52.2019.455

Incarto n. 52.2019.455

Lugano 7 dicembre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 25 settembre 2019 di

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione del 21 agosto 2019 (n. 3939) del Consiglio di Stato che ha accolto l'impugnativa presentata da CO 1, CO 2 e CO 3 avverso la risoluzione del 5 febbraio 2018 con cui il municipio di Minusio gli ha rilasciato la licenza edilizia per ristrutturare e sopraelevare parzialmente la sua casa bifamiliare (part. __________);

ritenuto, in fatto

A. RI 1 è comproprietario di un fondo (part. __________) con una casa d'abitazione bifamiliare, situato a Minusio, in località __________, nella zona residenziale semi-estensiva R3. L'edificio, articolato su tre piani (di cui uno seminterrato e due abitabili), è stato realizzato prima del 1972, anno in cui è stato ristrutturato e sopraelevato di un piano. La facciata nord dello stabile si avvicina fino a ca. 1.50 m al confine con la part. __________ appartenente a CO 1 e CO 3 e CO 2 e fino a m 4.65 dalla palazzina su questo fondo.

ESTRATTO MAPPA

B. A seguito di vicissitudini che non occorre riprendere, con risoluzione del 2 dicembre 2015 il Consiglio di Stato ha annullato una licenza edilizia preliminare che il Municipio aveva rilasciato a RI 1 per la parziale ristrutturazione e sopraelevazione di un piano del suddetto edificio. Tale giudizio è stato confermato nell'esito da questo Tribunale il 17 marzo 2017 (STA 52.2016.28): premesso come lo stabile sia una costruzione in contrasto con le norme sulle distanze da confine e tra edifici entrate in vigore dopo la sua edificazione, la Corte cantonale ha in particolare ritenuto che il progetto (che sovvertiva radicalmente l'identità di quello esistente dal profilo qualitativo e quantitativo) travalicasse i limiti degli interventi ammessi dagli art. 66 cpv. 2 lett. a della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) e dall'art. 86 cpv. 3 del relativo regolamento del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110). Norme cantonali, queste, alle quali il più permissivo art. 63 cpv. 2 delle norme d'attuazione del piano regolatore di Minusio (NAPR) doveva cedere il passo.

C. a. Il 17 giugno 2017, RI 1 ha inoltrato una nuova domanda di costruzione per ristrutturare parzialmente e sopraelevare il suo stabile nella parte ovest, trasformando in duplex l'appartamento esistente al primo piano. Il progetto prevede in particolare di aggiungere un corpo (lungo m 8.80 e largo fino a m 6.10), arretrato rispetto alla facciata sottostante, che disterà poco più di m 4 dal confine con la part. __________ e m 8 ca. dal relativo stabile. b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha tra l'altro suscitato nuovamente l'opposizione dei vicini CO 1e CO 3 e CO 2.

c. Raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 102645), il 5 febbraio 2018 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia richiesta, respingendo le opposizioni pervenute.

D. Con giudizio del 21 agosto 2019, il Consiglio di Stato ha annullato la predetta licenza, accogliendo il ricorso contro di essa interposto dai comproprietari della part. __________. Il Governo ha in sostanza ritenuto che il progetto, seppur ridimensionato rispetto al precedente, fosse ancora da assimilare a una trasformazione sostanziale dell'edificio esistente, lesiva degli art. 66 LST e 86 RLst. Il nuovo volume determinerebbe infatti un aumento di SUL non trascurabile (+15%, a cui va aggiunto un ampliamento del soggiorno al 1° piano del 2000) e altererebbe in modo importante l'aspetto esterno dello stabile (visto che si estende per oltre 1/3 della sua lunghezza), senza porsi in un rapporto di subordinazione. Dal profilo delle distanze, conformemente alla giurisprudenza, la sopraelevazione sarebbe inoltre inammissibile anche se la parte aggiunta è arretrata dai piani sottostanti (che non rispettano le distanze minime da confine e tra edifici). Ha infine

negato l'applicabilità dell'art. 63 NAPR, per gli stessi motivi già emersi nella precedente procedura.

E. RI 1 impugna ora il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia ripristinata la licenza edilizia. Ripercorsi i fatti, il ricorrente ribadisce in sostanza come il progetto comporti solo un modesto ampliamento. La trasformazione sarebbe contenuta, sia dal profilo qualitativo che quantitativo, ponendosi in un rapporto di subordinazione con le preesistenze, conformemente a quanto consentono gli art. 66 LST e 86 RLst: insostenibile sarebbe l'opposta deduzione del Governo, che si sarebbe in modo inammissibile scostato dalla valutazione del Municipio. All'intervento, aggiunge, non osterebbe inoltre alcun contrasto con il diritto. Lo stesso sarebbe infine ammissibile anche dal profilo della ponderazione degli interessi e del principio di proporzionalità.

F. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione si limita a riconfermare il contenuto dell'avviso cantonale. Il Municipio chiede invece che il gravame sia accolto, sostenendo che la sopraelevazione rispetterebbe i parametri di zona e sarebbe conforme all'art. 63 cpv. 2 NAPR (che permette la sopraelevazione di edifici in contrasto con il diritto). CO 1e CO 3 e CO 2 postulano dal canto loro il rigetto del ricorso, ribadendo in sostanza le loro tesi, sposate dal Governo.

G. Con la replica e le dupliche le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle loro conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte le rispettive tesi.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato di cui è destinatario (cfr. art. 21 cpv. 2 LE, art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e l'oggetto della vertenza emergono con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie agli atti. Il sopralluogo genericamente sollecitato dall'insorgente non appare idoneo ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti ai fini del presente giudizio.

  1. Nella zona residenziale R3, la distanza minima tra edifici è di 8.00 m (art. 3 cpv. 1 lett. b NAPR), mentre quella minima dai confini è di 4.00 m (art. 4 cpv. 1 lett. b NAPR). In concreto, come già accertato nel precedente giudizio, è pacifico che lo stabile esistente del ricorrente, costruito prima degli anni '70 - prima cioè dell'entrata in vigore dell'attuale PR (2008), ma pure di quello precedente (PR
    • non rispetta le distanze minime da confine e tra edifici di cui sopra. Lo stabile si avvicina infatti fino a m 1.50 ca. al confine verso il fondo dei resistenti e fino a m 4.65 alla loro palazzina. Conformemente a quanto già stabilito da questo Tribunale (STA 52.2016.28 citata consid. 3.1), si tratta dunque di una costruzione esistente in contrasto con il diritto entrato in vigore posteriormente alla sua realizzazione. A ragione il Governo ha quindi valutato l'ammissibilità della controversa trasformazione (sopraelevazione) alla luce degli art. 66 LST e 86 RLst. Come indicato nel citato giudizio a cui si rimanda (STA 52.2016.28 citata consid. 3.2, 3.2.1 e 3.2.3), inapplicabile è invece l'art. 63 NAPR richiamato dal Municipio con la risposta (pag. 5), nella misura in cui consente di effettuare a edifici situati a distanze inferiori a quelle prescritte dagli art. 3 e 4 NAPR, ampliamenti verticali che travalicano quanto ammissibile in base al diritto cantonale (cfr. pure STF 1C_133/2019 del 9 giugno 2020 consid. 2, riguardante proprio tale norma). Nemmeno il ricorrente lo contesta.
  1. 3.1. Secondo l'art. 66 cpv. 1 LST - riconducibile alla garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite - è permessa la conservazione e la manutenzione di costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto. Queste costruzioni possono inoltre essere trasformate (cosidetta Erweiterungs-garantie) a condizione che il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico e quello dei vicini (cfr. art. 66 cpv. 2 lett. a LST). Secondo l'art. 86 cpv. 3 RLst, nel caso di costruzioni non conformi ad altre norme edilizie (ossia per le quali il contrasto col nuovo diritto non è da ricondurre alla conformità di zona; cfr. art. 66 cpv. 2 lett. b LST e 86 cpv. 2 RLst), il municipio può autorizzare la trasformazione se: (a) non incide sull'aspetto esterno o sui contenuti della costruzione, alterandone l'identità in misura significativa o comunque tale da consolidare i momenti di contrasto con il nuovo diritto; (b) il contrasto col nuovo diritto non pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei vicini. Queste norme hanno ripreso la disciplina e i principi sviluppati in base all'art. 39 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110), abrogato a far tempo dal 2 aprile 2013 (BU 2013, 147; cfr. messaggio n. 6309 sul disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009, ad art. 65), che permetteva non soltanto di mantenere le opere edilizie legittimamente realizzate, venute a trovarsi in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva, ma anche di autorizzare trasformazioni di una certa importanza, purché non sostanziali, se il contrasto col nuovo diritto non pregiudicava in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; RDAT II-1994 n. 46 consid. 3.2). Secondo costante giurisprudenza, la trasformazione è considerata sostanziale quando modifica l'identità della costruzione preesistente dal profilo delle volumetrie, dell'aspetto e della destinazione, ingenerando nuove ripercussioni sull'ordinamento delle utilizzazioni o quando aggrava i momenti di contrasto col nuovo diritto o ne introduce di nuovi. I limiti delle trasformazioni ammissibili vanno stabiliti caso per caso, tenendo conto delle finalità delle norme applicabili, della natura del contrasto esistente, dell'entità dell'intervento e delle conseguenze che ne derivano, soppesando attentamente gli interessi pubblici e privati contrapposti alla luce del principio di proporzionalità (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; RDAT I-1999 n. 28 consid. 2.1, II-1994 n. 46; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 515 seg. ad art. 70 LALPT). Nella valutazione dell'ammissibilità di interventi di trasformazione di costruzioni esistenti in contrasto col diritto posteriore non si giustifica un eccessivo rigore. Inammissibili sono comunque quegli interventi che, valutati secondo criteri oggettivi, si prevalgono della tutela delle situazioni acquisite per conseguire, grazie alle preesistenze difformi, un risultato che l'applicazione del nuovo diritto non permetterebbe di ottenere (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; STA 52.2017.659 del 14 giugno 2019 consid. 4.1, 52.2016.28 citata consid. 3.2.2, 52.2015.372 del 19 settembre 2016 consid. 4.2, 52.2013.199 del 16 settembre 2014 consid. 3.1, 52.2009.60 del 1° aprile 2009 consid. 2, 52.2008.70 del 26 marzo 2008 consid. 2).

3.2. In concreto, come visto in narrativa, il progetto prevede in particolare di innalzare l'edificio in questione nella parte ovest, in modo da trasformare in duplex l'appartamento al primo piano. Il nuovo corpo, assimilabile alla torre di un attico coperta da un tetto piano, sarà leggermente arretrato rispetto alle facciate sottostanti e occuperà circa 2/5 (m 8.80) della lunghezza dello stabile (m 21.50 ca.). Il progetto determinerà un aumento di superficie utile lorda (SUL) di 48 m², pari a ca. 15% (considerata la SUL attuale di 306.50 m², secondo il calcolo aggiornato allegato al progetto), a cui va aggiunto l'intervento di cui l'edificio ha già beneficiato nel 2000 (ampliamento del soggiorno al primo piano con chiusura della terrazza; cfr. doc. F). A differenza del progetto sfociato nella citata sentenza del 17 marzo 2017, l'incremento di SUL risulta nondimeno più contenuto (cfr. in tal senso, il limite indicativo del 30 per cento ritenuto dalla giurisprudenza, STA 52.2018.21 del 25 febbraio 2019 consid. 8.2 e rimandi). La sopraelevazione non è comunque irrilevante, nella misura in cui comporta l'aggiunta di un nuovo ingombro alto un piano sulla parte ovest (oltre a delle modifiche al piano inferiore, con anche nuove aperture), che cambierà in modo apprezzabile - perlomeno su questo versante - l'aspetto esteriore dell'edificio (che visto da nord-ovest apparirà come una casa trasformata di tre piani fuori terra, cfr. facciate e sezioni agli atti; cfr. pure rendering doc. E, che dà però conto solo di una vista da est). Non trascurabile è del resto anche il costo prospettato dell'intervento (fr. 250'000.-, secondo il formulario della domanda di costruzione). In queste circostanze, ci si può quindi effettivamente chiedere se, tanto dal profilo quantitativo che qualitativo, l'ampliamento verticale si ponga ancora in un rapporto di subordinazione per rapporto alle preesistenze rispettivamente se la trasformazione alteri in misura significativa l'identità della costruzione ai sensi dell'art. 86 cpv. 3 lett. a RLst. Se da questo profilo il Governo, con la sua conclusione affermativa, abbia travalicato i limiti del potere di cognizione che l'autonomia comunale ancora gli riservava nel controllo dell'applicazione del diritto cantonale delegato è ad ogni modo questione che può rimanere aperta. Anche se non modificasse in misura importante l'identità dell'edificio esistente, non si può infatti ignorare come la controversa trasformazione consolidi i momenti di contrasto esistenti ai sensi della giurisprudenza: anche se il nuovo corpo viene arretrato, lo stabile da sopraelevare resta posto alla minor distanza da confine (< 4 m) e tra edifici (< 8 m; cfr. planimetria geometra agli atti da cui risulta che, anche in corrispondenza della parte ovest da innalzare, vi è un ammanco pari ad almeno 1 m). Ciò che in base alla prassi e dottrina sviluppate sotto il vecchio art. 39 RLE e tutt'ora valide non è però ammissibile: una sopraelevazione è infatti di principio esclusa anche se l'aggiunta rimane arretrata rispetto ai piani sottostanti, che non rispettano le distanze legali minime (cfr. STA 52.2016.28 citata consid. 3.2.3, 52.2015.372 citata consid. 4.4, 52.1997.246 del 10 novembre 1997 consid. 2.2; Scolari, op. cit., n. 1176 ad art. 39 LE con illustrazione). Ora, non vi è motivo di scostarsi da questa giurisprudenza, con cui il ricorrente non si confronta e che il suo patrocinatore ha peraltro fatto valere proprio in uno dei recenti casi citati poc'anzi (cfr. STA 52.2015.372 del 19 settembre 2016). Del resto, posto che l'altezza delle parti superiori arretrate è di regola riportata sulla facciata sottostante (cfr. RtiD I-2011 n. 19 consid. 3.1; STA 52.2015.404 del 7 marzo 2017 consid. 7.2; Scolari, op. cit., n. 1234 ad art. 40/41 LE; cfr. pure art. 43 RLE), non si può neppure ignorare come il nuovo corpo determini un nuovo ingombro sulla facciata situata a distanze inferiori a quelle minime prescritte e, entro questi termini, perpetui la difformità con il diritto esistente.

Per questi motivi, il giudizio impugnato che ha annullato la licenza edilizia, applicando correttamente la giurisprudenza in materia, deve essere confermato.

  1. 4.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto.

4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza, ritenuto che il Comune ne va esente, essendo comparso in causa per ragioni di funzione (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). L'insorgente rifonderà ai resistenti, assistiti da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. Lo stesso rifonderà inoltre ai resistenti complessivi fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera

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