Incarto n. 52.2019.158

Lugano 24 maggio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 28 marzo 2019 di

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione del 12 marzo 2019 (n. 17) del Presidente del Consiglio di Stato, che respinge la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso interposto dall'insorgente avverso la decisione del 19 febbraio 2019 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo, ordinandogli di sottoporsi a una perizia specialistica;

ritenuto, in fatto

che RI 1, nato nel 1983 e spazzacamino di professione, è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore;

che, in passato, egli ha accumulato diversi precedenti penali e in materia di circolazione stradale e nel 2006 è stato ritenuto caratterialmente inidoneo alla guida sulla base di una perizia psicologica (cfr. diniego di riammissione alla guida del 12 ottobre 2006); una licenza di allievo conducente (cat. B), con la facoltà di sottoporsi a esami teorici e pratici, gli è infine stata concessa nel 2013: l'autorizzazione alla guida è stata tuttavia subordinata al seguito di un percorso psicoeducazionale, che è cessato nel febbraio 2017 (cfr. decisione del 7 maggio 2013 ed "estinzione della condizione medica" del 10 febbraio 2017);

che, con sentenza del 12 ottobre 2018, il Presidente della Pretura penale ha ritenuto RI 1 colpevole di:

  1. ripetuta infrazione alle norme della circolazione per avere, il 7 marzo 2018, circolando con il motoveicolo __________:

· a __________ alle ore 07.45, effettuato dapprima una pericolosa manovra dì sorpasso sulla destra dell'antistante vettura __________ targata __________ condotta da __________ regolarmente circolante all'interno di un'intersezione con percorso rotatorio obbligato, per poi effettuare una pericolosa manovra di inversione di marcia, impennando il motoveicolo e urtando con il piede destro il veicolo condotto da __________, sferrando un pugno allo specchietto retrovisore sinistro di quest'ultimo, per infine salire su di un passaggio pedonale invadendo così una superficie vietata al fine di immettersi nuovamente sul percorso rotatorio e allontanarsi a velocità sostenuta;

· a __________ alle ore 16.40, effettuato una pericolosa manovra d'inversione di marcia, salendo su di un passaggio pedonale invadendo così una superficie vietata, per poi sferrare un calcio con il piede sinistro allo specchietto retrovisore della vettura __________ targata __________ condotta da __________, allontanandosi infine in direzione di __________;

  1. guida senza licenza di circolazione e senza assicurazione per la responsabilità civile per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1, condotto il motoveicolo __________ senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

  2. ripetuto danneggiamento per avere, ripetutamente ed intenzionalmente danneggiato cose mobili altrui, e meglio:

· il 7 marzo 2018 a __________, lo specchietto retrovisore sinistro e il cofano dell'automobile __________ targata __________ di proprietà di __________, provocando il tal modo danni per fr. 2443.70;

· il 7 marzo 2018 a __________, Io specchietto retrovisore, la portiera e il parafango sinistro dell'automobile __________ targata __________ di proprietà di __________, provocando il tal modo danni per EUR 1030.-;

  1. minaccia per avere, l'11 maggio 2018 a __________, agendo in correità con __________ e __________, incusso timore e spavento a __________, usando grave minaccia, e meglio per aver proferito al suo indirizzo: "... Ho fatto 5 anni di carcere e posso farne altri 5 per te! Vattene o ti ammazziamo! ...",

condannandolo alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni) di 75 aliquote giornaliere di fr. 30.-, per un totale di fr. 2'250.-, oltre al pagamento di una multa di fr. 700.-;

che, con decreti d'accusa del 18 aprile e del 23 luglio 2018 - divenuti esecutivi a seguito del ritiro delle opposizioni - la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha inoltre condannato RI 1 a una multa di fr. 400.- rispettivamente di fr. 200.- ritenendolo in entrambi i casi colpevole di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958; LCStr; RS 741.01), e meglio

per avere, il 14 novembre 2017, alle ore 12.25, __________, con il motoveicolo __________, eseguito una manovra di sorpasso di un motoveicolo già in fase di sorpasso, spostandosi a sinistra sulla corsia di preselezione per il traffico sopraggiungente in senso inverso e inoltre, durante la fase di sorpasso, fatto un uso irrazionale del motore con conseguente impennata (ruota anteriore completamente sollevata);

rispettivamente, per avere, il 24 maggio 2018, alle ore 7.45, a __________, con il motoveicolo __________, effettuato un'inversione di marcia verso sinistra intersecando la linea di sicurezza ivi demarcata e inoltre eseguito un movimento (accelerazione con conseguente perdita di aderenza della ruota anteriore) che impediva la completa manovrabilità;

che, preso atto di queste condanne penali e dei relativi rapporti di polizia, riferiti in particolare ai fatti del 7 marzo 2018 e del 14 novembre 2017 e 24 maggio 2018, la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha notificato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre all'interessato, che è rimasto silente;

che, sospettando seriamente una sua inidoneità caratteriale a condurre con sicurezza veicoli a motore, il 7 febbraio 2019, sulla base degli art. 15d cpv. 1 lett. c LCStr e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), la Sezione della circolazione gli ha quindi revocato la patente a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato e con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una perizia specialistica presso uno psicologo del traffico (secondo l'allegato informativo);

che contro quest'ultima decisione, dichiarata immediatamente esecutiva, RI 1 si è aggravato davanti al Governo, postulandone l'annullamento e chiedendo, in via cautelare, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso;

che, con giudizio del 12 marzo 2019, il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto quest'ultima domanda, considerando in sostanza che, dai fatti sopradescritti, emergessero sufficienti indizi per dubitare dell'attitudine caratteriale alla guida del ricorrente; ha quindi escluso che all'impugnativa potesse essere accordato l'effetto sospensivo, vista l'opportunità del provvedimento adottato a scopo di sicurezza e nell'ottica dell'interesse pubblico;

che, contro tale pronuncia, il ricorrente insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e riproponendo la domanda formulata in via provvisionale, rimasta inascoltata;

che l'insorgente contesta in sostanza che vi siano gli estremi per diffidare della sua idoneità caratteriale sulla base delle infrazioni commesse il 7 marzo 2018, nonché il 14 novembre 2017 e 24 maggio 2018: queste ultime due non sarebbero state gravi e, in generale, non avrebbe mai compromesso la salute di altri o causato danni materiali "rilevanti"; alcun sospetto potrebbe poi essere dedotto dal fatto che in passato sia già stato sottoposto ad analoghe verifiche peritali (2006 e 2012); ritiene infine che il provvedimento

  • non fondato su una perizia psicologica - sarebbe in ogni caso sproporzionato, visto il tempo trascorso dai fatti, il suo comportamento frattanto corretto e le gravi ripercussioni professionali ed economiche che la misura comporterebbe per sé e la sua famiglia;

che il Presidente del Governo si oppone all'accoglimento del ricorso, senza formulare particolari osservazioni; a identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, rilevando tra l'altro che l'insorgente è nuovamente incappato in un'infrazione il 2 marzo 2019 (guida nonostante la revoca e in stato di lieve ebrietà);

che della replica dell'insorgente - invero non insinuata nel termine (non sospeso dalle ferie, art. 16 cpv. 3 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) assegnato dal Tribunale e pertanto di per sé da estromettere dall'incarto (cfr. art. 75 cpv. 1 LPAmm e ordinanza del 16 aprile 2019) - come pure del suo scritto del 15 maggio 2019 si dirà, se del caso, più avanti;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo deve essere ammessa in applicazione dei combinati art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100) e 37 cpv. 4 LPAmm;

che la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è data, con la riserva di quanto verrà precisato in seguito in punto all'oggetto del gravame;

che il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti richiamati, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che oggetto di controversia è il giudizio con cui il Presidente del Consiglio di Stato si è rifiutato di ripristinare l'effetto sospensivo alla decisione del 7 febbraio 2019 della Sezione della circolazione, dichiarata immediatamente esecutiva, di (1) revocare all'insorgente la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo, (2) ordinandogli nel contempo di sottoporsi a un esame peritale, così come indicato in narrativa;

che nelle more della presente procedura l'insorgente ha comunicato al Tribunale che si sottoporrà a una perizia specialistica della Dr. phil. __________ (dopo aver invano tentato di fissare un appuntamento con l'Unità di psicologia applicata della SUPSI, cfr. scritto del 15 maggio 2019); ne discende che, nella misura in cui concerne l'immediata esecutività del provvedimento relativo all'esame peritale (2), la sua impugnativa risulta quindi priva di oggetto o d'interesse; tant'è che le sue censure sono rivolte tutte contro l'effetto immediato della revoca preventiva (1);

che quest'ultima si configura alla stregua di una misura cautelare, fondata sull'art. 30 OAC, volta a proteggere la circolazione in attesa delle risultanze della procedura principale (attinente nel caso specifico a una revoca di sicurezza per sospetta inidoneità caratteriale alla guida, cfr. STF 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1);

che per prassi costante, avallata da dottrina e giurisprudenza, le revoche preventive (art. 30 OAC), come pure le misure di sicurezza, sono per principio dichiarate immediatamente esecutive, nel senso che l'autorità che le adotta è solita togliere preventivamente l'effetto sospensivo a un'eventuale impugnativa (cfr. DTF 122 II 359 consid. 3a, 106 Ib 115 consid. 2b; STF 1C_195/2013 del 20 marzo 2013 consid. 3.2; STA 52.2017.397 dell'11 settembre 2017 e rimandi; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, n. 25.3 pag. 192 e 97.5.2 pag. 741 e rimandi; cfr. inoltre, per la procedura ticinese, l'art. 37 cpv. 4 LPAmm, che dichiara le misure provvisionali immediatamente esecutive per legge);

che in caso di ricorso il destinatario del provvedimento può comunque chiedere al Presidente dell'autorità adita la sospensione della decisione (art. 71 LPAmm);

che la pronuncia sull'effetto sospensivo - fondata su un giudizio d'apparenza (prima facie) - dipende dalla ponderazione degli interessi contrapposti delle parti, nell'ambito della quale l'autorità adita fruisce di un ampio margine d'apprezzamento (cfr. DTF 130 II 149 consid. 2.2, 129 II 286 consid. 3; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1c ad art. 21);

che, chiamato a statuire su un ricorso proposto contro una decisione mediante la quale il Presidente del Governo respinge la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame inoltrato contro una decisione immediatamente esecutiva, il Tribunale cantonale amministrativo deve limitarsi a verificare che il diniego non integri gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente dal profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm);

che le misure fondate sugli art. 16 cpv. 1 LCStr e 30 OAC, così come le revoche adottate in base all'art. 16d cpv. 1 LCStr, mirano a prevenire possibili compromissioni della sicurezza del traffico da parte di persone che non offrono sufficiente affidabilità quali conducenti di veicoli a motore;

che, considerato il potenziale pericolo ingenerato da tali conducenti, nel caso di revoche per scopo di sicurezza (siano esse preventive o ordinarie) l'effetto sospensivo a un ricorso va quindi accordato soltanto quando sulla base degli atti si può ritenere che molto probabilmente non sono date le premesse per adottare un simile provvedimento; non occorre per contro sia provata l'inidoneità alla guida: basta la sussistenza di sufficienti indizi per ritenere che il conducente non soddisfi più le condizioni poste per il rilascio della licenza (cfr. DTF 122 II 359 consid. 3a, 106 Ib 115 consid. 2b; STF 1C_195/2013 citata consid. 3.2 e 3.3; STA 52.2017.397 citata);

che in concreto il Presidente del Consiglio di Stato ha in particolare ritenuto data l'esistenza di tali indizi, osservando come i gravi comportamenti tenuti dal ricorrente (sfociati in condanne penali cresciute in giudicato), come pure i suoi precedenti, non potessero non far nascere seri interrogativi sulla sua attitudine caratteriale alla guida;

che tale deduzione, alla luce di quanto emerge dagli atti, non risulta affatto insostenibile, ma anzi corretta;

che infatti, da un esame sommario, la natura e la gravità delle molteplici infrazioni in cui è incorso l'insorgente tra il 14 novembre 2017 e il 24 maggio 2018 - in un brevissimo lasso di tempo (circa sei mesi) e a meno di un anno di distanza dall'affrancazione dalla precedente presa a carico psicologica ("estinzione condizione medica" del 10 febbraio 2017) - appaiono senz'altro atte a fondare il sospetto di inidoneità caratteriale alla base del provvedimento cautelare disposto dalla Sezione della circolazione, e meglio il dubbio che egli anche in futuro non osserverà le prescrizioni della circolazione stradale e non avrà riguardo per il prossimo (cfr. art. 14 cpv. 2 lett. d e 16d cpv. 1 lett. c LCStr);

che non fa che corroborare tale sospetto l'infrazione di cui si è all'apparenza macchiato ancora recentissimamente (il 2 marzo 2019), che ha dato luogo all'avvio di un procedimento penale per guida senza autorizzazione e in stato di ebrietà lieve;

che, a questo stadio, come concluso dal Governo, non è quindi possibile affermare che, a prima vista, non sussistano le premesse per l'adozione della controversa revoca preventiva;

che in tal senso irrilevante è invece il fatto che la misura cautelare in questione non poggi su una perizia psicologica: la pronuncia di una revoca preventiva non presuppone in effetti l'esistenza di una tale valutazione; al contrario, secondo la giurisprudenza, è già quando viene ordinato un esame d'idoneità che il permesso di condurre deve di regola essere revocato (cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF 1C_339/2016 citata consid. 3.1 e rimandi, 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.7); in simili evenienze, l'attitudine alla guida è infatti seriamente messa in dubbio e, dal profilo della sicurezza della circolazione, non è ammissibile che al conducente venga lasciato il permesso di condurre prima dell'esito degli accertamenti (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2b, 122 II 359 consid. 3a; STF 1C_339/2016 citata consid. 3.1; STA 52.2016.584 del 28 marzo 2017 consid. 2.4);

che altresì ininfluente ai fini del presente giudizio è la censura con cui il ricorrente lamenta di non essersi potuto pronunciare prima della decisione della Sezione della circolazione: essendo stata sollevata solo con la replica, come detto tardiva, l'eccezione è invero inammissibile; in ogni caso, quand'anche fosse fondata - ciò che a prima vista non sembra - la stessa non appare suscettibile di comportare l'annullamento della revoca, già perché l'insorgente ha potuto esprimersi compiutamente davanti al Governo, esercitando in quella sede i suoi diritti di difesa (cfr. al riguardo: DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; STA 52.2018.293 del 5 dicembre 2018, 52.2016.345 del 7 marzo 2017 consid. 2 e rimandi);

che, fermo quanto precede, dal profilo della ponderazione degli interessi occorre considerare che l'insorgente non adduce alcun elemento a dimostrazione che il suo interesse a non essere privato della licenza di guida sia superiore all'interesse pubblico - per principio preponderante - volto a proteggere la sicurezza del traffico e gli altri utenti della strada (cfr. DTF 106 Ib 115 consid. 2b; Mizel, op. cit., n. 25.3 pag. 192 e rimandi), tale non potendo in particolare essere l'asserito rischio di perdere il suo (nuovo) posto di lavoro;

che la misura non gli impedisce del resto di esercitare la sua professione di spazzacamino, sebbene in questo lasso di tempo non potrà guidare e dovrà quindi organizzarsi diversamente (con i mezzi di trasporto pubblico o facendo capo ad altre persone che l'accompagnino); nemmeno il ricorrente sostanzia d'altra parte che quale spazzacamino avrebbe un'esigenza imperativa di condurre un veicolo, come ad es. un'autista professionista o un tassista (cfr. STF 1C_339/2016 citata consid. 5.1);

che, a fronte di tutto quanto precede, non si può pertanto rimproverare al Presidente del Governo di avere fatto un uso scorretto - segnatamente abusivo (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm) - del potere di apprezzamento che la legge gli riserva, per aver attribuito un peso accresciuto al citato interesse pubblico alla sicurezza stradale piuttosto che a quello privato del ricorrente a poter condurre fino all'esito della procedura di merito pendente;

che il ricorso va quindi respinto;

che la richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio va anch'essa respinta, ritenuto che l'impugnativa appariva sin dall'inizio sprovvista della possibilità di essere accolta (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; Lag; RL 178.300);

che la tassa di giustizia è quindi posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); nella sua commisurazione si tiene comunque conto della sua situazione finanziaria.

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

  3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

  4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  5. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La vicecancelliera

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