Incarto n. 52.2020.323

Lugano 2 luglio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 26 giugno 2020 dell'

RI 1

contro

la decisione del 19 maggio 2020 (n. 298) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 600.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in fatto

A. a. Con scritto del 2 settembre 2019 T__________, a nome e per conto del marito A__________, ha segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) il comportamento dell'avv. RI 1, suo patrocinatore in una causa di responsabilità civile che lo opponeva a una compagnia assicurativa (per le conseguenze di un incidente della circolazione di cui era stato vittima). Al denunciato è stata in particolare rimproverata una violazione dei doveri di fedeltà e diligenza che incombono a un avvocato per non avere, nonostante le ripetute richieste in tal senso, consegnato al cliente l'incarto completo o una sua copia, rispettivamente per non avergli dato la possibilità di fotocopiarlo contro pagamento delle spese vive.

b. Preso atto di tale segnalazione, il 10 settembre 2019 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile violazione degli art. 12 lett. a della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61) e 19 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100; mancata restituzione incarto).

c. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito mosso contro di lui, esprimendo peraltro dubbi circa la legittimazione di T__________ a presentare la segnalazione in rappresentanza del marito. Ha inoltre spiegato di non avere inizialmente dato seguito alle richieste di T__________, poiché la stessa non aveva prodotto alcuna procura del marito. Si sarebbe poi offerto di restituire gli atti che gli erano stati affidati dal cliente, opponendosi tuttavia alla consegna degli altri documenti dell'incarto, che sarebbero stati di sua proprietà e che avrebbe dovuto conservare per dieci anni ex art. 19 cpv. 3 LAvv. Posizione, questa, la cui correttezza sarebbe stata confermata anche dal segretario dell'Ordine degli avvocati, da lui interpellato. Ha infine rilevato come la proposta di T__________ di fotocopiare l'incarto presso il suo studio fosse incompatibile con la salvaguardia del segreto professionale dovuto agli altri suoi clienti. Si è infine offerto di estrarre fotocopia dell'intero incarto dietro rifusione completa delle spese, quantificate in fr. 2.- per fotocopia.

B. Tenuto conto dell'ulteriore scambio di allegati, con decisione del 19 maggio 2020 la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 600.-. La precedente istanza ha anzitutto spiegato che sono soggetti all'obbligo di consegna al cliente, in originale e a prima richiesta, non solo gli atti da lui ricevuti, ma anche quelli riferiti a operazioni che lo possono interessare, con facoltà dell'avvocato di estrarne copia a sue spese. Ha poi spiegato che l'obbligo di conservazione per dieci anni sussiste quando il cliente non chiede la restituzione dell'incarto (precisando che lo stesso non è comunque di proprietà del legale). Ne ha quindi dedotto che il segnalato avrebbe dovuto consegnare tutti gli atti componenti l'incarto (e non solo quelli da lui ricevuti) al cliente rispettivamente alla sua mandataria, entro dieci giorni dalla richiesta, senza pretendere che questi ultimi sopportassero eventuali spese di fotocopiatura. Non avendolo fatto, ha concluso ch'egli fosse incorso in una violazione delle norme deontologiche. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità media dell'infrazione, della mancanza di segni di autocritica e dell'assenza di precedenti.

C. Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Richiamata la natura penale della multa inflittagli, l'insorgente lamenta preliminarmente una violazione dell'art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101). Ribadisce poi i dubbi sulla validità della procura prodotta da T__________, che sarebbe insufficiente per chiedere la restituzione dell'incarto e far aprire un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Rileva di aver sempre inviato copia al cliente di ogni documento spedito o ricevuto in relazione con il mandato e di avere già nell'agosto 2017 messo l'intero incarto a disposizione di T__________, che avrebbe quindi avuto la possibilità di fotocopiarlo (l'unico atto aggiuntosi nel frattempo essendo stato puntualmente trasmesso in copia al cliente). Contesta la condanna pronunciata dalla Commissione, che violerebbe il principio nulla poena sine lege. Ritiene comunque che, trattandosi di una seconda copia, le spese di fotocopiatura debbano essere poste a carico del cliente. Rifiuta inoltre l'accertamento circa la proprietà dell'incarto. Censurato l'ammontare delle spese poste a suo carico, chiede infine che la multa inflittagli, comunque sproporzionata, sia annullata e che sia semmai pronunciato nei suoi confronti soltanto un richiamo ai doveri professionali.

D. In sede di risposta, la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

  2. Da respingere è anzitutto la censura con cui il ricorrente, sollevando dubbi sulla procura prodotta da T__________, sembra contestarne la legittimazione a chiedere l'avvio del presente procedimento disciplinare. A prescindere dal fatto che questa procura, come si vedrà più avanti, l'abilitava ad agire in nome e per conto del marito (cliente), al riguardo basta ricordare che, in base al chiaro testo dell'art. 24 cpv. 1 LAvv, un procedimento disciplinare può anche essere avviato su semplice segnalazione di terzi (cfr. pure il previgente art. 34 della legge sull'avvocatura del 16 settembre 2002 [BU 2002, 365], a cui l'art. 24 LAvv si è ispirato; Messaggio n. 6406 del 12 ottobre 2010 sulla revisione totale della legge sull'avvocatura, pag. 12).

  3. Neppure può essere rimproverato alla precedente istanza di avere omesso di indire una pubblica udienza. È ben vero che, a norma dell'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta, e che il Tribunale federale ha recentemente avuto modo di chiarire che le vertenze in materia di disciplina degli avvocati vanno considerate controversie di carattere civile ai sensi della predetta disposizione (cfr. STF 2C_204/2020 del 3 agosto 2020 consid. 2.2). Tuttavia, come rilevato anche nel gravame, la Commissione non è un tribunale, ma un'autorità amministrativa (cfr. STA 52.2018.534 del 13 gennaio 2020 consid. 2.2 e rif.). L'aggiornamento di una pubblica udienza può dunque essere preteso soltanto davanti a questo Tribunale - che soddisfa i requisiti di imparzialità e indipendenza di cui agli art. 30 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e 6 n. 1 CEDU (cfr. STA 52.2018.534 citata consid. 2.2 e rif.). Facoltà, questa, di cui il ricorrente non si è però avvalso in concreto (come neppure aveva invero fatto davanti alla Commissione, salvo poi lamentarne in questa sede l'omissione). La vertenza può in ogni caso essere decisa in maniera equa e ragionevole sulla base degli atti e delle comparse scritte delle parti (cfr., in tal senso, STF 4A_199/2020 del 22 luglio 2020 consid. 2.3.2, 5A_1035/2019 del 12 marzo 2020 consid. 4.2.1 e rif., 9C_37/2019 del 1° luglio 2019 consid. 1.1).

  4. 4.1. Giusta l'art. 12 lett. a LLCA, l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza. Secondo l'art. 400 cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), l'avvocato deve restituire al cliente tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. L'obbligo di restituzione non concerne solo quanto gli è stato trasmesso dal cliente, ma anche ciò che ha acquisito da terzi (cfr. DTF 139 III 49 consid. 4.1.3, 122 IV 322 consid. 3c/aa; STA 52.2018.276 del 20 novembre 2018 consid. 2.2 confermata da STF 2C_50/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 4.2; RtiD II-2017 n. 62 consid. 5.1 e rimandi). Per dottrina e giurisprudenza, tale obbligo, di natura principalmente civile, rientra anche tra le regole professionali dell'avvocato, in quanto emanazione del dovere di diligenza ai sensi dell'art. 12 lett. a LLCA (cfr. STA 52.2018.276 citata consid. 2.2, confermata da STF 2C_50/2019 citata consid. 4.2 e rif.; RtiD II-2017 n. 62 consid. 5.1 e rimandi; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 257 con rinvii). Lo stesso dicasi per l'obbligo di conservare accuratamente gli atti di cui il cliente non pretende la consegna (cfr. François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 2853 seg.). L'obbligo di restituzione si estende a tutti quei documenti riferiti alle operazioni che possono interessare il mandante (come la corrispondenza, gli atti giudiziari, i contratti, ecc.), ad eccezione di documenti puramente interni, quali note, studi preventivi, progetti e ogni altro materiale scientifico raccolto dal mandatario in vista dell'esecuzione del mandato (cfr. DTF 139 III 49 consid. 4.1.3, 122 IV 322 consid. 3c/aa; RtiD II-2017 n. 62 consid. 5.1 e rimandi; Bohnet/Marte-net, op. cit., n. 2845; Michel Valticos, in: Michel Valticos/Benoît Chappuis/Christian M. Reiser [curatori], Loi sur les avocats, Basilea 2010, n. 31 ad art. 12). Fatto salvo un diverso accordo tra le parti, i documenti devono essere restituiti quando l'avvocato non ne ha più bisogno per l'esecuzione del mandato, generalmente alla fine dello stesso, oppure quando il cliente li richiede (cfr. STF 2C_50/2019 citata consid. 4.2). La restituzione deve avvenire entro un termine adeguato, laddove dieci giorni dovrebbero di regola essere sufficienti (cfr. STF 2C_50/2019 citata consid. 4.2; Fellmann, op. cit. n. 257 con rinvii). L'avvocato che, senza motivi giustificativi, tarda alla riconsegna, viola il suo obbligo di diligenza ai sensi dell'art. 12 lett. a LLCA (cfr. STF 2C_50/2019 citata consid. 4.2; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2854). Una mancanza di diligenza nell'esercizio della professione di avvocato giustifica una misura disciplinare solo se raggiunge obiettivamente un peso significativo, tale da necessitare, nell'interesse pubblico, ovvero al di là di quanto previsto dalle norme che regolano il mandato, la pronuncia di una sanzione (cfr. DTF 144 II 473 consid. 4.1; STF 2C_50/2019 citata consid. 4.2 e rinvii).

4.2. I principi testé esposti sono essenzialmente ricordati anche all'art. 19 LAvv. Secondo il cpv. 2 della norma, gli atti che sono affidati all'avvocato sono restituiti all'avente diritto alla prima richiesta, sia o no coperto l'onorario dell'avvocato (cpv. 2). Il cpv. 3 precisa poi che gli atti affidati di cui non è richiesta la restituzione e gli altri atti degli incarti sono conservati per almeno dieci anni dopo la conclusione definitiva della causa o in caso di soluzione extragiudiziale dopo l'invio della nota d'onorario (cpv. 3).

  1. 5.1. Nella fattispecie, dagli atti emerge che, fino al 2018, il ricorrente aveva patrocinato A__________, vittima di un incidente della circolazione stradale avvenuto nel 2003, in una lunga e complessa causa civile contro la compagnia assicurativa del conducente responsabile. Nel 2017 l'insorgente aveva consegnato l'intero incarto (corrispondenza, atti e documenti) riguardante la predetta pratica alla moglie del suo cliente, T__________, che, per conto del marito, si era impegnata a restituirli nel più breve tempo possibile, dal momento che la corrispondenza e gli atti sarebbero stati di proprietà dell'avv. RI 1 (cfr. ricevuta del 18 agosto 2017 sub doc. 2 allegato alla segnalazione). L'intero incarto è stato quindi restituito al legale per la preparazione di un nuovo atto procedurale. Dopo il passaggio in giudicato della decisione finale nel 2018, trasmessa in copia al cliente (cfr. doc. 2 prodotto dal ricorrente), con e-mail del 4 aprile 2019 T__________ ha nuovamente chiesto la consegna dell'intero incarto del marito (cfr. doc. 3 allegato alla segnalazione). Non avendo ricevuto alcun riscontro né tantomeno le carte desiderate, T__________ ha ribadito la sua richiesta con e-mail del 1° maggio 2019 (cfr. doc. 3 citato). Il ricorrente ha quindi comunicato direttamente al suo cliente di non potere, in assenza di una procura che autorizzasse sua moglie a rappresentarlo, dar seguito a tali richieste. Ha comunque precisato di non poter restituire l'incarto, che sarebbe di sua proprietà e che per legge sarebbe tenuto a conservare. Si è tuttavia dichiarato disposto a restituire tutti i documenti che il cliente gli aveva consegnato, sottolineando di avergli in ogni caso sempre trasmesso copia di tutti gli scritti e gli atti di causa (cfr. scritto del 2 maggio 2019, prodotto dal ricorrente, sub doc. 4). Dopo un'ulteriore richiesta telefonica rimasta senza esito, con scritto del 19 maggio 2019 T__________ ha nuovamente sollecitato il ricorrente a consegnarle l'intero incarto oppure una copia dello stesso (cfr. doc. 4 allegato alla segnalazione), allegando una procura del marito che la autorizzava ad avere accesso all'incarto completo riguardante la sua pratica (cfr. doc. 1, del 9 maggio 2019, allegato alla segnalazione). Rivolgendosi a T__________, richiamato l'art. 19 cpv. 2 e 3 LAvv, l'insorgente ha ribadito di essere senz'altro disposto a riconsegnare tutti i documenti che mi sono stati affidati nel corso del tempo ma di non potere invece consegnare gli altri atti dell'incarto (in particolare corrispondenza e atti), che sono di proprietà dell'avvocato e che devo conservare per un periodo di dieci anni. Ha inoltre evidenziato di averle già consegnato l'incarto nel 2017 (con la conseguente possibilità di trarre fotocopia degli atti) e di avere sempre inviato copia degli atti al cliente (cfr. doc. 5 allegato alla segnalazione), rilevando come il suo rifiuto di procedere alla consegna di tutto l'incarto fosse stato avallato anche dal segretario dell'OATI (cfr. scritto del 3 giugno 2019, prodotto dal ricorrente, sub doc. 5). T__________ ha quindi precisato di avere richiesto la consegna dell'incarto soltanto per poterne trarre copia completa, impegnandosi a restituirlo immediatamente per la conservazione. In alternativa si è offerta di andare nel suo ufficio per fare personalmente le fotocopie, contro pagamento delle spese vive (cfr. scritto del 2 luglio 2019, prodotto dal ricorrente, sub doc. 6). Non avendo ottenuto soddisfazione alle sue reiterate richieste, il 2 settembre 2019 T__________ ha quindi segnalato alla Commissione il comportamento dell'avv. RI 1. Il ricorrente ha sempre respinto le accuse mossegli, dichiarandosi in un primo tempo semmai disposto a estrarre fotocopia completa dell'intero incarto (ad eccezione dei documenti consegnati dal cliente che verranno ovviamente restituiti) dietro rifusione completa delle spese di fotocopiatura, ovvero fr. 2.- per fotocopia, secondo la tariffa stabilità per l'incarto e per analogia con l'abrogata Tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 3 lett. b), con la vigente Legge sulla tariffa notarile (art. 23) e secondo il tariffario applicato da Uffici pubblici e Autorità giudiziarie (cfr. osservazioni del 21 ottobre 2019, pag. 5). In seguito, si è detto d'accordo di far fotocopiare l'intero incarto da una ditta specializzata, da lui reperita, in grado di eseguire il lavoro, nel rispetto del segreto professionale, al costo (a carico del cliente) di fr. 0.10 per fotocopia, precisando che l'importante per lui era di disporre degli atti (o di una loro copia integrale) per potersi difendere in caso di rimproveri circa l'esecuzione del mandato (cfr. duplica del 9 dicembre 2019, pag. 2-3).

5.2. Ora, è incontestato che, almeno fino al 21 giugno 2020 (cfr. scritto di T__________, in nome e per conto del marito, alla Commissione), i coniugi __________ non erano tornati in possesso dell'incarto completo relativo alla pratica del marito e ciò benché la prima richiesta in tal senso, formulata dalla moglie del cliente, risalisse al 4 aprile 2019. Rivendicazione, questa, cui l'insorgente non ha mai dato seguito, sostenendo (tra l'altro) che la moglie del suo cliente non fosse legittimata a formulare una tale richiesta. Nella misura in cui pretende ancora in questa sede che la procura prodotta non autorizzasse la segnalante a chiedere la consegna dell'incarto del marito ma si limitasse a permetterle di avervi accesso, ossia di prenderne visione (cfr. ricorso, pag. 3), la sua tesi non si rivela soltanto infondata, ma addirittura pretestuosa. Come appena ricordato, dagli atti emerge infatti come già in passato fosse stata T__________ a chiedere la consegna dell'incarto relativo alla pratica del marito, che il ricorrente aveva consegnato direttamente nelle sue mani, senza che ciò avesse posto alcun problema (cfr. ricevuta del 18 agosto 2017, firmata per procura). A ciò aggiungasi che le richieste pervenute via e-mail, seppur formulate dalla denunciante, provenivano da quello che verosimilmente è l'indirizzo di posta elettronica comune dei coniugi (), registrato dall'avvocato sotto il nome del mandante (cfr. doc. 3 prodotto dal segnalato). La procura del 9 maggio 2019 con cui A ha poi espressamente autorizzato mia moglie T__________ ad avere accesso all'incarto completo riguardante il mio caso è stata inoltre trasmessa proprio a seguito dell'obiezione del ricorrente che aveva lamentato di non disporre di alcuna procura che autorizzi tua moglie a rappresentarti (cfr. scritto del 2 maggio 2019). Tant'è che, una volta ricevuto tale atto, egli si è rivolto direttamente alla moglie del cliente, senza più sollevare tale aspetto (che ha riproposto solo in sede di procedimento disciplinare), ma negandole ancora l'accesso agli atti formanti l'incarto (cfr. scritto del 3 giugno 2019). Ciò detto, il fatto che il ricorrente abbia sostenuto di avere sempre inviato copia di ogni singolo scritto, atto giudiziario, perizia e più in generale di ogni documento da lui spedito o ricevuto in relazione alla vertenza non giustifica anzitutto la mancata restituzione (nonostante le ripetute dichiarazioni d'intenti) degli atti originali ricevuti dal cliente, alla quale era chiaramente tenuto (cfr. supra, consid. 4.1). Identica conclusione vale per tutti gli altri documenti che si riferiscono a operazioni svolte nell'interesse del mandante (quali la corrispondenza e gli atti giudiziari), ad eccezione dei documenti prettamente interni (cfr. DTF 139 III 60 consid. 4.1.3; cfr. supra, consid. 4.1). Questo Tribunale ha già avuto modo di considerare che, alla fine del mandato, l'avvocato non può rifiutare di consegnare gli atti a un nuovo patrocinatore con l'argomento che il cliente ne è già stato documentato. Il nuovo avvocato non deve fare affidamento sul fatto che lo stato di documentazione del cliente e quello del precedente patrocinatore siano identici: il cliente potrebbe infatti aver consegnato al precedente mandante dei documenti senza averne tenuto copia o aver ricevuto dall'avvocato degli atti o delle copie degli stessi, senza (compiutamente) archiviarli (cfr. RtiD II-2017 n. 62 consid. 5.1 con rimandi a Walter Fellmann, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011, n. 35a ad art. 12; decisione della Commissione di vigilanza sugli avvocati del Canton Basilea Campagna del 26 giugno 2006, consid. 6). Non vi è ragione di decidere diversamente qualora la richiesta provenga dal cliente. Anche se il ricorrente, in corso di mandato, avesse trasmesso al suo mandante una copia degli atti, così come afferma (senza però che sia stato accertato), tale circostanza non gli permetterebbe comunque di rifiutare la consegna, alla fine del mandato, dell'incarto completo, comprensivo non solo dei documenti originali del mandante, ma anche di quelli che ha ricevuto da terzi e che ha elaborato in rappresentanza del cliente, in forza del mandato. Altrettanto priva di rilevanza è, per le stesse ragioni, la circostanza che già nell'estate del 2017 l'incarto fosse stato messo a disposizione dei coniugi __________, che avrebbero, secondo il ricorrente, avuto la possibilità di fotocopiarlo nei diversi mesi in cui era stato in loro possesso (prima di restituirlo per la stesura di un ulteriore atto processuale). Ciò non toglie infatti il diritto del mandante (rispettivamente della sua procuratrice) di ottenere la restituzione degli atti alla fine del mandato, quando li richiede, fatto salvo il diritto del legale di conservarne una copia per tutelarsi da eventuali critiche contro il suo operato (cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2846; Valticos, op. cit., n. 31 ad art. 12). Quest'ultima facoltà, contrariamente a quanto sembra assumere l'insorgente, non permette in ogni caso al legale di rifiutare la consegna dell'incarto fintanto che non gli siano state rifuse le spese per le copie. A prescindere dalla questione a sapere se e in che misura sussista un diritto a tale rimborso, l'avvocato non può infatti esercitare alcun diritto di ritenzione sui documenti non realizzabili che spettano al cliente (cfr. DTF 122 IV 322 consid. 3c; STF 2C_50/2019 citata consid. 4.2; RtiD II-2017 n. 62 consid. 5.1). Ne discende che la conclusione cui è giunta la Commissione merita piena conferma. Rifiutandosi senza valide ragioni di riconsegnare, a prima richiesta ed entro un termine ragionevole, al suo cliente rispettivamente alla sua procuratrice gli atti richiesti, l'insorgente ha innegabilmente disatteso l'obbligo di restituzione, incorrendo così in una violazione dell'art. 12 lett. a LLCA. Infondata è la tesi secondo cui la condanna pronunciata dalla Commissione, basandosi unicamente su opinioni dottrinali (e non su di una chiara ed esplicita base legale), violerebbe il principio nulla poena sine lege, che non si applica in concreto (cfr. STF 2C_507/2019 del 14 novembre 2019 consid. 4; RDAF 2003 I 454 consid. 3).

  1. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

6.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti e del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/ Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011, n. 23 segg. ad art. 17).

6.2. In concreto, la violazione commessa dal ricorrente dev'essere considerata di una certa gravità. Non giova poi all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento. Deplorevole è in particolare ch'egli non si sia adoperato per restituire gli atti richiestigli a più riprese, e di fatto nemmeno quelli affidatigli dal mandante, non soltanto nel termine di dieci giorni dopo la richiesta della segnalante ma neppure dopo la decisione con cui la Commissione ha ritenuto il suo comportamento lesivo delle regole professionali. Depone per contro a suo favore l'assenza di precedenti disciplinari. Alla luce di tutto quanto precede, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 600.- inflitta dalla precedente istanza per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata nella fascia inferiore di quanto previsto dalla norma, risulta tutto sommato opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi. Considerata l'importanza della violazione in questione, non si può invece dar seguito alla domanda dell'insorgente di pronunciare un semplice richiamo a doveri professionali: che con la sua richiesta egli intendesse la pronuncia di un avvertimento o di un ammonimento, non va infatti dimenticato che tali

misure sono di principio riservate alle sole violazioni deontologiche di lieve entità, rispettivamente che non raggiungono la soglia dei casi di media gravità (cfr. Poledna, op. cit., n. 30 e 32 ad art. 17).

  1. Da respingere è infine la censura con la quale il ricorrente contesta gli oneri processuali posti a suo carico, sostenendo che, dato il loro ammontare, gli stessi configurerebbero una sanzione aggiuntiva.

7.1. La tassa di giustizia deve rispettare i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza (STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 6.1 e rif.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 28). Il principio della copertura dei costi postula l'esistenza di una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse e l'ammontare complessivo dei costi anticipati dall'ente pubblico, incluse le spese generali; esso non è generalmente rilevante in materia di oneri giudiziari, ritenuto come l'esperienza insegni che le tasse applicate dai tribunali sono di gran lunga insufficienti a coprire i costi della giustizia. Il principio dell'equivalenza dispone, invece, che l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico della prestazione fornita dall'ente pubblico: la tassa - che può eventualmente essere calcolata secondo criteri schematici - non deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli (DTF 141 I 105 consid. 3.3.2 e riferimenti ivi citati, 120 Ia 171 consid. 2a e 3; STA 52.2016.158 citata consid. 6.1 e rif.). Entro questi limiti, l'autorità amministrativa o giudiziaria dispone comunque di un ampio potere di apprezzamento, che può essere censurato solo in caso di eccesso o abuso (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; cfr. STA 52.2016.158 citata consid. 6.1 e rif.; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 28).

7.2. Nel caso concreto, l'ammontare della tassa applicata dalla Commissione (fr. 400.-), oltre che rientrare nella forchetta prevista

all'art. 47 LPAmm (applicabile per il rinvio dell'art. 30 LAvv), appare del tutto rispettoso dei principi della copertura dei costi e dell'equivalenza. La commisurazione della controversa tassa di giustizia da parte dell'autorità inferiore non procede dunque da un esercizio scorretto, in quanto abusivo, del suo potere di apprezzamento e deve quindi essere tutelata. Lo stesso dicasi per le spese, quantificate in fr. 200.-.

  1. 8.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

8.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera

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TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2020.323
Entscheidungsdatum
02.07.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026