Incarto n. 52.2018.244

Lugano 27 agosto 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2018 di

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione del 10 aprile 2018 (n. 1652) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 19 aprile 2017 con cui Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di due mesi a dipendenza di un'infrazione grave commessa all'estero;

ritenuto, in fatto

A. RI 1 è nato il 1° agosto 1972 ed è titolare di una licenza di condurre rilasciatagli l'ultima volta nel dicembre 2008.

B. a. Il 22 agosto 2014, verso le ore 10.00, RI 1 ha circolato alla guida del veicolo targato __________, sull'autostrada A4 in territorio di __________ (Francia) ad una velocità punibile - accertata tramite regolare procedimento di misurazione - di 173 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove vigeva un limite di 130 km/h. La licenza di condurre gli è stata sequestrata seduta stante dalle autorità francesi.

b. Il giorno stesso, il Prefetto del dipartimento del Basso Reno ha decretato in via cautelare nei confronti di RI 1 un divieto di condurre su territorio francese per la durata di un mese.

c. La licenza di condurre è stata restituita all'interessato, per il tramite della Sezione della circolazione, con scritto del 6 ottobre 2014.

d. Il 19 maggio 2015 la Juridiction de Proximité di Saverne ha condannato RI 1 al pagamento di una multa di Euro 250.-, facendogli altresì divieto di condurre per la durata di due mesi. Questa sanzione, inflitta per essere incorso in un eccesso di velocità superiore a 40 e inferiore a 50 km/h, è passata in giudicato.

e. Compiutamente informata di quanto accaduto, il 23 febbraio 2017 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo, invitandolo a determinarsi in relazione ad una probabile revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 19 aprile 2017 l'autorità cantonale ha deciso di ritirargli la patente per la durata di due mesi, precisando che, tenuto conto di quello già effettuato dal 22 agosto al 6 ottobre 2014 inclusi, il periodo di revoca avrebbe dovuto essere scontato dal 1° al 16 luglio 2017 inclusi, lasso di tempo durante il quale è stata comunque autorizzata la guida dei veicoli delle categorie G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16cbis della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

C. Con giudizio del 10 aprile 2018, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1. Ricordato di essere vincolata per giurisprudenza federale all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dalle risultanze degli atti giunti dalle autorità francesi. Ha quindi reputato che all'insorgente fosse imputabile un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr. Ritenuti soddisfatti i requisiti della revoca della licenza giusta l'art. 16cbis LCStr, alla luce delle conseguenze sull'interessato del divieto di condurre pronunciato all'estero, ha ritenuto adeguata la durata della misura adottata dall'autorità dipartimentale.

D. Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento, rispettivamente la riforma nel senso di ridurre la durata della revoca inflittagli a 15 giorni. Ripercorsi i fatti ed evocato il contenuto dell'art. 16cbis LCStr, il ricorrente ripropone le argomentazioni sviluppate senza successo dinanzi alla precedente istanza. Ritiene che, non considerando le conseguenze del divieto di condurre pronunciato all'estero (che lo avrebbero colpito sia sul piano professionale che personale), le precedenti istanze gli abbiano inflitto una doppia punizione. Rilevata l'assenza di precedenti a suo carico, sostiene in particolare che la revoca estera e quella svizzera non possano eccedere cumulativamente la durata della misura pronunciata all'estero.

E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

  2. 2.1. Posto che RI 1 non contesta né i fatti né la loro qualifica giuridica, ai fini del giudizio occorre soltanto chiedersi se la durata della controversa revoca sia conforme ai principi fissati dal diritto elvetico, in particolare dagli art. 16 cpv. 3 e 16cbis LCStr.

2.2. La sanzione amministrativa inflitta al ricorrente in Svizzera si fonda essenzialmente sull'art. 16cbis LCStr. Questa disposizione è stata introdotta nella legge il 1° settembre 2008, a seguito della nota sentenza con la quale il Tribunale federale aveva stabilito che l'art. 34 OAC non costituiva base legale sufficiente per una revoca d'ammonimento della licenza di condurre svizzera a seguito di reati commessi all'estero (DTF 133 II 331). La nuova norma prevede che dopo un'infrazione commessa all'estero, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata se all'estero è stato pronunciato un divieto di condurre e l'infrazione commessa è medio grave o grave secondo gli articoli 16b e 16c (cpv. 1). Per stabilire la durata della revoca della licenza - soggiunge il cpv. 2 - devono essere adeguatamente considerate le conseguenze, per la persona interessata, del divieto di condurre pronunciato all'estero. La durata minima della revoca può essere ridotta. Per le persone che non figurano nel registro delle misure amministrative (art. 104b), la durata della revoca non può eccedere la durata del divieto di condurre pronunciato all'estero nel luogo dell'infrazione.

Nel messaggio con il quale il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento l'introduzione nella LCStr dell'attuale art. 16cbis (FF 2007 pag. 6889 segg.) si spiega che per poter revocare la licenza di condurre dopo un'infrazione commessa all'estero occorre innanzi tutto che l'autorizzazione a condurre nello Stato in cui è stata commessa l'infrazione sia stata revocata con decisione passata in giudicato da un'autorità competente di quel Paese. In secondo luogo, l'infrazione, se fosse stata commessa in Svizzera, deve essere medio grave o grave secondo la nostra legge e implicare una revoca della patente. Quanto alla commisurazione della misura, occorre tener conto delle conseguenze del divieto di condurre pronunciato all'estero. Ovverossia - si legge nel messaggio - della durata per la quale il divieto di condurre è stato disposto, se al momento di pronunciare la misura in Svizzera quella ordinata all'estero continua a produrre effetti e per quanto tempo, se l'esecuzione delle due misure si sovrappone oppure se per la persona interessata è di primaria importanza poter condurre veicoli a motore all'estero (RtiD I-2012 n. 62).

La revoca della licenza di condurre che fa seguito a un'infrazione commessa all'estero non deve infatti portare a una doppia punizione. Occorre perciò tenere conto dell'effetto del divieto di condurre all'estero sull'interessato, ritenuto che l'imputazione della revoca estera già scontata deve compiersi in modo tale che questa misura e quella pronunciata in Svizzera non appaiano complessivamente più severe rispetto alla revoca nazionale che sarebbe stata pronunciata se l'infrazione fosse stata commessa su territorio elvetico. Ciò dipende dalle circostanze del caso concreto, in particolare dalla frequenza con cui l'interessato circola nello Stato estero in questione e, quindi, della misura in cui il divieto estero lo ha colpito durante il periodo in cui ha dovuto osservarlo (DTF 141 II 256 consid. 2.3, 129 II 168 consid. 6.3; STF 1C_456/2012 del 15 febbraio 2013 consid. 3.3, 1C_316/2010 del 7 dicembre 2010 consid. 2.1).

A mente di questo Tribunale, per stabilire la durata della revoca devono essere in ogni modo considerati anche gli elementi di commisurazione indicati all'art. 16 cpv. 3 LCStr, ovvero le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua eventuale necessità professionale di guidare (STA 52.2014.442 del 15 aprile 2015 consid. 4.2, 52.2010.296 del 12 ottobre 2010 consid. 3.1).

2.3. In concreto, non v'è dubbio che a seguito degli eventi occorsi il 22 agosto 2014 il ricorrente abbia subito un divieto di condurre ad opera delle autorità francesi competenti. In effetti, con decisione passata in giudicato, la Juridiction de Proximité di Saverne gli ha fatto divieto di circolare su suolo francese per la durata di due mesi, da tempo trascorsi.

Altrettanto incontestato è che l'interessato abbia superato di 43 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 130 km/h vigente sull'autostrada A4 in territorio di __________ e che, dal profilo del diritto svizzero, egli abbia dunque commesso un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cpv. 2 LCStr e della giurisprudenza vigente in materia (DTF 133 II 331 consid. 3.1, 132 II 234 consid. 3, 124 II 259 consid. 2b/bb, 124 II 475 consid. 2a e rinvii), che in ambito amministrativo, va punita con una revoca della patente di almeno tre mesi (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).

Nella fattispecie vi sono quindi tutte le premesse per revocare la licenza di condurre del ricorrente giusta l'art. 16cbis cpv. 1 LCStr, con la precisazione che la durata minima della misura può essere ridotta in funzione delle conseguenze del divieto di condurre pronunciato all'estero e che, in assenza di precedenti iscritti nel registro delle misure amministrative, la durata della revoca svizzera non può in ogni caso eccedere quella della misura adottata all'estero nel luogo dell'infrazione (cfr. art. 16cbis cpv. 2 LCStr secondo e terzo periodo).

RI 1 pretende che a fronte delle conseguenze del divieto di condurre pronunciato dalle autorità transalpine non si giustifichi l'adozione di un'ulteriore misura di revoca in Svizzera (la quale non potrebbe in ogni caso protrarsi per più di 15 giorni). Il provvedimento estero gli avrebbe infatti impedito di circolare in Francia (dove si recherebbe non solo per lavoro ma anche per motivi personali) e, per un mese e mezzo, anche in Svizzera, dove pure si sarebbe astenuto dal condurre veicoli a motore "nella convinzione che il divieto estero valesse anche sul territorio elvetico" (ricorso, pag. 6 seg.).

Al proposito va dato atto del fatto che, benché la misura cautelare pronunciata in Francia non esplicasse di per sé alcun effetto su suolo elvetico (cfr. DTF 141 II 256 consid. 2.3, 128 II 133 consid. 4a), dopo il sequestro della patente ad opera delle autorità estere il 22 agosto 2014, il ricorrente non era di fatto più autorizzato a guidare nemmeno in Svizzera, atteso che, giusta l'art. 10 cpv. 4 LCStr, il conducente è tenuto a portare sempre con sé la propria licenza (cfr. STF 1C_47/2012 del 17 aprile 2012 consid. 4.3, 1C_316/2010 citata consid. 3.2). Se è vero che avrebbe potuto farsene rilasciare una copia (che gli avrebbe consentito di continuare a circolare al di fuori della Francia fino all'adozione di eventuali provvedimenti da parte delle autorità svizzere), è altrettanto vero che il ricorrente - che non risulta essersi rivolto ad un legale prima del 3 ottobre 2014 (cfr. scritto dell'avv. __________) - poteva non essere al corrente di tale possibilità, che appare ad ogni modo piuttosto teorica, non essendo affatto certo che nelle concrete circostanze la Sezione della circolazione avrebbe effettivamente dato seguito alla sua richiesta (STF 1C_47/2012 citata consid. 4.3). Del resto, il fatto che le autorità francesi gli abbiano sequestrato seduta stante la licenza di condurre svizzera e che la stessa gli sia stata restituita per il tramite dell'autorità dipartimentale ticinese soltanto con scritto del 6 ottobre successivo era suscettibile di fargli credere in buona fede che il divieto di condurre si estendesse anche al territorio elvetico (cfr. STF 1C_316/2010 citata consid. 3.2), dove risulta effettivamente essersi astenuto dalla guida dal 22 agosto al 6 ottobre 2014 (cfr. dichiarazione scritta rilasciata dalla moglie il 29 marzo 2017 e prodotta davanti all'autorità dipartimentale con scritto del 10 aprile 2017), ciò che nessuno contesta. A fronte delle conseguenze sull'insorgente del provvedimento adottato in Francia si giustifica pertanto di imputare il periodo compreso tra il 22 agosto e il 6 ottobre 2014 (un mese e 14 giorni) sulla durata massima (due mesi, cfr. art. 16cbis cpv. 2 LCStr terzo periodo) della revoca da infliggere secondo il diritto svizzero. Il ricorrente non può per contro prevalersi del fatto che anche per il periodo rimanente (16 giorni) la misura pronunciata dalle autorità francesi abbia avuto su di lui delle ripercussioni concrete ed effettive dato che sia per ragioni professionali (quale responsabile per il Ticino della __________ SA) che personali (seguendo all'estero l'attività sportiva del figlio, pilota professionista, di cui cura anche gli interessi) sarebbe portato a recarsi in Francia o a transitarvi. La tesi, genericamente avanzata soltanto in questa sede, è inconsistente. In precedenza l'insorgente non aveva fatto alcun cenno a tale circostanza. Anzi, davanti all'autorità dipartimentale aveva puntualizzato che la sua attività professionale lo porta a spostarsi all'interno del territorio cantonale e nel resto della Svizzera, ma non aveva evocato la necessità di recarsi all'estero, tantomeno in Francia (cfr. osservazioni del 13 marzo 2017, pag. 2). A ciò aggiungasi che la motivazione del tutto generica fornita dal ricorrente, secondo cui la sua datrice di lavoro disporrebbe di una rete logistica a livello europeo e avrebbe in essere contratti di logistica con clienti anche francesi, non basta per ritenere che egli si rechi regolarmente in Francia e che sia quindi stato effettivamente colpito dagli effetti della revoca pronunciata dalle competenti autorità di quel Paese. Del resto, a ben vedere, il 22 agosto 2014 con tutta probabilità egli non si trovava in territorio francese per lavoro ma era in transito verso il Belgio, dove l'indomani avrebbe preso avvio una puntuale gara automobilistica cui avrebbe partecipato suo figlio (cfr. __________), il quale corre su svariati circuiti europei e non, ad esempio anche in Italia, Spagna e Ungheria (cfr. sito citato e doc. 9 allegato alle citate osservazioni del 13 marzo 2017).

In queste circostanze - ritenuto che in concreto la revoca adottata secondo il diritto svizzero dev'essere commisurata in modo tale che l'insorgente, tenuto conto degli effetti sulla sua persona della misura estera, subisca complessivamente una sanzione che non supera i due mesi (cfr. art. 16cbis cpv. 2 LCStr terzo periodo; cfr. pure DTF 141 II 256 consid. 2.6) - considerati la grave infrazione commessa secondo la legislazione svizzera, il consistente grado di colpa che gli è imputabile e le ripercussioni che ha concretamente avuto su di lui la revoca della licenza pronunciata in Francia, la Sezione della circolazione non avrebbe dovuto limitarsi a ridurre il periodo di espiazione ma avrebbe dovuto computare sulla durata del proprio provvedimento il lasso di tempo (compreso tra il 22 agosto e il 6 ottobre 2014) in cui l'insorgente è rimasto materialmente privo della patente, pronunciando una revoca della durata di soli 16 giorni, corrispondenti al saldo residuo (cfr. DTF 141 II 256 consid. 2.7; STF 1C_456/2012 citata consid. 3.4; cfr. Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, n. 84.4, pag. 660 e n. 8.5, tabella, esempi 2 e 3 per analogia, pag. 662). Ne discende che la risoluzione dipartimentale va riformata nel senso che nei confronti del ricorrente è pronunciata una revoca della licenza di condurre della durata di 16 giorni, misura che peraltro mantiene appieno il suo scopo preventivo-educativo (DTF 135 II 334 consid. 2.3, 133 II 331 consid. 6.4.2, 127 II 297 consid. 3d, 121 II 22 consid. 3a; STF 1C_353/2015 del 21 dicembre 2015 consid. 4.3) a dispetto del tempo trascorso dal compimento dell'infrazione. Va da sé che, una volta passata in giudicato la presente decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo.

  1. 3.1. Stante quanto precede, il ricorso dev'essere parzialmente accolto. La decisione del Consiglio di Stato è di conseguenza annullata, mentre la risoluzione della Sezione della circolazione va riformata così come indicato al precedente considerando.

3.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente nella misura della sua consistente soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Al ricorrente, assistito da un legale, sono riconosciute ripetibili commisurate in funzione del limitato successo dell'impugnativa, a valere per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione del 10 aprile 2018 (n. 1652) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. la risoluzione del 19 aprile 2017 della Sezione della circolazione è riformata nel senso che a RI 1 è revocata la licenza di condurre per la durata di 16 giorni (disp. 1 e 1.1), così come indicato al consid. 2.3. Per il resto è confermata.

  1. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente nella misura di fr. 1'500.-, già versati a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

  2. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente l'importo di complessivi fr. 800.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il giudice presidente La vicecancelliera

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