Incarto n. 52.2018.397

Lugano 19 settembre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sull'istanza di revisione del 27 agosto 2018 di

RI 1 RI 2

contro

la decisione del 10 agosto 2018 con cui il giudice delegato all'istruzione della causa del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile il gravame per denegata e ritardata giustizia inoltrato il 7 giugno 2018 dagli insorgenti (inc. n. 52.2018.259);

ritenuto, in fatto

che il 7 giugno 2018 RI 1 e RI 2 hanno inoltrato davanti al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso per denegata e ritardata giustizia nei confronti dell'operato della Commissione cantonale per la protezione dei dati, a cui rimproveravano di non avere evaso con la dovuta celerità gli inc. n. LIT 2017.1 e LIT 2018.1;

che, in applicazione dell'art. 47 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; 165.100), con decisione dell'8 giugno 2018 il giudice delegato all'istruzione della causa ha fissato loro un termine scadente il 27 giugno 2018 per prestare l'anticipo delle presunte spese processuali, stabilito in fr. 800.-;

che l'ordine era assortito della comminatoria dell'irricevibilità del gravame in caso di mancato pagamento nel termine assegnato;

che i coniugi __________, con lettera del 15 giugno 2018, hanno chiesto di essere esonerati dal pagamento dell'anticipo oppure di beneficiare di una riduzione dell'importo richiesto, adducendo di avere accumulato nei confronti del Cantone un consistente debito per pregresse spese processuali ancora impagate;

che con scritto raccomandato del 27 giugno 2018, notificato ai ricorrenti il 5 luglio seguente (cfr. servizio Track & Trace de La Posta, invio n. 98.41.902926.00384984) il giudice delegato ha assegnato ai coniugi __________ un ulteriore termine di 10 giorni per comprovare minuziosamente la loro situazione finanziaria oppure per versare fr. 400.- a titolo di anticipo ridotto per le presunte spese processuali;

che anche quest'ultimo ordine era assortito della comminatoria dell'irricevibilità del gravame in caso di mancato ossequio;

che, contro la decisione per prestare l'anticipo delle presunte spese processuali dell'8 giugno 2018, i ricorrenti hanno presentato ricorso al Tribunale federale, il quale ha statuito con sentenza 1C_354/2018 del 20 luglio 2018 respingendo, nella misura in cui era ammissibile, la loro impugnativa;

che mediante giudizio del 10 agosto 2018 il giudice delegato alla causa, dopo avere constatato che i ricorrenti non avevano provveduto a dar seguito a quanto richiesto con decisione del 27 giugno 2018 entro il termine fissato in quell'occasione, ha dichiarato irricevibile il loro ricorso del 7 giugno 2018, in applicazione di quanto previsto dall'art. 47 cpv. 3 LPAmm, ponendo a loro carico la tasse e spese processuali (art. 47 cpv. 1 LPAmm); che il 27 agosto 2018 RI 1 e RI 2 hanno inoltrato dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo un'istanza di revisione di detto giudizio, adducendo una serie di argomenti alquanto confusi e per lunghi tratti incomprensibili, di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;

che l'istanza non è stata intimata per la risposta (art. 72 LPAmm);

considerato, in diritto

che innanzitutto gli istanti invocano "l'astensione spontanea e non la ricusazione del Giudice delegato Matteo Cassina nell'entrata nel merito di questa revisione per gli incarichi istituzionali ricoperti (Presidente Commissione esaminatrice per l'avvocatura, Presidente Commissione per il notariato, Presidente Commissione esaminatrice per il notariato) rispetto ai dispositivi LIT 2017.1, 2018.1 che concernono la Commissione di disciplina notarile e Commissione di disciplina degli avvocati";

che la richiesta, non facilmente decifrabile, non merita di essere approfondita, visto che il giudice Cassina non è nel presente procedimento parte del collegio giudicante, per cui la questione di una sua eventuale ricusa o astensione nemmeno si pone;

che secondo l'art. 57 LPAmm contro le decisioni cresciute in giudicato di un'autorità di ricorso è dato il rimedio della revisione se:

a) la parte dimostra che l'autorità non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni;

b) la parte adduce fatti o mezzi di prova nuovi e rilevanti, che non ha potuto allegare, senza sua colpa, nella precedente procedura;

c) da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante; non occorre che sia stata pronunciata una condanna penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;

d) la parte prova che l'autorità ha violato le norme sulla ricusazione;

che l'istanza di revisione dev'essere proposta all'autorità di ricorso entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dall'intimazione della decisione (art. 58 cpv. 1 LPAmm);

che l'ammissibilità di un'istanza di revisione presuppone anzitutto che essa sia ricevibile in ordine;

che in base al chiaro testo dell'art. 57 LPAmm, il rimedio della revisione è dato unicamente contro le decisioni di un'autorità di ricorso, cresciute in giudicato; indipendentemente dal motivo invocato, il termine di revisione (30 giorni) decorre dunque solo dalla crescita in giudicato formale della decisione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, in: RVGC 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., pag. 1977 ad 21.2);

che un giudizio non acquisisce forza di cosa giudicata in senso formale finché può essere impugnato con un rimedio di diritto ordinario o sino a quando un simile rimedio è pendente (cfr. Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, IV ed. Berna 2014, n. 298; René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss/Daniela Thurnherr/Denise Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht, III ed., Basilea 2014, n. 951 e 669 segg.; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, III ed., Zurigo 2013, n. 664);

che il Tribunale federale ha in particolare stabilito che - ancorché sprovvisto per principio di effetto sospensivo (art. 103 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) - il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) è un rimedio ordinario, devolutivo e di regola riformatorio (art. 107 cpv. 2 LTF), che impedisce alla decisione impugnata di passare in giudicato (cfr. DTF 138 II 169 consid. 3.3);

che nella dottrina la natura del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) è controversa; allineandosi a diversi autori (cfr. anche il Messaggio citato, pag. 1977 nota 219), vi è da ritenere che sia anch'esso un rimedio ordinario - devolutivo (cfr. DTF 135 I 265, consid. 4.1) e riformatorio (art. 117 e 107 cpv. 2 LTF) - poiché presenta molte affinità a livello di ordinamento procedurale con il ricorso in materia di diritto pubblico e, diversamente dal vecchio ricorso di diritto pubblico (art. 84 dell'abrogata legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943; OG; CS 3 499), non dà avvio ad una procedura ricorsuale indipendente, ma ne prosegue una già avviata dinnanzi alle autorità inferiori (cd. funktionellen Instanzenzug; cfr. tra questi: Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n. 680, 1371, 1751 e rimandi; Giovanni Biaggini, in Marcel Alexander Niggli/Peter Uebersax/Hans Wiprächtiger [curatori], Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, II ed. Basilea 2011, ad art. 113 n. 19; Bernard Corboz, in: Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-Mau-rice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Commentaire de la LTF, II ed., Berna 2014, ad art. 103 n. 13; Tschannen/Zimmerli/Müller, op. cit., n. 298; cfr. sulla discussione: Alexander Misic, Verfassungsbeschwerde - Das Bundesgericht und der subsidiäre Schutz verfassungsmässiger Rechte [Art. 113-119 BGG], Zurigo 2011, pag. 67 segg.);

che nel caso concreto, nel momento in cui i coniugi __________ hanno introdotto l'istanza di revisione in esame la decisione 10 agosto 2018 emanata dal giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo non era ancora passata in giudicato, poiché era pendente il termine per impugnarla dinnanzi al Tribunale federale;

che, già per questo motivo, l'istanza di revisione - proponibile unicamente contro una sentenza passata in giudicato, qui non data - andrebbe dichiarata irricevibile;

che, in ogni caso, a prescindere da questo aspetto, occorre ricordare che la revisione è un rimedio sussidiario, che per principio non può supplire a omissioni processuali imputabili alle parti: in particolare, il rimedio non è dato quando la parte, facendo uso della necessaria diligenza, poteva invocare il motivo di revisione nella procedura sfociata nella decisione sul ricorso o impugnando quest'ultima con un rimedio ordinario di diritto (cfr. per analogia art. 66 cpv. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss/Thurnherr/Brühl-Moser, op. cit., n. 1402; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n. 1340; cfr. anche STF 1F_29/2012 del 20 novembre 2012 consid. 1.2);

che, per quanto di difficile comprensione, le censure proposte dagli istanti appaiono inammissibili poiché in esse non è ravvisabile nessuno dei motivi di revisione contemplati dall'art. 57 LPAmm;

che, per quanto è dato di capire, nel loro allegato gli istanti sembrano sollevare delle critiche di natura più che altro appellatoria, che avrebbero dovuto se del caso essere proposte nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale contro la decisione cantonale contro la quale è diretta l'istanza;

che, pertanto, dato il contenuto, sostanzialmente di ricorso, dell'istanza inoltrata dai coniugi __________ si impone di trasmettere la medesima per competenza al Tribunale federale, affinché la tratti come un gravame (art. 6 cpv. 1 LPAmm);

che pure manifestamente irricevibili risultano poi le domande di risarcimento formulate dai coniugi __________, la cui trattazione esula dalle competenze che la legge attribuisce a questo Tribunale;

che, in simile circostanze, l'istanza di revisione s'avvera dunque inammissibile anche per questo ulteriore motivo;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono quindi a carico degli istanti (art. 47 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. 1.1. L'istanza è irricevibile. 1.2. La medesima viene trasmessa per competenza al Tribunale federale affinché la esamini quale gravame contro la decisione n. 52.2018.289 del 10 agosto 2018 emanata dal giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo.

  2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico degli istanti, in solido.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 LTF).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera

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