Incarto n. 52.2018.581
Lugano 13 dicembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2018 di
RI 1, RI 2 RI 3 patrocinate da PA 1
contro
la decisione del 7 novembre 2018 (n. 5234) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dalle insorgenti avverso la risoluzione del 20 dicembre 2016 con cui la Commissione di vigilanza sanitaria (CVSan) ha archiviato il procedimento da esse promosso con denuncia del 15 dicembre 2014 nei confronti del dr. med. CO 1;
ritenuto, in fatto
che il 15 dicembre 2014 RI 1, RI 2 e RI 3 hanno inoltrato alla CVSan una denuncia ai sensi dell'art. 21 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan; RL 801.100) nei confronti del dr. med. CO 1 per violazione dei diritti dei pazienti, in relazione alle cure erogate al loro defunto marito, rispettivamente padre, __________, deceduto il 17 dicembre 2013 presso l'Istituto oncologico della Svizzera Italiana (IOSI);
che la CVSan ha quindi informato il dr. CO 1 dell'apertura nei suoi confronti di un procedimento di accertamento ex art. 24 lett. a LSan, invitandolo a produrre tutta la documentazione sanitaria in suo possesso e a formulare eventuali sue osservazioni riguardo alla vicenda;
che l'11 settembre 2015 il denunciato ha dato seguito a tale richiesta, contestando di avere violato i suoi doveri professionali;
che senza dare seguito ad una richiesta dei denuncianti, che domandavano di poter prendere visione degli atti e delle osservazioni del denunciato, il 13 gennaio 2016 la CVSan ha prospettato loro l'archiviazione del procedimento, essendo giunta alla conclusione che non sussisteva alcuna violazione dei diritti dei pazienti;
che dando seguito alla richiesta formulata il 25 gennaio 2016 da RI 1, RI 2 e RI 3 di ottenere una motivazione scritta del provvedimento, il 20 dicembre 2016 la CVSan ha emanato una formale decisione di archiviazione della denuncia, non avendo riscontrato nel caso concreto né ritardi nella presa a carico del paziente, né carenze dal profilo delle informazioni dispensate al medesimo dal dr. CO 1;
che con giudizio del 7 novembre 2018 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato da RI 1, RI 2 e RI 3 contro la suddetta decisione della CVSan;
che il Governo ha ritenuto che nella loro qualità di denuncianti le ricorrenti non fossero parti del procedimento svoltosi dinnanzi alla CVSan e, come tali, non fossero legittimate a contestare la decisione di archiviazione resa da quest'ultima autorità;
che avverso questa pronuncia RI 1, RI 2 e RI 3 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la stessa, unitamente alla decisione 22 dicembre 2016 della CVSan, siano dichiarate nulle, rispettivamente annullate, e postulando che gli atti siano rinviati all'autorità di prime cure o al Governo per nuovo giudizio con l'ingiunzione di rispettare i loro diritti procedurali;
che dei motivi del ricorso si dirà, per quanto necessario, in seguito;
che il gravame non è stato intimato per la risposta (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art 99a LSan;
che la legittimazione delle ricorrenti, in quanto destinatarie materiali della decisione di irricevibilità qui impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm);
che il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che innanzitutto occorre rilevare che oggetto della presente vertenza è unicamente la questione di sapere se è a torto o a ragione che il Consiglio di Stato ha considerato irricevibile, per mancanza di legittimazione ad agire, il gravame inoltrato il 23 gennaio 2017 da RI 1, RI 2 e RI 3;
che nella misura in cui quest'ultime sollevano nella presente sede delle argomentazioni riferite al merito della decisione con cui la CVSan ha archiviato il procedimento aperto dietro loro segnalazione nei confronti del dr. CO 1, le stesse appaiono inammissibili; infatti respingendo in ordine il loro ricorso, il Governo non si è neppure chinato sul merito della controversia;
che, fatta questa premessa, si deve ritenere che il giudizio governativo impugnato deve essere confermato, siccome immune da qualsiasi critica che ne possa determinare la nullità o l'annullabilità;
che alle ricorrenti non poteva in effetti essere riconosciuta alcuna qualità per agire in giudizio in via di ricorso contro la suddetta decisione della CVSan;
che, come correttamente rilevato dalla precedente autorità di giudizio, la denuncia inoltrata all'autorità cantonale nei confronti di un operatore sanitario per violazione della LSan non è infatti atta a conferire al suo autore veste di parte nel procedimento disciplinare o contravvenzionale;
che per sua intrinseca natura il procedimento disciplinare concerne in effetti soltanto l'autorità e le persone soggette al potere di vigilanza (Max Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5a ed., Basilea/Stoccarda 1976, N. 54 B VI e rimandi; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea 1990, ibidem);
che, secondo costante prassi, esso è volto essenzialmente alla tutela dell'interesse pubblico, garantendo l'ordine e la vigilanza sull'amministrazione o su di un determinato settore professionale soggetto a regolamentazione (STF 2P.103/2002 del 31 maggio 2002 consid. 2.2);
che in particolare la procedura disciplinare non mira a risolvere conflitti di natura privata, né a dare soddisfazione alle persone lese dal comportamento che tale procedura intende reprimere (Thierry Tanquerel, Les tiers dans les procédures disciplinaires, in: Les tiers dans la procédure administrative, Tanquerel/Bellan-ger, Genève/Zurich/Bâle 2004, pag. 99);
che in questo senso essa non serve direttamente a ristabilire una situazione conforme al diritto, anche se questo può, a volte, essere uno dei suoi effetti accessori, né a sopprimere i pregiudizi che il comportamento criticato potrebbe aver provocato a terze persone (STF 2P.103/2002 del 31 maggio 2002 consid. 2.2, 2P.308/2000 del 5 marzo 2001 consid. 2c; Tanquerel, op. cit., pag. 101);
che pertanto nell'ambito di un procedimento disciplinare, la qualità di parte deve essere riconosciuta, in primo luogo, alla persona contro la quale la procedura è diretta, destinataria, all'occorrenza, della sanzione disciplinare; dal canto suo, l'autorità che conduce l'inchiesta e che quindi agisce quale autorità decidente, acquisirà la qualità di parte a tutti gli effetti nell'ambito dell'eventuale, successiva, procedura di ricorso (Tanquerel, op. cit., pag. 105);
che per contro il denunciante non è toccato dai relativi provvedimenti presi dall'autorità in misura maggiore di qualsiasi altro amministrato e pertanto non assume il ruolo di parte del procedimento (STF 2P.308/2000 del 5 marzo 2001 consid. 2b/c);
che il semplice interesse del denunciante ad ottenere una sorta di appagamento morale dall'eventuale sanzione adottata nei confronti della persona da esso denunciata, rispettivamente la sua eventuale intenzione di avvalersi del risultato della procedura amministrativa per eventuali fini di altra natura, segnatamente per utilizzarlo in una procedura civile o penale, non porta il medesimo a poter vantare il diritto di parte (Tanquerel, op. cit., pag. 106);
che non è infatti dato di vedere in cosa la situazione giuridica del denunciante possa essere influenzata dal fatto che una sanzione venga pronunciata o meno al termine della procedura amministrativa e questo anche nella misura in cui esso dovesse essere (stato) leso personalmente dal comportamento che ne ha giustificato l'apertura;
che il denunciante non è quindi legittimato ad impugnare né le decisioni di revoca dell'autorizzazione o di ammonimento adottato a titolo di sanzione dal Dipartimento in applicazione dell'art. 59 cpv. 1 LSan, né le multe inflitte dalla medesima autorità giusta l'art. 95 LSan non potendo invocare un interesse giuridico a partecipare alla procedura o a ricorrere contro la decisione che verrà emanata al termine della stessa;
che parimenti dev'essere negata al denunciante la legittimazione attiva ad impugnare le decisioni di archiviazione del procedimento disciplinare rese dalla CVSan;
che la qualità per agire in giudizio delle ricorrenti non poteva essere dedotta nemmeno dal diritto ad essere sentito, che l'art. 6 cpv. 1 del regolamento della CVSan del 27 ottobre 1992 (RCVSan; RL 802.105) riconosce al denunciante nell'ambito delle indagini esperite da tale commissione (STA 52.98.176 del 31 luglio 1998);
che, come giustamente rilevato nel giudizio impugnato, a cui si fa integralmente rinvio, rientra tra le facoltà della CVSan, ma non tra gli obblighi, di sentire ulteriormente il denunciante, il cui diritto di esprimersi è già salvaguardato dall'esposizione della denuncia;
che nemmeno il fatto che le ricorrenti eccepiscano ora la nullità della decisione di archiviazione adottata dalla CVSan basta a sovvertire il giudizio reso dal Consiglio di Stato;
che in effetti, se è vero che la nullità di una decisione può essere rilevata in ogni tempo e da ogni autorità (DTF 137 III 217 consid. 2.4.3), è pur vero che l'eccezione della stessa non costituisce un rimedio straordinario di diritto, ma piuttosto una questione pregiudiziale da proporre nell'ambito di un ricorso ricevibile (cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurigo/San Gallo 2016, n. 1101); condizione, quest'ultima, che in concreto non era data, dal momento che, come appena illustrato, alle insorgenti difettava la legittimazione ad agire in giudizio dinnanzi al Governo cantonale;
che, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 47 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta in parti uguali a carico delle ricorrenti, con vincolo di solidarietà.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera