Incarto n. 52.2018.279

Lugano 18 marzo 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 30 maggio 2018 dell'

RI 1

contro

la decisione del 26 aprile 2018 (n. 205) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 1'200.-, a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in fatto

A. a. Il 19 dicembre 2011 l'avv. RI 1 è intervenuto come notaio in favore dell'ing. __________ e dei membri della sua famiglia per perfezionare un contratto successorio relativamente al patrimonio della moglie __________, che ha pure designato il notaio stesso quale esecutore testamentario. Lo stesso giorno, il notaio RI 1 ha rogato un altro atto pubblico con il quale __________ ha donato la nuda proprietà dei propri immobili ai figli, costituendo nel contempo un diritto di usufrutto vita natural durante a favore suo e del marito. b. Il 13 dicembre 2017 l'avv. RI 1 ha fatto spiccare nei confronti dell'ing. __________ un precetto esecutivo per un importo di fr. 500'000.- in nome e per conto della __________ SA di __________, società di cui il predetto era stato amministratore delegato con firma collettiva a due dall'aprile 2014 al luglio 2017, prima che, nel novembre di quell'anno, insieme ad altre persone precedentemente legate alla stessa, costituisse una società concorrente (la __________ SA, pure con sede a __________) per operare nel medesimo settore d'attività.

B. a. Il 23 gennaio 2018 l'ing. __________ ha segnalato il comportamento dell'avv. RI 1 alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione). Il denunciante ha in particolare rimproverato al legale di essere incorso in un conflitto d'interessi per aver funto prima da notaio per la sua famiglia ed essere stato designato esecutore testamentario da sua moglie e rappresentando ora la __________ SA contro di lui, per il recupero di un presunto credito di fr. 500'000.-. Il precetto esecutivo sarebbe poi stato spiccato in maniera vessatoria, senza che in precedenza fosse mai stato preteso alcun pagamento.

b. Preso atto di tale segnalazione, il 25 gennaio 2018 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per presunta violazione del dovere di cura e diligenza e del divieto conflitto d'interessi (art. 12 lett. a e c della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 [LLCA; RS 935.61], 16 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 [LAvv; RL 951.100], 11, 12 e 13 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 [CSD]).

c. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito mosso contro di lui. Dopo aver dato atto di conoscere da molti anni l'ing. __________ e di avere sempre avuto con lui (almeno sino a un paio di mesi prima) un rapporto assai cordiale, ha rilevato che, quando ha appreso della sua partecipazione alla costituzione della __________ SA, prima di promuovere la procedura esecutiva per conto della __________ SA, gli ha inviato un sms per comunicargli che, a fronte della situazione venutasi a creare, sarebbe stato opportuno sostituire il contratto successorio. E ciò proprio per evitare qualsiasi conflitto d'interesse, che in concreto sarebbe peraltro stato solo potenziale, dato che, sino al decesso della moglie del denunciante e alla propria accettazione, il mandato di esecutore testamentario non avrebbe avuto alcuna efficacia. Benché il segnalante gli avesse risposto di avere già provveduto alla sostituzione e che egli sarebbe stato contattato dal suo nuovo notaio, ciò non sarebbe mai avvenuto. Ritiene pertanto che, se vi è stata qualche scorrettezza, questa l'abbia commessa l'ing. __________.

d. In replica, il segnalante ha in particolare confermato che era in corso una modifica del contratto successorio, evidenziando tuttavia come, all'epoca in cui è stato fatto spiccare il precetto esecutivo, la situazione fosse ancora immutata e rimproverando al denunciato di non avergli scritto una raccomandata per comunicargli che, in attesa dell'avvenuta modifica, avrebbe rinunciato da subito al suo ruolo di esecutore testamentario. Dal canto suo l'avv. RI 1 ha osservato in duplica che sarebbe stato impossibile rinunciare ad un mandato non ancora in essere, per di più contenuto in una disposizione che poteva essere modificata in qualsiasi momento. Ha inoltre ribadito che, se un potenziale futuro conflitto d'interessi esiste, ciò dipende unicamente dal fatto che il denunciate e la testatrice nulla hanno intrapreso per porvi fine, modificando la clausola che lo designa quale esecutore testamentario. Ha infine chiarito che le pretese d'indennizzo della sua cliente nei confronti del segnalante non si riferiscono solo alla sua partecipazione alla costituzione di una società concorrente ma anche alla sua attività quale amministratore delegato e responsabile della gestione contabile in seno a __________ SA, rivelatasi assai carente.

C. Con decisione del 26 aprile 2018, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 1'200.- per i fatti segnalati dall'ing. __________, che ha ritenuto solo in parte costitutivi di una violazione delle regole professionali. La precedente istanza ha in particolare concluso che il denunciato fosse incorso in un conflitto d'interessi, avendo potuto prendere conoscenza nell'ambito della rogazione del contratto successorio del patrimonio della famiglia __________ e potendo tali informazioni, coperte dal segreto professionale, essere utilizzate nell'ambito di un'eventuale procedura civile promossa da __________ SA nei confronti del suo ex amministratore rispettivamente nel quadro di pignoramenti. Il suo comportamento avrebbe peraltro arrecato un pregiudizio alla signora __________ che dovrà sobbarcarsi i costi legati all'intervento di un nuovo notaio che sostituisca il patto successorio. Ha invece disatteso l'ulteriore addebito avanzato dal segnalante (violazione dell'obbligo di cura e diligenza), ritenendo che non vi fossero elementi per considerare abusiva l'esecuzione promossa nei suoi confronti. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità dell'infrazione e del precedente disciplinare dell'interessato.

D. Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. L'insorgente contesta che all'origine del cambio di notaio vi sia l'avvio della citata procedura esecutiva, rilevando come il rapporto di fiducia con il segnalante sia venuto meno già prima e a dipendenza dell'agire di quest'ultimo. Ribadisce che al momento dell'emissione del precetto esecutivo il mandato di esecutore testamentario non era ancora in essere. Ritiene che, vista l'assenza di correlazione tra il precedente e il nuovo mandato, non gli possa essere rimproverato di avere escusso il suo ex cliente, le informazioni assunte nell'ambito della rogazione dell'atto notarile non potendo nemmeno in via ipotetica e inconsapevole giocare alcun ruolo nel quadro della nuova procedura.

E. In sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato.

Considerato, in diritto

1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

  1. 2.1. La LLCA garantisce la libera circolazione degli avvocati e stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera (art. 1 LLCA). La normativa unifica e disciplina in modo esaustivo a livello federale taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in particolare le regole professionali (art. 12-13) e le sanzioni disciplinari (art. 17; cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, in: FF 1999, pag. 4983 segg., in particolare pag. 4984 e 5007, n. 172.2).

2.2. Giusta l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. L'obbligo di fedeltà nei confronti del cliente è molto ampio e si estende a tutti gli aspetti del mandato (cfr. STF 2P.318/2006 del 27 luglio 2007 consid. 11.1). Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense, collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA

  • secondo cui l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza - e al precetto d'indipendenza sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130 II 87 consid. 4.2). Da questo dovere generale di fedeltà e indipendenza deriva in particolare l'obbligo di evitare la doppia rappresentanza. L'avvocato non può in generale rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra cui sussiste una connessione fattuale, parti che hanno interessi contrapposti, poiché non potrebbe allora adoperarsi completamente né per l'uno né per l'altro cliente. Ma non solo. Secondo il Tribunale federale, in base all'art. 12 lett. c LLCA all'avvocato è pure di principio vietato agire in giustizia contro un cliente per il quale svolge - contemporaneamente - un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo 2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il divieto della doppia rappresentanza non si limita infatti a procedimenti tra i quali sussiste una connessione fattuale, bensì copre ogni forma di interessi contrastanti (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3; Walter Fellmann, in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 103 e segg. ad art. 12; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 388).

2.3. Il dovere di fedeltà verso il mandante perdura anche dopo la fine del rapporto contrattuale, pertanto l'avvocato deve evitare conflitti d'interesse anche quando assume un incarico contro un ex cliente. La portata dell'art. 12 lett. c LLCA non è quindi limitata a situazioni in cui si tratterebbe di rappresentare nello stesso tempo interessi contrapposti. Unicamente a queste condizioni sono infatti realmente rispettate le finalità della normativa, che tutela la fiducia del pubblico nei confronti degli avvocati e garantisce la salvaguardia del segreto professionale (art. 13 LLCA; STF 2C_427/2009 citata consid. 2.2 e rinvii; 2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.1 e rif.). La possibilità di agire in qualità di patrocinatore contro un ex cliente deve essere verificata dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del singolo caso. In generale, egli può accettare il nuovo incarico soltanto se è escluso che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un precedente mandato sotto garanzia del segreto professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia precluso, è sufficiente che sussista anche solo la possibilità di un utilizzo, persino inconsapevole, delle conoscenze precedentemente acquisite. Deve perciò essere evitata qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare un conflitto d'interessi, di cui, in casi dubbi, va presunta l'esistenza. Nell'ambito della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto della connessione e del grado di identità tra l'oggetto del precedente e del nuovo mandato. La probabilità di far capo a elementi appresi nello svolgimento dell'incarico concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata l'attività del legale per il primo cliente e più stretto il rapporto di fiducia instauratosi. Importante è pure il tempo trascorso, benché anche dopo anni possano riaffiorare ricordi di fatti apparentemente dimenticati (cfr. STF 2C_427/2009 citata consid. 2.2 e rinvii; 2A_535/2005 citata consid. 3.2 e rif.; STA 52.2015.546 del 20 marzo 2017 consid. 2.3). Questi principi valgono anche quando l'avvocato è intervenuto precedentemente in altra veste, segnatamente nel quadro di un'attività notarile. I doveri professionali dell'avvocato sanciti nell'art. 12 LLCA, e segnatamente il dovere di fedeltà che discende dall'art. 12 lett. c LLCA, vista la formulazione aperta della norma, non si riferiscono soltanto al rapporto dell'avvocato con il proprio cliente, ma sono applicabili all'intera attività professionale dell'avvocato, ovvero alla totalità dei suoi atti professionali (cfr. DTF 131 I 223 consid. 3.4 e rif.) e quindi anche alla sua ulteriore attività commerciale (cfr. STF 2C_407/2008 consid. 3.3 e rimandi; Fellmann, Anwaltsrechts, n. 411).

2.4. Secondo dottrina e giurisprudenza, il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì concreto ancorché non materializzato (DTF 141 IV 257 consid. 2.2, 135 II 145 consid. 9.1 e rif.; STF 1B_354/2016 citata consid. 3.1, 1B_293/2016 citata consid. 2.1; STA 52.2015.546 del 20 marzo 2017 consid. 2.3 e riferimenti giurisprudenziali e dottrinali ivi citati). Non è quindi necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (STF 1B_354/2016 citata consid. 3.1, 1B_293/2016 citata consid. 2.1 e rif.).

2.5. I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 11 CSD, giusta il quale l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). L'art. 13 CSD riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può accettare il mandato di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di precedenti clienti potrebbe causare loro un pregiudizio.

  1. 3.1. Nel caso di specie, nel dicembre 2011 il ricorrente aveva rogato per conto della famiglia del segnalante un contratto successorio con cui __________ aveva disposto del suo patrimonio a favore dei figli e del coniuge (che aveva tra l'altro rinunciato a far valere qualsiasi pretesa derivante dal regime matrimoniale) e designato il notaio quale esecutore testamentario, nonché un atto di donazione della nuda proprietà degli immobili della signora ai figli e di costituzione di un diritto di usufrutto vita natural durante a favore di lei e del marito. In questo contesto l'insorgente è venuto a conoscenza di informazioni relative al patrimonio della famiglia __________, coperte dal segreto professionale, non fosse altro che tramite il rapporto peritale relativo al valore delle proprietà immobiliari rispettivamente il rapporto d'esercizio al 31 dicembre 2010 delle società __________ SA e __________ SA (cfr. contratto successorio, premessa D). Società, quest'ultima, amministrata dal segnalante, che ha peraltro poi svolto prestazioni di consulenza alla __________ SA (cfr. lettera di mandato del 1° aprile 2014), di cui il segnalante è stato amministratore delegato dall'aprile 2014 al luglio 2017 (quando egli, a causa del deteriorarsi dei rapporti all'interno della società, si è dimesso dalla carica). Il 30 novembre 2017, dopo essere venuto a conoscenza che il denunciante, insieme ad alcune altre persone precedentemente legate alla __________ SA, aveva dato avvio a una nuova società concorrente (la __________ SA), il ricorrente gli ha inviato un sms del seguente tenore: "Credo che a questo punto sia opportuno che tu sostituisca completamente il contratto successorio fatto da me". Il segnalante gli ha quindi risposto via sms di avere già provveduto e che un altro notaio lo avrebbe contattato in merito. Senza che fosse stato formalizzato alcunché, l'insorgente ha accettato di rappresentare la __________ SA in una procedura esecutiva nell'ambito della quale quest'ultima reclamava dal denunciante il pagamento di un importo di fr. 500'000.- a titolo di indennizzo del pregiudizio causato con la sua attività (di amministratore rispettivamente di consulente) a favore della società.

3.2. Ora, non v'è chi non veda come nella misura in cui egli ha assunto

l'incarico conferitogli da __________ SA, i cui interessi erano chiaramente

contrapposti a quelli del segnalante - per cui aveva come detto istrumentato

due atti pubblici che l'avevano messo a conoscenza di aspetti salienti

concernenti la sua sfera privata e patrimoniale (gli obblighi di informazione e

di consiglio che incombono a un notaio in ambito matrimoniale e successorio implicano

del resto che egli debba essere ragguagliato in modo completo sulla situazione

finanziaria e personale delle parti), dalla cui moglie era stato designato

esecutore testamentario e con cui oltretutto, per sua stessa ammissione,

intratteneva da anni rapporti privati (tanto da corrispondere informalmente con

lui via sms e incontrarlo per caffè e aperitivi) -, il ricorrente ha corso il

rischio concreto di incappare in un conflitto d'interessi. Egli stesso era del

resto consapevole dell'esistenza di un tale conflitto, tant'è che aveva chiesto

al denunciante, mediante un semplice sms, di

provvedere alla "sostituzione" del contratto successorio a suo

tempo rogato. Ma il conflitto si è addirittura materializzato quando, il 13

dicembre 2017, senza nemmeno sincerarsi della sorte di tale contratto,

l'insorgente ha inopinatamente proceduto in via esecutiva facendo spiccare nei

confronti del segnalante, in nome e per conto della __________ SA, il citato

precetto esecutivo da mezzo milione di franchi. Segnalante che, contrariamente

a quanto pretende il ricorrente e impropriamente indicato dalla precedente

istanza, non può in concreto realmente essere considerato un ex cliente, nella

misura in cui dagli atti emerge che ancora

nell'ottobre del 2017 l'avvocato-notaio aveva prestato il suo consiglio

rispettivamente aveva preparato delle modifiche al contratto successorio in

questione (cfr. e-mail del 23 ottobre 2017, doc. D, e duplica del

ricorrente del 15 febbraio 2018, pag. 2) ed è all'evidenza solo dopo che il

legale ha inteso schierarsi per la __________ SA che il rapporto professionale

si è bruscamente interrotto. In queste particolari circostanze, prive di

pertinenza appaiono quindi le censure relative all'assenza di connessione tra i

due mandati assunti dall'insorgente, uno a favore e l'altro contro il

segnalante.

In ogni caso, in concreto va tenuto conto del fatto che il ricorrente, come

visto, nell'ambito della sua attività notarile per conto della famiglia __________,

è senz'altro venuto a conoscenza di molte informazioni riservate relative alla

situazione personale ed economica della famiglia e specialmente del segnalante

(quali ad esempio il valore complessivo dell'usufrutto costituito a suo favore, ecc.). Informazioni acquisite in un

contesto di particolare fiducia richiamato ancora di recente e coperte dal

segreto professionale, ragione per cui un conflitto d'interessi sarebbe dato

quand'anche si volesse considerare che il denunciante non era più cliente

dell'insorgente nel momento in cui quest'ultimo ha assunto il mandato dalla __________

SA, il legale non potendo infatti escludere la possibilità di utilizzare, anche

solo inconsapevolmente, tali elementi nello svolgimento del nuovo mandato. Non

lo nega alla fin fine nemmeno il ricorrente, che anzi ammette che potrebbe

anche far capo a tali informazioni in una causa civile o in un pignoramento.

Ciò che non è ammissibile, ritenuto pure che, vista l'ampiezza delle conoscenze

e il contesto in cui sono state ottenute, a nulla vale l'obiezione che un

avvocato potrebbe acquisire determinati dati mediante una diligente procedura

probatoria (cfr. Fellmann, Kommentar,

  1. 108a ad art. 12; Fellmann, Anwaltsrecht,
  2. 410).

3.3. Sta di fatto che il comportamento del ricorrente ha causato un pregiudizio alla famiglia __________, che si è vista costretta a rivolgersi a un altro notaio (e ad assumersi le relative spese) per modificare il contratto successorio, ciò che non sarebbe stato necessario se l'ampia fiducia in lui riposta non fosse stata tradita. Ha peraltro pure indotto il segnalante, unitamente ad altre due persone coinvolte nella nuova società, parimenti oggetto di procedure esecutive promosse da __________ SA, a presentare al Ministero pubblico un esposto penale con il quale, oltre che i responsabili della società, ha denunciato ogni altra persona coinvolta nelle iniziative esecutive, in particolare chi ha sottoscritto le

domande d'esecuzione - vale a dire il ricorrente - per avere avviato tali procedure senza alcun motivo e senza una precedente richiesta formale di pagamento all'unico scopo di trattenere gli interessati dall'intento di dare avvio ad una nuova struttura societaria che operi nel medesimo settore, ritenendo tale comportamento costitutivo del reato di coazione (art. 181 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), subordinatamente minaccia (art. 180 CP). Da tutto quanto sopra discende che l'insorgente avrebbe dovuto verificare con maggiore attenzione l'opportunità di procedere contro il segnalante per quindi giungere alla conclusione che il fatto di dare avvio contro quest'ultimo a una procedura esecutiva lo avrebbe posto di fronte ad un concreto rischio di conflitto d'interessi. Tanto più che, in casi dubbi, di una tale situazione va presunta l'esistenza (cfr. STF 2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2, 2A.594/2004 del 28 ottobre 2004 consid. 1.2). In queste circostanze, assumendo l'incarico a favore della __________ SA l'avv. RI 1 è quindi incorso in una violazione dell'art. 12 lett. c LLCA.

  1. Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di

un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna in Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, ad art. 17, n. 23 segg.).

4.2. In concreto, l'avv. RI 1 ha infranto in modo piuttosto grave una regola professionale fondamentale. La violazione è tanto più pesante se solo si considera che egli non ha solo creato una situazione in cui il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi era concreto, ma ha addirittura realizzato il suddetto rischio, avviando nei confronti del segnalante una procedura esecutiva per il ragguardevole importo di fr. 500'000.-, costringendo i coniugi __________ a rivolgersi a un altro notaio per modificare il contratto successorio (con tutte le relative conseguenze a livello di costi) e inducendo peraltro il segnalante a presentare un esposto penale contro di lui. L'infrazione appare ancor più grave considerato che il ricorrente vanta una lunga esperienza professionale e che quindi avrebbe dovuto accorgersi della delicata situazione in cui si stava ponendo con l'avvio di una procedura esecutiva nei confronti del segnalante. Non giova inoltre all'insorgente il fatto di non aver mostrato segni di autocritica e ravvedimento. Neppure si può trascurare che egli ha a suo carico un precedente disciplinare, peraltro relativamente recente: il 22 giugno 2015 gli è stata infatti inflitta una multa di fr. 400.- per avere violato il suo obbligo di

cura e diligenza nell'ambito dello svolgimento di un mandato di esecutore testamentario.

Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 1'200.- inflitta dalla Commissione, per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto del precedente disciplinare del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

  1. 5.1. Stante tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La vicecancelliera

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