Incarto n. 52.2019.532
Lugano 2 giugno 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Sabina Ghidossi
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2019 di
RI 1, __________,
contro
la decisione del 17 settembre 2019 (n. 4524) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dalla ricorrente avverso la risoluzione del 19 luglio 2018 con la quale il Municipio di Castel San Pietro le ha negato la licenza edilizia per chiudere la tettoia, posare una recinzione e un grill e formare un deposito di legna ad uso privato sul suo fondo (part. __________);
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1 è proprietaria di un terreno (part. __________) situato a Castel San Pietro, a valle del nucleo di Campora, in zona agricola. La stessa esercita con il marito un'attività agraria, gestendo in particolare delle superfici vignate.
b. Il 24 aprile 2015, il Municipio di Castel San Pietro, raccolto l'avviso cantonale favorevole del 6 febbraio 2015 (n. 91366) ha rilasciato a RI 1 la licenza edilizia per costruire una nuova tettoia (m 10 x 5) da adibire a deposito attrezzi agricoli. La stessa, secondo i piani approvati, avrebbe dovuto essere completamente aperta e sostenuta unicamente da pilastri in legno.
c. Il 13 dicembre 2017, constatate delle irregolarità nell'esecuzione dei lavori, il Municipio ne ha ordinato la sospensione, ha fissato una data per l'esperimento di un sopralluogo a titolo di contraddittorio ed ha ordinato a RI 1 di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per le opere realizzate in contrasto con la licenza edilizia, osservando quanto segue:
(…) il fabbricato non è esclusivamente e/o principalmente utilizzato per lo scopo prefisso. In particolare l'edificio accessorio, posto aldifuori della zona edificabile, si presenta ora chiuso su tutti i lati, sono state realizzate delle aperture, una pavimentazione in ghiaietto, posati un barbecue e una staccionata che ne delimita la superficie. Inoltre è stata posata una copertura in lamiera fra l'edificio e il muro con la strada comunale.
d. Dopo vicissitudini che non occorre qui richiamare, il 29 marzo 2018, RI 1 ha presentato una domanda di costruzione a posteriori per: (a) chiudere la tettoia (tamponamenti laterali), (b) posare una recinzione e (c) un grill a legna nonché (d) formare un deposito di legna ad uso privato. Dalla documentazione allegata alla richiesta risulta in particolare che (a) la tettoia, eretta su un basamento, è stata per lo più chiusa da pareti esterne. Al suo interno è stata inoltre posata una parete divisoria, in modo da ricavare a ovest un locale chiuso (dotato anche di porta e finestra) e a est un vano semi-aperto, destinato al deposito di materiali e attrezzi agricoli. Lungo i confini est e sud è stata inoltre collocata (b) una cinta (con un cancello), lunga oltre 20 m e alta più di 1 m, formata da pali di legno, una rete metallica (nella parte bassa) e due filari (nella parte alta), che dovrebbero impedire l'accesso di animali selvatici e di terzi. È infine stato posato (c) un grill amovibile e formata (d) una catasta di legna da ardere (ca. 10 m2), destinata all'abitazione nel nucleo.
e. La domanda ha suscitato l'opposizione di CO 1 e CO 2, proprietari del vicino mappale __________, i quali hanno sollevato contestazioni di natura civile inerenti un diritto di passo e la demarcazione dei confini tra i fondi, che osterebbero alla posa della recinzione.
f. Con scritto dell'11 maggio 2018, l'arch. __________, a nome e per conto di RI 1, ha - a seguito dell'opposizione - ritirato la domanda di costruzione, comunicando che ne avrebbe presentata una nuova una volta raggiunto un accordo con i vicini.
g. Con avviso del 23 maggio 2018 (n. 104695) i Servizi generali del Dipartimento del territorio si sono opposti alla domanda. Relativamente alla chiusura della tettoia (a) - pur evidenziando il parere favorevole della Sezione dell'agricoltura (da un punto di vista agricolo secondo l'art. 16a LPT) - hanno richiamato il preavviso negativo dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), secondo cui l'intervento sarebbe in contrasto con il principio d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio. Per le altre opere (b-d), preavvisate negativamente dalla Sezione dell'agricoltura, hanno invece escluso che potesse essere rilasciato un permesso ordinario (ex art. 16a della legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; [LPT; RS 700]), come pure un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT.
h. Il 19 luglio 2018, fatto proprio l'avviso cantonale, l'Esecutivo comunale ha negato la licenza edilizia, respingendo nel contempo l'opposizione dei vicini.
B. Con giudizio del 17 settembre 2019, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata da RI 1 contro la predetta risoluzione, che ha confermato.
Preliminarmente, trattandosi di una procedura edilizia a posteriori il cui avvio era stato imposto dal Municipio, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto irrilevante il fatto che la proprietaria avesse ritirato la domanda di costruzione (concernente oltretutto interventi fuori della zona edificabile). Ha poi escluso che i manufatti fossero conformi alla zona agricola e pertanto ha negato che gli stessi potessero beneficiare di un'autorizzazione ordinaria. Riguardo alla chiusura della tettoia (a) ha rilevato che, anche se al suo interno risultavano stoccati degli attrezzi per la viticoltura, il manufatto avrebbe assunto l'aspetto di un edificio per il tempo libero e non configurerebbe più un semplice deposito agricolo. La recinzione (b) non sarebbe invece conforme alla zona agricola, perché il fondo non sarebbe gestito a orto o frutteto aziendale. Nemmeno il grill (c) e il deposito privato (d) per la legna sarebbero necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura.
Il Governo ha poi a sua volta escluso che potesse essere rilasciato un permesso eccezionale in base all'art. 24 LPT. Ha infine ricordato, a titolo abbondanziale, il contrasto di natura estetica che aveva rilevato l'UNP ed un altro aspetto relativo alla legislazione sulla caccia e la protezione dei mammiferi, cui aveva accennato l'Ufficio della caccia e della pesca (UCP) per la recinzione, senza però soffermarsi su tali questioni.
C. Contro il predetto giudizio governativo, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla decisione municipale.
La ricorrente rimprovera anzitutto alla precedente istanza una violazione del suo diritto di essere sentita per non avere proceduto al sopralluogo richiesto. Ritiene poi che il Municipio non avrebbe potuto negarle la licenza edilizia, avendo ritirato la sua domanda di costruzione. In merito alla chiusura della tettoia, la ricorrente ritiene l'intervento conforme alla zona agricola, così come già ammesso dalla Sezione dell'agricoltura. Il fabbricato, correttamente inserito nel paesaggio, sarebbe necessario per proteggere i mezzi agricoli e il materiale occorrente all'attività di viticoltura e vinificazione. Anche la recinzione sarebbe conforme alla zona agricola, essendo necessaria per tutelare da cervi e cinghiali l'orto, il vigneto e il frutteto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Governo, sono presenti sul fondo. Afferma infine di aver rimosso il grill (oltre al cancello, una lamiera, ecc.) e di aver ridotto il volume della catasta di legna, che non sarebbe in ogni caso soggetta a licenza edilizia.
D. a. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si riconferma nelle precedenti prese di posizione, prendendo inoltre atto della rimozione delle predette opere. Anche il Municipio chiede la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, se del caso, più avanti. I vicini CO 1 sono invece rimasti silenti.
b. Con la replica e la duplica, la ricorrente rispettivamente l'UDC si sono essenzialmente riconfermati nelle rispettive tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Come si vedrà, a eventuali carenze istruttorie (quali l'esperimento di un sopralluogo per accertare l'esistenza di colture sul fondo, l'uso agricolo del manufatto, ecc.) potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore per nuovi accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm; cfr. infra, consid. 4.3). Dato l'esito del gravame, non mette quindi conto di soffermarsi sul rifiuto del Governo di assumere un tale mezzo di prova. Nella misura in cui è volto a dimostrare l'avvenuta rimozione di determinate opere qui controverse (quali il grill o il cancello), tale circostanza può invece essere ritenuta assodata (cfr. infra, consid. 3).
2.1. Preliminarmente, la ricorrente censura la procedura adottata dal Municipio (avvallata poi dal Consiglio di Stato). In particolare ritiene che, avendo ritirato la domanda di costruzione, l'autorità non avrebbe potuto esprimersi sulle opere qui contestate.
2.2. L'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria è una decisione amministrativa, incoercibile, mediante la quale l'autorità, accertato che una determinata opera edilizia non è sorretta da un valido permesso, sollecita il proprietario a collaborare all'accertamento formale della sua conformità col diritto materiale concretamente applicabile. Anche nei casi dubbi l'autorità è tenuta a esigere l'avvio di una procedura volta al rilascio della licenza edilizia a posteriori. Spesso è in effetti solo nell'ambito di una valutazione più approfondita, come quella derivante dall'esame di una domanda di costruzione, che è possibile cogliere le implicazioni giuridiche di una determinata costruzione o utilizzazione e stabilire se l'intervento in questione necessiti concretamente di un'autorizzazione (cfr. STA 52.2018.545 del 13 ottobre 2020 in RtiD I-2021 n. 12 consid. 3.1 e rinvii).
2.3. Come detto, l'ordine di presentare una domanda in sanatoria non è coercibile, per cui l'ente pubblico non potrà punire il cittadino che non dovesse ottemperare a tale obbligo. Il privato renitente dovrà però accettare che l'autorità decida sulla base degli accertamenti e dei dati in proprio possesso, senza dunque poter contestare l'eventuale imprecisione dei medesimi rispettivamente dovrà sopportare che quest'ultima verifichi la conformità materiale dell'opera in quanto tale o della sua utilizzazione basandosi sulle informazioni di cui dispone (cfr. RtiD I-2021 n. 12 consid. 3.2 e rinvii; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1966, n. 1265 ad art. 42 LE).
2.4. Come correttamente affermato dal Governo, il fatto che la ricorrente abbia, in corso di procedura, ritirato la propria domanda di costruzione è irrilevante. Infatti, alla luce dei considerandi che precedono, se il proprietario dell'opera ritenuta abusiva non ottempera all'ordine di presentare una richiesta di costruzione, l'autorità può promuovere formalmente una procedura di rilascio del permesso mancante, sostituendosi dunque al proprietario, alfine di stabilire la conformità dell'intervento con il diritto materiale.
Non portano ad altra conclusione le censure di natura civile già sollevate dai vicini __________. La licenza di costruzione è un atto che accerta solamente che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (cfr. art. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 [RLE; RL 705.110]). Non si esprime anche su eventuali aspetti di diritto privato, quali quelli inerenti al diritto di disporre di un fondo. Su tale aspetto il ricorso è quindi infondato.
Ferma questa premessa, resta da verificare la legittimità delle opere in questione. Al riguardo va precisato che qui controverso è ancora soltanto (a) il fabbricato realizzato al posto della tettoia aperta, (b) la posa della recinzione (senza cancello) e (c) il deposito per la legna. L'insorgente conferma infatti di aver già rimosso (d) il grill (oltre al cancello e a una lamiera, cfr. ricorso pag. 3 e foto doc. C). Su questo punto, l'impugnativa può pertanto essere ritenuta priva d'oggetto per rinuncia alle opere.
Fabbricato e recinzione
4.1. Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per gli edifici e impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità di zona; art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).
Nella zona agricola sono considerati tali gli edifici e impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura (art. 16a cpv. 1 LPT). Per coltivazione agricola s'intende in particolare la produzione dipendente dal suolo di derrate derivanti dalla coltivazione vegetale e dall'allevamento di animali. L'art. 16a LPT è concretizzato dagli art. 34 e 36 segg. dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1).
L'art. 34 cpv. 1 OPT specifica che sono conformi alla zona agricola (tra l'altro) gli edifici e gli impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo e se sono utilizzati alternativamente per (a) la produzione di derrate che si prestano alla consumazione o alla trasformazione derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito o (b) la coltivazione di superfici vicine allo stato naturale. In base al cpv. 2, sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all'immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli se, cumulativamente:
a) i prodotti sono coltivati nella regione e oltre la metà nell'azienda d'ubicazione o nelle aziende riunite in una comunità di produzione;
b) la preparazione, l'immagazzinamento o la vendita non sono di carattere industriale-commerciale; e
c) il carattere agricolo o orticolo dell'azienda d'ubicazione resta immutato.
L'autorizzazione, prosegue il cpv. 4, va rilasciata soltanto se l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione (lett. a), a essi non si oppongono interessi preponderanti nell'ubicazione prevista (lett. b) e l'esistenza dell'impresa è prevedibile a lungo termine (lett. c).
L'agricoltore che abbisogna di un manufatto in zona agricola ha l'obbligo di dimostrare che esiste un bisogno oggettivo e fondato per la realizzazione di tale infrastruttura, che la medesima è inoltre giustamente dimensionata secondo i bisogni dell'azienda esistente e che lo scopo per cui si intende realizzare lo stabile è conforme alla destinazione agricola dei fondi su cui è posta (cfr. STF 1C_8/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.3.4; STA 52.2008.322 del 5 luglio 2007 consid. 3.4).
Il cpv. 5 dell'art. 34 OPT precisa dal canto suo che gli edifici e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono conformi alla zona agricola. La valutazione se una determinata attività sia esercitata per hobby, oppure come impresa agricola gestita a titolo principale o accessorio, dipende dalle circostanze del caso concreto. Costituiscono indizi di un'attività esercitata a titolo ricreativo non conforme alla zona agricola la circostanza che non sia finalizzata a perseguire un profitto (fehlende Gewinn- und Ertragsorientierung), il mancato raggiungimento di determinate dimensioni minime o l'onere lavorativo marginale che richiede (cfr. STF 1C_516/2016 del 5 dicembre 2017 consid. 5.2 con rinvio alla STF 1C_8/2010 citata consid. 2.2; Bernhard Waldmann/ Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 11 ad art. 16a LPT). Un'azienda ai sensi dell'art. 16a LPT si distingue in particolare dall'agricoltura esercitata a titolo ricreativo per l'impiego coordinato e duraturo di capitale e lavoro in misura economicamente rilevante, volto al conseguimento di un reddito (cfr. STF 1C_516/2016 citata consid. 5.2; STA 52.2006.117 del 25 settembre 2012 consid. 2.2). L'onere lavorativo, rispettivamente il tempo dedicato all'attività non sono, da soli, determinanti. Neppure è decisiva la sola questione se il titolare dell'azienda percepisca pagamenti diretti o se adempia le condizioni per riceverne (cfr. STF 1C_8/2010 citata consid. 2.3.1, 1A.64/2006 del 7 novembre 2006 consid. 3.3; STA 52.2006.117 citata consid. 2.2). Determinante è piuttosto che si tratti di un'azienda che possa verosimilmente esistere a lungo termine (art. 34 cpv. 4 lett. c OPT). Requisito, quest'ultimo, che mira ad assicurare che nella zona agricola, la quale dovrebbe rimanere in massima parte libera da edifici, non vengano autorizzati inutilmente manufatti, i quali, in seguito all'abbandono dell'attività, si trovino vuoti già dopo breve tempo (cfr. STF 1A.64/2006 citata consid. 5.5; STA 52.2006.117 citata consid. 2.2). La prevedibile esistenza duratura deve essere valutata in base alla struttura attuale dell'azienda. Deve fondarsi su fatti certi e su un'approfondita verifica economica. Dalle condizioni finanziarie (redditi) deve risultare che una cospicua parte del fabbisogno della famiglia del titolare dell'azienda è coperta dall'attività agricola; di regola un contributo di un terzo è sufficiente per impianti che non hanno un'incidenza territoriale rilevante (cfr. STF 1C_8/2010 citata consid. 2.3.3; STA 52.2006.117 citata consid. 2.2).
4.2. In concreto, come visto, la ricorrente non ha realizzato una semplice tettoia aperta, sorretta da pilastri infissi nel terreno (come da piani approvati con licenza edilizia del 24 aprile 2015), ma un fabbricato chiuso su quasi tutti lati, diviso in due vani. Su una parte del fondo, ha inoltre posato una cinta, così come descritto in narrativa. Secondo la relazione tecnica e le affermazioni della ricorrente, l'edificio servirebbe per stoccare le attrezzature occorrenti all'attività agricola che esercita con il marito (deposito di materiale e attrezzi per la viticoltura e la vinificazione). La cinta, a impedire l'accesso di animali selvatici e di terzi sul fondo ad uso dell'azienda agricola, che sarebbe coltivato a orto e con piante da frutto.
Ora, per determinare se queste opere siano conformi alla zona agricola va anzitutto accertato se la coltivazione della vite rispettivamente l'asserita tenuta di alberi da frutto siano di natura hobbystica oppure se siano esercitate nel quadro di un'attività agricola ai sensi dell'art. 16a LPT. Come detto, nel primo caso, di principio, i manufatti non potrebbero essere approvati. Nella seconda ipotesi, invece, andrebbe ancora verificato se le opere adempiono gli ulteriori requisiti, segnatamente se sono oggettivamente necessarie per la coltivazione della vite e per la tenuta degli alberi da frutto rispettivamente, se alla loro costruzione non si oppongono interessi pubblici preponderanti.
4.3. Sennonché, dagli atti non risulta che le precedenti istanze si siano compiutamente confrontati con tali aspetti. È ben vero, come rileva l'insorgente, che relativamente alla tettoia approvata nel 2015 l'autorità dipartimentale aveva già riconosciuto l'esistenza di un'azienda agricola e un bisogno oggettivamente fondato. In particolare, in sede di avviso cantonale del 6 febbraio 2015, la Sezione dell'agricoltura aveva rilevato che: (…) la signora RI 1 dichiara di collaborare con la gestione dell'azienda agricola del marito (…). L'azienda agricola è gestita a titolo principale (0.63 USM). L'attività agricola è costituita dall'allevamento di 20 conigli, 3 galline e la coltivazione di ca. 10'000 ceppi di vite, 15 alberi fruttiferi per i quali la signora RI 1 dichiara di disporre delle macchine e degli attrezzi agricoli utili.
I signori __________ gestiscono in affitto diversi fondi nella regione e dispongono di edifici abitativi in affitto in località Campora.
Il progetto si giustifica da un punto di vista agricolo (16a LPT) per la gestione agricola aziendale (segnatamente in particolare per la gestione di un importante superficie vignata […]).
Dagli atti non emerge tuttavia, al di là delle dichiarazioni dell'insorgente, su quali elementi oggettivi la predetta Sezione si sia fondata per trarre tali conclusioni, riconfermate in questa procedura (cfr. avviso cantonale pag. 2: la Sezione dell'agricoltura ha giustificato tale parte d'intervento da un punto di vista agricolo secondo l'art. 16a LPT). Insufficiente risulta in ogni caso il solo Formulario rilevamento superfici nel settore agricolo (doc. BB) prodotto in questa sede dalla ricorrente. In queste particolari circostanze, non essendo possibile escludere a priori la conformità di zona del fabbricato - soltanto perché è una costruzione chiusa, anziché una tettoia aperta o poiché al suo interno sono già stati rinvenuti anche alcuni mobili e suppellettili, oltre alle diverse attrezzature, botti e materiali per la viticoltura (ciò che ha fatto planare più di un dubbio sul suo scopo, cfr. rapporto dell'Ufficio tecnico comunale del 9 novembre 2017 e verbale del 23 gennaio 2018 con foto; cfr. nondimeno le foto di cui al doc. F prodotto al Governo, da cui emergono solo mezzi e materiali agricoli) - su questo punto la decisione impugnata non può essere confermata. Gli atti vanno di riflesso retrocessi al Consiglio di Stato, affinché - una volta completata l'istruttoria (con la collaborazione dell'insorgente, a cui spetta l'onere di fornire tutti i dati aziendali necessari e verificabili, cfr. STF 1C_8/2010 citata consid. 2.3.4) e sentite le parti - si pronunci nuovamente. L'Esecutivo cantonale dovrà in particolare stabilire - sulla base di riscontri oggettivi (inerenti la struttura aziendale e le sue dimensioni, la produzione, la manodopera impiegata, i redditi, ecc.) - se quella della ricorrente e del marito sia effettivamente un'attività agricola gestita a titolo principale e non solo a titolo ricreativo ai sensi dell'art. 34 cpv. 5 OPT (cfr. supra consid. 4.1). A dipendenza degli accertamenti, verificherà poi, sulla scorta di elementi concreti, se il controverso manufatto sia oggettivamente necessario per l'attività agricola (necessità come tale dell'opera, giustificazione dell'ubicazione scelta e del suo dimensionamento in relazione all'importanza e alle esigenze attuali o future dell'attività, possibilità di realizzare il deposito al posto di eventuali strutture esistenti, ecc., cfr. STF 1C_4/2015 del 13 giugno 2018 consid. 3.4) e la possibilità di sussistere a lungo termine dell'azienda (cfr. STF 1C_4/2015 citata consid. 3.4). Infine, dovrà esaminare se alla costruzione dell'opera non si oppongano interessi preponderanti, inclusi gli aspetti di natura paesaggistica accennati dall'UNP, che li potrà se del caso meglio sostanziare.
4.4. Analogo esito s'impone per la recinzione di cui non è a possibile a priori escludere la conformità di zona ritenuto che, diversamente da quanto indicato dal Governo e dalla Sezione dell'agricoltura (cfr. avviso cantonale pag. 2), sul fondo vi sono effettivamente delle piante da frutto, un orto e dei filari (cfr. foto doc. G; cfr. pure citato formulario doc. BB), di cui andrà però meglio verificata l'estensione rispettivamente se costituiscono un fattore produttivo dell'azienda (come afferma l'insorgente) o non siano più che altro destinati ad uso proprio. Anche per tale opera, una volta completata l'istruttoria, dovranno quindi nuovamente essere verificati i requisiti posti dagli art. 16a LPT e 34 OPT. Per tale manufatto andrà inoltre approfondita anche la problematica accennata dall'UCP (area di pascolo e transito della fauna selvatica), che si è limitato a richiamare gli scopi della legislazione sulla caccia e la protezione dei mammiferi.
5.1. Secondo l'art. 22 cpv. 1 LPT, edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. Sono considerati edifici o impianti ai sensi di tale norma, quelle installazioni artificiali, durature, legate al suolo in modo relativamente saldo e atte ad influire sulle concezioni inerenti all'ordinamento delle utilizzazioni, sia che modifichino considerevolmente l'aspetto esterno dei fondi, sia che gravino le opere di urbanizzazione, sia che risultino pregiudizievoli per l'ambiente (cfr. DTF 139 II 134 consid. 5.2; STF 1C_89/2009 dell'11 giugno 2009 pubbl. in RtiD II-2009 n. 39 consid. 2.2; STA 52.2009.360 dell'8 luglio 2010 consid. 2.1; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 10 ad art. 22 LPT e rif. ivi citati). Per giurisprudenza rientrano nella nozione di edificio e impianto anche le costruzioni mobiliari utilizzate stabilmente per un periodo di tempo non irrilevante (cfr. DTF 123 II 256, STF 1C_505/2017 del 15 maggio 2018 consid. 5, 1C_89/2009 citata consid. 2.2). La procedura di rilascio del permesso deve permettere all'autorità di controllare preventivamente la conformità di un progetto con il piano di utilizzazione e con le altre leggi determinanti. Decisiva è dunque la questione a sapere se l'opera, secondo l'andamento ordinario delle cose, comporti delle conseguenze tali per cui esiste un interesse della collettività o dei vicini ad un controllo preventivo (cfr. DTF 119 Ib 222 consid. 3a; cfr. anche 123 II 256 consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c). Anche semplici modifiche del terreno o del paesaggio (chiusure, barriere, stagni, ecc.) o un mero cambiamento di utilizzazione del fondo, senza provvedimenti costruttivi, sono soggetti a permesso se hanno un impatto rilevante sull'ambiente rispettivamente sulla pianificazione (cfr. DTF 119 Ib 222 consid. 3a; 1C_505/2017 citata consid. 5; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 10 ad art. 22 LPT). Secondo il diritto federale, non sono soggetti a costruzione progetti di minima entità che hanno scarse dimensioni e che nel contempo non ledono né interessi pubblici né privati dei vicini, come ad esempio piccole modifiche interne di un edificio, costruzioni mobiliari posate per poco tempo (ad es. una tenda), piccoli stagni da giardino o altri impianti che non hanno un influsso degno di nota sullo spazio, sull'urbanizzazione e sull'ambiente. Il quesito dell'obbligo del permesso non dipende comunque soltanto dal progetto in sé ma anche dal tipo e dalla sensibilità di ambiente in cui deve essere realizzato (cfr. Waldmann/ Hänni, op. cit., n. 12 ad art. 22 LPT). L'obbligo di autorizzazione previsto dal diritto federale costituisce un'esigenza minima che non lascia spazio a esigenze meno restrittive da parte del diritto cantonale (STF 1C_89/2009 citata consid. 2.2; STA 52.2011.483 del 1° febbraio 2012 consid. 2.1; Waldmann/Hänni, op. cit, n. 13 ad art. 22 LPT).
5.2. Dal canto suo, il diritto cantonale stabilisce all'art. 1 cpv. 2 LE che la licenza è in particolare necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il cambia-mento di destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere, nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo. Non è invece necessaria, tra l'altro, per lavori di manutenzione, piccole costruzioni e per costruzioni provvisorie (art. 1 cpv. 3 lett. b LE). L'art. 3 cpv. 1 RLE precisa a sua volta che non soggiacciono fra l'altro a licenza edilizia le costruzioni provvisorie, ossia le costruzioni destinate a soddisfare un bisogno contingente, la cui durata è prestabilita, come le baracche di cantiere per deposito materiali e attrezzi, le tende da circo e per manifestazioni (lett. i).
5.3. In concreto è anzitutto certo che la catasta di legna destinata all'abitazione dell'insorgente, già realizzata su un'area di almeno 10 m2 (cfr. relazione tecnica e foto agli atti), è soggetta a permesso di costruzione. La stessa, benché non infissa al suolo, è infatti tale da modificare l'aspetto e l'utilizzazione del fondo, situato in zona agricola. Anche ammesso che nel corso dell'anno - a dipendenza della stagione - vi sia una modifica del volume della legna (cfr. pure foto doc. C, da cui risulta una leggera riduzione del quantitativo di materiale), rimane il fatto che, per stessa ammissione dell'insorgente, il terreno viene costantemente e regolarmente utilizzato quale deposito. Ora, la posa ripetitiva e regolare sul fondo esclude pure il carattere temporaneo del deposito in oggetto, che va di tutta evidenza assimilato a un impianto soggetto a licenza edilizia ai sensi della LPT. Lo stesso non può in ogni caso essere ricondotto ad una costruzione provvisoria giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. e RLE (cfr. pure STA 52.2008.426 del 5 febbraio 2009 consid. 2).
5.4. Fermo quanto precede, è evidente che il deposito, posto al servizio di un'abitazione nel nucleo, non ha alcuna connessione con la funzione agricola assegnata alla zona (cfr. art. 16a LPT). Neppure la ricorrente pretende il contrario. Di conseguenza, non rispondendo alle finalità della zona di situazione, non può beneficiare di un permesso ordinario (art. 22 cpv. 2 LPT). La catasta di legna non può neppure essere autorizzata in via eccezionale in base all'art. 24 LPT. In deroga al principio della conformità di zona, fuori delle zone edificabili possono essere rilasciate autorizzazioni eccezionali per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti soltanto se sono date, cumulativamente (cfr. DTF 124 II 252 consid. 4), le condizioni poste dall'art. 24 LPT, vale a dire se la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b). Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla sua realizzazione devono essere poste esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio o alla natura del terreno. Non sono sufficienti motivi finanziari, personali o di comodità (cfr. DTF 129 II 63 consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a, 123 II 256 consid. 5; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 8 segg. ad art. 24 LPT). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile, in particolare quando un edificio o impianto a causa delle immissioni generate non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili (per es. una struttura per la tenuta di animali o uno stand di tiro; cfr. DTF 129 II 63 consid. 3.1; Waldmann/ Hänni, op. cit., n. 8 segg. ad art. 24 LPT). L'adempimento del secondo requisito di cui all'art. 24 lett. b LPT implica l'assenza di interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio presuppone la determinazione e la valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, toccati dal progetto, in particolare quelli perseguiti dalla LPT ma anche da altre leggi speciali (cfr. art. 3 OPT; DTF 129 II 63, consid. 3.1). In concreto, è manifesto che la legnaia non adempie il requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT). Nessun motivo d'ordine tecnico, inerente all'esercizio o alla natura del terreno, impone di realizzare il deposito in zona agricola, anziché all'interno di una zona edificabile. Del resto, l'ubicazione è stata scelta solo per ragioni personali e di comodità della ricorrente (mancanza di spazio all'interno della sua abitazione e vicinanza a quest'ultima, cfr. ricorso al Governo pag. 7). Il manufatto non può dunque beneficiare di un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 24 LPT. Non occorre pertanto stabilire se vi si oppongano anche interessi preponderanti (art. 24 lett. b LPT). Su questo punto, il giudizio impugnato che ha confermato il diniego del permesso non presta quindi il fianco a critiche.
6.2. Per giurisprudenza, il rinvio degli atti con esito aperto comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 8.2 e rif.; tra tante, STA 52.2020.378 del 2 novembre 2020 consid. 10 e rimandi). La tassa di giustizia è qundi posta a carico dell'insorgente, solo in proporzione al suo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Il Comune ne va esente, essendo comparso per ragioni di funzione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 17 settembre 2019 (n. 4524) del Consiglio di Stato è annullata nei limiti di cui si è detto ai considerandi 4 e 6.1.
1.2. gli atti sono retrocessi al Governo per nuova decisione ai sensi dei consid. 4 e 6.1.
La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente, alla quale va quindi retrocesso l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera