Incarto n. 52.2018.8

Lugano 7 maggio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso 4 gennaio 2018 della

RI 1 patrocinata da: PA 1

contro

la decisione 20 dicembre 2017 (n. 5854) del Consiglio di Stato, che in esito al concorso concernente le opere da piastrellista - rivestimenti in pietra naturale occorrenti alla nuova scuola media di __________ ha escluso l'offerta della ricorrente e aggiudicato la commessa alla CO 1 di __________;

ritenuto, in fatto

A. Il 13 settembre 2017 il Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da piastrellista - rivestimenti in pietra naturale occorrenti alla nuova scuola media di __________ (FU n. __________, pag. __________). Il bando enunciava i seguenti criteri e fattori di ponderazione:

economicità-prezzo 50%

  • attendibilità dell'offerta 20%

  • qualità dell'imprenditore 15%

  • termini 7%

  • formazione apprendisti 5%

  • perfezionamento professionale 3%

Il bando non stabiliva particolari criteri di idoneità, previsti però nelle disposizioni particolari CPN 102 integrate nel capitolato di appalto. La pos. 223.100 CPN 102 richiamava infatti l'ossequio dei requisiti esatti dall'art. 34 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6).

Nel bando (lett. q) e nelle disposizioni particolari CPN 102 (pos. 221.100) era indicato chiaramente che contro gli stessi era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data di ricezione degli atti. Nessuno li ha tuttavia impugnati.

B. Entro il termine stabilito sono pervenute al committente sette offerte, tra cui quella della CO 1 di __________ (in seguito: CO 1), per fr. 78'224.40, e quella della RI 1 di __________ (in seguito: RI 1) per fr. 80'612.06. Esperite le necessarie verifiche, il 20 dicembre 2017 il Consiglio di Stato ha risolto di scartare cinque offerte, tra cui quella della RI 1, rea di non adempiere il requisito di idoneità esatto dall'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP. Esposta la graduatoria conseguita dalle due ditte restanti in gioco, ha quindi deliberato la commessa alla CO 1, prima classificata con 99.2 punti.

C. Contro la predetta decisione la RI 1 è insorta dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando il rinvio degli atti al committente affinché proceda ad una nuova delibera previa inclusione della sua offerta. Prelimi-

narmente ha domandato la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. La ricorrente ha contestando l'esclusione disposta nei suoi confronti, rilevando di essere iscritta all'albo LIA (legge sulle imprese artigianali del 24 marzo 2015; RL 7.1.5.4) nel settore delle opere da piastrellista ed osservando che il titolare della ditta, __________, è in possesso di un diploma di geometra rilasciato da un istituto italiano nel 1981 e vanta un'esperienza trentennale quale dirigente nell'ambito della posa di piastrelle e pietra naturale. Nel suo complesso, egli detiene un titolo certamente equivalente all'AFC di piastrellista. In primo luogo, riferendosi alla Nota del Segretariato di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), "Richiesta di riconoscimento di un diploma italiano di geometra" del 20 settembre 2016, [di seguito: Nota SEFRI], doc. J, pag. 2) nella quale si attesta che "In Svizzera la professione del "geometra" in senso italiano non esiste" e che "Professioni e formazioni simili presenti in Svizzera sono il disegnatore […] e il geomatico […]", sostenendo come già solo la maggiore durata della formazione professionale (4 anni per ottenere l'AFC quale disegnatore o geomatico, 3 anni per quello di piastrellista) lascia intendere che i primi ottengono una formazione di livello superiore. In secondo luogo, rilevando che il percorso formativo seguito da __________ può essere paragonato al tirocinio per l'ottenimento dell'AFC di piastrellista. Richiamandosi alla STA 52.2016.569 del 20 novembre 2017 di questo Tribunale, l'insorgente ritiene come parimenti all'obbligo di iscrizione all'albo LIA, anche il regime instaurato dalla LCPubb e dal suo regolamento di applicazione, quo all'esigenza di adempiere determinati requisiti professionali, sia lesivo della libertà economica garantita dalla Costituzione federale. La RI 1 ha rilevato infine che la sua idoneità a concorrere non è stata mai messa in discussione; lo attesta la lista degli appalti pubblici eseguiti, sempre con alla guida __________, prodotta quale doc. L.

D. a. Al gravame si è opposto il committente sostenendo che il diploma di geometra, di cui dispone __________, non può essere ritenuto equivalente all'AFC di piastrellista richiesto con le condizioni di gara ed annotando che, proprio perché non paragonabile ad un AFC, il suo titolare è stato iscritto alla sezione B dell'albo LIA. Il DFE ha annotato che dalla Nota SEFRI esibita dall'insorgente emerge in modo evidente che la formazione di geometra si estende al campo della misurazione, della topografia, della pianificazione edile e dell'estimo, formazione che non si può definire quale strettamente correlata alle prestazioni svolte e fornite dai titolari di un AFC per opere da piastrellista. D'altronde lo stesso SEFRI ha annotato che la richiesta (del titolare della ditta qui ricorrente) di "(…) riconoscimento del suo titolo estero con un attestato federale di capacità di disegnatore o geomatico sulla base dell'art. 69b cpv. 1 OFPr molto probabilmente la sua domanda verrà respinta". Neppure il tentativo di appellarsi a una presunta violazione dell'art. 27 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), ha concluso l'ente banditore, può giovare alla RI 1, poiché la condizione di cui all'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP poggia su una chiara base legale, è giustificata da un interesse pubblico e risulta proporzionata allo scopo.

b. Pure l'aggiudicataria ha avversato il gravame, rilevando che la ricorrente è sì iscritta all'albo LIA per le opere da piastrellista ma nella sezione B, ovvero tra quelle i cui titolari non dispongono dei requisiti professionali ma sono ugualmente ammessi all'esercizio della relativa professione poiché già attivi da tempo. La CO 1 ha inoltre annotato che il percorso formativo seguito da __________ non può essere equiparato al tirocinio per l'ottenimento dell'AFC svizzero, mancando totalmente la formazione pratica che è invece oggetto di valutazione e esame finale. La RI 1 non ha peraltro prodotto, poiché evidentemente sprovvista, l'attestato di equipollenza rilasciato dalla SEFRI, unica autorità preposta a dichiarare l'equivalenza di titoli esteri con gli AFC dietro preavviso delle organizzazioni mantello (nel caso specifico, per quanto riguarda gli AFC di piastrellista, previo preavviso dell'Associazione Svizzera delle Piastrelle, ASP; cfr. doc. 2); di conseguenza il diploma di geometra non soddisfa le prerogative dell'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP per la commessa in questione. A giusto titolo l'ente banditore l'ha dunque esclusa dalla gara. Delle altre argomentazioni addotte dalla deliberataria si dirà, ove occorresse, nei considerandi seguenti.

c. Dal canto suo, l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è rimasto silente.

E. Il 12 febbraio 2018, il giudice delegato di questo Tribunale ha dichiarato irricevibili, in quanto tardivi, gli allegati di replica introdotti dalla ricorrente e li ha estromessi dall'incarto.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 3.3.1.1). La potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 1). Con questa precisazione il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa.

  1. 2.1. Secondo l'art. 25 LCPubb, il committente esclude dalla procedura gli offerenti che:

a) non adempiono ai criteri di idoneità;

b) hanno dato al committente indicazioni false;

c) non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. c) e d) della legge;

d) hanno comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;

e) sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento;

f) hanno i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono controllati dalle stesse persone;

g) hanno i medesimi titolari di offerenti esclusi ai sensi dell'art. 45 o sono controllati dalle stesse persone.

2.2. Gli ordinamenti sulle commesse pubbliche distinguono i criteri d'idoneità dai criteri d'aggiudicazione. I primi riguardano il concorrente, i secondi l'offerta in quanto tale. I criteri d'idoneità definiscono le condizioni che il concorrente deve soddisfare per essere ammesso a partecipare alla gara. I criteri d'aggiudicazione servono invece a valutare la bontà delle offerte al fine di individuare quella più vantaggiosa. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte (art. 5 lett. c LCPubb). Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato in funzione di sue specifiche esigenze. Per principio, i criteri d'idoneità devono essere soddisfatti al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non riguardando l'offerta in quanto tale, ma il concorrente, ove la legge o le prescrizioni di gara non dispongano diversamente, la dimostrazione del loro adempimento può nondimeno essere portata anche successivamente. Motivo d'esclusione irreversibile è di per sé soltanto il mancato adempimento dei criteri d'idoneità al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. La mancata dimostrazione del loro adempimento, invece, giustifica l'esclusione, ma questa conseguenza è irreversibile soltanto se è espressamente comminata dalla legge o dalle prescrizioni di gara.

2.3. Secondo l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. A tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione speciale. Esso può, in particolare, chiedere che l'offe-rente provi la propria capacità tecnica mediante titoli di studio o attestati di capacità professionale dei dirigenti, dei suoi collaboratori ed in particolare delle persone responsabili dell'esecuzio-ne della commessa (art. 22 cpv. 1 lett. a LCPubb). L'art. 34 cpv. 1 prima frase RLCPubb/CIAP, nella versione in vigore dal 3 luglio 2015, stabilisce che gli offerenti devono essere iscritti nel rispettivo albo professionale, se esistente per la professione. Trattasi di una condizione base, valida di principio per tutti gli interventi previsti dall'art. 34 cpv. 1 lett. a-f (edili in senso lato e prestazioni di servizio), che può tornare applicabile sia alle ditte in quanto tali (iscrizione all'albo delle imprese o all'albo delle aziende artigianali), sia ai loro membri dirigenti effettivi (iscrizione all'albo OTIA). Gli offerenti devono poi soddisfare requisiti aggiuntivi, differenziati a seconda del tipo di commessa e settore di attività oggetto del concorso.

Per quanto attiene in particolare alle opere artigianali, l'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP impone che un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritti a RC con diritto di firma, sia in possesso, nello specifico ramo professionale, dell'Attestato Federale di Capacità (AFC) o di un titolo equivalente e abbia maturato almeno cinque anni di esperienza, dei quali almeno tre quale dirigente di cantiere. Contrariamente alla norma pregressa, quella attuale prescrive l'iscrizione all'albo professionale di riferimento. Ma non solo. Esige in ogni caso che il responsabile della ditta concorrente possegga un titolo di studio (almeno un AFC) nello specifico campo di attività oggetto della commessa e pretende pure - cumulativamente

  • che lo stesso abbia un'esperienza lavorativa di almeno cinque anni, di cui tre come dirigente di cantiere. Dalla nuova prescrizione è peraltro sparita la moratoria instaurata con il RLCPubb del 2001, diventata ormai inapplicabile stante la decadenza del termine decennale una tantum stabilito all'epoca.

L'odierno art. 34 RLCPubb/CIAP e le disposizioni sull'idoneità a concorrere che l'hanno preceduto (art. 14 cpv. 1 lett. b legge sugli appalti del 12 settembre 1978, art. 27 RLCPubb del 1° ottobre 2001, art. 34 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006) si apparentano a normative simili, quali l'art. 3a della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 7.1.5.3) o l'art. 3 cpv. 2 della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004 (LEPIA; RL 7.1.5.1). Comune a tutte queste disposizioni è lo scopo di garantire che le ditte e le imprese, tanto nel caso in cui partecipino ad una gara d'appalto, quanto nel caso in cui operino nel campo della costruzione, siano gestite da persone dotate di competenze e preparazione professionale attestate da adeguati titoli di studio strettamente correlati all'attività esercitata (STA 52.2017.107/121 del 19 luglio 2017 consid. 2.3, 52.2016.73 del 30 giugno 2016 consid. 2.3). Il compito di dimostrare l'adempimento dei requisiti esatti dall'art. 34 RLCPubb/ CIAP incombe in primis al concorrente, mediante la produzione dei documenti necessari. Se le prescrizioni di gara non contemplano la presentazione di tali atti unitamente all'offerta, spetterà al committente richiamarli e determinarne l'adeguatezza per rapporto alle esigenze poste dall'art. 34 RLCPubb/CIAP, norma applicabile ad ogni sorta di procedura concorsuale.

  1. La ricorrente avversa il regime instaurato dalla LCPubb e dal RLCPubb/CIAP, ritenendo l'obbligo di adempiere ai requisiti professionali di cui all'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP lesivo della libertà economica garantita dalla Costituzione federale e sostenendo che il fatto di svolgere in ambito di commesse pubbliche dei lavori nel settore della posa di piastrelle e di pietra naturale impone almeno di interpretare in modo sufficientemente largo il concetto di "titolo equivalente" all'AFC di piastrellista in esso contenuto.

3.1. 3.1.1. Secondo l'art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, la partecipazione alla gara, con l'inoltro dell'offerta, implica l'accettazione di tutte le condizioni contenute nella documentazione del concorso. La norma scaturisce direttamente dal principio della buona fede (cfr. art. 5 cpv. 3 Cost.). È inoltre riconducibile al principio della sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad agire dei concorrenti esplica in linea di massima effetti preclusivi (RDAT I-2002 n. 24). Il principio della buona fede e della sicurezza giuridica impongono ai concorrenti anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della competizione, pena l'impossibilità di avvalersene al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3). Eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto nel caso di contestazioni rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la portata (STA 52.2011.327 del 16 agosto 2011 consid. 3.1, 52.2011.4 del 25 gennaio 2011 consid. 3.2).

3.1.2. Il capitolato d'appalto in esame, come detto, stabiliva alla pos. 223.100 che i concorrenti avrebbero dovuto ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 RLCPubb/CIAP. Tutte le censure sollevate al riguardo dalla ricorrente si avverano dunque irricevibili in quanto manifestamente tardive. Essa ha rinunciato infatti ad impugnare le regole contenute negli atti del concorso, chiaramente deducibili dalla semplice lettura della documentazione di gara, e vi ha partecipato senza sollevare obiezioni, per cui ora non può rimetterle in discussione senza violare il principio della buona fede. In ogni caso, le sue censure sarebbero state respinte, come risulta dai considerandi che seguono.

3.2. 3.2.1. La libertà economica, garantita all'art. 27 cpv. 1 Cost., assicura ad ogni persona il diritto di esercitare, a titolo professionale, un'attività privata tendente al conseguimento di un guadagno o di un reddito (DTF 137 I 167 consid. 3.1; 132 I 97 consid. 2.1; 128 I 19 consid. 4c/aa; STA 52.2009.369 del 12 agosto 2010 consid. 5.3). Include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio (art. 27 cpv. 2 Cost.; DTF 140 I 218 consid. 6.3; 135 I 130 consid. 4.2; 132 I 282 consid. 3.2; 125 I 276 consid. 3a; Felix Uhlmann, in: Bernhard Waldmann/Eva Maria Belser/Astrid Epiney, Bundesverfassung Basler Kommentar, Basilea 2015, art. 27 n. 16 e segg.). La garanzia citata comprende inoltre il principio della parità di trattamento tra concorrenti diretti (DTF 140 I 218 consid. 6.3; STF 2C_228/2011 del 23 giugno 2012 consid. 4.1; 2C_116/2011 del 29 agosto 2011 consid. 7.1). Quest'ultimo può risultare disatteso da misure, magari anche fondate su ragioni serie ed obiettive, che pur non perseguendo in primo luogo finalità di natura politico-economica, avvantaggiano o sfavoriscono determinati concorrenti, imponendoli ad esempio con oneri diversi o garantendo loro un diverso accesso al mercato (DTF 131 II 271 consid. 9.2.2; 130 I 26 consid. 6.3.3.1; 125 I 431 consid. 4b/aa; STF 2P.157/2005 del 9 maggio 2006 consid. 2.2). La garanzia della libertà economica può essere invocata sia dalle persone fisiche, sia dalle persone giuridiche. Anche chi lavora, fornisce, posa e commercia pietre naturali grezze, semilavorate e piastrelle, come è il caso della ricorrente, può quindi richiamarsi a questa garanzia costituzionale (DTF 137 I 167 consid. 3.1; 135 I 130 consid. 4.2).

3.2.2. Come ogni libertà fondamentale, anche la libertà economica non è assoluta, ma può essere soggetta a limitazioni alle condizioni poste dall'art. 36 Cost. Sono infatti ammesse restrizioni della libertà economica che poggiano su di una base legale sufficiente, sono giustificate da un preminente interesse pubblico e ossequiano il principio della proporzionalità. Le ultime due esigenze sono correlate, perché una restrizione è proporzionata se è idonea e necessaria per realizzare lo scopo perseguito e comporta effetti ragionevolmente sopportabili in considerazione dell'interesse pubblico tutelato (STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 5.1; 2C_729/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 5.1 e rinvii). A livello cantonale, sono pertanto ammesse restrizioni di polizia al diritto di esercitare liberamente un'attività economica, al fine di tutelare l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute, la quiete e la moralità pubblici, i buoni costumi e la buona fede nei rapporti commerciali da atti sleali e idonei a ingannare il pubblico. I Cantoni possono inoltre prevedere delle limitazioni fondate su motivi politici, a condizione però che queste misure si limitino, conformemente al principio di proporzionalità, a quanto necessario per realizzare gli scopi d'interesse pubblico perseguiti (DTF 125 I 335 consid. 2a; STF 2C_335/2012 del 27 settembre 2012 consid. 2.1; 2P.306/2001 del 17 maggio 2002 consid. 2.2; Klaus A. Vallender, in: Bernhard Ehrenzeller/Benjamin Schindler/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung St. Galler Kommentar, 3a ed., San Gallo 2014, art. 27 n. 58). Sono invece escluse le misure protezionistiche e le restrizioni motivate da ragioni di politica economica, ossia misure che intervengono nel gioco della libera concorrenza, favorendo certi rami professionali o determinate forme di esercizio di un'attività, oppure per dirigere l'attività economica in modo prestabilito (DTF 132 I 97 consid. 2.1; 131 I 223 consid. 4.2; 130 II 87 consid. 3; 130 I 26 consid. 4.5; 125 I 431 consid. 4b; 125 I 322 consid. 3a; 125 I 276 consid. 3a; STA 52.2009.324 del 16 settembre 2010 consid. 3.1; 52.2006.331 del 25 maggio 2007 consid. 3.1; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3a ed., Berna 2013, n. 981 e segg.; Paul Richli, Grundriss des schweizerischen Wirtschaftsverfassungsrechts, Berna 2007, n. 287 e segg.; Martin Philipp Wyss, Öffentliche Interessen - Interessen der Öffentlichkeit? Das öffentliche Interesse im schweizerischen Staats- und Verwaltungsrecht, Berna 2001, n. 2/555 e segg.).

3.2.3. Occorre rilevare innanzitutto come la recente giurisprudenza di questo Tribunale (STA 52.2016.569 del 20 novembre 2017) citata dall'insorgente per sostenere la necessità di applicare il medesimo ragionamento sviluppato in relazione all'obbligo di iscriversi all'albo delle imprese artigianali, giudicato in quel caso incostituzionale, non è di giovamento alcuno per la sua tesi. La RI 1 risulta infatti pacificamente iscritta nell'albo LIA per la categoria di piastrellista (cfr. allegato regolamento della legge sulle imprese artigianali del 20 gennaio 2016; RLIA; RL 7.1.5.4.1, categoria 4) ed in quanto tale, assolutamente libera di esercitare la propria attività economica nel settore privato. Nel caso di specie è, ad ogni buon conto, indubbio che i querelati requisiti professionali imposti in capo al titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritti a RC con diritto di firma poggino su di una sufficiente base legale, che è costituita dai combinati art. 20 cpv. 1 e 22 cpv. 1 lett. a LCPubb, rispettivamente 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP. L'obbligo di possedere un titolo di studio, in particolare, è inoltre sorretto da un sufficiente interesse pubblico e soddisfa il principio della proporzionalità. A tal proposito occorre tenere presente che, per prassi costante, in materia di restrizioni dei diritti fondamentali, il principio della proporzionalità impone in particolare che la misura restrittiva scelta sia idonea a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico ricercato (regola dell'idoneità) e che quest'ultimo non possa essere raggiunto scegliendo una misura meno incisiva (regola della necessità). Inoltre, esso vieta qualsiasi limitazione che ecceda lo scopo perseguito ed esige un rapporto ragionevole tra detto interesse e gli interessi pubblici o privati compromessi (principio della proporzionalità in senso stretto; DTF 141 I 20 consid. 6.2.1; STF 2C_121/2015 dell'11 dicembre 2015 consid. 9.1). Tornando al caso in esame, è pacifico che le restrizioni dell'accesso al mercato sono limitate al settore delle commesse pubbliche. I requisiti esatti dall'art. 34 RLCPubb/CIAP si rivolgono infatti solo alle ditte e alle imprese che partecipano ad una gara d'appalto; come detto (cfr. supra, consid. 2.3), in tale ambito i committenti sono senz'altro legittimati ad esigere che le stesse siano gestite da persone minimamente qualificate. Quanto al titolo di studio richiesto dalla norma regolamentare (almeno un AFC), esso appare certamente atto e proporzionato a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico ricercato. In siffatte circostanze, bisogna pertanto ritenere che i requisiti imposti dall'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP non sono lesivi della libertà economica. Ai fini del presente giudizio, resta ora da verificare se gli stessi sono adempiuti in concreto.

  1. 4.1. La commessa oggetto del contendere rientra nel novero delle opere artigianali da piastrellista (cfr. allegato RLIA, categoria 4). Per poter partecipare alla gara le ditte concorrenti dovevano quindi dimostrare di essere iscritte all'albo LIA e che un loro titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di firma è in possesso dell'AFC di piastrellista o di un titolo equivalente e ha maturato un'esperienza di cinque anni, di cui almeno tre quale dirigente di cantiere (art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP).

4.2. 4.2.1. La ricorrente è iscritta all'albo LIA nel settore opere da piastrellista ed ammessa nella sezione B, ovvero in quella delle imprese il cui dirigente non ha i requisiti professionali dell'art. 6 LIA, ma in forza della norma transitoria enunciata all'art. 24 LIA possono comunque ottenere l'iscrizione se egli esercita la propria attività da almeno 5 anni e possiede almeno le prerogative personali indicate all'art. 7 LIA. Scopo dell'art. 24 LIA è semplicemente quello di tutelare le situazioni acquisite delle ditte che operano sul territorio da lungo tempo, con dirigenti privi dei necessari titoli di studio. Nella propria offerta, la RI 1 ha inserito il nominativo di __________ quale titolare della ditta, indicando che è in possesso del titolo di studio di geometra (pag. 4). Dalla documentazione agli atti, segnatamente dalla conferma di iscrizione all'albo LIA del 12 ottobre 2017, emerge trattarsi di un diploma rilasciato nel 1981 dall'Istituto Tecnico __________ di __________ (cfr. inoltre doc. D). La ricorrente, in questa sede, difende l'equivalenza del titolo di studio di __________ con l'AFC di piastrellista, rilevando che il percorso formativo seguito in Italia può essere paragonato al tirocinio per l'ottenimento dell'AFC di piastrellista. A torto, tuttavia. Occorre infatti convenire con la stazione appaltante e la CO 1 che __________ non dispone di una formazione nel ramo specifico delle opere da piastrellista - rivestimenti in pietra naturale, oggetto della commessa. Il diploma di cui egli dispone è ben differente da un AFC di piastrellista. Formazione, quest'ultima, che rientra nel settore dell'edilizia, laddove il piastrellista è lo specialista in grado di posare piastrelle, con cui riveste pareti, pavimenti, scale e zoccoli di interni ed esterni, utilizzando materiali quali la ceramica, le pietre naturali e artificiali, i mosaici e l'asfalto. Il piastrellista lavora in modo autonomo e competente e nella sua attività è particolarmente attento al rispetto dell'ambiente ed alle esigenze dei clienti (cfr. art. 1 ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Piastrellista con attestato federale di capacità, AFC, del 28 settembre 2010; RS 412.101.221.43). Nel suo percorso formativo di tre anni, egli acquisisce - tra l'altro - conoscenze e capacità negli ambiti della consulenza alla clientela, dell'esecuzione di lavori relativi alla posa delle piastrelle, di lavori di manutenzione, della sicurezza sul lavoro e della protezione dell'ambiente e della salute. Ciò detto, è pertanto evidente che un geometra non dispone di un diploma in un ambito affine a quello del piastrellista. L'iter formativo del geometra differisce in modo sostanziale da quello del piastrellista, soprattutto per quanto riguarda la specifica pratica professionale e artigianale (cfr. peraltro la dichiarazione 22 gennaio 2018 del direttore dell'Associazione Svizzera delle Piastrelle nella quale afferma che "(…) il diploma italiano di geometra non può essere equiparato ad un AFC svizzero in quanto nella formazione estera manca totalmente la formazione pratica; cfr. doc. 2 prodotto in risposta dalla CO 1). In effetti, il conseguimento dell'AFC presuppone una serie di competenze di stampo teorico e pratico quali la conoscenza dei materiali, competenza in materia dei lavori di sottostruttura, oltre a quelle necessarie alla preparazione della malta e del rispettivo letto, al taglio e alla corretta posa delle piastrelle. La formazione professionale pratica deve svolgersi in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base e comprende inoltre dei corsi interaziendali (55 giorni) che completano la formazione scolastica (cfr. doc. 2, art. 3 segg. ordinanza; cfr. inoltre scheda del piastrellista (AFC) in www.orientamento.ch). Per contro, in Italia il geometra lavora principalmente nel campo della misurazione, della topografia, della pianificazione edile e dell'estimo (cfr. Nota SEFRI, pag. 2). Dal piano di studi prodotto dalla stessa ricorrente sub doc. K, emerge infatti che i contenuti della formazione italiana di geometra permettono di acquisire nozioni di progettazione e di edilizia in generale, senza alcun riferimento all'ambito specifico della posa di piastrelle e di pietre naturali (cfr. STA 52.2017.183 del 10 luglio 2017 consid. 3.2, per un raffronto tra la formazione del geometra e quella del posatore di pavimenti). Ciò detto, è pertanto sostenibile concludere che il diploma tecnico vantato da __________ non può essere ritenuto equivalente, né superiore, all'AFC di piastrellista richiesto dal committente con le condizioni di gara, divenute vincolanti in quanto incontestate. Non porta a diversa conclusione l'asserita esperienza assunta dalla RI 1 nell'ambito delle commesse pubbliche che le sarebbero state attribuite, in passato, sempre con alla guida __________ (vedi lista di referenze di cui al doc. L). Il committente non doveva affatto tenere in considerazione i servizi prestati negli anni scorsi. Doveva semplicemente verificare che l'offerente rispettasse puntualmente i criteri di idoneità nel contesto del concorso aperto il 13 settembre 2017, oggetto dell'odierno contendere.

4.2.2. Nulla muta al riguardo il fatto che la SEFRI, nella sua Nota informativa del settembre 2016, abbia attestato che professioni e formazioni simili a quella del "geometra" in senso italiano presenti in Svizzera sono il disegnatore e il geomatico. Se da un lato è vero che visto che entrambe le professioni non sono regolamentate in Svizzera esse possono essere esercitate liberamente dai geometri italiani, dall'altro è altrettanto vero che se un geometra italiano desidera richiedere il riconoscimento del suo titolo estero con un AFC di disegnatore o geomatico sulla base dell'art. 69b cpv. 1 dell'ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101), "molto probabilmente la sua domanda verrà respinta" atteso che "da una valutazione sommaria risulta che i contenuti della formazione italiana di geometra non sono paragonabili ad alcuna formazione professionale svizzera" (doc. J). A scanso di equivoci, va comunque sottolineato che neppure un geomatico o disegnatore con un diploma svizzero avrebbe in concreto soddisfatto i requisiti posti dall'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP. Non occorre disporre di particolari conoscenze per rendersi conto che queste formazioni sono ben diverse da quella di piastrellista AFC. Lo confermano inequivocabilmente le materie d'insegnamento a scuola, che non includono discipline specialistiche nel campo della tecnica di posa e dei materiali da utilizzare (cfr. le schede del geomatico e del disegnatore AFC sul sito https://orientamento.ch che, peraltro neppure menzionano, tra le professioni affini, quella di piastrellista AFC). Appare dunque priva di qualsiasi fondamento l'affermazione dell'insorgente secondo cui la maggiore durata della formazione professionale (4 anni per ottenere l'AFC quale disegnatore o geomatico, rispetto ai 3 per conseguire quello di piastrellista) lascia intendere che i primi ottengano una formazione di livello superiore. Quand'anche per semplice ipotesi si trattasse di una formazione professionale superiore, ciò non basta, evidentemente, per ritenere il diploma idoneo per svolgere lavori in un altro settore, segnatamente, per quanto qui interessa, in quello delle opere da piastrellista (allegato RLIA, categoria 4). Ammettere il contrario significherebbe riconoscere che una qualsiasi formazione professionale superiore conseguita in un'altra categoria o settore di attività basterebbe per ottenere l'idoneità nella categoria 4. Seguendo un simile ragionamento, un maestro giardiniere EPS sarebbe così abilitato a gestire una ditta di piastrelle, eludendo lo scopo divisato sia dalla LIA che dal RLCPubb/ CIAP, entrambi miranti ad assicurare che le imprese attive nel settore privato o concorrenti in gare d'appalto pubbliche siano condotte da persone dotate di competenze e preparazione professionali attestate da adeguati titoli di studio strettamente correlati all'attività esercitata. Pertanto, a meno di non incorrere in una discriminazione di questi potenziali concorrenti (geomatico/disegnatore) - in spregio alle regole di gara e alle norme che regolano la materia - anche da questo profilo non si vede proprio come si possa ritenere sufficiente ai fini dell'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP il titolo di studio del direttore tecnico della ricorrente.

4.3. Alla luce di queste circostanze, ritenuto dunque che il diploma di __________ non soddisfa le prerogative dell'art. 34 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP per la commessa in questione, la decisione di escludere la ricorrente dalla gara in applicazione degli art. 25 lett. a LCPubb e 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP deve essere tutelata.

  1. Confermata l'esclusione dell'insorgente, il ricorso va pertanto respinto nella misura in cui è ricevibile (cfr. supra, consid. 1.1).

  2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame.

  3. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà inoltre alla deliberataria, patrocinata da un legale, un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane interamente a suo carico. Essa verserà alla CO 1 identico importo a titolo di ripetibili.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

  4. Intimazione a:

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Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera

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