Incarto n. 52.2018.288
Lugano 7 dicembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 7 giugno 2018 di
RI 1 patrocinato da: PA 1 e PA 2,
contro
la decisione del 29 maggio 2018 dell'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è stata revocata all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista e immobiliare;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è al beneficio dal 1996 dell'autorizzazione cantonale per l'esercizio della professione di fiduciario commercialista e immobiliare. Dopo aver appreso che quest'ultimo era stato condannato con sentenza definitiva del 7 febbraio 2017 ad una pena pecuniaria di 170 aliquote giornaliere del valore di fr. 400.- cadauna per il reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0) e frode fiscale (art. 269, art. 123 e segg. e art. 258 e segg. della legge tributaria del 21 giugno 1994; LT; RL 640.100), il 26 marzo 2018 l'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario (Autorità di vigilanza) gli ha notificato l'apertura di un procedimento amministrativo nei suoi confronti, fissandogli al contempo un termine per prendere posizione in merito.
B. Preso atto delle osservazioni inoltrate dall'interessato, il 29 maggio 2018 l'autorità di prime cure ha revocato a RI 1 l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista e immobiliare, ordinandogli inoltre di cessare immediatamente ogni attività di questo genere. Visto che il fiduciario era stato condannato ad una pena pecuniaria inferiore a 180 aliquote giornaliere per reati intenzionali contrari alla dignità professionale, l'autorità ha ritenuto che egli non adempisse più i requisiti dell'ottima reputazione e della garanzia di un'attività irreprensibile previsti dall'art. 8 cpv. 2 lett. b della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 953.100).
C. Contro la predetta pronuncia RI 1 è insorto dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Postula anzitutto, in via supercautelare e cautelare, la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. Eccepita una lesione del suo diritto di essere sentito, sostiene poi, in sostanza, che sia la legge stessa sia la misura di revoca adottata nei suoi confronti vìolino il principio della proporzionalità. Chiede che venga indetta una pubblica udienza ai sensi dell'art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101).
D. In sede di risposta l'Autorità di vigilanza chiede che il ricorso sia respinto, adducendo una serie di argomentazioni di cui si dirà in seguito.
E. Con replica e duplica le parti si sono confermate nelle loro rispettive argomentazioni e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il gravame è senz'altro tempestivo (art. 28 cpv. 1 LFid). Il ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata, è di principio legittimato ad agire in giudizio (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Ci si può tuttavia chiedere se quest'ultimo disponga ancora di un interesse attuale e concreto al suo annullamento. La querelata pronuncia riguarda infatti un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario emanato in applicazione dell'art. 8 cpv. 2 lett. b LFid, dopo che l'insorgente con sentenza definitiva del 7 febbraio 2017 è stato condannato ad una pena pecuniaria di 170 aliquote giornaliere del valore di fr. 400.- cadauna per il reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e frode fiscale. Ora, la misura qui contestata, la cui durata è limitata per legge a 5 anni a contare dal momento in cui è stato reso il giudizio penale di condanna, si è esaurita pendente causa il 7 febbraio 2022, visto che l'autorità di prime cure non aveva disposto la revoca dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso, né ha mai chiesto a questo Tribunale l'adozione di un provvedimento provvisionale in tal senso. Appare poi alquanto improbabile che la contestazione possa ripresentarsi anche in futuro in circostanze identiche o analoghe e che, data la sua natura, non vi sarebbe la possibilità di dirimerla prima che essa perda d'attualità, di modo che anche sotto questo profilo non vi sarebbero sufficienti motivi per ugualmente ammettere la persistenza di un interesse alla sua evasione (DTF 138 II 42 consid. 1.3, 135 II 430 consid. 2.2; RDAT II-1995 n. 3 consid. 1.2; STA 52.2017.344 del 21 marzo 2018 consid. 1.2). Sia come sia anche in caso di stralcio di una procedura ricorsuale in seguito al venir meno dell'oggetto del contendere, l'autorità giudicante deve comunque statuire sulle spese processuali e sulle ripetibili, pronunciandosi, almeno sommariamente, sull'esito verosimile dell'impugnativa. Atteso che l'Autorità di vigilanza ha posto a carico dell'insorgente una tassa di giustizia di fr. 500.- oltre che a fr. 100.- di spese, su questo punto l'interesse del ricorrente è pertanto ancora attuale.
2.1. Preliminarmente, per quanto attiene alle richieste di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, va osservato che le stesse si riferiscono sostanzialmente al provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario, ritenuto come l'ordine di cessazione dell'attività di cui al punto 2 del dispositivo della decisione impugnata aveva meramente carattere accessorio. Pertanto in assenza di disposizioni diverse adottate dall'autorità di prime cure, l'impugnativa era assortita dell'effetto sospensivo conferitole dalla legge (art. 71 LPAmm), ragione per la quale le domande di adozione di misure cautelari poste dall'insorgente erano sin dall'inizio prive d'oggetto.
2.2. Quanto poi alla richiesta genericamente formulata in replica di indire una pubblica udienza ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU, si considera che, a prescindere dal quesito di sapere se, alla luce di quanto esposto al consid. 1, tale domanda abbia ormai perso d'attualità, nel caso concreto non sarebbe in ogni caso stato necessario procedere in tal senso, ritenuto che gli aspetti fattuali e giuridici controversi della vertenza - come si vedrà - potevano essere decisi in maniera equa e ragionevole sulla base degli atti e delle comparse scritte delle parti (cfr. STF 4A_199/2020 del 22 luglio 2020 consid. 2.3.2, 9C_37/2019 del 1° luglio 2019 consid. 1.1, 1C_461/2017 del 27 giugno 2018 consid. 3.4). Non è del resto dato di vedere quali questioni avrebbero dovuto essere più appropriatamente trattate nell'ambito di una eventuale pubblica udienza (cfr. STF 4A_199/2020 citata consid. 2.3.2). Il ricorrente non ha nemmeno speso una sola parola per spiegarlo, disattendendo così anche il suo obbligo di motivazione (art. 70 cpv. 1 LPAmm; cfr. in senso analogo, STF 4A_199/2020 citata consid. 2.3.2, 9C_37/2019 citata consid. 1.1).
3.2. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo dell'obbligo della motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito disposto all'art. 34 LPAmm e ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2). L'autorità non è inoltre tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti, in quanto atte a influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2, 130 II 530 consid. 4.3; STF 1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2; Scolari, op. cit., n. 532 con rinvii; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 26 n. 2a).
3.3. Nel caso in esame detti requisiti minimi di motivazione sono stati senz'altro soddisfatti dall'autorità di prime cure. Nella decisione contestata infatti essa aveva espressamente indicato che in caso di condanna penale per un reato intenzionale contrario alla dignità professionale, venendo meno una delle condizioni per poter beneficiare dell'autorizzazione cantonale, la revoca si imponeva senza che fosse possibile tenere in considerazione altri fattori, quali il comportamento tenuto prima e dopo i fatti oggetto della procedura penale. Ora, la validità di una simile argomentazione era una questione che atteneva al merito e di cui si dirà ancora in seguito. Va però considerato che l'Autorità di vigilanza ha preso posizione sulle censure del ricorrente esponendo le ragioni per le quali non poteva procedere nel senso da lui auspicato. D'altro canto, l'insorgente, rappresentato da due sperimentati legali, è stato in grado di contestare il giudizio impugnato in maniera precisa e circostanziata, dimostrando in questo modo che ne aveva perfettamente compreso la portata. Ne discende dunque che la censura era priva di fondamento.
Nel Canton Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi a titolo professionale, sono soggette ad autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid). L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità di vigilanza a chi soddisfa i requisiti posti dall'art. 8 LFid. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid, l'autorizzazione alla professione di fiduciario è rilasciata all'istante che - tra l'altro - gode di ottima reputazione e garantisce un'attività irreprensibile. L'art. 8 cpv. 2 LFid stabilisce che non gode di ottima reputazione, rispettivamente non garantisce un'attività irreprensibile, in particolare chi è stato condannato in Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale ad una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva superiore a sei mesi negli ultimi dieci anni (lett. a) o chi negli ultimi 5 anni è stato condannato al massimo ad una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva fino a sei mesi (lett. b). Giusta l'art. 20 cpv. 1 LFid l'autorità di vigilanza revoca l'autorizzazione all'esercizio della professione se il fiduciario non adempie più le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Le norme concernenti il procedimento disciplinare si applicano per analogia (cpv. 2). La revoca è pubblicata sul Foglio ufficiale (cpv. 3).
5.1. Come accennato in narrativa, il ricorrente si è lamentato del fatto che l'autorità non avesse rinunciato a ordinare la revoca in ragione degli argomenti da lui sollevati, i quali nell'ambito di una corretta ponderazione degli interessi contrapposti dovevano invece portare ad una simile conclusione. A suo dire, la legge stessa sarebbe lesiva del principio della proporzionalità poiché, non concedendo all'Autorità di vigilanza alcun margine di manovra nel soppesare e decidere sulle revoche dei permessi, le impedirebbe di fatto di poter operare una corretta valutazione dei vari interessi in gioco. Anche la misura di revoca ordinata nei suoi confronti sarebbe stata sproporzionata a causa del lungo tempo trascorso dai fatti, nonché lesiva del principio di celerità (art. 29 cpv. 1 Cost.). L'interesse pubblico che giustifica il regime autorizzativo istituito dalla LFid, e di riflesso la revoca del relativo permesso, viene meno se il provvedimento non interviene entro un lasso di tempo ragionevole dai fatti all'origine della condanna. Situazione, questa, che era data nel caso di specie visto come la revoca dell'autorizzazione fosse avvenuta
5.2. Il ricorrente non ha mai messo in discussione la facoltà del Cantone Ticino di sottoporre l'esercizio dell'attività di fiduciario ad autorizzazione e nemmeno il principio di porre, ai fini del rilascio o del mantenimento di un simile permesso, delle condizioni personali, quali in particolare l'ottima reputazione: si tratta infatti di limitazioni alla libertà economica che sono state riconosciute anche dal Tribunale federale come compatibili con i diritti costituzionali del cittadino e che come tali appaiono del tutto legittime (cfr. ad esempio: STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 5, 2P.345/1990 del 7 ottobre 1991 consid. 2; Mauro Bianchetti, Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in: RDAT I-2000, pag. 33 e segg.; Mauro Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, pag. 37 e segg.). Secondo lui però, per quanto attiene all'art. 8 cpv. 2 LFid, l'attuale legislazione non prevede la possibilità di operare alcuna ponderazione degli interessi in gioco, né conferisce all'autorità alcun margine d'apprezzamento delle circostanze, fatto questo che condurrebbe ad una lesione del principio della proporzionalità laddove, come nel caso in esame, altri elementi rilevanti, oltre alla sola esistenza di una condanna penale, avrebbero dovuto prevalere, in modo tale da dare la possibilità all'autorità di prime cure di prescindere dalla revoca del permesso. Ora, sebbene possa essere percepita come tale a livello soggettivo, la revoca dell'autorizzazione in oggetto - che ha carattere di permesso di polizia - non è di natura disciplinare e neppure dipende dalla parallela pronuncia di una simile sanzione giusta l'art. 21 LFid, ma unicamente dal sussistere o meno dei requisiti richiesti per il suo rilascio. In quest'ottica essa risulta senz'altro sorretta da una sufficiente base legale, che va individuata nei combinati art. 20 e 8 LFid. Ritenuto poi che l'attività di fiduciario pone quest'ultimo a contatto con interessi patrimoniali altrui, che gli sono affidati in cura, risponde senz'altro ad un interesse pubblico preponderante impedire il libero esercizio della professione a quegli operatori che per i loro precedenti non offrono sufficienti garanzie dal profilo dell'onestà. Occorre in particolare tutelare il cliente dai rischi derivanti dall'attività di fiduciari che hanno subìto una condanna penale di natura tale da sminuire sensibilmente la stima e la fiducia di cui un simile professionista deve godere presso il pubblico. La legge mira dunque a preservare il cittadino da un danno possibile e scongiurarlo. Il requisito posto dall'art. 8 LFid è pertanto sorretto da un interesse pubblico sufficiente. Per quanto attiene infine al principio della proporzionalità, si deve considerare che nella misura in cui lo scopo principale della legge sui fiduciari consiste nel fare in modo che possano operare in questo specifico settore professionale soltanto le persone che tra le altre cose godono di ottima reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile, è praticamente inevitabile che nei casi in cui un fiduciario non adempie (più) i requisiti di legge per essere stato condannato penalmente, egli debba di principio essere privato della relativa autorizzazione per lo svolgimento di tale attività. La questione poi di sapere se il ricorrere di una delle fattispecie previste dall'art. 8 cpv. 2 LFid costituisca, in ogni caso e sempre, motivo per rifiutare o revocare l'autorizzazione, oppure se, in determinati casi, il principio della proporzionalità richieda una valutazione più sfumata delle circostanze che stanno a monte della condanna, avrebbe potuto rimanere aperta nel caso specifico in quanto comunque sia l'applicazione concreta della suddetta norma non ha dato luogo ad un risultato lesivo dei diritti costituzionali del ricorrente. Infatti, come esposto in narrativa, quest'ultimo è stato condannato a una pena pecuniaria di 170 aliquote giornaliere per conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e frode fiscale per avere, in correità con la propria cliente, ingannato un notaio inducendolo ad attestare in un rogito riferito a una compravendita immobiliare, un prezzo falso poiché inferiore a quello effettivamente pattuito, producendo poi l'atto notarile all'autorità tributaria al fine di ottenere una minor tassa sugli utili immobiliari. Orbene, i reati in parola, commessi tra l'altro nell'esercizio della sua attività professionale di fiduciario, in correità con una cliente e realizzati ingannando un notaio e l'autorità fiscale, non potevano certo essere considerati di lieve portata e erano senz'altro di natura tale da far venir meno la fiducia che la clientela, i pubblici ufficiali, nonché il pubblico in generale devono poter riporre in chi esercita l'attività di fiduciario. Ne deriva che la condanna per simili reati può legittimamente essere ritenuta un motivo di diniego - rispettivamente di revoca - della relativa autorizzazione professionale. Certo, il fatto che per cinque anni egli non avrebbe potuto sollecitare il rilascio di una nuova autorizzazione (art. 8 cpv. 2 lett. b vLFid e LFid) sarebbe stato suscettibile di generare dei disagi non indifferenti alla sua persona e alla sua attività. A questo proposito occorre comunque considerare che tale termine va computato a far tempo dalla data della condanna, che l'Autorità di vigilanza aveva adottato la decisione qui impugnata poco meno di 16 mesi dopo la crescita in giudicato della predetta sanzione e che essa non ha mai disposto alcun provvedimento cautelare di revoca dell'effetto sospensivo al ricorso inoltrato contro la medesima da RI 1, ragione per la quale, pendente il presente procedimento, questi ha dunque potuto normalmente esercitare la propria professione. Tutto ciò determina che dal profilo pratico al momento dell'emanazione della decisione qui impugnata, il querelato provvedimento di revoca - nel frattempo giunto ad esaurimento (cfr. consid.
Per questi motivi,
decide:
Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.- già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La vicecancelliera