Incarto n. 52.2018.435
Lugano 7 maggio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 29 agosto 2018 (n. 3987) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 25 giugno 2018 con cui la Sezione della circolazione le ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo;
ritenuto, in fatto
A. a. RI 1, classe 1941, è titolare di una licenza di condurre.
b. Il 25 gennaio 2018, il Dr. med. __________, FMH in medicina generale, nel quadro dei controlli medici obbligatori a partire dai 70 anni, ha compilato il certificato medico concernente l'idoneità alla guida della conducente, segnalando un suo sospetto calo cognitivo (a livello di malattie o condizioni aventi ripercussione sull'idoneità medica alla guida). Considerando il risultato non chiaro, ha indicato la necessità di un'ulteriore valutazione da parte di un medico riconosciuto di livello 3 (prospettando un esame neuropsicologico e una visita oftalmologica).
c. Richiamato questo certificato, il 30 gennaio 2018 la Sezione della circolazione, Servizio conducenti, ha invitato l'interessata a sottoporsi a una tale valutazione, contattando uno dei medici attivi nel Cantone, che possiede il riconoscimento di livello 3. Con risposta del 6 marzo 2018, RI 1 ha tuttavia contestato il suddetto rapporto, lamentando che la visita medica non sarebbe stata effettuata dal Dr. med. __________, ma da un'altra dottoressa dello studio, non abilitata; ha quindi chiesto di poter ripetere la visita con il proprio medico curante (riconosciuto quale medico di livello 1).
d. A seguito di un ulteriore scambio di corrispondenza, così interpellato, con scritto del 12 aprile 2018 il Dr. med. __________ ha confermato che la conducente era stata visitata dalla sua collega in formazione, sotto la sua supervisione, precisando di essersi occupato anche della valutazione del successivo esame complementare (MOCA test). Avrebbe inoltre contattato anche il medico curante della signora (che avrebbe avallato la loro decisione), consigliando quindi nuovamente di procedere a una visita da parte di un medico del traffico. Alla luce di tale scritto, il Servizio conducenti ha quindi ribadito il proprio invito a RI 1, la quale ha però a sua volta riaffermato la sua posizione, ritenendo in particolare nullo il certificato del medico che non l'aveva vista personalmente.
B. Ricevuto l'incarto, il 6 giugno 2018 la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, premesso che vi erano sufficienti e giustificati motivi per dubitare della sua idoneità, ha assegnato a RI 1 un ultimo termine per sottoporsi alla verifica di medicina in questione, prospettandole altrimenti una revoca preventiva del permesso di guida. Preso atto del rifiuto dell'interessata, il 25 giugno 2018 le ha quindi revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo, subordinando la riammissione alla presentazione di un rapporto medico attestante l'idoneità alla guida redatto da un medico riconosciuto di livello 3. La decisione, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata resa sulla base degli art. 15d e 16 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) nonché 5abis cpv. 1 lett. c e cpv. 3 e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
C. Con giudizio del 29 agosto 2018 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto da RI 1 avverso la suddetta decisione. Dopo aver lasciato planare più dubbi sull'operato poco trasparente del Dr. med. __________, il Governo ha comunque ritenuto che lo stato di salute dell'insorgente fosse stato esaminato da un medico, le cui valutazioni - aventi perlomeno valore di una comunicazione ai sensi dell'art. 15d cpv. 1 lett. e LCStr - erano tali da far dubitare dell'idoneità alla guida dell'interessata e giustificare l'ordine nei suoi confronti di sottoporsi a un esame medico (di livello 3), ma anche, stante il suo rifiuto, la controversa revoca a titolo preventivo del permesso di guida.
D. Avverso il predetto giudizio, RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato. L'insorgente rimprovera in sostanza al Governo di aver reso una decisione contraddittoria, nella misura in cui avrebbe da un lato condiviso le sue critiche contro il certificato del Dr. med. ________, ma dall'altro ritenuto che le valutazioni in esso contenute, rese da un medico non abilitato e sconosciuto, bastassero a fondare dei legittimi dubbi sulla sua idoneità alla guida. Aspetto, quest'ultimo che non sarebbe invece oggetto del contendere, né del suo ricorso, con cui contesterebbe semplicemente la validità della visita di controllo, che sarebbe stata irresponsabilmente delegata a un terzo medico.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nella propria decisione.
F. Dello scritto del Dr. med. __________ e della dichiarazione della dottoressa __________ dell'8 aprile 2019 raccolti dal Tribunale, come pure delle relative osservazioni formulate dalla ricorrente e dall'autorità dipartimentale si dirà, per quanto occorre, più avanti.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalla documentazione di cui si è detto in narrativa (supra, consid. F). Nessuno sollecita comunque l'assunzione di ulteriori prove.
2.2. L'art. 15d cpv. 2 LCStr (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2018) prevede che, dal compimento dei 70 anni, i conducenti sono convocati ogni due anni dall'autorità cantonale a una visita di controllo di un medico di fiducia (dal 1° gennaio di quest'anno, la norma ha portato il limite anagrafico a 75 anni). Tale regola è ripresa dall'art. 27 cpv. 1 lett. b OAC. Scopo di queste visite mediche è quello di rilevare in modo sistematico nei conducenti più anziani il permanere della loro idoneità alla guida (art. 16d LCStr). Per giurisprudenza tali controlli risultano giustificati considerato in particolare che con il progressivo avanzamento dell'età possono diminuire le attitudini fisiche e psichiche di una persona, che le consentono di guidare con sicurezza un veicolo a motore (cfr. art. 14 cpv. 2 lett. b LCStr; STF 1C_391/2012 dell'11 settembre 2012 consid. 3 e rimandi). L'art. 27 cpv. 2 OAC precisa che la visita di controllo di idoneità alla guida (di conducenti ultrasettantenni) deve essere effettuata sotto la responsabilità di un medico di cui all'art. 5abis, e meglio di un medico che dispone del livello di riconoscimento 1 ai sensi della lett. a dell'art. 5abis cpv. 1 OAC (ovvero che possiede le conoscenze e le capacità definite all'art. 5b OAC e all'allegato 1bis). Se l'esame di verifica dell'idoneità non consente di giungere a un risultato univoco, il medico può chiedere all'autorità cantonale che un medico in possesso di riconoscimento di livello superiore esegua un esame complementare; in questo caso è necessario il riconoscimento almeno di livello 3 (cfr. art. 5j cpv. 1 OAC).
2.3. L'art. 15d cpv. 1 LCStr prevede dal canto suo che se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La norma elenca - in modo non esaustivo - una serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi (lett. a-e): rientra in tali casi segnatamente la comunicazione di un medico attestante l'incapacità di una persona di condurre con sicurezza un veicolo a motore a causa di una malattia fisica o psichica, di un'infermità oppure di una dipendenza (lett. e). Il cpv. 3 dell'art. 15d LCStr precisa che i medici sono liberati dal segreto professionale per quanto attiene a siffatte comunicazioni e possono effettuarle direttamente all'autorità cantonale competente in materia di circolazione stradale o all'autorità di sorveglianza. Qualora riceva una tale comunicazione di un medico - così come negli altri casi previsti dall'art. 15d cpv. 1 LCStr - l'autorità deve di regola disporre una perizia specialistica, anche se i dubbi in concreto non sono corroborati o sono di natura astratta (cfr. STF 1C_232/2018 del 13 agosto 2018 consid. 3.2; Jürg Bickel, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Basilea 2014, n. 15 all'art. 15d; cfr. inoltre STF 1C_840/2013 del 16 aprile 2014 consid. 2.2; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 66, 134 segg.; Philippe Weissenber-ger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 95 ad art. 15d). Per l'art. 28a cpv. 2 lett. b OAC, nei casi dell'art. 15d cpv. 1 lett. e LCStr, il medico che effettuerà l'esame di verifica dell'idoneità deve disporre almeno del riconoscimento di livello 3 (cfr. anche art. 5abis cpv. 1 lett. c OAC).
2.4. Se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo (art. 30 OAC). Per giurisprudenza, il permesso di condurre deve di regola essere revocato quando viene ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico (cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF 1C_508/2016 del 18 aprile 2017 consid. 2.2, 1C_339/2016 citata consid. 3.1, 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.7). In simili evenienze, l'idoneità alla guida è infatti seriamente messa in dubbio e, dal profilo della sicurezza della circolazione, non è ammissibile che al conducente venga lasciato il permesso di condurre prima dell'esito degli accertamenti. A questo stadio, non occorre invece che sia già comprovata l'inidoneità del conducente. Al contrario, l'autorità deve limitarsi a fondare il proprio giudizio sugli elementi di cui dispone, ritenuto che una valutazione globale di tutti i punti determinanti potrà necessariamente avvenire solo al termine della procedura volta a chiarire l'idoneità del conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2b, 122 II 359 consid. 3a; STF 1C_514/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 2.2, 1C_339/2016 citata consid. 3.1; cfr. pure Mizel, op. cit., pag. 68).
3.2. È anzitutto incontestato e risulta dai documenti agli atti come pure dalle dichiarazioni raccolte dal Tribunale che la ricorrente non è stata visitata personalmente dal Dr. med. __________, ma dalla sua collega in formazione, e meglio dal medico di famiglia __________, che lavora nel suo studio con regolare autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di sanità. La visita, in base a quanto affermato da entrambi, è avvenuta sotto la sorveglianza e supervisione del Dr. med. __________, che dispone del livello di riconoscimento 1 ed è medico formatore FMH. Dai certificati e dalle dichiarazioni risulta che la dottoressa __________ ha in particolare somministrato all'insorgente un test di orientamento cognitivo (MOCA test), che è risultato insufficiente, così come poi valutato anche dal Dr. med. __________ (cfr. dichiarazione di quest'ultimo del 12 aprile 2018 e suo scritto dell'8 aprile 2019 e dichiarazione della dottoressa __________ dell'8 aprile 2019).
3.3. Ora, ci si potrebbe effettivamente chiedere se un tale modo di procedere (consultazione sotto sorveglianza e supervisione di un medico abilitato) basti per affermare che l'insorgente sia stata sottoposta a una visita di controllo da parte di un medico che dispone di un riconoscimento di livello 1 ai sensi dell'art. 15d cpv. 2 LCStr. La questione, al di là delle considerazioni e dei dubbi lasciati planare dall'Esecutivo cantonale, può tuttavia rimanere aperta poiché non decisiva ai fini del presente giudizio. Come rilevato dal Governo, determinante in concreto è infatti la circostanza che lo stato di salute della ricorrente (la quale ha peraltro scelto di propria iniziativa lo studio medico del Dr. med. ______ e si è sottoposta all'esame della dottoressa senza eccepire alcunché) è stato comunque valutato da un medico che - seppur con la supervisione di un altro preposto che ne ha avallato l'operato - ha riscontrato un sospetto globale calo cognitivo, a seguito di uno specifico test di screening, risultato insufficiente (cfr. dichiarazioni citate), ciò che nemmeno l'insorgente contesta.
In queste circostanze, le conseguenti attestazioni del Dr. med. __________ - confermate in questa sede anche dalla dottoressa __________ - non possono essere ritenute "nulle" o prive di qualsiasi valore: come dedotto dal Governo, esse vanno perlomeno assimilate a una comunicazione di un medico ai sensi dell'art. 15d cpv. 1 lett. e LCStr, che solleva concreti dubbi sulle attitudini fisiche e psichiche della ricorrente di guidare con sicurezza un veicolo a motore. Tale conclusione - con cui l'insorgente neppure si confronta - non appare in effetti insostenibile, ma corretta, ove solo si consideri che simili informazioni all'autorità competente in materia di circolazione stradale non sono riservate a medici che dispongono di un determinato livello di riconoscimento giusta l'art. 5abis OAC, ma possono di per sé provenire anche da altri medici che si sono chinati sullo stato di salute di un conducente.
3.4. Ne discende che, a fronte di una tale comunicazione e dei sospetti sollevati sull'inidoneità alla guida della ricorrente, ben poteva la Sezione della circolazione disporre una perizia specialistica a cura di un medico di livello 3, secondo quanto impongono gli art. 15d cpv. 1 LCStr e 28a cpv. 2 lett. b OAC. Conforme al diritto è di riflesso pure la controversa revoca a titolo preventivo (art. 30 OAC), che l'autorità dipartimentale ha successivamente disposto nei suoi confronti. Una tale misura, come visto, costituisce infatti la regola quando viene ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico (cfr. supra, consid. 2.4). A maggior ragione se si considera che, in concreto, l'insorgente
3.5. In conclusione, questo Tribunale ritiene che la controversa revoca a titolo preventivo della licenza di condurre risulti proporzionata e giustificata. Il giudizio impugnato deve di conseguenza essere confermato, siccome immune da violazioni del diritto.
Sulla base delle considerazioni che precedono, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso va pertanto respinto.
Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera