Incarto n. 52.2018.180
Lugano 29 agosto 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso dell'11 aprile 2018 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 7 marzo 2018 (n. 1054) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 16 ottobre 2017 con cui la Sezione della circolazione l'ha riammesso alla guida, fissando determinate condizioni;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, qui ricorrente, è nato il 6 ottobre 1987 ed è titolare di una licenza di condurre.
B. a. Il 17 maggio 2016, il ricorrente ha circolato a __________ (__________), alla guida del veicolo __________ targato __________, sotto l'influsso di stupefacenti (con una concentrazione minima di 2.5 mg/l THC nel sangue). Fermato dalle forze dell'ordine, la licenza di condurre gli è stata subito sequestrata.
b. Ravvisando nell'accaduto l'adempimento del reato di guida in stato di inattitudine (qualificata) giusta l'art. 91 cpv. 2 lett. b della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), con decisione del 5 luglio 2016, cresciuta in giudicato, il Procuratore pubblico del Canton __________ ha condannato l'insorgente a una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni) e una multa di fr. 800.-.
C. a. Nel frattempo, preso atto del rapporto di polizia relativo a tale infrazione, il 4 luglio 2016 la Sezione della circolazione, sospettando seriamente una sua inidoneità alla guida, gli ha revocato la patente a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli di sottoporsi a una perizia specialistica presso l'Unità di Medicina e Psicologia del Traffico (UMPT) a cura della dr. med. __________.
b. A fronte della perizia del 30 settembre 2016 rassegnata dal medico del traffico SSML - che l'aveva ritenuto non idoneo alla guida, riscontrando tra l'altro un consumo di alcol eccessivo -, con decisione del 22 novembre 2016 la Sezione della circolazione ha revocato al ricorrente la licenza di condurre a tempo indeterminato (con un periodo di sospensione di 3 mesi). La riammissione alla guida è stata subordinata alle condizioni di presentare:
§ un rapporto di iQ-Center by Ingrado (iQ-Center) attestante: (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato in una presa a carico di almeno 6 mesi, nonché (b) l'astinenza, durante questo periodo, dal consumo di alcol e (c) di sostanze stupefacenti;
§ un rapporto di verifica conclusiva di medicina del traffico attestante l'idoneità alla guida di veicoli a motore.
La risoluzione, richiamante tra l'altro gli art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr, è cresciuta in giudicato incontestata.
D. a. Ricevuta l'istanza di riammissione alla guida con il rapporto favorevole del centro di competenza iQ-Center del 1° agosto 2016, la Sezione della circolazione ha invitato l'insorgente a presentare anche il rapporto di verifica conclusiva del medico del traffico, a cui si è quindi sottoposto.
b. Preso atto del referto della dr. med. __________ ("perizia semplificata di verifica conclusiva dell'idoneità alla guida" del 10 ottobre 2017), con decisione del 16 ottobre 2017 la Sezione della circolazione ha annullato con effetto immediato il provvedimento di revoca in vigore e riammesso l'insorgente alla guida (dispositivo n. 1.1). Il mantenimento della licenza è stato però subordinato (dispositivo n. 1.2) alla presentazione - entro 12 mesi dalla riammissione - di un rapporto di iQ-Center attestante: (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico di tipo alcologico con una presa a carico di almeno 12 mesi, nonché (b) l'astinenza dal consumo di alcol e (c) di sostanze stupefacenti, durante questo periodo, così come si dirà meglio più avanti. La decisione, richiamante in particolare gli art. 14 cpv. 1 e 17 cpv. 3 LCStr, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
E. Con giudizio del 7 marzo 2018 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dal conducente avverso il dispositivo n. 1.2 del suddetto provvedimento, levando a un eventuale ricorso l'effetto sospensivo. Disattesa una censura riferita all'obbligo di motivazione, il Governo, alla luce delle perizie agli atti, ha essenzialmente ritenuto conformi alla giurisprudenza e al principio di proporzionalità le condizioni imposte per il mantenimento della licenza di condurre, sia con riferimento al consumo di alcol (di cui il medico del traffico aveva riscontrato un abuso), sia al prolungato uso di stupefacenti (cannabis) in passato.
F. Avverso il predetto giudizio, con ricorso dell'11 aprile 2018 l'insorgente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato, unitamente al dispositivo n. 1.2 della decisione della Sezione della circolazione, che andrebbe riformato nel senso che il rapporto di iQ-Center dovrebbe solo attestare un'astinenza dal consumo di stupefacenti per 6 mesi (con analisi dell'urina e/o del capello a scadenza trimestrale) e, ma solo in via subordinata, di alcol. Il ricorrente ritiene in pratica sproporzionati gli oneri disposti nei suoi confronti sia per durata, che per frequenza. Viste le misure già scontate, il percorso psicoeducazionale sarebbe eccessivo; così pure la prova dell'astinenza da alcol e da stupefacenti che andrebbe semmai ridotta così come indicato nel petitum. Lamenta un abuso del potere d'apprezzamento e un accertamento inesatto dei fatti rilevanti, sostenendo in particolare che non sarebbe mai stata accertata una sua dipendenza da sostanze. Errate e non supportate da riscontri oggettivi sarebbero in tal senso le perizie del medico del traffico, che contesta su più punti.
G. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Governo, senza formulare particolari osservazioni. La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.2. L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore, e si rivela incapace di liberarsi o di controllare questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in uno stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr non si identifica pertanto con la nozione medica di dipendenza da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal traffico coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcol, presentano un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016 consid. 4.1).
2.3. II Tribunale federale reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato - durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato. L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando l'interessato non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'influsso di queste sostanze (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c, 124 II 559 consid. 3d). Secondo la giurisprudenza, un regolare, ma controllato e moderato consumo di canapa, non porta in sé alla conclusione di inidoneità alla guida. A questo riguardo sono pure determinanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il suo comportamento nell'ambito della circolazione stradale e la sua personalità (cfr. DTF 128 II 335 consid. 4a; STF 1C_487/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1, 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.4, 1C_446/2012 del 26 aprile 2013 consid. 3.1).
Tale norma disciplina, da un lato, le condizioni per la futura restituzione della licenza, generalmente fissate al momento della revoca di sicurezza (art. 16d LCStr), volte a comprovare la scomparsa dell'inidoneità; dall'altro, le condizioni dopo la riammissione, che accompagnano di regola la decisione di resa del permesso, finalizzate a supportare la guarigione e a prevenire il rischio di ricadute, nell'interesse della sicurezza della circolazione stradale (cfr. DTF 125 II 289 consid. 2b, 124 II 71 consid. 2b; STA 52.2017.58 del 19 giugno 2017 consid. 2.2; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 566 segg.). Tali clausole accessorie devono essere adattate alle circostanze del caso concreto ed essere proporzionali (cfr. DTF 125 II 289 consid. 2b; STF 6A.61/2005 del 12 gennaio 2006 consid. 2), e ciò anche nella misura in cui rappresentano una restrizione della libertà personale (art. 10 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost., RS 101; cfr. al riguardo: STF 1C_342/2009 del 23 marzo 2010 consid. 2.2).
3.2. Per dottrina e giurisprudenza, in caso di dipendenza da alcol ai sensi dell'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, la restituzione del permesso di guida presuppone di regola la prova di un'astinenza controllata di almeno un anno (cfr. DTF 131 II 248 consid. 4.1, 129 II 82 consid. 2.2), accompagnata mediante terapia (cfr. Rolf Seeger, Alkohol und Fahreignung, in: Handbuch der ver-kehrsmedizinischen Begutachtung, Arbeitsgruppe Verkehrsmedizin der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Berna 2005 [Handbuch], pag. 27; Manuale "Indizi per l'inidoneità a condurre" del 26 aprile 2000 edito dal Gruppo di esperti "Sicurezza della circolazione stradale", pag. 8). Dopo la riammissione, l'effettiva scomparsa di una dipendenza (in senso medico) o di un consumo abusivo di alcol rilevante dal profilo del traffico richiede ancora una terapia e dei controlli durante un ulteriore periodo di 4-5 anni, di regola comprensivi di un'astinenza controllata totale di 3 anni e un accompagnamento terapeutico di almeno due anni (con colloqui a scadenza mensile; cfr. STF 1C_342/2009 citata consid. 2.4 e rimandi, 6A.61/2005 citata consid. 2.1; Mizel, op. cit., pag. 569; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 16 ad art. 17 SVG; Seeger, op. cit., pag. 28 seg.). Indicazioni analoghe sono peraltro riscontrabili anche nelle raccomandazioni mediche più recenti, che, in caso di riammissione alla guida, per consolidare l'idoneità e diminuire il rischio di recidiva, suggeriscono in particolare un'astinenza controllata dal consumo di alcol fino a 2-3 anni, a dipendenza della gravità del caso (cfr. schede della Società Svizzera di Medicina Legale [SSML]: "Fahreignung und Alkohol, Betäubungsmittel und psychotrop wirksame Medikamente" del 1° aprile 2018, "Consensus concernant le contrôle d'abstinence et le suivi du comportement de consommation, Alcool, drogues (sans cannabis) et médicaments", agosto 2013, sub www.sgrm.ch).
3.3. Similmente, in caso di tossicomania o consumo di stupefacenti rilevante per la circolazione stradale, ai fini della riammissione, per comprovare che non vi è più inidoneità, la persona interessata deve di regola osservare un'astinenza medicalmente controllata fino a un anno (cfr. DTF 131 II 248 consid. 4.1; STF 1C_220/2011 del 24 agosto 2011 consid. 2), assistita da un'adeguata terapia (cfr. Bruno Liniger, Drogen, Medikamente und Fahreignung, in: Handbuch, pag. 33 seg.; citato Manuale "Indizi per l'inidoneità a condurre", pag. 8). In caso di decorso favorevole, la restituzione va poi condizionata al proseguimento di tale percorso per un ulteriore anno, con successivo ciclo di osservazione di due anni (con controlli dell'astinenza mediante analisi di laboratorio, eventualmente senza accompagnamento terapeutico; cfr. Liniger, op. cit., pag. 34-36; Mizel, op. cit., nota 2776 a pag. 569; cfr. peraltro, nella stessa direzione temporale, anche le citate recenti raccomandazioni della SSML).
4.2. Qui controverse sono ora le condizioni - confermate dal Governo con il giudizio impugnato - che l'autorità dipartimentale gli ha imposto annullando la revoca e riammettendolo alla guida. Clausole che ai fini del mantenimento della licenza impongono in particolare: (a) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico di tipo alcologico e strutturato in una presa a carico di almeno 12 mesi (con un colloquio mensile, atta ad approfondire le proprie condotte e il suo rapporto con la guida, la strada e il rispetto delle norme), (b) l'astinenza, durante tale periodo, dal consumo di alcol (con analisi del capello trimestrali) e (c) di stupefacenti (con controlli tossicologici delle urine almeno ogni quindici giorni e/o del capello ogni tre mesi), da attestare mediante un rapporto del centro di consulenza iQ-Center. Il ricorrente contesta tali vincoli, ritenendoli in sostanza sproporzionati e ingiustificati avuto riguardo alla sua situazione concreta, criticando anzitutto le perizie di medicina del traffico da cui traggono origine, in particolare il primo referto del 2016, che sarebbe contradittorio e privo di riscontri oggettivi. A torto.
4.3. Dalla perizia del 30 settembre 2016 risulta che il medico del traffico aveva ritenuto il ricorrente non idoneo alla guida a fronte di "un consumo di cannabis con un'astinenza al momento attuale" (confermata dai risultati delle analisi tossicologiche), ma rilevando che egli non aveva "tenuto durante la presente perizia un discorso strutturato, coerente ed adeguato, non ha evocato la consapevolezza dei rischi della guida sotto l'influenza di cannabis e ha minimizzato le sue azioni ed il suo reato", senza rendersi conto "della gravità del suo gesto" e banalizzando quanto accaduto. Il medico specialista aveva inoltre dedotto "un consumo eccessivo di alcol" (in presenza di due criteri di dipendenza secondo la definizione della CIM-10 [Classificazione Internazionale delle Malattie e dei problemi sanitari correlati, 10° revisione, dell'Organizzazione mondiale della sanità], ovvero "craving" e maggiore tolleranza) sulla base delle dichiarazioni dell'interessato e dei risultati dell'analisi del capello (che mostravano un consumo eccessivo di etanolo nei tre mesi antecedenti il prelievo), sospettando il passaggio di utilizzo da una sostanza all'altra (cannabis-alcol), a rischio per l'interessato (cfr. conclusioni, pag. 7 e pag. 6).
4.3.1. Il medico del traffico, come ben emerge da quest'ultimo punto, gli aveva quindi negato l'idoneità anzitutto per un consumo eccessivo di alcol, rilevante dal profilo del traffico. Poco conta che non si trattasse di alcoldipendenza in senso medico. Contrariamente a quanto assume l'insorgente, la nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 2 lett. b LCStr, come visto, non si identifica con quella medica: la stessa è infatti ammessa già allorquando la persona interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore, e si rivela incapace di liberarsi o di controllare questa abitudine per sua propria volontà (cfr. supra, consid. 2.2). Al di là del risultato al questionario AUDID evocato dal ricorrente, da una valutazione obiettiva degli esiti degli esami tossicologici e delle sue dichiarazioni in sede di perizia emerge chiaramente l'esistenza di un massiccio consumo di alcol, con un desiderio intenso e una maggior tolleranza, conformemente a quanto indicato dal perito. L'esame del capello - che per giurisprudenza costituisce un mezzo appropriato sia per dimostrare un consumo eccessivo, sia per comprovare il rispetto di un obbligo d'astinenza (cfr. DTF 140 II 334 consid. 3; STF 1C_106/2016 citata consid. 3.3, 1C_615/2014 dell'11 maggio 2015 consid. 2.3.1; Mizel, op. cit., pag. 163)
4.3.2. A fronte del grave precedente di guida sotto l'influsso di THC, della sua scarsa consapevolezza al riguardo (all'evidenza risultante dalle sue dichiarazioni: "non sono stato pericoloso, stavo andando tranquillo, non ho fatto nessuna infrazione, non sono stato pericoloso né per me né per gli altri", cfr. perizia, pag. 5) e del quadro alcologico emerso, plausibili risultano inoltre le deduzioni del perito che aveva messo in evidenza anche un problematico consumo di canapa, connotato sì da un'attuale astinenza, ma pure da una banalizzazione dell'accaduto e da un sospetto di passaggio di consumo da una sostanza all'altra (cannabis-alcol). In tal senso va evidenziato che l'uso di canapa non va mai considerato isolatamente, ma sempre nell'anamnesi completa delle sostanze assunte (alcol, medicamenti, droghe) e della coscienza del problema di scindere il consumo dalla guida (cfr. Liniger, op. cit., pag. 37). Ancorché la canapa rientri tra le "droghe leggere", va ricordato che il suo uso in relazione al traffico stradale non va affatto sottovalutato (cfr. anche Kai Knöpfli, Die heutige Bedeutung und Praxis von Fahreignungsuntersuchungen in: Strassenverkehrsrechts-Tagung 21.-22. Juni 2016, pag. 229 seg.), poiché comporta delle limitazioni sulla percezione, sulla psicomotricità e sulle funzioni cognitive e affettive e, di conseguenza, limita la capacità di condurre con sicurezza un veicolo (cfr. DTF 130 IV 32 consid. 5.2, 124 II 559 consid. 4a). L'inidoneità, come visto, va di regola ammessa allorquando l'interessato non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'influsso di queste sostanze (cfr. supra, consid. 2.3), che può risultare potenziato dal concomitante uso di alcol (cfr. DTF 124 II 559 consid. 4b). Anche da questo profilo, il quadro del ricorrente era dunque piuttosto preoccupante e tutt'altro che da minimizzare.
5.2. Ora, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, le condizioni così suggerite dal perito risultano senz'altro proporzionate e giustificate alla luce della sua situazione concreta. Invano si richiama al periodo di astinenza, agli esami tossicologici e al percorso psicoeducazionale a cui si è già regolarmente e correttamente sottoposto sull'arco di 6 mesi. Questi trattamenti e controlli - svolti invero su un periodo dimezzato rispetto a quello di un anno solitamente indicato dalla giurisprudenza (cfr. supra, consid. 3) - sono certo fattori positivi, ma che costituivano solo la premessa per la restituzione della licenza di condurre e comprovare la scomparsa dell'inattitudine (cfr. anche STF 6A.77/2004 citata consid. 2.1). Analogo ragionamento vale per le sue dichiarate intenzioni di non voler riprendere a bere alcol e fumare cannabis ("da quando non fumo mi sento molto meno stanco e ho più voglia di fare", pag. 5). Per quanto attiene all'alcol, considerato che il Tribunale federale ritiene che dopo la riammissione - non solo in caso di dipendenza in senso medico, ma anche di consumo abusivo di alcol - occorra un'ulteriore astinenza controllata di 3 anni e un accompagnamento terapeutico di 2 anni, non vi è chi non veda come le relative condizioni dettate all'insorgente per un periodo aggiuntivo di 12 mesi siano ampiamente contenute nel solco della giurisprudenza federale e prassi in materia (cfr. supra, consid. 3.2.). Identica conclusione vale per quelle imposte con riferimento al consumo di sostanze stupefacenti (cfr. supra, consid. 3.3), sebbene al riguardo vada rilevato come la Sezione della circolazione - senza particolari ragioni - non si sia compiutamente allineata alle indicazioni (modalità e frequenza) suggerite dal medico del traffico, che per la dimostrazione dell'astinenza ha ritenuto sufficiente richiedere delle analisi tossicologiche dell'urina, a sorpresa, almeno una volta al mese (non ogni 15 giorni e del capello ogni 3 mesi; cfr. supra, consid. 4.2). Poiché su questo punto non emergono in concreto ragioni per scostarsi dalle indicazioni dell'esperto - peraltro in linea con quelle della prassi per quanto concerne il consumo di canapa qui in discussione (cfr. al riguardo: Linger, op. cit., pag. 36; cfr. anche SSML "Aide mémoire: contrôle de l'abstinence au cannabis" del gennaio 2014)
I vincoli così imposti - e ai quali il ricorrente si sta verosimilmente attenendo (cfr. email del 15 novembre 2017 del consulente di iQ-Center alla Sezione della circolazione agli atti, secondo cui l'insorgente ha sottoscritto quel giorno il contratto di monitoraggio) - sono senz'altro conformi al diritto; non procedono segnatamente da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento conferito all'autorità decidente dall'art. 17 LCStr. Non risultano neppure particolarmente incisivi, ma necessari al fine di garantire una prognosi migliore, ovvero per sostenere la stabile e duratura affrancazione dal consumo di alcol e droghe leggere, oltre che un maggiore approfondimento della sua personalità e delle sue condotte passate, prevenendo il rischio di future ricadute. In altri termini, per assicurare che egli resti saldamente in possesso della ritrovata idoneità, nell'ottica del prevalente interesse alla sicurezza della circolazione stradale.
6.2. La modesta tassa di giustizia esposta dal Consiglio di Stato resta immutata, mentre quella del Tribunale cantonale amministrativo, commisurata al dispendio occasionato dall'impugnativa, è posta a carico del ricorrente, nella misura della sua consistente soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). All'insorgente, assistito da un legale, vanno riconosciute ripetibili commisurate in funzione del successo assai limitato dell'impugnativa (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Tenuto conto della somma già versata a titolo di anticipo, la differenza scoperta per le spese processuali è compensata con l'indennità per ripetibili dovuta dallo Stato.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, la decisione del 7 marzo 2018 (n. 1054) del Consiglio di Stato e il dispositivo n. 1.2 della risoluzione del 16 ottobre 2017 della Sezione della circolazione sono riformati come segue:
1.2. [presentazione di un rapporto di iQ-Center entro 12 mesi dalla riammissione: invariato] "(..) attestante:
il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico di tipo alcologico e tossicologico e strutturato in una presa a carico di almeno 12 mesi (..)" [per il resto invariato]
[astinenza dal consumo di alcol: invariato]
"l'astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti - durante l'intero periodo di presa a carico psicoeducazionale - sulla base di analisi tossicologiche (screening completo) dell'urina eseguite a sopresa (almeno una al mese) a cura dell'IACT".
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 1'500.-, dedotto l'importo già versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali (fr. 1'200.-). L'importo scoperto (fr. 300.-) è compensato con le ripetibili (fr. 300.-) dovute dallo Stato per entrambe le istanze.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera