Incarto n. 52.2019.136
Lugano 13 aprile 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 18 marzo 2019 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 6 febbraio 2019 (n.594) del Consiglio di Stato che ordina alla ricorrente l'adempimento e il ripristino entro 5 mesi della destinazione agricola conforme del fondo gestito dalla sua azienda agricola e, in caso di inadempimento, la restituzione del contributo cantonale per un ammontare complessivo di fr. 68'356.15, percepito per la realizzazione della stalla e relativa impiantistica di sua proprietà a __________;
ritenuto, in fatto
A. Il Patriziato di __________ è proprietario di un fondo ubicato nel Comune di __________ (mapp. __________) dove RI 1 (titolare di un diritto di superficie intavolato come fondo numero __________) gestiva un'azienda agricola perlopiù dedita all'allevamento bovino. Con decisione del 3 luglio 2001 la Sezione delle bonifiche e del catasto ha concesso a RI 1 un contributo cantonale di fr. 200'000.- giusta la legge sulla salvaguardia e il promovimento dell'agricoltura dell'11 novembre 1982 (BU 1983, 55) in vigore all'epoca, per la costruzione di una stalla e dei relativi impianti. Per la realizzazione dei medesimi manufatti sono inoltre stati stanziati un credito agricolo di investimento e un contributo federale giusta la legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr; RS 910.1). Il 20 agosto 2001 è stata pertanto stipulata una convenzione tra la Confederazione e il Canton Ticino, da una parte, e RI 1, dall'altra, a garanzia del buon uso dei sussidi versati per costruzioni agricole ed è stata firmata dall'interessata una dichiarazione attestante l'accettazione degli oneri e condizioni legati all'assegnazione dei contributi federali e cantonali.
B. a. Nel corso degli anni, l'azienda è stata oggetto di svariati controlli e decisioni da parte dell'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) e di altre autorità. Per quanto qui di interesse con decisioni del 6 giugno, 9 giugno e 24 giugno 2016 l'UVC ha disposto il sequestro e poi la confisca di tutti i bovini presenti in azienda, nonché ha pronunciato nei confronti di RI 1 un divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato. Nell'estate del 2017 tutti i bovini sequestrati sono stati venduti; il ricavato, dedotte le spese, è stato consegnato alla proprietaria (cfr. STA 52.2019.14 del 14 agosto 2019). Il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato è stato confermato dal Consiglio di Stato (decisione del 14 marzo 2017 [n. 1083]), dal Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2017.252 del 14 agosto 2019) e in ultima istanza dal Tribunale federale (STF 2C_802/2019 del 25 settembre 2019).
b. In precedenza nel 2013 RI 1 aveva inoltrato una domanda di costruzione per la realizzazione (parzialmente a posteriori) di una tettoia e di un letamaio annesso a quest'ultima, nonché per l'ampliamento della prefossa sottostante. Considerato quanto emerso in occasione di un sopralluogo esperito il 10 maggio 2016 dalla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), il 18 maggio 2016 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno espresso avviso favorevole, subordinando però il permesso a una serie di clausole accessorie, tra cui la vuotatura e il ripristino della cisterna del colaticcio e delle prefosse, la rimessa in funzione degli evacuatori meccanici del letame all'interno della stalla e lo smaltimento dei depositi di letame all'esterno della stalla. Con decisione del 9 settembre 2016, il Municipio di __________ le ha pertanto rilasciato la licenza edilizia, subordinandola alle condizioni contenute nell'avviso cantonale. Adito da RI 1, questo Tribunale con decisione 52.2017.626 del 29 aprile 2020 ha annullato il querelato permesso poiché ha ritenuto non date, ab initio, le condizioni di rilascio dello stesso.
c. Con scritto del 12 settembre 2017 la Sezione dell'agricoltura ha comunicato a RI 1 che da segnalazioni ricevute risultava che il suolo intorno alla sua stalla era deteriorato e che gli evacuatori meccanici non erano funzionanti, ciò che le era già stato fatto presente più volte in passato (lettere del 27 gennaio 2003, del 2 novembre 2004, del 21 aprile 2005 e del 10 maggio 2010). Posto che tale situazione si poneva in contrasto con gli obblighi sanciti nella convenzione conclusa il 20 agosto 2001 a garanzia della concessione dei contributi federali e cantonali, l'autorità dipartimentale ha predisposto un sopralluogo di accertamento per il 20 settembre 2017. Con scritto del 10 ottobre 2017 la Sezione dell'agricoltura ha quindi segnalato a RI 1 che da quest'ultimo controllo era emerso come la gestione del fondo, nonché l'utilizzo dell'edificio e dell'impiantistica fossero stati abbandonati. Le ha pertanto fissato un termine sino al 31 ottobre 2017 per ripristinare la gestione del sedime e per rendere funzionante l'impiantistica e l'edificio conformemente allo scopo per cui la licenza edilizia le era stata a suo tempo rilasciata e per il quale le erano stati concessi dei sussidi; in caso contrario le sarebbero stati revocati gli aiuti agli investimenti a suo tempo erogati. Mediante lettera del 28 ottobre 2017, RI 1 ha contestato la presa di posizione dell'autorità; riferendosi in vero anche ad altre questioni che esulano dalla presente vertenza, essa ha sostenuto che i lavori indicati dalla Sezione dell'agricoltura sarebbero stati eseguiti una volta ottenute
la licenza edilizia per la tettoia e le altre autorizzazione richieste, nonché ricevuti gli importi dovutile dal Cantone.
d. Il 30 marzo 2018 il Municipio di __________ ha informato RI 1 che il 9 aprile successivo sarebbe stata esperita un'ispezione del sedime in parola al quale avrebbe partecipato, tra gli altri, anche la Sezione dell'agricoltura. Preso atto dell'opposizione dell'interessata, con scritto del 18 aprile successivo, quest'ultima autorità le ha comunicato che il 3 maggio 2018 avrebbe proceduto ad un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei beni che avevano beneficiato degli aiuti agli investimenti. Dopo ulteriori scambi di corrispondenza, che non è necessario qui riassumere, il 22 maggio 2018 la Sezione dell'agricoltura ha eseguito tale ispezione, senza che RI 1 fosse presente, rilevando lo stato di abbandono in cui si trovava il fondo (vegetazione non gestita, cisterna del colaticcio colma e deposito di letame ricoperto da vegetazione). Una copia del verbale di sopralluogo è quindi stata trasmessa all'interessata che ne ha contestato contenuto e forma.
C. Preso atto della situazione, con risoluzione del 6 febbraio 2019 il Consiglio di Stato ha assegnato a RI 1 un termine di 5 mesi per ripristinare la destinazione del sedime in linea con quanto previsto nella convenzione del 15 dicembre 1994 (recte: 20 agosto 2001) conclusa con il Cantone e la Confederazione. Nel caso in cui ciò non fosse avvenuto, il Governo ha disposto il rimborso parziale del contributo cantonale nella misura di fr. 68'356.15 percepito per la realizzazione della stalla. L'Esecutivo cantonale ha motivato la propria decisione invocando due distinte ragioni: innanzitutto ha ritenuto che vi fosse stata una cessazione dell'utilizzo della stalla in seguito al divieto di tenuta di animali da reddito ordinato nei confronti della proprietaria che aveva comportato una modifica non autorizzata della sua destinazione; in secondo luogo ha addotto che l'edificio di economia rurale si trovasse ormai in stato di totale abbandono. Con due distinte decisioni di medesima data, l'Esecutivo cantonale ha altresì ordinato, in caso di mancato ripristino della destinazione conforme, la restituzione parziale del contributo federale e il pagamento degli interessi sul credito agricolo di investimento, aiuti finanziari percepiti per la costruzione dei manufatti in parola.
D. Avverso la suddetta pronuncia governativa relativa al contributo cantonale, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Censurata una carente motivazione della decisione impugnata, la ricorrente contesta che l'azienda sia ormai inattiva, che la destinazione dell'edificio sussidiato sia stata modificata e che vi sia incuria nella gestione e nella manutenzione del fondo. Contesta pure il calcolo con cui l'autorità ha stabilito l'entità del rimborso dovuto. Eccepisce quindi che il diritto alla restituzione degli aiuti finanziari sia prescritto. Rileva infine come in ogni caso il ripristino della situazione non dipenda dal suo comportamento bensì dall'esito del ricorso inoltrato avverso il divieto di tenuta di animali da reddito.
E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato e per esso la Sezione dell'agricoltura, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. In sede di replica e di duplica, le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro tesi riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 84 lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). La legittimazione della ricorrente, destinataria della decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è in particolare necessario procedere all'acquisizione delle prove richieste dalla ricorrente, e meglio a raccogliere le testimonianze di __________ e __________, nonché ad acquisire agli atti tutti gli incarti della Sezione dell'agricoltura, dell'UVC, del Consiglio di Stato e di questo Tribunale riguardanti la sua azienda agricola. Nemmeno l'esperimento di un sopralluogo si rende necessario. L'oggetto della controversia emerge infatti con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali per cui le prove richiamate sarebbero del tutto insuscettibili di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008 n. 6 pag. 559 e rinvii).
2.1. L'insorgente censura innanzitutto la lesione dei suoi diritti di parte. In particolare rimprovera al Consiglio di Stato di essere venuto meno ai suoi doveri di motivazione per non avere indicato con precisione quali lavori od opere siano necessari per il ripristino della destinazione conformemente alla convenzione del 20 agosto 2001, rispettivamente in cosa consista l'inadeguata manutenzione dei manufatti, non essendo sufficiente il generico richiamo all'art. 103 cpv. 1 e 2 LAgr. D'altronde ciò sarebbe stato ancor più necessario ritenuto che è pendente dal 2013 una domanda di costruzione per migliorie strutturali e per istallazioni e che dal 2001 a oggi le disposizioni sulle strutture agricole e la relativa impiantistica avrebbero subìto numerose modifiche.
2.2. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo dell'obbligo della motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito disposto all'art. 34 LPAmm e ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2). L'autorità non è inoltre tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti, in quanto atte a influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2, 130 II 530 consid. 4.3; STF 1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2; Scolari, op. cit., n. 532 con rinvii; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 26 n. 2a).
2.3. Nel caso concreto, l'Esecutivo cantonale ha chiaramente indicato che il rimborso è dovuto sostanzialmente per due motivi. Da una parte, la stalla non può più essere utilizzata per la detenzione di animali a causa del divieto di tenuta di animali da reddito ordinato nei confronti della ricorrente, ciò che comporta una modifica non autorizzata della destinazione dell'edificio agricolo; dall'altra, l'edificio non è stato adeguatamente mantenuto ritenuto che si trova in stato di abbandono. Ora, se tali argomenti permettano di giustificare la decisione di restituzione del contributo cantonale è questione che attiene al merito della vertenza e sarà analizzata in seguito. Per quanto concerne la destinazione agricola dell'edificio appare evidente che il ripristino della situazione conforme consiste nell'utilizzo della stalla, nella quale deve essere tenuto del bestiame in numero sufficiente. In merito allo stato di abbandono invece va rilevato che la decisione impugnata si inscrive in un contesto ben preciso in cui svariate autorità hanno più volte richiamato l'attenzione della ricorrente sulla necessità di gestire il fondo in modo adeguato, in particolare sul fatto che i sistemi di gestione dei liquami e del letame andassero ripristinati e le attrezzature rimesse in funzione (cfr. decisione del 9 dicembre 2010 del Dipartimento del territorio [allegato 2 alla duplica], avviso cantonale n. 85650 del 18 maggio 2016 dei Servizi generali, rapporto del 6 giugno 2016 dell'UVC sul controllo del 10 maggio 2016, decisione del 6 giugno 2016 dell'UVC punto 5 lett. b, scritti del 12 settembre 2017 e del 10 ottobre 2017 della Sezione dell'agricoltura e in particolare il verbale del sopralluogo del 20 settembre 2017). In questo senso la ricorrente non può sostenere che non le fosse chiaro quali critiche le venivano mosse, considerato che non era certo la prima volta che le veniva intimato di rispristinare una gestione conforme del fondo, con particolare riferimento a tutta l'impiantistica per lo smaltimento dei liquami e per la gestione del letame. Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che il Consiglio di Stato non abbia fatto riferimento alle migliorie strutturali oggetto della domanda di costruzione del 2013, che d'altronde non hanno nulla a che vedere con il fatto che le attrezzature vadano mantenute e fatte funzionare debitamente e che il letame in eccesso non vada accumulato sul terreno. Lo stesso vale per le modifiche di disposti di legge sulle strutture agricole intervenute negli anni che non concernono quanto rimproverato all'insorgente. D'altro canto, va rilevato che la ricorrente, rappresentata da uno sperimentato legale, è stata in grado di contestare il giudizio impugnato in maniera precisa e circostanziata, dimostrando in questo modo di averne perfettamente compreso la portata. Ne discende che, tutto sommato, non vi è stata una violazione del suo diritto di essere sentita. Ad ogni modo, anche se vi fosse stata, una simile lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso che, come detto, l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente dinanzi a questo Tribunale; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).
3.2. L'applicazione delle disposizioni della legislazione federale in materia di agricoltura delegate ai Cantoni e delle disposizioni cantonali compete al Consiglio di Stato (art. 35 cpv. 1 LA). L'applicazione della legislazione federale e cantonale in materia agricola è affidata alla Sezione dell'agricoltura qualora determinate competenze non siano espressamente riservate ad altri organi (art. 1 RLA).
4.2. In primo luogo, per quanto concerne l'utilizzo della stalla, va considerato che la ricorrente sostiene che nel 2017 e nel 2018 erano presenti in azienda bovini di terze persone, tra cui alcuni appartenenti a sua madre (cfr. doc. D, E e F allegati al ricorso), e di aver ricevuto i contributi d'estivazione per il 2018. Se ciò corrisponda al vero e di quanti capi di bestiame si trattasse (segnatamente se in oltre metà della stalla non fosse più detenuto bestiame, cfr. Suissemelio, Guide pour la restitution des aides financières agricoles, ed. 2014, pag. 10) non è dato di sapere, ritenuto che, da quanto risulta dagli atti, l'autorità di prime cure non ha esperito particolari accertamenti in proposito. Se è vero che vi sono degli indizi circa un utilizzo quantomeno limitato del manufatto in parola (ad esempio cfr. scritto del 28 ottobre 2017 in cui la ricorrente afferma di non avere più alcun ricavo dalla sua attività aziendale da oltre un anno), né lo scritto del 10 ottobre 2017 della Sezione dell'agricoltura, che si limita ad indicare un generico abbandono della gestione, né il verbale di sopralluogo del 22 maggio 2018 forniscono alcuna indicazione precisa sulla presenza o meno di animali nella stalla. Va poi rilevato che il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato ordinato dall'UVC nei confronti dell'insorgente era stato impugnato ed è diventato definitivo solo il 25 settembre 2019, vale a dire successivamente all'inoltro del presente ricorso (cfr. STF 2C_802/2019). Motivo per cui è solo a partire da quest'ultima data che all'insorgente, e di riflesso alla sua azienda agricola in quanto ditta individuale, è vietata la detenzione di animali, di sua proprietà o di terzi. Nella misura in cui la decisione governativa fa riferimento a questo divieto per giustificare la domanda di restituzione del contributo federale la stessa era dunque prematura. Dal suddetto divieto pronunciato dall'UVC non è possibile inoltre dedurre alcunché in merito all'utilizzo dell'edificio agricolo, ritenuta la possibilità di prevedere misure atte a consentire la detenzione di animali. Piuttosto va ritenuto che da settembre 2019 RI 1 non può più detenere animali, di sua proprietà o di terze persone, per cui sarà necessario accertare che nonostante il provvedimento adottato dall'UVC, la stalla continui ad essere utilizzata conformemente all'art. 8a LA, ciò che potrà semmai configurare un nuovo motivo di restituzione ma che, allo stadio attuale, non può giustificare la querelata decisione adottata dal Governo prima dell'accertamento necessario.
4.3. L'unico motivo di revoca valido resta pertanto la corretta manutenzione e l'uso razionale delle opere e attrezzature, con particolare riferimento alla stalla e alla relativa impiantistica. Ora, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, non può sussistere dubbio sul fatto che la stalla, con particolare riferimento al sistema di gestione dei reflui zootecnici, non sia stata mantenuta in modo adeguato, ciò che è stato constatato a più riprese non solo dalla Sezione dell'agricoltura, ma anche da altre autorità. Basti rilevare che già nel 2010 il Dipartimento del territorio aveva constato che la fossa dei liquami (cisterna del colaticcio) era inutilizzata e inutilizzabile in quanto lo strato indurito presente sulla stessa non era stato asportato e la sua vuotatura non era stata assicurata e che il letame in eccedenza era stato accumulato sulle superfici restanti del mappale __________ senza alcuna copertura. La situazione non era mutata nel maggio 2016 quando sia la SPAAS sia l'UVC hanno rilevato che gli evacuatori del letame interni per la pulizia dei corridoi erano fuori uso, quello esterno era stato smantellato, le prefosse erano intasate e le relative pompe fuori uso, la fossa (cisterna del colaticcio) era intasata a causa di uno strato superiore del contenuto indurito e ricoperto di vegetazione e il miscelatore interno alla fossa era fuori uso, nonché vi erano mucchi di letame sparsi sul terreno adiacente alla stalla (cfr. avviso cantonale n. 85650 del 18 maggio 2016 dei Servizi generali, rapporto e decisione del 6 giugno 2016 dell'UVC). La Sezione dell'agricoltura ha poi accertato in occasione del sopralluogo del 20 settembre 2017 che vi era abbandono della gestione del fondo, dell'utilizzo dell'edificio e dell'impiantistica (cfr. lettera del 10 ottobre 2017), sebbene non risulti sia stato nell'occasione steso un verbale di controllo più dettagliato. Infine tale situazione è stata nuovamente rilevata il 22 maggio 2018: benché l'ispezione sia avvenuta dall'esterno della proprietà a causa del rifiuto della ricorrente di permettere l'accesso alla medesima (in spregio all'obbligo di cui all'art. 114 RLA), il verbale del sopralluogo ma soprattutto la documentazione fotografica a esso allegata attestano che anche in quell'occasione la fossa dei liquami era piena e che su di essa vi era una non indifferente vegetazione, ciò che permette di ritenere che da lungo tempo tale impianto non veniva confacentemente mantenuto e, di riflesso, nemmeno utilizzato, poco importa che il suo contenuto non sia fuoriuscito, ciò che avrebbe comportato oltretutto un rischio di inquinamento per il suolo. Inoltre era presente un accumulo di letame nei pressi dell'uscita della stalla a nord. Irrilevante risulta il fatto che il verbale del sopralluogo non sia stato firmato; il documento è di tutta evidenza stato redatto da funzionari della Sezione dell'agricoltura, i cui nominativi sono menzionati in epigrafe. Esso è quindi stato inviato alla ricorrente con scritto del 4 giugno 2018, visto che essa si era rifiutata di presenziare al controllo. Ne discende pertanto che senz'altro a giusto titolo il Consiglio di Stato ha rimproverato a RI 1 un'inadeguata gestione e manutenzione dell'edificio e della relativa impiantistica. Carenze, queste, che appaiono per il vero manifeste e che essa avrebbe dovuto sanare indipendentemente dall'esito del ricorso allora pendente contro il divieto di tenuta di animali da reddito o dal rilascio o no della licenza edilizia che aveva chiesto al Municipio di __________ nel 2013.
5.1. Per quanto attiene all'obbligo di rimborso del contributo, l'art. 41 cpv. 2 LA sancisce che lo stesso si estingue dopo un periodo di venti anni a contare dal versamento della liquidazione per le costruzioni rurali e dopo dieci anni per gli impianti, instituendo così un termine di prescrizione assoluto. La legislazione cantonale non prevede altri termini, segnatamente un termine relativo come avviene a livello federale (art. 32 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità del 5 ottobre 1990 [LSu; RS 616.1], norma applicabile ai contributi federali, cfr. STF 2A.553/2002 del 22 agosto 2003 consid. 4.3). Neppure si ravvede nella LA un rimando alla legislazione federale che permetta di ritenere applicabili i disposti federali in materia di prescrizione, atteso che gli unici rinvii, specifici, concernono le disposizioni generali dell'OMSt (art. 8d LA) e i metodi di calcolo per stabilire l'importo del contributo da restituire (art. 41 cpv. 3 LA). Se ne deve dunque concludere che a livello di legislazione cantonale gli unici termini applicabili sono quelli previsti dall'art. 41 cpv. 2 LA e meglio quello ventennale e quello decennale.
5.2. Resta dunque da stabilire se, come sostiene la ricorrente, l'obbligo di restituzione sia ormai estinto in quanto gli impianti sovvenzionati sono stati utilizzati per oltre dieci anni. A tale quesito va tuttavia risposto negativamente. Anzitutto le varie decisioni sugli aiuti agli investimenti in specie stanziati (decisione del 3 luglio 2001 della Sezione delle bonifiche e del catasto per il contributo cantonale, decisione del 10 agosto 2001 dell'UFGA e decisione del 4 settembre 2001 della Sezione dell'agricoltura), nonché la convenzione del 20 agosto 2001 e la relativa dichiarazione di medesima data, fanno tutte riferimento alla razionalizzazione dell'edificio rurale costituito dalla stalla e rimessa, con il che appare evidente che l'opera sovvenzionata consisteva nell'edificazione della stalla dotata dell'impiantistica necessaria, tra cui la cisterna del colaticcio. D'altra parte la gestione, razionale e ecologicamente sostenibile dei reflui zootecnici, in particolare dei liquami, è un presupposto imprescindibile per la detenzione di animali da reddito e per l'edificazione di strutture destinate a tale scopo, visti i pericoli di inquinamento delle acque e del suolo che le deiezioni di animali da reddito o percolati da insilato (ad esempio i liquami provenienti dai letamai) comportano (legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991; LPAc; RS 814.20; cfr. in particolare art. 4 lett. g e art. 14 LPAc; Costruzioni rurali e protezione dell'ambiente. Modulo di aiuto all'esecuzione per la protezione dell'ambiente nell'agricoltura, Berna 2011, n. 2.2). Senza gli impianti per la gestione dei liquami dunque non sarebbe stata autorizzata la costruzione dell'edificio di economia rurale. Va poi considerato che l'incuria rimproverata all'insorgente non riguarda solo la cisterna del colaticcio, inutilizzata e inutilizzabile, ma anche la presenza di accumuli di letame sul fondo, mancanza quest'ultima che nulla ha a che vedere con attrezzature specifiche. Ne consegue dunque che nel caso di specie l'obbligo di rimborso del sussidio cantonale si estingue dopo venti anni a contare dalla liquidazione. Atteso come non sia contestato che l'ultimo versamento effettuato dal Cantone risalga al 29 aprile 2003, il termine verrà a scadenza solo nel 2023.
6.2. Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza della ricorrente (art. 47 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera