Incarto n. 52.2018.536
Lugano 20 dicembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2018 dell'
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 10 ottobre 2018 (n. 20.2018.9) con cui la Commissione di disciplina notarile ha pronunciato nei suoi confronti un avvertimento, a titolo di sanzione disciplinare;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 20 aprile 2018 __________ ha segnalato il comportamento a suo dire scorretto dell'avv. RI 1 alla Commissione di disciplina degli avvocati, che ha di conseguenza avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare per possibile violazione del segreto professionale come pure del divieto di incorrere in conflitti d'interessi e di muovere attacchi alla controparte.
Ritenendo che la fattispecie potesse essere rilevante anche dal profilo della disciplina notarile, il 24 giugno 2018 la Commissione di disciplina degli avvocati ha trasmesso la predetta segnalazione alla Commissione di disciplina notarile (Commissione).
b. Nel proprio scritto, __________ ha in particolare rimproverato all'avv. RI 1 di averla in più occasioni, sia nell'ambito delle cause a protezione dell'unione coniugale che in quella di divorzio, denigrata pesantemente. Inoltre, ha segnalato che, prima di assumere il patrocinio di suo marito, l'avv. RI 1 - amico di famiglia - aveva funto da notaio istrumentando dapprima, il 19 dicembre 1996, l'atto di donazione di alcuni fondi dal suocero al marito e in un secondo tempo, il 17 luglio 1998, l'atto di separazione dei beni dei futuri coniugi, sostenendo che egli conosce fatti e situazioni che ha prontamente indicato nelle cause, comportandosi pertanto in modo scorretto anche in merito al conflitto di interessi.
c. Preso atto della segnalazione, il 17 maggio 2018 la Commissione ha aperto nei confronti del notaio RI 1 un procedimento disciplinare. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito mosso contro di lui. Ha anzitutto spiegato di non essere venuto a conoscenza, nell'ambito della rogazione del citato atto di separazione dei beni, di nulla che riguardasse __________: non si sarebbe discusso dei suoi beni, non essendocene motivo, dato che era stato previsto che ciascun coniuge avrebbe mantenuto la proprietà, l'amministrazione, il godimento e la disponibilità dei propri beni. Nelle successive procedure giudiziarie, il marito non si sarebbe del resto mai preoccupato di conoscere il patrimonio della moglie, essendosi impegnato a versarle quanto necessario per mantenere il suo tenore di vita (al netto di quanto avrebbe potuto guadagnare esercitando un'attività lavorativa). Egli non avrebbe pertanto mai utilizzato informazioni riguardanti __________, di cui appunto non sarebbe nemmeno mai venuto a conoscenza. La segnalazione costituirebbe l'ultima delle scorrettezze nei suoi confronti da parte della patrocinatrice della signora __________, con la quale non intratterrebbe buoni rapporti e che continuerebbe in quasi tutte le pratiche a comportarsi in modo scorretto, finanche spregiudicato, nei suoi riguardi. Riservandosi di procedere penalmente nei confronti di chi lo ha calunniato, ha infine posto l'accento sul fatto che nella sua lunga carriera di notaio la sua attività non ha mai dato adito ad alcuna critica.
B. Con decisione del 10 ottobre 2018, la Commissione ha pronunciato nei confronti dell'avv. RI 1 un avvertimento. Rilevato da un lato come gli appunti in merito alle espressioni utilizzate dal notaio nell'ambito del patrocinio siano di competenza della Commissione di disciplina degli avvocati, la precedente istanza ha concluso dall'altro che il denunciato fosse incorso in una violazione del suo obbligo di imparzialità, avendo assunto il patrocinio di una parte in una procedura di divorzio contenziosa avente per oggetto lo scioglimento di un regime matrimoniale che lui stesso aveva contribuito quale pubblico ufficiale a instaurare, ciò che costituirebbe chiaramente un conflitto d'interessi. E questo indipendentemente dal fatto che l'atto sia stato rogato prima delle nozze dei coniugi, non prevedesse un inventario dei beni dell'uno e dell'altro e il matrimonio sia durato quasi 20 anni prima di sfociare in procedimenti giudiziari. La sanzione è stata commisurata tenendo conto dell'assenza di precedenti.
C. Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. L'insorgente biasima la precedente istanza per avere acriticamente creduto alla segnalante ed essere così partita dall'errato presupposto che nelle procedure giudiziarie avviate in un secondo tempo siano effettivamente stati riportati fatti e situazioni di cui egli sarebbe venuto a conoscenza prima o contestualmente al rogito. Fatti e situazioni che né la segnalante né la Commissione avrebbero indicato e che neppure emergerebbero dall'incarto, in cui non figurerebbe alcun documento relativo alle predette cause. Ribadisce di avere allestito il rogito prima del matrimonio dei suoi clienti, limitandosi a riportare la loro volontà, senza che fosse necessario entrare nel dettaglio dei loro beni e senza venire dunque a conoscenza di nulla che riguardasse il patrimonio della segnalante. Nega quindi di essere incorso in un concreto conflitto d'interessi, tanto più che nelle procedure giudiziarie il marito non avrebbe fatto valere alcunché nei confronti della moglie a titolo di liquidazione del regime matrimoniale (ammettendo finanche il rimborso di un ingente prestito da lei preteso), impegnandosi pure a versarle quanto necessario al mantenimento del suo tenore di vita (al netto di quanto avrebbe potuto guadagnare esercitando un'attività lavorativa) indipendentemente dalla sua situazione patrimoniale.
D. In sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.
Considerato, in diritto
1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.2. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla legge sul notariato, al regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto. Quest'ultima puntualizzazione - assente nel corrispondente art. 126 n. 1 della previgente legge sul notariato del 23 febbraio 1983 (vLN; BU 1985, 217) - è stata aggiunta al fine di conferire una chiara base legale in merito al perseguimento delle violazioni ai doveri del notaio, concetto il cui contenuto può essere individuato anche facendo capo alle norme deontologiche (cfr. al riguardo: Messaggio n. 6491 del 5 aprile 2011, pag. 11, ad art. 22; RDAT II-2001 n. 11 consid. 3b e rimandi; cfr. inoltre Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, pag. 76, n. 126 e pag. 221 seg., n. 338; Denis Piotet, Déontologie notariale et droit suisse, in: SJ 2002 II 275, in particolare pag. 278 seg.).
2.3. Tra gli obblighi professionali che incombono al notaio si annovera quello
In concreto, dagli atti risulta che il 19 dicembre 1996 il notaio RI 1 aveva rogato l'atto con il quale il marito della denunciante ha ricevuto in dono dal padre alcuni immobili (che, stando alla segnalazione, comprenderebbero l'abitazione coniugale). Il 17 luglio 1998, poco prima che i futuri sposi si unissero in matrimonio (il 28 agosto successivo), il ricorrente ha stilato la convenzione con la quale essi hanno adottato il regime matrimoniale della separazione dei beni. Vero è che il rogito - oltre a richiamare il predetto atto di donazione (punto n. 3) - si limita a indicare che gli interessati dichiarano di volersi sottoporre al regime di separazione dei beni ai sensi degli articoli 247 e ss del Codice Civile Svizzero (punto n. 1) e che di conseguenza ciascun coniuge manterrà la proprietà, l'amministrazione, il godimento e la disponibilità dei propri beni (punto n. 2). Tuttavia, come correttamente rilevato dalla Commissione, il fatto che altri aspetti non siano confluiti espressamente nell'atto pubblico ancora non significa che gli stessi non siano stati discussi preliminarmente alla sua stipula. Al contrario. Gli obblighi d'informazione e di consiglio (art. 6 cpv. 1 LN) che incombono al notaio in ambito matrimoniale e successorio, come pure il suo dovere di vegliare a che nessuna parte venga indotta a stipulare diversamente da quanto realmente voluto (cfr. art. 5 cpv. 2 LN), implicano infatti che egli debba essere ragguagliato in modo completo sulla situazione finanziaria e personale delle parti (cfr. STF 2C_427/2009 citata consid. 3.1, 2C_26/2009 citata consid. 3.2). Nulla muta quindi che l'atto autentico non preveda un inventario dei beni dell'uno e dell'altro coniuge. Per redigere in scienza e coscienza la convenzione matrimoniale in questione il notaio è infatti senz'altro venuto a conoscenza di dati essenziali riguardanti i futuri sposi. Motivo per cui il mandato assunto dall'insorgente in vista della stipula del citato atto di separazione dei beni in qualità di pubblico ufficiale gli impediva di accettare qualsiasi ulteriore incarico nell'ambito delle procedure a protezione dell'unione coniugale, rispettivamente di divorzio, successivamente intentate - aventi, tra l'altro, per oggetto i rapporti patrimoniali tra (ex) coniugi. Poco importa che, come sostenuto dal ricorrente, in concreto nella causa di divorzio il suo patrocinato non abbia avanzato pretese nei confronti della moglie a titolo di liquidazione del regime matrimoniale (ammettendo finanche il rimborso di un ingente prestito da lei richiesto) e si sia altresì impegnato a versarle quanto necessario al mantenimento del suo tenore di vita indipendentemente dalla sua situazione patrimoniale. Resta il fatto che il ricorrente ha assunto il patrocinio di uno dei coniugi in una procedura contenziosa avente per oggetto (anche) lo scioglimento di un regime matrimoniale che lui stesso aveva contribuito quale pubblico ufficiale a instaurare, violando così manifestamente il suo obbligo di imparzialità. In tali circostanze, è del tutto irrilevante che l'adozione dello speciale regime matrimoniale abbia preceduto le nozze e che l'unione matrimoniale sia durata quasi 20 anni prima di sfociare nei predetti procedimenti giudiziari, come pure che fatti e situazioni di cui l'insorgente è venuto a conoscenza in qualità di notaio non siano effettivamente stati riportati nelle cause tra marito e moglie.
Ferme queste premesse, resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere al ricorrente.
4.1. In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari seguenti:
l'avvertimento;
l'ammonimento;
la multa fino a fr. 20'000.-;
la sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da pubblicarsi sul Foglio ufficiale. La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN). L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il comportamento del notaio.
La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 5.1 e riferimenti).
4.2. In concreto, è innegabile che il notaio RI 1 abbia infranto una regola professionale fondamentale, che deriva dalla mansione di particolare fiducia che è chiamato a svolgere quale detentore di una parte del potere pubblico. La violazione risulta ancor meno trascurabile se si considera che l'insorgente vanta una lunga esperienza professionale, che avrebbe tanto più dovuto indurlo ad accorgersi della delicata situazione in cui si stava ponendo con l'assunzione del patrocinio di uno dei coniugi per i quali aveva istrumentato in qualità di notaio l'atto di separazione dei beni. Se non giova inoltre al ricorrente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e di ravvedimento, depone per contro a suo favore la circostanza che, durante la sua lunga carriera di notaio, non è mai stato oggetto di una sanzione disciplinare.
Alla luce di tutto quanto esposto, ritenuto peraltro pure che l'insorgente è stato oggetto di un procedimento disciplinare anche in qualità di avvocato (cfr. segnalazione del 24 aprile 2018 sub doc. 1), si giustifica pertanto di confermare l'avvertimento pronunciato dalla Commissione. La sanzione così commisurata, corrispondente alla più lieve misura prevista dall'art. 97 cpv. 1 LN, risulta tutto sommato opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, resta interamente a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera