Incarto n. 52.2018.341

Lugano 29 agosto 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 18 luglio 2018 di

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione del 27 giugno 2018 (n. 3097) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 17 maggio 2018 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo e gli ha ordinato di sottoporsi ad una perizia specialistica;

ritenuto, in fatto

A. RI 1, qui ricorrente, nato nel 1943 e al beneficio della pensione, è titolare di una licenza di condurre.

B. a. Il 5 aprile 2018, alle ore 15.47, l’insorgente ha circolato alla guida della vettura __________, targata __________, nel comune di __________ (Canton __________), in località __________, sulla strada principale in direzione di __________, ad una velocità punibile di 159 km/h - accertata tramite regolare procedimento di misurazione (apparecchio radar) e dedotto il margine di tolleranza - laddove vige il limite di 80 km/h.

b. Fermato il successivo 13 aprile dalla Polizia cantonale __________, che gli ha sequestrato la licenza di condurre, in sede di interrogatorio il ricorrente ha poi riconosciuto di essere l’autore dell’infrazione, che ha attribuito a una momentanea distrazione, indicando nondimeno le condizioni favorevoli al momento dell’accaduto (cfr. verbale 16 aprile 2018).

C. a. Preso conoscenza del relativo rapporto di polizia, la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha aperto nei confronti del ricorrente un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre, raccogliendo le sue osservazioni.

b. Contestualmente, sospettando seriamente un'inidoneità caratteriale a condurre con sicurezza veicoli a motore dell'insorgente, il 17 maggio 2018 la Sezione della circolazione gli ha revocato la patente a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una perizia specialistica, a cura dello psicologo del traffico lic. psic. __________, presso il centro di psicologia SUPSI-DEASS. La decisione, richiamante in particolare gli art. 15d cpv. 1 lett. c della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

D. Con giudizio del 27 giugno 2018 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dal conducente avverso il predetto provvedimento, che ha confermato, levando a un eventuale ricorso l'effetto sospensivo. Disattesa la richiesta di assumere determinate prove, nel merito il Governo ha anzitutto ricordato che, di principio, è possibile pronunciare una revoca a titolo preventivo e un ordine di sottoporsi a perizia già dopo un unico episodio di grave violazione delle norme della circolazione. Nella fattispecie, ha poi ritenuto che l’impressionante sorpasso di velocità commesso dall’insorgente fosse tale da far sorgere seri sospetti d’inidoneità caratteriale, tenuto conto delle circostanze concrete (strada cantonale fuori località con due corsie di marcia, che collega due abitati relativamente vicini, non è dotata di marciapiedi o di corsie ciclabili e ha almeno quattro intersezioni con strade laterali). Ha quindi concluso che le misure disposte dalla Sezione della circolazione fossero giustificate e appropriate.

E. Avverso tale giudizio, RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione della Sezione della circolazione e che gli sia restituita la licenza di condurre. In via principale, postula anche la sospensione della procedura amministrativa fino all'esito di quella penale. Preliminarmente, domanda la concessione dell’effetto sospensivo al gravame. Il ricorrente contesta in particolare che, a seguito di un’unica infrazione da “pirata della strada”, possa essere pronunciata una revoca preventiva e ordinata una perizia di psicologia del traffico. Nega poi che l’eccesso di velocità concretamente commesso sia tale da far sorgere dubbi sulla sua idoneità caratteriale. Al riguardo indica le circostanze favorevoli in cui è stato perpetrato, in un luogo ove vi è ampia visibilità e che conosce molto bene; nessun pedone circolava sulla strada (non essendovi marciapiede). Afferma poi di non aver precedenti e, pur essendo in pensione, di aver bisogno della licenza di guida per gestire il suo parco immobiliare (ripartito tra località del Ticino, della Svizzera romanda e la Francia). Da ultimo, pur non contestando il “principio dell’eccesso di velocità”, ritiene che occorrerebbe assicurarsi della correttezza della velocità registrata dal radar (accertando l’assenza di difetti, le competenze di chi l’ha installato, ecc.): ciò imporrebbe una sospensione del procedimento fino all’esito di quello penale, così come postulato in ingresso.

F. a. Nel termine assegnato per la risposta, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha prodotto l’incarto richiamato. Per il resto, il Governo, al pari della Sezione della circolazione, non ha formulato osservazioni.

b. L’insorgente ha consultato gli atti, precisando con scritto del 23 agosto 2018 di non avere ulteriori osservazioni, se non quella di ricordare che la procedura penale è tuttora pendente.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal provvedimento impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). L’incarto prodotto dalla precedente istanza (comprensivo del rapporto di polizia del 16 aprile 2018 con i relativi allegati, da cui emergono gli estremi dell’infrazione, unitamente ai documenti esibiti dal ricorrente in corso di procedura) basta per statuire sull’impugnativa. Le prove sollecitate dall’insorgente (richiamo incarto dal Ministero pubblico del Canton __________, richiamo dalla Polizia cantonale della documentazione completa relativa al radar, quali istruzioni per l’uso, schizzo installazione, fotografie test, ecc.), avuto riguardo alla natura del provvedimento alla base della presente procedura, come si vedrà ancora in appresso, non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.

  1. 2.1. Secondo l’art. 14 LCStr, i conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre (cpv. 1). È idoneo alla guida chi, tra l’altro, per il suo comportamento precedente dà garanzia, in quanto conducente di un veicolo a motore, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi (cpv. 2 lett. d). Se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica; ciò è il caso, segnatamente, in caso di violazioni delle norme della circolazione facenti desumere mancanza di rispetto nei confronti degli altri utenti della strada (cfr. art. 15d cpv. 1 lett. c LCStr). Secondo l’art. 90 cpv. 3 LCStr, chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni. Tale norma è in ogni caso applicabile se la velocità massima è superata di almeno 60 km/h, dove la velocità massima consentita è di 80 km/h (cfr. art. 90 cpv. 4 lett. c LCStr; DTF 140 IV 133 consid. 3.2, 139 IV 250 consid. 2.3.1; STF 1C_154/2018 del 4 luglio 2018 consid. 4.2).

2.2. Se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo giusta l’art. 30 OAC. Tale norma istituisce una misura cautelare, destinata a proteggere gli interessi minacciati in attesa dell’esito del procedimento principale concernente la revoca di sicurezza. A fronte dell’importanza del rischio inerente alla guida di veicoli a motore, a un conducente deve poter essere ritirata la patente, a titolo preventivo, non appena sussistono indizi che permettano di ritenere che egli costituisca una particolare fonte di pericolo per gli altri utenti della strada e facciano seriamente dubitare della sua idoneità alla guida. A questo stadio, non occorre invece che sia già comprovata l'inidoneità del conducente. Al contrario, l'autorità deve limitarsi a fondare il proprio giudizio sugli elementi di cui dispone, ritenuto che una valutazione globale di tutti i punti determinanti potrà necessariamente avvenire solo al termine della procedura volta a chiarire l'idoneità del conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2b; STF 1C_154/2018 del 4 luglio 2018 consid. 4.2, 1C_514/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 2.2, 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1). Va inoltre ricordato che alla pronuncia di una revoca a titolo preventivo non osta la presunzione d’innocenza del processo penale; tanto meno occorre attendere l’esito di un procedimento penale separato, prima che possano essere adottate misure amministrative a scopo di sicurezza, per tutelare provvisoriamente la sicurezza del traffico da pericoli importanti (cfr. DTF 122 II 359 consid. 2b e c; STF 1C_658/2015 del 20 giugno 2016 consid. 2).

2.3. Per giurisprudenza, più gravi inosservanze del limite di velocità (“delitto di pirata della strada”) o un altro comportamento in materia di circolazione stradale che si rivela particolarmente pericoloso per gli altri possono costituire indizi sufficienti per una possibile inattitudine alla guida. Se ne possono in particolare dedurre dei motivi di ordine caratteriale o psichico, che giustificano una revoca a titolo preventivo della licenza (cfr. art. 90 cpv. 3 e 4 e 15d cpv. 1 lett. c LCStr; DTF 125 II 492 consid. 3; STF 1C_154/2018 citata consid. 4.2, 1C_658/2015 citata consid. 2). Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, il Tribunale federale ha inoltre precisato più volte che, persino un primo pesante eccesso di velocità, in circostanze particolari, può far dubitare dell’idoneità a condurre, giustificando di riflesso una revoca a titolo preventivo e una perizia psicologica (cfr. STF 1C_154/2018 citata consid. 4.2, 1C_658/2015 citata consid. 2 e 3, 1C_604/2012 del 17 maggio 2013 consid. 6.1 e 6.2; cfr. inoltre Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 71 ad art. 15d SVG; Cédric Mizel, Droit et pratique illustré du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 91 e 97 seg.).

  1. 3.1. In concreto, come accennato in narrativa, la Sezione della circolazione, fondandosi sulle risultanze del rapporto di polizia relativo all’infrazione del 5 aprile 2018, ha disposto nei confronti del ricorrente la revoca a titolo preventivo della licenza di condurre (art. 30 OAC), ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una perizia specialistica di psicologia del traffico (in applicazione dell'art. 15d cpv. 1 lett. c LCStr). L’autorità ha in particolare ritenuto che emergessero importanti indizi di una sua inidoneità caratteriale a condurre con sicurezza veicoli a motore, nel rispetto delle norme legali e dell’incolumità altrui. Ad analoga conclusione è approdato il Governo, confermando tale provvedimento. A giusta ragione.

3.2. Dagli atti emerge che il ricorrente, il 5 aprile 2018 ha circolato sulla strada cantonale che collega l’abitato di __________ a __________, fuori località, all’elevatissima velocità punibile di 159 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove vige il limite di 80 km/h. L’eccesso, praticamente pari al doppio del limite consentito (+ 79 km/h) e commesso per un mero “momento di disattenzione” (cfr. verbale di polizia 16 aprile 2018, pag. 3), è impressionante, come a ragione evidenziato dall’Esecutivo cantonale. Al di là delle generiche rimostranze sulla possibilità di un errore di misurazione del radar (che l’interessato afferma di aver eccepito nel procedimento penale, qui non determinante, cfr. supra, consid. 2.2 in fine), il sorpasso di velocità, a questo stadio, appare piuttosto certo (cfr. anche certificati di verifica dello strumento e di formazione dell’installatore agli atti). Tant’è che, in questa sede, neppure l’insorgente sembra veramente volerlo contestare “nel principio” (cfr. ricorso, pag. 8). Ad ogni modo, è bene ricordare che, fuori delle località, è di regola da ritenere un “pirata della strada” anche colui che, viaggiando a 140 km/h - ovvero circa 20 km/h in meno del ricorrente -, supera di 60 km/h la velocità massima consentita (cfr. art. 90 cpv. 4 lett. c LCStr). Determinante in concreto non è comunque soltanto l’eccesso di velocità in quanto tale, ma anche le circostanze specifiche in cui è avvenuto. Dagli atti emerge in particolare che l’infrazione è stata commessa su una strada cantonale, più o meno rettilinea, ma aperta al traffico nei due sensi e con corsie non separate da una barriera di sicurezza. Su questa strada possono di per sé circolare anche dei ciclisti (se non anche dei pedoni, come obietta l’insorgente, stante l’assenza di un marciapiede). Inoltre, lungo il percorso che collega __________ a __________, s’immettono più strade laterali (vi sono almeno quattro intersezioni), così come rettamente indicato dal Consiglio di Stato (cfr. fotografie agli atti; cfr. inoltre, carta nazionale 1:25000 e immagini aeree SWISSIMAGE pubblicate sul geoportale map.geo.admin.ch; cfr., peraltro, anche le viste street view in www.google.ch/maps, al riguardo: STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rinvii). Neppure il ricorrente lo nega. Ora, tali circostanze, avuto riguardo all’elevatissima velocità a cui viaggiava l’interessato, non possono che far apparire come particolarmente consistente il rischio di collisione con un altro utente della strada, con conseguenze suscettibili di essere gravi (cfr. in senso analogo: STF 1C_154/208 citata consid. 4.3). E ciò nonostante le condizioni meteorologiche e stradali fossero apparentemente favorevoli (faceva bello e vi era una buona visibilità, la strada era asciutta e non vi erano altri utenti sulla strada; cfr. citato verbale di polizia e ricorso). Al riguardo basti pensare che, ad una tale velocità, nel tempo di reazione di un solo secondo, l’automobile ha già percorso un tratto stradale di più di 44 m. A ciò aggiungasi che nessun elemento agli atti permette di dedurre che l’insorgente abbia finora veramente preso coscienza di aver costituito un pericolo per sé e per gli altri; al contrario, nella misura in cui annota più che altro come la visibilità fosse buona, come egli conosca molto bene quella strada (che percorre regolarmente), ecc., egli sembra mostrare più che altro un’inclina-zione a non riconoscere i rischi del traffico, sopravvalutando forse le proprie capacità. Aspetti, questi, che in ogni caso andranno meglio approfonditi nell’ambito della perizia specialistica disposta nei suoi confronti. Anche ammesso che il ricorrente non abbia precedenti in materia di circolazione stradale, così come afferma (e sebbene dall’estratto delle misure amministrative dell’Ufficio federale delle strade agli atti sembri invece che egli abbia già subito un ammonimento per velocità nell’ottobre 2014, codici 60 e 11; cfr. incarto della Sezione della circolazione), nelle circostanze concrete occorre in ogni caso concludere che già la gravissima inosservanza della velocità, che egli ha commesso il 5 aprile 2018, è atta a fondare i seri sospetti d’inidoneità caratteriale alla guida.

3.3. A fronte di tutto ciò, e conformemente alla giurisprudenza resa in materia dall’Alta Corte federale (cfr. supra, consid. 2.3), questo Tribunale ritiene pertanto che la controversa revoca a titolo preventivo della licenza di condurre, abbinata all'ordine di sottoporsi a una perizia di psicologia del traffico, sia giustificata e del tutto proporzionata. Invano il ricorrente lamenta di aver bisogno della patente per gestire, da pensionato, il suo parco immobiliare: in effetti, il provvedimento non gli impedisce affatto di svolgere tale attività. Certo, in questo periodo non potrà condurre veicoli a motore e dovrà pertanto far capo a terzi o ai mezzi pubblici per spostarsi; si tratta comunque d’inconvenienti del tutto gestibili. Per il resto, basta rilevare che l’insorgente non apporta alcun elemento da cui si possa dedurre che egli abbia un’assoluta necessità di guidare (come ad es. un tassista o un'autista di professione); tanto meno sostanzia che la sua esistenza economica sarebbe minacciata (cfr. STF 1C_339/2016 citata consid. 5). Ne discende che il giudizio impugnato deve essere confermato, siccome immune da violazioni del diritto.

  1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

  2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere l'effetto sospensivo al gravame.

  3. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La vicecancelliera

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