Incarto n. 52.2019.455
Lugano 7 dicembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2019 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 21 agosto 2019 (n. 3939) del Consiglio di Stato che ha accolto l'impugnativa presentata da CO 1, CO 2 e CO 3 avverso la risoluzione del 5 febbraio 2018 con cui il municipio di Minusio gli ha rilasciato la licenza edilizia per ristrutturare e sopraelevare parzialmente la sua casa bifamiliare (part. __________);
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è comproprietario di un fondo (part. __________) con una casa d'abitazione bifamiliare, situato a Minusio, in località __________, nella zona residenziale semi-estensiva R3. L'edificio, articolato su tre piani (di cui uno seminterrato e due abitabili), è stato realizzato prima del 1972, anno in cui è stato ristrutturato e sopraelevato di un piano. La facciata nord dello stabile si avvicina fino a ca. 1.50 m al confine con la part. __________ appartenente a CO 1 e CO 3 e CO 2 e fino a m 4.65 dalla palazzina su questo fondo.
ESTRATTO MAPPA
B. A seguito di vicissitudini che non occorre riprendere, con risoluzione del 2 dicembre 2015 il Consiglio di Stato ha annullato una licenza edilizia preliminare che il Municipio aveva rilasciato a RI 1 per la parziale ristrutturazione e sopraelevazione di un piano del suddetto edificio. Tale giudizio è stato confermato nell'esito da questo Tribunale il 17 marzo 2017 (STA 52.2016.28): premesso come lo stabile sia una costruzione in contrasto con le norme sulle distanze da confine e tra edifici entrate in vigore dopo la sua edificazione, la Corte cantonale ha in particolare ritenuto che il progetto (che sovvertiva radicalmente l'identità di quello esistente dal profilo qualitativo e quantitativo) travalicasse i limiti degli interventi ammessi dagli art. 66 cpv. 2 lett. a della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) e dall'art. 86 cpv. 3 del relativo regolamento del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110). Norme cantonali, queste, alle quali il più permissivo art. 63 cpv. 2 delle norme d'attuazione del piano regolatore di Minusio (NAPR) doveva cedere il passo.
C. a. Il 17 giugno 2017, RI 1 ha inoltrato una nuova domanda di costruzione per ristrutturare parzialmente e sopraelevare il suo stabile nella parte ovest, trasformando in duplex l'appartamento esistente al primo piano. Il progetto prevede in particolare di aggiungere un corpo (lungo m 8.80 e largo fino a m 6.10), arretrato rispetto alla facciata sottostante, che disterà poco più di m 4 dal confine con la part. __________ e m 8 ca. dal relativo stabile. b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha tra l'altro suscitato nuovamente l'opposizione dei vicini CO 1e CO 3 e CO 2.
c. Raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 102645), il 5 febbraio 2018 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia richiesta, respingendo le opposizioni pervenute.
D. Con giudizio del 21 agosto 2019, il Consiglio di Stato ha annullato la predetta licenza, accogliendo il ricorso contro di essa interposto dai comproprietari della part. __________. Il Governo ha in sostanza ritenuto che il progetto, seppur ridimensionato rispetto al precedente, fosse ancora da assimilare a una trasformazione sostanziale dell'edificio esistente, lesiva degli art. 66 LST e 86 RLst. Il nuovo volume determinerebbe infatti un aumento di SUL non trascurabile (+15%, a cui va aggiunto un ampliamento del soggiorno al 1° piano del 2000) e altererebbe in modo importante l'aspetto esterno dello stabile (visto che si estende per oltre 1/3 della sua lunghezza), senza porsi in un rapporto di subordinazione. Dal profilo delle distanze, conformemente alla giurisprudenza, la sopraelevazione sarebbe inoltre inammissibile anche se la parte aggiunta è arretrata dai piani sottostanti (che non rispettano le distanze minime da confine e tra edifici). Ha infine
negato l'applicabilità dell'art. 63 NAPR, per gli stessi motivi già emersi nella precedente procedura.
E. RI 1 impugna ora il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia ripristinata la licenza edilizia. Ripercorsi i fatti, il ricorrente ribadisce in sostanza come il progetto comporti solo un modesto ampliamento. La trasformazione sarebbe contenuta, sia dal profilo qualitativo che quantitativo, ponendosi in un rapporto di subordinazione con le preesistenze, conformemente a quanto consentono gli art. 66 LST e 86 RLst: insostenibile sarebbe l'opposta deduzione del Governo, che si sarebbe in modo inammissibile scostato dalla valutazione del Municipio. All'intervento, aggiunge, non osterebbe inoltre alcun contrasto con il diritto. Lo stesso sarebbe infine ammissibile anche dal profilo della ponderazione degli interessi e del principio di proporzionalità.
F. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione si limita a riconfermare il contenuto dell'avviso cantonale. Il Municipio chiede invece che il gravame sia accolto, sostenendo che la sopraelevazione rispetterebbe i parametri di zona e sarebbe conforme all'art. 63 cpv. 2 NAPR (che permette la sopraelevazione di edifici in contrasto con il diritto). CO 1e CO 3 e CO 2 postulano dal canto loro il rigetto del ricorso, ribadendo in sostanza le loro tesi, sposate dal Governo.
G. Con la replica e le dupliche le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle loro conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte le rispettive tesi.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e l'oggetto della vertenza emergono con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie agli atti. Il sopralluogo genericamente sollecitato dall'insorgente non appare idoneo ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti ai fini del presente giudizio.
3.2. In concreto, come visto in narrativa, il progetto prevede in particolare di innalzare l'edificio in questione nella parte ovest, in modo da trasformare in duplex l'appartamento al primo piano. Il nuovo corpo, assimilabile alla torre di un attico coperta da un tetto piano, sarà leggermente arretrato rispetto alle facciate sottostanti e occuperà circa 2/5 (m 8.80) della lunghezza dello stabile (m 21.50 ca.). Il progetto determinerà un aumento di superficie utile lorda (SUL) di 48 m², pari a ca. 15% (considerata la SUL attuale di 306.50 m², secondo il calcolo aggiornato allegato al progetto), a cui va aggiunto l'intervento di cui l'edificio ha già beneficiato nel 2000 (ampliamento del soggiorno al primo piano con chiusura della terrazza; cfr. doc. F). A differenza del progetto sfociato nella citata sentenza del 17 marzo 2017, l'incremento di SUL risulta nondimeno più contenuto (cfr. in tal senso, il limite indicativo del 30 per cento ritenuto dalla giurisprudenza, STA 52.2018.21 del 25 febbraio 2019 consid. 8.2 e rimandi). La sopraelevazione non è comunque irrilevante, nella misura in cui comporta l'aggiunta di un nuovo ingombro alto un piano sulla parte ovest (oltre a delle modifiche al piano inferiore, con anche nuove aperture), che cambierà in modo apprezzabile - perlomeno su questo versante - l'aspetto esteriore dell'edificio (che visto da nord-ovest apparirà come una casa trasformata di tre piani fuori terra, cfr. facciate e sezioni agli atti; cfr. pure rendering doc. E, che dà però conto solo di una vista da est). Non trascurabile è del resto anche il costo prospettato dell'intervento (fr. 250'000.-, secondo il formulario della domanda di costruzione). In queste circostanze, ci si può quindi effettivamente chiedere se, tanto dal profilo quantitativo che qualitativo, l'ampliamento verticale si ponga ancora in un rapporto di subordinazione per rapporto alle preesistenze rispettivamente se la trasformazione alteri in misura significativa l'identità della costruzione ai sensi dell'art. 86 cpv. 3 lett. a RLst. Se da questo profilo il Governo, con la sua conclusione affermativa, abbia travalicato i limiti del potere di cognizione che l'autonomia comunale ancora gli riservava nel controllo dell'applicazione del diritto cantonale delegato è ad ogni modo questione che può rimanere aperta. Anche se non modificasse in misura importante l'identità dell'edificio esistente, non si può infatti ignorare come la controversa trasformazione consolidi i momenti di contrasto esistenti ai sensi della giurisprudenza: anche se il nuovo corpo viene arretrato, lo stabile da sopraelevare resta posto alla minor distanza da confine (< 4 m) e tra edifici (< 8 m; cfr. planimetria geometra agli atti da cui risulta che, anche in corrispondenza della parte ovest da innalzare, vi è un ammanco pari ad almeno 1 m). Ciò che in base alla prassi e dottrina sviluppate sotto il vecchio art. 39 RLE e tutt'ora valide non è però ammissibile: una sopraelevazione è infatti di principio esclusa anche se l'aggiunta rimane arretrata rispetto ai piani sottostanti, che non rispettano le distanze legali minime (cfr. STA 52.2016.28 citata consid. 3.2.3, 52.2015.372 citata consid. 4.4, 52.1997.246 del 10 novembre 1997 consid. 2.2; Scolari, op. cit., n. 1176 ad art. 39 LE con illustrazione). Ora, non vi è motivo di scostarsi da questa giurisprudenza, con cui il ricorrente non si confronta e che il suo patrocinatore ha peraltro fatto valere proprio in uno dei recenti casi citati poc'anzi (cfr. STA 52.2015.372 del 19 settembre 2016). Del resto, posto che l'altezza delle parti superiori arretrate è di regola riportata sulla facciata sottostante (cfr. RtiD I-2011 n. 19 consid. 3.1; STA 52.2015.404 del 7 marzo 2017 consid. 7.2; Scolari, op. cit., n. 1234 ad art. 40/41 LE; cfr. pure art. 43 RLE), non si può neppure ignorare come il nuovo corpo determini un nuovo ingombro sulla facciata situata a distanze inferiori a quelle minime prescritte e, entro questi termini, perpetui la difformità con il diritto esistente.
Per questi motivi, il giudizio impugnato che ha annullato la licenza edilizia, applicando correttamente la giurisprudenza in materia, deve essere confermato.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza, ritenuto che il Comune ne va esente, essendo comparso in causa per ragioni di funzione (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). L'insorgente rifonderà ai resistenti, assistiti da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. Lo stesso rifonderà inoltre ai resistenti complessivi fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera