Incarto n. 52.2020.313
Lugano 25 maggio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 23 giugno 2020 dell'
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 19 maggio 2020 (n. 299) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 800.- a titolo di sanzione disciplinare;
ritenuto, in fatto
A. a. L'avv. RI 1 ha assistito __________ nell'ambito di due procedimenti, uno di natura penale e l'altro di natura amministrativa.
b. Con scritto del 12 settembre 2019, quest'ultima ha segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) il comportamento del suo patrocinatore, cui ha rimproverato di non averle fornito, nonostante le sue ripetute richieste, né una fattura né un rendiconto delle sue prestazioni.
c. Preso atto di tale segnalazione, il 17 settembre 2019 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile violazione degli art. 12 lett. i della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), 20 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100) e 21 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD; obbligo di rendiconto).
d. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito. Ha richiamato la fattura emessa il 27 febbraio 2019, da cui risulta come tutte le prestazioni - che sarebbero state svolte in maniera accurata e trasparente - a favore della sua cliente, comprese quelle riferite alla pratica amministrativa, abbiano giustificato un onorario di fr. 13'469.-, che sarebbe del tutto adeguato. Ha poi rilevato di averle trasmesso il 7 marzo 2019 un rendiconto stilato il giorno precedente, dal quale si evincerebbero le prestazioni effettuate (di cui sarebbe comunque sempre stata messa al corrente). Si è quindi dilungato nell'illustrazione delle pratiche - definite complesse sia dal profilo fattuale che giuridico - e nella giustificazione del suo operato, rilevando come la cliente avesse dimostrato la sua piena soddisfazione manifestando, ancora nell'estate del 2019, l'intenzione di affidargli altri incarichi (da lui rifiutati, salvo poi comunque essere intervenuto a suo favore, senza tuttavia emettere ulteriori fatture).
B. Con decisione del 19 maggio 2020, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 800.-. La precedente istanza ha anzitutto rilevato che nell'incarto non vi erano documenti atti a chiarire se il legale avesse fatto sottoscrivere una procura con indicata la propria tariffa oraria. A prescindere da tale questione, la Commissione ha in ogni caso concluso che il denunciato fosse incorso in una violazione del suo obbligo di rendiconto per non aver mai prodotto alla mandante, nonostante i diversi solleciti, il dettaglio del tempo dedicato alle singole prestazioni e delle spese fatturate il 27 febbraio 2019. La misura è stata commisurata tenendo conto dell'entità medio-grave dell'infrazione, della mancata consapevolezza della violazione commessa e dell'assenza di precedenti.
C. Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. L'insorgente contesta il rimprovero mossogli, sostenendo che il tempo consacrato a ogni singola prestazione vada indicato soltanto in caso di onorario stabilito in base a quel criterio e non quando sia stata pattuita una retribuzione forfettaria (come in concreto per la procedura penale). Evidenziato come per la causa amministrativa sia stato fatturato un onorario simbolico (limitato alla parte di quanto già spontaneamente versato dalla cliente che non era stata utilizzata per coprire le spese vive e gli anticipi), esclude che la mancata indicazione del tempo impiegato possa configurare una violazione delle regole professionali, tanto più che la pratica si è conclusa con pieno successo e gli importi ottenuti dal Cantone (ripetibili e restituzione dell'anticipo versato) sono stati restituiti alla cliente, che gli avrebbe peraltro attestato tutta la sua stima, offrendogli altri mandati.
D. In sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.
E. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le prove genericamente sollecitate dall'insorgente (documenti, richiamo di documenti, edizione di documenti e ogni altra consentita) non appaiono infatti idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia.
2.2. La modalità e l'entità della remunerazione è soggetta alla libertà contrattuale. L'onorario può essere pattuito non solo in base al dispendio orario, ma anche in maniera forfettaria (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.2 e rimandi, 2C_247/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 5.4; cfr. anche art. 19 cpv. 1 CSD; inoltre: Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 490; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1599, 1776 e 2963; Michel Valticos, in: Michel Valticos/Christian M. Reiser/Benoît Chappuis, Commentaire romand, Loi sur les avocats, Basilea 2010, n. 274 e 283 ad art. 12). Se è stato convenuto un onorario forfettario, l'avvocato non può pretendere un aumento nemmeno se ha dovuto adoperarsi più di quanto originariamente pronosticato. Viceversa, il cliente deve corrispondere l'onorario pieno anche se il mandato conferito ha impegnato l'avvocato meno di quanto le parti si aspettassero alla conclusione del relativo accordo (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.2; Walter Fellmann, in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Berna/Ginevra 2011, n. 165 ad art. 12).
2.3. Con riferimento a onorari calcolati in base al tempo, il Tribunale federale ha stabilito che l'obbligo dell'avvocato di presentare, su richiesta, una fattura dettagliata rappresenta il corollario a livello disciplinare del dovere di rendiconto del mandante prescritto dall'art. 400 cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220; cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.3, 2C_133/2012 citata consid. 4.3.2; RtiD I-2005 n. 59 consid. 7.2.2; cfr. anche Fellmann, Anwaltsrecht, n. 506; Bohnet/Mar-tenet, op. cit., n. 1785; Valticos, op. cit., n. 292 ad art. 12). Norma, questa, che impone all'avvocato di presentare su richiesta in ogni momento una fattura indicante le singole prestazioni e il tempo consacrato a ognuna di esse (nonché le spese; cfr. Fellmann, Anwaltsrecht, n. 510). L'indicazione del tempo complessivo impiegato per l'attività svolta non è pertanto sufficiente (cfr. STF 4A_144/2012 citata consid. 3.2.2; Fellmann, Anwalts-recht, n. 506). L'obbligo di rendiconto mira a permettere al cliente di esercitare un controllo sulle attività dell'avvocato, di impartire le necessarie istruzioni o di revocare semmai il mandato (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.3, 4A_144/2012 dell'11 settembre 2012 consid. 3.2.2 e rif.; cfr. pure Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1785 e 2825).
2.4. Nella sua giurisprudenza più recente, il Tribunale federale ha inoltre espressamente stabilito che, anche in caso di pattuizione di un onorario forfettario, l'avvocato non è liberato dall'obbligo di indicare correttamente il tempo consacrato a ogni sua prestazione (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.3, 2C_205/2019 citata consid. 5.2.2; cfr. pure Fellmann, Anwaltsrecht, n. 506). L'Alta Corte ha in particolare considerato che né l'art. 12 lett. i LLCA né le norme deontologiche fanno distinzioni riguardo all'obbligo di rendiconto a dipendenza dei differenti tipi di onorario e che il controllo della fattura, rispettivamente la valutazione della sua adeguatezza da parte del cliente, deve essere possibile non soltanto nel caso in cui l'onorario sia stabilito secondo il dispendio orario, bensì anche in caso di onorario forfettario. Ciò implica la presentazione, su richiesta, di una fattura dettagliata, da cui si possano evincere le singole prestazioni fornite e il tempo loro consacrato. Solo così il cliente può verificare se l'onorario pattuito si trova in un rapporto ragionevole rispetto alle prestazioni svolte dall'avvocato (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.5.1). Il Tribunale federale ha inoltre rilevato che, anche dopo avere proceduto al pagamento dell'onorario e anche in caso di pattuizione di una remunerazione forfettaria, il cliente può ancora avere un legittimo interesse al dettaglio della fattura, ad esempio in vista di un ulteriore mandato conferito o da conferire al medesimo avvocato o come paragone con gli onorari di altri avvocati (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.5.2 e rif.). Irrilevante è quindi la circostanza che un onorario stabilito a forfait sia dovuto, nella misura in cui tutte le prestazioni sono state fornite, indipendentemente dal dispendio orario effettivo (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.5.2).
fr. 13'469.- onorario complessivo per prestazioni nell'ambito del procedimento penale (A) e della procedura amministrativa (B)
fr. 40.- esborso
fr. 1'531.- spese
fr. 230.80 IVA al 7.7% su fr. 2'997.30
fr. 960.20 IVA all'8% su fr. 12'002.70, con la precisazione che tale importo sarebbe stato compensato con l'anticipo già versato. La nota d'onorario si limita a una sommaria descrizione delle prestazioni fornite (esame della fattispecie, diversi incontri con cliente, consulenza, assistenza e rappresentanza in procedura, redazione di atti processuali, corrispondenza varia, colloqui telefonici, ecc.), a indicare globalmente e genericamente le spese (apertura e chiusura incartamento, scritturazione, fotocopie, postali, telefoniche, e-mail, accessi, trasferte), ad attribuire l'esborso alla Pretura penale e a esporre gli importi complessivi, oltre l'IVA (senza precisare in che modo sono stati stabiliti gli importi soggetti alle diverse aliquote in vigore fino al 31 dicembre 2017 e a partire dal 1° gennaio 2018). Non dà per contro alcuna indicazione sul metodo di calcolo degli onorari, né sulle singole prestazioni, né sulle date e sul tempo impiegato per ognuna di esse e neppure precisa come si compongono nello specifico le spese relative a tali prestazioni. Dagli atti emerge inoltre che, per giustificare le sue pretese, il 7 marzo 2019 il ricorrente ha trasmesso all'interessata un rendiconto/promemoria di quattro pagine, in cui ha elencato in maniera discorsiva l'attività svolta a suo favore e riepilogato gli acconti ricevuti. Malgrado le sue svariate richieste (e-mail del 27 febbraio 2019 e del 5 e 7 marzo 2019, nonché raccomandata del 4 settembre 2019), non le ha invece mai trasmesso una distinta dettagliata delle proprie prestazioni, indicante il tempo impiegato per ciascuna di esse, e delle spese sopportate.
3.2. Con la decisione impugnata, la Commissione ha anzitutto rilevato che non vi erano nell'incarto documenti atti a chiarire se il legale avesse fatto sottoscrivere una procura con indicata la propria tariffa oraria. Ha tuttavia ritenuto che la questione potesse rimanere irrisolta, dato che non si trattava in quella sede né di giudicare l'adeguatezza della nota d'onorario né di valutare la qualità dell'operato dell'avvocato. Considerato che quest'ultimo non aveva fornito una fattura indicante il dispendio orario riferito a ogni prestazione effettuata, ha tuttavia ritenuto manifestamente violato il suo obbligo di rendiconto. Il ricorrente contesta dal canto suo tale conclusione. Nega in particolare che sussista un obbligo di esporre nella nota professionale il dispendio orario riferito alle singole prestazioni effettuate qualora, come in concreto, avvocato e cliente abbiano pattuito un onorario forfettario. La tesi va respinta.
3.3. È ben vero che, dalle affermazioni della segnalante stessa, è possibile dedurre che le parti - perlomeno per il procedimento penale - avevano pattuito un onorario forfettario e non "a tempo", così come afferma l'insorgente (cfr. e-mail del 7 marzo 2019 della denunciante, secondo cui l'importo versato per la denuncia penale era a titolo forfettario CHF 13'000.00 versato anticipatamente). Tale aspetto non è tuttavia decisivo. Come visto, in base alla giurisprudenza del Tribunale federale, la pattuizione di un onorario forfettario non libera in ogni caso l'avvocato dall'obbligo di registrare correttamente il dispendio orario relativo a ogni attività. Al contrario, a richiesta del cliente anche il legale retribuito a forfait è tenuto a produrre una distinta sufficientemente dettagliata, da cui si possano dedurre le prestazioni effettuate e il tempo loro dedicato, così da permettere al mandante di valutare se le stesse stiano in un rapporto ragionevole con l'onorario pattuito (cfr. pure il commento alla STF 2C_314/2020 citata di Lukas Müller/Julia Eiholzer in AJP 2020 pag. 1472 segg., pag. 1474 seg., che ricorda come in base alla giurisprudenza sull'obbligo di rendiconto ex art. 400 cpv. 1 CO basti ad es. che i rapporti d'attività vengano allestiti con le indicazioni delle date, dei lavori prestati mediante parole chiave e del relativo dispendio di tempo; cfr. anche STF 4A_238/2016 del 26 luglio 2016 consid. 2.2.2). Ciò detto, in concreto è evidente che la nota d'onorario del 27 febbraio 2019 e il rapporto rendiconto/promemoria del 6/7 marzo 2019 stilati dall'insorgente non presentano il necessario grado di dettaglio ai sensi dell'art. 12 lett. i LCCA. Per quanto tali documenti, e in particolare il citato rapporto, riassumano per sommi capi le diverse procedure e il particolare contesto in cui ha operato il legale, dagli stessi non è in alcun modo possibile dedurre le singole attività che egli ha svolto e, soprattutto, il tempo ad esse consacrato. Tali documenti non permettono di riflesso nemmeno di comprendere e verificare la congruità degli importi globalmente fatturati alla cliente. Ne discende che non avendo presentato alla mandante - malgrado le sue diverse richieste - un rendiconto dettagliato, conformemente a quanto richiesto dalla suesposta giurisprudenza, l'insorgente è effettivamente incorso in una violazione del dovere di rendiconto sancito dall'art. 12 lett. i LLCA, così come concluso dalla precedente istanza.
4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:
a. l'avvertimento;
b. l'ammonimento;
c. la multa fino a fr. 20'000.-;
d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;
e. il divieto definitivo di esercitare.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).
La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, ad art. 17 n. 23 segg.).
4.2. In concreto, è ben vero che l'obbligo di presentare al cliente una fattura dettagliata costituisce un importante corollario del dovere di rendiconto del mandatario e che, venendo meno a tale dovere, il ricorrente ha impedito alla segnalante di verificare l'adeguatezza della nota di onorario sottopostale per il pagamento. Vero è pure che all'insorgente non giova il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento, continuando ancora in questa sede a contestare la sua colpevolezza. A suo favore depone d'altra parte la circostanza che, durante la sua lunga carriera, non è mai stato oggetto di una sanzione disciplinare. Pur tenuto conto del margine di apprezzamento che va riconosciuto alla Commissione in questo ambito, la sanzione in concreto inflitta al ricorrente appare tuttavia eccessiva, a fronte della giurisprudenza in materia resa sia dal Tribunale federale (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 5 e 2C_133/2012 citata) sia dalla stessa Commissione (cfr. STA 52.2014.390/391 citata, con riferimento alla decisione n. 35 della Commissione). Alla luce di tutto quanto precede, si giustifica pertanto di pronunciare nei confronti dell'insorgente un semplice ammonimento. La sanzione così commisurata, risulta meglio ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza dell'insorgente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm), ma è tenuto a rifondere al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili, nella misura in cui risulta vittorioso.
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza, la decisione del 19 maggio 2020 (n. 299) della Commissione di disciplina degli avvocati è annullata e riformata nel senso che nei confronti dell'avv. RI 1 è pronunciato un ammonimento.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, al quale va retrocesso l'importo (fr. 500.-) versato in eccesso a titolo di anticipo. Lo Stato del Cantone Ticino verserà inoltre all'insorgente l'importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera