52.2018.143

Incarto n. 52.2018.143

Lugano 9 settembre 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo sul ricorso del 16 marzo 2018 di

RI 1 patrocinato dall' PA 1

contro

la risoluzione (n. 598) del 6 febbraio 2018 del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione dell'8 luglio 2016 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni in materia di revoca di un permesso di domicilio UE/AELS;

ritenuto, in fatto

che il cittadino italiano RI 1 (1958) è giunto in Svizzera il 28 febbraio 2007, ottenendo un permesso di dimora UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese;

che il 3 ottobre 2012 egli è stato posto al beneficio di un permesso di domicilio UE/AELS;

che dopo avere risieduto nei Cantoni di Zugo e Vaud, il 1° ottobre 2012 l'interessato si è trasferito in Ticino e il 7 dicembre 2012 gli è stato rilasciato un nuovo permesso di domicilio UE/AELS con termine di controllo fissato per il 2 ottobre 2017;

che durante il suo soggiorno nel nostro Paese, RI 1 è stato condannato in un paio di occasioni dalle nostre autorità giudiziarie penali nei seguenti termini:

Strafbefehl del 16 agosto 2010 dello Staatsanwaltschaft del Canton Zugo: pena pecuniaria di 3 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni - e multa di fr. 100.- per abuso della licenza e delle targhe;

Ordonnance pénale del 21 febbraio 2011 del Ministero Pubblico del Canton Vallese: pena pecuniaria di 11 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni - e multa di fr. 500.- per infrazione grave alle norme della circolazione stradale (superamento di 31 km/h del limite vigente di 80 km/h);

che il 6 aprile 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha richiesto ufficialmente alle autorità italiane - per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) - il Certificato generale del casellario giudiziale di RI 1 del 4 maggio 2016, sul quale erano iscritti 9 provvedimenti emessi tra il 1996 e il 2004 con pene comprese tra i 10 giorni e gli 11 mesi di reclusione, oltre a diverse multe;

che con sentenza del 9 dicembre 2014 la Corte Suprema di Cassazione della Repubblica Italiana ha riconosciuto RI 1 colpevole di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata, bancarotta preferenziale, falso in scrittura privata e distrazione degli automezzi della __________, rinviando tuttavia la causa all'Autorità penale inferiore per nuova valutazione e decisione quo alle imputazioni di falsità in scrittura privata di documenti equiparati agli atti pubblici e distrazione dell'avviamento ______, e per la rideterminazione della pena (trattamento sanzionatorio);

che fondandosi su tali riscontri, il 23 giugno 2016 la Sezione della popolazione ha comunicato a RI 1 di voler rivalutare la continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese e, dopo avergli dato la possibilità di esprimersi al riguardo, l'8 luglio 2016 gli ha revocato il permesso di domicilio UE/AELS per motivi di ordine pubblico, rimproverandogli pure di avere aperte 14 procedure esecutive per complessivi fr. 102'230.49;

che il provvedimento è stato reso sulla base degli art. 63 cpv. 1 lett. b, 64, 64d della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005, dal 1° gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20); 80 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201);

che con giudizio del 6 febbraio 2018 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità;

che contro la predetta pronunzia governativa il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando di essere tutt'al più ammonito sostenendo in particolare:

che i reati per i quali è stato condannato non sono di una gravità tale da ritenere che egli rappresenti una minaccia attuale e concreta per il nostro ordine pubblico;

di avere trascorso un periodo d'inattività professionale a causa di problemi di salute che lo affliggevano, riprendendo comunque a svolgere un'attività lucrativa dipendente nel Canton Zugo a partire dal 12 marzo 2018, ciò che gli permetterà di iniziare ad estinguere i debiti privati contratti;

che RI 1 segnala inoltre che, nel frattempo, le Autorità del Canton Zugo lo hanno autorizzato a cambiare Cantone, rilasciandogli un permesso di domicilio UE/AELS con termine di controllo fissato per il 31 ottobre 2022;

che all'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni al riguardo;

che in sede di replica l'insorgente ribadisce ed amplia i propri argomenti, nella duplica il Dipartimento si riconferma nelle proprie posizioni mentre il Governo è rimasto silente;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100);

che il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che il permesso di domicilio, il quale non è regolato nell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea - nonché i suoi Stati membri - sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), viene concesso in base alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione come pure in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera (art. 2 cpv. 2 LStrI; art. 5 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 [OLCP; RS 142.203]; STF 2C_831/2010 del 27 maggio 2011 consid. 2.2);

che la revoca di un permesso di domicilio UE/AELS è regolata dall'articolo 63 LStrI (art. 23 cpv. 2 OLCP);

che in un simile contesto assume comunque rilievo l'art. 5 paragrafo 2 Allegato I ALC, a norma del quale i diritti conferiti dall'Accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità;

che la misura di allontanamento o di respingimento ordinata dalla competente autorità in virtù degli articoli 60-68 LStrI è valevole per l’intera Svizzera (art. 24 OLCP);

che come accennato in narrativa, l'8 luglio 2016 il Dipartimento ha revocato per motivi di ordine pubblico il permesso di domicilio UE/AELS a RI 1;

che il provvedimento è stato confermato su ricorso dal Consiglio di Stato il 6 febbraio 2018;

che il 10 novembre 2016, pendente causa, il ricorrente si è trasferito nel Canton Zugo (notifica di partenza del 22 novembre 2016, agli atti);

che dopo il cambiamento di Cantone, il nuovo Cantone è competente in materia di misure di allontanamento o di respingimento (art. 25 OLCP);

che le Autorità competenti in materia di polizia degli stranieri del Cantone di Zugo hanno però rilasciato nel frattempo a RI 1 un nuovo permesso di domicilio UE/AELS con termine di controllo fissato per il 31 ottobre 2022 (doc. E: copia dell'autorizzazione di domicilio UE/AELS);

che nel caso concreto il ricorrente, essendo stato posto al beneficio di un nuovo permesso di domicilio UE/AELS da parte dell'Autorità competente nel Cantone in cui risiede attualmente (cfr. art. 26 OLCP), l'interesse pratico e attuale alla risoluzione della presente causa - ovvero la questione della revoca del permesso di domicilio UE/AELS rilasciato dalle Autorità ticinesi - è indubbiamente venuto meno nel corso della procedura;

che in siffatte circostanze, il gravame deve quindi essere stralciato dai ruoli in quanto diventato privo d'oggetto;

che la presente vertenza deve pertanto limitarsi a statuire sulla suddivisione delle spese e dell'eventuale attribuzione di ripetibili;

che nell'esame sommario del verosimile esito dell'impugnativa non occorre pronunciarsi in modo dettagliato su tutte le censure ricorsuali, la decisione sulle spese non essendo infatti equivalente a un giudizio di merito e non dovendo definire o pregiudicare, a seconda delle circostanze, una questione giuridica delicata: trattasi infatti di un semplice giudizio di apparenza che non richiede approfonditi esami di fatto e di diritto (DTF 118 Ia 488 consid. 4a; STF 9C_6/2009 del 7 agosto 2009; RDAT 1984 n. 54);

che nella presente fattispecie, senza l'intervento del motivo che ha reso privo di oggetto il ricorso, l'esito della causa avrebbe richiesto un'attenta disamina sull'esistenza di un motivo di revoca del permesso e dell'eventuale proporzionalità della misura intrapresa;

che in siffatte circostanze, e per motivi di equità, appare quindi giustificato rinunciare eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie e all'attribuzione di ripetibili (cfr. art. 47 cpv. 1, rispettivamente, 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

  2. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese. Al ricorrente va retrocessa la somma di fr. 1'500.- versata a titolo di anticipo per le presunte spese processuali.

  3. Non si assegnano ripetibili.

  4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

  5. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il vicecancelliere

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