Incarto n. 52.2018.148
Lugano 27 agosto 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 28 febbraio 2018 (n. 898) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 5 ottobre 2017 con cui la Sezione della circolazione ha annullato una revoca di sicurezza, prescrivendogli determinati obblighi;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, qui ricorrente, è nato il 4 febbraio 1970 e ha conseguito la licenza di condurre nel 1990. In passato (2008) ha subito due revoche d'ammonimento per eccessi di velocità.
B. a. Il 10 giugno 2011 il ricorrente ha circolato a __________, alla guida del veicolo __________ targato __________, sotto l'influsso di stupefacenti (metadone, oppiacei), addormentandosi mentre si trovava in colonna. Fermato dalle forze dell'ordine, la licenza di condurre gli è stata subito sequestrata.
b. A fronte di queste circostanze, la Sezione della circolazione, sospettando una sua dipendenza da stupefacenti, ha disposto a due riprese dei periodi semestrali di astinenza controllata, durante i quali il ricorrente è tuttavia risultato positivo (certificato del 15 marzo 2012) rispettivamente, nonostante sollecito, non ha prodotto quanto richiesto (cfr. scritto del 7 novembre 2012). Il 14 novembre 2012, l'autorità dipartimentale gli ha quindi revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe avvenuto prima di 18 mesi. La riammissione alla guida è stata subordinata alla condizione di presentare un certificato medico attestante, sulla base di controlli tossicologici settimanali, l'astinenza dal consumo di stupefacenti per un periodo di almeno 24 settimane.
C. a. Dopo aver subito diverse condanne per violazioni alla legge federale sugli stupefacenti - a seguito di reiterati consumi non autorizzati di eroina (in periodi compresi tra marzo 2011 e aprile 2015; cfr. decreti di accusa del 16 giugno 2014, 4 marzo 2015 e 21 marzo 2016) - nel corso del 2017, per essere riammesso alla guida, l'insorgente si è infine sottoposto ai controlli tossicologici richiesti.
b. Preso atto delle risultanze favorevoli di diverse analisi del capello e di un certificato medico dell'8 agosto 2017 del dr. med. __________ (attestante l'avvenuta affrancazione controllata dal consumo di sostanze stupefacenti), con decisione del 5 ottobre 2017 la Sezione della circolazione ha annullato con effetto immediato la risoluzione del 14 novembre 2012. Rilevando che la lunga assenza di esercizio alla guida comporta per giurisprudenza la ripetizione degli esami da conducente, con la stessa decisione l'autorità ha però disposto, da un lato, (1) che l'insorgente avrebbe potuto richiedere il rilascio di una licenza per allievo conducente e sottoporsi agli esami teorici e pratici di guida; dall'altro, (2) che avrebbe dovuto presentare, ogni due mesi e per un anno, un certificato medico attestante (a seguito di 2-3 controlli tossicologici mensili) la mantenuta astinenza e affrancazione dal consumo di stupefacenti. La risoluzione, immediatamente esecutiva, è stata resa sulla base degli art. 14 cpv. 1 e 17 cpv. 3 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01).
D. Con giudizio del 28 febbraio 2018 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dal conducente avverso il suddetto provvedimento. Riepilogati i fatti e illustrata la giurisprudenza in materia, il Governo ha anzitutto tutelato il contestato obbligo di superare un nuovo esame di guida (pratico e teorico), ritenendolo giustificato e rispettoso del principio di proporzionalità, alla luce del tempo trascorso (6 anni e 8 mesi) senza che l'insorgente guidasse più un veicolo. Ha poi tutelato anche l'altra condizione riferita all'astinenza controllata, visto il lungo periodo contraddistinto dall'uso di stupefacenti, che avevano durevolmente compromesso la sua idoneità alla guida, solo di recente ristabilita.
E. Avverso tale giudizio, RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che sia annullato assieme alla decisione dell'autorità di prime cure e chiedendo di essere riammesso alla guida. In via subordinata, sollecita un rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuova decisione, previ ulteriori accertamenti. In sostanza, il ricorrente ribadisce sommariamente che il provvedimento disposto nei suoi confronti sarebbe ingiustificato e sproporzionato. Rimprovera al Governo di non aver considerato a sufficienza il certificato medico del dr. med. __________, che ha attestato la sua idoneità, né esperito altri accertamenti.
F. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone l'Esecutivo cantonale, senza formulare particolari osservazioni. La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.
G. In sede di replica, il ricorrente si è riconfermato nelle proprie conclusioni e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.2. Per giurisprudenza, un'astinenza dalla guida di lunga durata è idonea a fondare dubbi sulla capacità di condurre. Al riguardo non è possibile procedere per schematismi, ma occorre valutare le circostanze concrete (cfr. STF 1C_135/2017 citata consid. 4.2.2, 1C_464/2007 del 22 maggio 2008 consid. 3.3). Il Tribunale federale, nella propria prassi, ha in particolare ritenuto legittima l'imposizione di nuovi esami a conducenti che non avevano più guidato per una durata di circa 5 anni (a seguito di una revoca di sicurezza rispettivamente per un problema di alcol), a prescindere dalla loro precedente esperienza di autista (breve: DTF 108 Ib 62 consid. 3b o lunga: STF 1A.146/1993 del 31 agosto 1994, riassunte in STF 1C_135/2017 citata consid. 4.2.2). Al proposito la massima Corte ha infatti considerato che un simile lasso di tempo può comportare la perdita degli automatismi necessari a una guida sicura; tanto più se si considerano i parziali mutamenti delle norme della circolazione e l'aumento del traffico intervenuti (cfr. DTF 108 Ib 62 consid. 3b; STF 1C_137/2017 citata consid. 4.2.2, 1C_464/2007 citata consid. 3.3; cfr. inoltre RDAT II-2002 n. 79 consid. 4.3 e rimandi).
2.3. In concreto, come visto in narrativa, il ricorrente è stato privato della patente a seguito del grave episodio di guida sotto l'influsso di stupefacenti, occorsogli il 10 giugno 2011. Da questa data e sulla scorta della revoca di sicurezza a tempo indeterminato del 14 novembre 2012, l'insorgente non ha poi più condotto un veicolo. Al momento della controversa decisione del 5 ottobre 2017 - con cui la Sezione della circolazione gli ha in sostanza imposto di superare un nuovo esame teorico e pratico di conducente
Tale norma disciplina, da un lato, le condizioni per la futura restituzione della licenza, generalmente fissate al momento della revoca di sicurezza, volte a comprovare la scomparsa dell'inidoneità; dall'altro, le condizioni dopo la riammissione, che accompagnano di regola la decisione di resa del permesso, finalizzate a supportare la guarigione e a prevenire il rischio di ricadute, nell'interesse della sicurezza della circolazione stradale (cfr. DTF 125 II 289 consid. 2b, 124 II 71 consid. 2b; STA 52.2017.58 del 19 giugno 2017 consid. 2.2; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 566 segg.).
3.2. In concreto, come visto in narrativa, la Sezione della circolazione ha inoltre imposto al ricorrente di sottoporsi a ulteriori controlli tossicologici per la durata di un anno (presentando un certificato medico, ogni due mesi). Tale onere, contrariamente a quanto sembra credere l'insorgente, non è finalizzato a dimostrare la sparizione della sua inattitudine. L'autorità dipartimentale (sulla base della documentazione medica agli atti, tra cui il certificato del dr. med. __________) lo ha in effetti ritenuto di nuovo idoneo alla guida, e in particolare - allo stato attuale - libero da ogni forma di dipendenza da stupefacenti che possa pregiudicare la guida sicura (cfr. art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). Tant'è che ha ritirato la revoca di sicurezza del 14 novembre 2012.
La controversa condizione mira invece chiaramente a consolidare la sua guarigione e scongiurare il pericolo di ricadute, nell'interesse della sicurezza della circolazione stradale. Stato, questo, che nel caso dell'insorgente deve essere evidentemente garantito già ai fini del nuovo esame di conducente (cfr. art. 7 cpv. 1 OAC e allegato I), che - come visto - non è stato disposto a causa d'inidoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr), ma per seri sospetti sulla sua capacità di condurre (art. 14 cpv. 3 LCStr; supra, consid. 2). In queste circostanze, cade dunque nel vuoto il generico rimprovero alle precedenti istanze di non aver adeguatamente considerato il certificato del dr. med. __________. Ne discende che la controversa condizione - ampiamente contenuta nel solco della prassi in materia (cfr. al riguardo: Bruno Liniger, in: Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung, Arbeitsgruppe Verkehrsmedizin der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Berna 2005, pag. 34 seg.; Mizel, op. cit., nota 2776 a pag. 569) e rispettosa del principio di proporzionalità (visto oltretutto il suo lungo passato di consumi di droghe pesanti, eroina) - non risulta lesiva del diritto. Anche su questo punto, così come dedotto dal Governo, il provvedimento dev'essere di conseguenza tutelato.
Stante tutto quanto precede, il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera