Incarto n. 52.2018.603
Lugano 14 giugno 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2018 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la risoluzione del 7 novembre 2018 (n. 5213) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione con la quale il 25 luglio 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha negato il rilascio di un permesso per confinanti UE/AELS;
ritenuto, in fatto
A. Il 21 aprile 2017 il cittadino italiano RI 1 (1983), già al beneficio in passato di un permesso per frontalieri UE/AELS, ha chiesto il rilascio di un'identica autorizzazione per poter svolgere un'attività lucrativa alle dipendenze della __________ di __________.
B. Il 25 luglio 2017 l'Autorità dipartimentale ha respinto la suddetta domanda, ritenendo inopportuna la presenza dell'interessato in territorio elvetico per motivi di ordine pubblico, dovuti all'esistenza di condanne penali pronunciate sia in Italia che in Svizzera. La Sezione della popolazione gli ha quindi fissato un termine con scadenza il 30 settembre 2017 per cessare l'attività lavorativa intrapresa.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 5 dell'allegato I all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 24 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; LStrI; RS 142.20) e dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
C. Con giudizio del 7 novembre 2018 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Dopo avere escluso l'esistenza di una violazione del diritto di essere sentito dell'interessato, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rilasciargli un permesso per frontalieri in virtù dei motivi addotti dalla Sezione della popolazione, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronuncia governativa il soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS.
Lamenta innanzitutto una violazione del diritto di essere sentito, poiché il Consiglio di Stato avrebbe confermato i motivi posti dalla Sezione della popolazione a fondamento della decisione impugnata, senza procedere alla sua audizione. Nel merito il ricorrente sostiene di non rappresentare un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, poiché i reati commessi risalgono a un'epoca remota e non denotano una gravità sufficiente affinché si possa derogare al principio della libera circolazione sancito dall'ALC. Chiede infine che al suo gravame sia concesso l'effetto sospensivo e che si proceda alla sua audizione e a quella del suo datore di lavoro.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
F. In replica RI 1 ribadisce sostanzialmente le argomentazioni sviluppate nel ricorso e chiede nuovamente di essere sentito.
G. Con la duplica la Sezione della popolazione ripropone il rigetto del gravame, mentre il Governo è rimasto silente.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è necessario infatti procedere all'audizione del ricorrente. A questo proposito va ricordato che la legislazione cantonale e quella federale non garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 494). Per quanto riguarda poi la richiesta formulata dall'insorgente di assumere la testimonianza del suo datore di lavoro si deve considerare che, in base ad un apprezzamento anticipato della medesima, questa prova appare insuscettibile di apportare al Tribunale la conoscenza di nuovi elementi utili ai fini del giudizio che deve essere reso, per cui va respinta (RtiD II-2012 n. 59 consid. 3.3 con rinvii; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 18 n. 1c). La situazione di fatto che sta alla base della controversia risulta infatti in modo sufficientemente chiaro dalla documentazione già agli atti.
2.1. Data la sua natura dirimente (DTF 137 I 195 consid. 2) deve essere preliminarmente esaminata la censura relativa al diritto di essere sentito, che il ricorrente ritiene sia stato violato poiché il Consiglio di Stato avrebbe deciso fondandosi unicamente sulle motivazioni contenute nella decisione dipartimentale impugnata "senza alcuna apertura valutativa nei [suoi] confronti", negandogli di poter esprimere le proprie argomentazioni e ledendo il suo diritto di difesa (cfr. ricorso del 13 dicembre 2018, pag. 1 seg.).
2.2. La natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Tale norma, applicabile anche ai procedimenti in materia di diritto degli stranieri, assicura alla parte interessata il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e le garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1, 120 Ib 379, 118 Ia 17; Benjamin Schindler in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (ed.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer AuG, Berna 2010, n. 17 ad art. 96 e nota a piè di pagina n. 64).
2.3. Nel caso in esame la suddetta doglianza deve essere respinta. Occorre in effetti convenire con il Consiglio di Stato che - seppure succintamente - la Sezione della popolazione ha esposto in modo tutto sommato sufficiente le ragioni poste a fondamento della risoluzione dipartimentale del 25 luglio 2017. Il ricorrente, dal canto suo, ha dimostrato di avere perfettamente compreso le medesime. Egli è infatti stato in grado di contestarle con la dovuta cognizione di causa sia dinanzi al Consiglio di Stato, sia in questa sede. Per quanto concerne infine la richiesta formulata dinanzi al Consiglio di Stato di essere sentito personalmente e di assumere il proprio datore di lavoro quale teste (cfr. ricorso del 13 dicembre 2018, pag. 6), vale in sostanza quanto esposto al consid. 1. con riferimento alle medesime domande poste in questa sede dall'insorgente, ragione per cui anche sotto questo profilo non è ravvisabile alcuna violazione dei suoi diritti di parte.
In concreto il ricorrente, essendo cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, può prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per svolgere un'attività lucrativa dipendente in Svizzera.
3.2. Come tutti i diritti conferiti dalle disposizioni dell'ALC, il diritto per i lavoratori frontalieri dipendenti, cittadini di una parte contraente, di esercitare un'attività economica nel territorio dell'altra parte contraente (art. 4 ALC; art. 2 cpv. 1 e art. 7 allegato I ALC), può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità conformemente all'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC, nell'ambito e secondo le modalità definite in particolare dalla direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 (GU 1964, n. 56, pag. 850) e dalla prassi della Corte di giustizia delle Comunità Europee, diventata la Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), ad essa relativa, emanata prima della firma dell'accordo il 21 giugno 1999 (cfr. art. 5 cpv. 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 cpv. 2 ALC; per la presa in considerazione delle sentenze della CGUE pronunciate dopo tale data, vedasi STF 2C_201/2012 del 20 agosto 2012 consid. 2.1 con numerosi rinvii giurisprudenziali).
Secondo la giurisprudenza della CGUE, le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società (DTF 136 II 5 consid. 4.2). La sola esistenza di condanne penali non può tuttavia legittimare automaticamente l'adozione di provvedimenti che limitano la libera circolazione (art. 3 cpv. 2 direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.4 con rinvii alla giurisprudenza della CGUE). Anche i delitti patrimoniali possono giustificare una simile limitazione (DTF 134 II 25 consid. 4.3.1; STF 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.1, 2C_680/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.3). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenuto conto delle garanzie derivanti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), nel caso in cui fosse applicabile nella fattispecie, e del rispetto del principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3, 130 II 493 consid. 3.3, 176 consid. 3.4.2, 129 II 215 consid. 6.2).
3.3. A livello legislativo interno, l'art. 35 cpv. 1 LStrI sancisce che il permesso per frontalieri è rilasciato per un'attività lucrativa entro la zona di frontiera. Dopo un'attività lucrativa ininterrotta di cinque anni, soggiunge il capoverso 4 della medesima norma, il titolare ha diritto alla proroga del permesso se non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1.
Giusta l'art. 62 cpv. 1 LStrI, l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio - tra l'altro -, se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett. b); ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c). Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la pena inflitta sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 137 II 297 consid. 3, 135 II 377 consid. 4.2).
3.4. La legge federale sugli stranieri e la loro integrazione si applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI). Ritenuto che l'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC), occorre di principio verificare che il provvedimento impugnato si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi. Ritenuto che la legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo, la presente vertenza va quindi esaminata sotto il profilo dell'ALC.
06.12.2003 decreto penale del G.I.P. del Tribunale di __________ (esecutivo il 09.02.2004) prevedente una pena complessiva di EUR 280.- di multa per i reati di rissa continuato in concorso e porto di armi continuato (commessi il 06.07.2003);
20.04.2004 sentenza del Tribunale in composizione monocratica di __________ (irrevocabile il 23.10.2004) prevedente una multa di EUR 300.- (pena condonata il 31.07.2014 per effetto dell'indulto) per il reato di rissa (commesso nel 06.2001);
19.05.2005 sentenza del Tribunale in composizione monocratica di __________ (irrevocabile il 21.09.2005) prevedente 4 mesi di reclusione - sospesi con la condizionale e non menzionati - per il reato di lesione personale in concorso (commesso il 24.03.2003);
06.07.2009 decreto penale del G.I.P. del Tribunale di __________ (esecutivo il 16.11.2009) prevedente 85 giorni di reclusione (sostituiti con una multa di EUR 3'230.-), per i reati di lesione personale e porto di armi (commessi il 06.12.2007);
16.03.2015 sentenza della Corte di appello di __________ (irrevocabile il 12.01.2016) prevedente 1 anno e 6 mesi di reclusione per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso (commesso dal 23.02.2008 al 18.04.2012).
Da quanto precede, emerge che in Italia il ricorrente ha a carico ben 5 condanne penali, accumulate nell'arco di oltre un decennio. Egli è stato ritenuto colpevole, secondo il diritto penale vigente nella vicina Penisola, dei seguenti reati: porto di armi, lesione personale, rissa e truffa aggravata. Ritenuto che queste infrazioni sono punibili anche in Svizzera (cfr. in particolare le disposizioni della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997; LArm; RS 514.54; gli art. 122 o 123; 133 e 146 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), che alcune sono considerate crimini ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP e che eventuali atti delittuosi commessi all'estero possono di per sé giustificare misure di ordine pubblico, non solo secondo il diritto interno, ma anche dal profilo dell'ALC (DTF 134 II 25 consid. 4.3.1; STF 2C_447/2008 del 17 marzo 2009 consid. 5.3), è a giusta ragione che l'Autorità dipartimentale ne ha tenuto conto per valutare se rilasciare un permesso per confinanti UE/AELS al ricorrente. Bisogna infatti ammettere che - specialmente quanto addebitato all'insorgente in occasione della condanna del 16 marzo 2015
4.2. Pure in Svizzera l'insorgente ha interessato le autorità giudiziarie penali, nei seguenti termini:
30.04.2012 DA __________ del Ministero pubblico del Cantone Ticino: pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni - e multa di fr. 500.-, per il reato di grave infrazione alle norme della circolazione (per avere circolato il 09.03.2009 a 78 km/h malgrado il limite vigente di 50 km/h);
30.05.2018 DA __________ del Ministero pubblico del Cantone Ticino: pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni - e multa di fr. 700.-, per il reato di grave infrazione alle norme della circolazione (per avere circolato il 14.09.2016 a 136 km/h malgrado il limite vigente di 100 km/h).
Nel nostro Paese RI 1 ha dunque a carico due condanne per infrazioni gravi alle norme della circolazione stradale, avendo in entrambe le occasioni ampiamente superato il limite di velocità consentito ed avendo quindi creato un serio pericolo per la sicurezza altrui. Esaminando nel dettaglio i decreti d'accusa emanati in Svizzera, emerge infatti che la prima condanna inflitta il 30 aprile 2012 a seguito della grave infrazione alle norme della circolazione stradale perpetrata il 9 marzo 2009, ovvero l'avere circolato con un'automobile ad una velocità di 28 km/h oltre il limite concesso di 50 km/h all'interno di una località, non ha avuto alcun effetto dissuasivo sul ricorrente. La pronuncia di una pena pecuniaria sospesa (per un periodo di prova di ben 3 anni) e di una multa non gli ha infatti impedito di commettere nuovamente un'infrazione simile. Come poc'anzi esposto, il 14 settembre 2016 l'insorgente ha infatti condotto un veicolo a motore non curandosi del limite di velocità di 100 km/h vigente nel tratto autostradale in questione, superandolo di ben 36 km/h. Visti la gravità ed il ripetersi di questo tipo di comportamenti, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha sanzionato tale agire delittuoso - oltre che con una multa - mediante una pena pecuniaria sospesa condizionalmente per un periodo di prova di addirittura 4 anni, proprio per mettere in guardia l'interessato dalle conseguenze derivanti dalla commissione di eventuali nuove infrazioni di questo genere.
RI 1 si è quindi reso colpevole di azioni delittuose che toccano un settore del nostro ordine pubblico - quale è quello relativo alla sicurezza in materia di circolazione stradale - che ha assunto negli ultimi anni maggiore importanza, prova ne sia che, con l'entrata in vigore - avvenuta il 1° gennaio 2013 - delle modifiche del 15 giugno 2012 alla legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) (RU 2012 6291), le disposizioni penali in questo ambito sono state sensibilmente inasprite. Circolando superando ampiamente il limite di velocità vigente in una località e in un tratto autostradale molto trafficato - come notoriamente è quello di __________ - egli non ha quindi messo in pericolo unicamente la propria vita, ma anche quella degli altri utenti della strada.
Occorre peraltro osservare che anche i reati in materia di circolazione stradale - a determinate condizioni - possono avere delle conseguenze in materia di autorizzazioni in materia di diritto degli stranieri, trattandosi di comportamenti delittuosi suscettibili di denotare l'esistenza di una minaccia grave e attuale per l'ordine a la sicurezza pubblici (cfr. ad esempio STF 2C_864/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 5.4. con rinvii e 2A.39/2006 del 31 maggio 2006).
4.3. Alla luce di quanto precede, si deve sostanzialmente convenire con il Consiglio di Stato che l'insorgente rappresenta ad oggi una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 allegato I ALC, tale da legittimare un provvedimento di mancato rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS.
Ritenuto che ha ripetutamente violato o esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera e che in Italia ha a carico diverse condanne pronunciate con una certa regolarità e continuità sull'arco di oltre 10 anni per infrazioni contro beni giuridici sensibili quali l'integrità fisica, il controllo delle armi e il patrimonio, di cui una prevedente una pena privativa della libertà superiore a un anno, ovvero di lunga durata ai sensi della nostra giurisprudenza, anche dal profilo del diritto interno il ricorrente adempie i motivi di revoca di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. b e c LStrI. Certo, ad eccezione della truffa oggetto della condanna pronunciata il 16 marzo 2015, se considerate singolarmente le altre infrazioni commesse non raggiungerebbero un grado di gravità sufficiente per giustificare una misura come quella in esame, cionondimeno occorre condividere l'argomentazione espressa dal Governo secondo cui la reiterazione di comportamenti delittuosi non particolarmente gravi può comunque dimostrare l'incapacità della persona in questione di rispettare l'ordinamento giuridico vigente.
RI 1 è domiciliato a __________ e il mancato rilascio di un permesso per confinanti UE/AELS comporterà ripercussioni unicamente sul piano professionale, non imponendogli uno spostamento dei suoi interessi all'estero. Da questo profilo gli effetti del provvedimento querelato sulla sua persona appaiono tutto sommato contenuti e non gli porranno alcun problema di riadattamento, ritenuto pure che la sua famiglia si trova nella regione in cui risiede. Certo, sul piano professionale il provvedimento gli impedirà di lavorare in Svizzera, dove è già stato attivo negli ultimi anni. Tale conseguenza è però unicamente ascrivibile al suo comportamento. Non è peraltro dato di vedere come egli non possa trovare in Italia un lavoro, dato che la sua ancora giovane età e l'esperienza acquisita nel nostro Paese lo faciliteranno senz'altro nella ricerca di un impiego.
Di conseguenza, il mancato rilascio di un permesso per confinanti UE/AELS non viola il principio della proporzionalità. Anche dal profilo dell'adeguatezza tale decisione appare infatti convenientemente ragguagliata all'interesse pubblico volto ad evitare ulteriori violazioni dell'ordine e della sicurezza pubblici, ritenuto che, come sopra esposto, nel periodo compreso tra il giugno del 2001 e il settembre del 2016 RI 1 si è reso protagonista a scadenze regolari di numerosi reati penali non propriamente trascurabili dal profilo della loro gravità.
6.2. La tassa di giudizio è quindi posta a carico del ricorrente in quanto soccombente conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'200.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere