Incarto n. 52.2019.32
Lugano 22 agosto 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2019 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la risoluzione del 5 dicembre 2018 (n. 5795) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione con la quale il 14 giugno 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha negato il rilascio di un permesso per confinanti UE/AELS;
ritenuto, in fatto
A. Il 14 giugno 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda presentata il 13 febbraio 2017 dal cittadino italiano RI 1 (1954), residente a __________ (Italia), volta ad ottenere il rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese presso l'azienda __________ di __________.
L'Autorità dipartimentale ha motivato il suo rifiuto con ragioni di ordine pubblico, dovute all'esistenza di numerose condanne penali pronunciate in Italia, ed ha di conseguenza fissato all'interessato un termine con scadenza il 15 settembre 2017 per cessare l'attività lucrativa intrapresa.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 5 dell'allegato I all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 23 e 24 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; LStrI; RS 142.20) e dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
B. Il 5 dicembre 2018 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Dopo avere escluso l'esistenza di una violazione del diritto di essere sentito e del divieto di discriminazione dell'interessato in relazione all'iscrizione dei suoi precedenti penali nel casellario giudiziale italiano, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rilasciargli un permesso per frontalieri in virtù dei motivi addotti dalla Sezione della popolazione, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
C. Contro la predetta pronuncia governativa il soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS.
Rimprovera innanzitutto al Consiglio di Stato di non essersi chinato sulla posizione del direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi, il quale nella presente fattispecie avrebbe dovuto astenersi - o ricusarsi - in ragione delle sue precedenti prese di posizione relative a casi analoghi, che avrebbero ingiustamente influito sulla decisione della Sezione della popolazione. Il ricorrente sostiene di non avere lamentato una violazione del suo diritto di essere sentito da parte dell'Autorità dipartimentale, ma di averle rimproverato di non avere proceduto ad una valutazione del nesso tra le condanne subite e la minaccia che egli rappresenterebbe per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi dell'ALC. RI 1 nega di costituire un siffatto pericolo, poiché i suoi precedenti penali sarebbero datati e - se così fosse - le autorità italiane e quelle federali lo avrebbero segnalato nelle apposite banche dati. Ritiene inoltre che la decisione governativa sia discriminatoria: l'esistenza di condanne implicherebbe infatti una valutazione del caso differente in funzione della cittadinanza e del luogo di residenza della persona interessata, poiché - in base alle diverse regole in materia di casellario giudiziale - in Svizzera apparirebbe incensurata, mentre in Italia tali precedenti penali risulterebbero tuttora iscritti. L'insorgente considera la prassi che prevede di richiedere l'estratto del casellario giudiziale come un "mero atto pretestuoso e formale", poiché sarebbe stata nel frattempo abolita ed in ogni caso le persone realmente ritenute pericolose sarebbero automaticamente segnalate dalle autorità competenti. Reputa infine la decisione impugnata come contraddittoria, giacché se il Governo lo considerasse seriamente un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, non avrebbe impiegato 16 mesi per trattare il suo caso e gli avrebbe impedito di recarsi in Svizzera per lavorare.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento sia il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
E. In replica RI 1 ribadisce i propri argomenti ricorsuali, rimproverando al Governo e al Dipartimento di non essersi espressi al riguardo.
F. Con la duplica la Sezione della popolazione ripropone il rigetto del gravame, mentre il Governo è rimasto silente.
G. Invitato ad esprimersi in merito al decreto d'accusa emanato nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino l'11 febbraio 2019 per il reato di grave infrazione alle norme della circolazione (eccesso di velocità), che la Sezione della popolazione ha trasmesso al Tribunale cantonale amministrativo, l'interessato dichiara di "essersi preso la responsabilità" di quanto accaduto, accettando la pena inflitta, la sospensione della propria licenza di condurre e partecipando ad un corso di sensibilizzazione per una guida sicura. RI 1 precisa nondimeno che si sarebbe trattato di un episodio unico che non conduce a ritenerlo un pericolo per l'ordine pubblico ai sensi dell'ALC.
H. Al proposito il Dipartimento non formula osservazioni, limitandosi a ribadire il rigetto dell'impugnativa, mentre il Governo non si è espresso.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito in questa sede (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. Data la sua natura dirimente (DTF 137 I 195 consid. 2) deve essere preliminarmente esaminata la censura relativa al diritto di essere sentito, che il ricorrente ritiene essere stato violato poiché il Consiglio di Stato non si sarebbe chinato sulla questione della presenza all'interno del collegio governativo di Norman Gobbi, sollevata in sede di replica dinanzi all'Esecutivo cantonale. A mente dell'insorgente la mancata ricusazione o astensione del direttore del Dipartimento delle istituzioni, viste le sue prese di posizione a proposito di casi analoghi, avrebbe compromesso l'indipendenza e l'imparzialità sia della Sezione della popolazione, che del Consiglio di Stato.
2.2. Occorre effettivamente costatare che il Governo si è chinato unicamente sulla questione relativa alla motivazione della decisione dipartimentale (che il ricorrente in quanto tale non contestava), omettendo però di analizzare la questione dell'astensione o della ricusazione del consigliere di Stato Norman Gobbi, commettendo in tale maniera un diniego di giustizia formale. Per ragioni di economia processuale questo Tribunale procede eccezionalmente all'esame della decisione governativa con pieno potere cognitivo, rendendo comunque attento il Consiglio di Stato su questo aspetto e tenendone conto nella fissazione della tassa di giustizia.
2.3. Ogni membro di autorità deve astenersi dal suo ufficio qualora l'indipendenza o l'imparzialità sia compromessa (art. 55 cpv. 1 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; Cost. cant.; RL 101.000). La legge regola i motivi di esclusione e ricusa (art. 55 cpv. 2 Cost. cant.). L'art. 55 Cost. cant. è volto ad attuare il diritto ad un giudice indipendente e imparziale sancito dall'art. 30 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), rispettivamente dall'art. 6 n. 1 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 01.101), che per principio ha la stessa portata (DTF 120 Ia 184 consid. 2f e rinvii; Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, Berna 2008, pag. 937; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschen-rechtskonvention, Zurigo 1999, pag. 269). La garanzia del diritto ad un giudice imparziale e indipendente mira ad escludere l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarla della necessaria oggettività, a favore o a scapito di una parte: al giudice sottoposto a simili influenze verrebbero meno le qualità di "giusto mediatore" (Jean-François Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in: Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1990, pag. 9).
2.4. Il Consiglio di Stato non è un tribunale, ma un organo esecutivo al quale la legge assegna a titolo accessorio funzioni giurisdizionali. Anche il Governo è comunque tenuto a rispettare il requisito dell'imparzialità. Tale esigenza non discende, tuttavia, dagli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, applicabili soltanto ai tribunali, bensì dall'art. 29 cpv. 1 Cost., che si riallaccia all'art. 8 Cost. (DTF 125 I 119 consid. 3d e f, 125 I 209 consid. 8a; STF 1P.39/2000 del 4 aprile 2000 consid. 2; STA 52.2004.163 del 16 novembre 2004 consid. 2; ZBl 1999 pag. 74 consid. 2b). Al riguardo occorre in effetti tener debitamente conto del fatto che le autorità superiori del potere esecutivo assumono innanzitutto un ruolo di governo, di direzione e di gestione e che esercitano soltanto accessoriamente attività giurisdizionali. Le loro mansioni implicano un cumulo di funzioni diverse, che non possono essere separate senza pregiudicare l'efficacia della gestione e la legittimità democratica e politica delle corrispondenti decisioni. Diversamente dagli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost., l'art. 29 cpv. 1 Cost. non impone quindi l'indipendenza e l'imparzialità come massima d'organizzazione delle autorità governative, amministrative o di gestione. La loro indipendenza deve essere valutata secondo le specificità della fattispecie. In quest'ambito l'art. 29 cpv. 1 Cost. non offre dunque una garanzia equivalente a quella degli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost., che per principio sono applicabili soltanto ai tribunali (RDAT I-2002 n. 7 consid. 2.3. con rinvii). In quest'ordine di idee il Tribunale federale ha ripetutamente deciso che i funzionari o i membri delle autorità devono astenersi rispettivamente possono essere ricusati solo quando vantano un interesse personale in relazione all'oggetto che devono trattare, non quando tutelano degli interessi pubblici (da ultimo ZBl 2005 pag. 634 segg. consid. 3.6.1. con rinvii). Ferma questa indispensabile premessa, ossia che vengano perseguiti (solo) pubblici interessi, questo principio si applica anche quando queste persone intervengono a doppio titolo, svolgendo cioè un doppio ruolo, su un determinato oggetto (cfr. per un sunto della giurisprudenza e della dottrina, oltre alla sentenza testé citata, Benjamin Schindler, Die Befangenheit der Verwaltung, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2002, pag. 171 seg.; inoltre, in particolare, per quanto concerne il caso di due membri del Governo zurighese che sedevano nel contempo nel consiglio di amministrazione di un ente autonomo del diritto pubblico cantonale, DTF 107 Ia 135 consid. 2b).
2.5. Come peraltro ricorda l'art. 15 del regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione del 26 aprile 2001 (RL 172.210), quando si tratta di prendere decisioni o statuire su ricorsi il Governo deve tener conto degli art. 50 segg. LPAmm. Ora, l'art. 50 LPAmm stabilisce che le persone a cui spetta il compito di prendere una decisione devono ricusarsi se hanno un interesse personale nella causa o in un'altra vertenza su identica questione di diritto (lett. a), se hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore (lett. b), se sono in determinati rapporti con una parte, il suo rappresentante o un partecipante alla medesima causa come membro di un'autorità inferiore (lett. c-d) e se possono avere una prevenzione nella causa, segnatamente a seguito di rapporti di stretta amicizia o personale inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore (lett. e).
2.6. In concreto il ricorrente individua quale motivo di ricusazione del consigliere di Stato Norman Gobbi il fatto che quest'ultimo, oltre ad essere il superiore gerarchico della Sezione della popolazione, è il membro del Governo - dunque dell'autorità che dovrebbe trattare in prima istanza il suo ricorso - che in più occasioni si era pubblicamente espresso in favore di un approccio restrittivo rispetto a casi analoghi. A mente dell'insorgente avrebbe dunque influenzato e limitato il margine di apprezzamento dell'autorità dipartimentale subordinata.
2.7. Questa tesi non può essere condivisa. Occorre infatti osservare come le esternazioni del consigliere di Stato Norman Gobbi ed il fatto che egli sia membro di un movimento che persegue una politica contro l'immigrazione di massa e sia nel contempo direttore di un Dipartimento che è chiamato ad applicare le varie leggi e disposizioni federali concernenti gli stranieri che intendono lavorare nel Cantone Ticino, non bastano oggettivamente a dimostrare una parvenza di prevenzione nei confronti dell'interessato. È del tutto normale e legittimo che un membro dell'Esecutivo cantonale esprima delle opinioni di carattere politico su temi che attengono alla sua sfera di competenza e di attività, non sussistendo elementi atti a generare il benché minimo sospetto di prevenzione e di parzialità di Norman Gobbi, allorquando il Consiglio di Stato si è chinato sul merito della presente vertenza. Checché ne dica il ricorrente l'art. 82 LPAmm - giusta il quale nei casi di ricorsi gerarchici contro decisioni adottate e firmate da un membro del Governo nella sua veste di direttore di Dipartimento, il consigliere di Stato interessato deve astenersi dalla deliberazione del collegio - non trova applicazione nel caso di ricorsi contro decisioni di unità amministrative subordinate, sulle quali il direttore del Dipartimento non ha avuto modo di pronunciarsi direttamente (cfr. messaggio governativo n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 54; STA 52.2018.550 del 12 dicembre 2018), come è il caso nella presente fattispecie.
2.8. Alla luce di quanto precede risulta che il consigliere di Stato Norman Gobbi non era tenuto ad astenersi, o a ricusarsi, al momento in cui l'Esecutivo cantonale ha statuito in merito al ricorso di RI 1.
In concreto il ricorrente, essendo cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per svolgere un'attività lucrativa dipendente in Svizzera.
3.2. Come tutti i diritti conferiti dalle disposizioni dell'ALC, il diritto per i lavoratori frontalieri dipendenti, cittadini di una parte contraente, di esercitare un'attività economica nel territorio dell'altra parte contraente (art. 4 ALC, art. 2 cpv. 1 e art. 7 allegato I ALC), può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità conformemente all'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC, nell'ambito e secondo le modalità definite in particolare dalla direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 (GU 1964, n. 56, pag. 850) e dalla prassi della Corte di giustizia delle Comunità Europee, diventata la Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), ad essa relativa, emanata prima della firma dell'accordo il 21 giugno 1999 (cfr. art. 5 cpv. 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 cpv. 2 ALC; per la presa in considerazione delle sentenze della CGUE pronunciate dopo tale data, vedasi STF 2C_201/2012 del 20 agosto 2012 consid. 2.1 con numerosi rinvii giurisprudenziali).
Secondo la giurisprudenza della CGUE, le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società (DTF 136 II 5 consid. 4.2). La sola esistenza di condanne penali non può tuttavia legittimare automaticamente l'adozione di provvedimenti che limitano la libera circolazione (art. 3 cpv. 2 direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.4 con rinvii alla giurisprudenza della CGUE). Anche i delitti patrimoniali possono giustificare una simile limitazione (DTF 134 II 25 consid. 4.3.1; STF 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.1, 2C_680/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.3). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenuto conto delle garanzie derivanti dalla CEDU, nel caso in cui fosse applicabile nella fattispecie, e del rispetto del principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3, 130 II 493 consid. 3.3, 176 consid. 3.4.2, 129 II 215 consid. 6.2).
3.3. A livello legislativo interno l'art. 35 cpv. 1 LStrI sancisce che il permesso per frontalieri è rilasciato per un'attività lucrativa entro la zona di frontiera. Dopo un'attività lucrativa ininterrotta di cinque anni, soggiunge il capoverso 4 della medesima norma, il titolare ha diritto alla proroga del permesso se non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1.
Giusta l'art. 62 cpv. 1 LStrI l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio - tra l'altro -, se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett. b); ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c). Per giurisprudenza una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 137 II 297 consid. 3, 135 II 377 consid. 4.2).
3.4. La legge federale sugli stranieri e la loro integrazione si applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI). Ritenuto che l'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC), occorre di principio verificare che il provvedimento impugnato si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi. Ritenuto che la legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo, la presente vertenza va quindi esaminata sotto il profilo dell'ALC.
17.06.1994 decreto penale del G.I.P. della Pretura di __________ (esecutivo il 21.07.1994) prevedente 1 mese di reclusione (pena sostituita con una multa pari a EUR 387.34) ed una multa pari a EUR 258.23, per i reati di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (commesso fino al 07.1973) e di omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatorie (commesso dal 06 al 09.1993);
18.12.1996 decreto penale del G.I.P. della Pretura di __________ (esecutivo il 29.01.1997) prevedente 1 mese di reclusione (pena sostituita con una multa pari a EUR 645.57) ed una multa pari a EUR 258.23, per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (commesso nel 06.1993);
02.06.1997 decreto penale del G.I.P. della Pretura di __________ (esecutivo il 04.07.1997) prevedente 1 mese di reclusione (pena sostituita con una multa pari a EUR 1'291.14) ed una multa pari a EUR 129.11, per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (commesso nel 05.1994);
09.06.1997 decreto penale del G.I.P. della Pretura di __________ (esecutivo il 04.07.1997) prevedente 1 mese di reclusione (pena sostituita con una multa pari a EUR 1'162.03) ed una multa pari a EUR 129.11 - pene non menzionate -, per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (commesso dal 10 all'11.1993);
09.06.1997 decreto penale del G.I.P. della Pretura di __________ (esecutivo il 04.07.1997) prevedente 15 giorni di reclusione (pena sostituita con una multa pari a EUR 619.75) ed una multa pari a EUR 387.34, per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (commesso il 22.09.1995);
11.12.1998 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti della Pretura di __________ - Sezione distaccata di __________ (irrevocabile il 04.01.1999) prevedente 16 giorni di reclusione (pena sostituita con una multa pari a EUR 619.75), per il reato di omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatorie (commesso il 01.11.1997);
08.07.2002 decreto penale del G.I.P. del Tribunale di __________ (esecutivo il 09.11.2002) prevedente 15 giorni di reclusione (pena sostituita con una multa di EUR 581.01), per il reato di omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatorie (commesso il 16.03.2000);
13.05.2008 decreto penale del G.I.P. del Tribunale di __________ (esecutivo il 21.04.2009) prevedente un'ammenda di EUR 150.- (pena in seguito condonata), per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone in concorso (commesso dal 05 al 09.06.2005);
13.03.2010 decreto penale del G.I.P. del Tribunale di __________ (esecutivo il 08.11.2010) prevedente una multa di EUR 3'420.- per il reato di omesso versamento di ritenute certificate (commesso il 01.10.2007);
18.05.2010 sentenza della Corte di appello di __________ (irrevocabile il 12.04.2011) prevedente 2 anni di reclusione (pena in seguito condonata per effetto dell'indulto) e 3 anni di incapacità di contrattare con la Pubblica amministrazione, per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso (commesso dal 24.06.2003 all'11.06.2004);
06.12.2010 decreto penale del G.I.P. del Tribunale di __________ (esecutivo il 22.06.2011) prevedente una multa di EUR 4'560.- per il reato di omesso versamento di IVA (commesso il 27.12.2008);
01.06.2012 decreto penale del G.I.P. del Tribunale di __________ (esecutivo il 01.10.2012) prevedente una multa di EUR 3'420.- per il reato di omesso versamento di ritenute certificate (commesso il 10.07.2008);
21.06.2012 decreto penale del G.I.P. del Tribunale di __________ (esecutivo il 20.09.2012) prevedente una multa di EUR 5'130.- per il reato di omesso versamento di ritenute certificate (commesso il 31.07.2009);
11.02.2013 decreto penale del G.I.P. del Tribunale di __________ (esecutivo il 02.04.2015) prevedente una multa di EUR 45'000.- per il reato di omesso versamento di IVA (commesso il 28.12.2009);
13.03.2017 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del G.I.P. del Tribunale di __________ (irrevocabile il 27.04.2017) prevedente 1 anno e 11 mesi di reclusione, per i reati di ripetuta bancarotta fraudolenta in concorso (commesso in 6 occasioni dal 08.07.2010 al 16.09.2010) e di ripetuta emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in concorso (commesso in 3 occasioni dal 01 all'11.2009); con ordinanza del 20.06.2017 del magistrato di sorveglianza di __________ è stata disposta la riduzione della pena per liberazione anticipata in ragione di 90 giorni; con decreto del 06.07.2017 il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________ ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena in ragione di 9 mesi e 24 giorni; con ordinanza del 07.03.2018 del Tribunale di sorveglianza di __________ è stato disposto l'affidamento in prova al servizio sociale;
23.11.2017 decreto penale del G.I.P. del Tribunale di __________ (esecutivo il 03.01.2018) prevedente una multa di EUR 9'000.- per i reati di bancarotta semplice e di omessa tenuta delle scritture contabili (commessi il 28.04.2016).
Da quanto precede emerge che in Italia il ricorrente ha a carico ben 16 condanne penali, accumulate nell'arco di oltre due decenni. Egli è stato ritenuto colpevole, secondo il diritto vigente nella vicina Penisola, dei seguenti reati: omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatorie, disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, omesso versamento di ritenute certificate, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, omesso versamento di IVA, bancarotta fraudolenta, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, bancarotta semplice ed omessa tenuta delle scritture contabili. Ritenuto che queste infrazioni, ad eccezione del disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, sono punibili anche in Svizzera (cfr. art. 87 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 [LAVS; RS 831.10]; 76 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 [LPP; RS 831.40]; 146 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP; RS 311.0]; 251 CP; 14 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 [DPA; RS 313.0]; 56 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 [LAID; RS 642.14]; 186 della legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 [LIFD; RS 642.11]; 96 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto del 12 giugno 2009 [LIVA; RS 641.20]; 163 CP; 59 LAID; 165 e 166 CP), che alcune sono considerate crimini ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP e che eventuali atti delittuosi commessi all'estero possono giustificare misure di ordine pubblico, non solo secondo il diritto interno, ma anche dal profilo dell'ALC (DTF 134 II 25 consid. 4.3.1; STF 2C_447/2008 del 17 marzo 2009 consid. 5.3), è a giusta ragione che l'Autorità dipartimentale ne ha tenuto conto per valutare se rilasciare un permesso per confinanti UE/AELS al ricorrente. Bisogna infatti ammettere che quanto addebitato all'insorgente - specialmente in occasione delle condanne del 18 maggio 2010 e del 13 marzo 2017 - è grave, ciò che è peraltro dimostrato dalla severità delle pene inflittegli. Questo anche nel caso in cui l'entità delle stesse fosse dovuta alla maggiore severità e rigidità del sistema sanzionatorio italiano e, come nel caso giudizio di condanna del 13 marzo 2017, la pena inflitta sia stata oggetto di patteggiamento - procedimento penale speciale disciplinato dagli art. 444 segg. del codice di procedura penale italiano (testo coordinato ed aggiornato del decreto del presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447) - che non diminuisce l'entità dei reati, ritenuto che scegliendo tale genere di procedura la sanzione può essere diminuita fino a un terzo. Benché il patteggiamento non sia previsto dal nostro ordinamento giuridico, il medesimo riconosce la colpevolezza dell'interessato e non può quindi essere ignorato ai fini del presente giudizio. Tutto ciò considerato, l'agire delittuoso dell'insorgente non può che essere ritenuto grave, avendo denotato un'alta energia criminale ed un'importante propensione a recidivare. Dalle informazioni figuranti all'inserto di causa si evince che gli atti delittuosi ascrivibili ad RI 1 in Italia sono stati ripetutamente perpetrati sull'arco di più di quattro decenni, ovvero da prima del settembre del 1973 al 28 aprile 2016. Essi hanno comportato la pronuncia di pene privative della libertà che, sia sommate, sia in due casi singolarmente, superano la soglia di 12 mesi affinché siano considerate di lunga durata, nonché di multe per un valore di svariate decine di migliaia di euro. Non giova alla posizione del ricorrente il fatto che la maggioranza delle sue attività delittuose riguardasse reati di natura fiscale, ritenuto l'indubbio interesse pubblico ad evitare sottrazioni di imposte e di contributi previdenziali ed in ragione dell'alto numero di infrazioni, dell'assiduità e del lungo tempo in cui sono state commesse. Non va inoltre dimenticato che alcuni dei comportamenti di RI 1 erano costitutivi di crimini ai sensi del diritto penale elvetico quali ad esempio la truffa (art. 146 CP), la falsità in documenti (art. 251 CP) e la bancarotta fraudolenta (art. 163 CP).
4.2. Contrariamente a quanto invocato nel ricorso, anche i reati che - secondo quanto previsto dalle normative elvetiche in materia di casellario giudiziale - non risulterebbero nell'estratto per privati, ma che invece appaiono iscritti nell'estratto italiano del 12 ottobre 2018 agli atti, possono essere tenuti in conto. In effetti, anche le condanne radiate possono entrare in linea di considerazione nell'ambito di un giudizio in materia di diritto degli stranieri per valutare la reputazione come pure il livello di integrazione di una persona (STF 2C_841/2013 del 18 novembre 2013 consid. 2, 2C_136/2013 del 30 ottobre 2013 consid. 4).
4.3. Non deve essere sottaciuto che pure in Svizzera il ricorrente ha interessato le autorità giudiziarie penali, poiché l'11 febbraio 2019 è stato oggetto di un decreto d'accusa emanato del Ministero pubblico del Cantone Ticino. In quest'occasione RI 1 è stato sanzionato mediante una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni) ed una multa di fr. 700.-, per il reato di grave infrazione delle norme della circolazione. Il 13 dicembre 2018 - quando la procedura concernente la sua domanda di rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS era già in corso - RI 1 aveva infatti condotto un autoveicolo ad una velocità di 63 km/h lungo un tratto stradale in cui vigeva un limite massimo di 30 km/h. Sebbene considerata singolarmente quest'azione delittuosa non sarebbe sufficiente per giustificare il rifiuto di concedergli un permesso per confinanti UE/AELS, è innegabile che la stessa tocca un settore del nostro ordine pubblico - quale è quello relativo alla sicurezza in materia di circolazione stradale - che ha assunto negli ultimi anni maggiore importanza, prova ne sia che, con l'entrata in vigore - avvenuta il 1° gennaio 2013 - delle modifiche del 15 giugno 2012 alla legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) (RU 2012 6291), le disposizioni penali in questo ambito sono state sensibilmente inasprite. Circolando superando ampiamente il limite di velocità vigente di 30 km/h in una zona residenziale egli non ha quindi messo in pericolo unicamente la propria vita, ma anche quella degli altri utenti della strada. La pericolosità oggettiva di detto comportamento non è diminuita dal fatto che il ricorrente non si fosse "reso subito conto della velocità, essendo più abituato alle vibrazioni della propria auto" e che successivamente abbia frequentato un corso di sensibilizzazione "Guida sicura 3" (cfr. osservazioni del 12 luglio 2019).
4.4. Alla luce di quanto precede, si deve sostanzialmente convenire con il Consiglio di Stato che l'insorgente rappresenta ad oggi una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 allegato I ALC, tale da legittimare un provvedimento di mancato rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS.
Ritenuto che ha ripetutamente violato o esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Italia (ed in un'occasione anche in Svizzera), che ha a carico diverse condanne pronunciate con una certa regolarità e continuità sull'arco di oltre due decenni, per infrazioni commesse tra il 1973 (condanna del 17 giugno 1994) ed il 2018 (decreto d'accusa dell'11 febbraio 2019) contro beni giuridici sensibili quali il patrimonio, la circolazione stradale, in materia fiscale e previdenziale, e che in due casi questi comportamenti hanno comportato la pronuncia di una pena privativa della libertà superiore ad un anno, ovvero di lunga durata ai sensi della nostra giurisprudenza, anche dal profilo del diritto interno, il ricorrente adempie i motivi di revoca di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. b e c LStrI. Certo, ad eccezione dei delitti oggetto delle condanne pronunciate il 18 maggio 2010 ed il 13 marzo 2017, se considerate singolarmente le altre infrazioni commesse non raggiungerebbero un grado di gravità sufficiente per giustificare una misura come quella in esame. Cionondimeno occorre rammentare che la reiterazione di comportamenti delittuosi non particolarmente gravi può comunque dimostrare l'incapacità della persona in questione di rispettare l'ordinamento giuridico vigente.
RI 1 è domiciliato a __________ ed il mancato rilascio di un permesso per confinanti UE/AELS comporterà ripercussioni unicamente sul piano professionale, non imponendogli uno spostamento dei suoi interessi all'estero. Da questo profilo gli effetti del provvedimento querelato sulla sua persona appaiono tutto sommato contenuti e non gli porranno alcun problema di riadattamento, ritenuto che sembra risiedere in Italia insieme alla moglie. Il fatto che i figli svolgano un'attività lavorativa a __________ non è invece determinante nella fattispecie. Certo, sul piano professionale il provvedimento gli impedirà di lavorare in Svizzera, dove è attivo a tempo parziale dal 1° febbraio 2017. Tale conseguenza è però unicamente ascrivibile al suo comportamento. Non è peraltro dato di vedere come egli non possa trovare un lavoro in Patria, dove ha trascorso la maggior parte della propria vita, anche dal punto di vista lavorativo, ritenuto inoltre che l'esperienza acquisita nel nostro Paese lo faciliterà senz'altro nella ricerca di un impiego.
Di conseguenza, il mancato rilascio di un permesso per confinanti UE/AELS non viola il principio della proporzionalità.
6.2. La tassa di giudizio - il cui importo è ridotto in ragione di quanto esposto al consid. 2.2.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, a cui deve essere retrocesso l'importo di fr. 200.- anticipato in eccesso.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere