Incarto n. 52.2018.293
Lugano 5 dicembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 23 maggio 2018 (n. 18.2018.150) con cui la Commissione per l'avvocatura del Tribunale d'appello ha accolto l'istanza presentata dall'avv. CO 1 volta ad ottenere lo svincolo dal segreto professionale;
ritenuto, in fatto
che il 14 ottobre 2008 l'avv. CO 1 ha assunto il patrocinio di RI 1 nell'ambito di una vertenza con oggetto le società __________ e __________;
che, portato a termine il mandato, nel gennaio 2012 il legale ha emesso una nota professionale di complessivi fr. 27'579.15, al netto degli anticipi già versati (per complessivi fr. 7'300.-);
che, malgrado svariati solleciti, tale fattura non è mai stata onorata dal cliente;
che, con scritto raccomandato del 14 marzo 2018, quest'ultimo ha preteso dal suo patrocinatore la restituzione dell'intero incarto, facendogli esplicito assoluto divieto a trattenerne copie e comunque farne uso o divulgazione per qualsivoglia motivo;
che, con istanza del 23 aprile 2018, l'avv. CO 1 ha chiesto di essere svincolato dal segreto professionale dovuto a RI 1 per procedere all'incasso dei suoi onorari scoperti nell'ambito di una causa civile, con particolare riferimento alla documentazione inerente la vertenza citata in ingresso;
che, con decisione del 23 maggio 2018, la Commissione per l'avvocatura del Tribunale d'appello (Commissione) ha accolto l'istanza, concedendo al legale la liberazione dal segreto professionale nella misura necessaria a procedere all'incasso del saldo della sua nota;
che avverso tale provvedimento RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo l'emanazione di una nuova decisione che neghi all'avvocato lo svincolo e lo obblighi a restituire tutta la documentazione in suo possesso;
che, censurata una violazione del suo diritto di essere sentito, il ricorrente contesta in sostanza la nota professionale prodotta dal legale, da un lato, pretendendo di non averla mai ricevuta e, dall'altro, mettendone in discussione l'entità; rimprovera inoltre alla precedente istanza di avere autorizzato un uso improprio di documentazione senza alcuna attinenza con il merito della procedura civile nel frattempo promossa, che verterebbe essenzialmente sull'omessa puntuale rendicontazione da parte dell'avvocato del proprio dispendio orario, unico e motivato attuale impedimento al pagamento; vertenza in cui la Commissione avrebbe comunque interferito in suo pregiudizio, dando per acquisito quanto esposto dalla controparte;
che all'accoglimento del gravame si oppone l'avv. CO 1, con argomentazioni di cui si dirà, all'occorrenza, in seguito; la Commissione, senza formulare particolari osservazioni, si è riconfermata nelle motivazioni e conclusioni contenute nella decisione impugnata;
che in sede di replica e duplica le parti hanno ribadito le loro contrapposte tesi e domande di giudizio;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv, RL 951.100);
che certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che l'insorgente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito, per il fatto che la Commissione non gli avrebbe offerto la possibilità di prendere posizione sull'istanza dell'avv. CO 1;
che l'art. 34 LPAmm pone il principio secondo cui le parti hanno il diritto di essere sentite; tale prerogativa - giusta l'art. 35 LPAmm - viene esercitata, di regola, per iscritto (cpv. 1) e prima che l'autorità adotti una decisione (cpv. 2), salvo eccezioni che qui ricorrono (cpv. 3);
che il diritto di essere sentito, già ancorato nell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1; cfr. anche Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, n. 11.1, pag. 20);
che, in una procedura - come la presente - in cui sono coinvolte due parti, il diritto dell'una di essere messa a conoscenza dell'istanza dell'altra è fondamentale, considerato che altrimenti la parte rimastane all'oscuro sarebbe colta assolutamente di sorpresa dalla decisione dell'autorità, che giungerebbe così in maniera del tutto inaspettata (cfr. sentenza Verwaltungsgericht Zürch VB.2012.668 del 15 luglio 2013 consid. 2.2; cfr. pure Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 593 pag. 252);
che, omettendo di intimargli l'istanza dell'avv. CO 1, la Commissione ha in concreto privato il ricorrente della possibilità di prendere posizione in merito prima che la Commissione rendesse la sua decisione, violando così manifestamente il suo diritto di essere sentito;
che tale importante violazione deve tuttavia essere considerata sanata, ritenuto che l'insorgente ha potuto esprimersi compiutamente dinanzi a questo Tribunale, dotato di piena cognizione per le questioni di fatto e di diritto che si pongono; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii, 135 I 279 consid. 2.6.1; STF 2C_661/2011 del 17 marzo 2012 consid. 2; sentenze VB.2014.234 del 7 luglio 2014 consid. 2.2 e VB.2012.668 citata consid. 3);
che, secondo l'art. 13 cpv. 1 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), l'avvocato è tenuto, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, al segreto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione;
che già l'esistenza stessa di un mandato tra l'avvocato e il suo cliente è coperta dal segreto;
che il legale intenzionato a procedere all'incasso della propria nota d'onorario deve quindi ottenere il preventivo svincolo dal suo segreto professionale (cfr. DTF 142 II 307 consid. 4.3; STF 2C_439/2017 del 16 maggio 2018 consid. 3.2, 2C_704/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 3.1; cfr. anche STF 6B_545/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 2.3);
che, a fronte di prassi cantonali divergenti in questo ambito, tale necessità è stata recentemente uniformata a livello nazionale dall'Alta Corte federale (cfr. DTF 142 II 307 citata);
che lo svincolo va chiesto in primo luogo al cliente, il quale può concederlo anche per atti concludenti (cfr. Fellmann, op. cit., n. 572, pag. 246); solo sussidiariamente (in caso di rifiuto o impossibilità di quest'ultimo; cfr. STF 2C_439/2017 citata consid. 3.2, 2C_587/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.4) l'avvocato può rivolgersi all'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 321 n. 2 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), che nel nostro Cantone si identifica nella Commissione per l'avvocatura (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. g LAvv);
che per determinare se l'autorità debba accordare lo svincolo occorre procedere a una ponderazione di tutti gli interessi in gioco, ritenuto che la liberazione dal segreto si giustifica soltanto in presenza di un interesse pubblico o privato nettamente preponderante;
che, di regola, l'avvocato dispone di un interesse degno di protezione allo svincolo dal segreto al fine di procedere all'incasso dei suoi onorari scoperti (DTF 142 II 307 consid. 4.3.3 e riferimenti; STF 2C_439/2017 citata consid. 3.4, 2C_704/2016 citata consid. 3.2);
che all'interesse dell'avvocato si oppone quello istituzionale alla tutela della riservatezza, come pure, secondo i casi, quello individuale del cliente - alla cui dimostrazione non vanno poste esigenze troppo elevate, pena l'elusione della protezione ancorata nell'art. 321 n. 1 CP - a mantenere confidenziale il mandato e tutte le informazioni che lo riguardano;
che, in concreto, visto il tenore dello scritto del 14 marzo 2018, con cui il ricorrente ha categoricamente vietato all'avv. CO 1 di fare uso o divulgare per qualsivoglia motivo i documenti contenuti nel suo incarto, il rifiuto opposto dal cliente allo svincolo era evidente;
che, in queste circostanze, il legale non poteva che rivolgersi alla Commissione;
che, ciò detto, la ponderazione degli interessi operata dall'autorità inferiore non presta il fianco ad alcuna critica;
che il ricorrente non ha infatti dimostrato alcun legittimo interesse individuale, tantomeno preponderante, che si opponga a quello dell'avvocato di procedere giudizialmente all'incasso della propria nota d'onorario di fr. 27'579.15 e che osti dunque alla liberazione dal segreto;
che prive di pertinenza in questa sede - e quindi da respingere - sono le censure relative al merito della vertenza civile su cui dovrà pronunciarsi il pretore (cfr. STF 2C_439/2017 citata consid. 3.3 e rimandi, 2C_704/2016 citata consid. 3.3);
che giova infatti ricordare che lo svincolo dal segreto professionale non ha effetti giuridici materiali; consente unicamente all'avvocato di far valere in giudizio la pretesa relativa al pagamento del suoi onorari senza incorrere in sanzioni disciplinari o penali; non pregiudica in alcun modo la causa civile tendente all'incasso della sua nota professionale; l'unico effetto giuridico diretto della decisione di svincolo per il (possibile) mandante consiste nel fatto che questi, nella misura necessaria all'incasso del credito, perde la protezione che normalmente gli è garantita dal segreto professionale (cfr. DTF 142 II 307 consid. 4.3.2; STF 2C_439/2017 citata consid. 3.3 e riferimenti);
che il richiamo pretestuoso all'obbligo del segreto professionale da parte del cliente che non vuole pagare è del resto lesivo del principio della buona fede (cfr. Mario Postizzi, L'incasso degli onorari e il segreto professionale dell'avvocato, in: Rep. 1999 pag. 29 segg., pag. 45 e riferimenti; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1939, pag. 791; Hans Nater/Gaudenz G. Zindel, in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 155 ad art. 13);
che, in queste circostanze, nemmeno l'interesse istituzionale alla confidenzialità delle relazioni tra avvocato e cliente (cfr. STF 2C_586/2015 del 9 maggio 2016 consid. 2.1) può essere considerato prevalente;
che, ritenuto come il legale abbia provveduto a garantire la copertura almeno parziale dei suoi onorari mediante la richiesta di acconti (cfr. DTF 142 II 307 consid. 4.3.3 e 4.4; STF 2C_439/2017 citata consid. 3.5, 2C_704/2016 citata consid. 3.2), a ragione la Commissione ha quindi accolto la sua istanza, svincolandolo dal segreto professionale;
che a torto il ricorrente critica l'autorità di prime cure per avere consentito all'avvocato di usare impropriamente documentazione senza alcuna attinenza con il merito della causa civile volta all'incasso della sua nota professionale ma relativa al mandato di patrocinio;
che la precedente istanza ha infatti chiaramente concesso lo svincolo all'avvocato soltanto nella misura necessaria a comprovare le proprie pretese pecuniarie;
che, stante quanto precede, il ricorso dev'essere respinto;
che la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) - ridotta in considerazione della violazione del diritto di essere sentito in cui è in-corsa la Commissione
che non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm) al legale qui resistente, dal momento che agisce quale avvocato in causa propria (cfr. STF 2C_439/2017 citata consid. 4, 2C_704/2016 citata consid. 3.6; Hansjörg Seiler, in: Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich/Niklaus Oberholzer, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, II ed., Berna 2015, n. 17 ad art. 68 e giurisprudenza ivi citata).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico del ricorrente, al quale va restituito l'importo di fr. 600.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera