Incarto n. 52.2018.405

Lugano 17 dicembre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sull'istanza di revisione del 10 settembre 2018 di

RI 1

contro

la decisione del 29 agosto 2018 con cui il giudice delegato all'istruzione della causa del Tribunale cantonale amministrativo ha stralciato dai ruoli il ricorso inoltrato dall'insorgente l'11 aprile 2018 (inc. n. 52.2018.179);

ritenuto, in fatto

che l'11 aprile 2018 RI 1 ha inoltrato davanti al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso avverso la risoluzione del 7 marzo 2018 (n. 1049) del Consiglio di Stato che respingeva la sua impugnativa in relazione all'approvazione del 13 giugno 2017 dei conti consuntivi comunali dell'anno 2016 da parte del Legislativo di __________;

che con la replica del 27 agosto 2018 RI 1 ha dichiarato di ritirare il ricorso;

che, preso atto del recesso dall'impugnativa, mediante giudizio del 29 agosto 2018 il giudice delegato alla causa ha stralciato dai ruoli il ricorso di RI 1, ponendo a suo carico la tassa di giustizia e le spese, seppur in misura ridotta, poiché in quanto desistente doveva essere considerato soccombente;

che, con ricorso assistito da una replica, RI 1 chiede ora al Tribunale di compiere una revisione di questa sentenza nel senso di annullare il dispositivo nella misura in cui gli vengono addossate le spese della procedura;

che a sostegno della sua richiesta, l'istante adduce che la decisione in parola sarebbe ingiusta, in quanto il giudice delegato si sarebbe limitato a valutare la forma del ricorso, omettendo di tener conto - in sostanza - della fondatezza del suo rimedio e del fatto che egli avrebbe agito negli interessi del Comune;

che la Sezione degli enti locali (SEL) non prende posizione, mentre il Governo, senza formulare osservazioni, resiste al rimedio; a identica conclusione perviene il Comune con argomenti che, ove necessario, verranno discussi in appresso;

considerato, in diritto

che secondo l'art. 57 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) contro le decisioni cresciute in giudicato di un'autorità di ricorso è dato il rimedio della revisione:

a) se la parte dimostra che l'autorità non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni;

b) se la parte adduce fatti o mezzi di prova nuovi e rilevanti, che non ha potuto allegare, senza sua colpa, nella precedente procedura;

c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante; non occorre che sia stata pronunciata una condanna penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;

d) la parte prova che l'autorità ha violato le norme sulla ricusazione;

che l'istanza di revisione dev'essere proposta all'autorità di ricorso entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dall'intimazione della decisione (art. 58 cpv. 1 LPAmm);

che l'ammissibilità di un'istanza di revisione presuppone anzitutto che essa sia ricevibile in ordine;

che in base al chiaro testo dell'art. 57 LPAmm, il rimedio della revisione è dato unicamente contro le decisioni di un'autorità di ricorso cresciute in giudicato; indipendentemente dal motivo invocato il termine di revisione (30 giorni) decorre dunque solo dalla crescita in giudicato formale della decisione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, in: RVGC 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., 1977 ad 21.2);

che un giudizio non acquisisce forza di cosa giudicata in senso formale finché può essere impugnato con un rimedio di diritto ordinario o sino a quando un simile rimedio è pendente (cfr. Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, IV ed. Berna 2014, n. 298; René A. Rhinow/ Hein-rich Koller/Christina Kiss/Daniela Thurnherr/Denise Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht, III ed., Basilea 2014, n. 951 e 669 segg.; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, III ed., Zurigo 2013, n. 664);

che il Tribunale federale ha in particolare stabilito che - ancorché sprovvisto per principio di effetto sospensivo (art. 103 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) - il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) è un rimedio ordinario, devolutivo e di regola riformatorio (art. 107 cpv. 2 LTF), che impedisce alla decisione impugnata di passare in giudicato (cfr. DTF 138 II 169 consid. 3.3);

che nella dottrina la natura del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) è controversa; allineandosi a diversi autori (cfr. anche il Messaggio citato, pag. 1977 nota 219), vi è da ritenere che sia anch'esso un rimedio ordinario - devolutivo (cfr. DTF 135 I 265 consid. 4.1) e riformatorio (art. 117 e 107 cpv. 2 LTF) - poiché presenta molte affinità a livello di ordinamento procedurale con il ricorso in materia di diritto pubblico e, diversamente dal vecchio ricorso di diritto pubblico (art. 84 dell'abrogata legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943; OG; CS 3 499), non dà avvio ad una procedura di ricorso indipendente, ma ne prosegue una già avviata dinnanzi alle autorità inferiori (cd. funktionellen Instanzenzug; cfr. tra questi: Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n. 680, 1371, 1751 e rimandi; Giovanni Biaggini, in: Marcel Alexander Niggli/Peter Uebersax/ Hans Wiprächtiger, Lorenz Kneubühler [curatori], Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, III ed. Basilea 2018, ad art. 113 n. 19; Bernard Corboz, in: Bernard Corboz/Alain Wurzburger/ Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin [curatori], Commentaire de la LTF, II ed., Berna 2014, ad art. 103 n. 13; Tschannen/Zimmerli/Müller, op. cit., n. 298; cfr. sulla discussione: Alexander Misic, Verfassungsbeschwerde - Das Bundesgericht und der subsidiäre Schutz verfassungsmässiger Rechte [Art. 113-119 BGG], Zurigo 2011, pag. 67 segg.);

che nel caso concreto il 10 settembre 2018, momento in cui RI 1 ha introdotto l'istanza di revisione in esame, la decisione del 29 agosto 2018 emanata dal giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo non era ancora passata in giudicato, poiché era pendente il termine per impugnarla dinnanzi al Tribunale federale;

che già per questo motivo l'istanza di revisione - proponibile unicamente contro una sentenza passata in giudicato, qui non data - andrebbe dichiarata irricevibile;

che, in ogni caso, a prescindere da questo aspetto, occorre ricordare che la revisione è un rimedio sussidiario, che per principio non può supplire a omissioni processuali imputabili alle parti: in particolare, il rimedio non è dato quando la parte, facendo uso della necessaria diligenza, poteva invocare il motivo di revisione nella procedura sfociata nella decisione sul ricorso o impugnando quest'ultima con un rimedio ordinario di diritto (cfr. per analogia art. 66 cpv. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss/Thurnherr/Brühl-Moser, op. cit., n. 1402; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n. 1340; cfr. anche STF 1F_29/2012 del 20 novembre 2012 consid. 1.2);

che nei motivi addotti dall'istante a sostegno della sua richiesta non è ravvisabile nessuno dei motivi di revisione contemplati dall'art. 57 LPAmm;

che la critica sollevata dall'insorgente è di natura appellatoria, che avrebbe dovuto se del caso essere proposta nell'ambito di un ricorso davanti al Tribunale federale contro la decisione cantonale contro la quale l'istanza è diretta;

che, pertanto, stante il contenuto sostanzialmente di ricorso dell'istanza in esame, s'impone la sua trasmissione per competenza al Tribunale federale, affinché la tratti come gravame (art. 6 cpv. 1 LPAmm);

che, ferme queste premesse, l'istanza di revisione s'avvera dunque inammissibile e il ricorrente deve essere considerato soccombente, ciò che comporta di porre a suo carico la tassa di giustizia e le ripetibili (art. 47 e 49 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. L'istanza è irricevibile.

§. Di conseguenza essa viene trasmessa per competenza al Tribunale federale, affinché la esamini quale gravame interposto contro la sentenza 52.2018.179 del 29 agosto 2018 del giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo.

  1. La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta in capo a RI 1, al quale dev'essere retrocesso l'importo di fr. 200.- anticipato in eccesso. Egli rifonderà fr. 200.- al CO 2 per ripetibili.

  2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 LTF).

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il vicecancelliere

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