Incarto n. 52.2019.292
Lugano 4 febbraio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2019 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 3 giugno 2019 (18/19 MEN) dell'Autorità cantonale di I istanza LAFE in materia di assoggettamento alla LAFE;
ritenuto, in fatto
A. a. La RI 1 è una società a garanzia limitata, iscritta a registro di commercio il 12 maggio 2010. Proprietari economici e soci della società sono tre cittadini svizzeri e un cittadino italiano, residente a __________, che detengono ciascuno una quota sociale di nominali fr. 5'000.-.
b. Con istanza del 14 gennaio 2019, la RI 1 ha chiesto all'Autorità cantonale di I istanza in materia LAFE (Autorità di I istanza) il non assoggettamento alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 16 dicembre 1983 (LAFE; RS 211.412.41) per l'imminente acquisto del fondo part. ________ RFD di __________, di proprietà di __________ e della Comunione ereditaria composta da __________ e __________. L'atto pubblico di compravendita è stato formalizzato il successivo 23 gennaio.
B. Dopo aver raccolto una serie di documenti, con decisione del 3 giugno 2019 l'autorità adita ha respinto la predetta istanza, stabilendo che la RI 1 è una persona all'estero assoggettata alla LAFE e che non vi sono motivi di autorizzazione. L'Autorità di I istanza ha in sintesi ritenuto che la società, rimasta passiva negli ultimi anni, intendesse riattivarsi con uno scopo puramente immobiliare e fosse una società immobiliare stricto sensu, che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 109 Ib 95) non potrebbe avere una partecipazione straniera, neppure di minoranza.
C. Avverso tale decisione, la RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e modificata nel senso che la sua domanda di non assoggettamento sia accolta. L'insorgente contesta anzitutto di avere uno scopo esclusivamente immobiliare, ma sostiene di essere una società di costruzione, attiva da più di 9 anni. L'acquisto del fondo (il primo da quando è stata costituita la Sagl) sarebbe solo funzionale al suo scopo sociale, ossia la progettazione e costruzione di case d'abitazione, che saranno vendute a opera ultimata (contratti "chiavi in mano"), come già spiegato in un memoriale alla precedente istanza. Nega poi di essere rimasta inoperosa tra il 2016 e il 2018, allorquando era proprio alla ricerca di un terreno che le permettesse di rimanere attiva. In ogni caso, aggiunge, una breve quiescenza non potrebbe costituire un motivo di assoggettamento alla LAFE. Osserva poi che, secondo la stessa giurisprudenza evocata dall'Autorità di I istanza, l'affermazione secondo cui una società immobiliare non può avere una partecipazione straniera va relativizzata. In realtà, alla fattispecie andrebbe applicato l'art. 6 LAFE, che disciplina la posizione preponderante e non permetterebbe di qualificare quale persona all'estero ogni società detenuta in minoranza da stranieri.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono l'Autorità cantonale di sorveglianza in materia LAFE e l'Autorità di I istanza. Quest'ultima ribadisce in particolare come la ricorrente debba essere assimilata a una società immobiliare pura, la cui unica attività consiste nell'acquisto, progettazione, costruzione e rivendita di un fondo. Negli ultimi anni si sarebbe limitata a ricercare un terreno da acquistare; di fatto è come se fosse una società neo costituita.
E. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.2. In base all'art. 2 cpv. 2 lett. a LAFE, l'acquisto non necessita in particolare di autorizzazione se il fondo serve come stabilimento permanente di un commercio, di un'industria o di un'altra impresa esercitata in forma commerciale, di un'azienda artigianale o di una libera professione. Tale norma è da ricondurre a una modifica della LAFE del 30 aprile 1997 (Lex Koller), che ha inteso consentire la creazione, da parte di investitori stranieri, di nuove aziende di produzione e di servizi, nonché l'acquisto dei fondi necessari all'esercizio di tali attività. Essa ha agevolato non solo l'acquisto diretto di determinate categorie di fondi, ma anche l'acquisto di partecipazioni a società che hanno per scopo l'acquisto rispettivamente il mantenimento o la messa a disposizione di terzi di fondi adibiti a stabilimenti d'impresa, anche al solo fine di operare un investimento (cfr. STF 2C_1041/2016 citata consid. 3.2 e rinvii; Messaggio concernente una modifica della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 28 maggio 2003, n. 03.039, FF 2003 3753, pag. 3755; Urs L. Baumgartner/ Matthias Hauser, Erwerb von Beteiligungen an Gesellschaften mit Immobilienbesitz durch Ausländer, Bemerkungen zur Revision der Lex Friedrich vom 30. April 1997, in SZW 2/99 pag. 86; Ralph Malacrida, Unternehmensübernahme im Licht der Lex Koller, in AJP 10/98 pag. 1187 segg., pag. 1189; Simone Albisetti/Rocco Rigozzi, La LAFE e le società immobiliari miste: hic sunt leones in RtiD II-2018 pag. 387 segg., pag. 393 e 398 e rinvii). Non costituisce tuttavia stabilimento d'impresa ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a LAFE l'utilizzo di un fondo per la costruzione o la locazione a titolo professionale di abitazioni non appartenenti a un albergo o a un apparthotel (art. 3 dell'ordinanza sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 1° ottobre 1984; OAFE; RS 211.412.411). L'autorizzazione è inoltre tuttora necessaria per l'acquisto di quote di società immobiliari in senso stretto (SI), ovvero società il cui scopo effettivo risiede esclusivamente o principalmente nell'acquisto di immobili (che non servono quale stabilimento d'impresa; STF 2C_1041/2016 citata consid. 3.2 e rinvii; cfr. infra, consid. 3).
3.2. Per le società esistenti, assume un ruolo importante nella valutazione la composizione del patrimonio della società. Se una parte importante dei suoi averi sociali è formata da attivi immobiliari assoggettati, significa che la società persegue con tutta verosimiglianza uno scopo immobiliare (cfr. Trandafir, op. cit., pag. 176 seg.; cfr. pure Albisetti/Rigozzi, op. cit., pag. 401 e rinvii; Baumgartner/Hauser, op. cit., pag. 89; Mühlebach/ Geissmann, op. cit., n. 32 ad art. 4). Nella prassi e dottrina non sussiste tuttavia unanimità sul rapporto che deve sussistere tra gli attivi soggetti ad autorizzazione LAFE e il patrimonio totale. La prassi delle autorità cantonali e dell'Ufficio federale di giustizia tende a riconoscere prudenzialmente una percentuale oscillante tra il 20 e il 25%, superata la quale la società viene qualificata quale società immobiliare. Per una parte della dottrina occorre riferirsi alla percentuale del 33% (1/3). Per altri autori, a un valore soglia del 50% (nel senso che la maggior parte del patrimonio societario deve essere rappresentato da fondi soggetti alla LAFE; cfr. sulla discussione: Albisetti/Rigozzi, op. cit., pag. 403 segg. e rimandi; Trandafir, op. cit., pag. 176 seg. e rimandi; Christian Baumgartner, Die nachträgliche Festellung der Bewilligungspflicht für den Grundstückerwerb durch Personen im Ausland, in BJM 2019 pag. 81 segg., pag. 91 segg., con commento alla sentenza del Tribunale di appello di Basilea VD.2015.179 del 16 settembre 2016 consid. 7.2.2 e la STF 2C_1041/2016 citata consid. 3.3). La soglia percentuale non va in ogni caso considerata quale regola assoluta, ma come limite indicativo. Nella valutazione, la dottrina suggerisce in particolare di tener conto anche di altri elementi, quali l'attività sin qui svolta dalla società e la ripartizione delle poste che compongono l'utile o il fatturato della stessa (cfr. Albisetti/Rigozzi, op. cit., pag. 400 seg., 406 segg.; Trandafir, op. cit., pag. 177 e rimandi).
3.3. Per le nuove società non è invece generalmente possibile determinare lo scopo effettivo sulla base del loro patrimonio (cfr. DTF 114 Ib 261 consid. 3a; Trandafir, op. cit., pag. 179). In questi casi, occorre dunque prendere in considerazione altri elementi. Secondo il Tribunale federale, occorre in particolare basarsi sugli statuti della società o, se vi è il dubbio che nascondano lo scopo effettivo, occorre ricercare le reali intenzioni dei fondatori. Una società sarà quindi considerata immobiliare se questi ultimi hanno la ferma intenzione di acquistare degli immobili, seppur la realizzazione dei progetti non appaia certa, ma a fronte di tutte le circostanze occorra ammettere che la società acquisterà immobili in un prevedibile futuro e che sia stata fondata per questo scopo (cfr. DTF 114 Ib 261 consid. 3a, 109 Ib 95 consid. 4c; Trandafir, op. cit., pag. 179).
4.2. Dottrina e giurisprudenza sono comunque essenzialmente concordi nel ritenere che il caso di trasformazione di una società esistente vada distinto da quello in cui una società (SI) abbia camuffato il suo scopo, sin dall'inizio di matrice immobiliare. Decisiva è infatti solo la reale volontà della società (rispettivamente dei suoi organi), che - nonostante quanto risulta dal suo scopo statutario e/o dalle dichiarazioni rese dai suoi soci fondatori - si può manifestare solo in un secondo tempo, sulla base dell'attività concretamente svolta (segnatamente l'acquisto di immobili, cfr. Trandafir, op. cit., pag. 40 e 198 segg.). In un tal caso, il suo assoggettamento (art. 4 cpv. 1 lett. e LAFE) deve poter essere constatato anche a posteriori (cfr. Trandafir, op. cit., pag. 199 e riferimenti; Mühlebach/Geissmann, op. cit., ad art. 4 n. 41 e rimandi). Perlomeno entro questi termini, corretta appare anche la prassi già sviluppata nel nostro Cantone dalle precedenti autorità di prima istanza LAFE secondo cui, nell'ambito di un acquisto tabulare di fondi da parte di una società immobiliare - neocostituita o attiva da poco e avente lo scopo preciso di acquistare dei fondi di tipo abitativo/residenziale - nessuna azione può essere detenuta da persone all'estero (Albisetti/Rigozzi, op. cit., pag. 421 segg.; cfr. anche il commento di questi autori a pag. 424, secondo cui per società attive da poco occorre segnatamente intendere quelle che sono state costituite apparentemente con uno scopo di matrice non immobiliare ma che, da subito, hanno concentrato la loro attività nella compravendita di fondi di tipo residenziale e non; in ogni caso, non quelle società attive da anni in un determinato settore operativo, quale ad esempio di produzione e di costruzioni, e non aventi quale scopo societario l'acquisto di fondi di tipo residenziale/abitativo).
Dagli atti risulta che all'atto di costituzione della società gli stessi quattro soci, con riferimento alla LAFE e alla relativa ordinanza, avevano tra l'altro dichiarato che la società non è fermamente intenzionata ad acquistare dei fondi in Svizzera rispettivamente delle quote o dei diritti su fondi […]. Inoltre, anche se non è ancora dato per certo che i progetti previsti si realizzino, non è da supporre in base a tutte le circostanze, che la società acquisti in un prossimo futuro dei fondi in Svizzera (cfr. Dichiarazione II, firmata il 7 maggio 2010). La società è stata quindi iscritta a registro di commercio, senza essere rinviata davanti all'autorità di prima istanza LAFE.
5.2. Con la decisione impugnata, l'Autorità di I istanza, analizzando i bilanci e il conto economico annessi alla dichiarazione fiscale 2017, ha dapprima osservato come la ricorrente - che ha una liquidità di fr. 384'363.42, ma non ha avuto costi per personale, locazione, costi di trasporto, assicurazioni e tasse d'esercizio, e soli fr. 306.- per le spese d'ufficio e di amministrazione per il 2017 - non avesse avuto alcuna sostanziale attività dal 2016 fino almeno al termine del 2017. Dopo aver ricordato la citata Dichiarazione II dei soci fondatori e rilevato che la società non è proprietaria di immobili, ha nondimeno osservato come con l'operazione in oggetto la stessa intendesse riattivarsi commercialmente con uno scopo manifestamente ed esclusivamente immobiliare. Ha pertanto ritenuto che, in quanto società immobiliare stricto sensu, in base alla giurisprudenza del Tribunale federale, fosse una persona all'estero assoggettata alla LAFE che non può avere neppure una partecipazione straniera di minoranza e che non vi fossero motivi per autorizzare l'acquisto del fondo.
6.2. Ora non vi può esser alcun dubbio sul fatto che una persona giuridica che
33% rispettivamente del 50%, cfr. supra, consid. 3.2).
7.2. In realtà, vi è da ritenere che la precedente istanza non abbia tanto trattato il caso della ricorrente quale trasformazione di una vera e propria società commerciale esistente in una SI, ma piuttosto che abbia applicato la propria prassi per cui nell'ambito di un acquisto tabulare di fondi nessuna azione può essere detenuta da persone all'estero qualora la stessa società sia neocostituita o attiva da poco e abbia lo scopo preciso di acquistare dei fondi di tipo residenziale (cfr. in tal senso anche ricorso, pag. 3 seg., e scritto del 3 maggio 2019 dell'insorgente all'Autorità di I istanza, pag. 1 seg.). In ogni caso, come visto, una tale prassi appare senz'altro corretta allorquando riguarda persone giuridiche che hanno dissimulato lo scopo di matrice immobiliare al momento della loro costituzione; scopo che emerge nondimeno dopo un certo tempo, sulla base dell'attività concretamente svolta. Ciò che è proprio quel che si verifica nel caso concreto.
7.3. Anzitutto, come osservato dalla precedente istanza, è evidente che la ricorrente è una società che negli ultimi anni è rimasta sostanzialmente quiescente, senza dipendenti e particolari costi di gestione (cfr. dichiarazioni d'imposta 2016 e 2017); la sua sola attività, come da essa pacificamente ammesso, si è infatti limitata alla ricerca di un fondo da acquistare al fine di realizzare una nuova operazione immobiliare. Ma non solo. La documentazione agli atti porta a ritenere che - a dispetto di quanto dichiarato al momento della costituzione - lo scopo del commercio degli immobili rispettivamente la realizzazione di affari immobiliari (con acquisto e rivendita di fondi residenziali, progettati e costruiti con la formula "chiavi in mano") sia in realtà sempre stato quello effettivo. Lo dimostra infatti la prima e unica operazione immobiliare che la società ha effettuato e portato a termine tra il 2010 e il 2016, con l'unica differenza che in quel caso il fondo di Riva San Vitale (che era stato frazionato in cinque fondi, da destinare ad altrettante case, oltre la strada in comproprietà coattiva) non era (già) stato acquistato direttamente dalla società, ma attraverso i suoi tre soci e proprietari economici svizzeri (__________, __________ e __________), che hanno operato personalmente mediante la costituzione e la cessione (part. __________ e __________) rispettivamente l'esercizio di diritti di compera (part. __________, __________ e __________ RFD, cfr. risultanze del registro fondiario). E ciò ricevendo anche - almeno in parte - dei finanziamenti dalla Sagl (cfr. Ricapitolazione 12.5.2010-31.12.2018 relativa allo stato patrimoniale e conto economico, sub "Anticipi su diritto di compera"). In una simile costellazione, non vi può quindi essere alcun dubbio sulla reale intenzione della società - rispettivamente dei suoi organi e fondatori -, che non era né è di operare prettamente nel settore della progettazione e costruzione (procacciando dei lavori agli studi di architettura dei soci), bensì principalmente di realizzare degli affari immobiliari, mediante l'acquisto e la rivendita di fondi (costruiti con abitazioni), come del resto emerge tra i suoi diversi scopi statutari. In queste circostanze, vi è altresì da ritenere che dichiarando che la società non era fermamente intenzionata ad acquistare dei fondi in Svizzera, né che era da supporre in base a tutte le circostanze, che la società acquisti in un prossimo futuro dei fondi in Svizzera, i soci non abbiano fornito indicazioni corrette sulla reale volontà rispettivamente sullo scopo effettivo della società, che era ed è una pura SI (cfr. anche Trandafir, op. cit., pag. 199). In un caso come quello in esame, ammettere il contrario porterebbe facilmente a eludere l'obbligo di autorizzazione (art. 4 cpv. 1 lett. e LAFE), nel senso che basterebbe prima costituire una società immobiliare con una partecipazione di minoranza straniera, acquistando solo dopo un certo tempo dei fondi, realizzando quelle stesse operazioni immobiliari che - in un primo tempo - vengono invece svolte con il concorso dei suoi soci di maggioranza (non persone all'estero).
7.4. Ne discende che la ricorrente è una società il cui scopo effettivo - sin dalla sua costituzione - risiede principalmente nell'acquisto e commercio di immobili. Il suo assoggettamento deve quindi poter essere constatato anche a posteriori. Avendo i suoi soci offuscato il reale scopo (cfr. citata Dichiarazione II), la ricorrente non può ora di riflesso invocare l'art. 6 LAFE: è infatti costitutivo di abuso di diritto invocare un determinato istituto giuridico per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (cfr. DTF 131 I 185 consid. 3.2.4). In conclusione, la decisione dell'Autorità di I istanza che ha respinto l'istanza della ricorrente di non assoggettamento alla LAFE dell'acquisto del fondo di __________ deve quindi essere confermata, siccome immune da violazioni di diritto.
8.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera