Incarto n. 52.2019.92
Lugano 30 dicembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso 19 febbraio 2019 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 16 gennaio 2019 (n. 295) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso lo scritto del 19 ottobre 2017 con cui la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni le ha negato l'ammissione all'assistenza giudiziaria;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 (1993), cittadina kosovara, è giunta in Svizzera il 21 agosto 2010, dove le è stato rilasciato un permesso di dimora, in seguito più volte rinnovato, per vivere insieme al connazionale __________, titolare di un permesso di domicilio, con il quale si era sposata il 15 marzo precedente.
B. Il 14 settembre 2017 RI 1 ha conferito mandato a un'avvocata, per farsi assistere nelle pratiche relative al rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno da poco giunta a scadenza. Quest'ultima, con scritto del 4 ottobre 2017 indirizzato all'Ufficio della migrazione, ha esposto la situazione della sua assistita, chiedendo nel contempo che alla medesima fosse concessa l'ammissione all'assistenza giudiziaria.
Mediante lettera del 19 ottobre successivo la predetta Autorità ha comunicato alla patrocinatrice di RI 1 di non poter statuire su tale richiesta, non essendo un'autorità amministrativa competente a concedere l'assistenza giudiziaria, visto che tale prerogativa spetterebbe unicamente al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato e alle Autorità tutelari.
C. Con giudizio del 16 gennaio 2019 il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato da RI 1 avverso il citato scritto dell'Ufficio della migrazione, ritenendo che quest'ultimo non costituiva una decisione impugnabile. Partendo da un esame dei materiali legislativi relativi alla legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011 (LAG; RL 178.300), il Governo cantonale ha in sostanza escluso che l'Ufficio della migrazione rientri tra le autorità amministrative che possono pronunciarsi sulla concessione o non dell'assistenza giudiziaria, per cui esso non sarebbe competente a emanare in questo specifico ambito degli atti suscettibili di essere dedotti in giudizio tramite ricorso.
D. Avverso quest'ultima pronuncia RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura non contenziosa dinnanzi all'Ufficio della migrazione e per il successivo contenzioso che ne è derivato. Postula inoltre che le sia concessa la più ampia assistenza giudiziaria anche dinnanzi a questa Corte.
Contesta che lo scritto del 19 ottobre 2017 all'origine della presente lite non sia una decisione impugnabile. Lamenta la violazione del suo diritto di accedere alla giustizia.
E. All'accoglimento del gravame si sono opposti sia il Consiglio di Stato, che la Sezione della popolazione, senza formulare particolari osservazioni.
RI 1 ha quindi comunicato al Tribunale di rinunciare all'inoltro di un allegato di replica.
Considerato, in diritto
In concreto, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire è data e discende dall'art. 9 cpv. 1 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; RL 165.100; LPAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 LPAmm).
Laddove la ricorrente, oltre che a esigere implicitamente l'annullamento del giudizio impugnato, postula che le sia riconosciuto il beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura non contenziosa dinnanzi all'Ufficio della migrazione, la sua domanda è improponibile in questa sede in quanto travalica l'oggetto della presente lite.
Come più volte ribadito da questo Tribunale, il concetto di decisione nel diritto pubblico ticinese coincide pertanto con quello ancorato, a livello federale, all'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e, più in generale, con la nozione tradizionalmente ritenuta da dottrina e giurisprudenza, ove la decisione è comunemente definita quale atto d'imperio individuale rivolto al privato, mediante il quale un rapporto concreto di diritto amministrativo viene creato o accertato in modo vincolante, tale da poter essere posto in esecuzione (cfr. la giurisprudenza precitata).
Oltre a ciò sono da considerare alla stregua di "decisioni" anche i vari atti che l'Autorità adotta per dirigere lo svolgimento di una determinata procedura. Si tratta per lo più di provvedimenti che vengono ordinati nell'ambito dell'istruzione del procedimento amministrativo o giudiziario in corso. Nella misura in cui svolgono una funzione strumentale e preparatoria rispetto alle decisioni destinate a porre termine al procedimento o a salvaguardare gli interessi delle parti nel corso dello svolgimento della procedura, esse sono di principio di natura incidentale, ragione per cui la loro impugnabilità a titolo indipendente è data soltanto nei limiti previsti dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm, vale a dire se: a) possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile o b) l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale. In questo contesto atipiche, poiché destinate a porre subito termine al procedimento, le decisioni che negano la competenza a decidere dell'istanza adita, le quali in pratica sono di carattere finale. Non per niente l'art. 66 cpv. 1 LPAmm prevede che, se notificate separatamente, le medesime sono suscettibili di immediato ricorso e non possono più essere impugnate ulteriormente (per tutto quanto precede cfr. pro multis: Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 44, Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, II ed., Berna 1983, pag. 140 e seg.).
3.2. Alla luce di quanto appena esposto, si deve pertanto concludere che lo scritto con cui il 19 ottobre 2017 l'Ufficio della migrazione ha comunicato alla ricorrente di non poter evadere la sua richiesta di concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, poiché non legittimata dal profilo funzionale a entrare nel merito della medesima, costituiva a tutti gli effetti una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LPAmm, con cui l'autorità di prime cure declinava la propria competenza a pronunciarsi su tale materia.
Di conseguenza, il giudizio mediante il quale il Governo cantonale ha dichiarato inammissibile, per difetto di una decisione suscettibile di essere dedotta in giudizio, il gravame inoltrato contro il suddetto scritto non può essere tutelato, in quanto lesivo delle norme di procedura concretamente applicabili e costitutivo di un diniego di giustizia formale.
Nella misura in cui si tratta di una garanzia di livello costituzionale, il diritto all'assistenza giudiziaria sancito dalla predetta norma sussiste di principio non solo in sede di ricorso ma per ogni procedimento pubblico in cui l'amministrato si trova coinvolto o che si rende necessario per poter far valere o tutelare i suoi diritti. La natura giuridica del procedimento è priva di rilievo. Anche nelle procedure amministrative non contenziose condotte davanti all'autorità di prime cure sussiste dunque un diritto costituzionalmente protetto a poter beneficiare dell'assistenza giudiziaria laddove ne siano date le condizioni. Di regola fanno unicamente eccezione quelle procedure il cui esito non rischia (ancora) di comportare per l'amministrato la perdita di un diritto, come può essere il caso, ad esempio, in ambito di controllo astratto di una norma (cfr. Giovanni Biaggini, BV Kommentar, II ed., Zurigo 2017, n. 27 ad art. 29 con rinvii).
In questo senso non può essere seguito il Consiglio di Stato laddove perviene alla conclusione secondo cui la LAG non si applicherebbe alle procedure dinnanzi all'Ufficio della migrazione. La stessa si pone in effetti in contrasto con quanto prescritto dal diritto di rango superiore e, contrariamente a quanto sostenuto nel giudizio impugnato, non trova nemmeno riscontro nei materiali legislativi relativi alla LAG. Fermo restando che per i procedimenti in materia civile e penale fanno stato le norme di diritto federale previste dai relativi codici di procedura, nulla permette di affermare, come ha fatto il Governo cantonale, che secondo la volontà del Legislatore ticinese le uniche istanze amministrative che possono statuire su di una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria sarebbero il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato e le autorità competenti in materia di tutele e curatele. Laddove il messaggio governativo del 12 ottobre 2010 (n. 6407) concernente la LAG fa riferimento a queste ultime autorità, non si tratta con tutta evidenza di un elenco esaustivo proprio perché, come appena esposto, il diritto costituzionale svizzero prevede che la garanzia in parola possa essere fatta valere davanti a qualsiasi autorità amministrativa, anche se non si è in presenza di una procedura contenziosa. D'altra parte pure il predetto messaggio a pagina 3, riferendosi all'art. 1 LAG, afferma chiaramente che la norma indica il campo di applicazione della legge, la quale si attua ai procedimenti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative, senza formulare alcuna riserva - che in ogni caso si avvererebbe anticostituzionale - se non a favore di quegli ambiti in cui la questione è regolata da leggi speciali.
Nella misura in cui la ricorrente ha chiesto di poter usufruire dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio nell'ambito di una procedura di rinnovo del permesso di dimora il cui esito avrebbe potuto tradursi nella perdita del suo diritto di continuare a risiedere in Svizzera, la sua domanda era senz'altro proponibile davanti all'Ufficio della migrazione, il quale, anziché dichiarare la propria incompetenza, era tenuto a evaderla nel merito.
5.2. Il rinvio degli atti con esito aperto comporta che chi ricorre venga considerato come parte vincente (cfr. STF 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1, 1C_63/2016 del 25 agosto 2016 consid. 5.5; STA 52.2016.438 del 5 aprile 2018). Non si prelevano quindi né tasse, né spese (art. 47 LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà però alla ricorrente, patrocinata da una legale, un congruo importo a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
5.3. Con l'esonero dal pagamento delle spese processuali e l'assegnazione di ripetibili per entrambe le sedi, le domande di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio formulate dall'insorgente dinnanzi al Consiglio di Stato e a questo Tribunale divengono prive di oggetto.
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 16 gennaio 2019 (n. 295) del Consiglio di Stato e quella del 19 ottobre 2017 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati all'Ufficio della migrazione affinché evada nel merito l'istanza con cui il 4 ottobre 2017 RI 1 ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Non si prelevano né tasse, né spese. Lo Stato del Cantone Ticino verserà all'insorgente fr. 2'200.- a titolo di ripetibili di entrambe le sedi.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera