Incarto n. 52.2019.525

Lugano 10 marzo 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2019 dell'

RI 1 patrocinata da: PA 1

contro

la decisione del 20 settembre 2019 (n. 20.2018.21) con cui la Commissione di disciplina notarile le ha inflitto una multa di fr. 2'500.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in fatto

A. a. Nel 2015 l'avv. F__________

  • che vantava un credito nei confronti di S__________ rispettivamente della __________ AG, __________, garantito da cartelle ipotecarie al portatore gravanti la part. __________ di Ascona di proprietà della predetta società - ha iniziato la procedura d'incasso sia verso il debitore che verso il terzo proprietario del pegno. In quella vertenza, entrambi erano patrocinati dallo studio legale e notarile , che beneficiava anche di altre procure sia a favore di S che a favore e contro __________ AG.

b. Il 29 marzo 2017 il notaio RI 1 ha istrumentato l'atto di compravendita (rogito n. 229) con cui la __________ AG - rappresentata dall'amministratore S__________ - ha venduto a , al prezzo di fr. 1'900'000.-, 4 fogli di PPP (, __________, __________ e __________) del fondo base part. __________ e la part. __________ di Ascona.

c. Il 24 settembre 2018 l'avv. F__________ ha segnalato alla Commissione di disciplina notarile (Commissione) il comportamento del notaio RI 1 che, a suo modo di vedere, avrebbe dovuto ricusarsi, siccome attivo presso lo studio legale e notarile __________ che patrocinava la società venditrice in diverse vertenze, relative segnatamente alla titolarità delle sue azioni e all'identità del suo legittimo amministratore. A sostegno della propria tesi, ha prodotto un parere giuridico del professor Denis Piotet, secondo cui l'atto istrumentato in tali circostanze sarebbe nullo.

B. a. Preso atto della segnalazione, il 2 ottobre 2018 la Commissione ha aperto nei confronti del notaio RI 1 un procedimento disciplinare.

b. Chiamata a pronunciarsi in merito, l'interessata ha contestato ogni addebito mosso nei suoi confronti. Ha in particolare rilevato di non essersi mai occupata personalmente di qualsivoglia pratica legale concernente S__________ rispettivamente la __________ AG, patrocinate esclusivamente dall'avv. T__________, suo collega di studio, circostanza peraltro ben nota al segnalante. Poco importerebbe che anche il proprio nome figurasse sulle procure, le quali si limiterebbero a indicare la composizione dello studio legale. Rilevato che l'avvocato è tenuto al segreto professionale anche nei confronti dei colleghi che operano nel suo stesso studio legale e che non prestano il loro concorso nell'esecuzione del mandato, nega di essere stata al corrente delle vicissitudini interne della società e della vertenza che la opponeva - insieme a S__________ - al denunciante. Respinge altresì l'accusa di avere rogato sapendo di nuocere a quest'ultimo, che ritiene peraltro non abbia subito alcun pregiudizio. Contesta inoltre il parere giuridico prodotto con la segnalazione, che si baserebbe su un assunto errato e traviserebbe il senso della norma su cui si fonda.

c. In corso di causa il notaio ha versato agli atti copia della decisione emanata il 26 giugno 2019 dalla Commissione di disciplina degli avvocati, parallelamente adita dall'avv. F__________ in relazione (tra l'altro) a un'asserita violazione da parte degli avvocati attivi nello studio __________ del divieto di incorrere in un conflitto d'interessi con riferimento al loro operato sia a favore che contro la __________ AG. Per quanto qui interessa, dalla stessa emerge in particolare che tutte le vertenze in questione erano state seguite personalmente dall'avv. T__________, senza il coinvolgimento dei colleghi di studio, ragion per cui la segnalazione nei confronti di questi ultimi è stata ritenuta manifestamente infondata.

C. Con decisione del 20 settembre 2019, la Commissione ha inflitto al notaio RI 1 una multa di fr. 2'500.-. La precedente istanza ha anzitutto smentito il parere giuridico prodotto dal segnalante, secondo cui il notaio sarebbe intervenuto all'atto anche come rappresentante di una parte. Ha poi ritenuto che, non riguardando direttamente il notaio, gli stretti legami familiari tra la parte acquirente al rogito (__________ e due degli avvocati attivi nello studio legale in questione (avv. L__________ e il marito avv. T__________, figlia rispettivamente genero) non fossero rilevanti. Ha invece considerato che il notaio, indipendentemente dalla prova che si fosse effettivamente occupato delle pratiche legali generanti la situazione di conflitto d'interessi, avesse contravvenuto al suo obbligo di imparzialità. Da un lato perché all'interno di uno studio legale gli obblighi e i vincoli propri di un avvocato incombono anche su tutti gli altri suoi colleghi di studio. Dall'altro perché anche il notaio, nella sua qualità di avvocato, era indicato sulle procure sottoscritte da __________ AG e S__________ e non è possibile chiarire se abbia mai in qualche modo appreso informazioni risultanti da quei mandati. Siccome al momento della stipula dell'atto notarile il contenzioso sul controllo della società alienante - senz'altro rilevante per il rogito - non era ancora stato deciso in via definitiva, il notaio avrebbe dovuto rinunciare a prestare il suo ministero, in quanto era presunto sapere che le premesse all'atto (relative alla titolarità delle azioni e alla facoltà di rappresentanza) erano contestate giudizialmente. Per questo al notaio è stato altresì rimproverato di avere disatteso il suo dovere, in caso di atti coinvolgenti una persona giuridica, di richiedere la prova del rapporto di rappresentanza e di farne menzione nell'atto. La sanzione è stata commisurata avuto riguardo all'assenza di precedenti in materia disciplinare, all'attitudine dell'interessata in corso di procedura e al fatto che l'atto rogato ha causato inconvenienti.

D. Avverso la predetta decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. L'insorgente contesta anzitutto che la Commissione abbia ignorato la decisione dell'autorità disciplinare competente in materia di avvocati (che ha appurato come le pratiche legali in questione siano state seguite esclusivamente dall'avv. T__________) e ritenuto invece determinante la presenza del proprio nominativo sulle procure per concludere che lei fosse a conoscenza di tali vertenze. Deduzione, questa, che ritiene contraria al principio della presunzione d'innocenza, valida anche in materia disciplinare. Contesta la trasposizione pura e semplice della giurisprudenza sui colleghi di studio alla funzione di notaio, tanto più che sarebbe dimostrato che lei era all'oscuro delle pratiche legali gestite dal suo collega. Ritiene di avere correttamente adempiuto al compito del notaio consistente nell'accertare - tramite l'estratto del Registro di commercio (che gode della fede pubblica) - la legittimità dell'organo iscritto e lo scopo della società venditrice al momento della stipula del rogito, l'avv. T__________ avendo confermato di non averla mai informata della contestazione relativa alla posizione di S__________. Quand'anche ne fosse stata a conoscenza, rileva che non avrebbe comunque potuto sindacare sull'esito delle procedure in corso, che avevano condotto all'iscrizione provvisoria di S__________ quale amministratore della società. Contesta infine la multa inflittale, che ritiene in ogni caso assolutamente sproporzionata.

E. In sede di risposta, la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi nel provvedimento impugnato.

F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dalla decisione impugnata, di cui è destinataria (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno l'insorgente sollecita del resto l'assunzione di particolari mezzi di prova.

  1. 2.1. La violazione dei doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. Corollario della vigilanza assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).

2.2. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla legge sul notariato, al regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto. Quest'ultima puntualizzazione - assente nel corrispondente art. 126 n. 1 della previgente legge sul notariato del 23 febbraio 1983 (vLN; BU 1985, 217) - è stata aggiunta al fine di conferire una chiara base legale in merito al perseguimento delle violazioni ai doveri del notaio, concetto il cui contenuto può essere individuato anche facendo capo alle norme deontologiche (cfr. al riguardo: Messaggio n. 6491 del 5 aprile 2011, pag. 11, ad art. 22; STF 2P.224/2000 del 19 dicembre 2000 in RDAT II-2001 n. 11 consid. 3b e rimandi; cfr. inoltre Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, pag. 76, n. 126 e pag. 221 seg., n. 338; Denis Piotet, Déontologie notariale et droit suisse, in: SJ 2002 II 275, in particolare pag. 278 seg.). I doveri professionali del notaio non sono solo quelli definiti come tali nella LN, bensì tutte le regole che il notaio deve ossequiare nell'esercizio della sua attività, quali ad esempio le norme riguardanti le singole procedure di istrumentazione (cfr. sentenza Verwaltungsgericht Bern del 19 marzo 2013, in: ZBGR 95/2014 pag. 242 consid. 4.1 e rif.; Mooser, op. cit., pag. 219 seg., n. 336 seg.).

  1. Tra gli obblighi professionali che incombono al notaio si annovera quello - discendente direttamente dal diritto di rango federale, in particolare dalla nozione federale di forma autentica e dal principio dell'uguaglianza davanti alla giurisdizione volontaria - di salvaguardare in modo imparziale ed equo gli interessi delle parti (cfr. Mooser, op. cit., pag. 36, n. 53d e pag. 160, n. 241; Aron Pfammatter, in: Stephan Wolf [curatore], Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, Berna 2009, n. 1 ad art. 37 NG; cfr. pure Ufficio federale di giustizia, rapporto esplicativo relativo alla modifica del Codice civile svizzero concernente gli atti pubblici, dicembre 2012, ad art. 55f, pag. 16). L'obbligo di imparzialità
  • di cui gli obblighi di ricusazione e d'indipendenza contribuiscono ad assicurare il rispetto - contribuisce alla forza pro-

bante accresciuta degli atti autentici (cfr. Mooser, op. cit., pag. 160, n. 241). A livello cantonale tale principio è ricordato all'art. 11 cpv. 1 LN, giusta il quale il notaio deve salvaguardare in modo equo e imparziale gli interessi di tutte le parti, nonché all'art. 13 del codice professionale dell'Ordine dei notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015 (RL 952.205), secondo cui il notaio mantiene una perfetta equidistanza tra le parti, indipendentemente da chi lo remuneri o da chi gli abbia conferito l'incarico. Il dovere d'imparzialità implica che il notaio informi tutte le parti allo stesso modo e istrumenti gli atti pubblici senza tentare di difendere maggiormente gli interessi di una delle parti (cfr. STF 2C_26/2009 del 18 giugno 2009 consid. 8.3, in: RNRF 92/2011 pag. 127 segg.; Mooser, op. cit., pag. 160, n. 242; UFG, rapporto citato, pag. 16). Nell'esecuzione di tale obbligo, il notaio non deve influenzare la formazione della volontà delle parti. Queste ultime, tanto più se prive di conoscenze giuridiche, devono infatti potere essere dispensate dal verificare con i loro mezzi se il notaio abbia effettivamente dato loro informazioni esatte e se non abbia omesso dir loro qualcosa di importante per il loro affare (cfr. RNRF 91/2010, pag. 58 segg.; Mooser, op. cit., pag. 160, n. 242). Il notaio che svolge anche l'attività forense non è sottoposto solo agli obblighi professionali - segnatamente le regole d'incompatibilità (di diritto cantonale) - concernenti l'esercizio del notariato, ma anche a quelli (di diritto federale) che si applicano nei confronti degli avvocati e che sono disciplinati dalla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 21 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61; cfr. STF 2C_26/2009 citata consid. 3.2 e 8.3 e rimandi; Mooser, op. cit., pag. 96, n. 164a; cfr. pure STF 2C_427/2009 citata consid. 2.3, 2C_407/2008 del 23 ottobre 2008 consid. 3.3 e rif., in: RNRF 92/2011 pag. 124 segg.). Il pubblico ufficiale che esercita anche quale avvocato non può patrocinare una parte in un contenzioso se ha precedentemente funto da notaio nella medesima pratica. Ciò non vale solo nel caso in cui oggetto di controversia sia l'atto che ha rogato, ma anche qualora egli sia venuto a conoscenza di dati riguardanti le parti, segnatamente relativi alla loro situazione finanziaria (cfr. STF 2C_26/2009 citata consid. 3.1, 8.3-8.4 e rif.; STA 52.2018.536 del 20 dicembre 2019, in: RtiD II-2020 n. 18 consid. 2.3; Mooser, op. cit., pag. 97, n. 164a e pag. 162, n. 243a; cfr. anche UFG, rapporto citato, pag. 16; cfr. pure STF 2C_407/2008 citata consid. 3.3-3.4; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, pag. 1431, n. 3625 seg.). Inversamente, il notaio che esercita anche in qualità di avvocato deve astenersi dall'istrumentare un atto tra due parti quando lui - o uno dei suoi associati o collaboratori - ha precedentemente assunto un mandato d'avvocato per una di esse, concernente un aspetto che riguarda direttamente l'oggetto dell'atto (cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., n. 3624; Mooser, op. cit., pag. 96, n. 164a; cfr. pure l'art. 20 cpv. 2 della legge sul notariato del Canton Vallese, secondo cui un notaire ne peut pas instrumenter un acte en relation directe avec une affaire dont lui-même ou un de ses associés s'est occupé comme avocat). Si tratta insomma di evitare la commistione dei ruoli o il loro scambio in un solo e unico affare (cfr. Bohnet/Martenet, op. cit, n. 3624 e rif.; Christian Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, n. 1821 seg.). In generale, il fatto di avere precedentemente patrocinato, in qualità d'avvocato, una parte a un atto, il cui oggetto era alla base della controversia, dovrebbe in linea di principio condurre il pubblico ufficiale a rinunciare a istrumentare l'atto (cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., n. 3626; Brückner, op. cit., n. 1645 e 1651). Anche se il diritto cantonale - come quello ticinese - non prevede una tale ipotesi tra quelle che impongono la ricusa al notaio, l'esigenza di imparzialità - per la quale le apparenze contano - comanda una tale soluzione (cfr. Bohnet/Martenet, op. cit., n. 3626; Brückner, op. cit., 1652).

  1. 4.1. In concreto, dagli atti emerge chiaramente che nel corso degli anni S__________ e la __________ AG hanno rilasciato diverse procure agli avvocati all'epoca attivi presso lo studio legale __________ affinché, ognuno singolarmente o in comune, avessero a rappresentarli in svariate pratiche. Agli atti figurano in particolare i seguenti documenti:
  • procura di S__________ del 28 febbraio 2014 segnatamente in re F__________ (doc. 1.3);

  • procura di __________ AG del 9 luglio 2015 in re F__________, sottoscritta da K__________ in qualità di amministratore della società (doc. 1.4);

  • procura di S__________ del 14 giugno 2016 in re K__________/__________ AG (doc. 1.6), ritenuto che, come già stabilito dalla Commissione di disciplina degli avvocati, il fatto che quale controparte figurasse anche la società è da ricondurre alla congiunzione, decisa dal giudice competente, di due cause cautelari pendenti (quella di St__________ contro K__________ per l'iscrizione di S__________ quale amministratore al posto di K__________ e quella di K__________ contro __________ AG tendente al blocco di tale iscrizione a RC; cfr. decisione del 26 giugno 2019 sub doc. E, consid. 15, pag. 15 seg.);

  • procura di __________ AG del 2 novembre 2016, sottoscritta da S__________ in qualità di amministratore, in re K__________ (doc. 1.7), il quale rivendicava la proprietà delle azioni e il ruolo di amministratore della società.

Dalle tavole processuali emerge pure chiaramente che, all'interno dello studio , a occuparsi delle citate pratiche è stato esclusivamente l'avv. T, collega di studio della qui ricorrente. Non solo lo ha sempre sostenuto quest'ultima (cfr. osservazioni del 30 novembre 2018, punto n. 5, pag. 2; ricorso, punto n. 20, pag. 7), ma lo hanno confermato anche gli altri suoi colleghi di studio (cfr. doc. G, punto n. 4.a, pag. 4; doc. H, punto n. 5, pag. 3), in particolare l'avv. T__________ stesso (cfr. dichiarazione del 14 novembre 2018 sub doc. F). Lo comprovano inoltre altri atti prodotti in altre procedure (cfr. doc. 7.1; doc. 1.8, 1.9 e 1.10) e lo ha riconosciuto pure la Commissione di disciplina degli avvocati (cfr. doc. E, consid. n. 12, pag. 13). Dalla decisione del 6 settembre 2016 del giudice unico del Kantonsgericht Zugo (doc. 1.8) emerge poi che S__________ si professava non solo azionista unico, ma anche amministratore della società e rivendicava di essere iscritto come tale a RC al posto di K__________ (cfr. punto n. 1). Quest'ultimo, che a sua volta pretendeva di essere unico proprietario e beneficiario economico della società, si opponeva all'azione del primo (cfr. punto n. 3 in fatto) e alla mutazione a RC (punto n. 6 in fatto). Ritenendo che il fatto che K__________ fosse in possesso delle azioni al portatore fosse verosimilmente da ricondurre a un mandato fiduciario (cfr. consid. 2.2 e 2.3), frattanto disdetto, il giudice competente ha ordinato, in via cautelare, al RC del Canton Zugo di cancellare K__________ quale amministratore di __________ AG e di iscrivere al suo posto S__________, cui ha impartito un termine di 30 giorni per promuovere l'azione di merito. Promossa entro il suddetto termine, la causa di merito è tuttavia stata dichiarata irricevibile per incompetenza materiale, rispettivamente per mancato esperimento del tentativo di conciliazione e mancato rilascio dell'autorizzazione ad agire (cfr. sentenza del 1° marzo 2017 del Bezirksgericht Aarau sub doc. 1.9). Ne discende che la situazione nel marzo 2017 era quella per cui S__________ era iscritto quale amministratore della __________ AG soltanto a titolo provvisorio, con l'obbligo, pena la decadenza del provvedimento cautelare, di intentare la causa di merito in procedura ordinaria. Causa, quest'ultima, promossa entro la scadenza del termine ma dichiarata irricevibile con una pronuncia per la cui impugnazione stava correndo un termine di 30 giorni (e che sarebbe successivamente stata confermata dall'Obergericht Aarau con giudizio del 21 giugno 2017, agli atti sub doc. 1.10). Ciononostante, come accennato in narrativa, il 29 marzo 2017 la ricorrente ha istrumentato un atto di compravendita tra __________ AG, rappresentata da S__________, quale membro, con diritto di firma individuale, del consiglio di amministrazione della società, e , con cui quest'ultimo ha acquistato dalla prima, al prezzo di fr. 1'900'000.-, 4 fogli di PPP (, , __________ e ) del fondo base part. __________ e la part. __________ di Ascona (cfr. rogito n. 229 agli atti). Ritenuto come il notaio debba astenersi dall'istrumentare un atto tra due parti anche quando uno dei suoi associati o collaboratori ha precedentemente assunto per una di esse un mandato d'avvocato concernente un aspetto riguardante direttamente l'oggetto dell'atto (cfr. supra, consid. 3), rogando la predetta compravendita l'insorgente è chiaramente incorsa in una violazione dell'obbligo di imparzialità che incombe al pubblico ufficiale. Oggetto del mandato di patrocinio assunto dall'avv. T era infatti proprio la titolarità e il potere di rappresentanza sulla società proprietaria degli immobili venduti mediante il rogito della ricorrente e che - almeno per quanto riguarda le PPP costituite sulla part. __________ di Ascona - garantivano anche il credito fatto valere dal segnalante nei confronti di S rispettivamente della __________ AG, sempre patrocinate dall'avv. T__________. La deduzione si giustifica in quanto, ai fini della valutazione del rispetto dell'obbligo di imparzialità, i diversi legali che esercitano la professione in forma associata vanno considerati come un unico avvocato (cfr. DTF 140 III 221 consid. 4.3.2, 139 III 433 consid. 2.1.5; STF 4A_663/2018 del 27 maggio 2019 consid. 3.5 e rif.; cfr. pure DTF 145 IV 218 consid. 2.2). Benché concretamente le pratiche a favore di S__________ e della __________ AG fossero state trattate esclusivamente dal suo collega di studio, l'insorgente era dunque tenuta al suo dovere di imparzialità come se li avesse patrocinati personalmente. Ne discende che, anche se il diritto ticinese non prevede espressamente una tale ipotesi tra quelle che impongono la ricusa, l'insorgente avrebbe dovuto rinunciare a istrumentare la qui controversa compravendita immobiliare.

4.2. Non avendolo fatto, non ha tuttavia mancato soltanto al suo dovere di equidistanza tra le parti all'atto, ma ha disatteso anche l'art. 39 LN. Tale disposto prevede infatti che, in caso di pubblici istromenti che coinvolgono una persona giuridica quale parte, il notaio deve indicare compiutamente sia il rappresentato che il rappresentante, chiedere sia prodotta la prova del rapporto di rappresentanza e farne menzione nell'atto (cpv. 1). Ne discende che, se il notaio ha dubbi sulla validità di tale rapporto, deve astenersi dall'istrumentare l'atto. Lo prevede del resto espressamente l'art. 51 LN, che sancisce che il notaio deve rifiutare il suo ministero segnatamente quando le circostanze gli facciano sorgere un dubbio fondato sulla capacità civile e di disporre delle persone fisiche o di rappresentanti di quelle giuridiche che a lui si presentano per contrarre (lett. c). Dubbio che, in concreto, proprio perché occorre ragionare come se S__________ e __________ AG fossero stati patrocinati da lei personalmente, la ricorrente non poteva non avere al momento in cui ha rogato l'atto di compravendita (con il quale sono peraltro stati alienati tutti i beni immobili della società), ritenuto che la questione del ruolo di amministratore della __________ AG non era ancora stata definitivamente risolta con sentenza passata in giudicato. In queste circostanze, l'insorgente

  • che, alla luce del fatto che la predetta controversia era seguita e gestita dal suo collega di studio, era presunta sapere che l'iscrizione di S__________ a registro di commercio quale membro con firma individuale del consiglio di amministrazione della società (attestata dall'estratto sub doc. 9.8) era solo provvisoria, non può ora appellarsi agli art. 9 cpv. 1 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) e 933 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), pretendendo che il registro di commercio, in quanto documento pubblico, faccia piena prova dei fatti che attesta e abbia un effetto di pubblicità positiva.
  1. Ferme queste premesse, resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere al ricorrente.

5.1. In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari seguenti:

  • l'avvertimento;

  • l'ammonimento;

  • la multa fino a fr. 20'000.-;

  • la sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da pubblicarsi sul Foglio ufficiale. La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN). L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il comportamento del notaio.

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 5.1 e riferimenti).

5.2. In concreto, è innegabile che RI 1 abbia infranto in maniera piuttosto grave delle regole professionale fondamentali, che derivano dalla mansione di particolare fiducia che il notaio è chiamato a svolgere quale detentore di una parte del potere pubblico. Se non giova alla ricorrente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento, depone per contro a suo favore l'assenza di precedenti disciplinari. Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la multa inflitta dalla precedente istanza. La sanzione così commisurata, situata ancora attorno al limite inferiore di quanto prescritto dall'art. 97 cpv. 1 LN, risulta opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene in effetti adeguatamente conto dell'incensuratezza della ricorrente e appare sufficiente a richiamarla al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

  1. 6.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente. Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera

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