Incarto n. 52.2018.529
Lugano 27 marzo 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2018 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la risoluzione del 3 ottobre 2018 (n. 4639) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 7 dicembre 2017 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, in materia di revoca di un permesso di domicilio UE/AELS;
ritenuto, in fatto
A. a. Il cittadino germanico RI 1 (1980) è nato a __________ (Italia), ma si è immediatamente trasferito in Svizzera, paese di residenza dei familiari, venendo posto al beneficio di un permesso di domicilio UE/AELS. L'11 aprile 2003 ha sposato la cittadina elvetica __________ (1980). Da questa unione il __________ 2003 è nato __________, anch'egli cittadino svizzero. La coppia si è separata nel febbraio 2009 e il matrimonio è stato sciolto per divorzio il 12 ottobre 2010. Il figlio è stato affidato alla madre, mentre a RI 1 è stato riconosciuto un ampio diritto di visita, con l'obbligo di versare mensilmente un contributo alimentare; l'autorità parentale è stata attribuita a entrambi i genitori.
b. Dal settembre 2009 all'autunno 2015 l'interessato è stato sentimentalmente legato alla cittadina elvetica e bulgara __________, con cui ha convissuto fino a pochi giorni prima dell'arresto, avvenuto il 21 novembre 2015.
c. Dal lato professionale, nel periodo compreso tra il settembre 2004 e l'inizio della carcerazione l'interessato ha lavorato per l'azienda __________ di __________, di cui la madre è azionista e gerente.
B. Durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha interessato le Autorità penali in tre occasioni. Il 1° ottobre 2012 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha infatti emanato nei suoi confronti un decreto d'accusa per il reato di grave infrazione alle norme della circolazione. L'11 settembre 2014 la medesima Autorità gli ha invece inflitto una multa per contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121). La condanna più grave risale al 25 maggio 2016, allorquando la Corte delle assise criminali di __________ lo ha riconosciuto colpevole dei reati di tentato omicidio intenzionale e di contravvenzione alla LStup, infliggendogli una pena privativa della libertà di 5 anni e 6 mesi, una multa di fr. 100.- e ordinando un trattamento ambulatoriale, per avere tentato di uccidere la ex-compagna __________ e per aver consumato cocaina e marijuana. Il 18 ottobre 2016 il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha disposto il suo collocamento nella sezione chiusa del Penitenziario cantonale. Questa decisione è stata confermata dal medesimo magistrato con decisione del 4 agosto 2017. La liberazione di RI 1 è prevista per il 20 maggio 2021.
C. Preso atto di questa condanna penale, il 7 agosto 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha comunicato a RI 1 di non ritenere più adempiute le condizioni che avevano condotto al rilascio del suo permesso di domicilio UE/AELS e, dopo avergli dato la possibilità di esprimersi, con decisione del 7 dicembre 2017 ha revocato la citata autorizzazione per motivi di ordine pubblico, intimandogli di lasciare il territorio elvetico al momento della scarcerazione.
D. Con giudizio del 3 ottobre 2018 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa interposta contro di essa da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocargli il permesso di domicilio in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità e al diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), nonché esigibile il suo rientro nel Paese d'origine o in Italia, dove è nato.
E. Contro la predetta pronuncia governativa il soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
RI 1 osserva di avere commesso il citato crimine di tentato omicidio prima dell'entrata in vigore - avvenuta il 1° ottobre 2016 - delle norme sull'espulsione penale ai sensi degli art. 66a segg. del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), sostenendo che qualora dette disposizioni fossero già state in vigore al momento dei fatti, i giudici penali avrebbero verosimilmente rinunciato all'espulsione obbligatoria: essendo nato e cresciuto in questo Paese avrebbe infatti potuto beneficiare dell'eccezione per i casi di rigore prevista all'art 66a cpv. 2 CP. Dal profilo del diritto degli stranieri il ricorrente chiede pertanto di poter beneficiare della minore severità delle nuove disposizioni penali e la conseguente rinuncia eccezionale all'espulsione.
L'insorgente considera infine che l'art. 5 dell'allegato I all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), applicabile in virtù della sua cittadinanza tedesca, non preveda un automatismo nel revocare il permesso di domicilio di coloro che hanno commesso atti lesivi dell'ordine pubblico, ma al contrario le autorità devono procedere a una valutazione individualizzata di ogni fattispecie. In quest'ottica egli sostiene che i fatti che hanno portato alla condanna del 25 maggio 2016 rappresentano un episodio isolato, inserito in un contesto sentimentale "malato", ma che non vi sarebbe alcun rischio di recidiva e che il medesimo non dimostrerebbe l'incapacità di conformarsi all'ordinamento giuridico vigente in Svizzera e non sarebbe indizio di alcuna mancanza di integrazione.
F. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.1. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
2.2. L'autorizzazione di domicilio UE/AELS è un permesso che non è in quanto tale previsto dall'ALC, di principio applicabile alla fattispecie in forza della nazionalità germanica dell'insorgente.
Giusta l'art. 5 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), esso viene rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù dell'art. 34 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; LStrI; RS 142.20) e degli art. 60-63 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4). In questo senso, l'art. 23 cpv. 2 OLCP sancisce che tale genere di autorizzazione è disciplinata dall'art. 63 LStrI. Benché sia silente in merito al rilascio del permesso di domicilio UE/AELS - così come alla revoca del medesimo, che è pure regolata dalla LStrI - l'ALC non può tuttavia essere trascurato, considerato il tenore dell'art. 5 del suo allegato I. Quest'ultima disposizione prevede infatti, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 allegato I ALC). Secondo la giurisprudenza della CGUE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque interpretate in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società. La sola esistenza di condanne penali, tuttavia, non può automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera circolazione. Una tale condanna può essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.4 con rinvii alla giurisprudenza della CGUE).
A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa è importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2, 136 II 5 consid. 4.2).
Inoltre l'esame deve essere effettuato tenuto conto delle garanzie derivanti dalla CEDU, qualora fosse applicabile nella presente fattispecie, e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 135 II 377 consid. 4.3, 131 II 352 consid. 3.3, 130 II 493 consid. 3.3, 176 consid. 3.4.2, 129 II 215 consid. 6.2).
2.3. Giusta l'art. 63 cpv. 2 LStrI nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2018 e applicabile nella presente fattispecie (vedasi art. 126 LStrI), il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera, come nel caso del qui ricorrente, può essere revocato unicamente se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera b e all'articolo 62 capoverso 1 lettera b LStrI, cioè se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (art. 63 cpv. 1 lett. a LStrI) oppure se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI).
Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per almeno un anno, a prescindere dal fatto che sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata effettivamente espiata (DTF 137 II 297 consid. 3, 135 II 377 consid. 4.2).
Una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici è invece data in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (art. 80 cpv. 1 lett. a OASA, in vigore fino al 31 dicembre 2018). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una loro violazione (art. 80 cpv. 2 OASA).
Una persona viola "gravemente" l'ordine e la sicurezza pubblici quando i suoi atti ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica, psichica o sessuale. Per analogia anche delle violazioni di minore gravità, considerate nel loro insieme, possono essere definite "gravemente" lesive. Il criterio della gravità qualificata della violazione dell'ordine pubblico può essere realizzato anche con quegli atti contrari alle prescrizioni di legge e alle decisioni delle autorità che per la loro ripetitività, nonostante gli ammonimenti e le successive condanne, dimostrano che lo straniero non si lascia impressionare dalle sanzioni inflittegli in sede penale e non intende o non è in grado di rispettare l'ordine giuridico in futuro. Sapere poi se lo straniero sia disposto o sia in grado di conformarsi all'ordine giuridico svizzero, va risolta nell'ambito di un apprezzamento globale del suo comportamento (DTF 137 II 297 consid. 3; STF 2C_881/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 4.3.1 con rif.).
2.4. La legge federale sugli stranieri e la loro integrazione si applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI). Considerato che l'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC), occorre di principio verificare che la revoca del permesso di domicilio al qui ricorrente si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi. Ora, visto che la legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo, la presente vertenza va quindi esaminata sotto il profilo dell'ALC.
01.10.2012 DA __________ del Ministero pubblico del Cantone Ticino: pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni - e multa di fr. 1'000.-, per grave infrazione alle norme della circolazione (20.06.2012);
11.09.2014 DA __________ del Ministero pubblico del Cantone Ticino: multa di fr. 200.-, per ripetuta contravvenzione alla LStup (01.2013-03.2014);
25.05.2016 sentenza __________ della Corte delle assise criminali di __________: 5 anni e 6 mesi di pena detentiva, multa di fr. 100.- e trattamento ambulatoriale giusta l'art. 63 CP, per tentato omicidio intenzionale (21.11.2015) e contravvenzione alla LStup (07-09.2015).
3.2. Esaminando in particolare i fatti che hanno portato a quest'ultima condanna, ciò che colpisce è l'imputazione di tentato omicidio intenzionale ai sensi dell'art. 111 CP. Dagli atti di causa emerge che il 21 novembre 2015 RI 1 ha ferito __________ - ex-compagna da cui si stava a quel momento separando - con una serie di fendenti, inferti con un coltello da cucina seghettato. Questi colpi sono stati inflitti dall'interessato mentre era abbracciato alla vittima, a seguito del rifiuto di un bacio da parte di quest'ultima. Egli ha ripetutamente accoltellato __________
Sebbene le ferite da arma da taglio effettivamente riportate da __________ non fossero atte a metterne in pericolo la vita - ma avrebbero potuto esserlo visti il numero di fendenti e le zone in cui questi sono stati inflitti (cfr. ibidem, pagg. 34 seg.) - la Corte delle assise criminali ha definito grave la colpa del ricorrente "per il numero di colpi inferti, per i motivi per cui ha agito, per l'organizzazione del dopo e, per finire, per il fatto che di alternative ne aveva, poteva fermarsi e non si è fermato finché non aveva, dal suo punto di vista, raggiunto il suo scopo, ovvero riallacciare la relazione con la donna, incurante della libertà di autodeterminarsi della stessa" (cfr. ibidem, pag. 43), stabilendo che RI 1 ha "agito almeno per dolo eventuale di livello alto, molto prossimo al dolo diretto" (cfr. ibidem, pag. 41) e infliggendogli una pena privativa della libertà di 5 anni e 6 mesi. La sanzione è stata inoltre assortita da un trattamento ambulatoriale ai sensi dell'art. 63 CP, poiché i giudici penali hanno considerato che il ricorrente "non ha ancora elaborato i motivi che lo hanno spinto ad agire e la sua sofferenza è a tutt'oggi riferita esclusivamente a sé stesso, al danno arrecato alla propria immagine e non tanto per quanto è successo e per il grave pericolo che ha recato alla vita di una persona" (cfr. ibidem, pag. 44). Al proposito giova evidenziare il referto della perizia dell'11 gennaio 2016, a cui RI 1 è stato sottoposto, dalla quale emerge che è affetto da un "disturbo della personalità narcisistico associato ad una sindrome di dipendenza da cocaina e ad un uso dannoso di cannabinoidi", che i reati di tentato omicidio intenzionale e di contravvenzione alla LStup sono da porre in relazione a detta turba psichica e che al momento dei fatti "la capacità di valutare il carattere illecito della sua azione e la capacità di agire non erano scemate" (cfr. ibidem, pag. 37). Pur riconoscendo che l'insorgente non presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati, la perita dr.ssa __________ ha indicato "il trattamento ambulatoriale quale percorso terapeutico adeguato da seguire per evitare la commissione di nuovi reati in connessione con la turba psichica da lui presentata" (cfr. ibidem). Sempre in relazione al pericolo di recidiva la specialista ha rilevato che, dal punto di vista psichiatrico forense, nel caso di RI 1 questo rischio non è elevato, ma che "potrebbe eventualmente commettere in futuro, sulla base del disturbo di personalità di cui è affetto, agiti [recte: atti] aggressivi nei confronti della persona cui è fortemente legato in caso di rottura della relazione per la ferita narcisistica inferta a sé che alimento [recte: alimenta] la dimensione abbandonica ma non obbligatoriamente, cioè sulla base di una turba psichica che non permette di agire diversamente. Non è possibile esprimersi sulla probabilità che ciò avvenga non essendo un obbligo il commetterli" (cfr. referto della perizia dell'11 gennaio 2016, pag. 28, citato nella decisione dei Giudice dei provvedimenti coercitivi del 18 ottobre 2016 agli atti, pag. 3). Pertanto, visto che nei fatti sussiste un rischio di recidiva, il giudice di applicazione della pena ha ordinato il collocamento dell'interessato nella sezione chiusa del penitenziario, dove è prevista la continuazione del trattamento ambulatoriale ordinato mediante la condanna del 25 maggio 2016 (cfr. decisione dei Giudice dei provvedimenti coercitivi del 18 ottobre 2016, pag. 4).
3.3. Sebbene di gravità nettamente minore rispetto all'imputazione di tentato omicidio intenzionale, non possono nondimeno essere sottaciute le condanne inflitte a RI 1 per contravvenzione alla LStup pronunciate il 25 maggio 2016 e in occasione del decreto d'accusa del Ministero pubblico dell'11 settembre 2014, nonché la grave infrazione alle norme della circolazione stradale, sanzionata con decreto d'accusa del 1° ottobre 2012.
Da queste condanne (che considerate singolarmente non avrebbero comunque potuto giustificare la revoca di un permesso di domicilio UE/AELS) si evince infatti che il ricorrente - che, come si è visto, è peraltro affetto da una sindrome di dipendenza da cocaina e cannabinoidi - nei periodi compresi tra il gennaio 2013 e il marzo 2014, come pure tra il luglio e il settembre 2015, ha ripetutamente fatto uso di detti stupefacenti. Non si è dunque trattato di consumi estemporanei di sostanze illegali, sebbene questi ultimi abbiano condotto unicamente alla comminazione di multe.
Per quanto invece concerne la condanna per infrazione grave alle norme della circolazione stradale, occorre osservare che il 20 giugno 2012 RI 1, mentre circolava su un'autostrada, ha omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza dall'antistante veicolo, effettuando anche una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra e sulla corsia d'emergenza di due vetture che lo precedevano, invadendo pure una superficie vietata (cfr. decreto d'accusa DA __________ del Ministero pubblico del Cantone Ticino agli atti, pag. 1).
3.4. Tenuto conto del carattere del reato di tentato omicidio intenzionale descritto, diretto contro un bene giuridico sensibile quale la vita altrui, dei fini egoistici che lo hanno spinto a agire a danno della ex-compagna, come pure del fatto che la vicinanza del figlio minorenne (presente nell'appartamento in cui si è svolto il fatto di sangue del 21 novembre 2015) non lo ha dissuaso dal commettere detto crimine, l'insorgente ha dimostrato di non volere o di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita e di essere attualmente un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Ritenuto inoltre che la sua attività delittuosa non è lontana nel tempo, non si può nemmeno escludere una sua ulteriore recidiva (contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso del 7 novembre 2018), visto l'esito della perizia psichiatrica a cui è stato sottoposto e il fatto che segue tuttora il trattamento ambulatoriale ordinato dalla Corte delle assise criminali di __________ mediante la condanna del 25 maggio 2016. Al proposito nulla giova alla posizione di RI 1 l'affermazione secondo cui presto potrà beneficiare della semilibertà (cfr. ricorso del 7 novembre 2018, pag. 6). Alla luce di quanto precede, si deve dunque sostanzialmente convenire con il Consiglio di Stato che l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 dell'allegato I all'ALC, tale da legittimare un provvedimento di revoca del permesso di domicilio sulla base dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI. Certo, l'art. 5 allegato I ALC è una norma di carattere potestativo per cui l'autorità può liberamente decidere se procedere alla revoca di un permesso di domicilio UE/AELS, cionondimeno nel caso in esame, visto quanto rimproverato al ricorrente, il Consiglio di Stato non è incorso in una violazione del diritto, sostenendo che è a ragione che il Dipartimento ha deciso di derogare ai diritti ai sensi dell'ALC di RI 1 per motivi di ordine pubblico.
Ritenuto inoltre che il ricorrente è stato condannato a una pena privativa della libertà ampiamente superiore a un anno, ovvero di lunga durata ai sensi della menzionata giurisprudenza, egli adempie pure i requisiti per la revoca sulla base dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI.
4.1. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado di integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStrI). Nel caso in cui il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, un analogo esame della proporzionalità va svolto anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.). Sempre in base alla giurisprudenza, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel nostro Paese una simile misura non è esclusa e può essere adottata sia quando una persona si sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale o in relazione con il commercio di stupefacenti - sia quando il soggetto in discussione si è reso punibile a più riprese (per un riassunto della giurisprudenza al riguardo cfr. STF 2C_28/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3, 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 3.3 e 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 3.2; così come la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Dalia contro Francia del 19 febbraio 1998, Recueil CourEDH 1998-I pag. 76 § 50 segg.). Pure in questo contesto, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta (STF 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 3.4 e 2C_432/2011 del 13 ottobre 2011 consid. 3.1).
4.2. RI 1 vive stabilmente nel nostro Paese praticamente dalla nascita. Pur tenendo conto che dal 7 dicembre 2017, data dell'emanazione del provvedimento dipartimentale qui litigioso, la sua presenza sul territorio elvetico è solamente tollerata in attesa di un giudizio definitivo in merito al destino del permesso di domicilio, è innegabile che il suo soggiorno vada considerato di lunga durata. Ora se da una parte questa circostanza - unitamente a quella che in Svizzera vivono il figlio minorenne, i genitori e il fratello - ha un sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli elementi da valutare, dall'altra bisogna tenere conto che con il comportamento tenuto il 21 novembre 2015 egli ha dimostrato la propria incapacità a conformarsi al nostro ordinamento giuridico, commettendo un reato a danno di un bene giuridico fondamentale quale è la vita altrui, ciò che - come rilevato in precedenza (cfr. supra, consid. 3.2.-3.4.) - giustifica la revoca del suo permesso di domicilio.
Sebbene, come si è visto, RI 1 ha vissuto gran parte della propria vita in Svizzera, egli è nato e ha frequentato 5 anni di scuole superiori in Italia (di cui la madre è originaria). Egli potrebbe dunque trasferirsi nella vicina zona di confine, dove la lingua, la cultura e il tenore di vita sono simili a quelli del Cantone Ticino e in cui, vista la vicinanza, potrebbe continuare a mantenere i rapporti con amici e familiari. Anche un suo eventuale trasferimento in Germania, paese di cui è cittadino, e dove vigono condizioni di vita simili a quelle elvetiche, appare possibile e insuscettibile di comportargli insormontabili problemi di reinserimento. Del resto, le difficoltà di adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto in Patria, sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo un prolungato soggiorno all'estero.
4.3. Sul piano dell'integrazione in Svizzera occorre osservare che prima dell'arresto il ricorrente aveva una situazione professionale stabile, essendo egli impiegato per un'azienda attiva nel settore dei crediti gestita dalla madre. Quest'ultima, in occasione della presa di posizione del 15 agosto 2017 dinanzi alla Sezione della popolazione, aveva lamentato l'impatto negativo sugli affari della ditta dovuto all'assenza del figlio, qualificandone il contributo come fondamentale. Ella ha inoltre espresso il timore che l'eventuale mancato reinserimento dell'insorgente in azienda potrebbe avere quale conseguenza la chiusura dell'attività. Questa preoccupazione, seppure per certi versi comprensibile, si rivela tuttavia infondata. In primo luogo la prolungata assenza di RI 1 dal posto di lavoro non è da imputare alla revoca del suo permesso di domicilio, bensì all'incarcerazione a seguito dei fatti del 21 novembre 2015. Inoltre il provvedimento impugnato impedirà al ricorrente di risiedere in Svizzera una volta liberato, ma non di recarvisi per svolgere un'attività lucrativa, non essendo stato pronunciato alcun divieto d'entrata nei suoi confronti.
4.4. Meno scontata, nell'ottica dell'esame della proporzionalità del provvedimento, appare invece la definizione del pregiudizio che il figlio __________ (2003), di cittadinanza svizzera, subirebbe con l'allontanamento del padre.
4.4.1. Il cittadino straniero che non ha la custodia dei figli - come è il caso del ricorrente - può già di per sé vivere soltanto in misura limitata le relazioni con la prole, ossia unicamente nel quadro dell'esercizio del diritto di visita riconosciutogli. In linea di principio, tale facoltà non implica un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole. Secondo la giurisprudenza federale, le esigenze dell'art. 8 CEDU risultano in effetti già rispettate se detto diritto di visita può venire esercitato nell'ambito di brevi soggiorni, adattandone se del caso le modalità (STF 2C_774/2013 del 31 ottobre 2013 consid. 4.1). Un diritto del genitore all'ottenimento di un permesso di dimora può tuttavia sussistere se i rapporti con i figli sono particolarmente intensi dal profilo economico e affettivo, se questi non potrebbero venir mantenuti per la distanza del Paese d'origine del genitore e se il comportamento di quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (DTF 140 I 145 consid. 3.2, con rinvii; STF 2C_165/2014 del 18 luglio 2014 consid. 4.2).
L'esistenza di un legame affettivo "particolarmente intenso" è stato in passato ammesso dalla giurisprudenza in presenza di diritti di visita riconosciuti in modo ampio, ovvero al di là dell'ordinario (STF 2C_145/2012 del 16 luglio 2012 consid. 2.3.1). Prendendo però atto dell'evoluzione registrata in materia di diritto della famiglia, che ha portato al riconoscimento di diritti di visita estesi sempre più con regolarità, il Tribunale federale ha ridefinito la particolare intensità dei rapporti affettivi tra figlio con diritto di risiedere in Svizzera e genitore senza autorità parentale. La nostra Massima Istanza ha precisato che - nei casi di stranieri che già disponevano di un permesso di soggiorno a seguito del matrimonio con un cittadino svizzero o con una persona domiciliata (art. 42, rispettivamente, 43 LStrI) e adempiute comunque tutte le altre condizioni richieste nonché tenuto conto della convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS 0.107) - il sussistere di un legame affettivo particolarmente intenso debba essere già riconosciuto quando quello effettivamente esercitato corrisponda ad un diritto di visita usuale, secondo i canoni odierni (DTF 139 I 315 consid. 2; STF 2C_774/2013 del 31 ottobre 2013 consid. 4.2, 2C_1105/2012 del 5 agosto 2013 consid. 2 e 2C_318/3013 del 5 settembre 2013 consid. 3.3). Nell'ottica dell'art. 8 n. 1 CEDU, determinante è ad ogni modo la natura e il carattere effettivo dei rapporti intrattenuti tra lo straniero e il membro della famiglia che ha diritto di risiedere in Svizzera al momento in cui detta norma viene invocata (DTF 140 I 145 consid. 4.2).
Va pure osservato, per completezza, che il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza riferita a figli con passaporto elvetico anche in merito al requisito del "comportamento irreprensibile". In ambito di "ricongiungimento familiare alla rovescia", ovvero quando lo straniero che sollecita il rilascio di un permesso o di un'autorizzazione di soggiorno è detentore sia della custodia esclusiva che dell'autorità parentale sul figlio di nazionalità elvetica, il diritto di quest'ultimo a crescere in Svizzera non viene infatti più messo in discussione già in assenza di un simile comportamento da parte del genitore, bensì solo quando quest'ultimo si è reso colpevole di lesioni dell'ordine e della sicurezza pubblici di una certa gravità (DTF 140 I 145 consid. 3.3; STF 2C_165/2014 del 18 luglio 2014 consid. 4.3). Parallelamente, procedendo all'esame della situazione dello straniero che non vive più con il coniuge svizzero ma che, senza averne la custodia, ha ancora l'autorità parentale sul figlio minore di nazionalità elvetica, il Tribunale federale ha giudicato che la violazione dell'ordine pubblico non costituisce una condizione indipendente, il cui mancato rispetto implica necessariamente il rifiuto di prorogare l'autorizzazione di soggiorno, bensì solo uno degli elementi da considerare nella ponderazione degli interessi in discussione (DTF 140 I 145 consid. 4.3; STF 2C_165/2014 del 18 luglio 2014 consid. 4.3).
4.4.2. Riassunta la giurisprudenza in materia e tornando al caso in esame occorre rilevare che il figlio __________ non vive più con il ricorrente dal febbraio 2009, ovvero dalla separazione di fatto tra quest'ultimo e __________. Il 12 ottobre 2010 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha sciolto il matrimonio per divorzio, affidando il figlio alla madre e riconoscendo a RI 1 un ampio diritto di visita con l'obbligo di versare mensilmente un contributo alimentare di fr. 1'000.- (più gli assegni familiari). L'esercizio dell'autorità parentale è rimasta congiuntamente ai genitori.
Ora sebbene l'insorgente si richiami al rapporto con il figlio e al diritto di visita di cui dispone, bisogna tuttavia convenire con l'opinione esposta dal Consiglio di Stato nella decisione impugnata, ovvero che lo stato di carcerazione in cui si trova dal 21 novembre 2015 RI 1 non può che avere limitato la relazione tra quest'ultimo e il giovane , sia sul piano affettivo, sia da un punto di vista economico, in ragione dell'impossibilità di coltivare una normale relazione padre-figlio. Deve altresì essere rammentato che nemmeno la presenza del ragazzo al momento dei fatti di cui alla condanna del 25 maggio 2016 ( si trovava infatti nell'appartamento dove si è consumato detto crimine) ha impedito al ricorrente di tentare di uccidere la ex-compagna.
Va infine considerato che per i motivi esposti in precedenza (cfr. supra, consid. 4.2.) il ricorrente al momento della liberazione potrà trasferirsi in Italia, e vista la vicinanza con __________ - luogo di residenza del figlio __________ - i loro rapporti potranno facilmente essere mantenuti. Lo stesso dicasi in caso di un'eventuale trasferimento di RI 1 in Germania, grazie a contatti telefonici, scritti, tramite i mezzi di comunicazione multimediali o visite reciproche.
Ne discende che anche da questo profilo il provvedimento adottato dalla Sezione della popolazione non risulta lesivo dell'art. 8 CEDU e della CDF ed è conforme al principio della proporzionalità.
L'argomento non può essere condiviso. Si deve considerare che esula dalle competenze del Tribunale cantonale amministrativo stabilire se, sulla base delle disposizioni concernenti l'espulsione penale dei criminali stranieri ai sensi degli art. 66a segg. CP (entrate in vigore il 1° ottobre 2016), si sarebbe potuto prescindere dal pronunciare una misura di questo tipo in ragione della situazione personale in Svizzera del ricorrente. Una simile valutazione sarebbe infatti toccata alla Corte delle assise criminali di __________ qualora al momento di emanare il suo giudizio di condanna del 25 maggio 2016 tali norme fossero già state applicabili. Eventualità, questa, che non era però data nel caso di specie, poiché - come riconosciuto anche dallo stesso insorgente nel suo gravame del 7 novembre 2018 (cfr. pag. 3)
6.2. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente in quanto soccombente, conformemente all'art. 47 LPAmm.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa e le spese di giustizia, per complessivi fr. 1'200.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere