formazione della ringhiera interna, non sarà peraltro neppure accessibile (cfr. pianta annessa alla notifica). Gli aspetti di sicurezza legati ai diversi parapetti della casa esistente, che attengono in primo luogo alla responsabilità privata del proprietario (art. 58 della legge federale di complemento del codice civile svizzero, Libro quinto: Diritto delle obbligazioni del 30 marzo 1911 [RS 220; CO]), esulano quindi dalla presente procedura. L'obiezione cade quindi nel vuoto.

  1. Clausola estetica

6.1. La legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) prevede all'art. 104 cpv. 2 una clausola estetica positiva (principio operativo) applicabile a tutto il territorio cantonale. Secondo tale norma, le costruzioni devono inserirsi nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110) precisa che l'inserimento ordinato e armonioso si verifica quando l'intervento si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi. Per giurisprudenza, nell'interpretazione del concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio l'autorità non deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la loro applicazione ad una determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF 114 la 343 consid. 4b; STA 52.2014.63 del 23 febbraio 2015 consid. 3.3, confermata da: STF 1C_195/2015 dell'11 maggio 2015; STA 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 5 e rimandi; Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in: RtiD I-2013, pag. 367 seg.). La clausola estetica possiede una portata autonoma e va attuata in aggiunta alle vigenti prescrizioni edilizie. Essa non deve comunque svuotare di ogni contenuto, in maniera generalizzata, le prescrizioni edilizie dei piani regolatori. Tale clausola è applicata dall'UNP nell'esame delle domande di costruzione che riguardano i nuclei (cfr. art. 109 cpv. 1 lett. b LST).

6.2. Il concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio costituisce una nozione giuridica indeterminata che, come tale, conferisce all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto normativo. Chiamato a statuire sull'interpretazione data dalle istanze inferiori, il Tribunale giudica di per sé con pieno potere di cognizione, che esercita tuttavia con riserbo. Nella misura in cui la norma riserva alle autorità di prime cure anche un certo margine discrezionale, il sindacato di legittimità che questo Tribunale è chiamato ad esprimere è invece circoscritto alla violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). Ove la valutazione estetica appaia plausibile, questa Corte non può dunque censurarla, sostituendo il suo apprezzamento a quello dell'autorità decidente (cfr. DTF 100 Ia 82 consid. 4a; 96 I 369 consid. 4; consid. 5.2 e 5.3; STA 52.2015.67 del 22 dicembre 2016, consid. 6.3; 52.2013.35 del 3 novembre 2014, consid. 5.3 e rimandi).

6.3. In concreto, come già visto, l'UNP ha ritenuto che con il mantenimento dei balconi così come realizzati venissero di fatto conservati il carattere e la preesistenza dei luoghi. Ha in particolare spiegato che i ballatoi fanno parte dell'edificio da più di un secolo e costituiscono parte integrante della sua identità. Ha inoltre rilevato che se anche hanno perso parte del loro senso venendo a mancare i corpi dei servizi e la simmetria dello stabile risulti lievemente “sbilanciata”, tali elementi sono diventati ormai propri dell'edificio, della sua storia e del paesaggio in cui sono inseriti. Ora, a fronte delle spiegazioni addotte e dell'entità minima dell'intervento - consistente in sostanza nel mantenimento di due balconcini, tratti dal semplice completamento del parapetto dei ballatoi sporgenti dalla facciata sud, nel rispetto delle preesistenze e conformemente alle disposizioni del PPNV (cfr. supra consid. 3) - la valutazione resa dall'UNP non risulta insostenibile. La notifica a posteriori, al di là di una ringhiera interna, contrariamente a quanto accennano i ricorrenti con la triplica, non prevede in ogni caso anche la posa di pareti di plastica (cfr. pure la quadruplica a pag. 3, relativamente agli elementi citati dai ricorrenti, già rimossi). Nulla permette quindi di ritenere che l'intervento non rispetti la clausola estetica positiva (art. 104 cpv. 2 LST). Anche su questo punto le generiche doglianze dei ricorrenti, che muovono più che altro nei confronti dell'UNP delle critiche in relazione all'interpretazione e applicazione dell'art. 12 NAPPNV, non di sua competenza, vanno quindi respinte.

  1. Principio di celerità

Parimenti da rigettare è infine la censura con cui i ricorrenti rimproverano in sostanza al Municipio una violazione del principio di celerità, chiedendo di tenerne conto nel calcolo di tasse e spese. Nella misura in cui biasimano la durata della procedura davanti all'Esecutivo locale, gli insorgenti non fanno in effetti valere alcun diritto alla constatazione dell'illecito ritardo, che non viene peraltro nemmeno formalmente domandato (cfr. STF 2D_15/2018 del 20 settembre 2018 consid. 6, 2C_823/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 6.1 e rimandi). Un diritto a far constatare un eventuale ritardo non era invero più dato dal momento in cui l'autorità comunale ha reso la sua decisione, poco dopo che i ricorrenti si erano rivolti alla Sezione degli enti locali (la quale aveva invitato il Municipio a pronunciarsi, cfr. scritto del 12 marzo 2019 di cui al doc. F; cfr. DTF 136 III 497 consid. 6.1, STF 2D_15/2018 citata consid. 6.1 e rinvii; cfr. pure Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 5 ad art. 45). D'altra parte, l'accollamento degli oneri processuali legati alla procedura di ricorso non costituisce un aggravio infondato (dipendente dalla durata dell'iter che si è effettivamente protratto dinnanzi all'autorità di prime cure), ma una semplice conseguenza del rigetto della loro impugnativa. Conseguenza che s'impone del resto anche in questa sede, a fronte dell'esito del loro gravame (infra consid. 9).

  1. Decisione del 19 agosto 2020

8.1. Secondo l'art. 62 cpv. 1 LPAmm, se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, l'autorità, su richiesta scritta di una delle parti, lo interpreta o lo rettifica.

Questa norma ha riformulato e completato il previgente art. 40 LPamm alla luce degli art. 69 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), 334 del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) e 129 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; cfr. Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 32 seg.). L'interpretazione mira a rimediare a una formulazione poco chiara, incompleta, equivoca o contraddittoria del dispositivo di una decisione; può inoltre riferirsi a delle contraddizioni esistenti tra i motivi della decisione e il dispositivo. Domande che tendono a una modifica materiale della decisione o a un nuovo esame della causa non sono per contro ammissibili (cfr. STA 52.2018.574 dell'8 agosto 2019 consid. 2.1, 52.2018.420 del 19 settembre 2018 e rimandi).

8.2. In concreto, gli asseriti errori del giudizio impugnato che i ricorrenti hanno chiesto al Governo di rettificare, non riguardavano in alcun modo il suo dispositivo o una contraddizione tra lo stesso e i considerandi della decisione, ma unicamente la sua motivazione. A giusta ragione il Governo ha pertanto respinto la loro istanza, indicando abbondanzialmente ai ricorrenti che le loro contestazioni avrebbero semmai potuto essere sviluppate quale motivo di ricorso (così come del resto avvenuto). Nulla di diverso possono evidentemente dedurre i ricorrenti dallo scritto del 2 ottobre 2015 di questo Tribunale con cui, in applicazione dell'art. 62 cpv. 4 LPAmm, erano stati corretti dei semplici errori di scrittura contenuti nella citata sentenza del 12 agosto 2015. Anche su questo punto, il gravame dei ricorrenti si rivela pertanto infondato.

  1. 9.1. Sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è integralmente respinto.

9.2. La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico degli insorgenti, soccombenti. Non si assegnano ripetibili ai resistenti, non patrocinati (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 2'500.-, già anticipata dai ricorrenti in ragione di fr. 1'800.-, è posta a loro carico. Non si assegnano ripetibili.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La vicecancelliera

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