Incarto n. 52.2018.158
Lugano 24 settembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 27 marzo 2018 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 21 febbraio 2018 (n. 785) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 4 dicembre 2017 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, classe 1949, responsabile di una falegnameria di professione, è titolare da molti anni di una licenza di condurre.
B. Preso atto di un certificato del 23 novembre 2017 del Dr. med. __________, che attestava che il ricorrente era stato degente presso il centro di riabilitazione della __________ fino all'8 giugno 2017 e presentava dei deficit cognitivi e delle carenze alla vista incompatibili con la conduzione di veicoli a motore, con decisione del 4 dicembre 2017 la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico - ritenendo che egli non fosse più idoneo alla guida dal profilo medico - gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, con effetto immediato. La risoluzione è stata adottata sulla base degli art. 14 cpv. 1 e 2 lett. b, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. a della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 4 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51). È stata inoltre accompagnata da uno scritto che informava l'insorgente sulla necessità, nel suo caso, di adottare una tale misura cautelativa.
C. Con giudizio del 21 febbraio 2018 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto da RI 1 avverso la suddetta decisione di revoca, che ha confermato. Richiamato, da un lato, il citato certificato del Dr. med. __________ e preso atto, dall'altro, degli atti esibiti dal ricorrente - e meglio di un attestato del Dr. med. __________ del 12 dicembre 2017 (da cui risulta che egli ha un campo visivo orizzontale ridotto) e di una dichiarazione della __________ Srl (contenente un giudizio positivo su una sua prova con un simulatore di guida per test automobilistici, effettuata nell'agosto 2017) - il Governo ha in sostanza stabilito che l'apprezzamento della situazione da parte della Sezione della circolazione, seppur fondato su un semplice certificato, apparisse più attendibile e vincolante di quello offerto dal ricorrente.
D. Avverso il predetto giudizio, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla risoluzione della Sezione della circolazione.
In buona sostanza, l'insorgente rimprovera alle precedenti istanze di aver confermato la revoca a tempo indeterminato sulla base di un carente accertamento dei fatti rilevanti, e meglio fondandosi solo sul certificato del Dr. med. __________, senza procedere a un'istruttoria che gli permettesse di dimostrare il suo stato di salute (dal profilo cognitivo e oftalmologico), ledendo anche il principio di proporzionalità. Afferma tra l'altro che il difetto al campo visivo di cui soffre (a seguito dell'ictus cerebrale subito) sarebbe compensato da altre capacità.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Governo, senza formulare particolari osservazioni. La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.
F. Il 10 settembre 2018, il ricorrente ha prodotto uno scritto inviato alla Sezione della circolazione (con annessi una valutazione neuropsicologica del 9 agosto 2018 dello psicologo specialista in neuropsicologia __________ e del Dr. med. __________ e un esame oftalmologico del 30 agosto 2018 del Dr. __________), alla quale ha chiesto di dargli la possibilità di guidare dopo un esame di guida approfondito da esperti. Chiede che una simile prova pratica venga altrimenti disposta da questo Tribunale, quale unico atto istruttorio.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Come si vedrà più avanti, allo stadio attuale, non vi sono le premesse per ordinare una corsa di controllo. Inoltre, ad eventuali carenze istruttorie poste in essere dalle precedenti autorità potrà se del caso essere posto rimedio, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti all'istanza inferiore per nuovi accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).
2.2. Il Consiglio federale, in applicazione dell'art. 25 cpv. 3 lett. a LCStr, ha emanato delle prescrizioni circa i requisiti minimi, fisici e psichici, per i conducenti di veicoli a motore. Si tratta dei "requisiti medici minimi" che devono essere soddisfatti per il conseguimento (e il mantenimento) della licenza e sono definiti dall'allegato 1 dell'OAC (cfr. art. 7 cpv. 1 OAC). In base a tale allegato (nell'attuale versione, in vigore dal 1° luglio 2016), il conducente non deve tra l'altro avere problemi di vista, in particolare dal profilo dell'acuità visiva, del campo visivo e della motilità oculare (cfr. cifra 1; cfr., pure, art. 9 cpv. 2 OAC). Per il campo visivo binoculare è richiesto un campo visivo orizzontale di almeno 120 gradi, un'estensione verso destra e verso sinistra di almeno 50 gradi, come pure, verso l'alto e verso il basso, di almeno 20 gradi; il campo centrale deve essere normale fino a 20 gradi (cfr. cifra 1.2). Per il campo visivo monoculare, è indicato un campo visivo normale, se la motilità oculare è normale. Correzioni ai difetti visivi e, in generale, deroghe ai requisiti medici minimi sono possibili nei limiti stabiliti dall'art. 7 cpv. 1bis e art. 7 cpv. 3 OAC.
2.3. Per quanto attiene agli aspetti psicologici dell'idoneità alla guida, si fa capo generalmente alla nozione di attitudine psicofisica. Al proposito, si tratta in particolare di stabilire se una persona soffre di carenze a livello di prestazioni cerebrali (deficit cognitivi in ambito di orientamento visuale, concentrazione e attenzione, capacità di reazione e resistenza nervosa) a tal punto che, con grande probabilità, una sua partecipazione al traffico stradale in veste di conducente costituirebbe un onere eccessivo (cfr. DTF 133 II 384 consid. 3.1; STF 1C_7/2017 citata consid. 3.2). Ai sensi della cifra 5 dell'allegato 1 dell'OAC, il conducente non deve in particolare avere alcuna malattia o disturbo psichico di origine organica che alteri in modo significativo lo stato di coscienza, l'orientamento, la memoria, il raziocinio o la capacità di reazione oppure un altro disturbo cerebrale. Non deve inoltre avere alcun sintomo maniacale o di depressione grave, né disturbi del comportamento aventi ripercussioni sulla guida (allegato 1, cifra 5; cfr. anche STF 1C_7/2017 citata consid. 3.3; inoltre, Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 7 ad art. 25; Cédric Mizel, Droit et pratique illustré du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 54 seg.).
2.4. Secondo l'art. 15d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La norma elenca, in modo non esaustivo, una serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi (lett. a-e). Rientra in tali casi segnatamente la comunicazione di un medico attestante l'incapacità di una persona di condurre con sicurezza un veicolo a motore a causa di una malattia fisica o psichica, di un'infermità oppure di una dipendenza. In una simile ipotesi l'autorità - che ha l'obbligo di analizzare e chiarire d'ufficio la situazione dell'interessato (supra, consid. 2.1) - non può di regola rinunciare a disporre una perizia specialistica, a meno che l'inattitudine sia manifesta (cfr. DTF 129 II 82 consid. 2.2; STF 1C_840/2013 del 16 aprile 2014 consid. 2.2; Mizel, op. cit., pag. 66, 134 segg.; inoltre, Weissenberger, op. cit., n. 95 ad art. 15d). Per l'art. 28a cpv. 2 lett. b OAC, nei casi dell'art. 15d cpv. 1 lett. e LCStr il medico che effettua l'esame di verifica dell'idoneità deve disporre, almeno, del riconoscimento di livello 3. In presenza di questioni medico-psicologiche legate al traffico, soggiunge il cpv. 3, è richiesto un esame effettuato da un medico del traffico SSML (livello 4) e da uno psicologo specialista in psicologia del traffico FSP con specifiche competenze in diagnostica (o titolo riconosciuto come equivalente dalla SPC; cfr. art. 5b e 5c OAC). Per dissipare eventuali dubbi in merito al risultato dell'esame, il medico del traffico SSML può infine chiedere all'autorità cantonale di disporre una corsa di controllo accompagnata da un medico e un esperto della circolazione (cfr. art. 5j cpv. 2 e 29 cpv. 1 OAC).
3.2. Dal certificato in questione emerge che il ricorrente è stato degente presso la __________ (in regime di Day Hospital) dall'11 aprile all'8 giugno 2017. Il Dr. med. __________ ha in particolare attestato che, alla dimissione, dal punto di vista neurologico, le prove specifiche somministrate mediante Vienna Test, mostravano la presenza di deficit cognitivi incompatibili con la conduzione di veicoli a motore. Ha inoltre indicato che una successiva rivalutazione mediante questo test, più volte rinviata, è stata annullata sulla base delle risultanze della visita oftalmologica del Dr. med. __________ (notifica del 17.11.2017) che non ha constatato un miglioramento significativo a livello del campo visivo per cui conferma l'incapacità alla guida di un veicolo. Ora, a fronte del contenuto di questa dichiarazione, contrariamente a quanto concluso dal Governo, appare evidente che l'autorità dipartimentale non poteva disporre direttamente una revoca di sicurezza - oltretutto senza neppure aver garantito all'interessato il diritto di essere sentito prima di rendere la decisione (art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Tale certificato poteva e doveva certo sollevare dubbi sull'idoneità alla guida del ricorrente in base all'art. 15d cpv. 1 lett. e LCStr, inducendo l'autorità a svolgere maggiori approfondimenti. Non era però tale da permetterle di concludere in modo perentorio - senza un'accurata istruttoria (cfr. supra consid. 2.1) - che l'insorgente non abbia più le attitudini fisiche e psichiche per condurre con sicurezza veicoli a motore. Tanto più che la comunicazione del Dr. med. __________ non era particolarmente documentata e, a ben vedere, non indicava neppure compiutamente la natura e l'entità dei disturbi cognitivi e al campo visivo di cui soffre il ricorrente. Questo è quanto avrebbe dovuto rilevare il Governo, anziché limitarsi a soppesare le risultanze del predetto certificato con i documenti esibiti dall'insorgente in quella sede. Tanto più che, in sede di risposta, a fronte dell'attestato oftalmologico del 12 dicembre 2017 del Dr. med. __________ prodotto, la Sezione della circolazione aveva finanche affermato di ritenere necessario procedere a una verifica di medicina del traffico giusta l'art. 15d cpv. 1 lett. e LCStr (cfr. osservazioni del 20 dicembre 2017).
3.3. Il controverso provvedimento, contrariamente a quanto indicato dalla Sezione della circolazione nel suo scritto accompagnatorio del 4 dicembre 2017, non è del resto solo una misura cautelativa, ma è una vera e propria misura di sicurezza. Avesse inteso adottare unicamente un provvedimento cautelare
3.4. Certo, non si può fare a meno di costatare come anche la documentazione medica esibita dal ricorrente, soprattutto quella più recente prodotta in questa sede (cfr. allegati a scritto del 10 settembre 2018), corrobori ulteriormente i dubbi d'inidoneità, e meglio il sospetto che egli abbia un'emianopsia omonima a destra e dei deficit neurocognitivi, suscettibili di essere incompatibili con la guida sicura (e ciò al di là dell'esito della prova con il simulatore per test automobilistici cui egli si sarebbe sottoposto nell'agosto 2017). Si tratta tuttavia di aspetti che, a maggior ragione ora, vanno meglio approfonditi mediante esame d'idoneità alla guida, nel cui ambito potrà anche essere considerata la recente valutazione della psicologa specialista in neuropsicologia FSP __________ (la quale riferisce, da un lato, di miglioramenti e compensazioni nell'esplorazione visiva e nell'analisi spaziale, dall'altro, del persistere di una riduzione della velocità attentivo-esecutiva, oltre a un'emianopsia che è da valutare da parte dell'oftalmologo se compatibile con la guida in sicurezza, deducendo che, al netto del disturbo visivo, penso che i test neuropsicologici, da soli, non siano in grado di risolvere, senza una prova pratica da parte delle autorità competenti, la risposta al quesito sull'abilità alla guida). La Sezione della circolazione dovrà quindi raccogliere una perizia di medicina del traffico, completa e circostanziata, integrandola all'occorrenza da un esame d'idoneità affidato a uno psicologo specialista in psicologia del traffico FSP (per la valutazione delle funzioni delle prestazioni cerebrali cognitive, cfr. Munira Haag-Dawoud/Ulfert Grimm, Die verkehrspsychologische Untersuchung, in: Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung, Arbeitsgruppe Verkehrsmedizin der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Berna 2005, pag. 86 seg. e tabella 2 a pag. 15, pag. 88 seg.). Solo in caso di dubbi in merito al risultato dell'esame, su suggestione del medico del traffico SSML, potrà invece essere disposta una corsa di controllo, cui partecipino un medico e un esperto della circolazione (cfr. art. 5j cpv. 2 e 29 cpv. 1 OAC).
3.5. Da tutto ciò discende che la revoca di sicurezza a tempo indeterminato, unitamente al giudizio governativo che la conferma, devono essere annullati siccome lesivi del diritto. Gli atti vanno retrocessi alla Sezione della circolazione affinché esperisca gli atti istruttori necessari, così come indicato al precedente considerando 3.4, pronunciandosi anche su un'eventuale revoca a titolo preventivo ai sensi dell'art. 30 OAC.
4.2. Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1, 1C_63/2016 del 25 agosto 2016 consid. 5.5; STA 52.2016.438 del 5 aprile 2018). Non si preleva di conseguenza la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino è per contro tenuto a rifondere al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili a valere per entrambe le istanze (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione del 21 febbraio 2018 (n. 785) del Consiglio di Stato e la risoluzione del 4 dicembre 2017 della Sezione della circolazione sono annullate;
1.2. gli atti sono retrocessi alla Sezione della circolazione affinché proceda come indicato al consid. 3.5.
Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'800.- a titolo di ripetibili per entrambe le istanze di ricorso. All'insorgente va retrocessa la somma (fr. 1'500.-) versata a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera