Incarto n. 52.2019.352
Lugano 27 agosto 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 19 luglio 2019 di
RI 1 RI 2 RI 3 componenti la comunione ereditaria fu __________ patrocinati da: PA 1
contro
il ritardo del Consiglio di Stato a statuire sul ricorso per denegata giustizia presentato dai ricorrenti contro l'inazione del Municipio di Mendrisio (mancato rilascio della licenza edilizia per un nuovo capannone, part. __________ sezione Rancate);
ritenuto, in fatto
A. __________ era proprietario di un vasto terreno (part. __________, di 9'230 m2) - ora appartenente ad RI 1 (a seguito di divisione ereditaria del 29 marzo 2019)
ESTRATTO MAPPA N
B. a. Sul fondo, verso sud, vi è uno stabile (sub A, di 1'174 m2), edificato agli inizi degli anni '90, che in passato era utilizzato per il deposito di contenitori vuoti e, successivamente, anche per il riempimento e stoccaggio di fusti con oli lubrificanti. A seguito di una conversione dell'attività, con permesso edilizio del 3 luglio 2006 (avviso n. 53975) nell'edificio è stata autorizzata la messa in funzione (da parte della T__________ SA) di un impianto di pressatura e imballaggio di rifiuti (plastica, carta e cartone) nonché il deposito provvisorio di materiale ferroso, destinati principalmente all'esportazione (per quantitativi in lavorazione in ogni caso non superiori alle 1'000 t/anno). Il 20 giugno 2008 è stata rilasciata su notifica un'ulteriore licenza edilizia per ampliare la superficie al servizio di tale attività (nuova piazzola di carico esterna).
C. a. Il 4 maggio 2007 __________ ha chiesto all'allora Municipio di Rancate la licenza edilizia per costruire a nord del fondo un nuovo capannone (m 60 x 40) ad uso deposito per i predetti
rifiuti smaltiti dalla T__________ SA. La relazione indicava tra l'altro che non era previsto alcun aumento del traffico veicolare.
b. Nel termine di pubblicazione di 15 giorni, la domanda non ha suscitato opposizioni. Dopo aver raccolto l'avviso cantonale (n. 58727), con risoluzione del 5 novembre 2007 l'autorità locale, richiamato l'art. 63 cpv. 3 dell'allora legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365), ha tuttavia sospeso tale domanda sino alla scadenza della zona di pianificazione comunale frattanto adottata per il comparto Valera (ritenuto che il progetto contrastava o comunque rendeva più ardua la pianificazione in atto).
c. La predetta decisione, confermata dal Consiglio di Stato l'11 giugno 2008, è stata ulteriormente tutelata dal Tribunale cantonale amministrativo che, con sentenza del 7 gennaio 2009 (n. 52.2008.229), ha respinto un ricorso interposto da __________ e dall'allora proprietaria del fondo (G__________ SA).
D. a. Il 20 aprile 2012, preso atto dell'avviso dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 79799), il Municipio del Comune di Mendrisio (al quale si era frattanto aggregato Rancate) ha rila-sciato alla __________ SRL (insediatasi sul fondo al posto della T__________ SA) una licenza edilizia per formare in un settore dell'edificio esistente un deposito provvisorio di materiale di scavo non inquinato. Stando al progetto, sarebbero stati stoccati transitoriamente circa 300 m3 di materiale, senza alcuna lavorazione, né incremento di traffico.
b. Sentita l'autorità cantonale (avviso n. 90923), il 27 febbraio 2015 l'Esecutivo locale ha poi concesso a __________ un ulteriore permesso per formare due depositi temporanei di materiali atti all'esportazione. Il primo, su un'area del piazzale esterno, di materiale di scavo non inquinato (600 m3); il secondo, sotto la tettoia annessa all'edificio, di materiale di demolizione non separato (500 m3), delimitato da due muri a L. Secondo il progetto approvato, i nuovi depositi non avrebbero determinato alcun aumento di traffico, ritenuto che il predetto deposito provvisorio (ca. 300 m3) interno al capannone (supra consid. Da) sarebbe stato eliminato.
E. a. Con domanda di costruzione dell'8 maggio 2015, __________ ha chiesto al Municipio di Mendrisio un'ulteriore licenza edilizia per costruire sul lato nord del fondo un nuovo capannone prefabbricato, formato da un volume principale (m 60 x 40; h 12 m) e uno laterale (più basso e stretto), simile a quello della domanda del 2007, ma destinato allo stoccaggio di inerti e materiali edili.
b. Tale domanda - come risulta dal parallelo procedimento (inc. 52.2019.550) - è stata ampliata e modificata a più riprese in corso di procedura, fino a diventare un progetto per un nuovo centro di lavorazione e riciclaggio di inerti edili e terrosi, capace di trattare fino a 50'000 t/anno di materiali (cfr. rapporto d'impatto ambientale dell'agosto 2016).
c. A seguito di un iter procedurale che non occorre riprendere, tale progetto è per finire sfociato in un diniego del permesso del 26 giugno 2018. Adito dai membri della comunione ereditaria fu __________ (già subentrata a quest'ultimo), con giudizio del 25 settembre 2019 l'Esecutivo cantonale ha tuttavia annullato tale decisione, rinviando gli atti al Municipio, affinché si pronunciasse nuovamente tramite una misura di salvaguardia (decisione sospensiva), visto il contrasto con il progetto del Piano di utilizzazione cantonale per il comparto Valera (PUC-CV) allora in consultazione. Contro tale giudizio i membri della CE fu __________ si sono aggravati davanti a questo Tribunale, con un ricorso che verrà evaso con giudizio separato di data odierna (inc. 52.2019.550).
F. a. Nel frattempo, il 25 aprile 2018, i predetti hanno presentato un'ulteriore domanda di costruzione, questa volta per la modifica parziale del materiale di lavorazione all'interno del capannone esistente (part. __________, sub A). Tale domanda prevede in particolare di ridurre la superficie di lavorazione e/o stoccaggio dei rifiuti trattati internamente (carta, plastica, vetro, materiali ferrosi; ca. 1'000 t/anno), formando una nuova area (16 x 24 m) per il deposito e il trattamento di materiali di scavo e demolizione mediante un frantoio. Secondo tale progetto, la futura attività di frantumazione di tali materiali inerti non supererà le 9'000 tonnellate/anno.
b. Successivamente alla pubblicazione, dopo aver completato una prima volta la domanda il 26 luglio 2018 (con uno studio fonico e atti relativi alle canalizzazioni), su richiesta dell'autorità dipartimentale, il 16 ottobre 2018 la parte istante ha prodotto un primo rapporto d'impatto ambientale (RIA ottobre 2018). Secondo tale rapporto, grazie all'installazione del frantoio a mascelle, l'attività "ottimizzata" della L__________ SA potrà trattare fino a 46'000 t/anno di materiale (di cui 45'0000 t di materiale edile e terroso e 1'000 t di altri rifiuti ferrosi e non, carta, plastica, vetro), rientrando negli impianti soggetti all'esame dell'impatto sull'ambiente (pag. 4, 5).
G. a. Nel frattempo, il 30 maggio 2017 e il 10 luglio 2018, i membri della comunione ereditaria fu __________ hanno anche sollecitato il Municipio a evadere la domanda di costruzione rimasta sospesa dal 2007 (supra consid. C).
b. Il 12 luglio 2018, l'Esecutivo comunale li ha informati di aver trasmesso l'incarto all'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) per un riesame.
H. Dopo un ulteriore sollecito del 12 settembre 2018, il 25 ottobre 2018 gli eredi RI 2, RI 3 e RI 1 hanno presentato al Governo un ricorso per denegata giustizia contro l'inazione del Municipio, chiedendo che gli fosse ordinato di rilasciare la licenza edilizia richiesta. Hanno lamentato la trattazione defatigatoria dell'incarto sia da parte del Municipio che dell'autorità dipartimentale.
I. a. Mentre era pendente quest'ultima procedura, il 6 novembre 2018 l'UDC ha domandato agli eredi __________ di aggiornare l'incarto relativo alla domanda del 2007 (che non risultava più attuale, vista anche la dismissione d'attività da parte dell'ex T__________ SA), chiedendo tra l'altro di descrivere compiutamente il tipo d'insediamento previsto (impianti, attività che verranno svolte, ecc.), di produrre uno studio fonico e di fornire indicazioni in merito ai rifiuti da lavorare e/o depositare (tipologia, quantitativi, ecc.).
b. Quello stesso giorno - alla luce della riattivazione di quest'ultimo procedimento - l'autorità dipartimentale ha chiesto alla parte istante di completare il RIA prodotto nel parallelo incarto riguardante il capannone esistente (supra consid. Fb), chiedendo una valutazione congiunta delle ripercussioni ambientali derivanti dai due progetti.
c. Dopo un ulteriore scambio di corrispondenza, con scritto del 27 marzo 2019, gli istanti hanno dato seguito alle due richieste, allegando per entrambe le procedure una relazione tecnica (febbraio 2019) e un RIA (dicembre 2018) aggiornati, che perfezionano le due domande con due varianti: la prima (1) chiede di introdurre, in una parte delimitata dell'edificio esistente, la lavorazione e il deposito di materiali inerti provenienti da scavi e demolizioni (per un massimo di 45'000 t/anno), mantenendo gli altri rifiuti (carta, plastica, ecc.) attualmente trattati (ca. 1'000 t/anno; per una capacità totale di 46'000 t/anno). La seconda (2) prevede - in aggiunta alla variante 1 - la costruzione del secondo capannone da adibire al deposito degli altri rifiuti (non edili e non terrosi), portando quindi la capacità complessiva dell'impianto a 50'000 t/anno di materiali (di cui 45'000 t/anno di inerti e 5'000 t/anno di altri rifiuti).
d. Questi atti non hanno dato luogo a nuove pubblicazioni.
e. Il 24 maggio 2019 la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) ha rassegnato la valutazione sul RIA. Il 29 luglio e il 23 agosto 2019 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno reso i loro avvisi (n. 105552 e n. 58727/ 107356) sulle due domande. Della procedura che ne è seguita si dirà semmai più avanti.
J. Con ricorso per denegata giustizia del 19 luglio 2019, i membri della comunione ereditaria __________ sono frattanto insorti davanti a questo Tribunale, censurando il ritardo del Governo a statuire sul loro ricorso per denegata giustizia (supra consid. H) e riproponendo le stesse domande rimaste inascoltate. Hanno biasimato la lentezza della precedente istanza a decidere (nonostante lo scambio di allegati terminato il 24 gennaio 2019), rilevando di aver anche sollecitato nuovamente il Municipio a evadere la domanda e lamentando inoltre lo stesso trattamento defatigatorio per le altre procedure edilizie relative alla part. __________.
K. Mediante pronuncia dell'11 settembre 2019 (n. 4337), il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per denegata giustizia pendente dinnanzi ad esso, rinviando gli atti all'autorità comunale affinché provveda a evadere la domanda di costruzione del 4 maggio 2007. Ripercorsi i fatti, la precedente istanza ha essenzialmente ritenuto che il Municipio - tra la scadenza della zona di pianificazione (6 agosto 2014) e la comunicazione del 28 maggio 2018 - avesse ritardato eccessivamente, senza motivo, l'evasione della domanda di costruzione del 2007, incorrendo in un diniego di giustizia formale.
L. a. Richiamato questo giudizio, il Governo ha chiesto al Tribunale di considerare il gravame del 19 luglio 2019 privo d'oggetto. Ha comunque negato di non essersi pronunciato in tempi normali, avuto riguardo alle diverse vicissitudini procedurali.
b. Con la risposta, il Municipio si è dal canto suo opposto all'accoglimento del gravame, con motivazioni di cui si dirà semmai più avanti.
c. Con la replica, gli insorgenti - pur dando atto dell'esito del loro ricorso al Governo - si sono essenzialmente riconfermati nelle loro tesi, protestando adeguate ripetibili.
d. In sede di duplica anche il Municipio si è riconfermato nelle proprie conclusioni. Il Governo è invece rimasto silente.
Considerato, in diritto
1.2. Di principio è abilitato a presentare un ricorso per denegata o ritardata giustizia colui che possiede la legittimazione attiva nella procedura di fondo (cfr. DTF 141 I 172 consid. 5.2; STA 50.2019.6 del 31 luglio 2019). Da questo profilo è dubbio che a tutti i ricorrenti, (già) membri della comunione ereditaria fu __________, possa essere riconosciuta la facoltà a interporre il presente gravame. Dagli atti della parallela procedura (inc. 52.2021.181) risulta infatti che, il 3 giugno 2019, essi hanno comunicato al Municipio che la part. __________ è stata intestata ad RI 1, essendo stata sciolta la Comunione ereditaria su tale fondo, chiedendo che le licenze edilizie fossero pertanto rilasciate solo a suo nome, sia come istante che proprietario (cfr. incarti prodotti dal Municipio, scritti del 3 giugno 2019 dell' PA 1). La questione può rimanere aperta ritenuto che, perlomeno nella misura in cui è stato presentato da RI 1, l'abilitazione a insorgere risulta comunque tuttora data. La circostanza che, come visto in narrativa, mediante giudizio dell'11 settembre 2019 il Consiglio di Stato abbia evaso il loro ricorso per denegata giustizia rende tuttavia priva d'oggetto l'impugnativa in questa sede (cfr. DTF 125 V 373 consid. 1; STF 2C_292/2016 del 27 settembre 2016 consid. 2; STA 52.2016.606 dell'8 maggio 2018 e rimandi).
1.3. In caso di stralcio di una procedura ricorsuale per ritardata o denegata giustizia, l'autorità giudicante deve comunque statuire sulle spese processuali e sulle ripetibili, pronunciandosi con motivazione sommaria sull'esito verosimile dell'impugnativa e vagliando cioè se il ritardo frapposto all'evasione della pratica è stato costitutivo o meno di un diniego di giustizia formale: e in caso affermativo la parte ricorrente dev'essere trattata come parte vincente nell'ambito della procedura di ricorso per denegata o protratta giustizia e ha quindi diritto - se rappresentata da un avvocato o da un mandatario professionale - a un'indennità per ripetibili in base all'art. 49 LPAmm (cfr. STA 52.2016.606 citata; Borghi/Corti, op. cit., n. 3 ad art. 45 e rinvii).
1.4. Il ricorso in oggetto viene quindi evaso entro questi termini, sulla base degli atti, integrati dagli incarti paralleli richiamati di questo Tribunale (n. 52.2019.550, 52.2021.180, 52.2021.3/200), riguardanti lo stesso fondo noti alle parti (cfr. scritto alle parti del 5 agosto 2021).
2.2. Come visto in narrativa, in concreto il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso per denegata giustizia dei ricorrenti con giudizio dell'11 settembre 2019, ovvero circa 7 mesi e mezzo dopo la fine dello scambio degli allegati (cfr. intimazione dupliche del 24 gennaio 2019). Avuto riguardo alla natura e alla complessità della vertenza, riguardante l'inazione rimproverata al Municipio nell'ambito di una procedura edilizia affatto comune (interessata da un lungo iter e su un fondo sul quale - come visto in narrativa - si sono innestate svariate domande di costruzione e procedure), il termine entro il quale ha statuito il Governo non appare ancora eccessivamente lungo. Rilevante ai fini del presente giudizio risulta inoltre come, dopo la notifica delle dupliche, i ricorrenti non si siano oltretutto mai attivati presso il Governo per sollecitare l'evasione del loro ricorso, conformemente al loro dovere di diligenza e al principio della buona fede (cfr. DTF 126 V 244 consid. 2b, 125 V 373 consid. 2b; cfr. pure STF 5A_509/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4; STA 52.2016.606 citata). In queste circostanze, a prescindere dall'esito che ha avuto il loro gravame e dagli asseriti ritardi denunciati anche per altre procedure, vi è da ritenere che l'impugnativa al Tribunale sarebbe verosimilmente stata respinta.
Per questi motivi,
decide:
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è stralciato dai ruoli.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dai ricorrenti, resta a loro carico, in solido.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera