Incarto n. 52.2018.153
Lugano 12 aprile 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2017 dell'
RI 1
contro
la risoluzione del 16 ottobre 2017 con cui il Gran Consiglio respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione di proclamazione dei risultati della votazione cantonale del 12 febbraio 2017 del Consiglio di Stato concernente la modifica dell'art. 14 cpv. 1 lett. n della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 101.000) "per una maggiore protezione giuridica degli animali"; richiamata la sentenza 1C_651/2017 del 9 marzo 2018 del Tribunale federale;
ritenuto, in fatto
A. Il 12 febbraio 2017 hanno avuto luogo delle votazioni federali e cantonali. Tra i temi in voto a livello cantonale figurava anche la modifica dell'art. 14 cpv. 1 lett. n Cost./TI "per una maggiore protezione giuridica degli animali". Il 22 febbraio 2017 il Consiglio di Stato, in qualità di Ufficio cantonale di accertamento ai sensi dell'art. 53 dell'abrogata legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (vLEDP; BU 1998 365), ha proclamato i risultati della votazione, pubblicandoli nel Foglio ufficiale del 24 febbraio 2017 (FU 16/2017, 1626 e 1627). La modifica costituzionale è stata respinta con 47'993 voti contrari e 47'958 voti favorevoli (3'207 schede bianche, 198 nulle; partecipazione al voto del 44.79%).
B. L'11 marzo 2017 l'avv. RI 1 ha contestato davanti al Gran Consiglio il risultato della suddetta votazione chiedendo di procedere a un riconteggio dei voti. Con decisione del 16 ottobre 2017 il Parlamento cantonale ha respinto l'impugnativa ritenendo, in sintesi, che nonostante il risultato particolarmente serrato la ricorrente non avesse fornito indizi concreti di un conteggio errato o di un comportamento illegale degli organi competenti, né questi erano stati ravvisati dall'Autorità, motivo per cui non erano in specie dati i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza del Tribunale federale in materia per procedere a un riconteggio dei voti.
C. Avverso la suddetta risoluzione parlamentare, il 27 novembre 2017 RI 1 ha presentato ricorso davanti al Tribunale federale. Atteso che il risultato della votazione era stato in specie particolarmente stretto (35 voti di differenza), essa ha rimproverato al Gran Consiglio di avere a torto ignorato l'esistenza di alcune irregolarità nella procedura di spoglio delle schede, tali da imporre un riconteggio dei voti. In particolare ha segnalato delle differenze nel numero dei votanti per i vari oggetti in votazione, delle discrepanze tra i risultati annunciati la domenica del voto e quelli pubblicati il 24 febbraio 2017 e il fatto che un Comune avrebbe registrato nel sistema 17 schede di voto per corrispondenza solo dopo lo spoglio di domenica 12 febbraio 2017. All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà per quanto necessario in seguito. In sede di replica RI 1 si è poi riconfermata nelle proprie argomentazioni e domande di giudizio. L'Esecutivo cantonale non ha presentato osservazioni di duplica.
D. Con sentenza n. 1C_651/2017 del 9 marzo 2018 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile l'impugnativa per mancato esaurimento delle vie di ricorso cantonali. L'Alta Corte ha infatti rilevato che nel Canton Ticino giusta l'art. 164 cpv. 1 vLEDP i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio cantonale di accertamento dovevano essere inoltrate al Parlamento cantonale, il quale statuiva in modo definitivo (art. 166a vLEDP). Benché il diritto federale non imponga ai Cantoni di prevedere dei rimedi di diritto contro tali atti (segnatamente il rifiuto di procedere a un riconteggio), qualora un ricorso sia possibile, lo stesso deve essere giudicato in ultima istanza cantonale da un'autorità giudiziaria (art. 88 cpv. 2 primo periodo della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RL 173.110). Atteso che la pronuncia del Gran Consiglio, resa a seguito del gravame presentato da RI 1, è una decisione su ricorso, il Tribunale federale ha trasmesso per competenza l'incarto al Tribunale cantonale amministrativo affinché si pronunci sullo stesso quale ultima istanza cantonale.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data per le ragioni esposte dal Tribunale federale ai consid. 2.4 e 2.5 della sua sentenza 1C_651/2017 del 9 marzo 2018, a cui si rimanda per brevità di giudizio. La legittimazione attiva dell'insorgente, cittadina attiva in materia di votazioni ed elezioni cantonali (art. 27 e 28 Cost./TI e art. 89 cpv. 3 LTF) è certa. Per quanto attiene alla tempestività dell'impugnativa, come indicato dal Tribunale federale (sentenza citata consid. 3.1), atteso che l'inesatta indicazione del termine ricorsuale contenuta nel giudizio impugnato non era riconoscibile per la ricorrente, tale errore non può causarle alcun pregiudizio (art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
2.1. I Cantoni sono di massima liberi nell'organizzare l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale (art. 39 cpv. 1 Cost.). Questa competenza viene esercitata nel quadro dell'art. 34 cpv. 2 Cost. secondo cui la garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto (DTF 145 I 207 consid. 2.1, 143 I 211 consid. 3.1). La libertà di voto e di elezione garantisce al cittadino elettore che siano riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e non falsato alla sua volontà liberamente espressa (art. 34 cpv. 2 Cost.) e pertanto di criticare attraverso un ricorso fondato sull'art. 82 lett. c LTF ogni circostanza che si presti a falsare l'espressione della volontà dei votanti. Il diritto costituzionale federale impone che nel quadro di uno spoglio, l'autorità incaricata di procedervi conti con cura e diligenza i suffragi e garantisca la regolarità del conteggio nonché la corretta determinazione dei risultati dello scrutinio (DTF 141 II 297 consid. 5.2). In particolare, l'autorità deve procedere con cura, e conformemente alle norme applicabili, alle differenti operazioni di cernita del materiale di voto, della qualificazione delle schede e del conteggio dei suffragi (DTF 141 I 221 consid. 3.2, 138 II 13 consid. 6.3, 131 I 442 consid. 3.1 e 3.3). L'art. 34 Cost., trattandosi dell'esattezza dello scrutinio, impone un obbligo di risultato, ma non prescrive alcuna procedura particolare riguardo alle operazioni di spoglio. Spetta in primo luogo al diritto cantonale definire la natura e la portata delle verifiche da effettuare nell'ambito dello spoglio; le autorità di ricorso devono tuttavia esaminare accuratamente le censure sollevate contro i risultati di elezioni o votazioni, in ogni caso qualora il risultato sia molto serrato e i ricorrenti indichino elementi precisi che permettano di desumere un conteggio errato dei voti o un comportamento non consono delle autorità incaricate di garantire lo svolgimento corretto della votazione o dell'elezione (DTF 141 I 221 consid. 3.2). Questi aspetti garantiscono un funzionamento sicuro, regolare e corretto della democrazia (DTF 145 I 207 consid. 2.1 e consid. 4.1, 143 I 78 consid. 4.3; STF 1C_396/2019 dell'8 marzo 2019 consid. 3.1).
2.2. In Ticino né la vLEDP né l'attuale legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP; RL 150.100) contengono disposizioni sul riconteggio dei voti. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, un diritto individuale di esigere il riconteggio, rispettivamente l'annullamento dello scrutinio, giusta l'art. 34 cpv. 2 Cost. dipende pertanto dall'esistenza di irregolarità o vizi che il ricorrente deve far valere nella procedura ricorsuale (cfr. STF 1C_130/2020 del 9 aprile 2021 consid. 2.2). Atteso che per l'elettore può essere difficile portare indizi concreti di un conteggio errato o di un comportamento illecito degli organi competenti, la prova dell'irregolarità dovrà essere valutata meno severamente tanto più serrato è il risultato (DTF 141 II 297 consid. 5.4 e 5.5.4 con riferimenti ivi citati). Anche in caso di risultati estremamente risicati tuttavia, non è sufficiente denunciare errori già corretti se questi s'inscrivono nel quadro abituale e se non vi sono indizi concreti di eventi specifici suscettibili d'aver alterato il risultato al di là degli errori residui di conteggio o di trasmissione degli esiti che intervengono in occasione di ogni spoglio (DTF 145 I 1 consid. 4.2, 141 II 297 consid. 5.5.4, 130 I 290 consid. 3.4).
3.2. In primo luogo per quanto attiene alle discrepanze circa il numero dei votanti per i vari oggetti posti in consultazione, come già indicato dal Consiglio di Stato in sede di ricorso dinanzi al Gran Consiglio (cfr. doc. A03 e A05), tale evento non è così infrequente e, di per sé, non rappresenta ancora un indizio di possibili irregolarità. Lo stesso dicasi della differenza tra i risultati annunciati subito dopo lo spoglio e quelli pubblicati il 24 febbraio 2017. Premesso che nel caso di specie tale problema è riconducibile a quanto avvenuto nel Comune di __________, di cui si dirà meglio qui di seguito, la divergenza tra l'esito provvisorio e quello definitivo può dipendere da molteplici cause, prima fra tutte la correzione di eventuali errori di digitazione dei dati nell'applicativo utilizzato dai Comuni per l'inoltro dei risultati; eventi frequenti a causa della possibilità di errore che tali operazioni comportano per loro natura e scongiurati - nel limite del possibile
voti contrari fossero stati da annullare e i voti favorevoli da mantenere, otto schede non avrebbero mutato nulla; l'esito sarebbe stato unicamente più risicato ma sostanzialmente lo stesso.
4.2. Per quanto attiene alle spese di procedura, in passato questo Tribunale rinunciava alla percezione delle tasse di giustizia in relazione ai ricorsi presentati per i diritti politici (RtiD I-2019 n. 3). Tale prassi, tuttavia, problematica sotto diversi punti di vista, è stata recentemente abbandonata (RtiD II-2022 n. 2 consid. 5). Intanto né la LEDP (né la vLEDP), né la LPAmm prevedono esplicitamente una simile esenzione. La LEDP poi, a differenza della regolamentazione previgente, non prevede più alcun ricorso al Gran Consiglio contro le decisioni del Consiglio di Stato e dell'Ufficio cantonale di accertamento, e di riflesso un rimedio di diritto al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. art. 134 cpv. 1 LEDP). Atteso infine che con l'introduzione della LTF l'Alta Corte ha pure abbandonato la consuetudinaria gratuità di queste procedure (DTF 133 I 141 consid. 4), in applicazione dell'art. 47 cpv. 1 LPAmm la ricorrente, soccombente, sarebbe tenuta a pagare la tassa di giustizia. Trattandosi di un recente cambiamento di prassi non ancora pubblicato, il Tribunale rinuncia tuttavia alla sua percezione.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera