Incarto n. 52.2018.95
Lugano 21 maggio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 9 gennaio 2018 (n. 77) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso l'ordinanza del 27 settembre 2017 e l'ordinanza del 18 ottobre 2017 con le quali il CO 1 ha fissato la tassa d'uso delle canalizzazioni e dell'impianto di depurazione per l'anno 2017 e le tariffe per la fornitura di acqua potabile valide dal 1° gennaio 2018;
ritenuto, in fatto
A. a. Fondandosi sul regolamento comunale delle canalizzazioni del 21 ottobre 2015 (RCC), con ordinanza del 27 settembre 2017 il CO 1 ha fissato in fr. 1.23 (IVA inclusa) per ogni m³ d'acqua consumata durante l'anno precedente (2016) la tassa d'uso delle canalizzazioni e dell'impianto di depurazione per l'anno 2017. L'ordinanza è stata pubblicata all'albo comunale tra il 28 settembre e il 27 ottobre 2017.
b. In applicazione del regolamento comunale per la fornitura di acqua del 16 ottobre 2006 (RCFA), con ordinanza del 18 ottobre 2017, il CO 1 ha inoltre definito le tariffe per la fornitura di acqua potabile dal 1° gennaio 2018, aumentando di fr. 0.10 rispetto all'anno precedente la tassa sul consumo, la quale è quindi stata fissata in fr. 0.90 al m³. Anche questa ordinanza è stata pubblicata all'albo comunale, tra il 19 ottobre e il 19 novembre 2017.
B. Dopo avere chiesto informazioni al CO 1 e al Consorzio Depurazione Acque riguardo ai criteri adottati per la fissazione delle suddette tasse comunali, RI 1, cittadina di Chiasso, ha impugnato le relative ordinanze lamentando, in sostanza, l'assenza di sufficienti spiegazioni e dati concreti da parte dell'autorità comunale atti a giustificare i rincari decisi dal Municipio, nonché eccependo un vizio formale dovuto alla mancata consultazione del Sorvegliante dei prezzi, giusta la legge federale sulla sorveglianza dei prezzi del 20 dicembre 1985 (LSPr; RS 942.20). RI 1 ha altresì chiesto che le fossero trasmessi i documenti prodotti dall'autorità resistente dinnanzi al Consiglio di Stato e ha postulato la nomina a suo favore di un difensore d'ufficio con la concessione del gratuito patrocinio.
C. Con giudizio del 9 gennaio 2018, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1 avverso le due suddette ordinanze. L'Esecutivo cantonale ha confermato gli importi delle tasse stabiliti dal Municipio, ritenendoli conformi alle norme e ai principi applicabili in materia e ha considerato le motivazioni e la documentazione fornite dall'autorità comunali sufficienti e atte a giustificare i rincari in questione. Ha poi escluso la presenza di un vizio procedurale per quanto attiene alla mancata, preventiva verifica delle contestate tariffe da parte del Sorvegliante dei prezzi.
D. Avverso quest'ultima pronuncia, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Rimprovera nuovamente al CO 1 di non avere sufficientemente giustificato i contestati rincari. Critica poi le conclusioni a cui è pervenuto il Governo cantonale per quanto attiene al mancato coinvolgimento del Sorvegliante dei prezzi. Si duole inoltre della mancata trasmissione degli atti prodotti dal CO 1 dinnanzi alla precedente autorità di giudizio e del fatto che quest'ultima non si sia espressa sulla sua richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, che ripropone anche in questa sede.
E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene il CO 1 con argomenti di cui si dirà per quanto necessario in appresso.
F. Con scritto del 14 marzo 2018 e in sede di risposta di causa, il CO 1 ha segnalato che mediante lettera del 7 marzo 2018 il Sorvegliante dei prezzi ha richiamato l'attenzione dell'autorità cantonale, e di riflesso di quella comunale, sull'obbligo di consultarlo prima che un'impresa che domina il mercato adotti un qualsiasi aumento tariffale. Di conseguenza l'Esecutivo di __________ ha proceduto a chiedere un simile avviso per quanto riguarda gli aumenti tariffali qui in discussione. Con scritti del 19 e 25 giugno 2018, il Sorvegliante dei prezzi ha preso posizione in proposito, senza formulare particolari critiche o raccomandazioni all'Autorità comunale.
G. In sede di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande di giudizio. Alla ricorrente, come da sua richiesta, sono stati messi a disposizione i documenti concernenti tutta la corrispondenza intercorsa tra l'autorità resistente e il Sorvegliante dei prezzi. L'8 agosto 2018 essa ha presentato osservazioni scritte al proposito a cui il 12 settembre ha fatto seguito una presa di posizione del Municipio.
Considerato, in diritto
1.2. Ne discende pertanto che il gravame, inoltrato tempestivamente (art. 68 LPAmm) da una persona legittimata ad agire (art. 209 lett. a LOC), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 Cost. il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; RDAT II-2003 n. 53 consid. 5.2, I-2000 n. 42 consid. 2b, pure con rinvii). A livello cantonale la facoltà di consultare gli atti in particolare è ancorata all'art. 32 LPAmm, secondo cui chi è parte in un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti e di farsene inoltre rilasciare copia se ciò non comporta per l'autorità un aggravio eccessivo (cpv. 1). Tale diritto può essere limitato solo a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di un'istruttoria in corso (art. 33 cpv. 1 LPAmm). Giusta l'art. 33 cpv. 2 LPAmm poi, l'atto il cui esame è stato negato a una parte può essere adoperato contro di essa soltanto se l'autorità gliene ha comunicato oralmente o per iscritto il contenuto essenziale e le ha dato inoltre la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie. Il diritto di consultare gli atti - alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall'autorità - rientra nel diritto di essere sentito poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti, vero fulcro del diritto di essere uditi: in tale misura l'esame degli atti, rispetto al diritto di esprimersi, costituisce un prius che ne condiziona l'esercizio e partecipa inoltre alla cosiddetta natura formale del diritto di essere sentiti. In linea di principio, il diritto di consultare gli atti è soddisfatto quando l'interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserto di causa, esaminandoli presso la sede dell'autorità giudicante e prendendo, ove occorra, i necessari appunti (STA 52.2010.265 del 24 settembre 2010 consid. 2.2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2a e 3 ad art. 20 e rif.). La violazione del diritto di essere sentito comporta in linea di massima l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla prova di un interesse o dalle probabilità di esito favorevole. Resta riservata la possibilità di sanare il difetto in sede di impugnazione, qualora l'istanza di ricorso sia dotata di pieno potere di cognizione e l'interessato abbia potuto consultare gli atti (Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 20).
2.2. Nel caso in esame è vero che il Consiglio di Stato ha omesso di trasmettere all'insorgente, come da lei richiesto, i documenti che il CO 1 aveva versato agli atti in concomitanza con l'inoltro della sua risposta al gravame. Sennonché, come si può desumere dalle tavole processuali, si trattava in prevalenza di documenti pubblici facilmente consultabili dai cittadini, dal momento che gli stessi concernevano copia dei due regolamenti comunali alla base delle contestate ordinanze, la copia del messaggio municipale n. 14/2017 relativo agli investimenti dell'azienda acqua potabile per l'anno 2018 pubblicati all'albo comunale e presenti sul sito internet del Comune, l'avviso di pubblicazione dell'ordinanza 18 ottobre 2017 con cui erano state stabilite le tariffe per la fornitura dell'acqua potabile, pure esso pubblicato all'albo comunale, un estratto del consuntivo 2016 del Comune di , discusso e approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 19 luglio 2017 alla quale i cittadini potevano partecipare (art. 55 cpv. 1 LOC), e la copia cartacea di una pagina del sito internet del Sorvegliante dei prezzi. In allegato alla propria risposta il Municipio aveva poi prodotto anche il conto economico della sezione acqua per l'anno 2016 e degli schemi elaborati dall', gestore degli impianti di distribuzione dell'acqua potabile, nei quali veniva indicata l'evoluzione dei costi di gestione riferiti all'Acquedotto regionale __________, i relativi investimenti e il prezzo dell'acqua, nonché i costi medi dell'acqua potabile per il 2017 riferiti ad alcuni Comuni ticinesi. Questi ultimi documenti sono pertanto gli unici di cui la ricorrente non ha potuto e non poteva prendere visione altrimenti. Sia come sia, occorre in ogni caso ritenere che l'accesso ad ogni atto e le ampie possibilità di esprimersi di cui la ricorrente ha potuto beneficiare in questa sede hanno posto rimedio alla violazione del suo diritto di essere sentita da parte delle precedenti istanze di giudizio. La censura in tal senso sollevata nel gravame viene quindi a cadere.
3.2. Entro questi limiti, che impongono all'ente pubblico di tenere rendiconti specifici per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti per le acque di scarico, i Cantoni regolano il prelievo degli emolumenti in modo autonomo, segnatamente tramite la riscossione di tasse uniche di allacciamento e di tasse di utilizzazione (STF 2C_103/2010 del 27 settembre 2010 consid. 4.1 e 4.2 e rinvii ivi citati). Il Cantone Ticino ha fatto uso dello spazio di manovra riconosciuto ai Cantoni dalla LPAc attraverso l'adozione della legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LALIA; RL 833.100). Per quanto qui interessa, la tassa d'uso delle canalizzazioni è il corrispettivo che il proprietario dell'immobile allacciato deve pagare per l'utilizzo delle fognature pubbliche. Essa presuppone l'esistenza di una costruzione le cui acque luride defluiscono e vengono trattate da un impianto pubblico di depurazione (RDAT I-1993, n. 29). A tal proposito, l'art. 110 LALIA prevede che la tassa deve essere proporzionata all'intensità dell'uso degli impianti (cpv. 2) e deve di regola garantire la copertura integrale dei costi di esercizio, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria (cpv. 3). In principio, quindi, nel nostro Cantone, l'importo di detto tributo è stabilito a dipendenza della quantità di acqua consumata oppure, quando questa non è definibile, a dipendenza del valore di stima o della superficie dell'elemento allacciato, ritenuto che il regolamento delle canalizzazioni può prevedere una combinazione tra i diversi elementi (art. 11 cpv. 2 del decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977; DELALIA; RL 833.120). Tuttavia, quando vi è una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il sistema suddetto e l'intensità d'uso degli impianti la tassa deve essere proporzionalmente aumentata o diminuita (art. 11 cpv. 3 DELALIA; RDAT II-2001 n. 48; STA 52.2007.402 del 15 dicembre 2008 consid. 2.2).
3.3. A __________ il calcolo e il prelievo della tassa d'uso delle canalizzazioni è retto dall'art. 36 RCC, giusta il quale:
L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune, conformemente all'art. 110 LALIA.
La tassa è fissata dal Municipio sulla base dei risultati d'esercizio dell'anno precedente, conformemente a quanto previsto dall'art. 110 LALIA.
La tassa consiste in un importo variabile tra fr. 0.50 e fr. 1.50 per mc. di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un importo minimo pari a fr. 50.- per appartamento, attività commerciale, attività artigianale, alberghi, ristoranti o bar.
Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua consumata non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra 0.15‰ ed il 0.30‰ di detto valore, ritenuto un minimo di fr. 50.-.
Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici. Per gli stabili privi di contatori, il Municipio di riserva di farli installare (a spese del Comune).
Fa stato il consumo d'acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o titolare di diritti reali limitati.
In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".
Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il cpv. 3 e 4 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.
4.1. La tassa per la fornitura di acqua potabile è una tassa d'uso, nel senso che essa costituisce un compenso particolare imposto al privato per una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (cfr. DTF 111 Ia 326 pubbl. in RDAT 1986 n. 38 consid. 7) e comprende di norma un importo di base (o d'abbonamento) indipendente dall'utilizzo del servizio e un importo calcolato in funzione del consumo effettivo (STF 2C.656/2008 del 29 maggio 2009 consid. 3.4. e 2P.266/2003 del 5 marzo 2004 consid. 3.2.; Peter Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in: URP 1999, pag. 539 segg., in particolare pag. 556). Di principio, le tasse per la distribuzione dell'acqua potabile vengono fissate in funzione dei costi d'esercizio degli impianti. Esiste quindi una correlazione stretta fra l'ammontare del tributo e i costi posti a carico dalla collettività pubblica, nel senso che gli introiti generali dei contributi non possono sorpassare, o solo di poco, l'insieme dei costi (principio della copertura dei costi; DTF 135 I 130 consid. 2; STA 52.2009.490 del 29 agosto 2013 consid. 3.2; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabensrecht, in: ZBl 2003, pag. 512). Oltre al principio della copertura dei costi, le tasse per la fornitura d'acqua potabile devono ugualmente ossequiare il principio dell'equivalenza, che concretizza quelli della parità di trattamento e del divieto dell'arbitrio (art. 8 e 9 Cost.). Secondo detto principio, l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con la prestazione dell'ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli. Il valore della prestazione si determina in base alla sua utilità per il contribuente oppure in base al suo costo per rispetto all'insieme delle spese sostenute per l'attività amministrativa in questione, ciò che non esclude un certo schematismo né la facoltà di ricorrere a delle medie fondate sull'esperienza. Le tasse devono tuttavia essere allestite in base a criteri obiettivamente sostenibili e non devono operare distinzioni sfornite di motivi ragionevoli (RtiD I-2005 n. 32; DTF 126 I 180 consid. 3a/bb, 122 I 279 consid. 6c e riferimenti). Affinché il principio dell'equivalenza possa essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa, calcolata secondo criteri schematici, appaia come ragionevolmente proporzionata alla prestazione: il principio dell'equivalenza è violato solo in caso di sproporzione manifesta (RDAT I-1995 n. 18 e riferimenti ivi contenuti; STA 52.2016.200 del 9 luglio 2018 consid. 5.1, 52.2014.251 del 14 ottobre 2014 consid. 2.3). Per fissare l'ammontare delle tasse, come detto, la giurisprudenza ammette l'adozione d'importanti schematizzazioni al fine di non complicare in modo sproporzionato l'incasso, specialmente quando differenziazioni non sono giustificate dal loro ammontare. Ciò in considerazione del fatto che una valutazione economica del diritto di utilizzare le infrastrutture o una quantificazione precisa di vantaggi particolari è spesso alquanto difficile, se non impossibile. Nella scelta dei criteri schematici il legislatore comunale gode di autonomia che l'autorità giudiziaria è tenuta a rispettare. L'adozione di questi criteri non deve comunque procurare risultati manifestamente insostenibili o sfociare in distinzioni prive di ragionevole fondamento (STA 52.2016.200 del 9 luglio 2018 consid. 5.1, 52.2005.273 del 19 ottobre 2005 consid. 2.2. in fondo).
4.2. A __________ il servizio di distribuzione d'acqua potabile è retto dal RCFA il quale istituisce a questo scopo un'azienda municipalizzata (in seguito Azienda) ai sensi della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP; RL181.200) incaricata di fornire l'acqua potabile con diritto di privativa su tutto il territorio del Comune (art. 3 n. 1 RCFA). La gestione delle infrastrutture e dei beni dell'Azienda è affidata, tramite un mandato di prestazioni, all'__________ (art. 2 n. 2 RCFA). L'art. 47 RCFA stabilisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti di captazione e distribuzione dell'acqua devono essere finanziariamente autosufficienti. Giusta l'art. 48 RCFA le tasse di abbonamento e di consumo devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti. Per quanto qui di interesse, il consumo di acqua è soggetto al pagamento di una tassa il cui ammontare è ancorato al mandato di prestazioni ed è definito dal Municipio tramite ordinanza, nel rispetto del criterio seguente (art. 48 n. 2 RCFA):
consumo di acqua minimo: 0.50 fr./mc massimo: 2 fr./mc
5.2. Per quanto concerne innanzitutto la tassa sulle canalizzazioni per il 2017, da un esame della documentazione agli atti emerge che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il CO 1 ha spiegato in modo dettagliato ed esauriente il calcolo effettuato per giungere alla contestata tariffa. L'ammontare della tassa è infatti stato fissato suddividendo i costi legati alle canalizzazioni e alla depurazione delle acque, contenuti nel consuntivo 2016 approvato dal legislativo comunale il 19 luglio 2017, per i m³ di acqua consumata dalle utenze durante il 2016, secondo i dati rilevati in seguito alla lettura dei contatori da parte dell'__________ e conseguente esclusione delle acque meteoriche confluite nella rete delle canalizzazioni. Ora, sebbene che, come rilevato dal Sorvegliante dei prezzi nel suo scritto del 19 giugno 2018, dal punto di vista della struttura di questo tipo di tasse, il Comune di __________ dovrebbe introdurre una serie di accorgimenti volti a permettere una migliore suddivisione dei costi riferiti al servizio in questione (introduzione di una tassa base sulle unità di carico e di una tassa per m² di superficie impermeabilizzata e allacciata alle canalizzazioni al fine di ridurre la tassa sul consumo di acqua potabile), si deve comunque rilevare che il contestato tributo è stato calcolato su basi oggettive e documentate, verificate anche dal legislativo comunale. In questo senso, si deve ritenere che il Municipio ha fornito nell'occasione tutte le spiegazioni necessarie per poter comprendere il modo con il quale ha stabilito la tassa per canalizzazioni valida per il 2017 e che la medesima, fondata sostanzialmente sul solo criterio del quantitativo di acqua consumata dalle utenze, risulta pertanto conforme alla legislazione e ai principi applicabili in materia. Il fatto poi che il RCC, e di riflesso l'ordinanza che fissa l'ammontare esatto della tassa, non prevedano la misurazione delle acque piovane, le quali ad ogni modo finiscono solo in parte nel depuratore cittadino e vanno invece a confluire prevalentemente nei ricettori naturali, non permette di giungere a diversa conclusione.
5.3. In merito alla tassa sul consumo di acqua per il 2018, il CO 1 ha giustificato l'aumento tariffale rispetto all'anno precedente, asserendo che lo stesso deriva, in sostanza, dall'ampliamento della rete di distribuzione dell'acqua che s'inserisce nell'ambito del progetto dell'Acquedotto Regionale , di cui il Comune di _______ è membro del relativo consorzio, e dai maggiori costi di gestione legati al mantenimento di una nuova e più estesa infrastruttura. Tenuto conto, come rilevato dal Sorvegliante dei prezzi nella sua presa di posizione del 25 giugno 2018, che l'aumento preventivato potrebbe comportare un eventuale utile di lieve entità rispetto al costo annuale del servizio e che ad ogni modo le tariffe applicate a __________ si situano a un livello nettamente inferiore rispetto alla media nazionale, considerato altresì che per un utente medio il contestato rincaro determinerà una maggior spesa annua di circa fr. 15.-/20.-, la tariffa decisa dal CO 1 risulta tutto sommato debitamente giustificata e conforme ai principi applicabili in materia. In particolare nulla permette allo stadio attuale delle cose di ritenere che le nuove tasse percepite vìolino il principio della copertura dei costi, ritenuto come quest'ultimo non vieti ancora all'ente pubblico di conseguire un utile contenuto in modo tale da costituire delle riserve finanziarie (cfr. STA 52.2001.295 dell'8 marzo 2002 consid. 3.2).
5.4. In considerazione di quanto precede, le tasse qui avversate devono essere confermate.
6.2. In primo luogo va detto che la tesi del Consiglio di Stato non può essere condivisa laddove esso sostiene che la procedura di consultazione dinnanzi al Sorvegliante dei prezzi è applicabile solo quando si tratta per il Legislatore comunale di adottare la base legale formale (regolamento) necessaria per poter percepire i tributi in questione. Benché la versione in italiano dell'art. 14 LSPr non lo menzioni in modo esplicito, quelle in lingua tedesca e francese di questa disposizione stabiliscono espressamente che il parere del Sorvegliante dei prezzi deve essere raccolto a titolo preventivo in tutti i casi in cui si è in presenza di un aumento tariffale, a prescindere dal fatto che il medesimo sia stato deciso dall'organo legislativo o da quello esecutivo di livello federale, cantonale o comunale. Pertanto nella misura in cui il CO 1 ha proceduto ai contestati aumenti tariffali senza raccogliere preventivamente il suddetto parere, esso ha disatteso quanto previsto dal diritto federale. Su questo punto le critiche sollevate dalla ricorrente sarebbero dunque fondate. Va comunque rilevato che l'esecutivo comunale ha proceduto a sanare tale vizio nel corso di causa, chiedendo ed ottenendo dal Sorvegliante dei prezzi il necessario preavviso con cui quest'ultimo ha in sostanza confermato la legittimità dei due aumenti tariffali qui in esame (cfr. scritti del Sorvegliante dei prezzi del 19 e 25 giugno 2018), ragione per la quale, in un'ottica di economia di giudizio, il rinvio degli atti all'autorità di prime cure non si rende necessario in quanto costituirebbe una sterile quanto inutile formalità. Si richiama ad ogni modo l'attenzione del Comune di _______ e del suo Municipio sul fatto che il mancato esperimento della procedura prevista dall'art. 14 LSPr è lesivo del diritto di rango superiore e di conseguenza potrebbe compromettere l'applicabilità delle norme promulgate a livello comunale.
6.3. Per quanto attiene invece ai documenti trasmessi dall'esecutivo di __________ all'autorità federale, si osserva che la questione esula di tutta evidenza dalla presente vertenza. Premesso che il Sorvegliante dei prezzi dispone delle competenze e dei poteri necessari per ricevere (rispettivamente esigere) dalle autorità o da altri soggetti la documentazione necessaria per poter effettuare le valutazioni che gli competono e che nel caso concreto dalle due prese di posizione da esso ha reso emerge che questi disponeva di tutti i dati utili per potersi esprimere con la dovuta cognizione di causa (cfr. in particolare lo scritto del 25 giugno 2018 e meglio le note a piè pagina), occorre rilevare che la procedura istituita dalla LSPr sfugge al controllo di questa Corte, la quale si deve limitare ad accertare se l'atto normativo comunale sottoposto al suo controllo in sede ricorsuale sia stato emanato nel rispetto di tutte le prescrizioni procedurali vigenti, tra cui anche quelle previste dalla predetta normativa federale, e delle disposizioni materiali applicabili in materia.
7.2. La censura è fondata, in quanto il Governo ha effettivamente omesso di esprimersi su queste sue domande. Ciò non si traduce però nel rinvio degli atti alla precedente istanza di giudizio, affinché si pronunci su tale aspetto. Infatti nella misura in cui il Consiglio di Stato avrebbe dovuto rilevare l'assenza a quello stadio della procedura del preavviso del Sorvegliante dei prezzi e pertanto avrebbe dovuto accogliere il ricorso di RI 1, esso non avrebbe dovuto porre a carico di quest'ultima alcuna spesa processuale, rendendo in questo modo priva d'oggetto la sua richiesta di assistenza giudiziaria. Indipendentemente dunque dal fatto che per gli aspetti di merito la pronuncia qui avversata debba essere sostanzialmente confermata, si giustifica di annullare il dispositivo n. 2 della decisione impugnata con il quale l'Esecutivo cantonale a posto a carico di RI 1 fr. 600.- a titolo di tassa di giustizia. In merito invece alla richiesta di gratuito patrocinio, è evidente che, non essendo l'insorgente rappresentata da un legale, la medesima non ha dovuto sostenere alcuna spesa di questo genere per cui nessuna indennità le andava riconosciuta. D'altra parte essa non poteva nemmeno pretendere che le fosse nominato un patrocinatore d'ufficio, visto che nulla permetteva di concludere che non fosse manifestamente in grado di condurre la propria causa, così come previsto dall'art. 7 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011 (LAG; RL 178.300).
8.2. Visto l'esito e date le particolari circostanze del caso, si prescinde dal prelievo di tasse e spese (art. 47 LPAmm). Nessuna indennità per ripetibili può inoltre essere riconosciuta alla ricorrente, la quale non è patrocinata da un legale (art. 49 LPAmm) e anche in questa sede non soddisfa i requisiti previsti dalla legge per poter pretendere che gliene venga designato uno d'ufficio. Di conseguenza, nella misura in cui non è priva d'oggetto, la sua domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che la decisione 9 gennaio 2018 (n. 77) del Consiglio di Stato è annullata limitatamente al punto n. 2 del suo dispositivo. Per il resto è confermata.
Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
Nella misura in cui non è priva d'oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera