CO 2

Incarto n. 52.2019.573

Lugano 12 dicembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Federico Lantin

statuendo sul ricorso dell'11 novembre 2019 della

RI 1 patrocinata da: PA 1

contro

la risoluzione del 9 ottobre 2019 (n. 4947) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione del 17 luglio 2018 con la quale il Municipio di Ascona le ha negato la licenza edilizia a posteriori per la posa di una gru al mapp. __________ (diritto di superficie gravante la part. __________) di quel Comune;

ritenuto, in fatto

A. a. La RI 1 è una società attiva nel campo delle costruzioni, dell'edilizia e del genio civile. L'impresa era al beneficio di un diritto di superficie per sé stante e permanente (intavolato come fondo part. ), che gravava la porzione occidentale (5'875 m2) del mapp. __________ (10'971 m2) di proprietà della C fondo quest'ultimo assegnato dal vigente piano regolatore (approvato dal Consiglio di Stato con ris. n. 2438 del 17 giugno 2015) alla zona artigianale (Ar) in Bosciaredo, ad eccezione della porzione est (2'172 m2) attribuita alla zona per edifici e attrezzature di interesse pubblico (EAP). Nel frattempo, tra dicembre 2020 e aprile 2022, il diritto di superficie è stato estinto e l'originale mapp. __________ è stato frazionato in tre tronconi: le part. __________ (2'919 m2) e __________ (5'880 m2), di proprietà della RI 1, ubicate in zona Ar in Bosciaredo, corrispondenti in buona parte al precedente diritto di superficie, e la part. __________ (2'172 m2), di proprietà della C__________, attribuita alla zona EAP. Sul mapp. __________ è rimasto l'edificio destinato a uffici e magazzino della ricorrente, mentre l'area esterna destinata al deposito dei materiali e degli automezzi si trova attualmente sul mapp. __________. Entrambi questi fondi confinano verso sud con l'area della strada nazionale N13 (mapp. __________).

b. Nel corso del mese di settembre 2015, constatato che sulla part. __________ (ora mapp. __________) era stata posata senza permesso una gru, il Municipio ha sollecitato la beneficiaria del diritto di superficie a presentare una domanda di costruzione a posteriori.

Il 25 settembre 2015, la RI 1 ha dunque inoltrato all'Esecutivo comunale una domanda di costruzione per la posa di una gru in magazzino. L'opera, collocata a 6.60 m dal confine sud, presenta una base di 16.00 m2 (4.00 x 4.00 m), una torre (traliccio) a sezione quadrata (1.20 x 1.20 m) che raggiunge un'altezza sotto gancio di 24.00 m e un braccio a sezione triangolare (0.97 x 0.96 m) lungo 33.00 m. La domanda è (stata) motivata dal fatto che la gru sarebbe necessaria per il riordino del magazzino, onde evitare l'utilizzo di mezzi diesel rumorosi e inquinanti.

c. La domanda, pubblicata dal 6 al 20 ottobre 2015, ha suscitato l'opposizione di CO 2, proprietaria di una delle quote di PPP (n. __________) del fondo base __________ e - asseritamente

  • amministratrice del Condominio __________ ivi ubicato, nonché di CO 1, comproprietario in ragione di ½ della PPP __________ del medesimo fondo base, qui resistenti.

d. Il 4 novembre 2015, ritenendo che la documentazione inoltrata dall'istante fosse incompleta, l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) ha chiesto alla RI 1, per il tramite del Municipio, la presentazione di una perizia fonica. In data 4 dicembre 2015, l'istante ha quindi inoltrato al Municipio la perizia fonica del 25 novembre 2015 di E__________ SA. Il 18 gennaio 2016, ritenendo nuovamente che la documentazione presentata fosse incompleta, l'Autorità cantonale ha chiesto un ulteriore complemento. Dando seguito a tale richiesta, il 2 giugno 2016 l'istante ha inoltrato all'Ufficio tecnico comunale (UTC) un aggiornamento dello studio fonico datato 31 maggio 2016.

Il 25 gennaio 2018, i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno quindi preavvisato favorevolmente (avviso n. 94888) l'opera in oggetto. In particolare, l'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), rilevato preliminarmente che l'applicazione del principio dell'inserimento ordinato e armonioso spettava nel caso concreto al Comune, ha invitato quest'ultimo a voler richiedere, se del caso, quei correttivi necessari affinché l'intervento presenti un inserimento ordinato ed armonioso nel paesaggio.

e. Con e-mail del 5 aprile 2018, dopo un incontro intervenuto con un municipale e i funzionari dell'UTC, la RI 1 ha comunicato all'Autorità comunale che la gru avrebbe potuto essere abbassata di 8.00 m.

f. Con scritto del 18 aprile 2018, il Municipio ha incaricato la H__________ Sagl, nella persona dell'arch. D__________, di elaborare un parere specialistico volto a comprendere se il rilascio della licenza a posteriori per la posa della gru fosse o meno in contrasto con il principio dell'inserimento ordinato e armonioso nel territorio, precisando che l'istante in licenza aveva dato la propria disponibilità ad abbassare l'altezza della gru di 8.00 m e che sul terreno sito di fronte alla part. __________ era prevista l'edificazione di un centro congressuale.

g. Il 3 maggio 2018, la H__________ Sagl ha rilasciato il proprio parere, preavvisando negativamente l'intervento.

h. Il 17 luglio 2018, il Municipio ha quindi negato all'istante il permesso richiesto. Richiamato il contenuto del parere specialistico, ha motivato il diniego con il fatto che l'opera non si inserirebbe in modo armonioso nel territorio circostante e non rispetterebbe le altezze massime di zona.

B. Adito dalla RI 1, con giudizio del 9 ottobre 2019 il Consiglio di Stato ne ha respinto l'impugnativa inoltrata avverso il provvedimento municipale, confermando il diniego di licenza.

Anzitutto, il Governo ha disatteso la richiesta dell'istante di procedere a un sopralluogo e all'audizione dei responsabili dell'UTC, ritenendo tali mezzi di prova insuscettibili di procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, nonché di far luogo a un esperimento di conciliazione, posto che la vertenza non risulterebbe suscettibile di concludersi con una conciliazione. Proseguendo, l'Esecutivo cantonale ha respinto la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentita, reputando la decisione municipale sufficientemente motivata. Di seguito, il Governo ha ritenuto che la gru fosse in contrasto con le prescrizioni sull'altezza, non trattandosi di un corpo tecnico indissolubilmente legato alla funzionalità dell'impresa ai sensi della giurisprudenza. Infine, il Consiglio di Stato ha tutelato la valutazione estetica negativa del Municipio basata sull'art. 104 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100).

C. Contro il predetto giudizio governativo, la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, che sia annullato con contestuale rilascio della licenza edilizia. In via subordinata, postula la sospensione della procedura e la convocazione delle parti per un tentativo di conciliazione.

L'insorgente censura anzitutto una violazione del diritto di essere sentita, ritenuto che il Governo avrebbe omesso di procedere a un sopralluogo, nonché all'audizione dei responsabili dell'UTC. Biasima inoltre il Consiglio di Stato per non avere fatto luogo a un esperimento di conciliazione, riproponendo in questa sede tale richiesta unitamente alla sospensione della procedura. Sempre con riferimento alla violazione del diritto di essere sentita, l'insorgente lamenta una carente motivazione della decisione impugnata, così come quella del Municipio, ritenuto che l'Esecutivo cantonale non avrebbe fornito alcun criterio oggettivo a sostegno della propria valutazione estetica. Di seguito, sostiene che, trattandosi di un corpo ed un impianto tecnico assolutamente vitale per l'attività cui il fondo in oggetto è destinato, l'impianto non dovrebbe rispettare le prescrizioni sulle altezze. Infine, l'insorgente censura la valutazione estetica negativa del Municipio, rimproverando all'Autorità comunale di avere irritualmente delegato a terzi la risposta a questioni giuridiche e non tecniche e di fatto. Inoltre, il parere specialistico raccolto non indicherebbe i criteri oggettivi alla base delle proprie conclusioni e non terrebbe conto né dell'ubicazione dell'opera in zona artigianale, in un contesto non particolarmente degno di protezione, né della circostanza che la struttura e le dimensioni risponderebbero a esigenze tecniche.

D. a. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione pervengono il Municipio CO 2, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

L'UDC richiama le sue precedenti prese di posizione dinanzi al Governo, con cui si era confermato nel proprio avviso positivo, senza formulare ulteriori osservazioni.

CO 1 è rimasto silente.

b. In sede di replica e duplica la ricorrente, l'UDC, il Municipio e CO 2 si riconfermano essenzialmente nelle rispettive posizioni.

E. a. Il 28 luglio 2021, si è svolta un'udienza pubblica presso la sede della ricorrente al mapp. (__________) alla presenza delle parti coinvolte. In tale occasione sono state anche acquisite agli atti le fotografie scattate dal Tribunale ed è stato concordato di sospendere la procedura nell'attesa della prospettata introduzione, entro fine settembre 2021, di una variante riduttiva della domanda di costruzione, suscettibile, qualora fosse sfociata in una licenza edilizia, di evitare l'emanazione di un (inutile) giudizio di merito nel presente procedimento. Quest'ultimo avrebbe comunque potuto essere riattivato in ogni tempo ad istanza di parte.

b. Nel corso del mese di ottobre 2021, la ricorrente ha presentato una domanda (di variante) per lo spostamento ed abbassamento gru di magazzino.

La domanda, pubblicata dal 20 ottobre al 3 novembre 2021, ha suscitato di nuovo l'opposizione di CO 2 a nome dell'Amministrazione __________.

c. A seguito dello scritto del 21 ottobre 2022 della ricorrente, che ha comunicato come la procedura di variante sia tuttora pendente davanti al Municipio, l'UDC ha osservato di averla preavvisata favorevolmente in data 4 novembre 2021, mentre l'Esecutivo comunale ha comunicato di aver commissionato una perizia ad un architetto esterno, il cui esito negativo dal profilo dell'inserimento nel paesaggio sarebbe stato comunicato il 27 settembre 2022 all'insorgente, la quale avrebbe prospettato l'inoltro di un'ulteriore variante riduttiva. Rilevando di essere in attesa di una presa di posizione da parte degli opponenti in merito alla postulata proroga della sospensione, il Municipio si è rimesso a questi ultimi quanto all'opportunità di riattivare la presente procedura.

CO 2 (a nome dell'Amministrazione __________) e CO 1 chiedono dal canto loro la riattivazione della procedura sospesa.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, già istante in licenza e direttamente toccata dal giudizio impugnato che conferma il diniego della licenza (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati con le risultanze del sopralluogo/dell'udienza pubblica e, in particolare, con la documentazione fotografica allestita dal Tribunale e acquisita agli atti (art. 25 cpv. 1 e 2 LPAmm). Superata è dunque la critica rivolta al Governo di non aver proceduto ad un sopralluogo, dato che un eventuale difetto sarebbe da considerare sanato in questa sede. A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3), le ulteriori prove sollecitate dalla ricorrente (dichiarazione/audizione dei responsabili dell'UTC) non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di altri elementi rilevanti ai fini del giudizio. Immune da critiche è dunque pure la decisione del Governo di prescindere dalle stesse.

1.3. La ricorrente ripropone davanti a questa Corte la richiesta di dar luogo ad un tentativo di conciliazione. Sennonché, considerato il tenore potestativo dell'art. 23 cpv. 1 LPAmm e la natura della presente procedura, volta sostanzialmente ad accertare la fondatezza delle violazioni materiali contestate all'istante, il Tribunale non ritiene necessario di far luogo ad un tentativo di conciliazione in questa sede, che appare del resto superato dalle discussioni intervenute in sede di udienza pubblica e dalla sospensione del procedimento concordata dalle parti in tale occasione al fine di permettere la presentazione di una variante riduttiva, rispettivamente dalla richiesta formulata nel frattempo dagli opponenti di riattivare la procedura.

  1. Carente motivazione

2.1. Per prassi, la motivazione della decisione - obbligo previsto dall'art. 46 cpv. 1 LPAmm e componente del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) - può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle possibilità d'impugnazione (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b), oppure quando risulta implicitamente dai considerandi che compongono la decisione (cfr. STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2, 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2). Non occorre che la motivazione si esprima su tutti gli argomenti di fatto o di diritto. L'autorità può limitarsi ai punti essenziali (cfr. RDAT I-1999 n. 27 consid. 3b; STA 52.2017.343 dell'11 febbraio 2019 consid 2.2).

2.2. In concreto, ancorché in maniera succinta, il Consiglio di Stato si è espresso sulle tematiche (violazione del diritto di essere sentita, altezza, inserimento paesaggistico) sollevate dalla ricorrente con il suo ricorso. D'altra parte, l'insorgente è stata in grado di censurare la decisione governativa, presentando un gravame articolato e circostanziato. Non risulta dunque perfezionata una violazione dei suoi diritti difensivi.

  1. Altezza

3.1. Il limite d'altezza delle costruzioni definisce gli ingombri verticali delle costruzioni, in modo da assicurare, in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità degli insediamenti, dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali. Indirettamente, esso determina inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone l'impatto sul quadro del paesaggio. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei colmi, dalla definizione di questo criterio di misurazione si evince che, per principio, gli spioventi dei tetti a falde non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione delle altezze. Salvo diversa, esplicita disposizione, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici (cfr. RtiD I-2004 n. 37 consid. 2.2.; RDAT I-2000 n. 60, I-1991 n. 85 consid. 2; STA 52.2011.323 del 22 luglio 2013 consid 2.1; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1235 ad art. 40/41 LE).

Il fatto che l'art. 40 LE si riferisca agli edifici non significa che le altre costruzioni, quali impianti ed installazioni, non soggiacciano a limiti d'altezza e che il criterio di misurazione sancito da questa norma non sia applicabile per analogia ad altre opere di sovrastruttura. Determinante, ai fini dell'applicazione dei limiti d'altezza ad altre costruzioni, rimane comunque la presenza di un ingombro effettivo, suscettibile di ingenerare sui fondi circostanti e sul quadro del paesaggio ripercussioni analoghe a quelle prodotte da un edificio. In quest'ordine di idee, la giurisprudenza delle autorità e dei tribunali cantonali ha ripetutamente ritenuto che le prescrizioni sull'altezza non si applicassero a pali della luce e antenne a sé stanti (cfr. STA 52.2016.466 del 14 settembre 2018 consid. 3.2, 52.2015.241 del 19 giugno 2017 consid. 6.2, 52.2011.323 citata consid 2.2, 52.2008.144 del 7 gennaio 2009 consid. 3, 52.2005.410 del 20 luglio 2006 consid. 2.2, 52.2003.182 del 29 settembre 2003 consid. 2; decisione del Baudepartement di San Gallo Nr. 12/2020 del 24 febbraio 2020, pubbl. in: BDE 2020 Nr. 12 consid. 3.1; decisione del Regierungsrat di Berna Nr. 2242 del 5 luglio 1978, pubbl. in: BVR 1980 pag. 4 segg. consid. 2b; Scolari, op. cit., n. 1243 ad art. 40/41 LE).

3.2. L'art. 40 n. 2 NAPR, disciplinante i parametri edificatori della zona artigianale in Bosciaredo, prescrive che:

Destinazione: strutture artigianali, capannoni di deposito, esclusa

l'abitazione.

Indice di edificabilità (valore massimo) i.e. = 4,0 m3/m2

Indice di occupazione (valore massimo) i.o. = 50%

Altezza massima

  • per tetti piani = ml 9.80

  • per tetti a falde al colmo = ml 11.60

Grado di sensibilità III.

  • Prescrizioni particolari: Possibilità di edificare a confine verso la zona EAP.

Non è applicabile l'art. 27 “area verde”.

Il termine tetti e il riferimento alle falde, rispettivamente al colmo indicano chiaramente che la norma è stata concepita per limitare gli ingombri verticali degli edifici (cfr. STA 52.2008.144 citata consid. 3, 52.2003.182 citata consid. 2.4).

3.3. Nel caso concreto il Municipio ha negato il permesso richiesto, ritenendo che l'opera, con un'altezza sotto gancio di 24.00 m, non rispettasse l'altezza massima (9.80 m per tetti piani e 11.60 m per tetti a falde al colmo) prescritta dall'art. 40 n. 2 NAPR.

La decisione municipale è stata tutelata dal Governo, il quale ha ritenuto che la gru non fosse un corpo tecnico indissolubilmente legato alla funzionalità dell'impresa nel senso inteso dalla giurisprudenza e dovesse dunque rispettare le prescrizioni sulle altezze.

Al riguardo, la Corte osserva quanto segue.

La controversa opera non è un edificio. Non serve infatti a riparare persone e cose dalle intemperie. Non è neppure un corpo tecnico ai sensi dell'art. 7 n. 3 NAPR, norma invocata in questa sede dal Municipio, ma che, concernendo i corpi tecnici ubicati sui tetti degli edifici, non è afferente alla fattispecie. Si tratta invece di un impianto destinato al riordino di un magazzino di materiali edili e al carico/scarico dei relativi automezzi. Non trattandosi di edificio, ma di un'installazione, il limite d'altezza, fissato dall'art. 40 n. 2 NAPR, è applicabili soltanto per analogia. L'impianto vi soggiace soltanto nella misura in cui il suo ingombro, tenuto conto delle finalità perseguite da questo parametro edilizio, è analogo a quello di un edificio. Ora, non si può invero ragionevolmente sostenere che la gru, formata da una struttura (torre) metallica (non piena) verticale a sezione quadrata (1.20 x 1.20 m) sulla quale s'innesta orizzontalmente un braccio di medesima fattura ma a sezione triangolare (0.97 x 0.96 m), arrechi un qualsivoglia pregiudizio ai fondi vicini dal profilo dell'aerazione e dell'insolazione naturali (cfr. in tal senso, sentenza del Tribunale amministrativo di Basilea-Città del 25 aprile 1986, in: BJM 1987 pag. 267 segg., consid. 4). Da questi profili si deve quindi escludere che l'installazione in oggetto possa essere assimilata ad un edificio. Più delicato è invece il quesito se possa esserlo in virtù dell'impatto sui fondi circostanti e sul quadro del paesaggio, indirettamente tutelato dalle limitazioni dell'altezza massima degli edifici. Parrebbero escluderlo, da un lato, la relativa esilità della struttura medesima, il cui ingombro non è invero molto dissimile da quello di un traliccio dell'alta tensione, e, dall'altro, l'ubicazione dell'impianto, situato in una zona artigianale posta a ridosso della strada nazionale N13 e del viadotto di Via __________ e confinante verso nord con la zona residenziale-commerciale (RC), che ammette un'altezza massima di 15.60 m (17.60 m al colmo; art. 39 NAPR) e nella quale, nelle immediate vicinanze, trova segnatamente posto il supermercato Manor ed il relativo grande posteggio. La questione se l'altezza massima stabilita per la zona di situazione dall'art. 40 n. 2 NAPR osta(va) al rilascio del permesso postulato può tuttavia restare aperta. Anche qualora il Municipio non avesse potuto negare la licenza fondandosi sulle prescrizioni relative alle altezze, ciò non significa(va) ancora che il controverso impianto dovesse/debba essere autorizzato. In effetti, come si vedrà più avanti, un'eventuale limitazione dell'altezza può indirettamente derivare dall'applicazione di altre norme, segnatamente di carattere ambientale e paesaggistico, alle quali soggiacciono di principio anche i corpi tecnici e gli impianti (cfr. STA 52.2018.275 del 26 giugno 2019 consid. 3).

  1. Valutazione estetica

4.1. La LST prevede all'art. 104 cpv. 2 (= art. 94 cpv. 2, fino al 9 febbraio 2015; BU 2015, 40) una clausola estetica positiva (principio operativo) applicabile a tutto il territorio cantonale. Tale norma esige che gli interventi s'inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110) precisa dal canto suo che ciò si verifica quando un progetto si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi. Fatti salvi i casi di cui all'art. 109 cpv. 1 LST, all'interno della zona fabbricabile tale principio è applicato dai comuni, che possono richiedere il parere del Cantone (cfr. art. 109 cpv. 2 LST e 107 cpv. 3 RLst).

4.2. Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, nell'interpretazione del concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, che è di natura indeterminata, l'autorità decidente non deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la sua applicazione ad una determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF 114 la 343 consid. 4b; STA 52.2014.63 del 23 febbraio 2015 consid. 3.3 confermata da: STF 1C_195/2015 dell'11 maggio 2015; 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 5 e rimandi; Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in: RtiD I-2013, pag. 367 seg.). La citata clausola estetica possiede una portata autonoma e va attuata in aggiunta alle vigenti prescrizioni edilizie. Essa non deve comunque svuotare di ogni contenuto, in maniera generalizzata, le prescrizioni edilizie dei piani regolatori. In tal senso, il Tribunale federale ha ripetutamente rilevato che le costruzioni che rispettano le prescrizioni di zona non possono essere considerate contrarie all'obbligo di inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico soltanto perché comportano volumi e sfruttamenti maggiori di quelli degli edifici circostanti (cfr. DTF 115 Ia 363 consid. 3a, 115 Ia 114 consid. 3d; STA 52.2010.147 del 24 agosto 2010 consid. 3.3.1, confermata da: STF 1C.442-448/2010 del 16 settembre 2011, pubbl. in: RtiD I-2012 n. 11 consid. 3.3; Anastasi/ Socchi, op. cit., pag. 359 con rinvii). Occorre bensì che lo sfruttamento delle possibilità edificatorie vigenti appaia irragionevole, come, ad esempio, quando si tratta di proteggere un sito, un edificio o un insieme di costruzioni che presentano qualità estetiche notevoli, mancanti all'immobile progettato o messe in pericolo dalla sua realizzazione (cfr. STF 1C_258/2017 del 28 agosto 2017 consid. 6.2 con rimandi).

4.3. Configurando una nozione giuridica di natura indeterminata, il concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio conferisce all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto normativo. Chiamato a statuire sull'interpretazione data dalla competente autorità comunale o cantonale, il Tribunale cantonale amministrativo s'impone riserbo nel controllo di tale apprezzamento, censurandolo unicamente nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 61 n. 2d). Ove la valutazione estetica appaia plausibile, cioè fondata su considerazioni serie e pertinenti, il Tribunale non può dunque censurarla, sostituendo il suo apprezzamento a quello dell'istanza decidente (cfr. DTF 100 la 82 consid. 4a, 96 I 369 consid. 4; STA 52.2015.67 del 22 dicembre 2016 consid. 6, 52.2013.35 citata consid. 5.3, 52.2010.147 citata consid. 2.3).

4.4.

4.4.1. In concreto, prima di decidere, il Municipio ha chiesto alla H__________ Sagl, nella persona dell'arch. D__________, un parere specialistico circa la conformità della controversa struttura con il principio dell'inserimento ordinato e armonioso nel territorio. L'insorgente contesta tale modo di procedere, lamentando che, così facendo, il Municipio avrebbe irritualmente delegato a terzi la risposta a questioni giuridiche, e non tecniche o fattuali, di sua esclusiva competenza. A torto.

Sebbene l'intervento in contestazione concernesse la posa di una gru su un fondo assegnato alla zona artigianale in Bosciaredo, facente quindi parte del territorio edificabile, e la sua valutazione dal profilo estetico spettasse dunque per principio al Municipio, ciò non impediva evidentemente a quest'ultimo di avvalersi della consulenza di un professionista. Ancorché la LST preveda che il Comune, nei casi di sua competenza, può richiedere il parere del Cantone e, per esso, dell'UNP (cfr. art. 109 cpv. 2 LST, art. 107 cpv. 3 e 109 cpv. 1 lett. b RLst), non è dato di vedere perché l'autorità comunale, che potrebbe anche decidere in tutta autonomia, non possa farsi assistere da un consulente privato. Alla fin fine, in effetti, sia che formi il suo parere in base a proprie valutazioni e alla propria esperienza, sia che faccia liberamente suo il parere di terzi, determinante è unicamente che il Municipio motivi la sua valutazione/decisione. Nella misura in cui l'Esecutivo comunale ha condiviso il parere del consulente al quale si era rivolto, ovvero se ne è servito per rafforzare il proprio convincimento e la propria motivazione, il suo agire non presta dunque il fianco a critiche. L'obiezione sollevata va pertanto disattesa. Se la valutazione estetica municipale, avallata anche dal Governo, fosse/sia sostenibile, è questione che verrà esaminata nei considerandi che seguono.

4.4.2. Dando seguito al mandato ricevuto, il 3 maggio 2018 l'arch. D__________ ha preavvisato negativamente l'intervento, ritenendolo in contrasto con il principio dell'inserimento ordinato ed armonioso nel territorio, senza invero fornire particolari spiegazioni da questo profilo. Richiamato questo parere, in data 17 luglio 2018, il Municipio ha negato il permesso, rilevando, tra l'altro, che la gru non si inserisce in rapporto di qualità con l'esistente e non si pone allo stesso livello qualitativo del contesto costruito esistente. L'avvenuta posa della gru non rispetta inoltre nessun requisito dei criteri di valutazione paesaggistica enunciati dalle linee guida cantonali.

In sede di risposta davanti al Consiglio di Stato l'Esecutivo comunale ha ulteriormente sviluppato le sue motivazioni contrarie all'intervento, producendo un complemento del rapporto specialistico datato 9 ottobre 2018. In particolare, il Municipio ha rilevato come l'intervento non terrebbe sufficientemente conto del contesto circostante, caratterizzato da comparti con contenuti differenti, segnatamente residenziali e commerciali, e dove, nella confinante zona AEP, s'intenderebbe realizzare un centro congressuale. La posa non temporanea della gru comporterebbe inoltre un innegabile influsso negativo sul territorio, in quanto prorogherebbe nel tempo l'immagine di provvisorietà e precarietà legate a questo genere d'impianto. Non porterebbe quindi ad altro risultato nemmeno la proposta riduzione della sua altezza, dovendosi semmai esplorare soluzioni alternative suscettibili d'integrarsi meglio nel territorio.

Tenuto conto del margine di giudizio di cui dispone l'autorità comunale, il Governo ha tutelato la valutazione estetica negativa del Municipio. A ragione.

4.4.3. La controversa gru è stata posata su un terreno che era ed è tutt'ora attribuito alla zona artigianale (Ar) in Bosciaredo, composta unicamente dai mapp. __________ e __________ (già mapp. __________). Posta a lato, verso sud, del sedime della strada nazionale N13, che collega la rete autostradale dallo svincolo di Bellinzona-Sud (N2) ad Ascona, tale zona confina in effetti verso nord/nord-ovest con una vasta zona residenziale-commerciale (RC) e verso est con un'estesa zona EAP. Oltre la strada nazionale, verso sud-ovest vi è una zona residenziale a 4 piani (R4), mentre verso sud e sud-est trova posto un'ulteriore ampia zona EAP, che comprende il sedime dell'ex Aerodromo di Ascona. Benché ubicata a ridosso, da un lato, della strada nazionale e, dall'altro, di un comprensorio (zona RC) contrassegnato dalla presenza di stabili commerciali (Manor e relativo posteggio, stazioni di benzina, garages/rivendite di auto) e da edifici residenziali di colori, fogge, coperture e orientamenti diversi, la controversa struttura appare dunque isolata dal suo contesto, il quale, pur presentando le usuali infrastrutture tecnologiche (lampioni, antenne), non contempla ingombri (tecnici) paragonabili. Accentua peraltro l'impatto della struttura, facendone un segno significativo nel quadro del paesaggio su cui s'impone con le sue importanti dimensioni (cfr. fotografie agli atti e viste reperibili su Google Maps e Google Street view), il fatto che sia posizionata in un'area, sostanzialmente pianeggiante siccome situata tra i rilievi dei Monti Trinità/Monte Bré (ad est) e del Monte Verità (ad ovest), rilevante quanto delicata dal profilo paesaggistico, dato che funge, da un lato, da ingresso nel territorio del Comune di Ascona, dopo l'attraversamento della Maggia, e, dall'altro, da passaggio, da una parte, tra i quartieri di Ascona posti sui due lati (nord e sud) dell'asse stradale della N13, rispettivamente tra questi ultimi e Losone, e, dall'altra parte, tra gli insediamenti lacuali (Locarno e Ascona) e le valli superiori (Centovalli, Onsernone, Vallemaggia). Ciò detto, nonostante che l'impianto sia di per sé conforme alla zona Ar in cui è stato eretto, nella misura in cui consente il riordino del magazzino di materiali edili della ricorrente e il carico/scarico dei relativi automezzi, nella fattispecie non appare fuori luogo ritenere che la gru, che ridisegna in modo permanente e da più punti di vista il quadro del paesaggio (cfr. fotografie agli atti e viste reperibili su Google Maps e Google Street view), non vi s'inserisca convenientemente. L'impatto su quest'ultimo è infatti tutt'altro che irrilevante. Vero è che, come rileva l'insorgente, la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che, allorquando la configurazione di un impianto tecnico è determinata da esigenze tecnico-funzionali, nella valutazione estetica non si giustifica di applicare un metro di giudizio troppo severo (cfr., per quanto concerne le antenne di telefonia mobile e i pannelli solari: STF 1C.98/2011 del 22 settembre 2011 consid. 6.1; STA 52.2015.241 citata consid. 8.4). Non è neppure inusuale che nelle zone artigianali e industriali possono rendersi necessarie strutture imposte dal tipo di produzione e dalla tecnica di dimensioni superiori in termini relativi (per rapporto alle norme di zona) ed assoluti (cfr. STF 1A.192/1989 del 15 giugno 1990 consid. 2, pubbli. in: RDAT I-1991 n. 85; STA 52.2018.275 citata, consid. 3; Scolari, op. cit., n. 1240 ad art. 40/41 LE). Nel caso concreto, tuttavia, l'utilizzo della gru non dipende tanto da esigenze oggettive, legate al tipo di attività/produzione svolta sul sedime, quanto piuttosto, come ammette la medesima insorgente (cfr. ricorso, pag. 4), da ragioni soggettive, connesse all'incremento dell'attività dell'azienda ed alla conseguente riduzione dello spazio disponibile, che impedirebbe, segnatamente, di far ricorso come in passato a mezzi (mobili) alternativi, meno impattanti sul quadro paesaggistico. Ne consegue che, tenuto conto della latitudine di giudizio di cui beneficia l'autorità comunale, la sua decisione di considerare che l'impianto di sollevazione in discussione non rispetta - neppure con la proposta riduzione della sua altezza (da 24.00 m a 16.00 m al gancio), peraltro formulata con semplice e-mail (anziché come variante riduttiva, munita di specifiche tecniche complete e fotoinserimenti), il requisito posto dall'art. 104 cpv. 2 LST, resiste, per quanto opinabile possa apparire, alle critiche della ricorrente e, impregiudicato l'esito di altre procedure (varianti riduttive), merita quindi di essere tutelata, unitamente al giudizio governativo che l'ha confermata.

  1. Distanza dalla strada

6.1. L'art. 6 n. 1 NAPR, recante il titolo Distanza dall'area pubblica (strade, piazze, EAP) prescrive:

1 Le linee di costruzione (allineamenti) e le linee di arretramento indicate nel piano sono obbligatorie per le edificazioni fuori terra.

2 Edifici principali e costruzioni accessorie: salvo diversa prescrizione del piano (p.es. nucleo), l'arretramento minimo è di ml 4.00 dal campo stradale e di ml 2.00 dai sentieri. Di regola il fronte principale degli edifici deve orientarsi lungo l'area pubblica.

3 Costruzioni sotterranee e piscine non coperte, che non sporgono oltre la quota del campo stradale: arretramento minimo ml 1.00. Il Municipio può concedere deroghe in casi giustificati.

4 Di principio le costruzioni esistenti in contrasto con gli arretramenti possono essere riparate e mantenute senza ampliamenti sostanziali di volume. Il Municipio può concedere deroghe nel caso di trasformazioni, ampliamenti o sopraelevazioni se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudichi in modo significativo l'interesse pubblico o quello dei vicini. Nel caso di nuove costruzioni o ampliamenti importanti le costruzioni esistenti devono essere demolite.

6.2. Il vigente piano del traffico fissa lungo la strada nazionale N13, nel tratto dei mapp. __________ e ____________________ (già part. __________), una linea di arretramento di 12.00 m. La controversa opera, collocata a 6.60 m dal sedime stradale in questione, risulta quindi invadere lo spazio determinato dalla linea di arretramento (cfr. piani allegati alla domanda di costruzione). Anche da questo punto di vista, invero non esaminato dai Servizi cantonali né dal Municipio, la domanda non sembra dunque conforme al diritto. Dato l'esito, non mette conto esaminare se fossero/siano dati i presupposti per concedere una deroga (cfr. art. 6 n. 1 cpv. 4 NAPR), se del caso sotto forma di precario (cfr. art. 6a cpv. 3 e 4 Lstr), che l'istante in licenza non ha peraltro richiesto.

  1. 7.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto.

7.2. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili ai resistenti, né al CO 3, in quanto non patrocinati (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 2'500.-, parzialmente già anticipata, è posta a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il vicecancelliere

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCA_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCA_001, 52.2019.573
Entscheidungsdatum
12.12.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026